TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE DEL GIUDICE PER LE

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TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE DEL GIUDICE PER LE
S t ^ . f Aderente all'Unione Camere Penali Italiane
RI941/11 R.G. n.r.
N. 128/15 Reg. Sent.
N. 1322/11 R.G. G.LP
Data del deposito
Data irrevocabilità
N.
, Reg. Esec.
N.
Camp. pen.
Redatta scheda il
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
SENTENZA DI GIUDIZIO ABBREVIATO
(art. 438 e segg. c.p.p.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Riccardo Ricciardi
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nei confronti di :
nato a
il
*
ivi res, via
*
; - libero/presente
difeso di fiducia dall'Avv.Giuseppe Piazza del foro di Palermo
IMPUTATO
per il delitto di cui agli artt
110
e 629 comma 2 in relazione ali W
3°comma n°1 c.p. perché, in concorso con
il minore
|R A |
|P
p
M
ed
(soggetti nei confronti dei quali si procede separatamente),
costringevano fc
ciclomotore Honda 150 targato
^
_
c h e
aveva subito il furto del proprio
- a pagare una somma di denaro^ parrial
V.
ione Camere Penali Italiane
filK
euro 250,00 al fine di ottenere la restituzione del predetto ciclomotore, così
procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con pari danno per la persona
offesa.
Con l'aggravante della minaccia commessa da più persone riunite.
In Palermo, P 8 febbraio 201L
SVOLGIMENTO D E L PROCESSO E MOTIVAZIONE
In data 24.05.2012 i l Pubblico Ministero presentava richiesta di rinvio a
giudizio nei confronti
di S
, come sopra generalizzati, in ordine al reato di
estorsione aggravata in concorso di cui agli artt 110 e 629 cpv. c.p.
commesso in Palermo in data 08.02.2011 in danno di C
V
, in atti generalizzato, ritenendo che dalle attività di indagine
espletate nel corso delle indagini preliminari fossero emersi sufficienti
elementi per sostenere nei loro confronti l'accusa in giudizio.
A seguito del rinvio a giudizio disposto nei confronti dell'imputato
G dal GUP del Tribunale di Palermo, con successivo decreto
emesso in data 05.12.2013 i l Tribunale di Palermo in composizione
collegiale - quinta sezione penale - dichiarava la nullità del decreto che
disponeva i l giudizio emesso a carico dell'imputato
[S
Gj
e,
per l'effetto, disponeva la trasmissione degli atti afferenti la sua posizione
al GUP del Tribunale di Palermo per la nuova celebrazione dell'udienza
preliminare.
All'udienza preliminare del 03.07.2014 celebratasi a seguito di due rinvìi
disposti dal Giudice per problemi di notifica all'imputato dell'avviso di
fissazione dell'udienza preliminare, la difesa dell'imputato avanzava, in via
preliminare, richiesta di sottoposizione ad interrogatorio del proprio
assistito sui fatti per i quali il predetto era stato rinviato a giudizio da parte
del Pubblico Ministero.
Il predetto incombente veniva svolto nel corso della successiva udienza del
25.09.2014, all'esito della quale lo stesso^
GJ
chiedeva di
essere giudicato nelle forme del rito abbreviato.
Ammesso l'imputato al rito richiesto, nel corso della successiva udienza del"
22.01.2015 , anche in questo caso celebratasi a seguito di un rinfio
disposto
dal Giudice per un legittimo impedimento del
difensore
contestualmente impegnato dinanzi ad altra Autorità Giudiziaria come da
documentazione tempestivamente
prodotta dall'interessato, i l Giudice
invitava le parti a formulare le rispettive conclusioni, all'esito delle quali
pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo in udienza.
I fatti in ordine ai quali si procede nei confronti dell'odierno imputato
, come sopra generalizzato,
traggono
origine da
un'attività di controllo effettuata nel corso del pomeriggio del 08.02.2011
intorno alle ore 17,35 circa, dal personale operante dell'U.P.G. della
Questura di Palermo nei confronti di due giovani colti sulla pubblica via,
mentre stavano spingendo un ciclomotore Honda SH 150 targato
con il blocchetto dell'accensione visibilmente manomesso.
