CAPITOLATO SPECIALE D`APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA
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CAPITOLATO SPECIALE D`APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO Il presente capitolato speciale disciplina il servizio di pulizia giornaliera e periodica dei locali specificati, e riguarda tutte le superfici orizzontali (pavimenti, soffitti, davanzali, terrazzi) e tutte le superfici verticali (finestre, vetrate, porte, ringhiere), le pertinenze, gli arredi, le attrezzature e le controsoffittature ove esistenti. Le superfici, sono le seguenti: A) UFFICI COMUNALI DEL MUNICIPIO N.1 CENTRO STORICO – UFFICI COMUNALI DEL MUNICIPIO N.2 E UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE P.ZZA ZECCHETTIN VILLA D’AGRI MUNICIPIO N.1 CENTRO STORICO sono compresi tutti gli uffici, locali situati al– Piano strada – Piano Primo –servizi igienici, scale interne di accesso ai vari piani, corridoi, vetri e vetrate. Pavimenti mq 190 , infissi mq 40 rivestimenti wc mq 30 TOTALE SUPERFICI mq. 260. UFFICI COMUNALI DEL MUNICIPIO N.2 Così distinte: sono compresi tutti gli uffici, locali situati al– Piano strada –pavimenti mq.598,00, infissi mq. 111,00 rivestimenti wc mq. 55,00 TOTALE SUPERFICI mq. 764,00 UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE P.ZZA ZECCHETTIN VILLA D’AGRI mq. 42 infissi mq. 4,00 rivestimenti wc mq. 12 TOTALE SUPERFICI mq. 58,00; ART. 2 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO Per attività di pulizia si intendono tutte quelle attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza. Tali operazioni, da eseguirsi a regola d’arte, sono necessarie per la salvaguardia dello stato igienico-sanitario degli ambienti di lavoro e sono finalizzate ad assicurare il massimo confort e le migliori condizioni di igiene per garantire il benessere dei lavoratori impiegati nelle sedi oggetto del servizio. Il servizio, pertanto, in esecuzione alle prescrizioni del presente capitolato si estrinseca sinteticamente nelle seguenti attività da effettuare in maniera accurata: a) Pulitura, lavatura, disinfezione, spolveratura, aerazione e deodorazione dei locali; b) Pulitura di attrezzi e suppellettili (fax, telefoni, p.c., etc.) con materiale antistatico e igienizzanti. Le operazioni di pulizia sono così suddivise: a) Pulizie ordinarie: interventi di carattere continuativo e ripetitivo con periodicità diversa per le diverse prestazioni (settimanali, quindicinali, mensili, bimestrali, semestrali), secondo quanto di seguito indicato. b) Pulizie straordinarie: interventi imprevedibili e/o urgenti a carattere continuativo da eseguire su richiesta del Comune, sia negli uffici individuati nel presente capitolato e sia in quelli non previsti. Il servizio di pulizia deve essere effettuato per tutto il periodo dell’anno con le modalità di seguito indicate: SETTIMANALE( DUE VOLTE A SETTIMANA): 1) a) Pulizia, disinfezione dei pavimenti dei servizi igienici, spolveratura di porte, mobili e suppellettili. b) Aerazione e deodorazione degli ambienti con apertura e chiusura di tutte le finestre al di fuori degli orari di servizio degli uffici. c) raccolta di tutte le materie di rifiuto e delle immondizie, svuotamento dei cestini con trasporto al punto di raccolta di tutti i sacchi contenenti rifiuti. d) Spazzamento a umido dei pavimenti, compresi ingressi, corridoi, ascensori, pianerottoli e scale. e) Spolveratura arredi e oggetti esposti, piani di appoggio, corrimani e superfici di qualsiasi genere con panni imbevuti di detergente. f) Spolveratura, pulitura accurata e disinfezione di tutti i mobili, gli arredi, le scrivanie, le macchine e gli arredi di ufficio, compresi i quadri, i telefoni, le lampade da tavolo ed i computer. g) Lavaggio con soluzione detergente e disinfettante (anticalcare se necessario) dei pavimenti dei servizi igienico-sanitari, pulitura a fondo e disinfezione con detergente sanificante dei sanitari, copri wc, accessori vari, rubinetteria. h) Spolvero e rimozione dei residui di qualsiasi genere dai davanzali interni ed esterni, spazzatura balconi; i) Pulizia e disinfezione vetri e superfici di appoggio sportelli aperti al pubblico; l) Disinfezione apparecchi telefonici; m) Lavaggio a fondo con soluzione detergente e disinfettante dei pavimenti di tutti i locali, compresi ingressi, corridoi e scale, lucidatura a cera dei pavimenti ove richiesto (cera antisdrucciolo), con esclusione di tutti i locali tipo ripostigli e locali non utilizzati giornalmente; n) Pulizia corridoi e pavimenti; o) Pulizia e spolveratura degli armadi e delle ante, anche metalliche; o) Lavaggio con soluzione detergente e disinfettante (anticalcare se necessario) dei rivestimenti dei servizi igienico-sanitari;p) lavaggio con idoneo prodotto di cestini ed altri contenitori porta rifiuti. q) Pulizia di tutte le pertinenze esterne. 