testo atto - Comune di Senigallia

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testo atto - Comune di Senigallia
COMUNE DI SENIGALLIA
AREA TURISMO, PROMOZIONE, SVILUPPO ECONOMICO
U F F I C I O SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
ORDINANZA n° 500 del 27/08/2015
Spett. ARZILLA BEACH srl
[email protected]
[email protected]
L'Ancora Srl
[email protected]
e p.c.
Al Sindaco
SEDE
Al Segretario Comunale
SEDE
Alla U.O.A Polizia Municipale
Ufficio Edilizia e Ambiente
SEDE
All'Area Tecnica Territorio e Ambiente
SEDE
All’Ufficio Locale Marittimo
di Senigallia
Banchina di Levante
SENIGALLIA
All’Agenzia delle Dogane
Circoscrizione Doganale di Ancona
ANCONA
Alla Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio
delle Marche
ANCONA
All’Agenzia del Demanio
Filiale Marche
ANCONA
OGGETTO: Decadenza concessione demaniale marittima n. 176/2008 del 5/11/2008 e successiva
concessione suppletiva per proroga rilasciata il 6/5/2015 e rimessa in pristino dell’area ex stabilimento
balneare 42 occupata senza titolo concessorio a Senigallia in L.re Marconi. Ditte coinvolte: L’Ancora Srl e
Arzilla Beach srl.
Con verbale n° 13/2015 del 15 luglio 2015 eseguito dalla Polizia Municipale e dall'Ufficio della
Guardia Costiera, si segnalava l’esecuzione delle seguenti opere edilizie abusive in questo
Comune in L.re Marconi n. 1 bis presso lo Stabilimento balneare n. Sb38 ex 43 e lo Stabilimento
balneare ex 42 consistenti in opere di innovazione non autorizzate sullo stabilimento balneare
contrassegnato dal numero Sb 38 (ex 43) nonché l’uso della concessione n. ex 42 ancorché non
ricondotta nelle condizioni autorizzate di cui all’ultimo titolo edilizio valido e non ancora accorpata
allo stabilimento balneare Sb 38.
Nello specifico:
a) Stabilimento balneare n. SB 38 ex 43 – titolare della concessione demaniale marittima ditta
Ancora s.r.l. – conduttrice con contratto di affitto di azienda ditta Arzilla Beach s.r.l.:
- Sono stati tamponati con vetrate scorrevoli su telai metallici i tre moduli tendonati adiacenti al
capanno office, e costituenti una delle zona d’ombra dello stabilimento balneare. Sotto dette
strutture tamponate sono presenti i tavoli apparecchiati asserviti all’attività di ristorazione svolta nel
chiosco bar ristorante, pertanto tali aree vengono utilizzate in contrasto con il contenuto della
concessione demaniale, che è stata rilasciata per il mantenimento di stabilimento balneare e non
per l’esercizio dell’attività di ristorazione e che prevede l’obbligo esplicito di non variare l’uso, con il
permesso edilizio a suo tempo rilasciato, in assenza del titolo per l’esercizio dell’attività di
innovazione dell’offerta turistica prevista dall’art. 8 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del
piano degli Arenili e in assenza della licenza demaniale suppletiva.
- Sotto la tensostruttura, presente nella fascia di massimo ingombro destinata ad area giochi zona relax, è stato allestito un punto di somministrazione formato da un bancone bar attrezzato
con i dispositivi per la preparazione e la mescita delle bevande, circondato da una zona
d’appoggio formata da cestonata metallica con riempimento in pietra naturale e piano d’appoggio
in vetro, sgabelli e quanto altro necessario allo svolgimento dell’attività di somministrazione. Anche
in tal caso, l’utilizzo del manufatto non è coerente con il contenuto della concessione demaniale
marittima e la destinazione prevista nel titolo edilizio a suo tempo rilasciato. Trattandosi di attività
inquadrabile come attività di innovazione dell’offerta turistica di cui all’art. 8 delle Norme Tecniche
di Attuazione del vigente Piano degli Arenili tale attività viene esercitata in carenza della licenza
demaniale suppletiva.
- Sull’area pavimentata con doghe in legno, posta lato mare rispetto alla tensostruttura di cui
sopra, è stata allestita un’area relax in luogo delle cabine con strutture tendonate ombreggianti con
copertura piana prevista nel PdC n. P/04/118, inoltre risulta installato un secondo modulo
tendonato, delle dimensioni in pianta di circa m. 4 per m 5 in allineamento lato sud con quello
previsto nel progetto autorizzato.
- E’ stata pavimentata con pavimentazione in doghe in legno e telo sintetico di colore verde la zona
adiacente lato mare la fascia di massimo ingombro per una profondità di circa m 5 ed un fronte di
circa m 34,5, a margine di tale area pavimentata è presente la schermatura a paravento con telaio
in legno, tende verticali e pannelli in plexiglass.
- Sulla fascia di massimo ingombro antistante, lato mare, le cabine in muratura non sono stati
installati i tendonati a copertura piana, mentre è stato collocato in prossimità dell’angolo sud un
