2015 10 09 Deposito a Risparmio Junior

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2015 10 09 Deposito a Risparmio Junior
Foglio informativo
DEPOSITO A RISPARMIO JUNIOR
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Cassa di Risparmio di Cento S.p.A.
Sede Legale e Direzione generale: Via Matteotti 8/B - 44042 CENTO (FE)
Tel. 051 6833111 - Fax 051 6833237
CODICE FISCALE, PARTITA IVA e Numero Iscrizione Registro Imprese di Ferrara 01208920387
Codice ABI: 6115.0 - REA n. 138272
Sito Internet: www.crcento.it - E-mail: [email protected]
N° iscrizione Albo delle Banche: 5099
Aderente al Fondo nazionale di garanzia ed al Fondo interbancario di tutela dei depositi
IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE
Dati e qualifica soggetto incaricato dell’offerta fuori sede/a distanza:
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Nome e cognome/Ragione sociale
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Sede (indirizzo)
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Telefono e e-mail
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Iscrizione ad Albi o elenchi
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Numero delibera iscrizione
Albo/elenco
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Qualifica
CHE COS’E’ IL DEPOSITO A RISPARMIO
Con il Deposito a risparmio la Banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, con l’obbligo di restituirle a
richiesta del cliente (deposito libero), oppure alla scadenza del termine pattuito (deposito vincolato). La movimentazione delle
somme avviene esibendo il libretto di risparmio (nominativo o al portatore), dove vengono annotati i versamenti ed i prelevamenti effettuati. Le annotazioni sul libretto, firmate dall’impiegato della banca, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante. Il saldo del libretto al portatore non può essere di importo pari o superiore a 1.000€.
CHE COS’E’ IL DEPOSITO A RISPARMIO JUNIOR 0-13
Il deposito a risparmio Junior può essere solo nominativo. È destinato alla clientela privata minorenne con età compresa tra 0
e i 13 anni, pertanto l’apertura deve essere autorizzata congiuntamente da parte dei genitori che esercitano la patria potestà
(fatto salvo il caso in cui un genitore abbia la potestà esclusiva) o dall’eventuale tutore. Il saldo massimo del libretto non può
essere superiore a 10.000 € e l’importo massimo prelevabile allo sportello è di 200€ mensili.
I versamenti e i prelevamenti posso essere eseguiti solo dai genitori anche in via disgiunta.
Come l’apertura, anche un eventuale recesso dal rapporto dovrà essere sottoscritto congiuntamente da entrambi i genitori
che esercitano la patria potestà o dall’eventuale tutore. Se il libretto al momento della richiesta di chiusura, presenta un giacenza superiore a € 2.000,00 (duemila/00) tale somma potrà essere messa a disposizione del Cliente solo dopo autorizzazione del giudice tutelare, ai sensi dell'art. 320, comma 4, del Codice Civile.
Le condizioni del libretto di deposito a risparmio Junior sono riservate esclusivamente alla clientela che non abbia ancora
compiuto il quattordicesimo anno di età, pertanto entro tre mesi dal giorno in cui il Cliente avrà compiuto quattordici anni il
Cliente e la Banca dovranno costituire un nuovo rapporto con le caratteristiche previste per il minore di età superiore ai quattordici anni. In difetto questo contratto si intenderà automaticamente risolto, e la Banca provvederà ad informare il Cliente ed
a tenere a sua disposizione l'intera somma depositata
Principali rischi:
Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l’eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare al depositante, in
tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questo la Cassa di Risparmio di Cento SpA aderisce al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi, che assicura a ciascun depositante una copertura fino a 100.000,00 euro.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Gestione
liquidità
SPESE
FISSE
VOCI DI COSTO
Aggiornato al 10ottobre 2015
Spese di apertura libretto
0€
Costo del libretto per rinnovo, estinzione, duplicazione
0€
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Foglio informativo
Gestione liquidità
Interessi
creditori
INTERESSI SOMME
DEPOSITATE
SPESE
VARIABILI
DEPOSITO A RISPARMIO JUNIOR
Spese per operazione eseguita allo sportello
0,00 €
Spese per operazione automatica pre-autorizzata
0,00 €
Spese eccedenti gli interessi netti
Interamente
recuperate
Spese per ogni comunicazione
a mezzo supporto cartaceo
a mezzo posta elettronica
disponibilità sul servizio di home banking via internet, se attivato
Tasso creditore annuo nominale
(al lordo della ritenuta fiscale)
CAPITALIZZAZIONE
Periodicità
0,70 €
0€
0€
0,75%
Annuale.
Riferimento anno
civile
365/365
(366/366 se bisestile)
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
Spese di estinzione rapporto
Spese di liquidazione
Spese di ammortamento a seguito di smarrimento/furto del libretto
Imposta di bollo:
per le persone fisiche
VALUTE E DISPONIBILITA’
per soggetti diversi dalle persone fisiche
0€
0€
40 €
34,20 € annui
(non dovuta se il
valore medio di
giacenza annuo è
non superiore a
5.000 €)
100 € annui
Versamenti allo sportello
Contante
Data versamento
Prelevamenti allo sportello
Contante
Data prelevamento
RECESSO E RECLAMI
Recesso
Ciascuna delle parti, salvo diverso accordo, potrà recedere da questo contratto in qualsiasi momento.