2) QUINDICINALE: a) spolveratura dei vetri e delle vetrate all’interno ed all’esterno; b) lavatura e pulitura di tutte le porte, finestre, ringhiere delle scale, ripostigli con idoneo detergente; 3) MENSILE: a) Pulizia e spolveratura di tutti: I. gli infissi interni ed esterni, porte, marmi, globi luce pendolanti e fissi ; II. . spolveratura delle pareti e dei soffitti di tutti gli ambienti; III. tutte le sporgenze, le zoccolature, i sopralzi e il sopra degli armadi; IV. . lucidatura delle maniglie, di qualsiasi tipo (ottone, metalli, e cromature, ecc.) delle porte, delle finestre; tutte le targhe poste all'interno ed all’esterno dell’immobile; Pulizia a fondo con relativo lavaggio di porte e specchi. Rimozione di eventuali ragnatele da angoli, pareti e soffitti. Lavaggio dei vetri interni ed esterni di tutte le finestre e vetrate fisse, impiegando detergente ad effetto protettivo; Lavaggio e disinfezione di tutte le pareti attrezzate in laminato. 4) BIMESTRALMENTE: a)spolveratura con aspirapolvere di tutte le pareti e soffitti dei locali adibiti ad Uffici, n.02 sale consiliari , sala di attesa e corridoi, lavatura, ivi compreso occorrendo - smontaggio e rimontaggio di e organi illuminanti. 5) SEMESTRALMENTE a) Pulizia termosifoni b) Aspirazione parti superiori di tutti gli arredi c) Per la sala consiliare, il servizio di pulizia deve essere effettuato con interventi specifici su richiesta dell’Ufficio Amministrativo Contabile e comunque con controlli giornalieri da parte della ditta aggiudicataria. ART. 3 CARATTERE DEL SERVIZIO Per il servizio di pulizia degli uffici deve intendersi l’insieme di tutte le operazioni atte a garantire agli ambienti interessati salubrità ed igienicità. La ditta è obbligata ad eseguire anche quei lavori che, pur se non indicati, sono necessari ed utili per assicurare una ottima pulizia. I lavori di pulizia dovranno essere eseguiti in modo da non intralciare o provocare la sospensione dei servizi, ricorrendo, ove assolutamente indispensabile, a lavoro straordinario, senza che per questo la ditta debba pretendere compensi. ART. 4 MATERIALI ED ATTREZZATURE Sono compresi sotto tale voce i seguenti materiali: a)Scale e ponteggi rispondenti alle norme antinfortunistiche necessari per l’effettuazione di attività quali la pulizia dei lampadari, delle finestre, delle vetrate, ecc. poste in alto; b)Attrezzature, utensili, strumentazioni e macchinari idonei ed adeguati alle prestazioni da svolgere e quanto necessario per eseguire le operazioni di pulizia a perfetta "regola d'arte". Il collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente dovrà avvenire nell’osservanza delle norme in materia di sicurezza elettrica. Le attrezzature suddette sono a totale carico dell'impresa e dovranno essere contrassegnate con un elemento di riconoscimento indicante il nominativo dell’impresa. L’impresa è responsabile della custodia delle attrezzature utilizzate. L’Amministrazione non sarà responsabile in caso di danni o furti. L’impresa dovrà curare che le attrezzature siano impiegate nel modo più razionale e tecnicamente adeguato alla natura delle operazioni da eseguire, tenuto conto della consistenza, delle caratteristiche e della destinazione dei locali. Le stesse non devono pertanto essere rumorose (in particolare qualora utilizzate durante gli orari di lavoro degli uffici), devono essere tecnicamente efficienti, mantenute in perfetto stato di funzionamento e dotate di accessori per proteggere e salvaguardare l’operatore ed i terzi da eventuali infortuni. L’impresa è pertanto responsabile dell’osservanza da parte del proprio personale delle norme di legge, nonché delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante il servizio. In particolar modo si ritiene indispensabile che l’appaltatore sia fornito di idonee attrezzature per esigenze di pulizia nei vari locali. Nei limiti dell’occorrente all’esecuzione del servizio, resta a carico dell’Amministrazione la fornitura di acqua, energia elettrica e di un locale deposito. Tale fornitura avviene nell’interesse dell’impresa e a suo esclusivo rischio, anche nei confronti di terzi. La ditta, in numero adeguato ed in misura sufficiente, a sue spese, deve fornire materiale e attrezzature adatti al tipo di operazioni da effettuare e precisamente: a) Attrezzatura (scale, battitappeti, aspirapolvere, ponte mobile, materiali igienizzanti); materiali di consumo (scope, spugne, stracci, detersivi, disinfettanti, deodoranti, ecc.); b) tutto ciò che è necessario per lo svolgimento del servizio appaltato, anche se non espressamente elencati