1 Procedimento e valutazione entità del rischio – fattori di rischio di

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1 Procedimento e valutazione entità del rischio – fattori di rischio di
Procedimento e valutazione entità del rischio – fattori di rischio
di Anna Cavallini
Indice
1. Sicurezza nei luoghi di lavoro
Conoscenza della normativa della sicurezza nell’ambiente di lavoro, delle figure e loro
compiti nell’abito della normativa Presa visione e conoscenza del Documento di
Valutazione del Rischio per la Sicurezza dei Lavoratori e Piano di Evacuazione affisso
all’albo della scuola;
2. Valutazione del rischio
Valutazione del rischio, fattori di rischio;
3. Incendio
Valutazione rischio
estinguente);
incendio
e
misure
di
prevenzione
(estintori
e
materiale
4. Pronto soccorso
Contenuto minimo Cassetta Pronto Soccorso presente in particolari Laboratori:
Chimica, Fisica, Meccanica, etc;
Tutela delle lavoratrici madri in base alla normativa di sicurezza Decreto 26 marzo
2001 n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e paternità”.
Le Assistenti Tecniche di laboratori particolari, si asterranno per il periodo di
gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, dalla manipolazione di sostanze
e prodotti chimici pericolosi (nonché all’esposizioni a tale sostanze) e
dall’utilizzo di macchine ed attrezzature che possono produrre colpi, urti o
vibrazioni meccaniche che possono provocare lesioni al feto o distacco della
placenta.
1. Sicurezza nei luoghi di lavoro d.lgs. 626/94 e successive modificazioni:
Generalità:
1
La normativa italiana in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, recentemente
arricchita dai decreti di recepimento di numerose direttive comunitarie, propone oggi
un approccio più marcamente preventivo alla tutela dei lavoratori.
Le nuove norme introdotte hanno l’obiettivo di:
- ridurre il numero di infortuni e di malattie professionali;
- ridurre i costi sociali ed economici per la riparazione dei danni alla salute causati
da infortuni e malattie professionali;
- mantenere paritarie, a livello comunitario, le condizioni concorrenziali fra le
imprese;
- inseriscono lo schema precedente, di protezione prevalentemente tecnica, in un
sistema integrato di prevenzione fondato su elementi organizzativi, procedurali e
relazionali;
L’azione preventiva che, in un rapporto collaborativo, chiama in causa tutti i soggetti
presenti sul posto di lavoro attraverso:
-
-
-
la programmazione della prevenzione e la sua collocazione all’interno delle
normali attività produttive ed organizzative, come un vero e proprio fattore della
produzione.
la massima sicurezza tecnologicamente fattibile con: la sostituzione di ciò che è
pericoloso con ciò che non lo è o lo è meno; la priorità delle misure di protezione
collettiva rispetto a quella individuale; l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici
e biologici su luoghi di lavoro; limitazione al minimo del numero di lavoratori che
possono essere esposti al rischio; misure igieniche; misure di emergenza da
attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato; informazione, formazione,
addestramento dei lavoratori e consultazione dei loro rappresentanti sulle
questioni riguardanti la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.
Tutela della salute come benessere attraverso: il rispetto dei principi ergonomici
nella concezione dei posti di lavoro; la scelta di macchine impianti ed attrezzature
a misura di lavoratore; una organizzazione del lavoro che riduca al minimo
situazioni di stress, monotonia e ripetitività.
I soggetti coinvolti
La normativa chiama in causa:
-
il datore di lavoro, dirigenti e preposti;
i lavoratori quali soggetti preposti all’autotutela;
il responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione, quali
soggetti attivi dell’organizzazione aziendale della prevenzione;
il medico competente, chiamato alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori
esposti a rischi particolari;
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza quale soggetto
partecipativo, per conto dei lavoratori, alla procedura di prevenzione;
Il datore di lavoro
Definizione
Nelle strutture scolastiche il D.M. 292/96 individua quali datori di
lavoro i Capi delle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali.
2
Obblighi
Il Datore di lavoro, in relazione alla natura ed all’attività dell’azienda, ha l’obbligo di
garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori tramite adempimenti organizzativi,
procedurali, documentali e relazionali.
