Dettagli disciplina utilizzo fanghi di depurazione in agricoltura

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Dettagli disciplina utilizzo fanghi di depurazione in agricoltura
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Regione Emilia Romagna – disciplina utilizzo fanghi di
depurazione in agricoltura
Ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 99 del 1992, sull’utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura,
la regione Emilia Romagna ha emanato la delibera 2773 del 30 dicembre 2004 modificata
con delibera n. 285 del 14 febbraio 2005,1 con cui ha inteso dare alcune prime linee di indirizzo
in materia.
La delibera regionale ridefinisce le condizioni di utilizzo dei diversi tipi di fanghi in relazione alla loro
composizione, alle modalità di trattamento, alle caratteristiche dei suoli, alle limitazioni e divieti di
utilizzo, ecc.
Il fine è quello di recuperare un’omogeneità di comportamento sul territorio regionale dato che
l’adozione di differenti regole e parametri, da parte delle province, ha generato incertezza nei
soggetti che devono applicare e rispettare la normativa.
La delibera costituisce un primo indirizzo provvisorio in attesa dell’emanazione di un documento
unitario, su scala nazionale, resosi necessario per uniformare a livello più ampio una materia che
coinvolge profili ambientali, sanitari e agricoli di interesse più vasto di quello regionale.
La delibera è in vigore dal 9 febbraio 2005
Definizione di fanghi di depurazione
Per fanghi depurazione, oggetto di questa disciplina, si intendono i fanghi residui provenienti:
-
dai processi di depurazione delle acque reflue domestiche;
-
dal trattamento delle acque reflue urbane, ossia le acque reflue domestiche o miscuglio di
acque reflue domestiche, industriali o meteoriche di dilavamento, purché presentino
caratteristiche non sostanzialmente diverse da quelli di depurazione delle acque reflue
domestiche;
L delibera 2773 è pubblicata sul BUR n.12 del 25/1/2005. I testi integrali delle delibere sono disponibili
presso il nostro ufficio. Per chi avesse casi concreti da trattare, si consiglia di leggere il testo
delle delibere, in quanto nella presente circolare abbiamo sintetizzato al massimo i contenuti
delle suddette.
1
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Fanghi di depurazione in agricoltura (2).doc
-
dalle attività di:
a) preparazione e trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale, (CER
020204)
b) preparazione e trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e
tabacco; dalla produzione di conserve alimentari; dalla produzione di lievito ed estratto di
lievito; dalla preparazione e fermentazione della melassa (CER 020305)
c) raffinazione dello zucchero (CER 020403)
d) industria lattiero-casearia (CER 020502)
e) industria dolciaria e della panificazione (CER 020603)
f) produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao) (CER 020705)
g) produzione e lavorazione di polpa, carta e cartone (CER 030311).
h) depurazione biologica degli effluenti di allevamento zootecnico (CER 190899 con
la dicitura “fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti di allevamento
zootecnico”)
Resta inteso che i fanghi derivanti dalla depurazione delle acque di scarico di questi settori
possono essere utilizzati in agricoltura a condizione che le caratteristiche di qualità siano conformi
alle disposizioni del decreto, in particolare per quanto riguarda i valori limite delle sostanze più
pericolose (metalli, azoto, ecc.) e le caratteristiche chimiche fisiche e microbiologiche.
Condizioni e prescrizioni generali per l’utilizzo in agricoltura
I fanghi di depurazione possono trovare utilizzo in agricoltura a queste condizioni:
- devono essere stati sottoposti a trattamento;
- devono avere un effetto concimante e correttivo del terreno;
- non devono contenere sostanze tossiche e nocive e persistenti bioaccumulabili in percentuali
dannose per l’uomo e l’ambiente in generale;
- vi deve essere un interesse agronomico derivante dal miglioramento della produzione agricola e
della qualità dei prodotti.
I fanghi di depurazione devono rispettare alcuni parametri:
a) quantità massime per unità di superficie nel tempo, legate ai parametri chimico - fisici dei suoli,
che regolano la mobilità dei metalli nel terreno ed il loro possibile assorbimento da parte delle
colture;
b) particolari tutele per le zone vulnerabili;
c) distanze di sicurezza dai centri abitati (> 100 m dal perimetro esterno), con esclusione delle
case e degli insediamenti produttivi isolati;
I fanghi di depurazione sono utilizzabili secondo precise norme tecniche generali, tra cui ad
esempio, la raccolta presso gli impianti di depurazione e trasporto dei fanghi con mezzi meccanici
idonei, nel rispetto delle condizioni igieniche per il personale addetto dell’ambiente.
