regolamento per la disciplina delle procedure e delle competenze
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regolamento per la disciplina delle procedure e delle competenze
COMUNE DI GESSATE Provincia di Milano REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE E DELLE COMPETENZE DEGLI ORGANI DEL COMUNE IN RELAZIONE ALL’ESERCIZO DELLE FUNZIONI DI POLIZA AMMINISTRATIVA - APPROVATO con deliberazione C.C. n.42 del 27/01/1978 - PUBBLICATO all’Albo Pretorio dal 22/03/1978 al 05/04/1978 - ESAMINATO dal Co.Re:Co. Sez. di Milano atti n. 31879 in data 13/04/1978 - RIPUBBLICATO all’Albo Pretorio dal 17/07/1978 al 31/07/1978 TITOLO I NORME GENERALI ART. 1 Il presente regolamento disciplina le procedure e le competenze relative all'esercizio delle funzioni di cui agli artt.9 -19 -54 -60 e 63 del D.P.R. 24.7.1977 N. 616 . ART. 2 Le autorizzazioni, le licenze, le iscrizioni di cui agli artt. seguenti, salvo condizioni particolari stabilite dalla legge e dal presente regolamento per i singoli casi, non saranno concesse: 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni, le licenze, le iscrizioni possono essere ne gate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per violenza o resistenza all'Autorità. Le autorizzazioni, le licenze, le iscrizioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione. ART.3 Le autorizzazioni, le licenze, le iscrizioni, sono personali; non possono in alcun modo essere trasmesse, nè dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvo i casi espressamente previsti dalla legge. Nei casi, in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione ed ottenere l'approvazione dell'Autorità Comunale che ha concesso l'autorizzazione. ART.4 Le autorizzazioni, le licenze, le iscrizioni possono essere re vocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso da parte della persona autorizzata. ART.5 Sono a carico del richiedente le spese e i diritti previsti dalla legge, nonchè le tasse di concessione governative, se ed in quanto dovute. TITOLO II RILASCIO DELLA LICENZA PREVISTA DALL’ART. 60 E DALLE ALTRE DISPOSIZIONI SPECIALI VIGENTI IN MATERIA DI IMPIANTO ED ESERCIZI DI ASCENSORI PER IL TRASPORTO DI PERSONE O DI MATERIALI . ART.6 Chiunque voglia impiantare e tenere in esercizio ascensori per trasporto di persone o di materiali accompagnati da persone, deve farne domanda al Sindaco ed ottenere le relative licenze. ART.7 L'istruttoria della pratica sarà svolta ferme restando le competenze tecniche degli Enti, come attribuite dalla legislazione vigente in materia. ART.8 La licenza è rilasciata dal Sindaco o Assessore delegato dietro presentazione della domanda in carta legale, contenente la natura della richiesta e corredata dalla docomentazione fissata dalla legislazione vigente. TITOLO III RILASCIO DELLA LICENZA PER L’ESERCIZIO DEL MESTIERE DI GUIDA, INTERPRETE, CORRIERE O PORTATORE ALPINO PER L'INSEGNAMENTO DELLO SCI. ART.9 L'esercizio del mestiere di guida, di interprete, di corriere, di portatore alpino per l'insegnamento dello sci, è subordinato alla licenza l'ilasciata dal Sindaco o suo delegato, del Comune di residenza. ART.10 La licenza è rilasciata dal Sindaco o Assessore delegato dietro pre sentazione della seguente documentazione: - domanda in carta da bollo in cui deve essere specificata l'attività che si intende svolgere; - attestato di avere superato favorevolmente l'esperimento innanzi alla Commissione Provinciale appositamente istituita dal Prefetto ai sensi dell'art. 236 del Regolamento per l'esecuzione del T.U. delle leggi di P.S. N. 635 del 6.5.1940 ; - marca da bollo. . La licenza ha validità di un anno dalla data del rilascio. Per i maestri di sci occorre esibire il certificato di idoneità alla professione rilasciato dalla F.I.S.I. . TITOLO IV RICEZIONE DELL’AVVISO PREVENTIVO PER