CONGEDI PARENTALI: ISTRUZIONI PER L`USO

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CONGEDI PARENTALI: ISTRUZIONI PER L`USO
CONGEDI PARENTALI: ISTRUZIONI
PER L’USO
di Avv.
Avv.
Erika Lievore
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CONGEDO di MATERNITA’
(EX ASTENSIONE OBBLIGATORIA)
DURATA ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO: 5 MESI (2 MESI
PRECEDENTI E 3 MESI SUCCESSIVI PARTO O FLESSIBILMENTE 1 MESE PRIMA E 4 MESI
DOPO IL PARTO). In caso di parto gemellare la durata del congedo maternità non varia.
TRATTAMENTO
ECONOMICO: LAVORATRICE HA DIRITTO ALL’80% DELLA
RETRIBUZIONE GIORNALIERA CALCOLATA SULLA PAGA IMMEDIATAMENTE PRIMA DEL
CONGEDO. Indennità anticipata dal datore di lavoro in busta paga ma erogata dall’INPS.
Nel pubblico impiego per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (congedo di maternità) le
lavoratrici hanno diritto all’intera retribuzione, comprese le quote di salario accessorio, fisse e ricorrenti, con
l’esclusione dei soli emolumenti la cui corresponsione è strettamente connessa all’effettiva presenza in servizio
(straordinario, turni, reperibilità).
DOMANDA DI MATERNITA’:
PRESENTATA INPS TELEMATICAMENTE ENTRO 30 GIORNI DAL
PARTO.
DIVIETO DI LICENZIAMENTO: VIGE DALL’INIZIO DELLA GESTAZIONE FINO AL
COMPIMENTO DEL 1°ANNO DI VITA DEL BAMBINO. DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE
POSTO DI LAVORO CON MEDESIME O EQUIVALENTI MANSIONI.
DIMISSIONI VOLONTARIE: Sia la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sia le dimissioni
volontarie presentate dalla lavoratrice durante gestazione e fino ai primi TRE ANNI (non più 1 anno) di
vita bambino vengono sospese fino a che non sono CONVALIDATE dal Servizio Ispettivo Ministero
Lavoro e Politiche Sociali (Riforma Fornero)
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CONGEDO di PATERNITA’
ASTENSIONE PADRE LAVORATORE: ENTRO 5 MESI DALLA NASCITA DEL FIGLIO
IL PADRE HA L’OBBLIGO DI ASTENERSI DAL LAVORO PER UN GIORNO, ANCHE DURANTE
ASTENSIONE DELLA MADRE, retribuiti al 100% + ULTERIORE PERIODO DI DUE GIORNI
FACOLTATIVI (non più fruibili dalla madre che anticipa termine finale del congedo),
RETRIBUITI AL 100%. Non frazionabili a ore.
La fruizione, da parte del padre, del congedo facoltativo, di uno o due giorni, anche
continuativi, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti
giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale
di congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti
dal padre.
Il congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporaneamente all’astensione della
madre.
Dipartimento della Funzione pubblica, con nota circolare n. 8629 del 20 febbraio 2013, ha
specificato che l’istituto del congedo obbligatorio di paternità non è immediatamente
applicabile al pubblico impiego, posto che la sua attuazione è subordinata all’adozione di
una specifica normativa attuativa in materia.
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CONGEDO PARENTALE (EX ASTENSIONE
FACOLTATIVA)
DURATA ASTENSIONE LAVORO: 10 MESI COMPLESSIVI TRA I DUE GENITORI,
AUMENTABILI A 11 MESI QUALORA PADRE LAVORATORE SI ASTENGA DAL LAVORO
PER PERIODO SUPERIORE 3 MESI, DA GODERE ENTRO I PRIMI 8 ANNI DI VITA DEL
FIGLIO. (In caso di parto gemellare tempi raddoppiati).
Possono essere goduti contemporaneamente dai genitori in concomitanza ad ogni altro
congedo o permesso per allattamento della madre.
GENITORI POSSONO RICHIEDERE ANTICIPAZIONE TFR (anzianità almeno 8 anni,
richiedibile entro il 70% tfr maturato fino a quel momento).
Il genitore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro nei termini fissati dalla contrattazione
collettiva e comunque con un preavviso non inferiore a 15 giorni e l’indicazione dell’inizio e
della fine del periodo di congedo. La contrattazione collettiva del settore pubblico
ammette che, anche in presenza di particolari e comprovate situazioni personali che
rendano impossibile il rispetto del termine di 15 giorni, la domanda possa essere
eccezionalmente presentata entro le 48 ore precedenti l’inizio del periodo di
astensione dal lavoro.