Divieti
- L’utilizzo dei fanghi è assolutamente vietato in superfici non interessate dall'attività agricola
e sui terreni con colture di ortaggi e frutta a contatto con il terreno e consumati crudi.
- Lo spandimento è vietato nel periodo compreso tra il 1° novembre e la fine di febbraio.
- L’applicazione dei fanghi è vietata sugli stessi terreni per un periodo massimo continuo
superiore a tre anni; dopo tale periodo, è obbligatoria un’interruzione di almeno due anni.
Sono inoltre vietati:
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- le operazioni di stoccaggio in bacini e/o "lagoni" in terra battuta;
- l’accumulo dei fanghi su terreno agricolo (ammesso solamente nella fase di applicazione sul
terreno e non oltre le 48 ore);
- l’utilizzo nelle zone di rispetto, salvaguardia e tutela secondo la normativa sulla tutela delle acque
(art. 21 D.lgs 152/99 e successivi);
- l’utilizzo in prossimità delle sponde dei corsi d'acqua superficiali naturali (fiumi, torrenti, ecc.) e
artificiali (canali irrigui) e degli arenili di mari e laghi; in terreni allagati o saturi d'acqua, gelati,
innevati, soggetti ad esondazioni o inondazioni naturali, ecc;
- in terreni con pendenze medie maggiori del 15%;
- ecc..
La disciplina del D.lgs 99/92 e la disciplina del D.lgs 22/97 applicate ai fanghi
Chi effettua le fasi di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi è soggetto
sia alla disciplina del D.lgs. 99/92 sia alla disciplina dei rifiuti del D.lgs. Ronchi e successivi.
Il soggetto utilizzatore è invece escluso dalla disciplina del Ronchi e soggiace solamente alle
disposizioni del D.lgs. 92/99 e alla specifica autorizzazione rilasciata dalla provincia nel cui
territorio avviene l’utilizzazione dei fanghi, ai sensi dell’art 9 del D.lgs. 99/92.
Produzione dei fanghi
Il produttore è inteso come il titolare dell'impianto di depurazione delle acque di scarico o il
gestore dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane, ai sensi della L.R. 25/99 in materia di
gestione del servizio idrico integrato.
Il produttore dei fanghi che intende stoccarli presso l’impianto di depurazione deve dotarsi di
adeguati sistemi di stoccaggio da autorizzare ai sensi del D.lgs. 22/97
- come deposito preliminare (D15) se i fanghi sono destinati allo smaltimento
- come messa in riserva (R13) se gli stessi sono destinati al recupero
L’autorizzazione non è dovuta se ricorrono le condizioni del deposito temporaneo, in riferimento ai
tempi ed alle quantità in deposito, ossia conferimento con cadenza trimestrale e quantità max. 20
mc.,in quanto non pericolosi.
Raccolta e trasporto dei fanghi
Il trasporto rimane soggetto ad iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori di rifiuti, nella categoria 2
per i rifiuti non pericolosi avviati al recupero (R10). Se l’azienda trasporta anche fanghi non
destinati al recupero ma allo smaltimento l’iscrizione va fatta in categoria 4 comprensiva anche
della 2.
Non è considerato trasporto lo spostamento interpoderale dei fanghi effettuato con gli stessi mezzi
necessari per effettuare lo spandimento sui terreni, purché non siano utilizzati accessi su strade
pubbliche (di competenza statale, provinciale, comunale).
Stoccaggio dei fanghi
Le operazioni di stoccaggio sono da autorizzarsi da parte della provincia e possono essere
effettuate in strutture adibite ad operazioni di messa in riserva presso:
- il produttore del fango quando non ricorrono le condizioni del deposito temporaneo;
- il soggetto utilizzatore.
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In entrambi casi le operazioni di stoccaggio sono soggette ad autorizzazione da rilasciarsi da parte
della Provincia ai sensi del D.Lgs. 22/97, come deposito preliminare (D15) o messa in riserva
(R13) a seconda che gli stessi siano destinati allo smaltimento o al recupero.
L’autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 22/97 come operazione R13, è espressamente finalizzata
all'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione ed è rilasciata con provvedimento separato
rispetto a quello previsto dal D.Lgs. 99/92 per il loro utilizzo.
