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U.O.C.:
IGIENE DEGLI ALIMENTI DI
ORIGINE ANIMALE
Informazioni sulla catena alimentare
(ICA)
(Reg. (CE) n.854/2004, Al l . II, Sez. III,
ca po I)
Rev00/02/03/2016 Pag. 02
Di rettore: Dott. Salvatore Baglieri
Vi a S. G. Bosco, 6 97100 RAGUSA
Tel .: 0932249158 – FAX.: 0932/249150
Ma i l : [email protected]
Premessa
O gni animale o ogni partita di animali inviati agli stabilimenti di m acellazione deve pervenire l'allevatore deve pertanto fornire
ai re sponsabili dei m acelli "informazioni sulla catena alimentare" (ICA) che consentano una preventiva valutazione dei rischi
pe rtinenti e l'assunzione di decisioni responsabili prima di ammettere gli animali alla macellazione.
Il re golamento CE 1161/2009 ha re so permanente, per gli animali di tutte le specie diverse dalla selvaggina non allevata, la
disposizione dell’arrivo delle Informazioni sulla Catena Alimentare con almeno 24 ore di anticipo rispetto all’arrivo degli
anim ali. Ciò al fine di consentire una preventiva valutazione dei rischi pertinenti e l'assunzione di decisioni re sponsabili prima
di am mettere gli animali alla mace llazione.
È pre vista altre sì una comunicazione di ritorno de lle informazioni all'allevamento di origine degli animali macellati che è di
re sponsabilità del ve terinario ufficiale.
Scopo
La pre sente procedura è redatta sulla base di indicazioni fornite da alcune regioni al fine di:
1.
2.
C onsentire agli allevatori ed ai re sponsabili dei macelli un adeguato adempimento degli obblighi normativi che
com petono loro in tema di ICA, attraverso l’utilizzo della modulistica pre disposta dalla S. C. Igiene degli Alimenti di
O rigine Animale dell'ASP di R agusa, che potrà e ssere utilizzata dagli allevatori ad integrazione delle informazioni già
conte nute nel Modello IV (dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali), da trasmettere ai macelli .
Uniformare le m odalità di trasmissione dei ve terinari ufficiali delle comunicazioni delle informazioni sanitarie ricavate
ne l corso della visita ispettiva "ante e post-mortem"all'azienda di provenienza degli animali macellati.
Obblighi
Il titolare del macello:
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non consente la macellazione degli animali pervenuti per i quali non sono disponibili le ICA, dandone immediata
notifica al veterinario ufficiale;
sulla base delle ICA decide se accettare gli animali per la macellazione;
se acce tta gli animali per la m acellazione assume, sulla base dei precedenti sanitari segnalati, le precauzioni
ne ce ssarie per la loro macellazione (es. macellazione separata dei suini provenienti da allevamenti in cui sono
se gnalati casi di contaminazione da Salmonella sp.)
conse rva le ICA insieme agli altri documenti di scorta degli animali (Mod IV) corre landoli, dopo la macellazione, alle
re lative carni nonché agli altri documenti di accompagnamento, etichettature e rintracciabilità delle carni.
Il ve te rinario ufficiale:
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se gnala all'azienda di provenienza, la presenza di malattie o informazioni relative ai risultati delle ispezioni ante e
post m ortem sugli animali della stessa azienda di provenienza che potrebbero ripercuotersi sulla salute pubblica o
de gli animali, oppure situazioni che compromettano il benessere degli animali.
In pre senza di animali privi di ICA:
o
dispone la macellazione differita, fino all’arrivo delle informazioni complete;oppure
o
ordina la macellazione differita/separata con vincolo delle carni e la distruzione delle stesse qualora le ICA
non perve nissero e ntro le 24 ore.
Riferimenti normativi:
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R e golamento (CE) n° 852/2004 del Parlamento europeo e del C onsiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti
Alle gato I, parte A, punti 7 e 8;
R e golamento (CE) n° 853/2004 del Parlamento europeo e del C onsiglio d el 29 aprile 2004 che stabilisce norme
spe cifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale: Allegato II, sezione III
R e golamento (CE) n° 854/2004 del Parlamento europeo e del C onsiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme
spe cifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano:
Alle gato I, sezione I, cap. II, A e sezione II, cap. II
R e golamento (CE) n° 2074/2005 della C ommissione del 5 dicembre 2005 re cante modalità di attuazione relative a
taluni prodotti di cui al Regolamento (CE) n° 853/2004 del Parlamento e uropeo e del C onsiglio e all'organizzazione di
controlli ufficiali a norma dei re golamenti del Parlamento europeo e del C onsiglio (CE) n° 854/2004 e (CE) n°
U.O.C.:
IGIENE DEGLI ALIMENTI DI
ORIGINE ANIMALE
Informazioni sulla catena alimentare
(ICA)
(Reg. (CE) n.854/2004, Al l . II, Sez. III,
ca po I)
Rev00/02/03/2016 Pag. 02
Di rettore: Dott. Salvatore Baglieri
Vi a S. G. Bosco, 6 97100 RAGUSA
Tel .: 0932249158 – FAX.: 0932/249150
Ma i l : [email protected]
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882/2004, deroga al R egolamento (CE) n° 852/2004 del Parlamento europeo e del C onsiglio e modifica dei
re golamenti (CE) n° 853/2004 e (CE) n° 854/2004: articolo 1 e Allegato I
R e golamento (CE) n° 2076/2005 della C ommissione del 5 dicembre 2005 che fissa disposizioni transitorie per
l'attuazione dei re golamenti del Parlamento e uropeo e del C onsiglio (CE) n° 853/2004, (CE) n° 854/2004 e (CE) n°
882/2004 e che modifica i re golamenti (CE) n° 853/2004 e (CE) n° 854/2004: articolo 8.
Nota Ministero della Salute n. 2799 -P-19/02/2008 re cante oggetto:informazioni sulla catena alimentare re lativa al
pollame;
Nota Ministero della Salute n. 3222 -P-09/02/2009 re cante oggetto: nota e splicativa – informazioni sulla catena
alim entare di accompagnamento agli animali avviati alla macellazione;
Nota Ministero della Salute n. 35766-P-10/12/2009 re cante oggetto: emanazione re g. ce 1161/2009 (modifica all. II
de l re g. ce 853/2004/informazioni sulla catena alimentare) e ……
Modulistica
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ICA per pollame e lagomorfi
ICA per ungulati domestici
ICA comunicazione di ritorno all’azienda di provenienza
Istruzione ICA dall’allevamento al macello
Istruzione ICA dal macello all’allevamento