nei precedenti punti. In merito a quanto sopra si specifica che i detergenti e prodotti di pulizia devono essere di ottima qualità, conformi alle vigenti norme di legge in materia di sicurezza e di igiene, per cui è vietato l’uso di: a) Prodotti tossici e/o corrosivi; b) Sostanze acide ed eccessivamente alcaline e contenenti componenti che danneggerebbero i pavimenti di marmo, il gres, etc.; c) Prodotti spray con propellenti a base di clorofluorocarburi (CFC). In nessun caso, per pavimenti, zoccoli, battiscopa, pareti e loro rivestimenti, infissi e serramenti, oggetti in rame e sue leghe (ottone e bronzo) vanno usati prodotti o mezzi che possano produrre sugli stessi, aggressioni chimiche o fisiche. Le attrezzature tecniche (macchine lavapavimenti, lavavetri, scale, carrelli, lucidatrici, ecc.), devono essere: a) Perfettamente compatibili con l’uso delle strutture; b) Tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato; c) Dotate di tutti gli accessori atti a proteggere e salvaguardare l’operatore e i terzi da eventuali infortuni; d) Conformi a quanto previsto dalle normative antinfortunistiche vigenti. Qualora nel corso del rapporto di servizio l’Amministrazione dovesse richiedere per qualsivoglia motivo la sostituzione di uno o più prodotti, l’Impresa si impegna a provvedere tempestivamente alla sostituzione richiesta, presentando nel contempo le eventuali nuove schede tecniche e senza richiedere per questo alcun onere aggiuntivo. L’Appaltatore, nel provvedersi del materiale per il disimpegno del servizio appaltato, come pure nelle commissioni e fatturazioni relative, non dovrà mai fare riferimento alcuno al Comune di Marsicovetere, il cui nome pertanto - non dovrà essere mai usato in modo da evitare di generare errori o semplici equivoci sul committente e destinatario del materiale e, pertanto sulla ditta che per tale fornitura deve effettuare i pagamenti. L’Amministrazione Comunale avrà la facoltà, ove ciò fosse possibile, di concedere all’Appaltatore l’uso temporaneo di qualche locale, per deposito di attrezzi di lavoro e di materiale vario occorrente per il servizio in appalto. Ove tale concessione venisse attuata, l’appaltatore si assume in ogni caso e tempo tutte le responsabilità inerenti alla custodia degli attrezzi e del materiale, con esplicito ed assoluto esonero del Comune da ogni responsabilità al riguardo. Non sarà consentito depositare o accantonare materiali ed utensili di pulizia negli altri ambienti dell’immobile. ART. 5 RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO La ditta appaltatrice è tenuta alla rimozione giornaliera dei rifiuti (intendendo per essi anche il residuo dello svuotamento dei cestini, dei contenitori porta-rifiuti ,etc.) nonché al trasporto e deposito degli stessi, nel rispetto dello smaltimento differenziato, secondo le vigenti norme di legge. ART. 6 PERSONALE 1 - TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DALLA DITTA APPALTATRICE USCENTE A QUELLA SUBENTRANTE. L’impresa che risulterà aggiudicataria, se la Ditta che cessa il servizio lo richiede, è tenuta a ricollocare gli operatori alle dipendenze della ditta appaltatrice uscente già impiegati nelle stesse attività oggetto della presente gara, secondo le modalità e i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni contrattuali applicabili e dalle disposizioni normative in materia, ivi compresa la direttiva CE 2001/23 “Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di impresa” , ai fini della tutela della continuità dei rapporti di lavoro in essere. Si precisa che attualmente le unità impiegate sono n. 2 così distribuite : addetti al servizio pulizia a tempo indeterminato – liv. 2. I personale dipendente dalla ditta, impiegato nel servizio di pulizia, deve: a) Essere in numero sufficiente ed idoneo, cosi da garantire la perfetta esecuzione del lavoro; b) Mantenere contegno e comportamento decoroso. La ditta prima di dare concreto inizio al contratto è tenuta a: A. Comunicare l'esatto numero delle persone in servizio, completo delle generalità. B. Comunicare tempestivamente qualsiasi sostituzione. C. Nominare, un proprio rappresentante, munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi controversia che possa insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto di appalto. L’appaltatore è tenuto a svolgere la propria attività, in modo da non ostacolare quella direttamente svolta dal Comune e da altri appaltatori o fornitori che si trovassero a svolgere la loro opera nei luoghi interessati dal servizio. Gli orari di lavoro del personale addetto alla pulizia saranno concordati in modo che il servizio sia eseguito secondo le esigenze del Comune con preavviso di tre giorni. All’infuori