Svolgo la mia attività professionale come chirurgo ospedaliero. Mi è

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Svolgo la mia attività professionale come chirurgo ospedaliero. Mi è
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1
OGGETTO
MANSIONI COMPATIBILI CON LE PROPRIE CONDIZIONI DI SALUTE
QUESITO
(posto in data 25 settembre 2015)
Svolgo la mia attività professionale come chirurgo ospedaliero. Mi è
stata riconosciuta una invalidità civile al 100% permanente con abilità
lavorativa conservata solo per alcune tipologie di lavoro (il verbale non
specifica quali) a cui si è aggiunta una grave disabilità riconosciuta
come tale ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, anch’ essa permanente.
Vorrei sapere se posso essere esonerato, alla luce delle mie condizioni
di salute, dalla effettuazione dei turni di guardia diurna (8-20),
da quelli notturni e dai turni di pronta disponibilità. In questo caso
quale iter dovrei seguire? Il Medico competente mi ha detto che il suo
ufficio può esonerarmi solo dai turni notturni.
RISPOSTA
(inviata in data 27 settembre 2015 )
L’idoneità o meno all’esercizio di determinate funzioni e attività deve
essere valutata dal medico competente, al quale è necessario
presentare una specifica richiesta, corredata dalla documentazione
necessaria a supportarla. Il comma 6 dell’articolo 41 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (testo unico in materia di tutela e
sicurezza nei luoghi di lavoro) attribuisce al medico competente
l’onere di valutare l’idoneità del lavoratore rispetto a specifiche
mansioni, su richiesta del lavoratore stesso, senza alcuna limitazione.
Non ha quindi alcun fondamento giuridico l’affermazione che esso
possa solo decidere in merito all’esonero dai turni notturni, laddove,
come nel caso in questione, il lavoratore, a fronte di specifiche e
documentate limitazioni delle proprie capacità lavorative, richieda
esplicitamente l’esonero da altre mansioni (quali, come nel caso
specifico posto nel quesito, i turni di guardia o di pronta disponibilità
anche diurni).
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Se il medico competente ritiene che la documentazione prodotta
dall’interessato non sia sufficiente per una adeguata valutazione può
disporre ulteriori accertamenti, sulla base dei quali deve esprimere
per iscritto un parere, specificando se a suo avviso, con riferimento
alle specifiche mansioni oggetto della richiesta del lavoratore, esiste
una parziale o totale, temporanea o permanente inidoneità.
Questo obbligo è sancito dal comma 6 del citato articolo 41, e l’obbligo
di formulare per iscritto la propria valutazione è sancito dal comma 6bis dello stesso articolo 41, che testualmente dispone il medico
competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del
giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.
Contro il parere del medico competente, laddove questo non sia
conforme alle proprie aspettative, è ammesso ricorso presso il servizio
prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro della ASL competente
territorialmente. Così dispone il comma 9 dello stesso articolo 41:
Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta
giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo
di vigilanza territorialmente competente, che dispone, dopo eventuali
ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio
stesso
Esiste in sostanza un organismo sovraordinato, che afferisce al
Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro
(SPISAL), al quale il dirigente interessato può rivolgersi non solo per
vedersi riconosciuti i propri diritti, ma anche per avere assistenza
tecnica e supporto operativo in tutte le fasi del procedimento.
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ULTERIORI CONSIDERAZIONI ESPLICATIVE
Specifiche norme legislative e contrattuali sanciscono l’obbligo per
l’Azienda di adibire il dirigente che per qualsiasi motivo presenti una
riduzione temporanea o permanente delle sue capacità lavorative ad
attività compatibili con le residue capacità di lavoro. Questo obbligo
per il datore di lavoro, e di converso questo diritto per un dirigente
che versi in condizioni analoghe a quelle descritte nel quesito, è
sancito in termini generali dall’articolo 18 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, che tra gli obblighi cui è soggetto il datore di lavoro
indica anche quello, nell'affidare i compiti ai lavoratori, di tenere conto
delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute
e alla sicurezza.