Adempimenti organizzativi:
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•
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•
•
•
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Designa il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, interno o
esterno all’azienda, dandone comunicazione agli organi di vigilanza e controllo
competenti per territorio;
designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
nomina il medico competente nel caso sia necessario attuare la sorveglianza
sanitaria di lavoratori esposti a rischi particolari;
organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di
pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;
adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione
dei lavoratori, nonché per i casi di pericolo grave e immediato;
designa i lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato,
di salvataggio, di pronto soccorso e comunque di gestione dell’emergenza;
aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti produttivi ed
organizzativi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro,
ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della
protezione;
informa e forma i lavoratori, i lavoratori addetti alle emergenze ed il
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
fornisce al Servizio Prevenzione e Protezione informazioni in merito alla natura
dei rischi, l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle
misure preventive, la descrizione degli impianti e dei processi produttivi, i dati del
registro infortuni e delle malattie professionali, le prescrizioni degli organi di
vigilanza;
fornisce al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza le informazioni e la
documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le relative misure di
prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze ed i preparati pericolosi, le
macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le
malattie professionali.
Adempimenti procedurali:
Valuta nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati
chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la
sicurezza per la salute dei lavoratori. All’esito di tale valutazione individua le misure di
prevenzione e protezione ed i dispositivi di protezione individuali e anche il
programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo
dei livelli di sicurezza.
Adempimenti relazionali
Consulta il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza preventivamente in merito
a:
3
-
designazione del Responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e
protezione;
designazione e formazione dei lavoratori addetti alle emergenze;
adozione dei dispositivi di protezione individuale;
valutazione dei rischi, piano di prevenzione, programma d’attuazione e relativa
verifica.
Convoca la riunione periodica annuale.
Adempimenti documentali
Elabora e custodisce presso il luogo di lavoro un documento contenente:
-
-
una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il
lavoro, nella quale sono specificati: i criteri adottati nella valutazione stessa; le
misure di prevenzione e protezione ed i dispositivi di protezione individuale
necessari; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
Tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul
lavoro che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno con nome,
cognome, qualifica professionale dell’infortunato, cause e circostanze
dell’infortunio e data d’abbandono e ripresa al lavoro.
Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi
E’ l’insieme di persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda, finalizzati
all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali all’interno dell’attività
produttiva.
E’ composto, su designazione del Datore di Lavoro, previa consultazione del
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), da un Responsabile (il
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e da lavoratori o persone
interne o esterne all’azienda (Addetti al Servizio).
Il Servizio prevenzione e protezione è un vero e proprio strumento organizzativo per
la prevenzione con il quale collaborare nel predisporre ed attuare le misure di
prevenzione e protezione.
Il responsabile del servizio (rspp)
Il Datore di Lavoro per la nomina di questa figura può ricorrere a competenze
interne oppure accedere a competenze esterne (nelle aziende di piccole dimensioni e
con rischi ridotti il compito può essere assunto anche dal Datore di Lavoro)
A tale proposito il D.M. 382/98, oltre a ricordare la possibilità di assumere in proprio
i compiti del Responsabile del Servizio nel caso in cui i dipendenti dell’Istituzione
Scolastica o Educativa (esclusi gli allievi) non superano le 200 unità, individua 3
possibili categorie:
1. personale interno all’unità scolastica provvisto di idonea capacità
adeguatamente comprovata da iscrizioni ad albi professionali attinenti
all’attività da svolgere e che si dichiari a tal fine disponibile;
2. personale interno all’unità scolastica in possesso di attitudini e capacità
adeguate che si dichiari a tal fine disponibile;
3. personale interno ad un’unità scolastica in possesso di specifici requisiti
adeguatamente documentati e che sia disposto ad operare per una pluralità di
istituti;
4
Lo stesso D.M. prevede che le professionalità interne all’istituto, eventualmente
designate, possono essere supportate, per gruppi di Istituti, da un esperto esterno.
La relativa convenzione, che potrebbe essere stipulata direttamente dall’autorità
scolastica competente per territorio, andrebbe stipulata, prioritariamente, con gli Enti
Locali competenti per la fornitura degli edifici scolastici, con Enti o Istituti specializzati
in materia di sicurezza sul lavoro.
