L`eclettica nozione di ente pubblico
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L`eclettica nozione di ente pubblico
www.ildirittoamministrativo.it L'eclettica nozione di ente pubblico: dalla Scuola del diritto Pubblico Italiano alle attuali riflessioni del Consiglio di Stato A cura di GIANLUCA GIORGIO Sommario: -1. Una premessa metodologica -2. L'evoluzione storico-funzionale della dottrina amministrativa dopo i due conflitti mondiali -3. La “funzione” delle persone giuridiche pubbliche in una recente pronuncia del Consiglio di Stato. -4. Conclusioni. 1.-La dottrina giuridica della Scuola del diritto pubblico Italiano si è sempre concentrata nel dare una definizione, autonoma ed organica, al concetto di ente pubblico. Certamente tale obiettivo non è stato dei più facili. Questo non solo per gli interessi che essi tutelano ma soprattutto per la difficile ed ontologica formazione di cui sono composti. Ciò è dovuto al fatto che se, nella prima metà del mille ed ottocento, si considerava ente pubblico “qualsiasi persona giuridica presente nell'amministrazione dello Stato-apparato”, con l'avvento dei primi decenni del secolo scorso ciò non si è dimostrato più aderente al tessuto sociale. Difatti, tale connotazione ha subito una marcata flessione in quanto il sistema statale e di conseguenza anche amministrativo si è evoluto disegnando nuove figure geometriche attinenti al settore dei servizi pubblici. Per tale ragione è sufficiente tenere presente come ad esempio, in economia, lo Statoliberale considerò la stessa struttura di tali formazioni, come ad esempio l'ente pubblico economico, quale una modalità, sussidiaria e differente, dal capitale imprenditoriale privato, per poter generare ulteriori fonti di reddito. Per tale ulteriore specificità e per un'utile gestione di tali settori, negli anni che vanno dal 1905 al 1920 nascono le prime forme di “aziende di Stato” con lo scopo di poter provvedere 1 www.ildirittoamministrativo.it autonomamente a determinate funzioni pubbliche, come la rete ferroviaria, l'energia elettrica, i servizi postali etc. Tali soggetti nascono all'interno di circuiti territoriali assorbendo funzioni di interesse pubblico generale. Inoltre, in tale periodo, si assiste ad una progressiva espansione delle nuove organizzazioni che facevano capo all'amministrazione Statale. Dalle cennate considerazioni è facile osservare come queste prime formazioni rivestivano funzioni a carattere per lo più comunale. Sul punto, difatti, a volo di rondine, è interessante osservare come il parlamentare siciliano don Luigi Sturzo ebbe ad indicare, proprio nelle formazioni locali quali il Comune, la prima ed originaria formazione collettiva dello Stato-apparato. Se questo è vero per un ente territoriale a funzione pubblica tanto più si conferma l'importanza di questi nuovi organismi nella gestione dei servizi pubblici generali. 2.-Premesso quanto cennato è utile osservare come nel corso nel periodo successivo alla Grande Guerra(1915-1918) ed in quelli successivi al secondo conflitto mondiale(1939-1944) le funzioni degli enti pubblici hanno visto moltiplicare, esponenzialmente, il proprio raggio di azione divenendo sempre più plastici ed elastici, nell'adattarsi alle più svariate finalità da quelle più propriamente economiche a quelle pubbliche e ad evidenza pubblica. Solo con la legge 70 del 20 marzo 1975 si avrà un, organico e compatto, tentativo per circoscrivere tale nozione ai soli enti a cui la richiamata legge riconosce tali prerogative(cosi detto “criterio nominalistico”). Infatti, partendo dal cennato riferimento legislativo la dottrina giuridica ha cercato di dare una risposta unitaria alla vexata quaestio in relazione alla difficile in quanto sfuggevole definizione di tali soggetti sviluppando differenti orientamenti. Tali impostazioni dottrinali, sono generalmente riconducibili a due modelli di riferimento che sono la teoria soggettiva-formale e quella oggettiva sostanziale. 2 www.ildirittoamministrativo.it La prima teoria tende a qualificare tali persone giuridiche per il fatto che esse appartengono all'apparato Statale e proteggono e si occupano di interessi di natura non privata. Tale approccio metodologico prende spunto dalla Scuola del diritto pubblico Italiano di Vittorio Emanuele Orlando ed ha l'intuitiva considerazione di aver portato il dibattito sulla persona giuridica chiamata a rappresentare tali interessi. Inoltre, secondo la cennata impostazione ciò che contraddistingueva l'ente pubblico era il potere che esso gestiva. Infatti gli enti pubblici erano le uniche formazioni dotate di imperium il che consentiva un'oggettiva ed effettiva preminenza su qualunque altro soggetto si trovasse a trattare con gli stessi. In merito a ciò è utile leggere ciò che scrisse Vittorio Emanuele Orlando, in un suo studio monografico, in relazione alla volontà dello Stato che si esternava tramite gli enti pubblici ed i provvedimenti imperativi con il dire che:”...queste condizioni(facendo riferimento all'esecuzione della volontà dello Stato) hanno il loro fondamento nei diritti di sovranità di cui lo Stato è rivestito e per i quali esercita un diritto di comando sulle persone e sulle cose sottoposte all'impero dello stato