Consilium Teorie e pratiche del consigliare nella cultura medievale

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Consilium Teorie e pratiche del consigliare nella cultura medievale
Consilium
Teorie e pratiche del consigliare
nella cultura medievale
a cura di
Carla Casagrande, Chiara Crisciani, Silvana Vecchio
FlRENZE
SISMEL - EDIZIONI DEL GALLUZZO -
2004
Agostino Paravicini Bagliani
DE FRATRUM NOSTRORUM CONSILIO.
LA PLENITUDO POTESTATIS DEL PAPA
HA BISOGNO DI CONSIGLI?
I. Che i papi debbano ricorrere ai 'consigli' dei cardinali e una tesi
sostenuta fin dall'XI secolo, ossia fin dal momento in cui i cardinali
romani ottengono il diritto esclusivo di eleggere il pontefice e diventano - tra il pontificato di Leone IX e queUo di Pasquale 11 (10481118) - il principale strumento di governo pontificio della Chiesa e il
supporto istituzionale della concezione ecclesiologica secondo cui il
papato deve essere considerato come episcopato universale I. Precise
I. Sulla genesi del cardinalato
romano e la loro evoluzione fino al periodo
della Riforma gregoriana, sono ancor oggi fondamentali gli studi di M. Andrieu,
L'origine du titre de cardinal dans l'Eglise romaine, in Miscellanea Giovann! Mercati, I,
Citta del Vaticano 1946, 113-44 e S. Kuttner, cCardinalis. The History of a Canonical concept», Traditio, 3 (1945),119-114. La discussione fu ripresa da C. G. Fürst,
Cardinalis. Prolegomena zu einer Rechtsgeschichte des römischen Kardinalskollegiums,
Münich 1967. Piu generico, Ch. Lefebvre, cLes origines et le role du cardinalat au
Moyen Age», Apollinaris, 41 (1968), 59-70. Per la storia dei vari ordini fino all'epo ea gregoriana, v. ora anche R. Hills, Kardinäle, Klerus und Kirchen Roms, Roma
1977. Il termine cardinalis ha suscitate numerose discussione critiche. Secondo M.
Andrieu e S. Kuttner, la parola cardinalis servi dapprima a defnire vescovi, preti e
diaconi che prestavano il loro servizio ad una chiesa straniera, per la quale non
erano stati consacrati, ma nella quale erano stati incardinati. Per G. Fürst, invece,
questo titolo designava tutti coloro che offrivano il loro servizio alia chiesa epicopale. Quest'ultima interpretazione appare come piu plausibile, i chierici cardinali presenti in numerose diocesi d'Italia, Francia, Germania e Inghilterra partecipavano infatti al culto liturgico accanto al loro vescovo. La parola cardinaiis rinvierebbe dunque alia loro appartenenza al clero cattedrale. L'opera di J.-B.
Sägmüller, Die Thätigkeit und Stellung der Catdlnale bis Papst Bonifaz VIII. historischcanonistisch untersucht und dargestellt, Freiburg i. Br. 1896 e utile per le numerose
fonti canonistiche e pontificie citate, e per la lucida esposizione dell' evoluzione
ecclesiologica del cardinalato fino a Bonifacio VIII. Su questi stessi temi, si dispone
ora della modern a ed impegnata indagine di A. Alberigo, Cardinalato e collegialita.
Studi sull'ecclesiologia tra I'XI e il XtV secolo, Firenze 1969. Sull'evoluzione del cardinalato da Gregorio VII a Urbano 11,v. Fürst, .Gregorio VII, cardinali e amministrazione pontificias, in La Riforma Gregoriana e l'Europa, I, Roma 1989,17-31. In
ISI
AGOSTINO PARAVICINI BAGLlANI
prese di posizioni provengono, ad esempio, da uno dei massimi pro tagonisti del programma riformatore del papato edella Chiesa Romana
(Pier Damiani), da un cardinale molto polemico, come Benno, ma
anche dagli stessi pontefici (Alessandro 11).
Pier Damiani, neI periodo conclusivo della Disceptatio synodalis,
dopo avere insistito sul fatto ehe i cardinali, di istituzione biblica, continuano e rinnovano il collegio di coloro ehe ascoltavano e assistevano
Cristo stesso, avverte ehe
colloro consiglio e giudizio ehe la chiesa
universale deve essere governata 1. Alessandro II scrive (1066) all'arcivescovo di Reims Gervasio di non aver potuto dargli una risposta a
proposito di un suo conflitto con certi conti, perehe i cardinali non
erano presenti all'arrivo del suo messaggero, che era ripartito poi rapidamente 3. N ei Gesta Romanae Ecclesiae contra Hildebrandum, Benno
accusa Gregorio VII di «avere rinunciato a quaIsiasi consiglio dei cardinali», conducendo cosi un pontificato «senza testimonia. 11 papa
inoltre accusato di avere scomunicato l'imperatore senza prima aver
richiesto
tantomeno ottenuto il consenso dei cardinali+,
e
e
ne
ne
questi ultimi decenni, la ricostruzione prosopografica erudita sui cardinalato
medievale ha fatto notevoli progressi; per i pontificati di W. Maleczek, Papst und
Kardinalskollegium von 1191 bis 1216. Die Kardinäle unter Cölestin Ill. und Innocenn
1II., Wien 1984, ehe ha rivisitato l'intera documentazione disponibile; per i pontificati di Gregorio IX e Innocenzo IV, v. A. Paravicini Bagliani, Cardinali di Curia
e familiae' cardinalizie dal 1227 al 1214, 1 voll., Padova 1971. Sicuri dati statistici
sulla formazione dei cardinali della seconda meta del XII secolo sono ofTerti da
Maleczek, Papst, 141 ss.; per il periodo 1191-1116: Id., Papst; per il periodo 1117Ilf4: Paravicini Bagliani, Cardinali di Curia. Gli aspetti istituzionali e prosopografici del cardinalato 'residenziale' sono ormai noti grazie a K. Ganzer, Die Entwicklung des auswärtigen Kardinalats im hohen Mittelalter. Ein Beitrag zur Geschichte des
Kardinalkollegiums vom 11. bis 1). Jahrhundert, Tübingen 1963. Genesi e sviluppo
dell'arbitraggio papale sono temi sui quali ha richiamato l'attenzione J. Miethke,
«Theologenprozesse in der ersten Phase ihrer institutionellen Ausbildung. Die Verfahren gegen Peter Abaelard und Gilbert of Poitierss,' Viator, 6 (1915), S3 ss. Gia
Callisto 1I incaricava un cardinale di studiare problemi sottomessi al papa: U.