LE RIPRESE CINEMATOGRAFICHE IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO. ART. 11 Chi intende fare eseguire in luogo pubblico o aperto al pubblico riprese cinematografiche deve darne preventivo avviso scritto al Sindaco. ART. 12 L'autorizzazione a rilasciata dal Sindaco o Assessore delegato dietro presentazione della seguente documentazione : - avviso scritto in duplice copia di cui una in carta legale, contenente la natura della richiesta. All'interessato viene rilasciata a titolo di ricevuta, la copia in carta legale con le necessarie annotazioni ed eventuali limitazioni. Quando la ripresa vada ad interessare strade o piazze aperte al traffico cittadino, occorre siano contemperate le esigenze di coloro che debbono effettuare le riprese e quelle dello stesso traffico. Nel caso di occupazione di suolo pubblico l'interessato dovrà corrispondere la relativa tassa ed esibirne ricevuta. TITOLO V RILASCIO DELLA LICENZA TEMPORANEA DI ESERCIZI PUBBLICI IN OCCASIONE DI FIERE, MERCATI O ALTRE RIUNIONI STRAORDINARIE. ART. 13 In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, il Sindaco può concedere licenze temporanee di somministrazione di alimenti e bevande. La validità di tali licenze deve essere limitata ai soli giorni delle riunioni di cui sopra. ART. 14 La licenza è rilasciata dal Sindaco o Assessore delegato dietro presentazione della seguente documentazione: - domanda in triplice copia di cui una in carta legale contenente la natura della richiesta, il luogo ove si intende svolgere l’attività e la durata. All'interessato viene rilasciato il foglio in carta legale con le debite annotazioni autorizzative e le condizioni per il rilascio. La copia in carta semplice va trasmessa all’Ufficiale Sanitario per gli adempimenti di propria competenza. La licenza è subordinata al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico se ed in quanto dovuta e l’interessato dovrà esibirne ricevuta. TITOLO VI CONCESSIONE DELLA LICENZA PER RAPPRESENTAZIONI TEATRALI O CINEMATOGRAFICHE, ACCADEMIE, FESTE DA BALLO, CORSE DI CAVALLI, ALTRI SIMILI SPETTACOLI O TRATTENIMENTI, PER APERTURA DI ESERCIZIO DI CIRCOLI, SCUOLE DI BALLO E SALE PUBBLICHE DI AUDIZIONE . ART. 15 Chiunque intenda dare, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, accademie, corse di cavalli o altri simili spettacoli o trattenimenti (compresi quelli sportivi ), deve preventivamente avere ottenuto licenza dal Sindaco o Assessore delegato. ART. 16 La licenza è rilasciata dietro presentazione della seguente documentazione: - domanda in carta legale diretta al Sindaco contenente la natura della richiesta; - licenza di agibilità dei locali o delle strutture. Con la concessione della licenza, va consegnato all'interessato copia del Regolamento di cui al punto n. 10 dell'art. 19 del D.P.R. 616/77, da tenersi ben visibile nei locali di spettacolo, per il servizio d'ordine e di sicurezza. La concessione della licenza è comunicata al Prefetto. TITOLO VII LICENZA PER PUBBLICI TRATTENIMENTI, ESPOSIZIONE DI RARITA', PERSONE, ANIMALI, GABINETTI OTTICI ED ALTRI OGGETTI DI CURIOSITA’ O PER DARE AUDIZIONI ALL’APERTO. ART. 17 Senza licenza del Sindaco è vietato dare anche temporaneamente per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità: persone, animali, od oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto. Sono compresi i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori o all'aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili. Sono soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici.esercizi . ART. 18 La licenza è rilasciata dal Sindaco o Assessore delegato dietro presentazione della seguente documentazione: - domanda in carta legale diretta al Sindaco contenente la natura della richiesta; - licenza di agibilità dei locali o delle strutture. La concessione