La Cassazione: non tutti gli infortuni sul tragitto casa-lavoro

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La Cassazione: non tutti gli infortuni sul tragitto casa-lavoro
La
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16Cassazione:
Ott2015
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La Cassazione: non tutti gli infortuni sul
tragitto casa-lavoro sono indennizzabili
Perché un infortunio subito nel tragitto dal domicilio al luogo di lavoro si consideri in itinere e dia diritto ad un indennizzo, il
collegamento con l’occasione di lavoro non deve basarsi solo sulla coincidenza di tempo e luogo. La Corte di Cassazione ha
così fatto chiarezza su una norma, l’articolo 2 del Dpr 1124 del 1965, modificata nel 2000 e intorno alla quale si era creato un
conflitto tra due interpretazioni divergenti. Secondo l’una, in caso di infortunio per causa violenta, il concetto di rischio lavoro
correlato e la relativa copertura si estende a ogni evento lesivo che possa verificarsi durante il percorso fatto per recarsi al posto
di lavoro, anche se collegabile in maniera solo indiretta allo svolgimento della prestazione; l’orientamento opposto, invece,
ritiene che l’infortunio sia indennizzabile solo se la causa violenta è collegata in qualche modo all’attività lavorativa “nel senso
che inerisca alla suddetta attività o che sia almeno occasionata dal suo esercizio”.
La nozione di “occasione di lavoro”, riconosce la Cassazione, si è andata evolvendo fino a comprendere nella tutela tutte le
attività strumentali all’esecuzione della prestazione lavorativa e tutte le condizioni, comprese quelle ambientali e socioeconomiche, in cui l’attività lavorativa si svolge e nelle quali si profila un danno per il lavoratore. Tuttavia, resta sempre ancorata
a un rapporto sia pure mediato e indiretto, comunque non marginale, tra l’evento e il lavoro. In altre parole, l’infortunio deve
essere in qualche modo occasionato dal lavoro stesso. Questo vuol dire ad esempio che, se una persona viene aggredita
durante il tragitto per motivi che non hanno nulla a che vedere con il lavoro, la pura e semplice coincidenza temporale
dell’infortunio con la prestazione lavorativa non è di per sé una prova - semmai un indizio - che si tratti di “occasione di lavoro” e
quindi di una fattispecie indennizzabile.
Ovviamente, scendendo nel concreto, i margini di flessibilità sono notevoli. Secondo un altro esempio cui fa riferimento la
stessa Cassazione, se l’infortunio avviene durante un’aggressione a scopo di rapina per sottrarre al lavoratore il mezzo
utilizzato per gli spostamenti di lavoro, può considerarsi indennizzabile perché è connesso al lavoro il bene che ‘motiva’
l’aggressione. Invece non è risarcibile come infortunio in itinere un’aggressione le cui cause siano legate alla vita personale (ad
es. da parte di un convivente, come nel caso che ha originato la sentenza) anche quando sia avvenuta sul percorso
casa-azienda in orario prossimo a quello di lavoro.
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08/03/16 18:10