Robert, Histoire du pape Calixte 1I, Paris 1891,67-68.
.
,
1. PL 14f, 87 B: .Sancte
ergo Ecclesiae princeps quam propensiori invicem
debent charitate congruere, quibus iniunctum est charitatem praecipue christiano
populo praedicare; ut ex eorum, quae procedat ex pierate concordia, sancta universalis gratuletur ecclesia, ac gemino utriusque studio christianae religionis refloreat disciplina. Verum nos piscatoris nostri naviculam ex hiatu scylllae voraginis
trahentes, dum successorem Petri fidei labente vestigio mersum ad littora quieta
deducimus, pium ereptori nostro celeuma cantemuss, cit. Alberigo, Cardinalato, 41•
3. Regesta pontificum Romanorum, ab condita ealesia ad annum post Christum natum
MCXCVIII,
ed. Ph.jaffe, S. Löwenfeld, l' ed., Lipsiae 188 S-1888, n" 4600; Sägmüller, Die Thätigkeit, 119 n. S·'
:
4. Libelli de lite imperatorum et pontificum saec. XI et XII conscripti, II, Hannover
1897,37°: «Eiectis a consilio et a custodia eius cardinalibus, vita eius et fides et
DE FRATRUM
NOSTRORUM
CONSIUO
Nel corso del secolo XII, le affermazioni dei pontefici relative alIa
necessitoi di ricorrere
al consilium dei cardinali si· moltiplicano.
Pasquale II (UlI) revoca la concessione di investitura a dei laici, fatta
da un suo predecessore, affermando ehe tale decisione era stata presa
senza il consilium dei suoi fratelli e senza le loro sottoscrizioni I. Nel
condannare Abelardo, Innocenzo II, nella bolla. Testante apostolo del 16
luglio II.tI, richiama ad un tempo la propria autoritä a decidere sulla
dottrina e il concorso dei cardinali-vescovi nella decisione presa: «Nos
itaque qui in cathedra sancti Petri, cui a Domino dictum est: 'Et tu
aliquando conversus confirma fratres tuos (Lc 22, 32)" licet indigni
residere conspicimur, communicato fratrum nostrorum episcoporum
cardinalium consilio, [... ] ipsius Petri perversa dogmata [... ] dampnavimus> 6• Secondo una testimonianza del monaco Enrico di Stablo,
Eugenio III,allora
in Francia (estate 1147), prima di decidere in
merito al conferimento
della dignitä abbaziale a Wibaldo di Stablo
anche per l'abbazia di Corvey, dice «Ii voler prendere consiglio con i
cardinali e di dare una risposta sulla base di tale consiglio (<<dixitse
communicaturum
consilium cum fratribus et ex ipsorum consilio se
nobis responsurum») 7. Adriano IV e poi Alessandro III considerano
illeggittimo il privilegio di Anastasio IV concesso a favore del primate
di Compostella
(relativo al conflitto con l'arcivescovo di Toledo),
perche era stato promulgato «neque de communi, neque de sanioris
partis consilio fratrums 8•
.,.....
,. I
.'..
i ..
All'inizio del Duecento, Innocenzo III definisce la funzione dei cardinali con grande autorevolezza ed equiIibrio costituzionale
nella
decretale Per venerabilem": i cardinali, ossia «I preti della razza levitica
sono i nostri fratelli; i quali, in accordo con la legge levitica, agiscono
come i nostri coadiutori nell'esercizio dell'ufficio sacerdotale» (<<Sunt
autem sacerdotes Levitici generis fratres nostri, qui nobis iure Levitico
in executione'sacerdotalis
officii coadiutores exsistuno) 10. Agli occhi
l'
"
.
doctrina sine testibus fuit [... ] Praeter voluntatem et consilium cardinalium, extra
ordinem iudicandi sacris canonibus determinatum imperatorem [... ] precipitanter
excommunicavit., cit. Alberigo, Cardinalato, 46.
,
S. Le über pontificalis, ed. L. Duchesne, Il, Paris 1891,37°; Sägmüller, Die Thätigkeit, 11 I n. 3·
6. PL 179, SI S-I7, cit. Alberigo, Cardinalato, S6.
. 7. Sägmüller, Die Thätigkeit, 48.
• 8. Ibid.,11 n. 4; cf. S9·" .
,
" 9. PL 114, col. 1131 ss. (= Corpus iuris canonid, ed. E. Friedberg, 11, Lipsiae
1879-1881,716).
. ' '.
'
"
10. Ep.V. 118 = PL 114.1131-33
(A. Potthast. Regest« pontificum Romanorum inde
ab a. post Christum natum MCXCVIII
ad a. MCCCIV,
Il, Berolini IBn, 1794; cf.