Questo obbligo di carattere generale trova più puntuale esplicitazione
nel comma 1 dell’articolo 42 dello stesso decreto legislativo 81, che
dispone: Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia di diritto al lavoro
dei soggetti in condizioni di disabilità, in relazione ai giudizi formulati
dal medico competente in merito alla idoneità o inidoneità, totale o
parziale, temporanea o permanente allo svolgimento di specifiche
funzioni o mansioni, attua le misure indicate dal medico competente e
qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica
adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto,
a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente
alle mansioni di provenienza.
Laddove dovesse esserci una inidoneità fisica permanente all’esercizio
delle mansioni attribuite si applica il comma 1 dell’articolo 29 del
CCNL 1994_1997, secondo il quale: Nei confronti del dirigente di I
livello riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo
svolgimento delle funzioni attribuitegli, l’Azienda esperisce ogni utile
tentativo, compatibilmente con le proprie strutture organizzative, per
recuperarlo al servizio attivo.
Le principali fonti normative che disciplinano le tutele che sono
assicurate al lavoratore, e gli obblighi che devono essere soddisfatti
dal datore di lavoro sono:
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√ il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (testo unico delle norme
in materia di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro) che
definisce le responsabilità e gli obblighi del datore di lavoro a tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori, ed indica nel medico
competente il riferimento operativo aziendale per l’accertamento
delle condizioni di salute dei lavoratori e della inidoneità totale o
parziale, temporanea o permanente a determinate mansioni
√ l’articolo 7 del CCNL 10 febbraio 2004, che declina nell’ambito
specifico della dirigenza medica le norme di carattere generale
allora vigenti in materia di inidoneità al lavoro notturno, con
particolare riferimento al decreto legislativo 532 sopra citato;
√ l’articolo 29 del CCNL 1994_1997, richiamato dall’articolo 7 del
CCNL 10 febbraio 2004, per quanto concerne il comportamento
dell’azienda a fronte di situazioni di inidoneità lavorativa, tematica
indirettamente connessa con l’inidoneità al lavoro notturno.
√ il decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, che già stabiliva
una definizione univoca di lavoro notturno e di lavoratore notturno,
imponeva al datore di lavoro l’obbligo di accertare periodicamente
le condizioni di salute dei lavoratori notturni e quello di assegnare
al lavoratore altre mansioni in caso di accertata inidoneità al lavoro
notturno;
√ il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che dando attuazione ad
alcune direttive dell’Unione Europea sancisce una serie di tutele
in materia di orario di lavoro, e dedica uno specifico articolo
(l’articolo 11) alla precisazione dei lavoratori che sono esonerati dal
lavoro notturno;
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 10 febbraio 2004
Integrativo del CCNL 1998_2001
Articolo 7
Lavoro notturno
1. dirigenti che svolgono lavoro notturno
Svolgono lavoro notturno i dirigenti tenuti ad operare su turni a
copertura delle 24 ore.
2. rinvio al decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532
Per quanto attiene alle limitazioni al lavoro notturno, alla tutela
della salute, all’introduzione di nuove forme di lavoro notturno,
ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento alle relazioni
sindacali si applicano le disposizioni del decreto legislativo 26
novembre 1999, n. 532. Quanto alla durata della prestazione,
rimane salvaguardata l’attuale organizzazione del lavoro dei servizi
assistenziali operanti nei turni a copertura delle 24 ore.
3. diritto all’assegnazione ad altra attività
Salvo che non ricorra l’applicazione dell’articolo 29 del CCNL
1994_1997 che disciplina il passaggio ad altra funzione per
inidoneità fisica del dirigente, nel caso in cui le sopraggiunte
condizioni di salute comunque comportino l’inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente, ai sensi
dell’articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 532, è garantita al
dirigente l’assegnazione ad altra attività o ad altri turni di servizio
da espletarsi nell’ambito della disciplina di appartenenza.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 1994_1997
Articolo 29
Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica
1. obblighi dell’azienda
Nei confronti del dirigente di I livello riconosciuto fisicamente
inidoneo in via permanente allo svolgimento delle funzioni
attribuitegli, l’Azienda esperisce ogni utile tentativo, compatibilmente con le proprie strutture organizzative, per recuperarlo al
servizio attivo.
