apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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Sentenza n. 13309/2014 pubbl. il 12/11/2014
RG n. 1095/2013
N. R.G. 1095/2013
R E PU B B L I C A I T A L I A N A
T R I B U N A L E O R D I N A RI O di M I L A N O
sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Perozziello
dott. Marianna Galioto
dott. Alessandra Dal Moro
Presidente Relatore
Giudice
Giudice
ha pronunciato la seguente
SE N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1095/2013 promossa da:
M A R C O M A F F E I &) 0))05&3)( FRQ LO SDWURFLQLR GHOO¶DYY $87(/,7$12
)5$1&(6&2HGHOO¶DYYHOHWWLYDPHQWHGRPLFLOLDWRLQ9LD6%DUQDED0,/$12SUHVVRLO
difensore avv. AUTELITANO FRANCESCO
ATTORE/I
contro
J M C F R A G R A N C ES SR L (C.F. 05902940963FRQLOSDWURFLQLRGHOO¶DYYBIGI SIMONE ORESTE
0$5,$HGHOO¶DYYelettivamente domiciliato in CORSO MONFORTE 30 21052 MILANOpresso il
difensore avv. BIGI SIMONE ORESTE MARIA
CONVENUTO/I
C O N C L USI O N I
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al YHUEDOHG¶XGLHQ]DGLSUHFLVD]LRQHGHOOHFRQFOXVLRQL
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Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1
I N N O M E D E L PO PO L O I T A L I A N O
Sentenza n. 13309/2014 pubbl. il 12/11/2014
RG n. 1095/2013
Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'attore, rivendicando la propria qualità di socio della
convenuta JMC, ha agito per ottenere,
a) in via principale,
/ pronuncia di accertamento
*della rituale sottoscrizione da parte sua dell'aumento di capitale deliberato dalla assemblea JMC in
data 29.6.12;
*della conseguente "nullità o comunque invalidità" delle successive delibere consiliari 17.9.12 (presa
d'atto della mancata esecuzione dell'aumento di capitale deliberato in data 29.6.12, approvazione di
nuova situazione patrimoniale, convocazione di assemblea per una nuova deliberazione in tema di
ricostituzione del capitale sociale ovvero scioglimento della società) e delibera assembleare 3.10.12 (di
azzeramento del capitale sociale, copertura perdite e contestuale ricostituzione del capitale ad euro
57.460);
*della conseguente "inefficacia e invalidità di tutti gli atti di esecuzione delle medesime delibere´
/ nonchè il risarcimento di asseriti danni subiti;
b) in via gradatamente subordinata, oltre al risarcimento dei danni lamentati,
b1) la dichiarazione di nullità della delibera 29.6.12 nella parte in cui abbia preteso di condizionare
l'esercizio del diritto di sottoscrizione alla previa copertura delle perdite ovvero non consentisse un
esercizio parziale del diritto di sottoscrizione, nonchè "nullità o comunque invalidità" delle successive e
già menzionate delibere consiliari e assembleari 17.9.12 e 3.10.12 e di tutti gli atti di esecuzione delle
medesime delibere;
b2) ovvero l'accertamento della rituale sottoscrizione da parte sua dell'aumento di capitale deliberato in
data 3.10.12;
b3) in subordine "dichiarazione di nullità o comunque invalidità parziale della delibera 3.10.12 nella
parte in cui eventualmente condiziona il diritto di sottoscrizione alla previa copertura delle perdite
ovvero non consente l'esercizio parziale del diritto di sottoscrizione...con conseguente inefficacia e/o
invalidità di tutti gli atti di esecuzione della medesima delibera... e accertare che per l'effetto della
sottoscrizione 8-9.11.12 Maffei è socio della JMC";
b4) ovvero infine "accertare e dichiarare la nullità o comunque invalidità integrale della delibera
3.10.12..con conseguente inefficacia e/o invalidità di tutti gli atti di esecuzione della medesima
delibera... e accertare che per l'effetto Maffei è socio della JMC".
Parte convenuta ha contestato nel merito le deduzioni dell'attore ma già in via preliminare ha eccepito
asserito difetto di legittimazione attiva dell'attore a fronte di sopravvenuta pronuncia 26.2.14 del
Tribunale di Milano nel proc NRG 77876/11 (in data successiva allo scadere dei termini assegnati ex
art 183 cpc e in quanto tale prodotta nel presente giudizio previa formale autorizzazione del g.i.),
sentenza non impugnata e come tale subito dopo passata in giudicato e quindi iscritta presso Registro
Imprese, che ha riconosciuto la perdita della qualità di socio in capo all'odierno attore in immediata
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socio di maggioranza di JMC) di diritto di opzione sulle quote JMC intestate appunto al Maffei.
A fronte di tale rilievo, in sede di memoria conclusionale di replica, l'attore ha rivendicato tuttora
l'ammissibilità della domande proposte in giudizio quale terzo comunque destinatario del formale
invito ricevuto a coprire le perdite sociali e sottoscrivere la ricostituzione del capitale sociale a seguito
delle menzionate (e qui impugnate) delibere 29.6.12 e 3.10.12.