AGOSTlNO
PARAVICINI BAGLIANI
del papa,l'identiti
tra i cardinali e ci preti della razza leviricas serviva
a mettere in evidenza l'importanza della partecipazione dei cardinali at
potere pontificio, pur sottolineando
la loro sottomissione at potere
giudiziario e sacerdotale del papa. n potere dei cardinali non poteva
derivare ehe dall'autoritä di Pietro e dei suoi successori (<<Isvero super
eos sacerdos sive iudex exsistit, cui Dominus inquit in Petro»),
La definizione innocenziana, secondo cui i cardinali sono i coadiutotes del papa, diventö classica. Niccolö III la riprende nelIa sua boUa
Fundementa militantis ealesiae. Per il papa Orsini, i cardinali Sono
coloro «qui (papae) in executione officii sacerdotalis coadiutores assistunts. La funzione di assistenxa e messa in rilievo da uno dei suoi
immediati successori, papa Niccolö IV: c(Cardinales) velut magna
luminaria in eadem ecclesia perfulgentes, vigilantius nobis assistunt in
supportantis oneribus apostolicae servitutis nee super hoc fatigantur
vigiliis laboribus non laxanrure !",
Con altrettanta autorevolezza, nelIa decretale Romana ealesia, 1000cenzo IV aveva sottolineato l'importanza di una eollaborazionedei
cardinali all'esercizio della funzione giudiziaria della Chiesa romana: cutraque partium super hiis omnibus se nostre fratrumque nostrorum dispositioni et mandato commisit promittens firmiter, quod, quicquid super
premissis cum eisdem fratribus iudicaremus vel pronuntiaremus
aut
duceremus aliter ordinandum, inviolabiliter observaret- 11. La collaborazione dei cardinali al governo delIa Chiesa costituisce «un atto cornplesso ehe investiva congiuntamente la responsabilitä del papa e quella
del collegio cardinalizio a lui unito nella sollicitudo omnium ecclesiarum,.ll.
Corpus iuris canonid, c. I) X IV 17, ed. Friedberg, ll, 716). Per una discussione sulla
Per venerabilem, v. M. Maccarrone, Chies« e Stato nella dotttina di papa Innoctnzo III
Roma 1940, passim; Alberigo, 71-74; K. Pennington, .Pope's Views on Church and
State. A Gloss to Per Venerabilem., in Law, Church and Society in Honor of Stephalt
Kuttner, Philadelphia 1977, so-S 1;J. A. Watt, .Hostiensis on Per Vtnerabilem: the role
of the College of Cardinals», in Authority and POlWr. Studies on Medieval Law and
Government presented to WaIter VI/mann on his seventieth birthday, Cambridge 1980,
99-113. Gia nel De consideratione, Bernardo di Clairvaux indica i cardinali come chi
quoque, qui tibi quotidie assistunt, seniores pop?li, orbis iudicess, libro IV, I I,
Sancti Bernardi opera, ed.J. Leclereq, H. M. Rochais. Ill, Roma 1963,449.
.
11. Les Registres de Nicolas III (1277'1280), ed. J. Gay, Paris 1898-1938, Sb; cf.
Sägmüller. Die Thätigkeit, 1ao n. 6.
.
.
,
11. Dopo aver esposto lungamente
le ragioni delle due parti, Innocenzo IV
conclude dicendo: .Nos igitur auditis hi is et aliis, que partes proponere voluerunt
et plenius intellectis, de fratrum nostrorum consilio sententialiter diffinimus quod
[... J.; ed. P.-J. Kessler, .Untersuchungen über die Novellen-Gesetzgebung Papst
Innoczent' IV.., ZeitschriJt der Savigny·StiJtung für Rechtsgeschichte, kan.-Abt., 31
(1941), Is6-18a (IS8).
"
13. Alberigo, Cardinalato, 96.
DE FRA7RUM
NOS7RORUM
CONSIUO
a. Due altre affermazioni di papi duecenteschi
meritano artenzione. Gregorio IX usa verbi come debere e cupere per definire la
necessid 0 il desiderio di chiedere iI consultum dei cardinali: «[ ... ]
quasi talibus (cardinalibus) inconsultis soliti simus efficere, quae debernus et cupimus ipsorum consulta providentia diffinire» 14. Il carattere
esplicito di questi verbi era forse dovuto al fatto ehe il problema in
questione riguardava i beni della Chiesa romana: «[... ] quasi talibus
(cardinalibus) inconsultis soliti simus efficere, quae debemus et cupimus ipsorum consulta providentia ditfinire-U. Il 31 gennaio 1273, Gregorio, in una lettera in cui decide di creare cardinale Bonaventura, il generale dei Frati Minori, si esprime in modo chiaro ed esplicito sui suo desiderio di poter disporre dei consilia dei cardinali, ma, aggiunge, soltanto in
caso sorgessero dubbi (in dubiis): «(Cardinales) quorum consilio confidenter muniri possemus in dubiis et de ipsorum suffragiis divinum sperare
auxilium in adversis-'". A ben vedere, dunque, i papi ehe esprimono
riflessioni generali sui consilium dei cardinali, evocano molto raramente la consultazione dei cardinali come un obbligo. Gregorio IX
usa il verbo debere ma in relazione ad una decisione ehe riguarda l'alienazione dei beni della Chiesa. Gregorio X desidera ricorrere al consilium dei cardinali (parla letteralmente di «munirsi» del consilium dei
cardinali) ma aggiunge la formula: in dubiis. Del resto, Innocenzo Ill,
Niccolo III e Nicola IV si servono rispettivamente del termine di coadiu tor e del verbo assistunt, il cui significato non perfettamente identico a quello di consilium.
