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NORME GENERALI DEFINIZIONI INVALIDO CIVILE (Legge 118/71) L'art. 2 della legge 30 Marzo 1971, n. 118, definisce Invalidi Civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici, gli insufficienti mentali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di diciotto anni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. CIECO CIVILE (Legge 382/70 - Legge 138/2001) Sono considerati Ciechi Civili, ai fini del diritto alle provvidenze economiche previste dalla legge, coloro che in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria siano stati riconosciuti: - Ciechi Assoluti - LEGGE 382/70: coloro che hanno un residuo visivo 00 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, ovvero coloro che hanno la totale mancanza della vista o la mera percezione dell'ombra o della luce. Ciechi Totali - LEGGE 138/2001: a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi; b) coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli o nell'occhio migliore; c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento. - Ciechi Parziali (o ventesimisti) - LEGGE 382/70: coloro che hanno un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione. Ciechi Parziali - LEGGE 138/2001: a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento. - Ciechi Decimisti coloro che hanno un residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi, sempre con eventuale correzione ottica. Ai ciechi decimisti veniva corrisposto un assegno vitalizio. SORDO (Legge 381/70 - Legge 95/2006) LEGGE 381/70 Secondo l'art.1 della legge 26 Maggio 1970, n.381, sono considerati Sordomuti i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purchè la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio. LEGGE 95/2006 1. In tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine <<sordomuto>> è sostituito con l'espressione <<sordo>>. 2. Il secondo comma dell'art. 1 della legge 26 Maggio 1970, n.381, è sostituito dal seguente: "Agli effetti della presente legge si considera Sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purchè la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio". PROVVIDENZE ECONOMICHE Le Provvidenze Economiche previste per gli INVALIDI CIVILI Pensione di Inabilità' per gli invalidi totali (100%) Assegno Mensile di Assistenza per gli invalidi parziali (dal 74% al 99%) Indennità di Accompagnamento per gli invalidi totali non autosufficienti Indennità Mensile di Frequenza per gli invalidi civili minori Le Provvidenze Economiche previste per i CIECHI CIVILI Per i Ciechi Parziali: Per i Ciechi Assoluti: Pensione non reversibile Pensione non reversibile Indennità Speciale Indennità di Accompagnamento Le Provvidenze Economiche previste per i SORDOMUTI Pensione non reversibile Indennità di Comunicazione ACCERTAMENTO dell'INVALIDITA' La presentazione della domanda in via amministrativa consente di richiedere in maniera generica anche le eventuali provvidenze economiche correlate al giudizio sanitario emesso. Nel caso in cui sia stata presentata domanda per l'accertamento sanitario ma entro tre mesi dalla presentazione della domanda non sia stata fissata la visita medica di accertamento dell'invalidità o dell'handicap (Legge 104/92), l'interessato può presentare diffida all'Assessorato Regionale alla Sanità. PROVVEDIMENTI di CONCESSIONE (DETERMINA) L'art. 130 del D.to Lgs.vo 31 Marzo 1998 n.112 ha trasferito alle Regioni la funzione "concessoria" delle pensioni, degli assegni e delle indennità spettanti agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. La Regione Lombardia, a sua volta, ha attribuito al Comune di Milano per la Città di Milano e alle ASL la funzione concessoria dei benefici economici ed in particolare al Dipartimento ASSI - Ufficio Amministrativo PROVVIDENZE ECONOMICHE agli Invalidi Civili. Dal 3 Settembre 1998 la funzione erogatoria dei benefici economici è stata trasferita all'INPS. DECORRENZA BENEFICI Le provvidenze economiche decorrono dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di invalidità, salvo diversa decorrenza su espressa disposizione della Commissione Medica o da data successiva a quella di acquisizione dei requisiti di legge. MENSILITA' - Le provvidenze economiche "pensionistiche" vengono corrisposte per 13 mensilità. - Le "indennità" vengono corrisposte per 12 mensilità. REVISIONE SANITARIA In fase di visita la Commissione Medica può stabilire che l'utente, dopo un periodo prestabilito, debba essere richiamato a visita di revisione sanitaria. L'Ufficio Invalidi Civili di Competenza provvederà a convocare l'utente entro la data di scadenza della "rivedibilità" e l'eventuale erogazione delle provvidenze economiche sarà momentaneamente sospesa in attesa del nuovo verbale sanitario. - Se il "verbale di revisione" conferma il grado di invalidità precedentemente accertato, l'Ufficio Provvidenze Economiche provvederà a comunicare all'INPS il ripristino dell'erogazione dei benefici economici. - Se il "verbale di revisione" riduce o aumenta il grado di invalidità rispetto a quello accertato in precedenza, l'Ufficio Provvidenze Economiche provvederà ad emettere una nuova "determina". - Se l'utente, regolarmente convocato a visita medica, non si presenta a visita, le eventuali provvidenze economiche in godimento verranno revocate. (Decreto del Ministero del Tesoro 5 Agosto 1991 n.387) AGGRAVAMENTO Se l'invalido ritiene che si sia verificato un aggravamento della sua situazione sanitaria, può presentare una "domanda di aggravamento" e sottoporsi ad una nuova visita medica. Le modalità sono le stesse del 1° accertamento. Circolare INPS - 6 Agosto 2009, n. 97 (Legge 69/2009 art. 56, comma 2) "A decorrere dal 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della legge n. 69/2009, i soggetti che intendono ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità comunque denominati spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordità, non possono presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato." VISITA MEDICA al 18° ANNO di ETA' Al compimento del 18° è necessario che l'interessato provveda a presentare, all'ufficio invalidi di competenza, una nuova domanda di invalidità come "maggiorenne". ASL Monza e Brianza - © MarkTHP 2009