2. ricerca delle attività compatibili con le condizioni di salute
A tal fine l’Azienda deve accertare, per il tramite del Collegio Medico
Legale dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, quali
attività il dirigente, in relazione alla disciplina od area di appartenenza, sia in grado di svolgere senza che ciò comporti cambiamento
delle medesime.
3. possibilità di assegnazione ad altro incarico
Qualora non si rinvengano incarichi ai quali il dirigente possa
essere adibito, lo stesso, a domanda, può essere assegnato ad altro
incarico di graduazione inferiore a quello di provenienza,
compatibile con lo stato di salute.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 26 novembre 1999, n. 532
Disposizioni in materia di lavoro notturno
Articolo 2.
Definizioni
1. definizione di lavoro notturno e di lavoratore notturno
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende
per:
a) lavoro notturno:
l'attività svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo fra la mezzanotte e le cinque
del mattino;
b) lavoratore notturno:
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga,
in via non eccezionale, almeno tre ore del suo tempo di lavoro
giornaliero;
2) qualsiasi lavoratore che svolga, in via non eccezionale,
durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario
di lavoro normale secondo le norme definite dal contratto
collettivo nazionale di lavoro. In difetto di disciplina collettiva
è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che
svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni
lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato
in caso di lavoro a tempo parziale.
2. rinvio ai contratti collettivi nazionali
I contratti collettivi individuano le condizioni e i casi di eccezionalità nell'adibizione al lavoro notturno di cui al comma 1, lettere a) e
b).
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 26 novembre 1999, n. 532
Disposizioni in materia di lavoro notturno
Articolo 3.
Limitazioni al lavoro notturno 1.
1. priorità dell’adesione volontaria al lavoro notturno
Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i lavoratori e
le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze
organizzative aziendali.
2. possibili ulteriori limitazioni disposte dalla contrattazione collettiva
Oltre alle limitazioni previste dall’articolo 11 del decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66, la contrattazione collettiva può determinare
ulteriori limitazioni all'effettuazione del lavoro notturno, ovvero
ulteriori priorità rispetto a quelle di cui al comma 1.
Articolo 4
Durata della prestazione
1. orario di lavoro dei lavoratori notturni
L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto
ore nelle ventiquattro ore, salvo l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, che prevedano un orario di lavoro
plurisettimanale, di un periodo di riferimento più ampio sul quale
calcolare come media il suddetto limite.
2. rinvio ad un decreto ministeriale
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, previa consultazione delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative e delle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, viene stabilito un elenco
delle lavorazioni che comportano rischi particolari o rilevanti
tensioni fisiche o mentali, il cui limite è di otto ore nel caso di ogni
periodo di ventiquattro ore.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 26 novembre 1999, n. 532
Disposizioni in materia di lavoro notturno
Articolo 5.
Tutela della salute
1. accertamenti ai quali devono essere sottoposti i lavoratori notturni
I lavoratori notturni devono essere sottoposti a cura e a spese del
datore di lavoro, per il tramite del medico competente:
a) ad accertamenti preventivi volti a constatare l'assenza di contro
indicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti;
b) ad accertamenti periodici almeno ogni due anni per controllare
il loro stato di salute;
c) ad accertamenti in caso di evidenti condizioni di salute incompatibili con il lavoro notturno.
Articolo 6.
Trasferimento al lavoro diurno
1. diritto al trasferimento al lavoro diurno in caso di inidoneità
Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata
tramite il medico competente, è garantita al lavoratore l'assegnazione ad altre mansioni o altri ruoli diurni.
2. rinvio alla contrattazione collettiva nazionale
La contrattazione collettiva definisce le modalità di applicazione
delle disposizioni di cui al comma 1 e individua le soluzioni nel
caso in cui l'assegnazione prevista dal citato comma non risulti
applicabile.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 26 novembre 1999, n. 532
Disposizioni in materia di lavoro notturno
Articolo 7.
Riduzione dell'orario di lavoro e maggiorazione retributiva
1. riduzione dell’orario di lavoro normale settimanale
La contrattazione collettiva stabilisce la riduzione dell'orario di lavoro normale settimanale e mensile nei confronti dei lavoratori
notturni e la relativa maggiorazione retributiva.