gazebo con struttura in metallo e copertura in teli impermeabili e teli laterali di chiusura, delle
dimensioni in pianta di circa m 3,45 per m 3,45 e m 2,20 di altezza.
b) Stabilimento balneare ex 42 per il quale, in ottemperanza al piano degli arenili vigente, è stato
richiesto l’accorpamento, e non concesso, di parte della superficie allo stabilimento balneare Sb
38, mentre l’altra porzione è stata concessa alla ditta Uliassi s.r.l.:
- le strutture presenti non sono state ripristinate in conformità a quanto autorizzato (autorizzazione
edilizia 03/26) in quanto, sebbene siano stati eliminati gli ampliamenti già oggetto di segnalazione
del capanno office, non sono state né sanate né ripristinate le modifiche distributive interne al
capanno medesimo, inoltre non è stato eliminato il box docce scoperto lato muretto parasabbia.
- sebbene l’area dello stabilimento ex 42 non è ancora stata accorpata a quello Sb 38 (ex 43) e
conseguentemente non dovrebbe essere utilizzata poiché, per l’anno in corso la ditta Ancora s.r.l.
non corrisponde il canone concessorio, la stessa risulta utilizzata senza titolo, infatti la superficie
sottostante il modulo ombreggiante antistante il capanno office è utilizzato come deposito materiali
ed attrezzature; il capanno office viene usato come camera con bagno; sull’arenile antistante lato
mare il modulo ombreggiante è stata allestita l’area giochi; sono stati posati gli ombrelloni e lettini
per una superficie di circa mq 320 e piantumati due alberi di palma (specie non autoctona) mentre
altre due piante analoghe sono state piantate sullo stabilimento Sb 38, sempre nella zona posa
lettini ed ombrelloni;
- E’ stata collocata una recinzione formata da pannelli in compensato in legno, dipinto all’esterno a
righe verticali bianche e grigie, dell’altezza di circa m 2,0, fissati a paletti in legno infissi al suolo,
lungo tutto il confine con la porzione della concessione ex 42 ora acquisita dalla ditta Uliassi; tale
recinzione verticale ha la funzione di nascondere alla vista i materiali e le attrezzature depositate in
prossimità del capanno office.
Visto che le opere edilizie sono state realizzate in ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE
DEMANIALE ed è stata occupata un'area in ASSENZA DI CONCESSIONE DEMANIALE;
Visti gli articoli 47 e 54 del Codice della Navigazione;
Visto l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della Legge 241/1990 del 4/8/2015
Per quanto sopra detto:
SI
ORDINA
ai rappresentanti delle Ditte responsabili delle violazioni riscontrate:
Cordella Stefano, nato a Fano il 22 maggio 1968 ed ivi residente in via Nolfi n. 33, quale legale
rappresentate della ditta Ancora s.r.l., con sede a Senigallia lungomare G. Marconi n. 1/bis,
titolare della concessione demaniale marittima per mantenimento stabilimento balneare Sb38;
Guerra Fabio, nato a S. Angelo in Vado (PU) il 18/03/1956 ed ivi residente in via A. De Gasperi n.
33, legale rappresentate della ditta Arzilla Beach s.r.l., con sede a S. Angelo in Vado in via della
Madonna n. 15, titolare contratto di affitto di azienda dall’Ancora s.r.l. delle attività di stabilimento
balneare;
la DEMOLIZIONE delle opere abusive di cui trattasi ed il ripristino dello stato dei luoghi
dell’area oggetto della concessione demaniale marittima n. 176/2008 del 5/11/2008 e successiva
concessione suppletiva per proroga rilasciata il 6/5/2015 (Stabilimento balneare Sb 38 ex 43) entro 8
(otto) giorni dalla notifica della presente ordinanza. Qualora il concessionario non provvederà alla
rimessa in pristino dell’area in concessione entro tale termine si procederà:

alla decadenza della concessione, sulla base di quanto disposto dall’art. 47, comma 1,
lettera c) del Codice della Navigazione;

alla rimessa in pristino dell’area in concessione a spese dell’interessato sulla base di
quanto disposto dall’art. 54, comma 1, del Codice della Navigazione.
Il RIPRISTINO dell’area occupata senza titolo concessorio (ex stabilimento balneare 42) entro 8
(otto) giorni dalla notifica della presente ordinanza. Qualora il concessionario non provvederà
entro tale termine alla rimessa in pristino dell’area occupata senza titolo concessorio vi provvederà
direttamente l’Amministrazione comunale sulla base di quanto disposto dall’art. 54, comma 1, del
Codice della Navigazione, addebitando le relative spese al soggetto che occupa abusivamente
l’area.
Avverso il presente provvedimento la S.V. potrà presentare ricorso al T.A.R. Marche ovvero al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di notifica.
Il Dirigente
Area Turismo Promozione e Sviluppo Economico
(Dott. Paolo Mattei)