I compiti del Responsabile:
-
-
Individua e valuta i fattori di rischio;
Individua ed elabora le misure di prevenzione e sicurezza, le procedure e i
sistemi di controllo relativi;
Informa i lavoratori sui rischi relativi all’azienda, sui rischi specifici inerenti la
loro mansione, sulle misure di prevenzione, sulle sostanze pericolose, sulle
procedure riguardanti l’antincendio, l’emergenza, il pronto soccorso e
sull’organizzazione della sicurezza sul luogo di lavoro;
partecipa alla riunione periodica;
propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
I componenti del Servizio Prevenzione ricevono dal datore di lavoro informazioni
in merito:
-
alla natura dei rischi in azienda;
all’organizzazione del lavoro;
agli impianti;
ai dati del registro degli infortuni;
alle prescrizioni degli organi di vigilanza;
I Componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione, compreso il Responsabile, non
sono sanzionati, poiché la loro azione è subordinata alla direttive del Datore di Lavoro.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Partecipa alla procedura di prevenzione in rappresentanza dei lavoratori.
Attribuzioni
Ha libero accesso ai luoghi di lavoro e alla documentazione relativa all’igiene ed alla
sicurezza.
Promuove iniziative a fa proposte in materia di prevenzione e protezione.
Partecipa alle riunioni periodiche.
Avverte il Responsabile dei rischi da lui individuati.
E’ consultato preventivamente su: valutazione dei rischi; programma di prevenzione
e protezione; designazione del responsabile e degli addetti del servizio prevenzione e
protezione; designazione degli addetti antincendio, pronto soccorso ed emergenza e
sulla loro formazione; adozione dei dispositivi di protezione individuale.
Formula osservazioni in occasione delle visite di vigilanza e controllo.
Riceve le informazioni inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione
relative, le sostanze, macchine e impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli
infortuni e le malattie professionali.
Dispone dei permessi e degli strumenti necessari per svolgere la sua attività (n. 40
ore).
Riceve una formazione adeguata (n. 32 ore).
5
Può far ricorso alla autorità competente (Azienda ASL, Vigili del Fuoco, Ispettorato
del Lavoro) qualora ritenga che le misure di prevenzione adottate dal datore di lavoro
non siano idonee a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza gode di tutte le tutele garantite alle
rappresentanze sindacali e non è soggetto a sanzioni per la sua attività di
rappresentanza.
Gli addetti all’emergenza
In ogni posto di lavoro vanno designati, a cura del Datore di lavoro e previa
consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i lavoratori “addetti
ai servizi d’emergenza”.
Tali addetti, con compiti di prevenzione e lotta antincendio, primo soccorso,
salvataggio ed evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato,
vanno designati tra i lavoratori della scuola.
I lavoratori designati, salvo gravi e particolari motivi, non possono rifiutare il
compito ma hanno il diritto ad una formazione specifica.
Il compito dei “lavoratori addetti all’emergenza” è, in relazione ai rispettivi incarichi,
quello di: predisporre i numeri telefonici di emergenza; curare la manutenzione dei
presidi medici e delle attrezzature antincendio controllandone la validità, la scadenza e
la loro sostituzione; attivarsi direttamente, in caso di emergenza, per assicurare, in
attesa dell’intervento dei vigili del fuoco e degli operatori sanitari un primo intervento
antincendio o le cure di primo soccorso.
I lavoratori
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute
e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli
effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle
istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
In particolare i lavoratori osservano le disposizioni e le istruzioni ricevute; utilizzano,
in maniera corretta, macchine, impianti, apparecchiature, utensili, sostanze e
preparati pericolosi, mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, dispositivi di
sicurezza e mezzi di protezione.
Inoltre, segnalano immediatamente al datore di lavoro le deficienze dei dispositivi e
dei mezzi di protezione ed eventuali situazioni di pericolo di cui vengono a
conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro
competenze e responsabilità, dandone anche notizia al Rappresentante alla Sicurezza.
Non compiono operazioni o manovre non di loro competenza.
Contribuiscono insieme al Datore di lavoro all’adempimento degli obblighi imposti
dall’autorità competente per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Diritti:
Sono formati ed informati in merito ai rischi generali e specifici, alle norme di tutela,
alle misure di prevenzione e protezione.
Hanno diritto di lasciare il posto di lavoro in caso di pericolo grave e immediato o di
prendere le misure più idonee per evitarne le conseguenze.
Il medico competente
La presenza del medico competente è obbligatoria solo quando
vengono rilevati dei rischi che, per legge, richiedono la sorveglianza
sanitaria.
