Regolamento del Parco e dell`area ex galoppatoio di Villa Erba in
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Regolamento del Parco e dell`area ex galoppatoio di Villa Erba in
COMUNE DI CERNOBBIO PROVINCIA DI COMO Regolamento del Parco e dell’area ex galoppatoio di Villa Erba in occasioni delle aperture al pubblico in assenza di eventi. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28 APRILE 2015 1 INDICE Art. 1 Obiettivi generali e finalità Art. 2 Orari Art. 3 Norme generali di rispetto dei luoghi Art. 4 Norme specifiche per Parco di Villa Erba Art. 5 Norme specifiche per area ex galoppatoio Art. 6 Vigilanza 2 Art. 1 Obiettivi generali e finalità Il Parco di Villa Erba e l’area dell’ex galoppatoio, in base agli accordi tra il Comune di Cernobbio e la concessionaria Società Villa Erba, vengono aperti al pubblico secondo un calendario comunicato mensilmente dal Comune di Cernobbio agli utenti, tramite appositi canali informativi, e rappresenta una risorsa ambientale e culturale per il territorio non solo cernobbiese. Il Parco di Villa Erba e l’area dell’ex galoppatoio di Villa Erba possono essere utilizzati per attività ricreative, ludiche e sportive ed avendo rilevanza storica, culturale ed ambientale, è fatto obbligo ai visitatori di usufruirne nel rispetto delle regole dei principi fissati nel presente Regolamento. Art. 2 Orari I giorni e gli orari di apertura delle aree verdi viene indicato in apposito avviso posto all’ingresso delle medesime. Art. 3 Norme generali di rispetto dei luoghi E’ fatto obbligo a tutti quelli che utilizzano il parco e l’area dell’ex galoppatoio di mantenere una condotta moralmente corretta, comunque consona all’ambiente e chiunque arrecherà danni dovrà risarcirli. Il libero uso da parte dei minori degli spazi è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come l’eventuale uso improprio degli spazi, l’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in merito. II comportamento del pubblico nell'area del Parco e nell’ex galoppatoio dovrà sempre improntarsi al rispetto verso le persone e l'ambiente per cui: · E’ fatto divieto di disturbare in qualsiasi modo la quiete e la tranquillità delle persone che intendono beneficiare delle particolari condizioni ambientali che offrono i luoghi. · E' vietato salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, colpirli, inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo. · E' vietato raccogliere, danneggiare, estirpare qualsiasi tipo di flora e calpestare le aiuole fiorite · E’ vietato l'ingresso all'area del Parco e all’ex galoppatoio ai venditori ambulanti non autorizzati ed è vietata la questua sotto qualsiasi forma. · E' fatto divieto di uccidere, catturare o anche semplicemente molestare gli animali, pertanto è proibito entrare e circolare nelle aree con armi e strumenti di caccia, reti o altri attrezzi da pesca, fatta esclusione per il torrente Breggia, · E' vietato transitare e/o sostare con qualsiasi mezzo motorizzato · E' vietato utilizzare impropriamente panchine, arrampicarsi sui muri di cinta, sulle cancellate e recinzioni, sui pali di illuminazione e simili. · E' altresì vietato danneggiare in alcun modo le suddette strutture ed attrezzature nonché ogni tipo di manufatto all’interno delle aree verdi. · E' proibita la balneazione · E’ proibito introdursi nei luoghi interdetti all’accesso. · E' vietata l'occupazione, anche temporanea, di suolo o aree verdi con attrezzature sportive, chioschi, tende da campeggio, sedie, sdraio, tavoli da campeggio; · E' vietato a chiunque occupare aree di terreno o di verde, o dislocarvi oggetti che siano di pericolo alla libera circolazione di altri cittadini. · E' fatto divieto accendere fuochi liberi e gettare a diretto contatto col terreno fiammiferi, mozziconi, od altri oggetti che possano provocare incendi. 3 · · · E' vietato abbandonare o gettare nel Parco e nel galoppatoio, nonché nel lago o nel fiume Breggia, rifiuti di ogni genere e tipo. Sono vietate le affissioni di manifesti, nonché la pubblicità in genere e la propaganda sonora E' vietato al pubblico trattenersi nelle aree verdi dopo l'orario di chiusura. Tutto ciò che non è espressamente vietato, anche in riferimento al vigente Regolamento di polizia urbana, è ammesso. Sono ammesse le seguenti attività, con i limiti sottoindicati: · calpestare o distendersi nelle aree verdi, anche con plaid, purchè ciò non comporti rovina o danno all’ambiente; · suonare strumenti musicali o svolgere qualsiasi attività artistica, purchè ciò non comporti danno o rovina all’ambiente e non sia di eccessivo disturbo agli altri visitatori; All’entrata del Parco e del galoppatoio saranno essere collocate tabelle riassuntive che consentano al visitatore di conoscere le principali regole cui attenersi nell’utilizzo degli spazi. Art. 4 Norme specifiche per Parco di Villa Erba L'accesso del pubblico al Parco di Villa Erba è disciplinato particolarmente dalla seguente disciplina: · Nel Parco di Villa Erba è consentito l'ingresso ai soli pedoni. · I bambini al di sotto degli 8 anni devono essere sempre accompagnati da persone adulte e possono accedere ai giardini anche con automobiline a pedale o biciclettine. · I cani o altri animali domestici potranno accedere se tenuti al guinzaglio e sotto la vigilanza del proprietario che deve dimostrare di possedere gli attrezzi per la raccolta delle eventuali deiezioni. · E’ vietato il gioco del pallone e simili. · E’ vietata l’attività di pic nic o bivacco. Art. 5 Norme specifiche per area ex galoppatoio L'accesso del pubblico all’ex galoppatoio è disciplinato particolarmente dalla seguente disciplina: · La circolazione delle biciclette, nel galoppatoio, è consentita solamente sui viali e sui sentieri. · I cani o altri animali domestici potranno accedere se tenuti al guinzaglio e sotto la vigilanza del proprietario che deve dimostrare di possedere gli attrezzi per la raccolta delle eventuali deiezioni. · Sono ammesse le attività ludiche, purchè non comportanti disturbo alla quiete o molestie agli utenti. · E’ consentito introdurre e consumare cibo e bevande purchè questo non comporti attività di bivacco. Art. 6 Vigilanza L'osservanza delle presenti disposizioni e di quelle dei regolamenti del Comune di Cernobbio attinenti (come ad esempio il Regolamento di Polizia urbana) è affidata agli agenti di Polizia locale, a tutti gli agenti di altri organi di sorveglianza previsti dalla legge nonché al personale 4 volontario individuato dal comune di Cernobbio, con i limiti specifici che operano per i volontari. Le infrazioni alle disposizioni di cui al comma uno del presente articolo, contestate dagli agenti di Polizia locale, a tutti gli agenti di altri organi di sorveglianza previsti dalla legge sono punite con le sanzioni amministrative previste dalle vigenti norme di legge nonché con le sanzioni che vengono appositamente definite dalla Giunta comunale, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000. 5