Impresa Comunitaria

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Impresa Comunitaria
La Nozione di Impresa Comunitaria
L’ART. 1 LEGGE ANTIRUST
Posizione del problema … l’interpretazione della l. antitrust.
[L. n. 287/1990] secondo l’art. 1, co. 4°, … richiamo ai
principi dell’ordinamento delle Comunità europee
... rinvio formale ai principi dell’ordinamento comunitario,
con conseguente progressiva espropriazione, nei confronti
dello Stato, del potere di regolare la concorrenza
a) interpretazioni della norma nazionale, conformi ai
principi comunitari
b) prevalenza sulla norma interna, oltre che delle norme
dell’ordinamento comunitario suscettibili di applicazione
diretta [regolamenti; direttive self-executive] … anche il
sistema o il nucleo essenziale dei suoi principi
LA RATIO DEL RICHIAMO DEI PRINCIPI
... tentativo di attenuare portata del c. 4° dell’art. 1
a)… esso può comportare al massimo la recezione di “criteri
ermeneutici” … non certo di “nozioni” o “istituti”
b) non può determinare una acritica adesione alla
elaborazione comunitaria, ma pone solo una esigenza di
coordinamento [normative concorrenti … ma che
disciplinano … medesimi fenomeni … rilevanza interna o
comunitaria]
c) certamente, per questi motivi, ma anche perché spesso
nozioni comunitarie non sono univocamente individuabili,
non corretto sostenere che richiamo all’ordinamento
comunitario abbia il significato di interpretazione
autentica e quindi l’effetto di vincolare l’interprete ad
attenersi a tutte le nozioni via via sviluppate
LA NOZIONE DI IMPRESA
NEL DIRITTO COMUNITARIO
esigenza di verificare quale sia la nozione di impresa nell’ordinamento
comunitario … e di raffrontarla con la disciplina del diritto dell’impresa
italiano … e quindi poi con la normativa antitrust italiana
manca nelle norme comunitarie una DEFINIZIONE di impresa …
motivazioni comprensibili:
 nel dettare una definizione ci si sarebbe potuti fare influenzare
dal diverso e più o meno elevato grado di elaborazione
concettuale delle tradizioni giuridiche dei Paesi dell’Unione
Europea
 il recepimento di una nozione, piuttosto che di un'altra, avrebbe
potuto ostacolare una applicazione uniforme nei diversi Stati
delle norme destinate a disciplinare i fenomeni di impresa
LA NOZIONE DI IMPRESA
NEL DIRITTO COMUNITARIO
 in riferimento alle normative in tema di concorrenza, una
definizione di impresa, avrebbe potuto impedire il
necessario adeguamento al mutare della realtà economica,
al cui dato tali normative devono inevitabilmente restare
attaccate … questo probabilmente finisce anche per
spiegare … come mai nella definizione di impresa
elaborata dagli organi comunitari venga poi dato ampio, se
non addirittura esclusivo spazio, appunto al dato
economico
LA NOZIONE DI IMPRESA
NEI TRATTATI CECA E CEE
TRATTATO CECA [e poi CEE] … in relazione al primo, non sono
mancate elaborazioni del concetto di impresa basate soprattutto su
criteri giuridici-formali, e solo minimamente su criteri economici

… considerano le imprese centri di imputazione di rapporti ed
effetti giuridici
… senza specificare se l’imputazione concerne
le imprese in quanto tali, cioè come “”autonome entità economiche“”.
ovvero sia diretta al soggetto, persona fisica o giuridica, che ne è
titolare

… impresa come centro di imputazione normativa …
senza stabilire quali sono gli elementi in presenza dei quali tale
imputazione deve avvenire
… probabilmente: rinvio
dinamico, sul punto, alle valutazioni dei singoli ordinamenti
LA POSIZIONE INIZIALE
DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
Corte di Giustizia, posizione inizialmente espressa su norme del
trattato CECA:
 il concetto di impresa, tuttavia, si deve pur sempre identificare
con quello di persona fisica o giuridica, posto che Trattato ci si
richiamava essenzialmente a tale concetto per determinare quali
siano i titolari dei diritti e degli obblighi del diritto comunitario
 impresa = complesso unitario di elementi personali, materiali
ed immateriali, facente capo ad un soggetto giuridico autonomo
e diretto in modo durevole al perseguimento di un determinato
scopo economico
 il carattere unitario di una determinata attività economica non
ha alcun rilievo sul piano giuridico qualora gli effetti di tale
attività vadano di volta in volta ricollegati a vari soggetti
giuridici ... non possibile, quindi, fare riferimento al “gruppo”
come impresa unitaria, ma occorre considerare le singole
persone giuridiche in quanto imprese autonome
IL PROBLEMA DELLA IMPRESA DI GRUPPO
Successivi mutamenti, innanzi tutto, in decisioni della
Commissione CEE:
 … occorre considerare l’unità dell’organizzazione
economica che sussiste fra società madre e società figlie
… se tale unità “economica” impedisce che la società
figlia o le figlie godano di alcuna autonomia reale per la
determinazione della propria linea di gestione … dubbi
che nel caso si sia in presenza di una pluralità di imprese
… assenza di una effettiva “”autonomia economica e
decisionale“”