6
Gli organi di vigilanza e controllo
Il D.lgs 626/94 assegna i compiti di vigilanza e di controllo in merito
all’applicazione della normativa d’igiene e sicurezza sul lavoro a:
-
Azienda USL: sull’intera
normativa attraverso i dipartimenti di igiene e
sicurezza sul lavoro.
Vigili del Fuoco: per tutto ciò che attiene la prevenzione incendi e l’emergenza.
Ispettorato del Lavoro: per le attività con rischi particolari.
Sono, in ogni caso, fatte salve le competenze, in tema di vigilanza e di controllo,
già previste dalla precedente normativa comprese quelle che le assegnavano ad
organismi interni alla pubblica amministrazione.
Assistenza, consulenza ed informazione
Regioni, Vigili del Fuoco, Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul
Lavoro, Ispettorato del Lavoro, Istituto Italiano Medicina Sociale, Istituto Nazionale
per l’assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, e gli Enti di patronato svolgono
attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia di prevenzione.
Procedure e relazioni
La procedura di prevenzione
Valutazione dei Rischi:
Il Datore di lavoro, unitamente al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
ed al Medico Competente, se presente, previa consultazione del RLS, effettua una
ricognizione della finalizzata all’individuazione dei pericoli che possono costituire una
sorgente di rischio per i lavoratori.
Relativamente ad ogni pericolo individuato il datore di lavoro effettua una stima
dell’entità del rischio in base alla probabilità che si verifichi un danno ed alla gravità
dello stesso, questo al fine di determinare le priorità di intervento.
Piano di prevenzione ed il relativo programma d’attuazione:
A seguito della valutazione, previa consultazione del RLS, il Datore di lavoro
individua le misure di prevenzione necessarie per eliminare o quantomeno ridurre al
minimo i rischi riscontrati fissando il relativo calendario di intervento.
Gli interventi vanno effettuati nel minor tempo possibile e devono essere
accompagnati, quando necessario, da adeguati interventi sostitutivi.
L’obbligo, relativo ad interventi strutturali e di manutenzione per assicurare la
sicurezza di locali o edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni (province o
comuni), ivi comprese le istituzioni scolastiche, restano a carico dell’amministrazione
tenuta alla loro fornitura o manutenzione.
Il relativo obbligo in capo al Datore di lavoro si intende assolto con la richiesta del
loro adempimento all’amministrazione competente.
Riunione periodica annuale:
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A scadenza, almeno annuale, il Datore di lavoro, il RSPP ed il RLS, effettuano una
riunione per la verifica dei risultati conseguiti e dei miglioramenti da adottare.
L’intera procedura di prevenzione va attuata all’inizio dell’attività lavorativa e
successivamente ogni qualvolta si modifichino le situazioni di rischio.
L’intera procedura di prevenzione va riepilogata, a cura del Datore di lavoro, in un
apposito documento (Documento della Valutazione del rischio e Piano di Emergenza)
da conservare presso il posto di lavoro, a disposizione del RLS e degli organi di
vigilanza e controllo.
Occorre tenere presente che la procedura di prevenzione non è da ritenersi solo un
adempimento formale ma costituisce la base indispensabile dell’intera azione
preventiva. Per tale motivo essa deve essere intesa in senso dinamico nell’obiettivo di
migliorare, nel tempo, le misure di prevenzione e protezione.
La procedura di informazione e formazione
La strategia di prevenzione della legge sulla sicurezza si basa su di una articolata e
complessa opera formativa ed informativa.
Il RLS ed i lavoratori incaricati del pronto soccorso, antincendio ed evacuazione
hanno diritto ad una formazione specifica.
La formazione dei lavoratori, degli addetti alle emergenze e del RLS è un obbligo da
parte del Datore di lavoro e deve essere effettuata in orario di lavoro.
2. valutazione del rischio
Procedimento di valutazione dell’entità del rischio per la salute e la sicurezza dei
lavoratori nell’espletamento delle loro mansioni, derivante dal verificarsi di un pericolo
sul luogo di lavoro.
Si può utilizzare anche il termine fattore di rischio ad indicare l’esistenza di un
pericolo da cui possa derivare un rischio per i lavoratori.
L’identificazione dei fattori di rischio è guidata dalle conoscenze disponibili su norme
di legge e standard tecnici, dai dati desunti dall’esperienza e dalle informazioni
raccolte, dai contributi apportati da quanti, a diverso titolo, concorrono
all’effettuazione della valutazione: R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza) e le altre figure che possono essere consultate in merito (lavoratori,
preposti, dirigenti, etc.)