che in tali orari nessun elemento dell’appaltatore potrà accedere ai luoghi indicati senza individuale autorizzazione del Responsabile dell’Area Amministrativa Contabile con preavviso di tre giorni. Per l’espletamento del servizio, da effettuarsi sempre in orari diversi da quelli della normale apertura degli uffici, il Responsabile dell’Area Amministrativa Contabile si impegna a consegnare le chiavi di ingresso al titolare dell’appalto, il quale - sotto la propria responsabilità risponderà della custodia di quanto contenuto negli Uffici. L’appaltatore ed il suo personale dovranno uniformarsi alle norme ed alle disposizioni interne del Comune, che regola e disciplina il movimento, il controllo e l’accesso delle persone negli uffici e nell’interno degli immobili. Inoltre, è fatto divieto ai dipendenti della ditta appaltatrice di trattenersi, a qualunque titolo, con utenti, dipendenti ed altro personale che trovasi negli ambiti interessati al servizio di pulizia ed effettuare una qualunque altra attività che non sia direttamente collegata al solo servizio in parola. ART. 7 VIGILANZA E CONTROLLO Il servizio dovrà essere svolto con ogni accuratezza e scrupolosità. In particolare l’impresa appaltatrice dovrà provvedere: a) alla direzione, sorveglianza e controllo per assicurare l’efficienza del servizio; b) ad impiegare personale sia qualificato e specializzato per gli interventi di cui al presente capitolato e per quelli che, se pur non indicati, sono necessari o utili per consentire un ottimale standard di pulizia che di assoluta fiducia e di provata riservatezza, il quale dovrà astenersi dal manomettere e prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza ovunque posti; c) alla fornitura di attrezzatura e materiali necessari al normale svolgimento delle operazioni di pulizia di cui all’art 2 del presente capitolato; d) munire il personale, a proprie spese, di apposite uniformi; e) assumere ogni iniziativa sull’adozione di tutte le misure e sull’impiego di mezzi ad evitare e prevenire infortuni. Infatti, il Comune di Marsicovetere non assume nessuna responsabilità per danni eventualmente cagionati ad agenti ed operai della ditta e a terzi, per infortuni e sinistri che potessero verificarsi in dipendenza anche indiretta dell’appalto; f) alla sostituzione di qualunque operatore, allontanato dal luogo di lavoro perchè, su semplice richiesta del Comune, non ha osservato un contegno improntato alla massima correttezza ed irreprensibilità; g) a provvedere a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. ART. 8 RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE E’ fatto obbligo all’appaltatore di eseguire tutto quanto, nei limiti del presente capitolato, venga ordinato dal competente ufficio comunale/giudiziario cui è assegnato il compito di controllare la perfetta osservanza di tutte le disposizioni contrattuali e quelle emanate dal Comune nel corso della prestazione del servizio. I medesimi uffici, ai quali l’appaltatore è tenuto a fornire ogni forma di collaborazione, svolge in ogni caso funzioni di carattere ispettivo, segnalando ai rispettivi Responsabili le eventuali inadempienze ed inosservanze riportate in un verbale. La presenza del personale degli uffici comunali, i controlli e le verifiche da essi eseguiti non liberano l’appaltatore degli obblighi e responsabilità inerenti al contratto. Parimenti, ogni intervento del Comune non può essere invocato, come causa di interferenza nelle modalità di compimento di servizio. Il Responsabile del competente settore del Comune ha facoltà di applicare una penale pari al 5% sulla somma annuale da corrispondere, su sua insindacabile decisione conseguente a valutazioni delle intervenute inosservanze e/o inadempienze. L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione della inadempienza e/o inosservanza, contro le quali la ditta avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro gg. 10 dalla data di ricezione della contestazione stessa.- Qualora l’inadempienza si protragga per altri gg. 2, è facoltà del Comune di avvalersi, ai sensi dell’art. 1456 del cc, della risoluzione del contratto, fatto salvo il riconoscimento, dei danni causati dall’interruzione del servizio. L’Amministrazione comunale è assolutamente estranea al rapporto di lavoro costituito tra la ditta appaltatrice e gli addetti al servizio, per cui si ribadisce che l’Amministrazione Comunale non può essere coinvolta in eventuali controversie che dovessero insorgere dal momento che nessun rapporto di lavoro si instaura tra i dipendenti della ditta appaltatrice del servizio ed il Comune di Marsicovetere. ART. 9 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO Il servizio di pulizia non dovrà