La situazione non cambia se si studia piu da vicino la presenza nelle
lettere papali della formula che tradizionalmente
rinviava alIa partecipazione dei cardinali alle decisioni prese dal papa in concistoro. L'uso
di queste formule - de communi frattum nostrorum consilio, de fratrum
nostrorum consilio et voluntate commune -, frequenti gia nel XII secolo,
fluttua fortemente da un pontificato all'altro. Gregorio VII, ehe non
sembra avere concesso alcuna attenzione particolare ana partecipazione dei cardinali aI governo della Chiesa romana, non si servi mai di
questa formula. Urbano II, ehe puö esere considerato come I' «inventore del concistoro .., sottolineö nelle sue lettere soprattutto la partecipazione alle decisioni sinodali. Nelle lettere di Pasquale II, la formula
de Jratrum nostrorum consilio, ehe era stata fino allora usata per associare
e
14. Sägmüller, Die Thätigkeit, 112 n. 3; cf. 87.
lJ. Ibid., %12 n. 3; cf. 87·
.
16. Potthast 10746; Sägrnüller, Die Thätigkeit, %%0 n. 3.
ISS
AGOSTINO PARAVICINI BAGLIANl
persone di qualitä diversa, designa, nella maggioranza dei casi, la partecipazione dei cardinali alle decisioni pontificie. Dal 11 33 in poi,
sotto Innocenzo 11,questa formula riguarda esclusivamente i cardinali.
Sotto Alessandro Ill, la formula de Jratrum nostrorum consilio, appare soltanto in un numero molto ristretto delle sue pur numerose decretali.
Sebbene Celestino III sia state, a causa della sua grande eta, dip endente dal suo entourage, la formula de fratrum consilio non appare ehe in
30 lettere su r Soo.Viceversa, troviamo questa formula in almeno il u%
(con punte fino ad oltre il 15%) delle lettere dei primi anni del pontifieato di Innocenzo Ill. Questa proporzione eade ad una media del
6,5% a partire dal quinto anno, il ehe potrebbe essere l'indice di una
etendenza all'autocrazias V.
3. L'obbligo per i papi di ricorrere al eonsiglio dei eardinali viene
invece frequentemente
messo in evidenza dai canonisti. A queste
riguardo, 1'0stiense esprime una posizione radieale: «Nil decet papam
facere sine consilio fratrum suorums 18. Anche per la deposizione dei
eardinali, i1 papa deve prendere consilio presso i eardinali e ha bisogno delloro eonsenso 19. L'Ostiense ripropone una formulazione cosi
rigorosa nel suo commento alIa Per venerabilem di Innocenzo Ill. 11
grande canonista paragona dapprima il rapporto del papa coi cardinali
con quello del veseovo coi canonici, poi con quello tra i patriarchi e
il loro sinodo. Egli rieorda ehe ogni patriarca «sine consilio fratrum
non debet ardua expedire», il ehe gli permette di concludere ehe
«multo fortius ergo decet papam consilia fratrum suorum requirere,
nam et firmius est iudicium, quod a pluribus queritur». Insomma, laddove Innocenzo III aveva definito i cardinali coadiutores del papa, 1'0stiense riesce a proporre una formulazione ehe contiene la parola Consilium, un concetto ehe
qui inoltre sostenuto dal verbo decere. .'
Numerosi canonisti non hanno perö accolto senza esitazioni l'idea
secondo cui il consilium dei cardinali fosse necessario. Per l'Archidiaconus, i1 consenso dei cardinali
opportuno, non necessario: «Saepius
vidi in curia quaeri, quid operentur ista verba de fra tru m consilio. Dicit
potest, quod sunt ad bonam ordinationem papae, qui habet uti consi-
e
e
17. Sulla storia della formula ede fratrum nostrorum consilio. v. ora soprattut~o
Maleczek, Papst, 308-9; sullo sviluppo nel Trecento: N. Zacour, .The Cardinals'
View of the papacy, 11 SO-I300', in The Religious Roles of the Papacy: Ideals and Realities, I1S0-IJOO, Toronto 1989, <411-17.
18. Cit, Sägmüller, Die Thätigkeit, 144 n. 3.
19. Ibid.,lll n. s·
186
DE FRATRUM NOSTRORUM
CONSIUO
lio potissime fratrum. Unde in multis iuribus antiquis et novis dicitur
habito fratrum nostrorum consilio; sed non quantum ad necessitatem.zo. La questione si poneva in questi termini ancora all'inizio del
Trecento. Guido di Baisio optava per I'opportunitä (Iodevole), ma non
per l'obbligo (inesistente) ZI.
Persino a proposito della necessitä ehe il papa chieda il consenso
dei cardinali per promulgare una legge generale per la Chiesa universale, le divergenze tra i canonisti sono importanti. Secondo l'Archidiaconuszz e Lorenzo Ispano+! il papa non puö promulgare una legge
relativa alla chiesa universale senza i cardinali. Per Alano, invece, anche
su questo punto il ricorso ai cardinali, benehe opportuno, non era
obbligatorio 14.
4. Da quanto precede, una prima conclusione si impone da se: la
storia dei rapporti tra il cardinalato e il papato evolve all'interno di
una dialettica, ehe
segnata, da un lata, dall'affermazione
della plenitudo potestatis del papa e da una straordinaria ascesa istituzionale del
cardinalato, dall'altro. Ma i due poli di questa dinamica non si trovano
su un livello di eguaglianza. In forza della plenitude potestatis, il ponteflee romano possiede una discrezionalitä molto ampia, il ehe significa
ehe i1 ricorso ai consilia dei cardinali puö variare a seconda dei pontifieati, seguire cioe vie diverse da quelle segnate dalla teoria. Un esempio c1amoroso riguarda uno dei massimi documenti nella storia del
cardinalato, la costituzione di Gregorio X del 1274 ehe regolamentava
le procedure per l'ele~ione del papa ed esigeva, tra l'altro, l'assoluta
clausura dei cardinali. E la celebre costituzione Ubi perlculum ehe istituiva uffieialmente il conclave. Alia morte del papa, i cardinali presenti
nella cittä in cui il pontefice defunto
spirato, erano d'ora in poi
tenuti ad aspettare non piu di dieei giorni i loro colleghi assenti. Passato questo termine, ehe gli assenti fossero arrivati 0 no, i cardinali si
dovevano riunire senza ritardo, per procedere all'elezione, nel palazzo
dove era morto il papa. Essi potevano farsi accompagnare da uno, 0,
in caso di necessitä, da due familiari, chierici 0 laici, di loro scelta. Nel
e
e
ZOo Arehidiaeonus,
ZI.