Il procedimento consente di identificare i pericoli non soltanto in base ai principi
generalmente noti, ma anche in base all’esistenza di fattori di rischio in situazioni
particolari in cui si svolge l’attività lavorativa.
L’elenco di principali fattori di rischio che possono essere presi in considerazione
(tenuto presente gli Orientamenti CEE e letture tecniche) é il seguente:
fattori di rischio per la sicurezza dei lavoratori:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
spazi di lavoro e aree di transito: vie e uscite di emergenza;
macchine ed attrezzature;
movimentazione e immagazzinamento dei materiali;
impianti elettrici;
apparecchi a pressione;
impianti di distribuzione del gas (riscaldamento ed altri eventuali);
rischi di incendio ed esplosione;
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8. pericoli causati da terzi;
fattori di rischio per la salute dei lavoratori:
1 – esposizione ad agenti chimici;
2 – esposizione ad agenti biologici;
3 – esposizione ad agenti cancerogeni;
4 – esposizione a rumore;
5 – esposizione a vibrazioni;
6 – microclima (temperatura, umidità, ventilazione);
7 – Illuminazione;
8 – movimentazione manuale dei carichi;
9 – lavoro a videoterminale (VDT);
10 – aspetti ergonomici e posturali;
fattori di rischio trasversali:
1. Organizzazione del lavoro (lavoro in continuo, sistemi di turni, lavoro notturno,
carico (fisico o mentale e tipologia di lavoro (intensità, monotonia); ambiguità
del ruolo e situazioni conflittuali);
2. Altri fattori psicologici (dimensione dell’ambiente di lavoro come claustrofobia,
solitudine, etc.);
Normativa di riferimento (ricerca) D.lgs 626/94 artt. 30-31-32-33 L. 864/70.
altri argomenti correlati:
A – Sistemazione del posto di lavoro - D.Lgs. 626/94 art. 33 L. 864/70
B – Aerazione, purificazione dell’aria - D.Lgs. 626/94 art. 32 - D.P.R. 303/56 artt. 2021 – D.P.R. 320/56 artt. 30-35-61
C – Ambiente termico (microclima) - D.Lgs. 626/94 art. 33 - D.P.R. 303/56
D – Illuminazione - D.lgs. 626/94 art.33 – D.P.R. 547/55 – D.P.R. 303/56
E – Elettricità - D.P.R. 547/55 – L. 186/68 L. 791/77 – L. 46/90 – D.lgs. 476/92
F – Attrezzature munite di schermo video (V:D.T.) - D.lgs. 626/94 artt. 50-59, all. VII
G – Movimentazione manuale dei carichi- D.lgs. 626/94 artt.l 47-48-49 – L. 864/70
H – Macchine, macchine mobili, apparecchi di sollevamento – D.lgs. 626/94 – D.P.R.
459/96 – L. 864/70 – D.P.R. 547/55
I – Rumore – D.lgs. 626/94 – D.M. 316 – L. 862/84 – L. 864/70
L – SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI –D.P.R. 303/56 – L. 256/74 – D.P.R.
432/76 – D.P.R. 524/82 – D.lgs. 626/94 – D.lgs. 493/96
M – Agenti Biologici – D.P.R. 303/56 – D.P.R. 1301/65 D.lgs. 626/94 – D.lgs. 155/97
atto preliminare della procedura di prevenzione:
Individuazione dei pericoli che corrispondono a vere e proprie “sorgenti di rischio”
rischio = presenza di pericolo
pericolo
Riferimento europeo: “fonte di possibili lesioni o danni alla salute dovuti alla proprietà
di un determinato fattore (attrezzature di lavoro, sostanze utilizzate, etc.)”
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Es.: Impianto elettrico costituisce un Pericolo per la possibilità di causare la
folgorazione.
rischio
Riferimento europeo: “possibilità che il pericolo in una determinata situazione o a
seguito di un evento casuale possa causare danno alla salute del lavoratore.”
Es.: impianto elettrico non a norma e privo di salvavita comporta il rischio.