Una volta identificati i giovani in tali
(quest'ultimo minorenne), in atti generalizzati, i l controllo del mezzo
effettuato al terminale in dotazione alle forze dell'ordine evidenziava che
detto mezzo era stato oggetto di una denuncia di furto sporta i l giorno
prima, in data 07.02.2011 presso la stazione dei Carabinieri di Palermo
"Resuttana Colli" da parte di [C
Aj
, i l quale in quella
circostanza aveva riferito che i l mezzo asportato, mentre si trovava
regolarmente posteggiato sulla pubblica via, era in uso al di lui figlio
, in atti generalizzato.
La predetta circostanza trovava conferma nelle stesse dichiarazioni rese alla
Polizia dallo stesso minore |R A |
una volta condotto presso i locali
della Questura di Palermo per i l completamento delle procedure di
identificazione.
In tale circostanza, infatti, i l minore riferiva agli operanti dell'UPG alla
presenza della di lui madre, che i l ciclomotore sul quale si trovava al,,
momento del controllo effettuato dalla Polizia apparteneva effettivamente
al suo amico C
V|
, il quale nel pomeriggio della giornata
antecedente lo aveva contattato, pregandolo se poteva dargli una mano, in
quanto aveva subito i l mito del proprio motociclo; che per tale motivo,
tramite alcuni conoscenti, aveva contattato tale "
S
G
", il quale,
dopo alcune ricerche, gli aveva fatto sapere che il ciclomotore in questione
era nella disponibilità di persone di sua conoscenza e che per riaverlo
indietro, avrebbe dovuto sborsare la somma di 400,00 euro; che una volta
ottenuta la predetta somma dal
all'appuntamento con lo |_S
si era recato
G| all'ingresso del quartiere ZEN di
Palermo, ove si incontrava con quest'ultimo giunto all'appuntamento in
compagnia di un altro giovane a lui sconosciuto; che lui stesso, nel corso
dell'incontro con lo S
G riusciva a concordare con quest'ultimo la
somma di 250,00 euro per la restituzione del ciclomotore e che, una volta
raggiunto l'accordo mediante la consegna del denaro nelle mani dello
stesso |_S
Gj, si presentava un uomo dell'apparente età di 40 - 50 anni
con i l ciclomotore del C
V
che provvedeva a
consegnarglielo, mentre contemporaneamente lo S
G:[ si allontanava;
che tuttavia il mezzo aveva problemi a ripartire, ragion per cui veniva
aiutato dal giovane (
P
DJ ) giunto in compagnia dello S
Gj ad
uscire dallo ZEN e a spingere il mezzo sulla pubblica via, quando entrambi
venivano intercettati dalla Polizia.
Le dichiarazioni rese alla Polizia dal minore
dallo stesso C
V)
R A
in quelle rese
, nel frattempo convocato presso i locali
della Questura di Palermo, nel senso che il predetto, non solo, confermava
di essere stato vittima del furto del ciclomotore così come denunciato ai
Carabinieri dal di lui padre
C
avere chiesto aiuto al suo amico
A
R
, ma precisava altresì di
A e di avergli dato la somma di
400,00 euro in contanti, affinché quest'ultimo si adoperasse per fargli avere ^
indietro i 1 mezzo.