2. verifica periodica delle disposizione introdotte dai CCNL
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede a verificare
periodicamente, e almeno annualmente, le disposizioni introdotte
dai contratti collettivi nazionali ai sensi del comma 1.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n. 66
Attuazione delle direttive dell’unione europea concernenti taluni
aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
articolo 1
finalità e definizioni
1. finalità delle disposizioni contenute nel presente decreto
Le disposizioni contenute nel presente decreto, nel dare attuazione
organica alla direttiva 93/104/CE, del 23 novembre 1993, così
come modificata dalla direttiva 2000/34/CE del 22 giugno 2000,
sono dirette a regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio
nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale
collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi
alla organizzazione dell'orario di lavoro.
2. definizioni
Agli effetti delle disposizioni del presente decreto si intende per:
a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al
lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della
sua attività o delle sue funzioni:
b) "periodo di riposo": qualsiasi periodo che non rientra nell'orario
di lavoro;
c) "lavoro straordinario": è il lavoro prestato oltre l'orario normale di
lavoro così come definito all'articolo 3;
d) "periodo notturno": periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;
e) "lavoratore notturno":
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga
almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato
in modo normale;
2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno
almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme
definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina
collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un
minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite
minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale;
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n. 66
Attuazione delle direttive dell’unione europea concernenti taluni
aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
articolo 1
finalità e definizioni
2. definizioni
f) "lavoro a turni": qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro
anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano
successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo
un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere
di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità
per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un
periodo determinato di giorni o di settimane;
g) "lavoratore a turni": qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia
inserito nel quadro del lavoro a turni;
h) "lavoratore mobile": qualsiasi lavoratore impiegato quale membro
del personale viaggiante o di volo presso una impresa che
effettua servizi di trasporto passeggeri o merci sia per conto
proprio che per conto di terzi su strada, per via aerea o per via
navigabile, o a impianto fisso non ferroviario;
i) "lavoro offshore": l'attività svolta prevalentemente su una installazione offshore (compresi gli impianti di perforazione) o a partire
da essa, direttamente o indirettamente legata alla esplo-razione,
alla estrazione o allo sfruttamento di risorse minerali, compresi
gli idrocarburi, nonché le attività di immersione collegate a tali
attività, effettuate sia a partire da una installa-zione offshore che
da una nave;
l) "riposo adeguato": il fatto che i lavoratori dispongano di periodi
di riposo regolari, la cui durata è espressa in unità di tempo, e
sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a causa
della stanchezza della fatica o di altri fattori che perturbano
la organizzazione del lavoro, causino lesioni a se stessi, ad altri
lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o a lungo
termine;
m) "contratti collettivi di lavoro": contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n. 66
Attuazione delle direttive dell’unione europea concernenti taluni
aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
articolo 11
limitazioni al lavoro notturno
1. accertamento dell’inidoneità al lavoro notturno
L'inidoneità al lavoro notturno può essere accertata attraverso le
competenti strutture sanitarie pubbliche.
2. lavoratori esonerati dal lavoro notturno
I contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei lavoratori che possono essere esclusi dall'obbligo di effettuare lavoro notturno.
È in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24
alle ore 6 dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Non sono inoltre obbligati
a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o,
in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario
di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un
soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
articolo 14
tutela in caso di prestazioni di lavoro notturno
1. controlli periodici dell’idoneità al lavoro notturno
La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve
avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite
delle competenti strutture sanitarie pubbliche o per il tramite del
medico competente, attraverso controlli preventivi e periodici,
almeno ogni due anni, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n. 66
Attuazione delle direttive dell’unione europea concernenti taluni
aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
articolo 15
Trasferimento al lavoro diurno
1. diritto al trasferimento al lavoro diurno
Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino
l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno accertata dal medico
competente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore verrà
assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se
esistenti e disponibili.