J. A. Watt,
eit. Sägmüller, Die Thätigkeit, 143 n. 8.
«Hostiensis on Per Vtnerabi/em: the role of the College of Cardi-
nalst, in Authority
and POMr. Studies on Medieval Law and Government presented
on his seventieth birthday, Cambridge 1980, 107 n. 13, 110 n. 18.
U. Sägmüller, Die Thätigkeit, zu n. 4.
z3. Cir, in Watt, .Hostiensis., 107 n. Z3·
Z4. Ibid., 110 n. 18.
Waiter Ullmann
<
to
AGOSTINO PARAVICINI BAGLIANI
palazzo, i cardinali si dovevano rinchiudere «in un conclave. (unum
conclave). La sala del conclave dovrä essere lib era da tramezze 0 tende
divisorie. I cardinali abiteranno in cornune, e 10 spazio riservato ai
cardinali dovrä essere chiuso in modo tale ehe nessuno poträ ne
entrare ne uscire. Contatti diretti con i cardinali riuniti in conclave
erano assolutamente vietati, sia viva voce, sia per iscritto, con la sola
eccezione del consenso unanime dei cardinali e per affari relativi
all'elezione. Ogni deroga sarebbe stata punita dalla scomunica ipso
facto. Una sola finestra doveva permettere di introdurre ' «comoda.,
mentes l'alimentazione
per i conclavisti; ma l'apertura doveva essere
cosi stretta da impedire a qualsiasi persona di penetrare nel conclave
e di avvicinarsi ai cardinali. Se, tre giorni dopo l'inizio del conclave
l'elezione non e ancora avvenuta, i prelati egli altri ufficiali deputati
alla guardia esterna del conclave dovranno impedire ehe, nei cinque
giorni successivi, sia servito piu di un piatto ai cardinali, sia a pranzo
ehe acena; trascorsi questi cinque giorni si dovrä lasciar passare, fino
all'elezione, soltanto pane, vino ed acqua. Durante l'intero periodo
dell a Vacanza, i cardinali non potranno percepire ne gli introiti ordinari della camera apostolica, ne quelli straordinari 2S.
Per promulgare la Ubi periculum, il cui obiettivo dichiarato era quella
di tentare di porre un termine alle prolungate vacanze dell a Sede apostolica, Gregorio X incontrö forti resistenze da parte dei cardinali e
dovette appoggiarsi sui vescovi per far accettare la sua costituzione (I
novembre 1274). Come in nessun altro documento solenne dell'epoca,
i dissensi tra i cardinali eilpapa sono segnalati in modo molto preciso
e circostanziato. Per ottenere un'adesione al progetto di costituzione
conciliare - Gregorio X aveva infatti deciso di far votare il decreto
dall'assise conciliare riunita a Lione -, il papa non consultö i cardinali
ma i vescovi, polehe sapeva ehe «se avesse richiesto il loro assenso ai
cardinali, questi glielo avrebbero rifiutato». Numerosi cardinali consultarono i vescovi presenti al concilio, ma il papa riusci a far sigillare il
suo decreto da un numero sufficiente di vescovi.
25. Dictionnaire de droit canonique._III -:Paris 19~8. I~ 19-26; ~f.E. Pet~ucci,.n problema della vacanza papale e la cosntuzione UbI peticulum dl Gregono X" in Atti
del Convegno di studio per I'VIII Centenario del 1° Conclave (1268-1271), Viterbo
1975, 69-96.
problema testuale stato nuovamente affrontato da B. Roberg, «Der
konziliare Wortlaut des Konklave-Dekrets Ubi petitulum von 1274', Annuarium
Historiae Conciliotum, 2 (1970),231-62. Sulla cronologia delle decisioni papali tra il
1274 e il 1294, in merito alla Ubi periculum, v. M. Dykmans, .Les pouvoirs des cardinaux pendant la vacance du Saint Siege d'apres un nouveau manuscrit de jacques Stefaneschis, Archivio della Sodet,) romana di storia patria, 104 (1981), 1I9-4S.
n
e
188
DE FRATRUM NOSTRORUM CONSIUO
Da un punto di vista giuridico-costituzionale,
Gregorio X ha agito
perfettamente
secondo le regole: ciö che contava era la maggioranza
dei prelati presenti al concilio, fossero essi cardinali, vescovi 0 abati.