della licenza è comunicata al Prefetto. TITOLO -VIII LICENZA PER VENDITA DI ALCOOLICI E AUTORIZZAZIONE PER SUPERALCOOLICI. ART. 19 La licenza per la vendita di alcoolici e la autorizzazione per la vendita di superalcoolici è rilasciata dal Sindaco o Assessore delegato sentito il parere della Commissione di cui agli artt. 15 e 16 della legge 11.6.1971 N° 426 integrata ai sensi della legge N° 524 del 14.10.1974 . ART. 20 La licenza è rilasciata dietro presentazione della seguente documentazione: - domanda in carta legale contenente la natura della richiesta; - certificato di iscrizione alla Camera di Commercio ai sensi della legge 11.6.1971 N° 426; pianta planimetriea dei locali, sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo professionale, munita di data e regolarizzata a norma della vigente legge sul bollo; - certificato dell'Ufficiale Sanitario ai fini igienico-sanitari del locale; - per gli esercizi da aprirsi nell'interno delle stazioni ferroviarie, dovrà essere presentata la rispettiva autorizzazione dell’Amministrazione o dell'Azienda interessata. La concessione della licenza è comunicata al Prefetto. TITOLO IX LICENZA PER ALBERGHI, COMPRESI QUELLI DIURNI, LOCANDE, PENSIONI, TRATTORIE, OSTERIE, CAFFE' O ALTRI ESERCIZI IN CUI SI VENDONO O CONSUMANO BEVANDE NON ALCOOLICHE, SALE PUBBLICHE PER BILIARDIO PER ALTRI GIOCHI LECITI, STABILIMENTI DI BAGNI, ESERCIZI DI RIMESSA DI AUTOVEICOLI E DI VETTURE E SIMILI. ART. 21 Non possono esercitarsi, senza licenza del Sindaco, pubblici esercizi, (sotto tali denominazioni si intendono: alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, dormitori privati,(affitta- camere), ristoranti, trattorie, osterie, caffè, bar o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche), nè sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti o stabilimenti di bagno, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture simili, noleggio di autoveicoli senza conducente, di motocicli e di biciclette. La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra, o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci. ART. 22 Le licenze sono rilasciate dal Sindaco o Assessore delegato dietro presentazione della seguente documentazione: A) LICENZA PER ALBERGHI, COMPRESI QUELLI DIURNI, LOCANDE E PENSIONI: - domanda in carta legale diretta al Sindaco nella quale va precisato la natura e l'ubicazione dell’esercizio; - pianta planimetrica dei locali sottoscritta da un tecnico, iscritto all'albo professionale, munita di data e regolarizzata a norma della vigente legge sul bollo; - certificato di agibilità e destinazione d’uso dei locali conforme alla concessione edilizia; - certificato dell’Ufficiale Sanitario; - certificato di iscrizione alla Camera di Commercio; - atto comprovante la classificazione dell'esercizio da parte dell'ente provinciale per il turismo ai sensi del R.D.L. 18.1.1937 N° 975; - certificato penale e certificato dei carichi penali pendenti; - registro delle persone da alloggiare regolarizzato ai fini della vigente legge sul bollo (ad avvenuta concessione della licenza). La licenza è valida fino al 31 Dicembre dell'anno del rilascio. Per il rinnovo è sufficiente l'adempimento degli oneri fiscali. B) LICENZA PER OSTERIE, CAFFE' O ALTRI ESERCIZI IN CUI SI VENDONO O CONSUMANO BEVANDE NON ALCOOLI CHE : - domanda in carta legale contenente la natura della richie sta; - certificato dell'Ufficiale Sanitario; - planimetria dei locali sottoscritta da un tecnico iscritto all’albo professionale, munita di data e regolarizzata a norma della vigente legge sul bollo; - certificato di agibilità e destinazione d’uso dei locali conforme alla concessione edilizia; - certificato di iscrizione al Registro degli esercenti istituito presso la Camera di Commercio. C) LICENZA PER SALE PUBBLICHE PER BILIARDI O