2. rinvio alla contrattazione collettiva
La contrattazione collettiva definisce le modalità di applicazione
delle disposizioni di cui al comma precedente e individua le soluzioni nel caso in cui l'assegnazione prevista dal comma citato non
risulti applicabile.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
Testo unico delle norme in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
articolo 25.
Obblighi del medico competente
1. funzioni e responsabilità attribuite al medico competente
Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e
protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria,
alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela
della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività
di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per
la parte di competenza e alla organizzazione del servizio di primo
soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora
inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari
di promozione della salute secondo i principi della responsabilità
sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo
41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi
specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più
avanzati;
c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità,
una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto
a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente
necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia condordato al momento della nomina del medico competente;
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
Testo unico delle norme in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
articolo 25.
Obblighi del medico competente
1. funzioni e responsabilità attribuite al medico competente
Il medico competente:
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196
in materia di tutela della privacy, e con salvaguardia del segreto
professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro,
copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata,
nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci
anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del
presente decreto;
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad
agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi
ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività
che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza;
h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli
rilascia copia della documentazione sanitaria;
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
Testo unico delle norme in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
articolo 25.
Obblighi del medico competente
1. funzioni e responsabilità attribuite al medico competente
Il medico competente:
i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni che devono
essere organizzate almeno una volta l’anno, al datore di lavoro,
al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi,
ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati
anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e
fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell’
attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità
psico-fisica dei lavoratori;
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o
a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione
dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale
deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua
annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione
dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività
ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e
requisiti di cui all'articolo 38, al Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
Testo unico delle norme in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Articolo 41
Sorveglianza sanitaria
1. casi nei quali deve essere effettuata la sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite
dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta
dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
2. contenuti della sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista
dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta
l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita
dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre
contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti
rispetto a quelli indicati dal medico competente;
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
Testo unico delle norme in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Articolo 41
Sorveglianza sanitaria
2. contenuti della sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria comprende:
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal
medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue
condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa
dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di
idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde
verificare l'idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi
previsti dalla normativa vigente.
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di
assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta
giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.
2-bis. casi in cui possono essere effettuate visite mediche preventive
Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o
dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.
3. casi nei quali non sono consentite visite preventive
Le visite mediche preventive non possono essere effettuate:
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
Testo unico delle norme in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Articolo 41
Sorveglianza sanitaria
4. contenuti delle visite del medico competente
Le visite mediche preventive, a cura e spese del datore di lavoro,
comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche
mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi
ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione
di sostanze psicotrope e stupefacenti.
5. esiti della visita del medico competente
Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo
i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo
53.
6. esiti possibili dell’accertamento dell’idoneità
Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche finalizzate ad accertare l’idoneità ad una specifica mansione o
funzione, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione
specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o
limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
6-bis. obbligo di esprimere il proprio giudizio per iscritto
Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico
competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del
giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
Testo unico delle norme in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Articolo 41
Sorveglianza sanitaria
7. inidoneità temporanea
Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno
precisati i limiti temporali di validità.
9. possibilità di ricorso avverso il giudizio del medico competente
Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli
formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta
giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo,
all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone,
dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o
la revoca del giudizio stesso.
articolo 42.
Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica
1. diritto alla conservazione del posto di lavoro
Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia di diritto al lavoro
dei soggetti in condizioni di disabilità, in relazione ai giudizi formulati dal medico competente in merito alla idoneità o inidoneità,
totale o parziale, temporanea o permanente allo svolgimento
di specifiche funzioni o mansioni, attua le misure indicate dal
medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità
alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile,
a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo
il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 1994_1997
Articolo 24
Assenze per malattia
1. periodo di diciotto mesi di conservazione del posto di lavoro
Il dirigente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini
della maturazione del predetto periodo, l’assenza in corso si somma
alle assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti.
2. ulteriore periodo di conservazione del posto di lavoro
Al dirigente che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del periodo previsto dal comma 1, può essere concesso
di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, ovvero di essere sottoposto all’accertamento delle sue
condizioni di salute, per il tramite dell’unità sanitaria locale
territorialmente competente ai sensi delle vigenti disposizioni,
al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e
permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
3. facoltà di risolvere il rapporto di lavoro
Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1
e 2, o nel caso che il dirigente, a seguito dell’accertamento di cui
al comma 2, sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere
qualsiasi proficuo lavoro, l’azienda o ente può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dirigente l’indennità sostitutiva del preavviso.
