CTR Milano 324-36-14.
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CTR Milano 324-36-14.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO Sez. 36 riunita con l'intervento dei Signori: ROLLERÒ GIOVANNI BATTISTA Presidente CASSONE ADRIANA Relatore DE PAOLA LUIGI Giudice ha emesso la seguente SENTENZA - sull'appello n. 1920/13 depositato il 10/04/2013 - avverso la sentenza n. 247/43/12 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO proposto dall'ufficio: AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO controparte: (omissis) (omissis) (omissis) difeso da: (omissis) (omissis) (omissis) Atti impugnati: AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (omissis)/2010 IRPEF - ALTRO 2005 FATTO E DIRITTO Con atto registrato il 29.12.2005 (omissis) cedeva per il prezzo dichiarato in euro 187.000,00 un terreno edificabile del quale era proprietario al 100% e per il prezzo dichiarato in euro 373.000,00 un terreno in comproprietà con il figlio al 50% ciascuno. Nell'anno 2004, il contribuente aveva sottoposto a perizia asseverata i suddetti terreni al fine di usufruire del beneficio della determinazione del valore iniziale rivalutato, ex L. 448/01, che pertanto risultava pari ad euro 164.000,00 per il terreno in proprietà al 100% , e ad euro 310.000,00 per il terreno in comproprietà. Sulla base della rivalutazione stimata, per l'anno d'imposta 2004, veniva pagata l'imposta sostituiva nella misura del 4%, prevista dalla legge n. 448/01. Nell'anno 2005 il contribuente aveva proceduto ad una nuova rivalutazione mediante una seconda perizia in base alla quale il valore iniziale del terreno in totale proprietà risultava pari ad euro 191.500,00 e quello dell'altro terreno pari euro 365,800,00. Conseguentemente, per l'anno 2005 relativamente al terreno di cui era proprietario al 100% il contribuente versava l'imposta sostitutiva pari al 4% della differenza di valore risultante tra la prima e la successiva perizia, mentre per il terreno in comproprietà il figlio (comproprietario) versava l'intera imposta sostitutiva integrativa commisurata al nuovo valore periziato. Nel quadro M del Mod. Unico 2006 il contribuente ometteva di indicare il versamento dell'imposta sostitutiva e la plusvalenza correlata alla cessione. L'Ufficio rilevava l'omessa dichiarazione e notificava al contribuente avviso di accertamento (omissis 2010) ai fini IRPEF 2005 con il quale recuperava a tassazione la plusvalenza non dichiarata (euro 110.163,00), pari alla differenza tra il valore di acquisto dei beni risultante dalle perizie considerate per l'annualità 2004 ai fini dell'imposta sostitutiva, ed i prezzi dichiarati nell'atto di vendita. Con sentenza 247/43/2012 la CTP di Milano, adita dal contribuente con ricorso, riteneva ammissibile la produzione in giudizio delle perizie del eseguite nell'anno 2005 e, in accoglimento del ricorso, determinava in euro 4.100,00 l'imposta sostitutiva dovuta sulla base di dette perizie. Compensava le spese. L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II Milano, ha proposto appello censurando la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 32, DPR 600/73 (poteri degli uffici), e per difetto di motivazione. Ha chiesto la conferma dell'avviso di accertamento; in subordine, la conferma parziale dell'accertamento con disconoscimento della seconda rivalutazione; vinte le spese di causa. Il contribuente ha resistito, controdeducendo di aver commesso soltanto una violazione formale dovuta a dimenticanza, avendo comunque pagato nei termini, sulla base dell'ultima perizia, la prevista imposta sostitutiva, ancorché non dichiarata; di aver fornito all'Ufficio, in sede precontenziosa, tutti i documenti utili a consentire il riconoscimento del diritto ai benefici connessi all'applicazione dell'imposta sostitutiva. Ha fatto presente che la seconda perizia è stata inserita nella dichiarazione dei redditi del comproprietario che ha pagato per l'intero l'imposta sostitutiva per l'anno 2005. Ha concluso per la conferma della sentenza, con vittoria di spese di entrambi i gradi. Con successiva memoria il contribuente ha criticato ulteriormente l'appello dell'Ufficio e ribadito le proprie ragioni. Il gravame è stato deciso all'odierna udienza di trattazione, tenutasi in forma pubblica, presenti i rappresentanti delle parti. L'appello dell'ufficio è infondato e non può trovare accoglimento per i motivi sottoindicati. L'art. 7 della L. 448/01 (Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola), in vigore dal 24 novembre 2002 come modificato dal D.l. del 4/09/2002 n. 209 art. 4 dispone: "1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia murata di stima, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo guanto disposto nei commi da 2 a 6. 2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste. 6. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale. È evidente che la normativa pone quale unica condizione, per la assunzione del valore determinato secondo le modalità prescritte, quella che il valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva e che l'imposta venga versata. Nella specie, risulta, e non è contestato, che nell'anno 2005 l'imposta sostitutiva è stata regolarmente pagata con riferimento ad entrambi i terreni compravenduti. La condizione necessaria è stata quindi rispettata ed il valore determinato in base alla perizia eseguita nell'anno 2005 costituisce il valore normale minimo che la disciplina normativa pone come base per la determinazione della plusvalenza. La documentazione prodotta dal contribuente in sede precontenziosa era sufficiente a far desumere l'esistenza della seconda perizia allegata al ricorso; e comunque non è contestata l'allegazione della seconda perizia (2005), relativa al terreno in comproprietà, alla dichiarazione 2006 del comproprietario che ha pagato l'intera imposta e la quota di plusvalenza a suo carico. Poiché l'unica condizione richiesta per utilizzare il valore di perizia è il pagamento dell'imposta sostitutiva, nel caso di specie l'ammontare della plusvalenza deve essere determinato sulla base della differenza tra il costo di acquisto del terreno così come risultante dalla rivalutazione fiscale legittimamente effettuata ai sensi della legge 448/01 a seguito della perizia eseguita nell'anno 2005 su entrambi i terreni (non è contestato l'avvenuto pagamento del'imposta sostitutiva sul relativo valore) ed il prezzo di cessione indicato nell'atto di compravendita stipulato tra le parti. La sentenza impugnata è sostanzialmente conforme a tale conclusione e va, pertanto, confermata. Restano superate o assorbite le ulteriori questioni poste dall'Ufficio. Appare giustificato compensare le spese dei due gradi di giudizio, in quanto gli elementi rilevanti, favorevoli al contribuente, sono stati compiutamente documentati in sede contenziosa. P.Q.M. La Commissione respinge l'appello dell'Ufficio e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate dei due gradi di giudizio. Milano, 23.09.2013.