Il genitore con figli minori fino a tre anni di età, dipendente di amministrazioni pubbliche, può essere
assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a
tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro
genitore esercita la propria attività lavorativa. Questo a condizione che vi sia un posto vacante di
corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione
(art. 42 bis, T.U.). L’eventuale dissenso deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere
comunicati all’interessato entro 30 giorni dalla domanda. Il posto temporaneamente lasciato libero non si
renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.
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CONGEDO PARENTALE FACOLTATIVO: TRATTAMENTO ECONOMICO
TRATTAMENTO ECONOMICO: ENTRO I PRIMI 3 ANNI ETA’ DEL FIGLIO, PER UN
PERIODO MAX DI 6 MESI, SPETTA 30% RETRIBUZIONE MEDIA GIORNALIERA
CONSIDERATA LA RETRIBUZIONE DEL MESE PRECEDENTE. DAI 3 AGLI 8 ANNI
ETA’ FIGLIO, SE I GENITORI NON HANNO FRUITO NEI PRIMI 3 ANNI,
RETRIBUZIONE AL 30% SOLO SE REDDITO GENITORE RICHIEDENTE E’
INFERIORE A 2,5 VOLTE TRATTAM. MINIMO PENSIONE (CIRCA 16.5000 EURO).
Nel pubblico impiego vi è una deroga in melius: si parte da una retribuzione intera (100%) per i
primi 30 giorni, se previsto dal contratto collettivo di comparto. Tale periodo potrà essere goduto
in via esclusiva dal padre o dalla madre, oppure frazionato tra entrambi i genitori. Viene
interamente computato ai fini dell'anzianità di servizio e delle ferie.
Tale beneficio compete una volta sola, complessivamente per entrambi i genitori.
Dopo i primi 30 giorni di congedo parentale retribuito al 100% si passa a:
- 30% della retribuzione per i successivi 5 mesi, riferito ad entrambi i genitori;
- 30% della retribuzione per i periodi successivi ai 6 mesi, se il reddito individuale del genitore in
astensione è inferiore a due volte e mezzo l’importo del trattamento minimo di pensione.
Per i periodi di astensione facoltativa dal terzo all’ottavo anno di vita del bambino, il trattamento
economico sarà:
- 30% della retribuzione per qualunque periodo residuo, se il reddito individuale del genitore in
astensione è inferiore a due volte e mezzo l’importo del trattamento minimo di pensione;
- assenza di retribuzione.
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RIFORME MERCATO LAVORO
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LEGGE FORNERO: INTRODOTTO IN
VIA SPERIMENTALE PER ANNI 20132015 POSSIBILITA’ DI CONCEDERE
ALLA MADRE LAVORATRICE, PER 11
MESI SUCCESSIVI AL CONGEDO DI
MATERNITA’ OPPURE IN
ALTERNATIVA AL CONGEDO
PARENTALE, LA CORRESPONSIONE DI
VOUCHER PER L’ACQUISTO DI SERVIZI DI
BABY SITTING, OVVERO PER LE SPESE
RETE PUBBLICA SERVIZI INFANZIA O
SERVIZI PRIVATI ACCREDITATI.
ANCHE QUANDO CONGEDO
PARENTALE GIA’ USUFRUITO IN
PARTE.
EROGATO DALL’INPS VOUCHER PARI A
300 EURO MENSILI PER MASSIMO 6
MESI.
ACCESSO TRAMITE BANDI (20.000 EURO
/ANNO RISORSE DISPONIBILI)
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JOBS ACT: CONFERMATO ANNO 20142015 IN VIA SPERIMENTALE, TERMINE
11 MESI SUCCESSIVI CONGEDO DI
MATERNITA’ OPPURE IN
ALTERNATIVA AL CONGEDO
PARENTALE, LA CORRESPONSIONE DI
VOUCHER PER L’ACQUISTO DI SERVIZI
DI BABY SITTING, OVVERO SPESE
RETE PUBBLICA SERVIZI INFANZIA O
SERVIZI PRIVATIO ACCREDITATI.
ANCHE QUANDO CONGEDO
PARENTALE GIA’ USUFRUITO IN
PARTE
EROGATO DALL’INPS VOUCHER DI 600
EURO MENSILI PER MASSIMO DI 6 MESI
DOMANDA ENTRO 31 DICEMBRE DI
OGNI ANNO
INTENZIONE DI ESTENDERLO ANCHE
AL PUBBLICO IMPIEGO
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IL JOBS ACT
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La NOVITA’ più importante è senz’altro quella del BONUS BEBE’ 2015 (che
nulla ha a che fare col Voucher Inps): sarà destinato alle famiglie con figli
nati o adottati dal 2015 al 2017, con reddito complessivo annuo inferiore a
25.000€, ed avrà un valore di 80€ mensili, che saranno raddoppiati per le
famiglie con Isee inferiore a 7.000€.
