Avendo più di 65 anni d`età poss
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Avendo più di 65 anni d`età poss
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO ETÀ ED ESONERO DAI TURNI DI GUARDIA NOTTURNA QUESITO (posto in data 4 dicembre 2015) Avendo più di 65 anni d'età posso essere esonerato dai turni di guardia notturni? RISPOSTA (inviata in data 11 dicembre 2015) Per quanto concerne i turni di guardia notturni la normativa nazionale né di fonte legislativa, né di fonte contrattuale, pone limiti di età. Un dirigente medico è tenuto a coprire i turni notturni (siano essi turni di guardia che di pronta disponibilità) per tutta la durata del rapporto lavorativo, a prescindere dall'età anagrafica. L’articolo 7 comma 2 del CCNL 10 febbraio 2004 integrativo del CCNL 1998_2001, avente ad oggetto il lavoro notturno, stabilisce che: 2. Per quanto attiene alle limitazioni al lavoro notturno, alla tutela della salute, all’introduzione di nuove forme di lavoro notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento alle relazioni sindacali si applicano le disposizioni del decreto legislativo 532/1999 e successive modificazioni ed integrazioni (tra le quali particolare rilievo assumono quelle introdotte dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, integralmente riportate nella sezione seguente). L'esonero dai turni notturni costituisce un diritto per motivi familiari quali l’assistenza al figlio fino al terzo anno di età, oppure l’assistenza ad un congiunto disabile, altrimenti può essere chiesto per particolari condizioni di salute che devono essere accertate dal medico competente. Il ruolo del medico competente con riferimento ai rischi per la salute connessi con il lavoro notturno è esplicitamente richiamato all’articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532 al quale rinvia l’articolo 7 del CCNL 10 febbraio 2004. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 2 Il medico competente, secondo quanto disposto dal comma 1 lettera c) dell’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nell’esercizio delle funzioni di sorveglianza sanitaria che gli sono attribuite, può effettuare c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; ed in relazione all’esito di tale visita può dichiarare l’inidoneità, parziale o totale, temporanea o permanente, a specifiche mansioni, laddove ovviamente ravveda che l’esercizio delle stesse comporti rischi oggettivi per la salute del lavoratore. Questo se si assume a riferimento la normativa nazionale. Possibile invece, nell’ambito della contrattazione integrativa di livello aziendale, che si stabiliscano norme più favorevoli, escludendo dal lavoro notturno i lavoratori che abbiano compiuto i 60 anni di età. A titolo meramente esemplificativo il comma 3 dell’articolo 18 del contratto integrativo stipulato in data 29 maggio 2009 dall’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini stabilisce che “al compimento del 60° anno d’età il dirigente medico, salvo diversa richiesta avanzata dall’interessato, è esentato dall’obbligo di assicurare i turni di guardia notturni. Le parti si danno atto che qualora dovessero verificarsi situazioni imprevedibili tali da pregiudicare la possibilità di assicurare i LEA, tale accordo potrà essere modificato, con le procedure previste dal presente CCIA in materia di concertazione. Resta inteso che l'esonero di cui alla presente ipotesi non si riferisce alle guardie festive diurne”. In sintesi l’esonero dalle guardie notturne dopo il 60° anno di età non costituisce un diritto ai sensi della normativa nazionale. Pur con gli evidenti limiti che l’attuale congiuntura economica pone, nell’ambito del regolamento aziendale che deve essere adottato per disciplinare la continuità assistenziale, previa concertazione con le organizzazioni sindacali, possono essere ricercate soluzioni che nella distribuzione dei turni di guardia e di pronta disponibilità tengano conto anche dell’età anagrafica. Altrimenti l’unica strada percorribile è richiedere l’esonero dal lavoro notturno per motivi di salute. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 3 RIFERIMENTI NORMATIVI decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532 Articolo 5. Tutela della salute 1. I lavoratori notturni devono essere sottoposti a cura e a spese del datore di lavoro, per il tramite del medico competente: a) ad accertamenti preventivi volti a constatare l'assenza di contro indicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti; b) ad accertamenti periodici almeno ogni due anni per controllare il loro stato di salute; c) ad accertamenti in caso di evidenti condizioni di salute incompatibili con il lavoro notturno. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 4 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Articolo 41 Sorveglianza sanitaria 1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro istituita presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. 2. La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di contro indicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. e-bis) visita medica preventiva prima dell’assunzione; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 5 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n. 66 CAPO IV Lavoro notturno Articolo 11 Limitazioni al lavoro notturno 1. L'inidoneità al lavoro notturno può essere accertata attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche. 2. I contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei lavoratori che possono essere esclusi dall'obbligo di effettuare lavoro notturno. È in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno: a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni; c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 6 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n. 66 CAPO IV Lavoro notturno Articolo 14 Tutela in caso di prestazioni di lavoro notturno 1. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche di cui all'articolo 11 o per il tramite del medico competente, attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi. 2. Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce, previa informativa alle rappresentanze sindacali aziendali, un livello di servizi o di mezzi di prevenzione o di protezione adeguato ed equivalente a quello previsto per il turno diurno. 3. Il datore di lavoro, previa consultazione con le rappresentanze sindacali aziendali dispone per i lavoratori notturni che effettuano le lavorazioni che comportano rischi particolari, appropriate misure di protezione personale e collettiva. 4. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere modalità e specifiche misure di prevenzione relativamente alle prestazioni di lavoro notturno di particolari categorie di lavoratori. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 7 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n. 66 CAPO IV Lavoro notturno Articolo 15 Trasferimento al lavoro diurno 1. Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili. 2. La contrattazione collettiva definisce le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente e individua le soluzioni nel caso in cui l'assegnazione prevista dal comma citato non risulti applicabile. 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