PER ALTRI GIOCHI LECITI: - domanda in carta legale contenente la natura della richiesta; - certificato dell'Ufficiale Sanitario; - n. 2 marche da bollo da apporre sulla licenza e sulla tabbella dei giochi proibiti; - certificato di collaudo, rilasciato da un tecnico laureato, iscritto nell'elenco dei collaudatori, come previsto dalla legislazione vigente in materia, da cui risulti garantita la solidità del locale nel quale viene collocato il biliardo, in rapporto al sovraccarico. Per gli apparecchi o congegni automatici o semiautomatici da giochi leciti gli interessati dovranno altresì esibire copia del Regolamento relativo al funzionamento. D) STABILIMENTI DI BAGNI: - domanda in carta legale diretta al Sindaco contenente la natura della richiesta; - certificato dell'Ufficiale Sanitario; - licenza di agibilità dei locali e delle strutture. E) LICENZA PER ESERCIZI DI RIMESSA DI AUTOVEICOLI O DI VETTURE E SIMILI. - domanda in carta legale diretta al Sindaco contenente la natura della richiesta, l’ubicazione dell'esercizio; - pianta planimetrica dei locali sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo professionale e regolarizzata a norma della vigente legge sul bollo; - certificato di agibilità e destinazione d'uso dei locali, conforme alla concessione edilizia; - certificato penale; - certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; - marca da bollo da apporre sulla licenza; - registro delle auto e mezzi similari, ricoverati, regolarizzato ai fini della vigente legge sul bollo, (ad avvenuta concessione della licenza) . La licenza è valida fino al 31 Dicembre dell'anno del rilascio ed è rinnovabile con l'adempimento degli oneri fiscali. La concessione della licenza è da comunicare al Prefetto. TITOLO X LICENZA DI AGIBILITA' PER TEATRI O LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO ART. 23 Il Sindaco non può concedere licenza per l'apertura di teatri o per luoghi di pubblico spettacolo senza avere preventivamente fatto verificare dalla commissione tecnica, prevista dall'art. 141 del Regolamento per l'esecuzione del T.U. 18.6.1931 N°773 delle leggi di P.S. approvato con R.D. 6.5.1940 N° 635, la solidità e la sicurezza dell'edificio per l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgomberare lo stesso nel caso di incendio o di pericolo. ART. 24 La licenza è rilasciata dal Sindaco o Assessore delegato dietro presentazione della documentazione prevista dalla legislazione vigente in materia. La concessione della licenza è comunicata al Prefetto. TITOLO XI REGOLAMENTI PER LA SICUREZZA NEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. ART.25 Il Consiglio Comunale delibera i Regolamenti e loro modifiche per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo di cui all'art 84 del T.U. delle leggi di P.S. TITOLO XII LICENZE DI ESERCIZIO DI ARTE TIPOGRAFICA, LITOGRAFICA E QUALUNQUE ARTE DI STAMPA O DI RIPRODUZIONE MECCANICA O CHIMICA IN MOLTEPLICI ESEMPLARI . ART.26 Non si può esercitare senza licenza rilasciata dal Sindaco o Assessore delegato l'arte tipografica, litografica, o un'altra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimi ca in molteplici esemplari. Resta di competenza governativa l'attività fotografica. La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati. E’ ammessa la rappresentanza. ART. 27 La licenza è rilasciata dietro presentazione della seguente documentazione: - domanda in carta legale diretta al Sindaco contenente la natura della richiesta; - certificato penale; - certificato dell'Ufficiale Sanitario; - planimetria dei locali sottoscritta da un tecnico iscritto all’albo professionale e regolarizzata a norma della vigente legge sul bollo; - certificato di agibilità e destinazione d'uso dei locali con forme alla concessione edilizia; - certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. La