/ '>
Allo stesso modo i l sequestro del cellulare rinvenuto nella disponibilità del
P
DJ
dalP Dallo
evidenziava la presenza in memoria di numerosi sms inviati
S
G
, nonché a un tale
ivi
, i l cui
contenuto, in rapida successione cronologica, era palesemente indicativo di
una trattativa in corso tra i predetti soggetti sia in ordine al prezzo che i l
proprietario del ciclomotore avrebbe dovuto versare per riaverlo indietro
("sms inviato da |P DJ_a_S
|
G| alle ore 16,24 del 08.02.2011: minkia vuole
300; sms inviato da |P D| a Pvl
sms inviato da l D a ivi
S I alle ore 16,26 del08.02.2011: 250;
SJ alle ore 16,28 del 08.02.2011: amunì, dai,
è un amico!"), sia in ordine alla consegna del mezzo ("sms inviato da |P D a
S
G[ alle ore 16,21 del 08.02.2011: oh ha detto; sms inviato da IP D a
S
G| alle ore 16,37 del 08.02.2011: quando se ne parla, sangu mio? Se
ha già i soldi, mi ci vedo; sms inviato da . P D| a |M
S | alle ore 16,40
del 08.02.2011: tra un po ' mi dà i soldi e me lo prendo; sms inviato da [P D
a S
G[alle ore 16,41 del 08.02.2011: vabbé, non servono per stasera?
Vedi che là non vuole a nessuno; sms inviato da |P D[aJS
G| alle ore
16,44 del 08.02.2011: vuole la targa per conferma").
Sulla base delle predette circostanze, come sopra rappresentate, Pitti
Daniele veniva dichiarato in arresto perché colto nella flagranza del reato di
estorsione in concorso, mentre i l minore
R A
veniva denunciato in
stato di libertà dinanzi alla competente Autorità Giudiziaria.
Nel corso del successivo interrogatorio reso in data 11.02.2011 dinanzi al
GIP nell'ambito dell'udienza di convalida dell'arresto, i l P:
riferiva anch'egli in merito ai contatti avuti con lo
S
D
G
, il quale
lo aveva chiamato chiedendogli se poteva interessarsi a recuperare un
motore" che avevano appena rubato ad un amico dello stesso 15
per tale motivo, aveva mandato un messaggio a tale "Ifvl
G|; che
S " i l quale,
3
dopo essere stato edotto in merito alle caratteristiche del motore da
"ricercare", gli aveva fatto sapere che, se l'interessato fosse stato disposto
ad uscire 300,00 euro, gli avrebbe restituito i l motore; che lui stesso era
riuscito a convincere M
S a ridurre la sua richiesta iniziale a 250 euro
perché si trattava di fare un favore ad un amico; che, una volta raggiunto
l'accordo su detta somma, aveva contattato lo|S
G|tramite gli sms sopra
menzionati, concordando con quest'ultimo l'incontro per la restituzione;
che detto incontro era avvenuto all'interno del quartiere dello ZEN 1 a
Palermo e che ad esso avevano partecipato, oltre al[FD|ed allo S
anche i l
|R A|
G
, i l quale, a sua volta, era poi andato a prendere i l
motore da "Serafino"; che a seguito della consegna del mezzo, il |R A
si era messo a condurre i l motore rubato per uscire dallo ZEN in
direzione di San Lorenzo, mentre lui stesso era salito sul ciclomotore con il
quale i l
|R
A|
si era presentato all'appuntamento; che tuttavia,
durante i l tragitto, i l ciclomotore rubato si fermava, in quanto era finita la
benzina, ma nonostante i l rifornimento effettuato dal |R A| il mezzo non
ripartiva; che per tale motivo, si adoperava ad aiutare i l I L J a spingere i l
mezzo, quando sopraggiungeva la volante della Polizia che li fermava
entrambi.
Sempre nel corso del medesimo interrogatorio, il
|P
D|
precisava di
essersi limitato nell'intera vicenda a fare un favore ad un amico e di non
averci guadagnato nulla (vedi in tal senso, verbale di interrogatorio reso in
data 11.02.2011 da
D
al GIP del Tribunale di Palermo
nell'ambito dell'udienza di convalida dell'arresto).
I successivi accertamenti compiuti dall'autorità di p.g. operante sulle
utenze mobili contattate da quella in uso alla persona arrestata
P
D
in occasione della trattativa intrattenuta per la restituzione del ciclomotore
asportato al C
, nato a
consentivano di individuare in S
il
em M
G
, nato a
i due soggetti intestatari o comunque usuari delle.
utenze mobili contattate da quella rinvenuta nella disponibilità del |F D
V , ;
al momento del suo arresto in flagranza, mediante i sopra citati
sms.