minimamente risentire delle assenze di personale della ditta nei casi di malattia, ferie, permessi, infortuni, ecc., impegnandosi la ditta alle adeguate sostituzioni. La ditta è tenuta alla piena ed intera osservanza delle leggi e regolamenti vigenti in materia di manodopera e di pagamento dei contributi posti a carico dei datori di lavoro - In particolare la ditta si obbliga ad osservare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale del lavoro, negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgeranno i lavori che formano oggetto dell’appalto. In caso di inosservanza degli obblighi precisati nel presente articolo accertata dal Comune ed a questo segnalata dall’Ispettorato del lavoro, il Comune medesimo comunicherà alla ditta, e, se nel caso, anche allo Ispettorato suddetto, la inadempienza e provvederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti mensili, destinando tale somma accantonata a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il Comune si riserva di detrarre un maggiore importo ove il 20% di cui innanzi dovesse risultare insufficiente per far fronte a tutte le inadempienze della ditta. Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sarà effettuata fino a quando l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per tale sospensione o detrazione di pagamenti la ditta non può opporre eccezioni al Comune, né avrà titolo a risarcimento di danni. L’impresa è tenuta all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs 81/2008 del medesimo decreto. L’impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del D.Lgs sopra richiamato. ART. 10 ASSICURAZIONI Tutto il personale addetto alle pulizie dovrà essere regolarmente assicurato anche per gli infortuni sul lavoro, a norma di legge ed a cura e spese della ditta che si assuma a tal proposito ogni e qualsiasi responsabilità di ordine civile e penale. L’appaltatore ha l’obbligo altresì, di applicare e far applicare integralmente nei confronti dei lavoratori i trattamenti economico-normativi previsti dai rispettivi CCNL di settore e quelli territoriali se più favorevoli. La norma in questione ha valore anche per le società Cooperative. Le eventuali infrazioni che verranno accertate dall’Ispettorato del Lavoro, ove comunicate all’Amministrazione Comunale, comporteranno le contestazioni del fatto nei confronti della ditta appaltatrice. In caso di recidiva e nei casi di gravi infrazioni e alla inosservanza delle disposizioni sopra citate poste a tutela dei diritti dei lavoratori, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto d’appalto e al riappalto del servizio in danno dell’appaltatore inadempiente. Inoltre, comporterà l’automatica recisione contrattuale il caso in cui ai lavoratori vengano corrisposti salari inferiori a quanto previsto dal contratto oppure ove vengano corrisposte retribuzioni per un numero inferiore di ore rispetto a quelle effettivamente prestate. In relazione alla gravità delle inadempienze il Comune deciderà l’esclusione del responsabile da qualsiasi altro appalto per un periodo da un minimo di sei mesi sino ad un massimo di anni cinque. ART. 11 SEGNALAZIONE DISSERVIZI Con riferimento all’art. 1467 ed a parziale deroga del 2^ comma dell’art. 1664 del cc, si ristabilisce che, ove nel corso delle prestazioni insorgono comprovante non prevedibili difficoltà, derivanti da cause di carattere straordinario, tali da rendere troppo onerosa l’esecuzione del lavoro, l’appaltatore ha diritto di chiedere al Comune, dando immediata e dettagliata notizia delle sopravvenute difficoltà, l’accertamento delle difficoltà stesse. Accertato il carattere straordinario ed imprevedibile delle sopravvenute difficoltà e la conseguente eccessiva onerosità delle prestazioni, l’appaltatore non acquista per questo il diritto ad ottenere compenso alcuno, ma può esclusivamente esercitare il diritto di recesso, salvo che il Comune non si dichiari disposto a compensare equamente gli oneri che l’appaltatore stesso debba sostenere per superare le sopravvenute imprevedibili difficoltà. L’appaltatore, comunque, non può in alcun modo addebitare somme suppletive a quanto pattuito rimanendo a suo totale carico l’assunzione delle prestazioni d’opera in quanto necessarie e sufficienti a svolgere quelle di cui al presente disciplinare. La prestazione, infatti, non può essere sospesa se non per cause di forza maggiore non imputabili alla responsabilità dell’appaltatore. E’ comunque fatto obbligo all’appaltatore di comunicare con lettera raccomandata i casi fortuiti o cause di forza maggiore che rendono incomplete o impossibili le prestazioni. Qualora l’appaltatore non dia corso alla esecuzione del servizio ordinato dal Comune, anche dopo