concessione della licenza è comunicata al Prefetto. TITOLO XIII PROVVEDIMENTI DEL PREFETTO AI SENSI DELL'ART. 64, 3° COMMA, RELATIVI ALLE MANIFATTURE, FABBRICHE E DEPOSITI DI MATERIE INSALUBRI O PERICOLOSE. ART. 28 Il ricorso avverso i provvedimenti relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose sono indirizzati al Sindaco che provvede sentito il Consiglio Provinciale Sanitario, l'Ufficiale Sanitario, e se occorre l'Ufficio del Genio Civile. TITOLO XIV LICENZA TEMPORANEA AGLI STRANIERI PER MESTIERI AMBULANTI ART. 29 Gli stranieri che vogliono esercitare un mestiere di cui al punto 14 dell'art. 19 del D.P.R. N°616/77, debbono ottenere preventivamente apposita licenza . ART. 30 La licenza è rilasciata dal Sindaco o Assessore delegato dietro presentazione della seguente documentazione: - domanda in carta legale diretta al Sindaco, contenente la natura della richiesta; - autorizzazione di soggiorno rilasciata dall'autorità di P.S. ai sensi dell'art. 142 e segg. del T.U. delle leggi di P.S. e dell’art. 126 e segg. del relativo regolamento; - autorizzazione dell'autorità governativa a soggiornare per motivi di lavoro o per svolgere attività commerciali (rilasciata dal Ministero dell’Interno su parere del Ministero degli Esteri a quei cittadini stranieri i cui Stati di appartenenza prevedono condizioni di reciprocità per i cittadini italiani) ad esclusione dei cittadini di Paesi appartenenti alla Comunità Economica Europea (C.E.E.); - certificato penale richiesto al Casellario Giudiziario presso la Procura generale di ROMA (art. 606 C.P.P. ed art. 11 del T.U. delle leggi di P.S.). La concessione della licenza è comunicata al Prefetto. TITOLO XV REGISTRAZIONE PER MESTIERI AMBULANTI ( MERCIAIOLO, SALTIMBANCO CANTANTE, SUONlATORE, SERVITORE DI PIAZZA, FACCHINO, COCCHIERE, CONDUTTORE DI VEICOLI DI PIAZZA, BARCAIOLO, LUSTRASCARPE E MESTIERI ANALOGHI) . ART. 31 Coloro che intendono esercitare i seguenti mestieri ambulanti: merciaiolo, saltimbanco, suonatore, cantante, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, lustrascarpe e mestieri analoghi, debbono essere preventivamente iscritti in apposito registro. Per ottenere l'iscrizione l'interessato deve presentare domanda al Sindaco. Non sono soggetti a registrazione i venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni in quanto l'art. 121 del T.U. delle leggi di P.S. per questa parte, è stato abrogato dalla legge 19.9.1976 N°398 . ART. 32 L’iscrizione è rilasciata dal Sindaco o Assessore delegato, dietro presentazione della seguente documentazione: - domanda diretta al Sindaco in duplice copia di cui una in carta legale contenente la natura della richiesta; - certificato penale. Per l'esercizio del mestiere di conduttore di autoveicoli da piazza l'interessato dovrà inoltre produrre in visione: - documento di abilitazione alla guida di detti veicoli. Il certificato di iscrizione è valido per un anno dalla data del rilascio. Gli stranieri agli effetti dell'iscrizione in detto registro dovranno presentare la medesima documentazione prevista e richie sta per il rilascio della licenza temporanea per mestieri ambulanti di cui all'art. 30 del presente regolamento. L'iscrizione è comunicata al Prefetto. TITOLO XVI LICENZA PER RACCOLTA DI FONDI OD OGGETTI O COLLETTE O QUESTUE . ART. 33 Salvo quanto disposto in materia ecclesiastica, non possono essere fatte,senza licenza del Sindaco o Assessore delegato, raccolte di fondi od oggetti, collette o questue, nemmeno col mezzo della stampa o con liste di sottoscrizione. La licenza può essere concessa soltanto nel caso in cui la questua, colletta o raccolta di fondi o di oggetti, abbia scopo patriottico o scientifico ovvero di beneficienza o di sollievo di pubblici infortuni. Nella licenza sono determinate le condizioni e la