Lo stoccaggio dei fanghi deve essere articolata per almeno 2 lotti funzionali, fisicamente distinti e
riconoscibili, di capacità non significativamente diversa uno dall'altro
L’area di stoccaggio dei fanghi deve essere fisicamente distinguibile e riconoscibile da altre
eventuali aree di stoccaggio e trattamento rifiuti.
L'utilizzatore dei fanghi è tenuto ad avere in disponibilità uno o più sistemi di stoccaggio presso la
propria unità locale/insediamento o presso l'impianto di produzione o presso terzi, di capacità
almeno pari ad 1/3 della quantità annua che intende spandere sul terreno.
È tenuto ad avere in disponibilità nel territorio regionale uno o più sistemi di stoccaggio anche
l’utilizzatore che intenda utilizzare fanghi in agricoltura prodotti fuori dall’ambito territoriale della
Regione Emilia Romagna
Il periodo massimo di permanenza dei fanghi nell’impianto di stoccaggio può essere pari ad un
anno.
Condizionamento dei fanghi
La fase di condizionamento consiste in tutte le operazioni, compresa la miscelazione, in grado di
modificare le caratteristiche fisico-chimico-biologiche dei fanghi in modo tale da facilitarne
l'utilizzazione in agricoltura. Non sono comprese le operazioni eseguite presso gli impianti di
depurazione, in quanto proprie del ciclo fanghi. Anche questa fese è soggetta ad autorizzazione da
parte della Provincia.
Documentazione relativa alla gestione dei fanghi
Scheda di accompagnamento
Nelle diverse fasi di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento, i fanghi da utilizzare in
agricoltura devono essere corredati da una Scheda di accompagnamento
compilata dal
produttore o detentore e consegnata al soggetto che prende in carico i fanghi. L'originale della
scheda . (allegata) e le copie devono essere conservate per un periodo di almeno 6 anni.
Nella scheda sono riportati, fra l'altro, i dati sui quantitativi di fanghi prodotti / gestiti in relazione al
loro stato fisico, la composizione e le caratteristiche degli stessi, la quota fornita per l’utilizzo in
agricoltura.
Formulario per il trasporto
Nella fase di trasporto è inoltre necessario accompagnare i fanghi anche con il Formulario di
identificazione. Tali formulari devono essere conservati, unitamente ai registri di carico e scarico
dei rifiuti, per un periodo di almeno 5 anni dalla data dell'ultimo movimento.
Registro di carico e scarico e MUD
Le fasi di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi sono soggette alla tenuta
dei Registri di carico e scarico rifiuti e alla presentazione del MUD.
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Utilizzo dei fanghi
Autorizzazione
L’utilizzatore è il soggetto che intende utilizzare i fanghi di depurazione in attività agricole proprie
o di terzi. A tal fine deve ottenere l'autorizzazione preventiva, rilasciata dalla Provincia nel
cui territorio avviene l’utilizzazione dei fanghi, ai sensi dell’art 9 del D.lgs. 99/92.
Si precisa che il soggetto utilizzatore può essere sia il produttore stesso del fango, qualora
provveda direttamente all'utilizzazione agronomica, sia un soggetto intermedio fra il produttore del
fango e il titolare dell’impresa agricola sia lo stesso titolare dell’impresa agricola.
In ogni caso l’utilizzatore, in qualità di titolare dell’autorizzazione, è il soggetto responsabile in ogni
fase del corretto utilizzo dei fanghi in agricoltura, anche sotto il profilo delle responsabilità penali
(art. 16 del D.lgs. 99/92).
Il soggetto utilizzatore è escluso dalla disciplina del Ronchi e soggiace solamente alle
disposizioni del D.lgs. 92/99.
Alla domanda di autorizzazione, in carta legale, deve essere allegata una relazione tecnica
contenente:
-
la tipologia dei fanghi da utilizzare;
-
le caratteristiche e l’ubicazione dell’impianto di stoccaggio di provenienza dei fanghi;
-
le caratteristiche dei mezzi impiegati per la distribuzione dei fanghi;
-
il luogo di conservazione del registro di utilizzazione;
L'autorizzazione ha una durata massima di tre anni.
Per gli impianti rientranti nel campo di applicazione dell'Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA) l'autorizzazione all'utilizzo in agricoltura dei fanghi depurazione derivanti dal
trattamento delle acque reflue dell'impianto medesimo, qualora il provvedimento sia in capo allo
stesso titolare, è ricompresa nell'AIA ed ha una durata di cinque anni.
