Estratto - La Tribuna
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Il procedimento sommario di cognizione 15 Capitolo I Il procedimento sommario di cognizione L’istituto 1. Osservazioni generali sul nuovo rito e la sua natura. L’art. 51 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un nuovo modello processuale denominato procedimento sommario di cognizione, disciplinato dal capo III bis del titolo I, libro IV del codice di rito (artt. 702 bis, 702 ter e 702 quater c.p.c.). Con il nuovo procedimento sommario, è stato introdotto un inedito elemento di flessibilità nell’ordinamento italiano, superando la (tradizionale) applicazione inflessibile delle norme del codice di rito rispetto alle cause per cui tali “ordinarie” sovrastrutture risultino sovrabbondanti. Invero, il nuovo strumento processuale, nelle intenzioni legislative, da un lato contribuisce a rendere più agile la struttura dei giudizi che rientrano nel suo ambito di operatività, dall’altro mira alla rapida formazione di una pronuncia definitiva. Esso costituisce un procedimento autonomo e alternativo al processo ordinario a cognizione piena contrassegnato dalla sommarietà della procedura, in quanto la cognizione del giudice, pur avendo ad oggetto sia i fatti posti a fondamento della domanda attorea, sia le eccezioni del convenuto, avviene in forma ridotta in rapporto alle modalità prescritte dal libro II del codice. La dottrina che per prima si è occupata del nuovo istituto si è profusamente confrontata in merito alla sua natura, con particolare attenzione proprio alla nozione di “sommarietà” utilizzata dal legislatore in questo contesto [Asprella, Il procedimento sommario di cognizione, in Asprella-Giordano, La riforma del processo civile dal 2005 al 2009, suppl. al n. 6/09 di Giust. civ., Milano 2009, 25 s.; Luiso, Il procedimento sommario di cognizione, in www.iudicium.it par. 1; Olivieri, Il procedimento somma- Natura del nuovo modello procedimentale 16 IL PROCEDIMENTO SOMMARIO rio di cognizione (primissime note), in www.iudicium.it, par.1]. Una parte, peraltro minoritaria, della dottrina ha valorizzato gli argomenti a sostegno della ricomprensione nella categoria dei procedimenti a cognizione sommaria [Carratta, Nuovo procedimento sommario di cognizione e presupposto dell’«istruzione sommaria»: prime applicazioni, in Giur. it., 2010, 4; Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile. Ancora una riforma a costo zero del processo civile, in Foro it., 2009, 223]. Tra questi, in particolare, la collocazione del nuovo modulo nell’ambito del Titolo I del Libro IV del codice di rito, dove trovano disciplina i procedimenti caratterizzati da cognizione non piena ma, appunto, sommaria e parziale, esorbitanti dall’alveo della cognizione ordinaria di cui al Libro II [Besso, Il procedimento sommario di cognizione- Il nuovo rito ex art. 702 bis c.p.c.: tra sommarietà del procedimento e pienezza della cognizione, in Giur. it., 2010, 722]. Secondo tale impostazione, conformemente agli analoghi procedimenti a cognizione sommaria del Libro IV, anche il nuovo modulo procedimentale si caratterizzerebbe per una semplificazione nella fase di accertamento dei fatti, finalizzato all’accelerazione nell’emissione del provvedimento conclusivo, immediatamente esecutivo. Il predetto assetto non sarebbe precluso neppure del riconoscimento di espressa efficacia di giudicato al provvedimento non impugnato, in forza dell’art. 702 quater c.p.c., in quanto anche nel rito sommario sarebbe rinvenibile una duplicità di fasi di cognizione - che rimanderebbe ai procedimenti di cui al Libro IV - attraverso la disciplina dei rapporti tra il primo e secondo grado del giudizio posto che, come si chiarirà ulteriormente nel prosieguo, nella fase di appello si assiste, in forza dell’art. 702 quater c.p.c., alla sostanziale e completa rinnovazione del giudizio con cognizione ordinaria. La qualificazione come vero e proprio rito «sommario» sarebbe avvalorata altresì dal nomen iuris oltre che dalla «assonanza» tra la formulazione adottata dal comma 5 dell’art. 702 ter c.p.c. e quella individuata dal legislatore per l’istruttoria cautelare (art. 669 sexies comma 1 c.p.c.) [Contra Caponi, Un modello ricettivo delle