REGOLAMENTO COMITATO per i GEMELLAGGI
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REGOLAMENTO COMITATO per i GEMELLAGGI
REGOLAMENTO COMITATO per i GEMELLAGGI Approvato con deliberazione di consiglio comunale nr. 42 del 12.9.2002 Modifica dell’art. 10 con deliberazione di consiglio comunale n. 5 del 26.2.2004. 1 Art. 1 E' istituito nel Comune di Ballabio il Comitato per i Gemellaggi, con sede in Via Mazzini 99, 23811 Ballabio, presso la residenza Municipale, col compito di: - programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività del gemellaggio del Comune di Ballabio con Enti territoriali di altri paesi, sulla base delle relative delibere del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale; - favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo al coinvolgimento delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano sul territorio comunale sul piano economico, culturale, sociale, sportivo, ecc. Art. 2 Affinché il Comitato per i Gemellaggi possa realizzare gli scopi di cui all'art. 1, il Consiglio Comunale provvederà ad iscrivere nel bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa. Il suddetto stanziamento sarà versato al Comitato per i Gemellaggi previa delibera della giunta comunale. Il Comitato per i Gemellaggi, al fine di incrementare sempre di più le proprie attività, potrà inoltre giovarsi di contributi di Enti pubblici e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta. Art. 3 Il Comitato per i Gemellaggi è la proiezione operativa dell'Amministrazione Comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio e che coordina a tal fine le varie componenti della comunità sociale. Nell'esercizio della sua attività il Comitato per i Gemellaggi - d'intesa con l'amministrazione comunale - terrà costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e curerà la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l'Unità Politica dell'Europa al servizio della pace e delle fratellanza tra i popoli. Art. 4 Il Comitato per i Gemellaggi è così costituito dai seguenti organi: - Consiglio - Giunta - Gruppi di Lavoro Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dall’Amministrazione comunale. 2 L’attività di coloro che sono chiamati a far parte del Comitato non dà diritto a retribuzione o gettone di presenza alcuna. E’ solo consentito il rimborso spese, previamente autorizzato, per eventuali e particolari oneri sostenuti nelle concrete attività di gemellaggio (spese di viaggio, ecc.). Art. 5 Del Consiglio del Comitato per i Gemellaggi fanno parte: a) l’Assessore allo Sport, Cultura e Tempo Libero, b) i Commissari componenti della Commissione "Rapporti con le Istituzioni, informazione alla cittadinanza e rapporti con la stampa" c) nel numero massimo di 30: le Associazioni operanti sul territorio comunale, purchè riconosciute dall’Amministrazione Comunale, per il tramite di un loro rappresentante, i rappresentanti della scuola, di Istituzioni culturali e sportive, gli esponenti delle realtà economiche-produttive, le persone con riconosciute attitudini utili alle attività del Comitato per i Gemellaggi. Art. 6 Il Consiglio è costituito dai soggetti di cui all’art. 5, lett. c), a seguito di formale domanda di iscrizione ed accettazione delle norme regolamentari, come da fac-simile in allegato A, presentata alla Giunta comunale e dalla stessa vagliata. In sede di prima applicazione sono fatte valide le iscrizioni dei soggetti di cui all’art. 5, lett. c), come ad oggi avvenute, di cui all’elenco in allegato B. La decadenza di uno o più componenti dell’Assemblea avverrà: a) per dimissioni presentate al Presidente del Consiglio, b) per assenza alle riunioni ufficiali (più di tre consecutive), con presa d’atto del Consiglio. Art. 7 Il Consiglio è convocato e presieduta dal Presidente della Giunta. Essa si riunisce due volte all'anno in seduta ordinaria entro il 31 ottobre per proporre all'Amministrazione il programma relativo all'anno successivo; entro il 15 giugno, per la verifica del programma o per le eventuali modifiche o integrazioni. Il programma dovrà essere sottoposto all'approvazione del consiglio comunale. Il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chiedano dieci componenti. Art. 8 Il Consiglio si riunisce validamente con la maggioranza degli stessi. 3 Le convocazione avviene tramite invio di avviso scritto o in altra forma purchè di questa se ne dia notizia nel verbale di seduta. La convocazione del Consiglio in sessione ordinaria dovrà avvenire entro sette giorni antecedenti la data della prima convocazione. I verbali delle sedute del Consiglio sono redatti a cura di del Segretario della Giunta, che ne cura la raccolta. Art. 9 Il Consiglio è chiamato a nominare i componenti in seno alla Giunta e decide sulla istituzione e sul numero dei Gruppi di Lavoro con modalità dalla stessa fissati. Art. 10 La Giunta, che a tutti gli effetti rappresenta il Comitato per i Gemellaggi, è composta da: 1) Presidente (eletto dal Consiglio) 2) Vice presidente (eletto dal Consiglio) 3) Segretario (eletto dal Consiglio) 4) n. 4 Consiglieri (eletti dal Consiglio) 5) dal Responsabile Finanziario del Comune di Ballabio o da un impiegato dello stesso settore. Art. 11 La Giunta, attua i programmi formulati dal Consiglio. Il Presidente convoca la Giunta, senza particolari formalità, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o qualora lo chiedano formalmente almeno tre componenti. La Giunta delibera a maggioranza dei componenti. La Giunta avrà validità fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco in carica. Di ogni seduta della Giunta dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Segretario e dal Presidente. Art. 12 Le attrezzature e gli altri beni di cui il Comitato disponesse per le sue attività, vengono trasferiti all’Amministrazione comunale in caso di scioglimento del Comitato stesso. 4 Allegato A (persone fisiche) Alla Giunta municipale del Comune di Ballabio Il/La sottoscritto/a ……………………………, residente in …………………………………, n. tel. … ………………………………………, visto il Regolamento che istituisce il Comitato per i Gemellaggi, approvato con deliberazione di C.C. n. … del … Chiede di poter far parte del Consiglio del Comitato per i Gemellaggi. Dichiara di accettare le norme che disciplinano le funzioni e la gestione del Comitato per i gemellaggi, di cui al Regolamento citato. Data/firma 5 Allegato A (Associazioni, istituzioni, ecc.) Alla Giunta municipale del Comune di Ballabio Il/La sottoscritto/a ……………………………… in qualità di ……………………………… (ad es.: presidente pro-tempore dell’Associazione, Comitato, Istituzione, denominata …., con sede o recapito in … , n. tel. …) visto il Regolamento che istituisce il Comitato per i Gemellaggi, approvato con D.C.C. n. … del …, chiede di poter far parte del Consiglio del Comitato per i Gemallaggi e designa a tal scopo quale proprio rappresentante il/la sig./sig.ra …, res. in …, n. tel. … . ed in sua sostituzione temporanea il sig./ra…, res. in …, n. tel. … . dichiara di accettare le norme che disciplinano le funzioni e la gestione del Comitato per i gemellaggi, di cui al Regolamento citato che le stesse sono state accettate dai signori sopra designati. Data/firma 6