Infine, attraverso l'attività di investigazione difensiva, venivano acquisite
le dichiarazioni rese dal minore
R A
dinanzi al
in data
Pubblico Ministero presso i l Tribunale per i Minorenni di Palermo, alla
presenza del suo difensore di fiducia.
In tale circostanza, il minore, dopo aver ribadito di essere amico da tempo
V
del C
, riferiva ulteriormente che i l predetto lo aveva
contattato la sera del 07.02.2011 per comunicargli che gli avevano rubato il
"motore" appena acquistato, chiedendogli, altresì, se poteva adoperarsi in
qualche modo per riaverlo; di avere contattato i l mattino successivo lo
G
(persona che conosceva da circa due anni, in quanto
presentatogli a scuola), chiedendogli se poteva fare qualcosa per aiutarlo a
recuperare il "motore" del suo amico; di essere stato richiamato poco dopo
dallo stesso S
GJ, i l quale gli comunicava che in cambio del "motore"
volevano 400,00 euro; di avere chiamato il suo amico C
V
per avvisarlo della richiesta, ottenendo la somma dal predetto; di essersi
recato con il denaro datogli dal |C
V e con i l suo "motore" in una
piazza posta alle spalle del Velodromo, precedentemente indicatagli dallo
S
GL incontrando quest'ultimo in compagnia di un altro giovane che
fino a quel momento non aveva mai visto e che poi apprendeva chiamarsi
D
; che in occasione dell'incontro, lo [S
Gj gli comunicava che
poteva anche dargli 250,00 euro, in quanto era riuscito ad ottenere uno
"sconto"; che non appena consegnata allo [S
GJ la sommarichiesta,dopo
pochi attimi si presentava un uomo a bordo del ciclomotore del suo amico
C
V| ; che |S
Gj dopo essere andato a parlare con i l predetto, tornava
con i l mezzo e glielo consegnava; che tuttavia, poiché il ciclomotore del
suo amico C
V non ne voleva sapere di mettersi in moto, lo stesso ^:
-\ >
S
G invitava i l P
D
y
che si trovava insieme a lui, di aiutarlo/a/ -
spingere il "motore" fino al benzinaio, in quanto era completamente a
secco; che nonostante i l rifornimento di carburante i l mezzo non ripartiva,
ragion per cui chiedeva al
|P
Dj
che nel frattempo era salito sul suo
ciclomotore, se poteva ulteriormente aiutarlo a spingere i l mezzo del suo
amico fino al vicino "TC2", ove poi avrebbe provveduto a restituire sia i l
mezzo che la parte rimanente del denaro al suo amico |C
V i ; che durante
l'operazione entrambi venivano fermati dalla Polizia.
Sempre nella medesima circostanza, i l minore IR Al
precisava al
Pubblico Ministero di essersi adoperato per i l |C
esclusivamente per spirito di amicizia e di non aver concordato con i l
predetto alcuna somma di denaro anche a titolo di ricompensa per i l
ritrovamento del suo ciclomotore.
Infine, dichiarava di non avere più rivisto, dopo detto episodio, lo |S
G
(vedi in tal senso, verbale di interrogatorio reso in data 09.03.2011
da
|R A|
al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di
Palermo).
Sulla base delle risultanze delle sopra esposte attività investigative,
pertanto, i l Pubblico Ministero si determinava in merito all'esercizio
dell'azione penale nei confronti di P
M
D
G
, come sopra generalizzati, in ordine al reato di
estorsione aggravata di cui agli artt. 110 e 629 cpv. c.p. in relazione all'art.
628 3°comma n°l c.p., per avere i predetti, in concorso tra loro e con i l
minore
R Al
(soggetto nei confronti del quale procede separatamente
la competente Autorità Giudiziaria), costretto C
V
, il
quale aveva subito i l furto del proprio ciclomotore Honda SH 150 targato
, a pagare una somma di denaro pari a 250,00 euro, al fine di
ottenere la restituzione del mezzo, così procurando a sé o ad altri un
ingiusto profitto, con pari danno per la persona offesa.
