Diapositiva 1 - GAL Montagna Vicentina

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Diapositiva 1 - GAL Montagna Vicentina
DEFINIZIONE DI IMPRESA AGRICOLA
ART.2135 C.C.
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È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del
fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si
intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una
fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o
possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo
imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di
animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente
impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione
del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità
come definite dalla legge .
FIGURE PROFESSIONALI
• IMPRENDITORE AGRICOLO
• IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE
• COLTIVATORE DIRETTO
COLTIVATORE DIRETTO
• E’ coltivatore diretto chi si dedica
manualmente alla coltivazione del fondo e/o
al governo del bestiame
• Dispone di forza lavorativa propria e della
propria famiglia pari ad almeno un terzo di
quella necessaria alla conduzione del fondo
• Svolge attività agricola come attività
prevalente in termini di tempo di lavoro
impiegato e reddito prodotto
IMPRENDITORE AGRICOLO
PROFESSIONALE
• E’ IAP colui che
• E’ in possesso di conoscenze e competenze
professionali
• Si dedica all’attività agricola di cui art. 2135 C.C.
direttamente o in qualità di socio di società
• Dedica almeno il 50% del proprio tempo di lavoro
all’attività agricola(minimo 900 ore annue) 25% in zona
montana (minimo 450 ore annue)
• Ricava dalla stessa attività agricola almeno il 50% del
proprio reddito globale da lavoro (escluse dal calcolo le
pensioni –rendite finaz. rendita da soc. cap.) 25% zona
montana
FORME GIURIDICHE ATTIVITA’
AGRICOLA
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L’attività agricola può essere esercitata :
Ditta individuale
Società semplice agricola
Società di persone
Società di capitali
Cooperativa
Classificazione redditi
CLASSIFICAZIONE REDDITI d.p.r.
917/86 ART.6
I SINGOLI REDDITI SONO CLASSIFICATI
NELLE SEGUENTI CATEGORIE :
FONDIARIO - CAPITALE - LAVORO
DIPENDENTE - LAVORO AUTONOMO –
IMPRESA – DIVERSI.
REDDITO FONDIARIO
Il reddito fondiario si compone di due voci: il reddito
dominicale,che si riferisce al proprietario del fondo agricolo, e il
reddito agrario, imputabile a chi conduce l’attività agricola (lo
stesso proprietario, oppure l’affittuario, l’usufruttuario etc.). Sia
il reddito dominicale che il reddito agrario sono calcolati sulla
base di tariffe d’estimo catastale, specifiche per ogni qualità e
classe di coltura, e stabilite periodicamente da decreto legge.
Di qui il carattere forfetario della determinazione del reddito.
La base imponibile, e quindi l’imposta dovuta, non dipende
minimamente dal reale guadagno ottenuto nell’azienda
agricola.
REDDITO AGRARIO
• Il reddito agrario, cioè quella parte del reddito dei
terreni imputabile a chi conduce l’attività agricola,
considera al suo interno i guadagni ottenibili
dall’utilizzo del fondo “secondo le sue potenzialità”. Le
attività che superano i limiti del normale sfruttamento
del fondo,restano escluse dal reddito agrario, in
particolare:
• • allevamenti che utilizzano mangimi provenienti per
meno di un quarto dal fondo agricolo;
• • coltivazioni protette nelle quali la superficie
coltivabile sia più del doppio di quella del terreno sui
cui esse insistono;
D.LGS.228/2001
• Il d.lgs.228/2001 ha modificato l’art.2135 del C.C.
suddividendo in due le attività agricole:
• A) attività agricole principali ,rappresentate dalla
coltivazione del fondo, dalla silvicoltura e dall’allevamento
degli animali
• B) attività agricole connesse, rappresentate da attività
dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione,commercializzazione e valorizzazione di
prodotti ottenuti prevalentemente dalle attività principali
e/o
• Attività di fornitura di servizi mediante l’utilizzazione
prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda
normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata
ATTIVITA’ CONNESSE
• Il reddito prodotto dalle attività agricole connesse si
determina in maniera diversa da quello generato dalle
attività agricole principali, salvo il caso di prodotti
agricoli trasformati rientranti nella tabella allegata al
nuovo TUIR modificata e integrata con decreto
17/06/2011.
• In particolare le attività volte alla produzione di
prodotti non rientranti nella citata tabella generano un
reddito d’impresa forfetizzato nel 15% dei ricavi, le
attività legate alla produzione di servizi generano un
reddito forfetizzato nel 25% dei ricavi.
VENDITA DIRETTA
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Art. 4. D.LGS:228/2001
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Articolo 4 - Esercizio dell'attivita' di vendita.
In vigore dal 21 agosto 2013
Modificato da: Decreto-legge del 21/08/2013 n. 69 Articolo 30 bis
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1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura
prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanita'.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e' soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede
l'azienda di produzione e puo' essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Per la vendita
al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonche' per la vendita esercitata in occasione
di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non e'
richiesta la comunicazione di inizio attivita'.
3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalita' del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle
imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la
vendita e delle modalita' con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.
4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico,
la comunicazione e' indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree
pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio
medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
4-bis. La vendita diretta mediante il commercio elettronico puo' essere iniziata contestualmente all'invio della
comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.
VENDITA DIRETTA
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5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attivita' di
manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo
produttivo dell'impresa.
6. Non possono esercitare l'attivita' di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di societa' di persone e
le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica
ricoperta nella societa', condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanita' o di
frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita'. Il divieto
ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui
al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d),
del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.
8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende
nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro
per le societa', si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.
8-bis. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta e' consentito il
consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilita'
dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle
prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.
8-ter. L'attivita' di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di
destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e puo' esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere
dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a cio' destinati.