E’ stata individuata una relazione che consente di esprimere in termini numerici
l’entità del rischio in funzione dei parametri, cioè entità del danno o conseguenza
associato a un rischio e probabilità di accadimento dello stesso; tale relazione è la
seguente:
R=PxG
R = entità di rischio
P = probabilità di accadimento
G = gravità dell’evento infortunio o eventuale danno
scala delle probabilita’ (p)
Valore
Livello
4
Altamente
probabile
-
3
Probabile
-
2
Poco probabile
-
1
Improbabile
-
scala delle gravita’
Valore
Livello
4
Gravissimo
-
3
Grave
-
Criteri
esiste una correlazione diretta tra la mancanza
rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato;
si sono già verificati danni per la stessa
mancanza rilevata in altre attività lavorative o in
situazioni operative analoghe;
il verificarsi del danno in mancanza di
rilevazione non susciterebbe alcun stupore;
la mancanza rilevata può provocare un danno
anche se non in modo automatico o diretto;
è noto qualche episodio in cui alla mancanza ha
fatto seguito il danno;
il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe
una moderata sorpresa;
la mancanza rilevata può provocare un danno
solo in circostanze sfortunate di eventi;
sono noti solo rarissimi episodi gia verificati;
il verificarsi del danno susciterebbe grande
sorpresa;
la mancanza rilevata può provocare un danno
solo in circostanze sfortunate di eventi;
non sono noti episodi già verificatisi;
il verificarsi del danno susciterebbe incredulità;
Criteri
infortunio o episodio di esposizione acuta
effetti letali o di invalidità totale;
esposizione cronica con effetti letali
totalmente invalidanti;
infortunio o episodio di esposizione acuta
effetti di invalidità parziale;
esposizione cronica con effetti irreversibili
parzialmente invalidanti;
con
e/o
con
e/o
10
2
Medio
infortunio o episodio di esposizione acuta con
inabilità reversibile;
- esposizione cronica con effetti reversibili;
1
Lieve
- infortunio o episodio di esposizione acuta con
inabilità rapidamente reversibile;
- esposizione cronica con effetti rapidamente
reversibili;
attuazione e programmazione delle misure di prevenzione
-
L’individuazione delle misure di prevenzione e protezione rispetterà quanto indicato
all’art. 3 del D.Lgs. 626/94 (Misure generali di tutela) ed in particolare farà riferimento
ai principi gerarchici delle prevenzione dei rischi in esso indicati:
-
evitare i rischi;
utilizzare al minimo gli agenti nocivi;
sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è meno;
combattere i rischi alla fonte;
applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali;
limitare al minimo il numero di lavoratori che sono o che possono essere esposti
al rischio;
adeguarsi al progresso tecnico;
cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione;
integrare le misure di prevenzione/protezione con quelle tecniche e
organizzative dell’azienda;
In merito alla programmazione degli interventi, le conclusioni desunte
dall’identificazione dei fattori di rischio e dei lavoratori esposti, dall’entità
dell’esposizione, della probabilità con cui possono verificarsi effetti dannosi e
dell’entità delle possibili conseguenze, orienteranno le azioni conseguenti alla
valutazione stessa.
3. valutazione rischio incendio
Per quanto riguarda la valutazione del Rischio Incendio vengono seguiti i criteri
fissati dal D.M. 10/03/1998 (Criteri Generali di sicurezza antincendio e per la gestione
delle emergenze nei luoghi di lavoro).
