256_PDL - Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia
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Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia _______________________________________________________________________________________________ IX LEGISLATURA ATTI CONSILIARI PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI _______________________________________________________________________________________________ PROPOSTA DI LEGGE N. 256 Presentata dai consiglieri Ciani, Ciriani, Di Natale, Dressi, Ritossa <<Banca regionale del sangue da cordone ombelicale>> Presentata il 7 giugno 2007 Presidenti e colleghi, Il sangue da cordone ombelicale, che per la maggior parte dei casi viene gestito come rifiuto biologico all’interno delle sale parto, è estremamente ricco di cellule staminali oggi considerate prezioso tesoro multiuso ai fini terapeutici. I continui sviluppi della ricerca medica lasciano intravedere sempre più applicazioni terapeutiche per molte, gravi e diffuse patologie. Infatti, oggi è possibile la rigenerazione del miocardio in caso di infarto, la ricostruzione di midollo spinale, la cura di malattie neurodegenerative (ad esempio parkinson e alzheimer), di malattie muscolo scheletriche, di malattie degenerative del fegato, del rene, della retina, della cornea e dell’apparato uditivo, nonché la cura di malattie metaboliche come ad esempio il diabete e la ricostruzione ossea. Con l’articolo uno della presente legge viene istituita la banca del sangue del cordone ombelicale di tutti i nati della nostra regione, prevedendo la gratuità della conservazione. All’articolo due si precisa che le cellule staminali presenti nel sangue potranno essere utilizzate dal donatore nel corso della sua vita ai fini terapeutici, ma si precisa altresì che una parte delle stesse può essere utilizzata ai fini solidaristici in caso di necessità e compatibilità. Infatti, nei casi ad esempio di trapianto di midollo, esiste una oggettiva difficoltà nel ricercare da una parte le compatibilità e dall’altra la volontà alla donazione, il che comporta attese e sofferenze interminabili da parte di persone che soffrono delle sopraccitate patologie. Avere a disposizione le cellule staminali del cordone ombelicale può permettere di abbattere i costi della sanità collettiva in quanto si potranno curare con le cellule staminali malattie ad alto costo sociale, avendo al tempo stesso una elevata possibilità nel ricercare le compatibilità necessarie. All’articolo tre si precisa comunque che la conservazione del sangue del cordone ombelicale avviene per tutti i nati nella Regione Friuli Venezia Giulia a meno di espressa richiesta negativa scritta da parte della madre del nascituro. All’articolo quattro si dà facoltà alla Giunta regionale di regolamentare la conservazione del sangue del cordone ombelicale nonché di definire la dislocazione della banca di cui alla presente legge. CIANI CIRIANI DI NATALE DRESSI RITOSSA I Atti consiliari -1- Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 256 <<Banca regionale del sangue da cordone ombelicale>> Art. 1 (Finalità) 1. Ai fini della conservazione gratuita del sangue da cordone ombelicale di tutte le persone nate in Friuli Venezia Giulia è istituita la banca del sangue da cordone ombelicale. Art. 2 (Utilizzo) 1. Ogni campione di sangue del cordone ombelicale viene conservato, nelle modalità previste dal regolamento, previa identificazione del nascituro e messo a disposizione del donatore stesso per uso personale; parte dello stesso può essere messo a disposizione della comunità ai soli fini terapeutici e comunque non a scopo di lucro. Art. 3 (Diniego) 1. La conservazione avviene per tutti i nascituri nel Friuli Venezia Giulia a meno di espressa volontà scritta da parte della madre del nascituro. Art. 4 (Regolamento) 1. Entro sei mesi dall’approvazione della presente legge la Giunta regionale predispone il regolamento di utilizzo del sangue da cordone ombelicale e individua la sede dove avrà luogo la conservazione.