prassi migliori: il procedimento sommario di cognizione, in Foro it., 2009, V, 337]. La delineata soluzione ermeneutica quanto all’inquadramento sistematico dell’istituto non può ritenersi condivisibile alla luce di una serie di assorbenti argomentazioni, fatte proprie dalla maggior parte degli interpreti, che ha invece ritenuto preferibile una qualificazione del procedimento di cui all’art. 702 bis c.p.c. come processo speciale a cognizione piena, caratterizzato da un modello di trattazione semplificato. Sommarietà della istruzione Invero, secondo la dottrina prevalente, il procedimento in esame non si discosta dall’alveo della cognizione ordinaria pur non potendo peraltro Il procedimento sommario di cognizione negarsene una carattere ibrido per i forti connotati di sommarietà riguardanti l’attività di istruzione e i poteri del Giudice nonché per la forma della decisione (ordinanza) [v. Basilico, Il procedimento sommario di cognizione, in www.treccani.it; Bove, Il procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis, c.p.c., in www.judicium.it; Campese, Il nuovo procedimento sommario di cognizione, relazione per il corso di formazione decentrata del Consiglio superiore della magistratura, 7 ottobre 2009, Corte di appello di Napoli; Caponi, op. cit.; Consolo, Una buona “novella” al c.p.c.: la riforma del 2009 (con i suoi articoli 360 bis e 614 bis) va ben al di là della sola dimensione processuale, in Corr. giur., 2009, VII, 737; Guaglione, Il nuovo processo sommario di cognizione, Roma, 2009, 206; Menchini, L’ultima idea del legislatore per accelerare i tempi della tutela dichiarativa dei diritti: il processo sommario di cognizione, in Corr. giur., 2009, 1031]. È noto, difatti, che la destrutturazione delle forme istruttorie è possibile anche in controversie vertenti su diritti fondamentali: la giurisprudenza costituzionale ha del resto chiaramente affermato che tale scelta «non è di per sé suscettiva di frustrare il diritto di difesa, in quanto l’esercizio di quest’ultimo può essere modulato dalla legge in relazione alle peculiari esigenze dei vari procedimenti, purché ne vangano assicurati lo scopo e la funzione» (Corte cost. 141/98). Ciò che all’uopo risulta essenziale è il rispetto del contraddittorio, del diritto alla prova e all’assistenza tecnica, che del primo costituiscono la compiuta declinazione, oltre, naturalmente, al presupposto della terzietà del giudice (in tal senso v. Corte cost. 170/09; 70/65). In definitiva, il procedimento sommario, nonostante la denominazione, non implica né tende ad una cognizione sommaria nel senso di cognizione non piena e/o superficiale: trattasi di un procedimento di plena cognitio, e dunque a tutti gli effetti un rito ordinario a cognizione piena, atteso che tra l’altro si chiude con un provvedimento che passa in giudicato, ove allora la specialità e la sommarietà non sono collegati alla qualità della cognizione, che resta di pieno diritto, bensì alla mancanza di predeterminazione legislativa del percorso procedimentale da seguire (fatta eccezione per la fase introduttiva) nella trattazione e nell’istruttoria della causa. Anche la giurisprudenza di merito si è espressa sinora in tal senso. Trattandosi di modello procedimentale alternativo e non sostitutivo di quello ordinario, spetta all’attore scegliere il rito, in base alle caratteristiche della fattispecie e a una valutazione prognostica circa l’idoneità della lite ad essere istruita in via sommaria. L’attore, peraltro, non ha un “diritto” al modello procedimentale prescelto: la decisione finale spetta, infatti, al giudice, il quale si esprimerà sullo sviluppo dell’istruttoria nel corso della prima udienza. Il convenuto, da parte sua, può sottrarsi al procedimento sommario facendo valere in giudizio difese tali da indurre il 17 18 IL PROCEDIMENTO SOMMARIO giudice a ritenere opportuna una istruzione non sommaria della causa. In pratica, l’effettiva applicazione del procedimento sommario presenta la caratteristica di non essere predeterminabile a priori: la scelta del giudice verso l’istruzione sommaria dipende non tanto e non solo dal contenuto dell’atto introduttivo del giudizio, quanto anche dalle difese fatte valere dal convenuto, con una notevole