Impresa Comunitaria
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Impresa Comunitaria
La Nozione di Impresa Comunitaria L’ART. 1 LEGGE ANTIRUST Posizione del problema … l’interpretazione della l. antitrust. [L. n. 287/1990] secondo l’art. 1, co. 4°, … richiamo ai principi dell’ordinamento delle Comunità europee ... rinvio formale ai principi dell’ordinamento comunitario, con conseguente progressiva espropriazione, nei confronti dello Stato, del potere di regolare la concorrenza a) interpretazioni della norma nazionale, conformi ai principi comunitari b) prevalenza sulla norma interna, oltre che delle norme dell’ordinamento comunitario suscettibili di applicazione diretta [regolamenti; direttive self-executive] … anche il sistema o il nucleo essenziale dei suoi principi LA RATIO DEL RICHIAMO DEI PRINCIPI ... tentativo di attenuare portata del c. 4° dell’art. 1 a)… esso può comportare al massimo la recezione di “criteri ermeneutici” … non certo di “nozioni” o “istituti” b) non può determinare una acritica adesione alla elaborazione comunitaria, ma pone solo una esigenza di coordinamento [normative concorrenti … ma che disciplinano … medesimi fenomeni … rilevanza interna o comunitaria] c) certamente, per questi motivi, ma anche perché spesso nozioni comunitarie non sono univocamente individuabili, non corretto sostenere che richiamo all’ordinamento comunitario abbia il significato di interpretazione autentica e quindi l’effetto di vincolare l’interprete ad attenersi a tutte le nozioni via via sviluppate LA NOZIONE DI IMPRESA NEL DIRITTO COMUNITARIO esigenza di verificare quale sia la nozione di impresa nell’ordinamento comunitario … e di raffrontarla con la disciplina del diritto dell’impresa italiano … e quindi poi con la normativa antitrust italiana manca nelle norme comunitarie una DEFINIZIONE di impresa … motivazioni comprensibili: nel dettare una definizione ci si sarebbe potuti fare influenzare dal diverso e più o meno elevato grado di elaborazione concettuale delle tradizioni giuridiche dei Paesi dell’Unione Europea il recepimento di una nozione, piuttosto che di un'altra, avrebbe potuto ostacolare una applicazione uniforme nei diversi Stati delle norme destinate a disciplinare i fenomeni di impresa LA NOZIONE DI IMPRESA NEL DIRITTO COMUNITARIO in riferimento alle normative in tema di concorrenza, una definizione di impresa, avrebbe potuto impedire il necessario adeguamento al mutare della realtà economica, al cui dato tali normative devono inevitabilmente restare attaccate … questo probabilmente finisce anche per spiegare … come mai nella definizione di impresa elaborata dagli organi comunitari venga poi dato ampio, se non addirittura esclusivo spazio, appunto al dato economico LA NOZIONE DI IMPRESA NEI TRATTATI CECA E CEE TRATTATO CECA [e poi CEE] … in relazione al primo, non sono mancate elaborazioni del concetto di impresa basate soprattutto su criteri giuridici-formali, e solo minimamente su criteri economici … considerano le imprese centri di imputazione di rapporti ed effetti giuridici … senza specificare se l’imputazione concerne le imprese in quanto tali, cioè come “”autonome entità economiche“”. ovvero sia diretta al soggetto, persona fisica o giuridica, che ne è titolare … impresa come centro di imputazione normativa … senza stabilire quali sono gli elementi in presenza dei quali tale imputazione deve avvenire … probabilmente: rinvio dinamico, sul punto, alle valutazioni dei singoli ordinamenti LA POSIZIONE INIZIALE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA Corte di Giustizia, posizione inizialmente espressa su norme del trattato CECA: il concetto di impresa, tuttavia, si deve pur sempre identificare con quello di persona fisica o giuridica, posto che Trattato ci si richiamava essenzialmente a tale concetto per determinare quali siano i titolari dei diritti e degli obblighi del diritto comunitario impresa = complesso unitario di elementi personali, materiali ed immateriali, facente capo ad un soggetto giuridico autonomo e diretto in modo durevole al perseguimento di un determinato scopo economico il carattere unitario di una determinata attività economica non ha alcun rilievo sul piano giuridico qualora gli effetti di tale attività vadano di volta in volta ricollegati a vari soggetti giuridici ... non possibile, quindi, fare riferimento al “gruppo” come impresa unitaria, ma occorre considerare le singole persone giuridiche in quanto imprese autonome IL PROBLEMA DELLA IMPRESA DI GRUPPO Successivi mutamenti, innanzi tutto, in decisioni della Commissione CEE: … occorre considerare l’unità dell’organizzazione economica che sussiste fra società madre e società figlie … se tale unità “economica” impedisce che la società figlia o le figlie godano di alcuna autonomia reale per la determinazione della propria linea di gestione … dubbi che nel caso si sia in presenza di una pluralità di imprese … assenza di una effettiva “”autonomia economica e decisionale“” … altre espressioni egualmente utilizzate: “insieme economico”; “unica sfera patrimoniale” L’INSIEME ECONOMICO INTEGRATO ... da considerazione del legame di “”dipendenza economica“” che lega le società figlie alla società madre … organi della Comunità sono giunti a superare il diaframma della personalità giuridica ed a considerare queste (formalmente) distinte entità giuridiche come una unità economica o, come si è detto, un “”insieme economico integrato“” … qualcuno ha detto, non solo si sarebbe squarciato il velo della personalità giuridica, ricostruendo l’unità dell’organismo economico sottostante alla pluralità di figure soggettive, ma si sarebbe così addirittura entificato il gruppo in realtà … dipendenza economica … presupposto; mentre superamento della personalità giuridica … strumento … per arrivare a tale conclusione LA RELATIVITÀ DELLA NOZIONE DI IMPRESA NOZIONE DI IMPRESA … ha natura tuttavia relativa e strumentale, giacché deve essere individuata in ragione delle finalità della normativa che la richiama, come presupposto per l’applicazione delle proprie regole … e perciò: elemento della dipendenza economica … ha un suo rilievo … in relazione alla disciplina della concorrenza … giacché il profilo in questione è in grado di influire sulla condotta concorrenziale che le imprese “del gruppo” terranno in tal senso … l’interpretazione della normativa comunitaria attinente all'impresa deve essere orientata in senso teleologico … indirizzata cioè alla realizzazione dello scopo che con tale normativa ci si è prefissi ... tuttavia … deve constatarsi che il ricorso a queste diverse nozioni di impresa … oscilla fra i due poli estremi della nozione di impresa come SOGGETTO GIURIDICO [nozione giuridica] e di impresa come ORGANISMO ECONOMICO [nozione economica] GLI ELEMENTI ESSENZIALI DELLA NOZIONE i singoli ELEMENTI ESSENZIALI, al fine della stessa individuazione di una impresa in ambito comunitario: a) primo elemento necessario: svolgimento di una attività economica b) secondo elemento: fattore “organizzazione” di tale attività [in un certo senso, è proprio sull’unità della organizzazione che si fonda il superamento della frammentazione della soggettività giuridica delle diverse articolazioni imprenditoriali, che permette, in certi casi e per determinati fini, di ravvisare una impresa unica, di gruppo … al di là … di questi due elementi … per quanto attiene alla struttura dell’impresa quale si è configurata nell’ordinamento comunitario, non sono ravvisabili altri connotati sicuramente ricorrenti [ad es., è stata, in alcune pronunce, esclusa l’essenzialità del requisito dello “scopo di lucro”] … ordinamento comunitario … abbastanza generico in tema di configurazione di elementi dell’impresa … LE DIVERSE PROSPETTIVE DEI LEGISLATORI diverso “oggetto di interesse” del legislatore comunitario .. al quale interessa solo l’organizzazione di impresa … la cui attività si riflette nell’area comunitaria … al legislatore italiano … preme invece soprattutto l’individuazione del fatto imprenditoriale nel quadro della disciplina del soggetto che lo crea e lo svolge ... ecco perché, qualcuno ha sostenuto che l’ordinamento comunitario si limiterebbe ad usare la locuzione impresa … avendo riguardo ad una realtà pregiuridica, cioè l’organismo economico … che consente una elasticità di adattamento ai casi concreti e quindi una polivalenza di soluzioni, anche in rapporto alle posizioni dei diritti nazionali in materia LA NOZIONE FINALE Definizione oggi accolta di impresa [caso Hofner c. Macroton]: “” qualsiasi entità che eserciti una attività economica a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento “” ... partendo da questa definizione … sono di volta in volta state ricondotti nell’ambito della nozione di impresa: entità individuali o collettive che esercitano un’attività economica secondo le condizioni ed i presupposti del 2082; LE “ALTRE” CATEGORIE DI IMPRESE le associazioni imprenditoriali di categoria, anche se non hanno uno scopo di lucro (e, in alcuni casi, addirittura, non svolgendo le stesse alcuna attività economica); il titolare di un brevetto che lo abbia concesso in licenza; l’artista-interprete che effettui in via saltuaria utilizzazioni commerciali della propria voce; gli esercenti una professione intellettuale protetta e i relativi ordini o collegi professionali; i lavoratori autonomi (nel caso specifico: amministratori di condominio)