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Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
In fatto risulta pacificamente che:
*la prima delibera impugnata 29.6.12 prevedeva "copertura delle perdite mediante azzeramento del
capitale sociale e versamento in denaro della somma di euro 290.873... da effettuarsi dai due soci in
proporzione alle partecipazioni possedute" nonchè la ricostituzione del capitale nell'importo di euro
57.460 mediante offerta ai due soci in proporzione alle partecipazioni possedute, anche mediante
compensazione.." prevedendo espressamente necessaria contestualità tra le due operazioni in capo a
ciascun socio; prevedeva altresì che " qualora entro il 15.8.12 non fosse data integrale esecuzione alle
operazioni di cui sopra, dovrà essere convocata senza indugio l'assemblea dei soci per i provvedimenti
in ordine allo scioglimento della società";
O¶RGLHUQR DWWRUH FRQ PLVVLYD GLFKLDUDYD GL YROHU VRWWRVFULYHUH VROR O
DXPHQWR GL FDSLWDOH SHU
euro 27.000, senza partecipare alla previa copertura delle perdite, ovvero si dichiarava disposto ad
imputare la medesima somma di euro 27.000 parte a copertura perdite e parte ad aumento di capitale;
ULWHQHQGR FKH OD PHQ]LRQDWD GHOLEHUD QRQ DYHVVH WURYDWR HVHFX]LRQH O¶DVVHPEOHD GHL VRci votava
nuova delibera 3.10.12 atta a coprire anche le ulteriori perdite di periodo secondo il medesimo
PHFFDQLVPR SUHYLVWR GDOOD SUHFHGHQWH GHOLEHUD H O¶RGLHUQR DWWRUH ULEDGLYD SXQWXDOPHQWH
O¶LQWHQGLPHQWRPDQLIHVWDWRFRQODPHQ]LRQDWDPLVVLYD30.7.12.
Così rapidamente riassunti i termini essenziali della controversia insorta tra le parti, il Tribunale
osserva:
LFRQ ULIHULPHQWR DG HQWUDPEH OH GHOLEHUH LQ HVDPH O¶DWWRUH KD IRUPXODWR XQD GLFKLDUD]LRQH GL
sottoscrizione non conforme al contenuto GHOOD GHOLEHUD H GXQTXH DOOD ³RIIHUWD´ GL VRWWRVFUL]LRQH
proposta dalla società per cui è certamente da escludere che possa reputarsi perfezionato il relativo
negozio (v art 1326 cc);
ii)in tal senso deve reputarsi centrale ai fini di causa la domanda subordinata di annullamento/nullità
delle delibere impugnate ma sotto tale profilo risulta evidentemente risolutiva la perdita della formale
qualità di socio conseguente al passaggio in giudicato e puntuale iscrizione presso il Registro delle
Imprese della meQ]LRQDWD VHQWHQ]D FRQ OD TXDOH LO 7ULEXQDOH GL 0LODQR KD ³DFFHUWDWR´ FKH
O¶RGLHUQRDWWRUHDYHYDSHUVRODWLWRODULWjVRVWDQ]LDOHGHOODTXRWDJLjLQSDVVDWRDVHJXLWRGHOO¶HVHUFL]LR
del patto di opzione nel 2011, circostanza che è diventata opponibile nei confronti della società a
seguito della iscrizione della sentenza presso Registro Imprese: in questa sede non rimane dunque che
SUHQGHUH DWWR GHOOD PDQFDQ]D GL TXDOVLYRJOLD LQWHUHVVH GHOO¶RGLHUQR DWWRUH DG RWWHQHUH O¶DQQXOODPHQWR
della delibere impugnate atteso che in ogni caso non sarebbe legittimato a sottoscrivere una
(eventualmente nuova e diversa) delibera di ricostituzione del capitale sociale o comunque ad
interloquire in qualsiasi modo in ordine alle vicende interne della società (sul punto è appena il caso di
sottolineare ancora che in questo caso si discute evidentemente di perdita di legittimazione conseguente
non già alla esecuzione delle delibere impugnate ma piuttosto a vicende del tutto indipendenti ed anzi
ben precedenti rispetto a quelle oggetto del presente giudizio);
iii)le medesime considerazioni vanno riproposte anche in relazione alla estrema prospettazione
difensiva di avere provveduto alla sottoscrizione in qualità non già di socio ma di terzo comunque
destinatario di rituale LQYLWRGDSDUWHGHOODVRFLHWjLQYHURDSDUWHO¶HYLGHQWHLQIRQGDWH]]DLQIDWWRGHOOD
circostanza dedotta, agevolmente desumibile dal tenore letterale delle delibere impugnate che
HVSUHVVDPHQWHULVHUYDYDQRLOGLULWWRGLVRWWRVFUL]LRQH³DLVRFLLQSURSRU]LRQHGHOOHULVSHWWLYHTXRWH´D
PDJJLRU UDJLRQH VDUHEEH GD HVFOXGHUH GD XQ ODWR O¶LGRQHLWj D SHUIH]LRQDUH OD VRWWRVFUL]LRQH GL XQD
GLFKLDUD]LRQH QRQ FRQIRUPH DOOD SURSRVWD GDOO¶DOWUR TXDOXQTXH OHJLWWLPD]LRQH GL XQ WHU]R DG
interloquire con le determinazioni assembleari dei soci;
iv)da tali rilievi consegue anche, necessariamente, la totale infondatezza delle pretese risarcitorie
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Sentenza n. 13309/2014 pubbl. il 12/11/2014
RG n. 1095/2013
Sentenza n. 13309/2014 pubbl. il 12/11/2014
RG n. 1095/2013
Per questi motivi il Tribunale ritiene dunque di dover rigettare tutte quante le domande proposte
dall¶attore, come tale da condannare alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute da controparte,
che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
condanna l¶attore alla integrale rifusione delle spese di lite che si liquidano in euro 10.000,00 per
compensi oltre 15% spese forfettarie, i.v.a., c.p.a. .
così deciso in Milano, 6.11.12
Il Presidente
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
rigetta tutte le domande proposte dall¶attore;