Deposito a Risparmio
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Deposito a Risparmio
Deposito a Risparmio INFORMAZIONI SULLA BANCA Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio S.P.A. Sede Legale in Roma, Via Nazionale, 91 Direzione Generale in Arezzo, Via Calamandrei, 255 Tel.: 0575/3371 – Fax: 0575/337510 Indirizzo telematico: www.bancaetruria.it Codice ABI: 05390 Numero di iscrizione all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia: 8084 Codice fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 13615051003 Gruppo bancario di appartenenza: Gruppo Banca Etruria CHE COSA E’ IL DEPOSITO A RISPARMIO CARATTERISTICHE: Si tratta di operazione mediante la quale la banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituirle a richiesta del cliente nel caso di deposito a risparmio libero ovvero alla scadenza del termine pattuito per il deposito vincolato. La movimentazione delle somme depositate avviene tramite l’esibizione del libretto di risparmio (nominativo o al portatore), sul quale vengono annotati i versamenti ed i prelevamenti effettuati. Le annotazioni sul libretto, firmate dall’impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante. Il Deposito a Risparmio può essere al portatore o nominativo. Nel primo caso chi è in possesso del libretto può effettuare prelevamenti; nel secondo caso i prelevamenti posso essere effettuati solo dall’intestatario. Se il libretto è al portatore, il relativo saldo non può essere superiore a € 1.000,00 euro. RISCHI TIPICI: Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l’eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare al Cliente, in tutto o in parte, il capitale e/o gli interessi dovuti. Per questa ragione la Banca aderisce al sistema di garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che assicura a ciascun Depositante una copertura fino a 100.000,00 euro. Questa copertura non è estesa ai Depositi a Risparmio al Portatore. Qualora, in caso di grave crisi o di dissesto della Banca venga aperta nei suoi confronti una procedura di risoluzione ai sensi del D.Lgs. 180/2015, il Cliente persona fisica e/o piccola e media impresa può essere chiamato a coprire le perdite della Banca, limitatamente alla parte eccedente la quota garantita, ovvero i 100.000 euro, dei propri depositi, solo dopo che siano stati azzerati, ridotti, o convertiti in titoli di capitale gli investimenti più rischiosi quali - secondo la gerarchia indicata dalla normativa - le azioni, i titoli di debito subordinato, i titoli di debito non subordinato e non garantito (c.d. bail-in). Altri rischi sono legati a: -utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto al portatore, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di prelievo del saldo da persona che appare legittimo titolare del libretto. Pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto. -estinzione del conto e destinazione delle somme dello stesso al Fondo di cui all’art 1 comma 343 legge n. 266 del 2005 in caso di conto dormiente (D.P.R n. 116 del 2007). PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE VOCI DI COSTO SPESE FISSE Recupero imposta di bollo Ritenuta fiscale Aggiornato al 01.07.2016 Nella misura prevista dalla legge Percentuale in vigore al momento della liquidazione degli interessi 1 VOCI DI COSTO INTERESSI SOMME DEPOSITATE Interessi creditore TASSI Tasso creditore nominale annuo al lordo della ritenuta fiscale Tasso nominale annuo (TAN) Tasso annuo effettivo (TAE) misura min. 0,010 % misura min. 0,010 % Metodo calcolo interessi: Anno civile, divisore 365 (366 negli anni bisestili). Periodicità di liquidazione degli interessi annuale CONDIZIONI ECONOMICHE SPECIFICHE DEL DEPOSITO A RISPARMIO VINCOLATO Deposito vincolato Il vincolo, tenuto conto della durata prescelta, scade comunque l'ultimo giorno del mese solare (es.: deposito a 12 mesi del 15/01/2013, scadenza vincolo e liquidazione interessi il 31/01/2014). Tasso creditore lordo annuo di rinnovo Tasso nominale annuo (TAN) Tasso annuo effettivo (TAE) 0,01% 0,01% Penale in caso di rimborso anticipato del Deposito a Risparmio Vincolato In caso di richiesta da parte del cliente di rimborso parziale o totale delle somme, prima della scadenza del vincolo, verrà applicata sull'importo del rimborso una penale del 2% calcolata come segue: importo del rimborso moltiplicato la percentuale della penale sopra indicata diviso 365 (366 negli anni bisestili): il risultato moltiplicato il numero di giorni di calendario intercorrenti tra la data del prelievo e la scadenza del vincolo. Nel caso in cui l'importo della penale, così calcolato, sia maggiore dell'importo degli interessi maturati, i due importi verranno integralmente compensati e nulla sarà dovuto dal cliente in relazione alla predetta differenza. Liquidazione degli interessi A scadenza vincolo e/o al momento dell’estinzione del deposito ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE OPERATIVITA’ CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA’ Costo del libretto € 0,00 Spesa per singola operazione eseguita allo sportello € 0,75 Spese di liquidazione € 10,00 Spesa di estinzione rapporto € 0,00 VALUTE Versamento contanti Data operazione Prelievo contanti Data operazione ALTRO Richiesta certificazioni varie (fini fiscali, etc …) Recupero costi di produzione e invio di