l’assegnazione di un termine perentorio, il Comune ha diritto di procedere direttamente alla sua esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi, addebitando a carico dell’appaltatore i maggiori oneri che il Comune eventualmente dovesse sopportare rispetto a quelli derivanti dalla applicazione del contratto. ART. 12 ONERI E FACOLTA’ DELL’ENTE APPALTANTE A) L’Ente appaltante è tenuto a: 1) Comunicare ogni esigenza di pulizie straordinarie per iscritto, anche a mezzo fax; 2) Mettere a disposizione acqua ed energia elettrica per lo svolgimento del servizio; B) L’Ente appaltante può: 1) Effettuare verifiche e controlli al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio; 2) Segnalare comportamenti del personale inadeguati; 3) Richiedere la sostituzione del personale che, pur essendo già stato segnalato, non ha provveduto a modificare il proprio comportamento; 4) Richiedere la sostituzione di prodotti maleodoranti e che abbiano arrecato danni, salvo il diritto di chiedere il risarcimento; 5) Apportare variazioni agli spazi, orari e giorni del servizio dandone semplice preavviso di 3 (tre) giorni all’appaltatore, il quale rinuncia a ogni eccezione e pretesa a riguardo. ART. 13 IMPORTO A BASE ASTA – IMPORTO CONTRATTUALE E PAGAMENTI L’importo a base d’asta per l’appalto del servizio, oggetto del presente capitolato è di € 29.000,00 (IVA esclusa). L’importo netto contrattuale sarà quello derivante dalle risultanze di gara, applicando il ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria all’importo a base d’asta. L’importo netto contrattuale, derivante dalle risultanze di gara, La ditta aggiudicataria per l’esecuzione del servizio percepirà pagamenti mensili, previa presentazione di regolare fattura . I pagamenti dei corrispettivi saranno effettuati posticipatamente entro 30 giorni dalla data della fattura, salvo le eventuali trattenute applicate per penalità di cui ai precedenti articoli 8 e 9. Il Comune, durante l’esecuzione del contratto ha facoltà di ordinare prestazioni che non siano previste nei documenti contrattuali compensandoli con nuovi prezzi. La stipulazione di nuovi prezzi avviene con la firma, da parte dell’appaltatore e del Comune, di appositi verbali. ART. 14 OBBLIGHI DELLA DITTA ALLA STIPULA DEL CONTRATTO La ditta appaltatrice del servizio, al momento della stipula del contratto deve presentare: a)polizza assicurativa di cui all’art. 10 del presente capitolato d’appalto. b) polizza assicurativa di cui all’art. 15.2) del presente capitolato, che resterà vincolata per tutta la durata dell’appalto; c) Piano esecutivo delle operazioni di pulizia riportante i tempi di esecuzione ed il numero del personale addetto alle diverse operazioni, che tenga conto delle modalità di cui all’art. 2 del presente capitolato d’appalto; d) Certificazione dalla quale si evince che la ditta già dal momento della presentazione dell'offerta e durante la vigenza del contratto, è in regola con quanto previsto dalla disposizioni di cui alla L. n. 68/99, in materia di assunzione dei disabili. ART. 15 CAUZIONI La ditta aggiudicataria, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla gara e dal contratto, a garanzia dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, nonché della restituzione di eventuali anticipazioni, deve prestare idonea cauzione a favore dell’Amministrazione comunale, secondo quanto di seguito indicato: 15.1) Cauzione Provvisoria La cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara è stabilita nella misura del 2% (duepercento) dell'importo a base di gara. La cauzione provvisoria sarà svincolata contestualmente alla firma del contratto di appalto e comunque al momento in cui sono adempiuti tutti gli obblighi finalizzati alla stipula del contratto. La suddetta fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Inoltre, tale cauzione dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La suddetta cauzione verrà incamerata dall’Amministrazione appaltante per mancata sottoscrizione del contratto da parte della ditta aggiudicataria nel giorno concordato ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta gg. 30 dall’aggiudicazione. 