Si
7
Nel corso dell'udienza preliminare, l'imputato [S
G
chiedeva
di essere sottoposto ad interrogatorio sui fatti oggetto dell'imputazione
elevata a suo carico dal Pubblico Ministero.
In tale circostanza, l'imputato dichiarava di essere amico di [R A
che il predetto lo aveva contattato per dirgli che gli avevano appena rubato
il suo motore e per chiedergli se poteva dargli una mano per aiutarlo a
recuperare i l mezzo; che, per tale motivo, aveva contattato i l suo amico
, rappresentandogli la circostanza e chiedendogli, a sua volta,
se poteva aiutarlo a ritrovare i l "motore" del suo amico R A
; che,
una volta comunicati al P D tutti i dati del ciclomotore in questione ed i l
luogo in cui esso era stato rubato, nel corso della stessa giornata il |P D
lo richiamava per dirgli che il "motore" l'aveva un'altra persona e
che restituirlo voleva 300,00 euro, anche se poi riusciva ad ottenere
dall'interessato uno sconto di 50,00 euro, arrivando alla somma di 250,00
euro; che per tale motivoricontattavail|R< A
, dandosi appuntamento
con il predetto nella piazza dello ZEN, ove poi si rendeva conto, vedendo il
arrivare a bordo del suo ciclomotore, che i l mezzo rubato non
era quello d e l O j come gli era stato detto telefonicamente da quest'ultimo,
ma di una terza persona; che all'appuntamento, dopo pochi minuti, si
presentava anche i l
[P D
, ragion per cui lui stesso provvedeva a
mettere in contatto il P D con il
stesso R A
R A
che aveva con sé i soldi; che lo
si era presentato all'appuntamento con la somma di
400,00 euro, in quanto quest'ultimo non sapeva nulla delle telefonate che
erano intercorse con i l P
D
per ottenere la riduzione del prezzo;
che, dopo aver messo in contatto il [P
D
con i l R A
, si
allontanava senza aver preso alcun compenso per la sua attività, da lui
posta in essere esclusivamente per aiutare i l suo amico R A
che
riteneva essere la vittima del furto del ciclomotore.
/
ti
-
V V\ ,
Infine, quanto alla persona del [M
, T imputato S
precisava di conoscerlo soltanto di vista, ma di non avere mai
avuto il suo numero di telefono e soprattutto di non averlo mai contattato in
relazione alla vicenda legata al furto del ciclomotore del C
V
(vedi in tal senso, trascrizioni delle dichiarazioni rese dall'imputato
G
dinanzi al GUP del Tribunale di Palermo nel corso
dell'udienza del 25.09.2014).
A seguito del suo interrogatorio, come detto in precedenza, l'imputato
chiedeva ed otteneva l'ammissione ad essere giudicato
nelle forme del rito abbreviato, ragion per cui questo Giudice si trova ora a
decidere in merito ai fatti oggetto dell'imputazione elevata a suo carico dal
Pubblico Ministero.
Ciò posto, ritiene i l decidente, che alla stregua degli elementi, come sopra
rappresentati, non si possa pervenire ad un'affermazione
responsabilità dell'imputato [S
G
di penale
, come sopra generalizzato,
in ordine all'ipotesi delittuosa di estorsione aggravata in concorso con P D
Mi
R A
(soggetti nei confronti dei quali
- per ragioni diverse - si procede in separata sede), per la quale si procede
a suo carico.