- Le province provvedono a rivedere le autorizzazioni in essere entro un anno dall’entrata in vigore
della delibera (9 febbraio 2006); entro la stessa data i titolari delle autorizzazioni provvedono al loro
adeguamento e ad eseguire campionamenti ed analisi in base alle nuove disposizioni su almeno un
campione significativo dei fanghi.
-
Le nuove autorizzazioni sono rilasciate in conformità alle nuove disposizioni.
Notifica delle operazioni di utilizzazione dei fanghi
L’utilizzatore è tenuto a comunicare l’inizio delle operazioni di utilizzo alla Provincia, al Comune e
all'ARPA, competenti, con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi, effettivi .
Nella notifica lo stesso soggetto deve indicare:
a) gli estremi dell’impianto di provenienza dei fanghi;
b) i dati analitici dei fanghi per i parametri indicati all’allegato I B;
c) l’identificazione, sui mappali catastali e la superficie dei terreni sui quali si intende applicare i
fanghi;
d) i dati analitici dei terreni, per i parametri indicati all’allegato II A;
e) le colture in atto e quelle previste;
f) le date previste per l’utilizzazione dei fanghi;
g) il consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola sui terreni
sui quali si intende utilizzare fanghi;
h) il titolo di disponibilità dei terreni ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
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Qualora l'utilizzo dei fanghi si protragga per più di sei giorni lavorativi saranno comunicate le date di
inizio e fine lavori.
La notifica ha validità per un periodo massimo di sei mesi.
Comunicazione successiva
Successivamente alla notifica, ma con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo rispetto all’inizio delle
operazioni di utilizzo, il titolare dell'autorizzazione deve comunicare (per iscritto,a mezzo Fax o
telegramma), alla Provincia e ARPA competenti:
- le date esatte in cui si procede alle operazioni di utilizzo dei fanghi;
- i dati identificativi del luogo dove è effettuato lo spandimento;
- i dati identificativi della ditta che esegue operativamente le operazioni di spandimento;
- i quantitativi di fango interessati;
- le modalità di applicazione.
Qualora l'utilizzo dei fanghi si protragga per più di sei giorni lavorativi saranno comunicate le date di
inizio e fine lavori.
Registro di Utilizzazione
L'utilizzatore dei fanghi è tenuto ad istituire un Registro di Utilizzazione, con pagine numerate
progressivamente e timbrate dalla Provincia, predisposto secondo il modello ministeriale (allegato)
su cui dovranno essere riportati:
- i risultati delle analisi dei terreni;
- i quantitativi di fanghi ricevuti;
- la relativa composizione e caratteristiche;
- il tipo di trattamento subito;
- gli estremi delle schede di accompagnamento;
- il nominativo o la ragione sociale del produttore, del trasportatore, del trasformatore;
- i quantitativi di fanghi utilizzati;
- le modalità e i tempi di utilizzazione per ciascun appezzamento.
Al registro devono essere allegate le analisi dei terreni e le schede di accompagnamento ai fini del
riscontro dei dati necessari.
I registri di utilizzazione dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a 6 anni dall'ultima
annotazione.
Scheda riassuntiva annuale
Nella delibera regionale, è previsto che tra le prescrizioni contenute nell’autorizzazione provinciale
sia contenuto l’obbligo per l’utilizzatore dell’invio alla Provincia, entro la fine di febbraio, di una
“scheda riassuntiva annuale“ (allegata), contenente alcune informazioni sull’attività svolta
dall’impresa nell’anno solare precedente, come ad esempio i fanghi prodotti dal proprio depuratore;
la parte utilizzata in agricoltura; i comuni interessati, ecc.
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SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO FANGHI DA UTILIZZARE IN AGRICOLTURA
BOLLA N.
Produttore o detentore
Nome o ragione sociale .............................................………………………………….......
Codice fiscale e/o partita I.V.A. ....................................………………………………….....
Sede legale via ..................…......... comune ...…………..……………........ prov. …….....
Luogo di produzione o detenzione via .........…………………………................ n. ….......
fraz. .................……………….......... comune ...........…………………......... prov. …........
_________________________________________________________________________
Processo di stabilizzazione………………….….|
adottato
………………….……....|
Stato fisico
_____________________________________|___________________________________
Aerobico
si - no - …………………….| Disidratato
(% s.s.) .………..........
Anaerobico
si - no - ……………………| Essiccato
....……….......