durata di essa. La licenza vale solamente per i comuni in cui è rilasciata. ART. 34 La licenza è rilasciata dietro presentazione della seguente documentazione: - domanda in carta bollata diretta al Sindaco contenente: 1) il piano della questua o raccolta; 2) la destinazione degli oggetti o dei fondi da raccogliere; 3) i Comuni in cui deve essere fatta (ovviamente ogni Comune dovrà provvedere, a richiesta, a concedere l'autorizzazione); 4) la durata della questua o raccolta; 5) le generalità complete delle persone incaricate; 6) certificato penale del richiedente. La concessione della licenza è comunicata al Prefetto. TITOLO XVII PROVVEDIMENTI PER ASSISTENZA AD INABILI SENZA MEZZI DI SUSSISTENZA ART. 35 E' vietato mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico. Il Sindaco o Assessore delegato, provvederà al ricovero in un istituto di assistenza delle persone riconosciute inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che non abbiano mezzi di sussistenza, nè parenti tenuti per legge agli alimenti ed in condizioni di poterli prestare. Per il rimborso delle spese si applicano le norme per il domicilio di soccorso. I provvedimenti sono comunicati al Prefetto. TITOLO XVIII LICENZA DI ISCRIZIONE PER PORTIERI E CUSTODI. ART. 36 I portieri di case di abitazioni o di albergo, i custodi di magazzini, stabilimenti di qualunque spece, uffici e simili, quando non rivestono la qualità di guardia particolare giurata, devono ottenere l'iscrizione in apposito registro, tenuto dal competen te ufficio comunale. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno. I proprietari e gli amministratori delle case, alberghi, magazzini, stabilimenti o uffici sopra indicati, e coloro che ne rispondono a qualsiasi titolo, qualora adibiscano o tengano al servizio di portieri o custodi chi non è iscritto nel registro di cui sopra, sono puniti con sanzione amministrativa. Rientrano nei mestieri di cui sopra: - i portieri degli stabili rustici e urbani, tanto se abitati dal proprietario che se dati in affitto, o disabitati; - i portieri o custodi degli alberghi di qualsiasi categoria o degli esercizi pubblici in genere; - dei locali di pubblico trattenimento e di pubblico spettacolo, nonchè di qualsiasi negozio anche durante l'eventuale periodo di chiusura; - le persone addette alla custodia interna od esterna di fabbriche delle officine, dei cantieri, degli. opifici, dei magazzini, dei depositi, degli stabilimenti di qualsiasi spece, degli uffici e simili, anche durante l'eventuale periodo di chiusura; - coloro che sostituiscono il portiere, anche se appartenenti al suo nucleo familiare. Si considerano portieri anche coloro che, oltre a mansioni di custodia, attendono a qualsiasi altra occupazione. ART.37 L’iscrizione è rilasciata dal Sindaco o Assessore delegato, dietro presentazione della seguente documentazione: - domanda in carta legale diretta al Sindaco, contenente la natura della richiesta; - attestato di buona condotta; - certificato penale; - dichiarazione di assunzione da parte dell'amministrazione o del proprietario dello stabile. L’iscrizione ha validità di un anno dalla data del rilascio. L’iscrizione è comunicata al Prefetto. TITOLO XIX DICHIARAZIONE DI COMMERCIO DI COSE ANTICHE ED USATE. ART. 38 Non può esercitarsi il commercio di cose aintiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva al Sindaco. La dichiarazione va scritta in duplice copia, di cui una in car ta legale ed una in carta semplice. ART. 39 La presa d'atto della dichiarazione è rilasciata dal Sindaco o Assessore delegato dietro presentazione della seguente documentazione: - dichiarazione in duplice esemplare di cui uno in bollo, contenente la natura del commercio; - registro delle operazioni giornaliere regolarizzate ai fini della vigente legge sul bollo dall'Ufficio