Dagli atti contenuti nel fascicolo processuale, nella specie costituiti dalle
dichiarazioni rese dal minore
R A
sia alla p.g. nell'immediatezza
del controllo operato sulla sua persona che successivamente dinanzi al
Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, dal|P D
dinanzi al GIP del Tribunale di Palermo nell'ambito dell'udienza
di convalida dell'arresto in flagranza operato nei suoi confronti dalla
Polizia in data 08.02.2011, dallo stesso imputato S
G
nel
corso dell'interrogatorio sostenuto dinanzi a questo Giudice all'udienza del
25.09.2014, nonché soprattutto dal contenuto degli sms sopra menzionai
1
V*
rinvenuti dall'autorità di p.g. operante nella memoria dell'apparecchio
cellulare sequestrato al [P
in occasione del suo arresto in
D
flagranza ed intercorsi nella stessa giornata del 08.02.2011 tra lo stesso
D
e P
G:
imputato |S
e tra quest'ultimo ed i l
, è emerso che l'odierno imputato, in relazione alla
M
vicenda in questione, si è comunque esclusivamente adoperato, su richiesta
, nel recuperare il ciclomotore che in precedenza
del suo amico
era stato sottratto al C
V
organizzando con il R A
l'incontro, poi tenutosi nella piazza dello ZEN a Palermo, per la consegna
del mezzo, dietro il versamento da parte delO]stesso della somma che allo
G era stata chiesta dal
con i l M
P:
D
che, a sua volta, teneva i contatti
, ossia con i l soggetto nella cui disponibilità si
trovava il ciclomotore asportato al |C
V;
In altri termini, le risultanze delle attività investigative hanno evidenziato
che lo S
G
, dopo essere stato contattato dal minore
A , ha svolto un ruolo di mera mediazione tra lo stesso minore che gli
aveva chiesto la "cortesia" di adoperarsi per recuperare il ciclomotore ed i l
D
al quale si era poi successivamente rivolto per avere
informazioni sul mezzo, senza tuttavia percepire, in difetto della benché
minima prova addotta sul punto dalla pubblica accusa, alcun compenso per
detta attività e, dunque, agendo nell'esclusivo interesse del suo amico
R
A|, al punto da ritenere che fosse proprio lui il proprietario del mezzo,
così come dallo stesso S
G
dichiarato a questo Giudice nel
corso dell'interrogatorio reso nel corso dell'udienza del 25.09.2014, per poi
allontanarsi dal luogo dell'incontro, una volta messo in contatto i l minore
R A
con i l P
D
per lo scambio tra i l ciclomotore e la
somma di denaro che al P D stesso era stata avanzata dal M
10
La predetta circostanza, ad avviso di questo Giudice, ha trovato una
significativa conferma, in primo luogo, nel contenuto degli sms recuperati
dalla Polizia all'interno dell'apparecchio cellulare sequestrato al P D
al momento del suo arresto, che il predetto aveva scambiato con lo
S
G
e con i l
M
Sj
, ossia con i l soggetto che
aveva la materiale disponibilità del ciclomotore da restituire all'avente
diritto ("sms inviato da|P D| a |S
O I alle ore 16,24 del 08.02.2011:
minkìa vuole 300; sms inviato da IP D I a I M
S alle ore 16,26 del
08.02.2011: 250; sms inviato da ]P: DlalM
S alle ore 16,28 del
08.02.2011: amunì, dai, è un amico!; ("sms inviato da[P D|_a_lS
G| alle
ore 16,21 del 08.02.2011: ok ha detto; sms inviato da P D _aS
G alle
ore 16,37 del 08.02.2011: quando se ne parla, sangu mio? Se ha già i soldi,
mi ci vedo; sms inviato dal P D I a I M
Slalle ore 16,40 del 08.02.2011:
tra un po ' mi dà i soldi e me lo prendo; sms inviato da|P D| a|S
G| alle
ore 16,41 del 08.02.2011: vabbé, non servono per stasera? Vedi che là non
vuole a nessuno; sms inviato da | P: D | a |S
G:| alle ore 16,44 del
08.02.2011: vuole la targa per conferma").