Fisico (quale) ................……………………......| Liquido
......……….....
Chimico (quale)..............………………………..|
Ultima analisi (allegare copia) effettuata il .....................………………………………….......
Consegnati a ....................…………………………........ kg ....………..... il .....………...... ...
Firma produttore o detentore .....……………............. F. ricevente ........………………….....
Trasportatore
Nome o ragione sociale ...............................................……………………….……………....
Codice fiscale e/o partita I.V.A. .................................……………………………….…….......
Sede legale via ....................................................…………………………………..……........
comune .........................................………………………………............. prov. …………......
Mezzo di trasporto: tipo e marca ............................……………………………….......……....
targa .......................…………………………………………….
N. iscrizione Albo Smaltitori ..............................................
Consegnati a .......................……………………………...... kg ....…………... il ..…............
Firma trasportatore ..............…………..…....... F. ricevente .......…………….….……......
Gestore impianto stoccaggio
Nome o ragione sociale .....................................……………………………………................
Codice fiscale e/o partita I.V.A. .................…………………………………….........................
Sede legale via ...................…………………………………………........................................
comune ......................................………………………………................ prov. .…………...…
N. autorizzazione ..................................…………………………………………......................
Consegnati a ...........................………………………..... kg ...……………...... il ...…………...
Firma gestore i.s. ....................…………….... F. ricevente .......……………………..........
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Gestore impianto condizionamento
Nome o ragione sociale ....................................……………………………………................
Codice fiscale e/o partita I.V.A. ......................……………………………………...................
Sede legale via .....................................................………………………………………….....
comune ...........................................………………………………......... prov. .………….......
N. autorizzazione ...........................................…………………………………………............
Tipo condizionamento ..........................................…………………………………….............
Consegnati a .....................………………………........ kg ..……………..... il ....……............
Firma gestore i.t. ...............……………………..... F. ricevente ..........…………….........
Utilizzatore
Nome o ragione sociale ..........................................……………………………………….......
Codice fiscale e/o partita I.V.A. ...............................……………………………………..........
Sede legale via .....................................................………………………………………….....
Sede azienda agricola via ...................................……………………………………..............
comune ...............................................……………………………....... prov. .……………….
N. autorizzazione ..............................................………………………………………............
Ricevuti da ......................…………………………....... kg ....…………….. il .......……..........
Firma utilizzatore
......................................................
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REGISTRO DEI TERRENI
Azienda agricola
Nome o ragione sociale ............................................……………………………………….........
N. Iscrizione C.C.I.A.A. ......................................…………………………………………............
Titolare ...............................................………………………………………………....................
Sede legale ................................……………………………………………................................
Via ...................................………………………..…………....... n. civico ..…... tel.…………....
cap .......…....... comune ..........……………………………………..........….......... prov. (…......)
____________________________________________________________________________
Identificazione
dei terreni
Com.
Sez.
Fg.
Superficie
appezzamento
Map.
Scheda di
accompagnamento
Data
Q.tà
n.
Ha
A
Ditta
trasportatrice
Coltivazione
in atto
prevista
Ca
Quantità fanghi
Distribuzione anno
Tonn.
Impianto di
provenienza
Nota
(resa
coltura)
Data
Operazione di distribuzione
Data
Q.tà
____________________________________________________________________________
Allegato : analisi dei terreni
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SCHEDA RIASSUNTIVA ANNUALE
Tabella tipo 1
Ditta
Depurator Fanghi Fanghi
% di
Comuni Superficie Fango Superficie Fango
titolare
e annesso prodotti utilizzati sostanz interessati in zona distribuit in zona
distribuito in
della
insediame
in
a secca
dallo
vulnerabil o in
non
zona ordinaria
autorizzazi
nto *
agricoltur
spandime e ai nitrati zona
vulnerabil
one
a
nto
vulnerabi e ai nitrati
le
(t/anno) (t/anno)
tal
tal quale
quale
%
ettari
(t/anno)
tal
quale
ettari
(t/anno) tal
quale
*urbano, agroalimentare, altra tipologia
Tabella 2
Per ogni riga della tabella 1 occorre riportare anche i relativi parametri analitici: metalli pesanti e
macroelementi ecc.
Metalli pesanti
mg/kg s.s.
cadmio
cromo totale
mercurio
nichel
piombo
rame
zinco
arsenico
Parametri agronomici
Parametro
% s.s.
carbonio organico
azoto totale
fosforo totale
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