Infine, oltre a prevedere tutele più forti contro licenziamenti e finte
dimissioni dovute alla maternità, ha creato anche il nuovo istituto delle
FERIE SOLIDALI: ogni lavoratore potrà scegliere di devolvere una quota
delle sue ferie a un collega costretto ad assentarsi dal lavoro a causa della
malattia del figlio minore.
Carattere di universalità all’indennità di maternità (non più solo lavoratrici
dipendenti e poche autonome)
TAX CREDIT per redditi inferiori ad una soglia e prestazioni assistenziali
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Accordi collettivi su flessibilità oraria-premi produttività- telelavoro
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RIPOSI E PERMESSI
RIPOSI GIORNALIERI PER ALLATTAMENTO: FINO COMPIMENTO 1° ANNO DI VITA DEL
BAMBINO, LAVORATRICI HANNO DIRITTO A DUE INTERRUZIONI GIORNALIERE PER 2
ORE COMPLESSIVE AL GIORNO SE ORARIO E’ DI ALMENO 6 ORE (SE INF. A 6 ORE, RIPOSO
DI 1 ORA AL GIORNO). IN CASO PARTO GEMELLARE ORE DOPPIE.
INDENNITA’: 100% PAGA ORARIA E CALCOLATE ANCHE NELLA 13MA E FERIE.
DOMANDA: AL DATORE DI LAVORO E ALL’INPS
Il padre ne ha diritto in ipotesi di: parto plurimo, situazione di single o vedovo, rinuncia della madre.
Le ore di permesso di cui all’art. 39 del D.Lgs. n. 151 del 2001 sono espressamente considerate ore lavorative agli
effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Pertanto, le ore fruite a tale titolo possono essere considerate
nel computo delle ore lavorative richieste per l’accesso al beneficio contrattuale dei buoni pasto.
PERMESSI PER MALATTIA FIGLIO: DIRITTO DI ENTRAMBI I GENITORI
- SE BIMBO HA MENO 3 ANNI: INTERA DURATA MALATTIA
- SE BIMBO HA TRA 3 E 8 ANNI: LIMITE DI 5 GIORNI/ANNO PER CIASCUN GENITORE
TRATTAMENTO ECONOMICO: I PERIODI NON SONO RETRIBUITI MA SONO COMPUTATI
NELL’ANZIANITA’ DI SERVIZIO, ESCLUSI GLI EFFETTI DI FERIE, 13MA E GRATIFICA
NATALIZIA. Le disposizioni sul controllo della malattia (fasce di reperibilità) NON si applicano al
periodo di congedo per malattia del figlio.
Nel pubblico impiego è tuttavia possibile usufruire di un periodo di 30 giorni, cumulativi tra padre e madre se ambedue pubblici dipendenti,
ogni anno a retribuzione intera quando il bimbo malato non abbia superato il terzo anno di età.
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Congedi per eventi e cause particolari
(Art. 4 L 53/2000 - DPCM 278/2000)
Ogni lavoratore ha diritto a TRE giorni, retribuiti al 100%, in ipotesi di grave infermità o decesso del
coniuge o del convivente.
Ciascun lavoratore può inoltre godere di DUE anni, anche frazionati, per gravi motivi familiari, la c. d.
aspettativa, senza retribuzione e senza valenza sull’anzianità, salvo riscatto.
CONGEDO STRAORDINARIO PER FIGLI CON HANDICAP GRAVE (Art. 42 c.5 Dlgs 151/2001)
Durata: fino a due anni anche frazionati. Non è più richiesto lo stato di gravità da almeno 5 anni per il
diritto al riconoscimento del congedo. Spetta in alternativa al padre o alla madre. Ammesso il frazionamento
fino alla giornata intera. NON AD ORE, necessaria la ripresa del lavoro tra un periodo assenza ed il
successivo.
Retribuzione: indennità pari all’ultima retribuzione prima del congedo con valenza sull’anzianità a
differenza della c.d. aspettativa. Non si maturano ferie, 13ma e TFR.
Requisiti:
1) persona per la quale si chiede il congedo straordinario deve essere in situazione di disabilità grave ai sensi
dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall’apposita Commissione medica della ASL (art. 4,
comma 1 L. 104/92);
2) mancanza di ricovero a tempo pieno (per le intere 24 ore ) del familiare in situazione di disabilità grave.
Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o
simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa (circ. 155/2010).
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ASSISTENZA LEGGE 104/1992 PER FIGLI CON
HANDICAP
IN CASO DI BAMBINI CON HANDICAP DI ETA’ INFERIORE AI 3 ANNI:
DIRITTO AL PROLUNGAMENTO DELLA ASTENSIONE FACOLTATIVA PER UN
PERIODO MASSIMO NON SUPERIORE A 36 MESI , IN MISURA CONTINUATIVA O
FRAZIONATA. Tale diritto è fruibile fino agli 8 ANNI ETA’ DEL FIGLIO.
IL CONGEDO «PROLUNGATO» DECORRE DAL TERMINE DEL PERIODO DI
CONGEDO PARENTALE ORDINARIO.
TRATTAMENTO ECONOMICO: SI HA DIRITTO AD UN’INDENNITA’ PARI AL 30% DELLA
RETRIBUZIONE PER TUTTO IL PERIODO.
PERMESSI GIORNALIERI/ MENSILI: IN ALTERNATIVA AL CONGEDO PROLUNGATO
LA LAVORATRICE O, IN ALTERNATIVA, IL LAVORATORE PADRE HANNO DIRITTO A 2
ORE DI PERMESSO GIORNALIERO RETRIBUITO IN CASO DI O.D.L. PARI O SUPERIORE A 6
ORE FINO AL 3° ANNO DI ETA’ DEL FIGLIO OPPURE TRE GIORNI DI PERMESSO MENSILE
(ANCHE FRAZIONABILI A ORE)
TRATTAMENTO ECONOMICO: IN CASO DI PERMESSI GIORNALIERI SPETTA
UN’INDENNITA’ ECONOMICA PARI ALLA RETRIBUZIONE PERDUTA E SI MATURANO
FERIE E 13MA.
SIA IN UN CASO CHE NELL’ALTRO TALI DIRITTI SPETTANO A CONDIZIONE CHE IL
BAMBINO NON SIA RICOVERATO A TEMPO PIENO PRESSO UN ISTITUTO
SPECIALIZZATO CHE NON RICHIEDA LA PRESENZA DEI GENITORI.
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ED ANCORA
BAMBINI CON HANDICAP DI ETA’ COMPRESA TRA I TRE E I DICIOTTO
ANNI
La madre, o in alternativa il padre, hanno diritto a TRE GIORNI DI PERMESSO MENSILI
RETRIBUITI. UN GENITORE NE PUO’ GODERE ANCHE QUANDO L’ALTRO GENITORE E’
IN ASTENSIONE FACOLTATIVA. E’ ANCHE POSSIBILE FRAZIONARE IN ORE I PERMESSI
DI TRE GIORNI PURCHE’NON SUPERINO LE 24 ORE MENSILI DI PERMESSO. I GIORNI
DI PERMESSO NON UTILIZZATI NON FANNO CUMULO CON QUELLI DEL MESE
SUCCESSIVO.
DOMANDA INPS SU MODELLI PREDISPOSTI
NON E’ PIU’ RICHIESTA CONDIZIONE DELLA CONVIVENZA O ASSISTENZA CONTINUATIVA
ED ESCLUSIVA
Congedo biennale e tre giorni mensili possono essere fruiti nello stesso mese e per lo stesso
disabile ma non nelle stesse giornate.
BAMBINI CON HANDICAP DI ETA’ SUPERIORE AI DICIOTTO ANNI
La madre, o in alternativa il padre, hanno diritto a TRE GIORNI DI PERMESSO MENSILI
RETRIBUITI. NON E’ PIU’ RICHIESTA PER I FIGLI, ANCHE MAGGIORENNI, LA
CONDIZONE DELLA CONVIVENZA O DELL’ASSISTENZA CONTINUATIVA ED ESCLUSIVA.
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CONGEDI IN NUMERI
Complessivamente in Italia i congedi parentali richiesti sono l’89% delle madri contro
una quota pari all’11% dei padri, partendo dal 7,5% del 2008.
Sul totale italiano di 31.201 congedi parentali, sono 5.091 quelli richiesti dai papà
lombardi che hanno così usufruito di un'opportunità offerta loro dalla legge 53 in
vigore dall'anno 2000: il dato regionale assorbe ben il 17,3% del totale nazionale.
A cura di
Avv. Erika Lievore
Sportello Conciliazione CISL Monza, Brianza e Lecco.
[email protected]
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