al compimento del 60° anno di età è possibile chiedere l`esonero

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al compimento del 60° anno di età è possibile chiedere l`esonero
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OGGETTO
LAVORO NOTTURNO ED ETÀ ANAGRAFICA
QUESITO
(posto in data 26 luglio 2012)
Sono un dirigente medico in servizio presso un’Azienda Ospedaliera.
Desidero essere informata se dopo il compimento del 60° anno di età è
possibile chiedere l’esonero dalle guardie notturne.
RISPOSTA
(inviata in data 27 luglio 2012)
L’articolo 7 comma 2 del CCNL 10 febbraio 2004 integrativo del CCNL
1998_2001, avente ad oggetto il lavoro notturno, stabilisce che:
2. Per quanto attiene alle limitazioni al lavoro notturno, alla tutela della
salute, all’introduzione di nuove forme di lavoro notturno, ai doveri
del datore di lavoro, anche con riferimento alle relazioni sindacali si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 532/1999 e
successive modificazioni ed integrazioni (tra le quali particolare
rilievo assumono quelle introdotte dal decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66, integralmente riportate nella sezione seguente).
Considerato che la normativa nazionale di carattere generale non
pone limiti di età per lo svolgimento del lavoro notturno, un dirigente
medico è tenuto a svolgere turni notturni (sia i turni di guardia che
quelli di pronta disponibilità) per tutta la durata del rapporto
lavorativo, a prescindere dall'età anagrafica.
L'esonero dai turni notturni costituisce un diritto per motivi familiari
quali l’assistenza al figlio fino al terzo anno di età, oppure l’assistenza
ad un congiunto disabile, altrimenti può essere chiesto per particolari
condizioni di salute che devono essere accertate dal medico
competente. Il ruolo del medico competente con riferimento ai rischi
per la salute connessi con il lavoro notturno è esplicitamente
richiamato all’articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 1999,
n. 532 al quale rinvia l’articolo 7 del CCNL 10 febbraio 2004.
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Il medico competente, secondo quanto disposto dal comma 1 lettera c)
dell’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, nell’esercizio
delle funzioni di sorveglianza sanitaria che gli sono attribuite, può
effettuare
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta
dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue
condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla
mansione specifica;
ed in relazione all’esito di tale visita può dichiarare l’inidoneità,
parziale o totale, temporanea o permanente, a specifiche mansioni,
laddove ovviamente ravveda che l’esercizio delle stesse comporti rischi
oggettivi per la salute del lavoratore.
Questo se si assume a riferimento la normativa nazionale. Possibile
invece, nell’ambito della contrattazione integrativa di livello aziendale,
che si stabiliscano norme più favorevoli, escludendo dal lavoro
notturno i lavoratori che abbiano compiuto i 60 anni di età.
A titolo meramente esemplificativo il comma 3 dell’articolo 18 del
contratto integrativo stipulato in data 29 maggio 2009 dall’Azienda
Ospedaliera San Camillo Forlanini stabilisce che “al compimento del
60° anno d’età il dirigente medico, salvo diversa richiesta avanzata
dall’interessato, è esentato dall’obbligo di assicurare i turni di guardia
notturni. Le parti si danno atto che qualora dovessero verificarsi
situazioni imprevedibili tali da pregiudicare la possibilità di assicurare
i LEA, tale accordo potrà essere modificato, con le procedure previste
dal presente CCIA in materia di concertazione. Resta inteso che
l'esonero di cui alla presente ipotesi non si riferisce alle guardie festive
diurne”.
In sintesi l’esonero dalle guardie notturne dopo il 60° anno di età non
costituisce un diritto ai sensi della normativa nazionale. Pur con gli
evidenti limiti che l’attuale congiuntura economica pone, nell’ambito
del regolamento aziendale che deve essere adottato per disciplinare
la continuità assistenziale, previa concertazione con le organizzazioni
sindacali, possono essere ricercate soluzioni che nella distribuzione
dei turni di guardia e di pronta disponibilità tengano conto anche
dell’età anagrafica. Altrimenti l’unica strada percorribile è richiedere
l’esonero dal lavoro notturno per motivi di salute.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532
Articolo 5.
Tutela della salute
1. I lavoratori notturni devono essere sottoposti a cura e a spese del
datore di lavoro, per il tramite del medico competente:
a) ad accertamenti preventivi volti a constatare l'assenza di contro
indicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti;
b) ad accertamenti periodici almeno ogni due anni per controllare
il loro stato di salute;
c) ad accertamenti in caso di evidenti condizioni di salute
incompatibili con il lavoro notturno.
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DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
Disposizioni in materia di tutela della salute e
di sicurezza nei luoghi di lavoro
Articolo 41
Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite
dalla Commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro istituita presso il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta
dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di contro
indicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine
di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute
dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione
specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non
prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in
una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa,
stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del
rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può
disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria
differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal
medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue
condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa
dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio
di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde
verificare l'idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi
previsti dalla normativa vigente.
e-bis) visita medica preventiva prima dell’assunzione;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito
di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta
giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.
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DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n. 66
CAPO IV
Lavoro notturno
Articolo 11
Limitazioni al lavoro notturno
1. L'inidoneità al lavoro notturno può essere accertata attraverso
le competenti strutture sanitarie pubbliche.
2. I contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei lavoratori che
possono essere esclusi dall'obbligo di effettuare lavoro notturno. È
in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore
6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento
di un anno di età del bambino. Non sono inoltre obbligati
a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o,
in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario
di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un
soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
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DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n. 66
CAPO IV
Lavoro notturno
Articolo 14
Tutela in caso di prestazioni di lavoro notturno
1. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve
avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite
delle competenti strutture sanitarie pubbliche di cui all'articolo 11
o per il tramite del medico competente, attraverso controlli
preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare
l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti
i lavoratori stessi.
2. Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce, previa
informativa alle rappresentanze sindacali aziendali, un livello di
servizi o di mezzi di prevenzione o di protezione adeguato ed
equivalente a quello previsto per il turno diurno.
3. Il datore di lavoro, previa consultazione con le rappresentanze
sindacali aziendali dispone per i lavoratori notturni che effettuano
le lavorazioni che comportano rischi particolari, appropriate misure
di protezione personale e collettiva.
4. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere modalità e
specifiche misure di prevenzione relativamente alle prestazioni di
lavoro notturno di particolari categorie di lavoratori.
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DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n. 66
CAPO IV
Lavoro notturno
Articolo 15
Trasferimento al lavoro diurno
1. Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino
l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore
verrà assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se
esistenti e disponibili.
2. La contrattazione collettiva definisce le modalità di applicazione
delle disposizioni di cui al comma precedente e individua le soluzioni nel caso in cui l'assegnazione prevista dal comma citato non
risulti applicabile.
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