Pertanto seguendo il suddetto decreto la valutazione dei rischi di incendio si articola
nelle seguenti fasi con riferimento ad aree omogenee individuate:
•
•
•
•
•
Individuazione dei pericoli di incendio in termini di presenza di sostanze
facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco e situazioni che
possono determinare la facile propagazione dell’incendio;
Individuazione dei lavoratori o di altre persone presenti nel luogo di lavoro
esposte a rischi incendio;
Eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;
Valutazione del rischio residuo di incendio;
Indicazioni delle misure di sicurezza esistenti ed eventuali indicazioni di ulteriori
provvedimenti e misure per eliminare o ridurre i rischi residui di incendio;
I pericoli di incendio vengono individuati in relazione a:
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1) presenza di materiali combustibili e/o infiammabili immagazzinati o manipolati:
materiali che costituiscono pericolo potenziale perché facilmente combustibili,
infiammabili o perché possono facilitare il rapido sviluppo di un incendio;
2) potenziali sorgenti di innesco: presenza di sorgenti di innesco e fonti di calore
che costituiscono cause potenziali di incendio; tali fonti possono essere
conseguenza di difetti meccanici o elettrici;
3) situazioni che possono determinare la facile propagazione dell’incendio;
Cause e Pericoli di incendio più comuni
-
-
deposito o manipolazione non idonea di sostanze infiammabili o combustibili;
accumulo di rifiuti, carta o altro materiale combustibile che può essere
facilmente incendiato (accidentalmente o deliberatamente);
negligenza nell’uso delle fiamme libere di apparecchi generatori di calore;
inadeguata pulizia delle aree di lavoro e scarsa manutenzione delle
apparecchiature;
impianti elettrici o utilizzatori difettosi, sovraccaricati e non adeguatamente
protetti;
riparazioni o modifiche di impianti elettrici effettuate da persone non
qualificate;
apparecchiature elettriche lasciate sotto tensione anche quando inutilizzate;
utilizzo non corretto di impianti di riscaldamento, macchinari, apparecchiature
elettriche e di ufficio;
fumare in aree ove è proibito o non usare il posacenere;
negligenze di appaltatori o di addetti alla manutenzione;
Sostanze estinguenti in relazione all’incendio
L’estinzione dell’incendio si ottiene per raffreddamento, sottrazione del combustibile
e soffocamento.
Tali azioni possono essere ottenute singolarmente o contemporaneamente mediante
l’uso delle sostanze estinguenti, che vanno scelte in funzione della natura del
combustibile e delle dimensioni del fuoco.
Sostanze estinguenti
Tipo di incendio da estinguere
acqua
E’ consigliato per incendi di combustibili solidi (Tipo A), con
esclusione delle sostanze incompatibili quali sodio e potassio
che a contatto con l’acqua liberano idrogeno.
L’acqua risultando un buon conduttore di energia elettrica
non è impiegabile su impianti e apparecchiature in tensione.
schiuma
E’ impiegata normalmente per incendi di liquidi infiammabili,
e non può essere usata su parti in tensione in quanto
contiene acqua.
polveri
Separano il combustibile dal comburente, raffreddano il
combustibile incendiato e inibiscono il processo della
combustione.
Le polveri sono adatte per fuochi di tipo A (solidi), B (liquidi)
e C (gas).
gas inerti
Sono generalmente utilizzati per la difesa dagli incendi in
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co2 (Anidride
Carbonica)
e Azoto
idrocarburi alogenati
ambienti chiusi.
La loro presenza nell’aria riduce la concentrazione del
comburente fino ad impedire la combustione.
L’anidride carbonica non risulta tossica per l’uomo, a
differenza dell’azoto ha un’azione estinguente per
raffreddamento dovuta all’assorbimento dei calore generato
dal passaggio della fase liquida alla fase gassosa. E’ indicato
generalmente per parti in tensione.
Il loro utilizzo è stato recentemente limitato da disposizioni
legislative emanate per la protezione della fascia di ozono
stratosferico.
Mediamente erano indicati in ambienti chiusi scarsamente
ventilati e non danneggiano i materiali con cui vengono a
contatto.
4. Pronto soccorso
CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
(stabilito dal D.Lgs. 388/03)
-
Guanti sterili monouso in vinile o in lattice (5 paia);
Visiera paraschizzi;
1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro;
3 flaconi di soluzione fisiologica da 500 ml;
10 compresse di garza sterile 10x10 in buste singole;
2 compresse di garza sterile 18x40 in buste singole;
2 teli sterili monouso;
2 pinzette da medicazione sterili monouso;
1 confezione di rete elastica misura media;
1 confezione di cotone idrofilo;
2 confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso;
2 rotoli di cerotto alto cm 2.5;
1 paio di forbici;
3 lacci emostatici;
2 confezioni di ghiaccio pronto uso;
2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;
1 termometro;
1 apparecchio per la misurazione per la pressione;
La dotazione minima deve essere integrata sulla base delle indicazioni fornite dal
medico competente in funzione della pericolosità delle lavorazioni, dal numero degli
addetti e della distanza da strutture attrezzate.
La cassetta deve essere conservata in luogo visibile, noto a tutti, ben accessibile e
contrassegnata con la croce verde.
Si ricordo di verificare periodicamente la dotazione e lo stato di conservazione dei
medicinali.
Il materiale contenuto deve essere periodicamente rinnovato (almeno ogni 12
mesi).
Riportare sulla cassetta l’elenco dei materiali e le modalità d’uso.
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