… altre espressioni egualmente utilizzate:
“insieme economico”; “unica sfera patrimoniale”
L’INSIEME ECONOMICO INTEGRATO
 ... da
considerazione del legame di “”dipendenza
economica“” che lega le società figlie alla società madre
 … organi della Comunità sono giunti a superare il
diaframma della personalità giuridica ed a considerare
queste (formalmente) distinte entità giuridiche come una
unità economica o, come si è detto, un “”insieme
economico integrato“” … qualcuno ha detto, non solo si
sarebbe squarciato il velo della personalità giuridica,
ricostruendo l’unità dell’organismo economico sottostante
alla pluralità di figure soggettive, ma si sarebbe così
addirittura entificato il gruppo
in realtà … dipendenza economica …
presupposto; mentre superamento della personalità
giuridica … strumento … per arrivare a tale conclusione
LA RELATIVITÀ DELLA NOZIONE DI IMPRESA
NOZIONE DI IMPRESA … ha natura tuttavia relativa e strumentale,
giacché deve essere individuata in ragione delle finalità della
normativa che la richiama, come presupposto per l’applicazione delle
proprie regole
 … e perciò: elemento della dipendenza economica … ha un suo
rilievo … in relazione alla disciplina della concorrenza … giacché il
profilo in questione è in grado di influire sulla condotta concorrenziale
che le imprese “del gruppo” terranno
 in tal senso … l’interpretazione della normativa comunitaria attinente
all'impresa deve essere orientata in senso teleologico … indirizzata
cioè alla realizzazione dello scopo che con tale normativa ci si è
prefissi
... tuttavia … deve constatarsi che il ricorso a queste diverse nozioni di
impresa
… oscilla fra i due poli estremi della nozione di impresa
come SOGGETTO GIURIDICO [nozione giuridica] e di impresa come
ORGANISMO ECONOMICO [nozione economica]
GLI ELEMENTI ESSENZIALI DELLA NOZIONE
i singoli ELEMENTI ESSENZIALI, al fine della stessa individuazione di una
impresa in ambito comunitario:
a)
primo elemento necessario: svolgimento di una attività economica
b)
secondo elemento: fattore “organizzazione” di tale attività [in un
certo senso, è proprio sull’unità della organizzazione che si fonda il
superamento della frammentazione della soggettività giuridica delle
diverse articolazioni imprenditoriali, che permette, in certi casi e per
determinati fini, di ravvisare una impresa unica, di gruppo
… al di là … di questi due elementi … per quanto attiene alla struttura
dell’impresa quale si è configurata nell’ordinamento comunitario, non
sono ravvisabili altri connotati sicuramente ricorrenti [ad es., è stata,
in alcune pronunce, esclusa l’essenzialità del requisito dello “scopo di
lucro”]
… ordinamento comunitario … abbastanza generico in
tema di configurazione di elementi dell’impresa …
LE DIVERSE PROSPETTIVE DEI LEGISLATORI
diverso “oggetto di interesse” del legislatore comunitario .. al
quale interessa solo l’organizzazione di impresa … la cui
attività si riflette nell’area comunitaria
… al legislatore italiano … preme invece soprattutto
l’individuazione del fatto imprenditoriale nel quadro della
disciplina del soggetto che lo crea e lo svolge
... ecco perché, qualcuno ha sostenuto che l’ordinamento
comunitario si limiterebbe ad usare la locuzione impresa
… avendo riguardo ad una realtà pregiuridica, cioè
l’organismo economico … che consente una elasticità di
adattamento ai casi concreti e quindi una polivalenza di
soluzioni, anche in rapporto alle posizioni dei diritti
nazionali in materia
LA NOZIONE FINALE
Definizione oggi accolta di impresa [caso Hofner c.
Macroton]: “” qualsiasi entità che eserciti una attività
economica a prescindere dal suo stato giuridico e dalle
sue modalità di finanziamento “”
... partendo da questa definizione … sono di volta in volta
state ricondotti nell’ambito della nozione di impresa:
 entità individuali o collettive che esercitano un’attività
economica secondo le condizioni ed i presupposti del
2082;
LE “ALTRE” CATEGORIE DI IMPRESE
 le associazioni imprenditoriali di categoria, anche se non




hanno uno scopo di lucro (e, in alcuni casi, addirittura,
non svolgendo le stesse alcuna attività economica);
il titolare di un brevetto che lo abbia concesso in licenza;
l’artista-interprete che effettui in via saltuaria utilizzazioni
commerciali della propria voce;
gli esercenti una professione intellettuale protetta e i
relativi ordini o collegi professionali;
i lavoratori autonomi (nel caso specifico: amministratori di
condominio)