15.2) Cauzione Definitiva La ditta aggiudicataria dell'appalto, deve prestare un deposito cauzionale definitivo, a garanzia di tutti gli adempimenti ed obbligazioni del contratto pari al 10% (dieci per cento) dell'importo netto di contratto, riferita al biennio, fatti salvi gli aumenti previsti dalla vigente normativa. Qualora la ditta aggiudicataria non provveda, entro il termine stabilito, alla stipula del contratto, il Comune dichiarerà decaduta l’aggiudicazione, disporrà l’incameramento della cauzione e richiederà il risarcimento di danni eventuali in relazione all’affidamento ad altri del servizio, oltre che l’esclusione da ulteriori ed eventuali gare che il Comune indirà. Il deposito cauzionale potrà costituito o da fideiussione bancaria (rilasciata da Aziende di Credito di cui all’art. 5 RDL 375/36 e ss.mm.ii.)o da polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del DPR 449/59 e ss.mm.ii); o da polizza rilasciata da Società d’intermediazione finanziaria in possesso di titolo per l’esercizio del ramo cauzioni. In ogni caso, il deposito cauzionale dovrà essere effettuato con un unico titolo di valori. La fideiussione presentata dovrà contenere esplicito impegno a versare la somma stessa a semplice richiesta scritta dell'Ente entro 15 gg. e dovrà in ogni caso escludere la preventiva escussione del debitore principale. Qualora la ditta appaltatrice non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, l'amministrazione, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l'aggiudicazione decaduta, incamerare la cauzione provvisoria e rivalersi sull'aggiudicatario per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall'Ente. La cauzione definitiva resterà vincolata fino al momento in cui sono esauriti tutti gli obblighi derivanti dal contratto. In caso di decadenza dell'aggiudicatario o di inadempienza o di grave negligenza dell'appaltatore anche nel corso dell'esecuzione del contratto l'amministrazione ha diritto di incamerare con atto unilaterale tutto o parte della cauzione prestata salva l'azione di risarcimento danni. Qualora la cauzione venga incamerata in corso d'opera essa deve essere prontamente reintegrata dall'aggiudicatario; in mancanza l’amministrazione può trattenere la somma corrispondente dall'ammontare dei pagamenti in acconto dovuti all'appaltatore. ART. 16 RECESSO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO L'Amministrazione Comunale, oltre ai casi previsti nell’articolato del presente capitolato, si riserva la facoltà di risolvere il contratto d'appalto, con conseguente responsabilità a carico della Ditta appaltatrice e con contestuale incameramento della cauzione definitiva: a) Dopo 3 contestazioni scritte di inadempimento o nel caso di sospensione arbitraria dei lavori di pulizia per un periodo continuativo della durata di superiore a 3 giorni, anche se limitata a un solo edificio interessato, senza bisogno di messa in mora; b) Per mancato adempimento del rispetto degli obblighi contrattuali, nei confronti dei propri dipendenti; c) Per mancato rispetto degli obblighi contrattuali, reiterato anche dopo diffida formale da parte dell’Amministrazione; d) Per grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; e) Per subappalto non autorizzato; f) Per sopravvenute cause di esclusione o cause ostative legate alla legislazione antimafia; g) Per sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione, che precluda la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione; h) Per il rinvio a giudizio per favoreggiamento, nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, del legale rappresentante o di uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 della legge regionale 20 novembre 2008 n. 15. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali l’Amministrazione dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale. In tutti i casi di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi derivanti dall’appalto il contratto può essere risolto dal Comune ai sensi della disposizione del Codice Civile. ART. 17 INADEMPIENZE - PENALITA’ Le inadempienze che potranno ascriversi all’impresa nel corso dell’appalto, oltre a quelle previste dal codice civile, possono consistere: a) nell’interruzione del servizio anche parziale; b) nella trascurata manutenzione dei locali; c) nel logorio abnorme delle strutture causato da incuria o deficiente manutenzione o uso di materiali inadatti; d) nel non rispetto dello smaltimento differenziato dei rifiuti, secondo le vigenti norme di legge. d) in qualsiasi altro omissione, negligenza o azione che comporta un qualunque disservizio o danno dell’ordinata, continua ed efficiente gestione del servizio. In caso di rifiuto dell’Impresa appaltatrice ad eseguire il mancato o trascurato servizio, il Comune potrà far eseguire ad altra Impresa il servizio stesso, addebitandone le spese relative all’Impresa appaltatrice. ART. 18 CONTESTAZIONI Le contestazioni delle irregolarità saranno fatte in contraddittorio e verbalizzate. La ditta dovrà incaricare un proprio rappresentante che dovrà avere legale mandato per quanto concerne i rapporti da tenere con il Comune ed in particolare per quanto si riferisce alle eventuali contestazioni di inadempienza. Tutte le comunicazione all’appaltatore hanno luogo