Ma e singolare ehe proprio la 'carta costituzionale' del conclave, ehe
regolamentava la principale funzione dei cardinali, quella di eleggere
i1 papa, fosse stata promulgata con l'assenso di vescovi e dopo ehe il
papa aveva interrotto
qualsiasi consultazione
con i cardinali stessi:
«Eodem anno et mense, die sabbati, septima eiusdem dominus papa
ostendit cardinalibus constitutionem,
quam fecerat .super electione
romani pontificis, per quam orta est dissensio inter eum et cardinales
in privato, quae postmodum venit in publico. Nam dominus papa
vocavit prelatos sine cardinalibus et vocavit cardinales per nationes. Et
cardinales in consistorio omni die conveniebant sine papa et similiter
allocuti sunt aliquos prelatos super constitutione prefata in consistorio et rogaverunt, quod si dominus papa eorum assensus requireret super
ipsa constitutione, quod non darent, diffinitivum consilium vel cons ensum, donee rationes ipsorum audirent. Et similiter multi ex cardinalibus per nationes vocarunt praelatos in domibus suis, petentes ab eis
consilium, quid esset super hoc faciendum, et' auxilium, si necesse
esset, modo praedicto. Et dominus papa similiter vocatis prelatis, ut
supra dictum est, et exposita intentione sua prius iniunxit eis in virtute sanctae obedientiae sub excommunicationis
poena, quod nemini
revelarent ilia; quae audirent et viderent et facerent tunc ibi cum eo.
Et fecit tOS tonsentire et assentire ilIi constituioni et mandavit, quod singuli
sua sigilla apponerent constitutioni predicte, quod et [ecerunt. Nam facte
sunt schedule per regna et provincias, qui bus omnes prelati sua sigilla
apposuerunu~6...
.,',
'
.(
,
.
. 5. Per meglio comprendere la dialettica ehe sottende la necessitä
per i papi di raccogliere i consigli dei cardinali, occorrerä quindi, oltre
alle prese di posizione teoriche ehe prevedevano, pur con oscillazioni
ed esitazioni, un largo ricorso al 'consilio' dei cardinali, studiare da
vicino i comportamenti
dei singoli pontefici. A questo riguardo, il
pontifica.to di Boni~acio VIII ~ffre. font} particolarmente
suggestive
ehe mentano attenzione, propno perche documentano
gesti e comportamenti,
cosa .assai rara per il Medioevo. Si tratta senza alcun
dubbio di un caso se si vuole eccentrico e amplificatorio, ma ehe non
fa altro ehe conferrnare l'endemica oscillazione ehe si coglie persino
ti
~6. Mansi, XXIV, 66 ss. Sägmüller, Die Thätigktit, 246 n.
I.
\
AGOSTINO PARAVICINI BAGLlANI
all'interno delle posizioni teoriche e delle affermazioni esplicite e
solenni, sia di papi ehe di canonisti: le quali, conviene ripeterlo, prevedevano si i1 ricorso frequente e persino obbligatorio in qualehe
caso (alienazione dei beni delIa Chiesa, promulgazione di una legge
generale della Chiesa), ma lasciavano nello stesso tempo al papa ossia a colui ehe possedeva la plenitudo potestatis - un'arnpia discrezio.,
nalitä nel ricorrere al consilium dei cardinali.
Ci sia consentito di lirnitarci qui soltanto ad aleuni esempi 17.
Un domenicano del tardo Trecento, Nicola Trivet, ci informa ehe
cSubito dopo la sua elezione, (Bonifacio VIII) tolse al vescovo di Ostia
(il domenicano Ugo Aycelin) l'uso del pallium, in presenza dei cardinali, a causa di certi fatti ehe erano avvenuti» 18. Indirizzato come era
- e non e un caso - al cardinale vescovo di rango piu elevate, esso
portava in se un messaggio d'autoritä nei riguardi di tutto il collegio
dei cardinali, che si resero subito conto con che genere di papa avrebbero avuto d'ora in poi a ehe fare.
Soltanto tre giorni dopo la sua elezione, Bonifacio VIII prese una
decisione ehe poteva invece sembrare un riconoscimento completo
dell'autoritä edella funzione dei cardinali. Secondo il cronista inglese
Bartolomeo de Cotton, ell giorno di san Giovanni (27 dicembre
1294). i1 signor papa revocö tutti i provvedimenti relativi ai benefici
ehe stavano per divenire vacanti, sia quelli decisi al tempo di Celestino (V) e di Niccolö (IV). suoi predecessori, sia quelli presi da lui
stesso e da (il cardinal) Gerardo (Bianchi) (durante la loro legazione)
in Francia. Egli sospese in pari tempo tutti gli arcivescovi, i vescovi e
tutti quegli altri, ehe avevano ricevuto una dignitä da Celestino; tutte
le nomine, insomma, 0 fatte senza it consiglio dei cardinal! 0 (sulla base
di decisioni, ehe non erano state) ventilate. come d'uso, in concistoro[ ...],..Ordino infine ehe la curia partisse alla volta di Romal~.Va
inoltre ricordato ehe Bonifacio VIII non mise mai in discussione la
legittimitä dei cardinali creati dal suo predecessore. '
17. Per queste ed altre fonti, v. il racconto presentato nel mio Bonißui» VIII.
Torino 1003.
' '
"
18. La scena ci e narrata da una fonte relativamente tarda (Nicolas Trivet. Annales (1136-1367). ed. Th. Hog, London 18,U. 334). ma l'autore, come domenicano
doveva disporre di buone inforrnazione, provenienti direttamente dalla tradizion~
del suo ordine (J. Coste, Boniface VIII en prods. Articles d' accusation et depositions des
ternoins (IJOJ-ljI 1). Edition critique, introductions et notes, Roma 1995, 819); cf.
Potthast, 11. 1914.