del Registro ( ad avvenuta concessione dell'autorizzazione); - certificato penale; - attestato di buona condotta. La presa d'atto sarà rilasciata con le seguenti prescrizioni: - annotazione sull'apposito registro, di seguito e senza spazi in bianco, del nome, cognome e domicilio dei venditori o compratori; data delle singole operazioni e la spece della merce comprata o venduta; - non compiere operazioni con persone sprovviste di carta di identità o altro documento equipollente munito di fotografia; - comunicare, nel caso trattasi di commercio di automezzi e simili usati, entro dieci giorni, all'Ufficio Provinciale del Pubblico Registro Automobilistico, la demolizione dell'auto - veicolo, motoveicol.o o rimorchio e restituire allo stesso Ufficio la carta di circolazione e le targhe, qualora il venditore non abbia comprovato di avervi già ottemperato; - nel registro delle operazioni dovrà risultare l'avvenuta comunicazione e restituzione di che trattasi; - l'autorizzazione è strettamente personale e può essere revocata o sospesa in ogni momento in casi di abusi. La presa d'atto dell'Autorità competente ha validità di un anno dalla data del rilascio ed è rinnovabile con gli adempimenti degli oneri fiscali. TITOLO XX REGOLAMENTAZIONE DELLE FUNZIONI AMINISTRATIVE ATTRIBUITE AL COMUNE DALL' ART. 54/d N°616/77 . ART.40 In attesa che la Regione stabilisca criteri omogenei, come pre visti dall'art. 54 del D.P.R. 616/77, si confermano le disposizioni vigenti relative alla fissazione degli orari di apertura e chiusura dei negozi, dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande, nonchè degli impianti stradali di carburanti e le relative sanzioni amministrative. TITOLO XXI REGOLAMENTAZIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTRIBUITE AL COMUNE DALL'ART. 54/F D.P.R. 616/77 . ART. 41 Coloro che intendono installare, variare in diminuzione o in aumento le installazioni esistenti di distributori di carburanti debbono presentare domanda al Sindaco ed attendere il rilascio della relativa autorizzazione. ART. 42 L'istruttoria della pratica, avrà luogo ad avvenuta emanazione delle prescrizioni del CIPE e ad avvenuta determinazione dei criteri generali da parte della Regione. TITOLO XXII REGOLAMENTAZIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTRIBUITE AL COMUNE DALL'ART. 54/g del D.P.R. 616/77 . ART. 43 Il Sindaco o Assessore delegato rilascia l'autorizzazione alla rivendita dei giornali e riviste, sentita la Commissione prevista dalla legge 14.6.1971 N°426, con le formalità della legge stessa e con l'acquisizione dei pareri degli Uffici Comunali interessati, che di volta in volta si rendessero opportuni. ART. 44 In sede di revisione del Piano Commerciale saranno stabilite norme circa la ristrutturazione dell'apparato distributivo di giornali e riviste. TITOLO XXIII FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTRIBUITE AL COMUNE DALL'ART. 60 DEL D.P.R. 616/77 . ART. 45 Ai fini del presente regolamento sono complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale gli allestimenti gestiti da Enti e da privati che non abbiano finalità di lucro, attuati per soddisfare le esigenze del turismo sociale e giovanile, come gli alberghi od ostelli per la gioventù, i campeggi, i villaggi turistici, le case per ferie, e in genere gli altri allestimenti concernenti turismo sociale che non abbiano le caratteristiche volute dal R.D.L. 18.1.1937 N°975, convertito in legge 30.12.1937 N°2641 e successive modificazioni. Sono alberghi ed ostelli per la gioventù i complessi ricettivi sommariamente attrezzati per ospitare, per un periodo di tempo limitato, i giovani turisti in transito ed i loro accompagnatori che siano soci di enti costituiti per contribuire al miglioramento morale, intellettuale e fisico della gioventù attraverso la pratica