medesimo1”; Invece secondo tal'altra impostazione può essere ente pubblico qualsiasi persona giuridica pure una società privata purché chiamata a tutelare gli interessi di natura pubblica e generale. La richiamata nozione ben si collega alle ultime prospettive presenti in ambito comunitario. Pertanto alla luce di ciò è bene sottolineare come oltre i confini della nostra penisola gli interessi pubblici sono rappresentati anche da società di diritto privato che, tutelando gli interessi pubblici sostanziali, assumono la richiamata prerogativa pur non avendo una immedesimazione organica nella compagine Statale. Tal' è per esempio il caso degli organismi di diritto pubblico i quali, indipendentemente dalla qualifica di struttura che rivestono, assolvono alle medesime funzioni. Pertanto dalle richiamate note abbiamo ben compreso come la nozione che si cerca di comprendere è delle più complesse proprio per la vastità degli interessi che l'ente pubblico tutela. 3.-Ultimamente però a dare una definizione univoca sulla estesa questione è intervenuto il Consiglio di Stato il quale con la pronuncia numero 2660 del 26 maggio 2015 ha ribadito 1 VITTORIO EMANUELE ORLANDO, Principii di diritto amministrativo, Barbera editore,1921,pg..263 3 www.ildirittoamministrativo.it che l'ordinamento giuridico attribuisce a taluni enti pubblici una nozione “funzionale e cangiante”. Il thema decidendum della cennata pronuncia riguardava l'in house providing e la partecipazione totalitaria o meno dello Stato in detti rapporti giuridici. Per tale ragione a ben leggere, per intero, la pronuncia, essa ricostruisce il complesso iter evolutivo per ciò che pertiene la nozione ontologica di ente pubblico. E da tale lettura si può osservare come la stessa sia soggetta a modificazioni ed estensioni in considerazione della singola fattispecie a cui si rivolge. Difatti, secondo il richiamato giudicante, “nel corso degli ultimi anni, la nozione di ente pubblico si è progressivamente “frantumata” e “relativizzata”. Spesso la giurisprudenza ha riconosciuto, dando rilievo a dati sostanziali e funzionali, natura pubblicistica a soggetti formalmente privati, al fine di sottoporli in tutto o in parte ad un regime di diritto amministrativo.”2. Ciò in quanto ,nel corso dell'ultimo secolo, anche società private, operanti nei settori degli interessi legittimi, hanno svolto funzioni che prima erano di esclusivo appannaggio della sfera soggettivamente pubblica. Ciò è dovuto in primis alle importanti ed effettive leggi sulle privatizzazioni degli enti pubblici(sia formali che sostanziali degli anni 90),con cui l'ordinamento ha inteso utilizzare gli schemi societari di natura civilistica per la gestione di tali interessi ed in secundis per il fatto che gli stessi avevano la specificità di poter utilizzare il diritto comune senz'altro più agile e snello nella operatività degli interessi di cui si discute. Per tali ragioni la richiamata pronuncia ribadisce che “il perimetro del concetto di ente pubblico non è sempre uguale a se stesso, ma muta a seconda dell’istituto o del regime normativo che deve essere applicato e della ratio ad esso sottesa”. Questo è lo specifico della pronuncia ovvero, fissare su carta, un punto fermo in materia di persone giuridiche pubbliche. Ovviamente, a volo di rondine, è bene osservare come la giurisdizione di riferimento sarà quella afferente al giudice amministrativo indipendentemente se l'ente stesso sia o meno una società di diritto privato in quanto si farà riferimento all'unico ed indefettibile requisito degli 2 CONSIGLIO DI STATO,SENT.2660 DEL 26 MAGGIO 2015. 4 www.ildirittoamministrativo.it interessi di cui si invoca la tutela(art.133-134 della L.104 del 2010) e dell'uso dell'attività procedimentale(L.241/1990) nella propria attività. 4.-Per quanto fin qui richiamato è opportuno osservare come la nozione di ente pubblico mostra dei particolari confini di difficile demarcazione proprio per la molteplicità intrinseca del proprio operare. Ciò è confermato dal fatto che se, in un'epoca anteriore, pensando all'ente pubblico, si faceva esclusivo riferimento alla formazione Ministeriale, al variare della compagine sociale si è sentita l'esigenza di creare differenti formazioni di diritto pubblico per le reali esigenze sociali differenti per le alterne esigenze pratiche. Qui è sufficiente far riferimento alla rete postale, elettrica etc. cioè a tutte quelle attività di interesse generale. Cosi tali soggetti hanno mutato l'abito al mutare delle esigenze storiche. Questo passaggio è notevolmente interessante in quanto mostra l'estrema plasticità degli istituti amministrativi al cambiamento sociale. Già del resto nella Francia post rivoluzionaria(1798-1806),uno dei quattro padri del diritto amministrativo, ovvero il Macarel aveva provveduto ad aggiornare le leggi del sistema amministrativo mettendo in risalto l'evoluzione sociale delle stesse in relazione alla loro relativa utilità sociale. Terminata tale breve parentesi storica è bene osservare come le conclusioni a cui è giunta la recentissima giurisprudenza amministrativa hanno completato tale iter metodologico dando una risposta, attuale ed unitaria, alle funzioni che tali soggetti assolvono nell'attuale compagine sociale. 5