Messaggi che non fanno altro che documentare l'attività di mediazione
svolta tanto dall'odierno imputato, quanto dallo stesso [P
D
(soggetto nei confronti del quale si è proceduto in separata sede), al punto
da adoperarsi per ottenere dal [M
una riduzione della sua
pretesa economica per restituire i l bene, dapprima a 300,00 euro rispetto
agli iniziali 400,00 euro; quindi, a 250,00 euro, corrispondente alla somma
materialmente consegnata dal R A
P
all'odierno imputato e/o al
DJ (circostanza, questa, che non è stata chiarita in maniera definitiva
all'esito delle indagini svolte, stante le difformi versioni rese sul punto
dall'odierno imputato e dal minore R A:
) nelle mani del soggetto
giunto sul posto con i l ciclomotore della persona offesa e risultato essere,
come già detto in precedenza, il M
V-
11
Non solo: la circostanza che l'attività di mediazione svolta dall'odierno
imputato fosse stata determinata esclusivamente dalla volontà di aiutare i l
, ossia i l soggetto che lo S
suo amico R A
riteneva
G
essere la vittima del furto del ciclomotore, ha, ad avviso di questo Giudice,
trovato conferma nel rinvenimento nella disponibilità dello stesso minore
R A
da parte della Polizia in occasione del controllo operato sulla
sua persona pochi attimi dopo l'avvenuta consegna del mezzo appartenente
alla persona offesa,
della somma
di 150,00
euro
effettivamente
corrispondente alla differenza tra la somma di 400,00 euro che era stata
consegnata al |R A
dal C
V
predetto si era presentato all'appuntamento
e con la quale i l
per la restituzione del
ciclomotore e la somma di 250,00 euro pari alla pretesa finale del
M
e poi effettivamente consegnata al predetto al
momento dello scambio con il ciclomotore rubato. Elemento, questo,
indicativo del fatto che l'odierno imputato non avesse percepito alcun
compenso per l'attività da lui svolta, a riscontro di quanto dal medesimo
dichiarato a questo Giudice durante l'interrogatorio al quale si è sottoposto.
Ne consegue che, proprio sulla base dei sopra esposti elementi ed
indipendentemente dal fatto che la consegna dei 250,00 euro sia stata fatta
dal R A
nelle mani dell'odierno imputato, così come affermato
dallo stesso minore nel corso dell'interrogatorio reso dinanzi al Pubblico
Ministero presso i l Tribunale per i Minorenni di Palermo, che poi, a sua
volta, l i avrebbe consegnati al [P
D
e da questi al [M
(soggetto destinatario dell'illecito profitto conseguito quale
contropartita per la restituzione del ciclomotore), oppure sia stata fatta
sempre dal minore nelle mani del P
D
, dopo che l'odierno
imputato l i aveva fatti incontrare nel piazzale dello ZEN, così come
dichiarato a questo Giudice dallo stesso [S
G
, non è stata
raggiunta la prova all'esito del presente giudizio che l'imputato si fossé
12
adoperato per conseguire una parte del prezzo del reato o comunque per
agevolare la realizzazione dell'altrui profitto ingiusto.
Viceversa, sempre dagli atti di indagine, è emersa la prova che l'imputato
ha agito nell'intera vicenda con il solo scopo di aiutare l'amico |R~A
a recuperare i l ciclomotore, adoperandosi con il [P
Dj
riduzione del prezzo da versare nelle mani del [M
per una
SJ
per
ottenere la restituzione del mezzo, senza percepire alcunché per l'attività
svolta, non essendo agli atti alcun elemento per ritenere che quella somma
di 150,00 euro rinvenuta dalla Polizia nella disponibilità del |R A
costituisse i l compenso che i l predetto avrebbe poi dovuto dividere con
l'odierno imputato per l'attività svolta.
I
sopra
esposti
elementi impediscono, dunque,
comportamento tenuto nella circostanza dallo |S
di ravvisare nel
Gj
il concorso
nel reato di estorsione al medesimo contestato in imputazione.
D'altro canto, lo stesso orientamento della giurisprudenza di legittimità è
pressoché unanime nell ' escludere la sussistenza del delitto di estorsione nel
comportamento di colui che, su incarico della vittima di un furto, si adoperi
esclusivamente nell'interesse di quest'ultima per ottenerne la restituzione
del bene, mettendosi in con gli autori del reato, senza conseguire alcuna
parte del prezzo ella vittima del flirto (vedi in tal senso, Cass. Sez. V I del
21.10.2010 n°41359).