serie di “variabili” (più o meno preventivabili dalle parti) in merito alla maggiore o minore complessità della lite. Fruibilità del nuovo rito Per la grande maggioranza degli interpreti [v. Biavati, Alla Prova il nuovo rito a cognizione semplificata, in Giur. merito 2010, 9, 2168; Luiso, op. cit.; Lupoi, Sommario (ma non troppo), in Riv. trim. dir. proc. civ. 2010, 04, 1225; Menchini, op. cit. p. 1025; Porreca, Il procedimento sommario di cognizione: un rito flessibile, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2010, 03, 823], il rito sommario deve essere ammesso per ogni tipo di domanda di cognizione, essendo rimasta minoritaria la tesi per cui esso avrebbe potuto essere utilizzato solo per le controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro [in tal senso v. Carratta, Le modifiche al libro IV del codice, in Carratta-Mandrioli, Come cambia il processo civile, Torino, 2009, 139]. La normativa di riferimento ■ Art. 702 bis c.p.c. Forma della domanda. Costituzione delle parti Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell’articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l’avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell’articolo 163. A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento. Il giudice designato fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere Il procedimento sommario di cognizione 19 posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio. Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell’udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma. Orientamenti L’orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di merito reputa che il procedimento sommario sia a cognizione piena ma ad istruttoria semplificata e ciò sulla base di un duplice dato: 1) il fatto che il provvedimento finale risulti idoneo ad acquistare efficacia di giudicato ex art. 2909 c.c.; 2) il fatto che le prove che il giudice deve assumere sono non già quelle “indispensabili” ai fini dell’oggetto della causa (come previsto dall’art. 669 sexies c.p.c. in materia di procedimento cautelare uniforme) bensì quelle “rilevanti” ai fini del decidere (art. 702 ter, 5 comma, c.p.c.). In pratica, nel rito di cui agli art. 702 bis e ss. c.p.c. la sommarietà non deve essere intesa come superficialità o riduzione al minimo delle prove, bensì come omissione di formalità e di formule sacramentali e, quindi, in termini di semplificazione e snellimento delle procedure (➲ Trib. Piacenza 27 maggio 2011; Trib. Teramo 1° dicembre 2010; ➲ Trib. Taranto 2 marzo 2010; ➲ Trib. Torino 11 febbraio 2010). Plena cognitio Si è altresì sottolineato, in ordine all’applicazione del rito sommario, che le cause non devono essere divise tra cause oggettivamente complesse e cause semplici, ma tra cause in cui l’istruttoria può essere complessa e lunga ed altre cause in cui l’istruttoria può essere condotta in modo deformalizzato e con rapidità. La differenza tra le due tipologie può dipendere dalla natura della lite (che non richiede accertamenti in fatto, o li richiede in misura limitata), ovvero, spesso, dalle posizioni assunte dalle parti, dal momento che esse determinano la quantità e la qualità di domande ed eccezioni (che vanno ad integrare il “thema decidendum”) e, soprattutto, la quantità di istruttoria necessaria, attraverso le contestazioni o meno dei fatti allegati dalla controparte (➲ Trib. Mondovì 5 novembre 2009). Idoneità della lite all’istruzione sommaria 20 IL PROCEDIMENTO SOMMARIO Il giudice, dunque, al fine della valutazione in ordine alla decidibilità nelle forme del sommario deve valutare: a) l’oggetto “originario” del processo ed i fatti costitutivi della domanda (anche in relazione al valore della causa); b) le eventuali domande riconvenzionali e quelle nei confronti di terzi e le difese svolte in sede di costituzione dal convenuto e dai terzi; c) l’impostazione complessiva del sistema difensivo del convenuto (e dei terzi), da cui desumere le questioni, di fatto e di diritto, controverse tra le parti, tenendo anche conto di singole eccezioni di rito e di merito, nonché delle richieste istruttorie già formulate o comunque prospettate quale “thema probandum” (➲ Trib. Varese 18 novembre 2009). In definitiva, sussistono