esclusivamente per iscritto. Esse possono essere indirizzate al domicilio dell’appaltatore o notificate direttamente al suo rappresentante a mezzo di ordini di servizio in duplice copia, di cui un avviene restituita al Comune. Qualora l’Appaltatore non presenti per iscritto le sue osservazioni entro giorni dieci dalla ricezione, le comunicazioni predette si considerano integralmente accettate e l’Appaltatore medesimo decade dal diritto di avanzare riserve. Sulle osservazioni eventualmente presentate dall’Appaltatore il Comune deve comunicare le proprie determinazioni entro 20 giorni dalla loro ricezione. Ogni qualvolta uno dei contraenti richiede di constatare in contraddittorio una situazione o un fatto verificatosi nel corso dell’appalto, l’altro è tenuto ad aderire ed a sottoscrivere il relativo verbale di constatazione. I contraenti non potranno avanzare alcuna pretesa o riserva in ordine al fatto o situazioni per i quali pur essendo stato possibile effettuare la constatazione in contraddittorio, la stessa non sia stata tempestivamente richiesta. La ditta, in caso ritenga immeritate le contestazioni effettuate ha facoltà di ricorrere al Foro competente per territorio, di cui all’art. 14 del presente disciplinare. ART. 19 LUOGO DEL SERVIZIO Con la firma del contratto, l’Appaltatore riconosce di essersi reso pienamente edotto e di aver tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ed aree ad esse connesse che possono avere influenza sull’esecuzione del contratto e sulla determinazione dei prezzi. Dichiara quindi di aver preso esatta conoscenza dei luoghi dove devono essere eseguiti i servizi. ART. 20 DURATA DEL SERVIZIO L’affidamento del servizio di cui al presente disciplinare avrà la durata di due anni, decorrenti dalla data che sarà stabilita nella determinazione di affidamento definitivo. Qualora durante l’esecuzione di detto periodo il servizio non fosse pienamente rispondente al presente Capitolato, l’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto ed aggiudicare il servizio alla ditta che segue in graduatoria. La predetta risoluzione verrà trasmessa con lettera A/R o tramite fax all’appaltatore con 5 giorni di anticipo senza che lo stesso possa in alcun modo opporsi e possa vantare alcunché nei confronti dell’Amministrazione. ART. 21 SUPAPPALTO E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere o subappaltare il servizio. L’inosservanza di tale divieto comporta, oltre i provvedimenti penali previsti dalle vigenti leggi, l’incameramento della cauzione, la risoluzione del contratto ed il diritto del Comune al risarcimento dei conseguenti danni. ART. 22 RECESSO DAL CONTRATTO Il Comune ha diritto, in qualunque momento a suo insindacabile giudizio, di recedere dal contratto. L’appaltatore ha diritto di recedere dal contratto solo quando si verificano le condizioni e le circostanze esplicitamente previste in contratto con i limiti e secondo le modalità previste. ART. 23 DOMICILIO – RECAPITO La ditta aggiudicataria, prima dell’inizio del servizio, dovrà comunicare il nominativo del responsabile, nonché l’indirizzo e numero telefonico presso il quale sarà reperibile per tutti gli effetti giuridici ed amministrativi, ed a comunicarne ogni variazione. ART. 24 SCADENZA CONTRATTO L’impresa è tenuta ad assicurare il servizio oltre il termine di scadenza del contratto per un tempo non inferiore a sei mesi, alle stesse condizioni contrattuali dell’appalto scaduto, dietro invito scritto dell’Amministrazione, preceduto da regolare determinazione. ART. 25 CONTROVERSIE Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione od esecuzione dei patti contrattuali, se non si siano potute risolvere con l’accordo diretto, sono da dirimersi avanti al foro territorialmente competente. ART.26 TUTELA DELLA PRIVACY Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dalle imprese saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l’esclusione; con riferimento al vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui all’art. 19 del D. Lgs. 196/2003. In relazione al trattamento dei dati conferiti, l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del Decreto succitato, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Ai sensi della Legge 196/2003 si informa che i dati personali che verranno indicati nell'offerta saranno trattati da questa Amministrazione esclusivamente nell'ambito e per i fini attinenti la gara in oggetto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Marsicovetere. ART. 27 RINVIO Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato o erroneamente regolato, si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti in materia nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile.