1 Procedimento e valutazione entità del rischio – fattori di rischio di
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1 Procedimento e valutazione entità del rischio – fattori di rischio di
Procedimento e valutazione entità del rischio – fattori di rischio di Anna Cavallini Indice 1. Sicurezza nei luoghi di lavoro Conoscenza della normativa della sicurezza nell’ambiente di lavoro, delle figure e loro compiti nell’abito della normativa Presa visione e conoscenza del Documento di Valutazione del Rischio per la Sicurezza dei Lavoratori e Piano di Evacuazione affisso all’albo della scuola; 2. Valutazione del rischio Valutazione del rischio, fattori di rischio; 3. Incendio Valutazione rischio estinguente); incendio e misure di prevenzione (estintori e materiale 4. Pronto soccorso Contenuto minimo Cassetta Pronto Soccorso presente in particolari Laboratori: Chimica, Fisica, Meccanica, etc; Tutela delle lavoratrici madri in base alla normativa di sicurezza Decreto 26 marzo 2001 n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità”. Le Assistenti Tecniche di laboratori particolari, si asterranno per il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, dalla manipolazione di sostanze e prodotti chimici pericolosi (nonché all’esposizioni a tale sostanze) e dall’utilizzo di macchine ed attrezzature che possono produrre colpi, urti o vibrazioni meccaniche che possono provocare lesioni al feto o distacco della placenta. 1. Sicurezza nei luoghi di lavoro d.lgs. 626/94 e successive modificazioni: Generalità: 1 La normativa italiana in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, recentemente arricchita dai decreti di recepimento di numerose direttive comunitarie, propone oggi un approccio più marcamente preventivo alla tutela dei lavoratori. Le nuove norme introdotte hanno l’obiettivo di: - ridurre il numero di infortuni e di malattie professionali; - ridurre i costi sociali ed economici per la riparazione dei danni alla salute causati da infortuni e malattie professionali; - mantenere paritarie, a livello comunitario, le condizioni concorrenziali fra le imprese; - inseriscono lo schema precedente, di protezione prevalentemente tecnica, in un sistema integrato di prevenzione fondato su elementi organizzativi, procedurali e relazionali; L’azione preventiva che, in un rapporto collaborativo, chiama in causa tutti i soggetti presenti sul posto di lavoro attraverso: - - - la programmazione della prevenzione e la sua collocazione all’interno delle normali attività produttive ed organizzative, come un vero e proprio fattore della produzione. la massima sicurezza tecnologicamente fattibile con: la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o lo è meno; la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quella individuale; l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici su luoghi di lavoro; limitazione al minimo del numero di lavoratori che possono essere esposti al rischio; misure igieniche; misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato; informazione, formazione, addestramento dei lavoratori e consultazione dei loro rappresentanti sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro. Tutela della salute come benessere attraverso: il rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro; la scelta di macchine impianti ed attrezzature a misura di lavoratore; una organizzazione del lavoro che riduca al minimo situazioni di stress, monotonia e ripetitività. I soggetti coinvolti La normativa chiama in causa: - il datore di lavoro, dirigenti e preposti; i lavoratori quali soggetti preposti all’autotutela; il responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione, quali soggetti attivi dell’organizzazione aziendale della prevenzione; il medico competente, chiamato alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi particolari; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza quale soggetto partecipativo, per conto dei lavoratori, alla procedura di prevenzione; Il datore di lavoro Definizione Nelle strutture scolastiche il D.M. 292/96 individua quali datori di lavoro i Capi delle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali. 2 Obblighi Il Datore di lavoro, in relazione alla natura ed all’attività dell’azienda, ha l’obbligo di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori tramite adempimenti organizzativi, procedurali, documentali e relazionali. Adempimenti organizzativi: • • • • • • • • • • Designa il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, interno o esterno all’azienda, dandone comunicazione agli organi di vigilanza e controllo competenti per territorio; designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione; nomina il medico competente nel caso sia necessario attuare la sorveglianza sanitaria di lavoratori esposti a rischi particolari; organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza; adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei lavoratori, nonché per i casi di pericolo grave e immediato; designa i lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e comunque di gestione dell’emergenza; aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti produttivi ed organizzativi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione; informa e forma i lavoratori, i lavoratori addetti alle emergenze ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; fornisce al Servizio Prevenzione e Protezione informazioni in merito alla natura dei rischi, l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive, la descrizione degli impianti e dei processi produttivi, i dati del registro infortuni e delle malattie professionali, le prescrizioni degli organi di vigilanza; fornisce al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze ed i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali. Adempimenti procedurali: Valuta nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza per la salute dei lavoratori. All’esito di tale valutazione individua le misure di prevenzione e protezione ed i dispositivi di protezione individuali e anche il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Adempimenti relazionali Consulta il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza preventivamente in merito a: 3 - designazione del Responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione; designazione e formazione dei lavoratori addetti alle emergenze; adozione dei dispositivi di protezione individuale; valutazione dei rischi, piano di prevenzione, programma d’attuazione e relativa verifica. Convoca la riunione periodica annuale. Adempimenti documentali Elabora e custodisce presso il luogo di lavoro un documento contenente: - - una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati: i criteri adottati nella valutazione stessa; le misure di prevenzione e protezione ed i dispositivi di protezione individuale necessari; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno con nome, cognome, qualifica professionale dell’infortunato, cause e circostanze dell’infortunio e data d’abbandono e ripresa al lavoro. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi E’ l’insieme di persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda, finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali all’interno dell’attività produttiva. E’ composto, su designazione del Datore di Lavoro, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), da un Responsabile (il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e da lavoratori o persone interne o esterne all’azienda (Addetti al Servizio). Il Servizio prevenzione e protezione è un vero e proprio strumento organizzativo per la prevenzione con il quale collaborare nel predisporre ed attuare le misure di prevenzione e protezione. Il responsabile del servizio (rspp) Il Datore di Lavoro per la nomina di questa figura può ricorrere a competenze interne oppure accedere a competenze esterne (nelle aziende di piccole dimensioni e con rischi ridotti il compito può essere assunto anche dal Datore di Lavoro) A tale proposito il D.M. 382/98, oltre a ricordare la possibilità di assumere in proprio i compiti del Responsabile del Servizio nel caso in cui i dipendenti dell’Istituzione Scolastica o Educativa (esclusi gli allievi) non superano le 200 unità, individua 3 possibili categorie: 1. personale interno all’unità scolastica provvisto di idonea capacità adeguatamente comprovata da iscrizioni ad albi professionali attinenti all’attività da svolgere e che si dichiari a tal fine disponibile; 2. personale interno all’unità scolastica in possesso di attitudini e capacità adeguate che si dichiari a tal fine disponibile; 3. personale interno ad un’unità scolastica in possesso di specifici requisiti adeguatamente documentati e che sia disposto ad operare per una pluralità di istituti; 4 Lo stesso D.M. prevede che le professionalità interne all’istituto, eventualmente designate, possono essere supportate, per gruppi di Istituti, da un esperto esterno. La relativa convenzione, che potrebbe essere stipulata direttamente dall’autorità scolastica competente per territorio, andrebbe stipulata, prioritariamente, con gli Enti Locali competenti per la fornitura degli edifici scolastici, con Enti o Istituti specializzati in materia di sicurezza sul lavoro. I compiti del Responsabile: - - Individua e valuta i fattori di rischio; Individua ed elabora le misure di prevenzione e sicurezza, le procedure e i sistemi di controllo relativi; Informa i lavoratori sui rischi relativi all’azienda, sui rischi specifici inerenti la loro mansione, sulle misure di prevenzione, sulle sostanze pericolose, sulle procedure riguardanti l’antincendio, l’emergenza, il pronto soccorso e sull’organizzazione della sicurezza sul luogo di lavoro; partecipa alla riunione periodica; propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; I componenti del Servizio Prevenzione ricevono dal datore di lavoro informazioni in merito: - alla natura dei rischi in azienda; all’organizzazione del lavoro; agli impianti; ai dati del registro degli infortuni; alle prescrizioni degli organi di vigilanza; I Componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione, compreso il Responsabile, non sono sanzionati, poiché la loro azione è subordinata alla direttive del Datore di Lavoro. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Partecipa alla procedura di prevenzione in rappresentanza dei lavoratori. Attribuzioni Ha libero accesso ai luoghi di lavoro e alla documentazione relativa all’igiene ed alla sicurezza. Promuove iniziative a fa proposte in materia di prevenzione e protezione. Partecipa alle riunioni periodiche. Avverte il Responsabile dei rischi da lui individuati. E’ consultato preventivamente su: valutazione dei rischi; programma di prevenzione e protezione; designazione del responsabile e degli addetti del servizio prevenzione e protezione; designazione degli addetti antincendio, pronto soccorso ed emergenza e sulla loro formazione; adozione dei dispositivi di protezione individuale. Formula osservazioni in occasione delle visite di vigilanza e controllo. Riceve le informazioni inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, le sostanze, macchine e impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali. Dispone dei permessi e degli strumenti necessari per svolgere la sua attività (n. 40 ore). Riceve una formazione adeguata (n. 32 ore). 5 Può far ricorso alla autorità competente (Azienda ASL, Vigili del Fuoco, Ispettorato del Lavoro) qualora ritenga che le misure di prevenzione adottate dal datore di lavoro non siano idonee a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza gode di tutte le tutele garantite alle rappresentanze sindacali e non è soggetto a sanzioni per la sua attività di rappresentanza. Gli addetti all’emergenza In ogni posto di lavoro vanno designati, a cura del Datore di lavoro e previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i lavoratori “addetti ai servizi d’emergenza”. Tali addetti, con compiti di prevenzione e lotta antincendio, primo soccorso, salvataggio ed evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, vanno designati tra i lavoratori della scuola. I lavoratori designati, salvo gravi e particolari motivi, non possono rifiutare il compito ma hanno il diritto ad una formazione specifica. Il compito dei “lavoratori addetti all’emergenza” è, in relazione ai rispettivi incarichi, quello di: predisporre i numeri telefonici di emergenza; curare la manutenzione dei presidi medici e delle attrezzature antincendio controllandone la validità, la scadenza e la loro sostituzione; attivarsi direttamente, in caso di emergenza, per assicurare, in attesa dell’intervento dei vigili del fuoco e degli operatori sanitari un primo intervento antincendio o le cure di primo soccorso. I lavoratori Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In particolare i lavoratori osservano le disposizioni e le istruzioni ricevute; utilizzano, in maniera corretta, macchine, impianti, apparecchiature, utensili, sostanze e preparati pericolosi, mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, dispositivi di sicurezza e mezzi di protezione. Inoltre, segnalano immediatamente al datore di lavoro le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di protezione ed eventuali situazioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e responsabilità, dandone anche notizia al Rappresentante alla Sicurezza. Non compiono operazioni o manovre non di loro competenza. Contribuiscono insieme al Datore di lavoro all’adempimento degli obblighi imposti dall’autorità competente per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Diritti: Sono formati ed informati in merito ai rischi generali e specifici, alle norme di tutela, alle misure di prevenzione e protezione. Hanno diritto di lasciare il posto di lavoro in caso di pericolo grave e immediato o di prendere le misure più idonee per evitarne le conseguenze. Il medico competente La presenza del medico competente è obbligatoria solo quando vengono rilevati dei rischi che, per legge, richiedono la sorveglianza sanitaria. 6 Gli organi di vigilanza e controllo Il D.lgs 626/94 assegna i compiti di vigilanza e di controllo in merito all’applicazione della normativa d’igiene e sicurezza sul lavoro a: - Azienda USL: sull’intera normativa attraverso i dipartimenti di igiene e sicurezza sul lavoro. Vigili del Fuoco: per tutto ciò che attiene la prevenzione incendi e l’emergenza. Ispettorato del Lavoro: per le attività con rischi particolari. Sono, in ogni caso, fatte salve le competenze, in tema di vigilanza e di controllo, già previste dalla precedente normativa comprese quelle che le assegnavano ad organismi interni alla pubblica amministrazione. Assistenza, consulenza ed informazione Regioni, Vigili del Fuoco, Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro, Ispettorato del Lavoro, Istituto Italiano Medicina Sociale, Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, e gli Enti di patronato svolgono attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia di prevenzione. Procedure e relazioni La procedura di prevenzione Valutazione dei Rischi: Il Datore di lavoro, unitamente al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente, se presente, previa consultazione del RLS, effettua una ricognizione della finalizzata all’individuazione dei pericoli che possono costituire una sorgente di rischio per i lavoratori. Relativamente ad ogni pericolo individuato il datore di lavoro effettua una stima dell’entità del rischio in base alla probabilità che si verifichi un danno ed alla gravità dello stesso, questo al fine di determinare le priorità di intervento. Piano di prevenzione ed il relativo programma d’attuazione: A seguito della valutazione, previa consultazione del RLS, il Datore di lavoro individua le misure di prevenzione necessarie per eliminare o quantomeno ridurre al minimo i rischi riscontrati fissando il relativo calendario di intervento. Gli interventi vanno effettuati nel minor tempo possibile e devono essere accompagnati, quando necessario, da adeguati interventi sostitutivi. L’obbligo, relativo ad interventi strutturali e di manutenzione per assicurare la sicurezza di locali o edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni (province o comuni), ivi comprese le istituzioni scolastiche, restano a carico dell’amministrazione tenuta alla loro fornitura o manutenzione. Il relativo obbligo in capo al Datore di lavoro si intende assolto con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente. Riunione periodica annuale: 7 A scadenza, almeno annuale, il Datore di lavoro, il RSPP ed il RLS, effettuano una riunione per la verifica dei risultati conseguiti e dei miglioramenti da adottare. L’intera procedura di prevenzione va attuata all’inizio dell’attività lavorativa e successivamente ogni qualvolta si modifichino le situazioni di rischio. L’intera procedura di prevenzione va riepilogata, a cura del Datore di lavoro, in un apposito documento (Documento della Valutazione del rischio e Piano di Emergenza) da conservare presso il posto di lavoro, a disposizione del RLS e degli organi di vigilanza e controllo. Occorre tenere presente che la procedura di prevenzione non è da ritenersi solo un adempimento formale ma costituisce la base indispensabile dell’intera azione preventiva. Per tale motivo essa deve essere intesa in senso dinamico nell’obiettivo di migliorare, nel tempo, le misure di prevenzione e protezione. La procedura di informazione e formazione La strategia di prevenzione della legge sulla sicurezza si basa su di una articolata e complessa opera formativa ed informativa. Il RLS ed i lavoratori incaricati del pronto soccorso, antincendio ed evacuazione hanno diritto ad una formazione specifica. La formazione dei lavoratori, degli addetti alle emergenze e del RLS è un obbligo da parte del Datore di lavoro e deve essere effettuata in orario di lavoro. 2. valutazione del rischio Procedimento di valutazione dell’entità del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori nell’espletamento delle loro mansioni, derivante dal verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro. Si può utilizzare anche il termine fattore di rischio ad indicare l’esistenza di un pericolo da cui possa derivare un rischio per i lavoratori. L’identificazione dei fattori di rischio è guidata dalle conoscenze disponibili su norme di legge e standard tecnici, dai dati desunti dall’esperienza e dalle informazioni raccolte, dai contributi apportati da quanti, a diverso titolo, concorrono all’effettuazione della valutazione: R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e le altre figure che possono essere consultate in merito (lavoratori, preposti, dirigenti, etc.) Il procedimento consente di identificare i pericoli non soltanto in base ai principi generalmente noti, ma anche in base all’esistenza di fattori di rischio in situazioni particolari in cui si svolge l’attività lavorativa. L’elenco di principali fattori di rischio che possono essere presi in considerazione (tenuto presente gli Orientamenti CEE e letture tecniche) é il seguente: fattori di rischio per la sicurezza dei lavoratori: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. spazi di lavoro e aree di transito: vie e uscite di emergenza; macchine ed attrezzature; movimentazione e immagazzinamento dei materiali; impianti elettrici; apparecchi a pressione; impianti di distribuzione del gas (riscaldamento ed altri eventuali); rischi di incendio ed esplosione; 8 8. pericoli causati da terzi; fattori di rischio per la salute dei lavoratori: 1 – esposizione ad agenti chimici; 2 – esposizione ad agenti biologici; 3 – esposizione ad agenti cancerogeni; 4 – esposizione a rumore; 5 – esposizione a vibrazioni; 6 – microclima (temperatura, umidità, ventilazione); 7 – Illuminazione; 8 – movimentazione manuale dei carichi; 9 – lavoro a videoterminale (VDT); 10 – aspetti ergonomici e posturali; fattori di rischio trasversali: 1. Organizzazione del lavoro (lavoro in continuo, sistemi di turni, lavoro notturno, carico (fisico o mentale e tipologia di lavoro (intensità, monotonia); ambiguità del ruolo e situazioni conflittuali); 2. Altri fattori psicologici (dimensione dell’ambiente di lavoro come claustrofobia, solitudine, etc.); Normativa di riferimento (ricerca) D.lgs 626/94 artt. 30-31-32-33 L. 864/70. altri argomenti correlati: A – Sistemazione del posto di lavoro - D.Lgs. 626/94 art. 33 L. 864/70 B – Aerazione, purificazione dell’aria - D.Lgs. 626/94 art. 32 - D.P.R. 303/56 artt. 2021 – D.P.R. 320/56 artt. 30-35-61 C – Ambiente termico (microclima) - D.Lgs. 626/94 art. 33 - D.P.R. 303/56 D – Illuminazione - D.lgs. 626/94 art.33 – D.P.R. 547/55 – D.P.R. 303/56 E – Elettricità - D.P.R. 547/55 – L. 186/68 L. 791/77 – L. 46/90 – D.lgs. 476/92 F – Attrezzature munite di schermo video (V:D.T.) - D.lgs. 626/94 artt. 50-59, all. VII G – Movimentazione manuale dei carichi- D.lgs. 626/94 artt.l 47-48-49 – L. 864/70 H – Macchine, macchine mobili, apparecchi di sollevamento – D.lgs. 626/94 – D.P.R. 459/96 – L. 864/70 – D.P.R. 547/55 I – Rumore – D.lgs. 626/94 – D.M. 316 – L. 862/84 – L. 864/70 L – SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI –D.P.R. 303/56 – L. 256/74 – D.P.R. 432/76 – D.P.R. 524/82 – D.lgs. 626/94 – D.lgs. 493/96 M – Agenti Biologici – D.P.R. 303/56 – D.P.R. 1301/65 D.lgs. 626/94 – D.lgs. 155/97 atto preliminare della procedura di prevenzione: Individuazione dei pericoli che corrispondono a vere e proprie “sorgenti di rischio” rischio = presenza di pericolo pericolo Riferimento europeo: “fonte di possibili lesioni o danni alla salute dovuti alla proprietà di un determinato fattore (attrezzature di lavoro, sostanze utilizzate, etc.)” 9 Es.: Impianto elettrico costituisce un Pericolo per la possibilità di causare la folgorazione. rischio Riferimento europeo: “possibilità che il pericolo in una determinata situazione o a seguito di un evento casuale possa causare danno alla salute del lavoratore.” Es.: impianto elettrico non a norma e privo di salvavita comporta il rischio. E’ stata individuata una relazione che consente di esprimere in termini numerici l’entità del rischio in funzione dei parametri, cioè entità del danno o conseguenza associato a un rischio e probabilità di accadimento dello stesso; tale relazione è la seguente: R=PxG R = entità di rischio P = probabilità di accadimento G = gravità dell’evento infortunio o eventuale danno scala delle probabilita’ (p) Valore Livello 4 Altamente probabile - 3 Probabile - 2 Poco probabile - 1 Improbabile - scala delle gravita’ Valore Livello 4 Gravissimo - 3 Grave - Criteri esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato; si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata in altre attività lavorative o in situazioni operative analoghe; il verificarsi del danno in mancanza di rilevazione non susciterebbe alcun stupore; la mancanza rilevata può provocare un danno anche se non in modo automatico o diretto; è noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno; il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa; la mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi; sono noti solo rarissimi episodi gia verificati; il verificarsi del danno susciterebbe grande sorpresa; la mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi; non sono noti episodi già verificatisi; il verificarsi del danno susciterebbe incredulità; Criteri infortunio o episodio di esposizione acuta effetti letali o di invalidità totale; esposizione cronica con effetti letali totalmente invalidanti; infortunio o episodio di esposizione acuta effetti di invalidità parziale; esposizione cronica con effetti irreversibili parzialmente invalidanti; con e/o con e/o 10 2 Medio infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile; - esposizione cronica con effetti reversibili; 1 Lieve - infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile; - esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili; attuazione e programmazione delle misure di prevenzione - L’individuazione delle misure di prevenzione e protezione rispetterà quanto indicato all’art. 3 del D.Lgs. 626/94 (Misure generali di tutela) ed in particolare farà riferimento ai principi gerarchici delle prevenzione dei rischi in esso indicati: - evitare i rischi; utilizzare al minimo gli agenti nocivi; sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è meno; combattere i rischi alla fonte; applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali; limitare al minimo il numero di lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio; adeguarsi al progresso tecnico; cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione; integrare le misure di prevenzione/protezione con quelle tecniche e organizzative dell’azienda; In merito alla programmazione degli interventi, le conclusioni desunte dall’identificazione dei fattori di rischio e dei lavoratori esposti, dall’entità dell’esposizione, della probabilità con cui possono verificarsi effetti dannosi e dell’entità delle possibili conseguenze, orienteranno le azioni conseguenti alla valutazione stessa. 3. valutazione rischio incendio Per quanto riguarda la valutazione del Rischio Incendio vengono seguiti i criteri fissati dal D.M. 10/03/1998 (Criteri Generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro). Pertanto seguendo il suddetto decreto la valutazione dei rischi di incendio si articola nelle seguenti fasi con riferimento ad aree omogenee individuate: • • • • • Individuazione dei pericoli di incendio in termini di presenza di sostanze facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco e situazioni che possono determinare la facile propagazione dell’incendio; Individuazione dei lavoratori o di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi incendio; Eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio; Valutazione del rischio residuo di incendio; Indicazioni delle misure di sicurezza esistenti ed eventuali indicazioni di ulteriori provvedimenti e misure per eliminare o ridurre i rischi residui di incendio; I pericoli di incendio vengono individuati in relazione a: 11 1) presenza di materiali combustibili e/o infiammabili immagazzinati o manipolati: materiali che costituiscono pericolo potenziale perché facilmente combustibili, infiammabili o perché possono facilitare il rapido sviluppo di un incendio; 2) potenziali sorgenti di innesco: presenza di sorgenti di innesco e fonti di calore che costituiscono cause potenziali di incendio; tali fonti possono essere conseguenza di difetti meccanici o elettrici; 3) situazioni che possono determinare la facile propagazione dell’incendio; Cause e Pericoli di incendio più comuni - - deposito o manipolazione non idonea di sostanze infiammabili o combustibili; accumulo di rifiuti, carta o altro materiale combustibile che può essere facilmente incendiato (accidentalmente o deliberatamente); negligenza nell’uso delle fiamme libere di apparecchi generatori di calore; inadeguata pulizia delle aree di lavoro e scarsa manutenzione delle apparecchiature; impianti elettrici o utilizzatori difettosi, sovraccaricati e non adeguatamente protetti; riparazioni o modifiche di impianti elettrici effettuate da persone non qualificate; apparecchiature elettriche lasciate sotto tensione anche quando inutilizzate; utilizzo non corretto di impianti di riscaldamento, macchinari, apparecchiature elettriche e di ufficio; fumare in aree ove è proibito o non usare il posacenere; negligenze di appaltatori o di addetti alla manutenzione; Sostanze estinguenti in relazione all’incendio L’estinzione dell’incendio si ottiene per raffreddamento, sottrazione del combustibile e soffocamento. Tali azioni possono essere ottenute singolarmente o contemporaneamente mediante l’uso delle sostanze estinguenti, che vanno scelte in funzione della natura del combustibile e delle dimensioni del fuoco. Sostanze estinguenti Tipo di incendio da estinguere acqua E’ consigliato per incendi di combustibili solidi (Tipo A), con esclusione delle sostanze incompatibili quali sodio e potassio che a contatto con l’acqua liberano idrogeno. L’acqua risultando un buon conduttore di energia elettrica non è impiegabile su impianti e apparecchiature in tensione. schiuma E’ impiegata normalmente per incendi di liquidi infiammabili, e non può essere usata su parti in tensione in quanto contiene acqua. polveri Separano il combustibile dal comburente, raffreddano il combustibile incendiato e inibiscono il processo della combustione. Le polveri sono adatte per fuochi di tipo A (solidi), B (liquidi) e C (gas). gas inerti Sono generalmente utilizzati per la difesa dagli incendi in 12 co2 (Anidride Carbonica) e Azoto idrocarburi alogenati ambienti chiusi. La loro presenza nell’aria riduce la concentrazione del comburente fino ad impedire la combustione. L’anidride carbonica non risulta tossica per l’uomo, a differenza dell’azoto ha un’azione estinguente per raffreddamento dovuta all’assorbimento dei calore generato dal passaggio della fase liquida alla fase gassosa. E’ indicato generalmente per parti in tensione. Il loro utilizzo è stato recentemente limitato da disposizioni legislative emanate per la protezione della fascia di ozono stratosferico. Mediamente erano indicati in ambienti chiusi scarsamente ventilati e non danneggiano i materiali con cui vengono a contatto. 4. Pronto soccorso CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO (stabilito dal D.Lgs. 388/03) - Guanti sterili monouso in vinile o in lattice (5 paia); Visiera paraschizzi; 1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro; 3 flaconi di soluzione fisiologica da 500 ml; 10 compresse di garza sterile 10x10 in buste singole; 2 compresse di garza sterile 18x40 in buste singole; 2 teli sterili monouso; 2 pinzette da medicazione sterili monouso; 1 confezione di rete elastica misura media; 1 confezione di cotone idrofilo; 2 confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso; 2 rotoli di cerotto alto cm 2.5; 1 paio di forbici; 3 lacci emostatici; 2 confezioni di ghiaccio pronto uso; 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari; 1 termometro; 1 apparecchio per la misurazione per la pressione; La dotazione minima deve essere integrata sulla base delle indicazioni fornite dal medico competente in funzione della pericolosità delle lavorazioni, dal numero degli addetti e della distanza da strutture attrezzate. La cassetta deve essere conservata in luogo visibile, noto a tutti, ben accessibile e contrassegnata con la croce verde. Si ricordo di verificare periodicamente la dotazione e lo stato di conservazione dei medicinali. Il materiale contenuto deve essere periodicamente rinnovato (almeno ogni 12 mesi). Riportare sulla cassetta l’elenco dei materiali e le modalità d’uso. 13