i presupposti del rito sommario ex art. 702 bis e ss. c.p.c. quando le questioni poste dalle parti siano definibili allo stato degli atti oppure attraverso un’istruzione “sommaria”, la quale deve essere intesa, non già in senso deteriore come istruttoria “superficiale”, come tale non compatibile con un sistema giudiziario di accertamento delle pretese azionate, bensì - più propriamente - come istruttoria “snella”, “veloce” e “marginale”, requisito quest’ultimo che deve essere ravvisato quando appaiono prevalenti le questioni in diritto sollevate dalle parti ovvero quando la prova precostituita documentale ex art. 187, comma 1, c.p.c. assuma una valenza assorbente (Trib. Verona 9 agosto 2011; ➲ Trib. Viterbo 12 luglio 2010). Compatibilità con le azioni di cognizione Nella giurisprudenza di merito si era sin dal primo momento chiaramente affermata l’opinione secondo cui il procedimento sommario può essere utilizzato per ogni tipo di domanda di cognizione, e dunque non solo per le azioni di condanna, ma anche per le azioni di accertamento e costitutive, tenuto conto del fatto che l’art. 702 ter c.p.c. non contiene alcuna limitazione circa la tipologia di azione esperibile, a differenza dell’art. 19 del D.Lgs. n. 5/03 e del disegno di legge n. 14 41/08, da cui è scaturita l’approvazione della legge n. 69/09 (Trib. Catanzaro 6 giugno 2011). Sul punto era stato osservato che l’unico argomento su cui si fonda la diversa opinione secondo cui il procedimento dovrebbe ritenersi limitato alle azioni di condanna, ossia il rilievo che il comma 6 dell’art. 702 ter c.p.c. riconosce la provvisoria esecutorietà all’ordinanza conclusiva del procedimento, caratteristica apparentemente propria solo delle statuizioni di condanna, non appare certo dirimente, ove si consideri che la disposizione richiamata si limita a riprodurre il testo dell’art. 282 c.p.c., relativo alle sentenze, e comunque prevede la trascrivibilità dell’ordinanza conclusiva del procedimento, caratteristica tipica proprio dei provvedimenti giurisdizionali di accertamento o costitutivi (➲ Trib. Verona 5 febbraio 2010). Il procedimento sommario di cognizione Ciò nondimeno la Corte di cassazione nella prima pronuncia in materia (➲ ord. n. 23691 del 14.10.2011) ha aderito alla opposta impostazione. I giudici di legittimità sottolineano, infatti, che poiché l’art. 702 ter c.p.c. parla di ordinanza (conclusiva del giudizio) suscettibile di costituire titolo esecutivo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione, deve ritenersi che il procedimento sommario di cognizione possa essere utilizzato per qualsiasi tipo di diritto ma solo rispetto alla domanda per ottenere una condanna. In effetti, le prime pronunce di merito avevano documentano una notevole “flessibilità” dello strumento processuale in parola, utilizzato, ad esempio, per fare valere azioni revocatorie (➲ Trib. Mondovì 12 novembre 2009; Trib. Prato 10 novembre 2009), di risoluzione di un contratto per inadempimento (Trib. Nola 16 maggio 2011; Trib. Varese 18 dicembre 2009; Trib. Cagliari 6 novembre 2009), di nullità di un ordine di investimento (Trib. Ferrara 28 gennaio 2010; Trib. Ancona 9 aprile 2010), di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia (Trib. Bari 19 maggio 2011), di condanna al pagamento di spettanze professionali (Trib. Tivoli 12 luglio 2010), di rilascio di un immobile occupato sine titulo (➲ Trib. Taranto 2 marzo 2010), di accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione di un bene immobile (Trib. Ascoli Piceno 14 dicembre 2011), così come domande per accertare la legittimità dell’esclusione di una socia da una cooperativa (con conseguente decadenza della socia in questione dall’assegnazione dell’immobile sociale e condanna al rilascio dello stesso, cfr. Trib. Torino 11 febbraio 2010), ovvero l’avvenuto recesso di un socio da una società (➲ Trib. Torino 11 febbraio 2010). Resta ora da vedere se l’impostazione restrittiva proposta nella summenzionata pronuncia della Cassazione verrà ribadita dalla successiva giurisprudenza di legittimità nonché recepita da quella di merito che si era sin ora attesta su una interpretazione della norma volta a garantire la più ampia fruibilità del nuovo rito. 21