Non solo: la stessa giurisprudenza di legittimità, proprio in relazione al
comportamento di colui che ha consegnato all'autore di un'estorsione una
somma di denaro in nome della persona offesa, ha affermato i l principio
secondo i l quale "per la configurazione del concorso nel reato, il quale
richiede che l'azione incriminata sia frutto di volontaria adesione alla
condotta tipica altrui, occorre che il soggetto passivo non abbia chiesto
ausilio all'ipotizzato concorrente nel reato, o che gli abbia dato un
mandato dì cui il mandatario abbia abusato, o almeno che ne sia sfaiè
13
«>V*
dissuaso dal sottrarsi dalla minaccia; con la conseguenza che, in assenza
di prove certe ed univoche che accertino la sussistenza di tali elementi, la
condotta di colui che consegni una somma di denaro all'autore di
un'estorsione in nome dell'offeso, non integra gli estremi del concorso nel
reato di estorsione" (vedi in tal senso, Cass. Sez. V del 03.07.2009
n°30080).
In altri termini, dagli elementi in possesso a questo Giudice, non solo,
abbia percepito
difetta la prova certa ed univoca che lo S
un compenso dall'attività di mediazione svolta, ma altresì che lo stesso
imputato abbia posto in essere un contributo causale alla verificazione
dell'evento attraverso una condotta connotata dalla consapevolezza di
s)
consentire in via esclusiva all'autore del furto del mezzo ( M
di ottenere i l denaro richiesto per la restituzione del bene
sottratto, non avendo egli tenuto alcun contatto con il soggetto che aveva la
disponibilità del ciclomotore e che poi si è presentato all'appuntamento per
la consegna del mezzo, ma, anzi, interloquendo con il [P
soggetto che aveva i rapporti con i l M
D
- il
- per la riduzione
del prezzo da pagare ai fini della restituzione del ciclomotore al minore
R
A , il quale, a sua volta, avrebbe poi dovuto consegnarlo al legittimo
proprietario [C
L'imputato
V
S
G
nell'interesse del R A
ha,
dunque,
agito
esclusivamente
, nell'erroneo convincimento che si trattasse
della persona offesa del furto, senza avere in alcun modo espletato alcuna
attività di pressione morale, né di coazione psicologica ai danni del
C
V
con il quale, peraltro, non ha avuto alcun rapporto in
tutta la vicenda, limitandosi semplicemente a contattare il |P
D
che
nemmeno aveva la disponibilità del ciclomotore, per poi mediare la
riduzione del prezzo insieme allo stesso jP Djche teneva i contatti con colui
che aveva i l ciclomotore, ossia i l M
14
, da ritenersi, ao^
l:
avviso di questo Giudice, l'unico autore della condotta estorsiva posta in
essere ai danni del|C
V|
per i l tramite di|P:
D|
R A
Ne consegue che, sulla base delle sopra esposte considerazioni, non
potendosi ravvisare nel comportamento tenuto dall'imputato alcun apporto
causativo all'evento, in termini di pressione morale e coazione psicologica
finalizzata alla sua realizzazione, nella specie costituita dall'ottenimento da
parte del M
della somma finale di 250,00 euro, quale
ingiusto profitto dell'altrui condotta illecita, lo stesso S
G
va
dichiarato assolto dal reato in contestazione per non aver commesso il fatto.
Ai sensi dell'art. 544 3°comma c.p.p. appare, infine, congruo fissare in
giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
P.Q.M.
Visti gli arti. 438 e segg., 530 c.p.p.
ASSOLVE
G
in ordine al reato a lui ascritto in imputazione per non
aver commesso il fatto
Visto l'art. 544 3°comma c.p.p. fissa in giorni sessanta i l termine per il
deposito della motivazione della sentenza.
Palermo, 22 gennaio 2015
Il Giudio
ojtt. Riccardo Ri iardi
1
r.-.