del turismo e del viaggio individuale o di gruppo. Sono campeggi i parchi attrezzati per la sosta di turisti provvisti di tenda o di altri mezzi di pernottamento autonomi e accessoriamente dotati di mensa o spaccio. Sono villaggi turistici i centri di ospitalità, sommariamente attrezzati per il soggiorno di turisti, realizzati in tende od anche in allestimenti stabili minimi. Sono case per le ferie i complessi ricettivi stabili sommariamente attrezzati per ospitare, in periodi determinati i dipendenti di Amministrazioni od Aziende pubbliche o private ed i soci di associazioni ed organizzazioni aventi esclusivo fine di assistenza sociale. Sono autostelli i posti di sosta istituiti lungo le vie di comunicazione per permanenze di riposo e ristoro ed assistenza tecnica a favore dei turisti motorizzati in transito. I complessi ricettivi complementari che non rispondano alle caratteristiche di cui ai precedenti commi sono assoggettati alla disciplina delle aziende alberghiere. ART. 46 L'apertura e l'esercizio di uno dei complessi indicato nell'arti- colo di cui sopra sono subordinati ad autorizzazione, da richiedersi preventivamente su presentazione di idoneo progetto, da concedersi dal Sindaco o Assessore delegato su parere dell'Ente Provinciale per il Turismo competente per territorio, in relazione all'opportunità turistico-ricettiva dell'iniziativa, alle caratteristiche ed all'ubicazione del complesso, alla disposizione e al funzionamento dei servizi comuni. Qualora l'attività dei complessi abbia durata stagionale, nell'autorizzazione è indicato il periodo di esercizio annualmente consentito. L'autorizzazione prevista nei precedenti commi può comprendere, sempre previo parere dell'Ente Provinciale per il Turismo, oltre l'esercizio propriamente ricettivo, anche l'esercizio delle attività di vendite di bevande analcoliche ed alcoliche - esclusi i supera.lcoolici- nonchè di mensa, ed autorimessa, limitatamente alle persone ospitate. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai complessi ricettivi, riservati ai giovani che frequentano scuole di ogni ordine e grado, organizzati e condotti direttamente dal ministero della Pubblica Istruzione, di intesa con il Ministero per il Turismo e con il Ministero per l'Igiene e la Sanità. ART. 47 Il parere dell’ente Provinciale per il Turismo è espresso entro trente giorni con deliberazione motivata del Consiglio dell’Ente. ART. 48 Entro trenta giorni dalla comunicazione del parere dell'Ente Provinciale per il Turismo, competente per territorio, il Sindaco o Assessore delegato deve decidere sulla richiesta di autorizzazione. L'autorizzazione deve essere pubblicata entro quindici giorni all'albo pretorio del Comune. A tale autorizzazione dovranno far seguito le formalità tecniche e sanitarie e quanto altro necessario ai fini della realizzazione dell'opera e dell'attivazione della stessa. TITOLO XXIV FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTRIBUITE AL COMUNE DALL’ART.63/a DEL D.P.R. 616/11 . ART. 49 Coloro che intendono iscriversi all'Albo delle Imprese Artigiane debbono fare richiesta al Sindaco per ottenere dallo stesso o suo delegato l'istruzione degli atti e la relativa certificazione. ART. 50 La certificazione è rilasciata dal Sindaco o Assessore delegato dietro presentazione della seguente documentazione: - domanda in carta legale diretta al Sindaco contenente la natura della attività artigianale e gli altri elementi previsti dalla legge 25.7.1956 N°860; - certificato penale; - attestato di buona condotta. TITOLO XXV NORME FINALI ART. 51 Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con sanzioni amministrative previste dall'art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934 N° 383, salvo le pene sancite dal Codice Penale o da Leggi speciali per i reati in esse previsti.