256_PDL - Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia

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256_PDL - Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia
Consiglio regionale
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
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IX LEGISLATURA
ATTI CONSILIARI
PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI
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PROPOSTA DI LEGGE N. 256
Presentata dai consiglieri Ciani, Ciriani, Di Natale, Dressi, Ritossa
<<Banca regionale del sangue da cordone ombelicale>>
Presentata il 7 giugno 2007
Presidenti e colleghi,
Il sangue da cordone ombelicale, che per la maggior parte dei casi viene gestito come
rifiuto biologico all’interno delle sale parto, è estremamente ricco di cellule staminali
oggi considerate prezioso tesoro multiuso ai fini terapeutici. I continui sviluppi della
ricerca medica lasciano intravedere sempre più applicazioni terapeutiche per molte,
gravi e diffuse patologie. Infatti, oggi è possibile la rigenerazione del miocardio in caso
di infarto, la ricostruzione di midollo spinale, la cura di malattie neurodegenerative (ad
esempio parkinson e alzheimer), di malattie muscolo scheletriche, di malattie
degenerative del fegato, del rene, della retina, della cornea e dell’apparato uditivo,
nonché la cura di malattie metaboliche come ad esempio il diabete e la ricostruzione
ossea.
Con l’articolo uno della presente legge viene istituita la banca del sangue del cordone
ombelicale di tutti i nati della nostra regione, prevedendo la gratuità della
conservazione.
All’articolo due si precisa che le cellule staminali presenti nel sangue potranno essere
utilizzate dal donatore nel corso della sua vita ai fini terapeutici, ma si precisa altresì che
una parte delle stesse può essere utilizzata ai fini solidaristici in caso di necessità e
compatibilità.
Infatti, nei casi ad esempio di trapianto di midollo, esiste una oggettiva difficoltà nel
ricercare da una parte le compatibilità e dall’altra la volontà alla donazione, il che
comporta attese e sofferenze interminabili da parte di persone che soffrono delle
sopraccitate patologie.
Avere a disposizione le cellule staminali del cordone ombelicale può permettere di
abbattere i costi della sanità collettiva in quanto si potranno curare con le cellule
staminali malattie ad alto costo sociale, avendo al tempo stesso una elevata possibilità
nel ricercare le compatibilità necessarie.
All’articolo tre si precisa comunque che la conservazione del sangue del cordone
ombelicale avviene per tutti i nati nella Regione Friuli Venezia Giulia a meno di
espressa richiesta negativa scritta da parte della madre del nascituro.
All’articolo quattro si dà facoltà alla Giunta regionale di regolamentare la conservazione
del sangue del cordone ombelicale nonché di definire la dislocazione della banca di cui
alla presente legge.
CIANI
CIRIANI
DI NATALE
DRESSI
RITOSSA
I
Atti consiliari
-1-
Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia
IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 256
<<Banca regionale del sangue da cordone ombelicale>>
Art. 1
(Finalità)
1.
Ai fini della conservazione gratuita del sangue da cordone ombelicale di
tutte le persone nate in Friuli Venezia Giulia è istituita la banca del sangue da cordone
ombelicale.
Art. 2
(Utilizzo)
1.
Ogni campione di sangue del cordone ombelicale viene conservato, nelle
modalità previste dal regolamento, previa identificazione del nascituro e messo a
disposizione del donatore stesso per uso personale; parte dello stesso può essere messo a
disposizione della comunità ai soli fini terapeutici e comunque non a scopo di lucro.
Art. 3
(Diniego)
1.
La conservazione avviene per tutti i nascituri nel Friuli Venezia Giulia a
meno di espressa volontà scritta da parte della madre del nascituro.
Art. 4
(Regolamento)
1.
Entro sei mesi dall’approvazione della presente legge la Giunta regionale
predispone il regolamento di utilizzo del sangue da cordone ombelicale e individua la
sede dove avrà luogo la conservazione.