informazioni e comunicazioni previste dalla normativa in tema di trasparenza bancaria - invio cartaceo: € 15,00 EURO 1,50 Limite disponibile giornaliero EURO 10.000,00 Recupero costi per singola comunicazione ed informazione in formato elettronico GRATUITE Comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (ai sensi dell’art. 118 D.Lgs. 385/93) GRATUITE Recupero costi di produzione copia di documentazione relativa al rapporto: Qualora il Cliente richieda copia di documentazione contrattuale, assegni e documentazione in genere, la Banca, ai sensi di quanto previsto dall’art.119 del T.U.B. applicherà un mero recupero dei costi sostenuti per soddisfare la richiesta nella misura indicata nel Foglio Informativo Operazioni Occasionali Italia e Servizi diversi tempo per tempo vigente. RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto Il Cliente può recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, mediante presentazione del libretto di deposito per l'estinzione dello stesso. In caso di esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente la Banca non applicherà alcuna penalità o spesa di chiusura. II libretto presentato per l'estinzione o per il rinnovo viene ritirato dalla Banca. Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la banca, relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il cliente - prima di adire l’autorità giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti di seguito: Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R (Via Calamandrei, 255-52100 Arezzo) o per via telematica ([email protected]). La banca risponde entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per saper come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla banca. Per informazioni di carattere generale sull'Arbitro Bancario Finanziario (ad esempio su chi può ricorrere, dove trovare il modulo di ricorso, come presentare il ricorso) è possibile rivolgersi al numero verde dell’ABF 800 19 69 69. Il Ricorso, redatto utilizzando l’apposita modulistica messa a disposizione dall’ABF e reperibile sul sito internet di quest’ultimo o presso tutte le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico, può essere, alternativamente: a) inviato direttamente, secondo le modalità indicate sulla modulistica, alla Segreteria Tecnica del collegio competente o a qualunque Filiale della Banca d’Italia; b) presentato presso tutte le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico. Gli indirizzi delle Segreterie Tecniche dell’Arbitro Bancario Finanziario sono i seguenti: Segreteria Tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio, 5, 20123 Milano, Fax: 02 72424472, E-mail: [email protected] (solo per richiesta chiarimenti); Segreteria Tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre, 97/e, 00187 Roma, Fax: 06 479294208, E-mail: [email protected] (solo per richiesta chiarimenti); Segreteria Tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes, 71, 80133 Napoli, Fax: 081 7975355, E-mail: [email protected] (solo per richiesta chiarimenti). Il cliente può – singolarmente o in forma congiunta con la banca – attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla normativa vigente, dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it), iscritto al n. 3 del registro, tenuto dal Ministero della Giustizia, ex articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Resta impregiudicata la facoltà di ricorre all’autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di rivolgersi in qualunque momento all’autorità giudiziaria competente. - Qualora il cliente intenda, per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione, rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, effettuare un tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario o alla Camera di conciliazione ed arbitrato istituita presso la Consob (nel caso di tratti di servizi di investimento), oppure esperire il procedimento istituito in attuazione dell’art. 128 bis del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 385/1993 e, successive modificazioni, per le materie ivi regolate (Arbitro Bancario Finanziario – ABF). LEGENDA Aggiornato al 01.07.2016 3 Conto Dormiente Rapporto con saldo superiore a € 100,00, sul quale non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione, ad iniziativa del titolare dello stesso o di terzi, delegati dal titolare in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni, a partire dalla data dell’ultima movimentazione volontaria. Costo del libretto Commissione per il rilascio del libretto a risparmio. Spesa per recupero costi di invio documentazione relativa alla normativa in tema di trasparenza bancaria Spese per recupero costi di invio delle comunicazioni obbligatorie ai fini della normativa sulla Trasparenza Bancaria (Documenti di sintesi, Proposte di Modifica Unilaterale del Contratto ecc). Spese di liquidazione Sono le spese collegate alla liquidazione periodica delle competenze e spese. Spese per singola operazione Commissione a carico del Cliente per ogni operazione effettuata Tasso di credito nominale Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali. Valute sui prelievi Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest’ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo. Valute su versamenti Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.