regolamento per la gestione del fondo per l`occupazione e la

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regolamento per la gestione del fondo per l`occupazione e la
REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEL FONDO PER L'OCCUPAZIONE
E LA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE.
ART. 1
FINALITA’
Ai sensi dell’art. 2 dello Statuto, il Comune di Montemarciano, sostiene nuove iniziative
imprenditoriali che promuovono nuovi sbocchi occupazionali.
Pertanto, il Comune di Montemarciano istituisce un “Fondo per l’occupazione e la
creazione di nuove Imprese”. Sul fondo possono confluire contributi di altri Enti pubblici, di Istituti
di Credito e di soggetti privati in genere.
ART. 2
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono ottenere i benefici di cui al successivo art. 3 solo le Imprese artigiane che
producono beni o servizi e quelle commerciali purché soddisfino le seguenti condizioni:
a) creino nuovi insediamenti produttivi con la conseguente assunzione di nuovo personale, oppure
insediamenti produttivi già esistenti che assumono ulteriore personale;
b) siano in possesso di tutti i requisiti previsti dai pubblici registri;
c) siano costituite in forme individuali o come società di persone.
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Sono esclusi dalla concessione dei benefici:
le assunzioni con contratti di apprendistato;
l’apertura di nuovi insediamenti produttivi di attività precedentemente esercitate in altri comuni
e trasferite nel territorio comunale senza assunzione di ulteriore personale.
Al fine della determinazione delle assunzioni di ulteriore personale, si fa riscontro agli
incrementi occupazionali operati successivamente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di
riferimento.
ART. 3
BENEFICI
Il fondo viene attivato in due distinte linee di interventi finanziari:
a) contributo in conto interessi pari al 50% del tasso applicato dall’Istituto di Credito mutuante
su mutui a medio termine. In ogni caso il contributo non può superare 5 punti percentuali né
superare la durata dell’intero periodo di ammortamento. Con periodicità annuale la Giunta
Municipale verifica se il contributo possa o meno essere riconfermato in relazione ai punti a),
b), c), del precedente art. 2;
b) contributo “una tantum” a fondo perduto pari ad un milione per ogni posto di lavoro creato a
tempo indeterminato e rapportato all’effettivo orario di lavoro svolto dai nuovi assunti. Per
nuovi posti si intendono anche quelli riferiti ai titolari purché iscritti negli elenchi I.N.P.S..
Il contributo massimo concedibile ad ogni singola azienda non può essere superiore a lire
3.000.000 per il fine di cui alla precedente lett. b).
L’inizio effettivo dell’attività dell’impresa artigianale o commerciale è attestato, previo
sopralluogo, dall’addetto al dipendente ufficio commercio.
ART. 4
LIMITI
I benefici di cui al precedente art. 3 possono essere anche cumulativi tra loro e con altre
agevolazione finanziarie previste da leggi comunitarie nazionali e regionali.
Il fondo è destinato per il 50% ai benefici di cui al punto a) del precedente art. 3 ed il
restante 50% a quelle di cui al punto b) del medesimo articolo; tali importi sono reciprocamente
trasferibili in caso di inutilizzo parziale o totale.
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Le agevolazioni di cui al punto a) sono concesse a condizione che:
qualunque sia l’importo del capitale mutuato, il Comune partecipa al pagamento degli interessi,
come stabilito al precedente art. 3, sino ad un importo massimo di lire 50.000.000 di capitale
mutuato;
il contratto di mutuo abbia una durata massima di cinque anni.
ART. 5
PROCEDURE PER L'ACCESSO AL FONDO
Per ottenere le agevolazioni di cui all’art. 3 i soggetti beneficiari dovranno inoltrare al
Comune di Montemarciano domanda in carta semplice corredata della seguente documentazione:
a) autocertificazione di familiari a carico (per le società riferita al socio con maggior carico);
b) certificazione rilasciata dall’Ufficio di massima occupazione;
c) certificato di iscrizione ai fini I.N.P.S.;
d) estratto, autenticato, del libro matricola relativo all’anno cui fa riferimento il fondo ed all’anno
precedente.
Inoltre per i benefici di cui all’art. 3 punto a):
- copia del contratto di mutuo corredato del relativo piano di ammortamento.
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In caso di concessione del contributo i beneficiari dovranno provvedere a presentare
certificazione d'iscrizione alla Camera di Commercio, comunque da dichiarare nella domanda;
ulteriore documentazione comprovante i carichi di famiglia;
copia autentica del contratto di mutuo corredato del relativo piano di ammortamento;
autocertificazione antimafia.
ART. 6
COMITATO TECNICO E SUE ATTRIBUZIONI
La valutazione delle domande e dei relativi progetti sarà effettuata da un apposito Comitato
Tecnico Consultivo nominato dal Sindaco e composto da:
1) Il Responsabile del Servizio con funzioni di Presidente.
2) Due esperti di cui almeno uno Componente della Consulta Economica.
3) Tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni artigiane e commerciali più rappresentative.
4) Un rappresentante per ogni Ente pubblico o privato partecipante al fondo.
Il Comitato Tecnico esprime il proprio parere motivato sulle singole pratiche sulla
base dei criteri e delle modalità stabiliti dal presente Regolamento. Il Comitato Tecnico deve
esprimere altresì il proprio parere sulle proposte di revoca dei contributi di cui al successivo art. 8.
Il parere del Comitato Tecnico è obbligatorio ma non vincolante. Di ogni riunione del Comitato
Tecnico verrà redatto verbale scritto a cura di un dipendente comunale incaricato appositamente.
Al termine dell’esame di tutte le istanze presentate in tempo utile, il Comitato provvederà a
compilare una graduatoria tenendo conto:
1) del numero dei posti di lavoro creati da ciascuna nuova Impresa;
2) a parità di posti di lavoro avranno precedenza i richiedenti di età inferiore ai 30 anni (per le
società tale condizione deve essere soddisfatta almeno dal 50% dei soci);
3) in caso di ulteriore parità avrà precedenza il soggetto con maggiore carico di famiglia (per le
società riferito al socio con maggior carico di famiglia).
Il Comitato Tecnico dura in carica quanto il Sindaco che l’ha nominato e comunque fino alla
nomina del nuovo Comitato.
Il Comitato verrà costituito entro 30 giorni dalla esecutività del presente Regolamento.
ART. 7
ISTRUTTORIA ED EROGAZIONE
Mediante apposito avviso al pubblico verrà data notizia del giorno di scadenza per la
presentazione delle domande.
L’istruttoria delle domande intese ad ottenere i benefici di cui all’art. 3 è svolta dall’Ufficio
comunale Commercio o altro Ufficio appositamente incaricato. L’Ufficio predisporrà la tabella
analitica degli impegni complessivi a carico del fondo derivante dalle domande approvate. La
Giunta Comunale, acquisite le domande, istruite come sopra e corredate del parere del Comitato
Tecnico, tenuto conto altresì della graduatoria proposta dal Comitato stesso delibera su ciascuna di
esse.
Per le domande presentate ai sensi dell’art. 3, punto a) la Giunta delibera sia l’approvazione
che l’impegno di spesa per il corrente anno di ammortamento relativo, mentre per gli anni
successivi occorrerà apposito atto di impegno relativo. L’erogazione dei contributi viene
effettuata senza particolari procedure, fatta salva la presentazione della documentazione prevista
dall’art. 5.
ART. 8
REVOCA
I benefici previsti dal fondo dovranno essere revocati dalla Giunta Comunale nel caso di
licenziamento di dipendenti, cessazione di attività, scioglimento volontario, liquidazione coatta
amministrativa, fallimento o concordato preventivo.