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Forlì, 04 settembre 2013
Prot. n. 151/2013
NUOVE OPPORTUNITA’ PER LA VENDITA DIRETTA DEI
PRODOTTI AGRICOLI
Con le modiche apportate dal Decreto del fare al Dlgs 228/01 ai
produttori agricoli che effettuano la vendita diretta dei loro prodotti,
sono state offerte ulteriori e nuove opportunità.
La novità assoluta è prevista dal comma 8-bis dell'articolo 4 che
consente ai produttori agricoli non solo di vendere per asporto, ma
anche di far consumare i loro prodotti utilizzando i locali e arredi
dell'azienda, ovviamente se sussistono le condizioni sanitarie (vedi
decreto di seguito).
È però vietato a questi agricoltori di organizzare «il servizio assistito di
somministrazione»; in pratica non deve esserci il servizio al tavolo, ma il
ritiro di alimenti e bevande da parte del cliente al banco di servizio e la
degustazione nei posti riservati. Di fatto si tratta di una consumazione
ma non di una somministrazione come avviene per le attività
agrituristiche.
Tale vendita può avvenire in qualsiasi locale a prescindere dalla sua
destinazione urbanistica (che potrebbe quindi essere anche
residenziale) e ovviamente qualsiasi locale venga utilizzato non
diventerà ad uso commerciale per il solo fatto di questo impiego.
Il decreto del fare aggiunge poi semplificazioni per l'avvio delle
molteplici modalità di vendita diretta:

per la vendita nella azienda (in locali o aree all'aperto) non serve
alcuna comunicazione di inizio attività al Comune;

per la vendita itinerante (presso abitazioni eccetera,di qualsiasi
comune) serve la comunicazione preventiva al Comune sede
dell'azienda e non dove si esercita;

per la vendita su aree pubbliche è necessaria la comunicazione
preventiva al Comune sede del/i posteggio/i;

per la vendita in locali fuori della azienda serve la comunicazione
preventiva ai Comuni dove sono ubicati;

per la vendita tramite internet serve la comunicazione preventiva al
Comune sede dell'azienda;

per la vendita nelle sagre, eventi religiosi, politici e per la
promozione dei prodotti tipici non serve alcuna comunicazione.
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Nei casi in cui è prevista la comunicazione, la vendita può essere avviata dalla data del suo invio.
Nessuna modifica è stata apportata alle condizioni soggettive per esercitare la vendita diretta e
quindi:

l'azienda agricola deve essere iscritta al registro imprese;

il titolare e gli amministratori non devono essere stati condannati per reati in materia di igiene e
frodi alimentari;

la prevalenza dei prodotti propri va misurata sul fatturato complessivo delle vendite dirette.
ARTICOLO 30-bis. (Semplificazioni in materia agricola)
1. All’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per la vendita al dettaglio
esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola, nonché per la vendita
esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico
o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività »;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
« 4-bis. La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata
contestualmente all’invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda di
produzione »;
c) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
« 8-bis. In conformità a quanto previsto dall’articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell’ambito
dell’esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di
vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, con
l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni
generali di carattere igienico-sanitario.
8-ter. L’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non
comporta cambio di destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su
tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui
sono ubicati i locali a ciò destinati ».
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