19. Bartolomaeus de Cotton, rnonachus Norwicensis, Historie Anglicana (A. D.
449-1298), ed. H. R. Luard, London 18S9.1S8;Tolomeo da Lucca, Historia ecclesiastica, in Rerum ltalicarum Saiptores, XI, Milano 1727, n03·
DE FRATRUM NOSTRORUM
CONSIUO
Il conilitto con i Colonna condusse perö Bonifacio VIII aprecisare
i1 suo vero pensiero circa i rapporti istituzionali ehe legano il papa ai
cardinali. Alla fine del suo primo grande discorso contro i Colonna,
quello del 10 maggio 1297, Bonifacio VIII riflette infatti ad alta voce
suI rapporto tra papa e cardinali: egli si domanda quale fosse il loro
'stato' (status). Qual'era la natura delIa loro autoritä? Chi sono in definitiva i cardinali? L'inizio delIa riflessione e netto e tagliente: «Alcuni
potrebbero sostenere ehe i cardinali non abbiano alcuno 'state's! «Essi
ne hanno e non ne hanno uno», aggiunge il papa; la loro funzione
consiste nell'eleggere canonicamente ilVicario di Cristo «ehe e superiore a tutti nelIa pienezza del potere e ehe puö legare e scioglieres
come Cristo, Servendosi di una metafora ehe si era imposta da Innocenzo III in poi l", il pontefice ribadisce con forza ehe i cardinali
«sono membri del nostro capo.; essi non sono dunque «allo stesso
livello del sovrano pontefice [...] ehe deve correggerli e punirli»
soprattutto quando l'orgoglio Ii spinge a trascorrere in gravi 'eccessi'.
Si giunge quindi rapidamente ad una conclusione e la si esprime in
modo sferzante: a suo parere il papa puö procedere contro i cardinali,
puo persino deporli e «nessuno se ne deve meravigliares 31 •
. Aver deposto i cardinali Colonna non costituiva una novitä, ma
deporre .due cardinali alIa voltas e per giunta della stessa famiglia, era
fatto singolarissimo e Pietro de Paray ne fece appunto uno dei suoi
capi di accusa. Bonifacio VIII non procedette poi ad altre deposizioni
di cardinali, ma Pietro Colonna rincarerä la dose al processo accusandolo di aver minacciato di privazione del cardinalato almeno quattro
altri cardinali. Si sarebbe trattato di Matteo d' Acquasparta, di Niccolö
di Nonancourt, di Gerardo Bianchi e di Giovanni Lemoine P, I primi
due non avrebbero obbedito al papa, quando egli ordinö loro di pronunziare un sermone su un tema di sua scelta. E questo e facile
immaginarlo: ehe Bonifacio VIII mettesse alIa prova in questo modo
l'abilita di un predicatore e un tratto ehe corrisponde bene a ciö ehe
si sa del suo temperamento. Gerardo Bianchi si sarebbe invece reso
colpevole, quando era legato in Sicilia, di .aver acc,ettato di confessare
. 10. Sull~ ~etafora dei cardinali ~ome cmembri. del capo del papa, v. A. Paravicini Bagham, 11corpo del papa, Torino 1994, Br-8J.
11• cee« Botmundi orchitpiscopi Treverensis, ed, G. Waitz, in MGH, SS, XXIV,
Hannover 1879,478.
.
.'
p. Paray: Coste, B?nifact VIIl,l33 CE 1:4).Pietro ~ol~nna: J04 (H 94),33° (H
IS4) e 3P (H IS6! qu.! ~!etro.parla semphceme~te .d! mmacce, ma, guardando al
contesto, sembra nfenrs! senz altro a mmacce di pnvazlOne del cardinalato).
AGOSTINO PARAVICINI BAGLIANI
Agapito Colonna sul suo letto di morte. Il legato avrebbe potuto in
effetti incontrare Agapito prima della sua partenza dalla Sicilia, avvenuta il 20 dicembre 130133. Sappiamo dall' ambasciatore aragonese ehe
quando mori il cardinal Bianchi corse voce che il papa si apprestasse
alIa nomina di nuovi cardinali; avendolo saputo, Bonifacio VIII
avrebbe detto con sarcasmo: «Alcuni dicono e credono ehe noi dobbiamo nominare dei cardinali; sarebbe invece tempo ehe noi ne deponessimo alcuni, piuttosto ehe crearne altri»H.
Il cardinal Giovanni Lemoine sarebbe stato minacciato, perehe in
concistoro si sarebbe lagnato del fatto ehe il papa non teneva in alcun
conto il parere dei cardinali: «Cio ehe (Bonifacio VIII) fa, non e chiedere consigli (ai cardinali), come dovrebbero fare i pontefici romani,
ma esigere il consenso anche da quelli ehe avrebbero contrario
parere •. La risposta data al Lemoine, che era originario della Piccardia, da parte di Bonifacio VIII sarebbe stata sarcastica e beffarda: «Piccardo, Piccardo, tu hai una testa da Piccardo, ma, per Dio, io ti piecherö in testa e faro in modo ehe tu sia d'accordo con me in ogni
cosa [... ]». Eil pontefice avrebbe poi aggiunto: «Se non moderi la tua
testa piccarda, io ti piccherö in testa e faro in modo che tu vada a dire
cose del genere lontano dalla curia, spogliato dello stato e degli onori
ehe ora ti appartengono [... ] tu andrai a dire le tue 'piccarderie'
altrove e non qui dinanzi a me ed in ben altra condizione da quella
onorevole in cui ora ti trovi» 3S.
.
Che Bonifacio VIII mal sopportasse la mancanza di sottomissione
10 diceva gia il cronista di Orvieto: «se il papa voleva fare una cosa,
nessun cardinale osava opporglisi pubblicamente in parole 0 in fattis.
La stessa cosa dice, con altre parole, il procuratore del conte di Piandra: «Nessuno ha alcun potere, se non il papa.36• Durante un concistoro pubblico, il papa ordinö che nessuno prendesse la parola su questioni riguardanti i benefici. Chi osö farlo, fu subito e vigorosamente
rimproveraro V. E dunque
difficile mettere in dubbio ciö ehe Pietro
e
Coste, Boniface VIII, 304 n. I.
34. H. Finke, Aus den Tagen Bonifaz VIII. Funde und Forschungen, Münster 190.1, L.
35. Coste, Boniface VIII, BQ-3[ (H 154)·
36. Cronista d'Orvieto: L. Pumi, A. Cerlini, .Una continuazione orvietana
della cronaca di Martin Polonos, Archivio Muratotiano, 14 (1914), 1.10. Procuratore
di Fiandra: [Kervyn de Lettenhove, J. M. B. C.], .Etudes sur l'histoire du XllIe
siede. Recherehes su~ la part que rord~e. de Citeaux et le ~omte de Flandre prirent ala lutte de Boniface VIlI et de Philippe le Belt, Mimoires de J'Academie rorale
de Be1gique,.18 (18H),63·
. ,
37. Finke, Aus den Tagen, XXXVIII.
",'
33.
DE FRATRUM NOSTRORUM CONSIUO
Colonna did nel 13°6: .Se qualcuno di noi 0 dei nostri confratelli (i
cardinali) esprimeva un parere non corrispondente
al suo punto di
vista, il papa saltava su e 10 investiva con parole ingiuriose», i,
Secondo Gerau de Albalato, ambasciatore del re di Aragona, il papa
pensava ehe «solo quello ehe lui faceva, valeva qualcosa»; e dunque le
discussioni in concistoro dovevano parergli prolisse e super£lue: «Non
poteva restare molto seduto in concistoro; ad un certo punto mostrava
ai cardinali i suoi piedi egli faceva vedere quanto fossero gonfi
(groSSl),38.",
,',
"
,
,Il calendario curiale prevedeva che il papa tenesse concistoro piu
volte la settimana; orbene, secondo Lorenzo Martini, negli anni 13011302 Bonifacio VIII era solito convocare il concistoro
solo una volta
la settimana, con la percentuale di un solo concistoro segreto su otto
pubblici39• Aveva dun que ragione Matteo Rosso Orsini, quando
diceva: .Se si chiede al papa di tenere un concistoro, la prende cosi
male, come se gli dessimo un colpo di coltellos+". Nel marzo 1302,
quando piu fervevano i negoziati con Carlo di Valois, fratello del re di
Francia, i «concistori cessaronos addirittura+'. Di fronte a queste testimonianze non dobbiamo forse credere ai cardinali Colonna, quando
dicono che il papa non chiedeva il parere dei porporati e ehe pretendeva di avere il diritto «li decidere da solo e di testa sua»42? Ma poi
vero ehe il pontefice avrebbe addirittura detto: «se non c'e discordia
all'interno del collegio dei cardinali, il papa non puö essere papa; ma
se c'e discordia, tutti 10 temono, gli uni per paura degli altri, e cosi
egli puö fare liberamente ciö che vuole?» E veramente avrebbe afferrnato: «ehe la Chiesa funzionerebbe
meglio se non ci fossero dei cardinali, ma solo il papa; ed anche il mondo procederebbe meglio se
non ci fossero re ed esso fosse diviso solamente in baronie»43?
La credibilitä di queste ultime afTermazioni, delle quali Pietro
Colonna 10 accused, e infirmata dal loro carattere di esagerazione. 11
ehe naturalmente non vuol dire ehe si debba poi credere a ciö ehe
Matteo d'Acquasparta
did nel 1302, al culmine del con£Iitto con
e
38. nu., XXVII..
.
. .
'.
.
39. lbid., 91• Secondo il calendario della cuna, il papa non teneva concistoro 11
giovedi e la domenica, ne in alcuno degli ottanta giorni di festa deU'anno; cf. M.
Dykmans, Le ceremonial papal de laftn du Moyen Age la Renaissance, 11,BruxellesRome 1977,207 e 4u-z4·
'
40. Finke, Aus den Tagen, XXIX; cf. 91.
41. Ibid., LI. . .;
'
' '.
"
42. Coste, Boniface VIII, 330 (HI 54),57 (PR) n),6I (PrJ (5),132-33 (E9 e Ell).
43. Ibid., 298 (H 77), HO (H (53).
"
a
193
AGOSTINO
PARAVICINI BAGLIANI
Filippo il Bello: «nel collegio dei cardinali, non esiste alcun dissenso
tra il sovrano pontefice, ehe c il nostro capo, nessuna divergenza, nessuna divisione; c'c (invece) tra noi concordia, pace; uniformita di
vedute, poiche quello ehe il nostro signore vuole, 10 vogliamo anche
noi e quello ehe noi desideriamo, 10 desidera anche lui [... ]»4(
Bonifacio VIII revocö, come si c visto, le concessioni fatte da Celestino V senza consultare i cardinali, e la maggior parte delle grandi
decisioni del suo pontificato, come la proclamazione del giubileo, fu
discussa assieme a loro. Quando si trattö di concedere feudi appartenenti alla Chiesa romana, egli ha perö chiesto il parere dei porporati
meno frequentemente ehe i suoi predecessori, contravvenendo alle
norme canoniche, e quando richiese l'opinione dei cardinali sulla
concessione di Ninfa a suo nipote Pietro II Caetani, egli 10 fece,
molto probabilmente, per evitare ehe la concessione potesse essere
considerata invalida 4S.
44. [Dupuy, P.], Histoire du dilferend d'entre le pape Boniface VIII et Philippe le Bel
de France. Paris 16SS, 74-7J. '
,
':
4S. Potthast 24981; cf. Sagmüller. Die Thätigkeit, 247· Tuttavia la formula di cancelleria secondo la quale la tale 0 la tal' altra decisione era stata presa «col consiglio dei nostri fratelli» e presente nelle leerere di Bonifacio VIII in proporzione
equivalente agli altri pontificati dell'epoca. Per altre concessioni di feudi, v.
Potthast 14479. 14S94. 2490S. 24970. 1Jl09·
TO;
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