4. computo dei periodo di malattia ai fini dell’anzianità di servizio
I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2
del presente articolo, non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
5. rinvio alla normativa specifica per gli affetti da TBC
Restano ferme le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti
da TBC.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 1994_1997
Articolo 24
Assenze per malattia
6. trattamento economico delle assenze per malattia
Il trattamento economico spettante al dirigente che si assenti per
malattia è il seguente:
a) intera retribuzione per i primi 9 mesi di assenza;
b) 90 % della retribuzione per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50 % della retribuzione per gli ulteriori 6 mesi del periodo
di conservazione del posto previsto nel comma 1;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.
In materia di trattamento economico delle assenze per malattia,
la disciplina contrattuale è integrata dalle disposizioni contenute
nell’articolo 71, comma 1, del decreto legge 112 del 2008, di seguito
riprodotto integralmente nel testo in vigore alla data della risposta
6 bis. condizioni di maggior favore per patologie gravi
In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre
ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell’ufficio medico legale
dell’azienda sanitaria competente per territorio, come ad esempio
l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l’infezione da HIV AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente
indice di Karnosky), ai fini del presente articolo sono esclusi dal
computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni
di ricovero ospedaliero o di day hospital ed i giorni di assenza
dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente
Azienda Sanitaria Locale o struttura convenzionata. Per agevolare
il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite
specialistiche, le aziende favoriscono un’idonea articolazione dell’
orario di lavoro, ove prevista, nei confronti dei soggetti interessati.
La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata
dal dirigente ed il beneficio riconosciuto decorre dalla data
della domanda di accertamento, ove l’esito sia favorevole.
Il comma 6-bis è stato inserito nell’articolo 24 dall’articolo 9 del CCNL
10 febbraio 2004, integrativo del CCNL 1998_2001
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 1994_1997
Articolo 24
Assenze per malattia
7. obbligo di comunicazione all’azienda di appartenenza
L’assenza per malattia deve essere tempestivamente comunicata
all’Azienda o Ente, alla quale va inviata la relativa certificazione
medica.
8. facoltà di controllo da parte dell’Azienda
L’azienda o ente può disporre il controllo della malattia, nei modi
previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
9. obbligo di reperibilità per eventuali visite di controllo
Il dirigente che durante l’assenza, per particolari motivi, dimori in
luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva
comunicazione, precisando l’indirizzo dove può essere reperito.
10. obblighi informativi nel caso di colpa di terzi
Nel caso in cui l’infermità sia causata da colpa di un terzo,
il dirigente è tenuto a darne comunicazione all’azienda o ente.
In tal caso il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile – qualora comprensivo anche della normale retribuzione – è versato dal dirigente
all’azienda o ente fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato
durante il periodo di assenza, compresi gli oneri riflessi inerenti.
La presente disposizione non pregiudica l’esercizio, da parte
dell’Azienda o Ente, di eventuali azioni dirette nei confronti
del terzo responsabile.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112
Articolo 71
Assenze per malattia e per permesso retribuito
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
1. riduzione retributiva nei primi dieci giorni di assenza
Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata,
ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni nei primi dieci giorni
di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale
con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro
trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole
eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche
normative di settore per le assenze per malattia dovute ad
infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero
ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti
dall'applicazione del presente comma costituiscono economie
di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli
enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi
di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112
Articolo 71
Assenze per malattia e per permesso retribuito
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
5-bis. oneri sostenuti per gli accertamenti medico legali
Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio
per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta
delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti
istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente
i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie
locali.
5-ter. finanziamento degli oneri per gli accertamenti medico legali
A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per
il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una
quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis,
ripartita fra le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti
pubblici presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui al
medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle ordinarie
risorse disponibili a tale scopo.
6. inderogabilità delle norme dai contratti o accordi collettivi
Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non
derogabili dai contratti o accordi collettivi.
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