TABELLA DEI PRODOTTI AGRICOLI
Decreto 5 agosto 2010
(Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2010)
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Produzione di carni e prodotti della loro
macellazione (10.11.0 - 10.12.0).
Produzione di carne essiccata, salata o
affumicata, salsicce e salami (ex 10.13.0).
Lavorazione e conservazione delle patate, escluse
le produzioni di pure' di patate disidratato, di
snack a base di patate, di patatine fritte e
la sbucciatura industriale delle patate (ex
10.31.0).
Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
(10.32.0).
Produzione e conservazione di frutta e di ortaggi
(10.39.0).
Produzione di olio di oliva e di semi oleosi
(01.26.0 - 10.41.1 - 10.41.2).
Produzione di olio di semi di granturco (olio
di mais) (ex 10.62.0).
Trattamento igienico del latte e produzione
dei derivati del latte (01.41.0 - 01.45.0 - 10.51.1
- 10.51.2).
Lavorazione delle granaglie (da 10.61.1 a
10.61.3).
Produzione di farina o sfarinati di legumi da
granella secchi, di radici o tuberi o di frutta in
guscio commestibile (ex 10.61.4).
Produzione di prodotti di panetteria freschi
(10.71.1).
Produzione di vini (01.21.0 - 11.02.1 - 11.02.2).
Produzione di grappa (ex 11.01.0).
Produzione di aceto (ex 10.84.0).
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Produzione di sidro e di altri vini a base di
frutta (11.03.0).
Produzione di malto (11.06.0) e birra (11.05.0).
Disidratazione di erba medica (ex 10.91.0).
Lavorazione, raffinazione e confezionamento
del miele (ex 10.89.0).
Produzione e conservazione di pesce,
crostacei e molluschi, mediante congelamento,
surgelamento, essiccazione, affumicatura,
salatura, immersione in salamoia, inscatolamento, e
produzione di filetti di pesce (ex 10.20.0).
Manipolazione dei prodotti derivanti dalle
coltivazioni di cui alle classi 01.11, 01.12 e
01.13, nonche' di quelli derivanti dalle attivita'
di cui ai sopraelencati gruppi e classi.
TABELLA DEI PRODOTTI AGRICOLI
Decreto 17 giugno 2011
(Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2011)
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Produzione di carni e prodotti della loro
macellazione (10.11.0 - 10.12.0);
Produzione di carne essiccata, salata o
affumicata, salsicce e salami (ex 10.13.0);
Lavorazione e conservazione delle patate, escluse
le produzioni di pure' di patate disidratato, di
snack a base di patate, di patatine fritte e la
sbucciatura industriale delle patate (ex 10.31.0);
Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
(10.32.0);
Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi
Produzione di olio di oliva e di semi oleosi
(01.26.0 - 10.41.1 - 10.41.2);
Produzione di olio di semi di granturco (olio
di mais) (ex 10.62.0);
Trattamento igienico del latte e produzione dei
derivati del latte (01.41.0 - 01.45.0 - 10.51.1 10.51.2);
Lavorazione delle granaglie (da 10.61.1 a 10.61.3);
Produzione di farina o sfarinati di legumi da
granella secchi, di radici o tuberi o di frutta in
guscio commestibile (ex 10.61.4);
Produzione di pane (ex 10.71.1);
Produzione di vini (01.21.0 - 11.02.1 - 11.02.2);
Produzione di grappa (ex 11.01.0);
Produzione di aceto (ex 10.84.0);
Produzione di sidro e di altri vini a base di
frutta (11.03.0);
Produzione di malto (11.06.0) e birra (11.05.0);
Disidratazione di erba medica (ex 10.91.0);
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Lavorazione, raffinazione e confezionamento del
miele (ex 10.89.0);
Produzione e conservazione di pesce, crostacei
e molluschi, mediante congelamento, surgelamento,
essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in
salamoia, inscatolamento, e produzione di filetti
di pesce (ex 10.20.0);
Manipolazione dei prodotti derivanti dalle
coltivazioni di cui alle classi 01.11, 01.12, 01.13,
01.15, 01.16, 01.19, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25,
01.26, 01.27, 01.28 e 01.30, nonche' di quelli
derivanti dalle attivita' di cui ai sopraelencati
gruppi e classi.
REGIMI IVA IN AGRICOLTURA E
CONNESSE
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ATTIVITA’ AGRICOLA PRINCIPALE
REGIME SPECIALE O NORMALE PER OPZIONE
(Il regime speciale si applica solo alla cessione di prodotti agricoli tab. A parte I dpr 633/72)
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ATTIVITA’ CONNESSA DI PRODOTTI
REGIME NORMALE
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ATTIVITA’ CONNESSA DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA
REGIME NORMALE
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CONNESSA DI SERVIZI
FORFAIT 50% O NORMALE PER OPZIONE
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AGRITURISMO
FORFAIT 50% O NORMALE PER OPZIONE
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• Limiti liquidazione iva trimestrale volume affari non superiore €
400.000,00 per servizi-L.183/2011 art.14 c.11.risoluzione 15E 2012
• Limiti liquidazione iva trimestrale volume affari non superiore €
700.000,00 altre attività-L.183/2011 art.14 c. 11-risoluzione 15E
2012
IRAP
• ATTIVITA’ AGRICOLA 1,9%
• CONNESSA PRODOTTI IN ELENCO- CON
AGRICOLA
• CONNESSA PRODOTTI FUORI ELENCO - 3,9%
• CONNESSA DI SERVIZI- 3,9%
• OCCASIONALE DI SERVIZI-3,9%
• OCCASIONALE DI PRODOTTI –3,9%
• AGRITURISMO FORFAIT - 3,9%
• AGRITURISMO NORMALE – 3,9%