A questo scopo la Cassa dovrà inviare al Cliente una comunicazione con preavviso non inferiore a 5 (cinque) giorni.
Il Cliente potrà invece presentare il libretto per l’estinzione presso la filiale che lo ha emesso, senza necessità di alcun
preavviso, e senza alcuna penalità o spesa.
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DEPOSITO A RISPARMIO JUNIOR
In caso di recesso il rapporto sarà chiuso entro il termine massimo di 1 (uno) giorno lavorativo da quello in cui il libretto è presentato alla Cassa.
N.B.
In deroga a quanto previsto dal paragrafo precedente, se il libretto di deposito ha un giacenza superiore ad euro
2.000,00 (duemila/00) tale somma non potrà essere messa a disposizione del Cliente se non previa autorizzazione del
giudice tutelare, ai sensi dell'art. 320, comma 4, del Codice Civile.
Reclami – Ricorso a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
1. I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca istituito presso la Direzione Generale, Via G. Matteotti, 8/B,
44042 Cento (FE) a mezzo raccomandata A.R oppure per via telematica all’indirizzo di posta: [email protected].
L’Ufficio Reclami dovrà rispondere entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento del reclamo.
2. Nel caso di insoddisfacente o non tempestiva risposta dell'Ufficio Reclami, il Cliente potrà rivolgersi all’”Arbitro
Bancario Finanziario" (di seguito “ABF”). Se la richiesta ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell’ABF solo se l’importo richiesto non è superiore
ad Euro 100.000,00 (centomila/00). Il Cliente può presentare il ricorso anche a mezzo di un’associazione di categoria. Il Cliente deve redigere il ricorso utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet dell’ "ABF", reperibile
anche presso tutte le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico. Il Cliente deve inviare tempestivamente una
copia del ricorso alla Banca a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata. Il ricorso all'ABF
non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla
Banca. L'ABF adotterà una decisione nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data in cui la segreteria tecnica ha
ricevuto le controdeduzioni della Banca, ovvero dalla scadenza del termine previsto per la presentazione di tali
controdeduzioni. Il suddetto termine di 60 (sessanta) giorni può esser sospeso una o più volte, e in ogni caso per
un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni, dalla segreteria tecnica. Il ricorso è gratuito per il Cliente, salvo il
versamento di un importo di Euro 20,00 (venti/00) per contributo alle spese di procedura, che in caso di accoglimento anche solo parziale del ricorso verrà tuttavia rimborsato dalla Banca. Presso ogni Filiale della Banca il Cliente può trovare una Guida Pratica relativa all’accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (ABF).
3. In relazione al preventivo esperimento di tentativo di conciliazione ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere da, o in relazione a, questo contratto, il Cliente e la Banca, singolarmente o in
forma congiunta, qualunque sia il valore della controversia, possono ricorrere all'Organismo di Conciliazione
Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (Organismo abilitato alla mediazione iscritto nel registro tenuto dal Ministero
della Giustizia). Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito
www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca. È fatta salva la possibilità per la Banca ed il Cliente di indicare
concordemente un altro organismo di conciliazione abilitato alla mediazione, iscritto nell’apposito registro tenuto
dal Ministero della Giustizia. È fatta comunque salva la possibilità per il Cliente di adire, in alternativa all'Organismo di Conciliazione Bancaria, l’ABF ai sensi del precedente comma 2. Resta ferma la possibilità di ricorrere
all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui il tentativo di conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia oppure chiedere alla Cassa di Risparmio
di Cento SPA.
LEGENDA
Capitalizzazione degli interessi
Costo del libretto
Spese di ammortamento
Spese di apertura libretto
Spese di estinzione
Spese di liquidazione
Spese per singola operazione
Tasso creditore annuo
Valute su versamenti
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Meccanismo per cui, secondo cadenze e modalità prefissate gli interessi producono a loro volta interessi
Commissione per rinnovo, estinzione, duplicazione del libretto a risparmio
Spese previste per pratica da istruire in caso di furto o smarrimento
Spese per l’emissione del libretto di risparmio
Spese per l’estinzione del libretto di risparmio
Sono le spese collegate alla liquidazione periodica delle competenze e spese
Commissione a carico del cliente per ogni operazione effettuata
Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme
depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul libretto di risparmio,
al netto delle ritenute fiscali.
Per i vincolati alla scadenza del vincolo o all’estinzione.
I libretti vincolati non estinti alla scadenza si intendono rinnovati per la stessa
durata al tasso minimo del momento.
Indica la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi.
Gli interessi sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento (solo contante) sino alla data di prelevamento
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