PRATO-SANTAGATA Laboratorio 1_
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PRATO-SANTAGATA Laboratorio 1_
Integrazione e dintorni Santagata Roberto Referente Ufficio Integrazione UST Prato Corso di Formazione Docenti neo immessi in ruolo 2015/2016 COSTITUZIONE ART.3 Tutti i cittadini hanno apri dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese ART.34 La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore , impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita PERSONALIZZAZIONE E INDIVIDUALIZZAZIONE d.p.r. 275 DEL 1999 Si parla di interventi di educazione, formazione e istruzione adeguati alle «caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti» LEGGE 10 FEBBRAIO 2000, N. 30 «Legge quadro in materia di riordino dei cicli di istruzione» individua le finalità del sistema educativo di istruzione e di formazione nella crescita e nella valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e dell’identità di ciascuno La Legge 30 marzo 2003, n. 53, la cosiddetta «riforma Moratti» avvia un iter che pone come elemento cardine la centralità dello studente ed il passaggio dai programmi uguali per tutti alla scuola dei percorsi personalizzati. La norma richiama la responsabilità progettuale ed educativa della scuola, dei genitori e del territorio nel definire i piani formativi che devono essere rispettosi delle caratteristiche individuali. La Legge 30 marzo 2003, n. 53, disegna la scuola quale un servizio istituzionale cher deve individuare ciò che è bene per ciascuno dentro i confini di ciò che è ritenuto bene per l’intera società nazionale e la cui determinazione è affidata alla Costituzione , allo Stato e alle intese che esso stabilisce con le Regioni Nell’allegato D- profilo finale dello studente del Decreto Legislativo del 19 Febbraio 2004,n.59:» Il processo educativo individuale(…) ha inizio con la vita e cessa solo con essa, in una continua dinamica di conquiste e possibili involuzioni, sicché nulla è mai guadagnato una volta per tutte e nulla è mai perduto per sempre. Tale certezza costituisce anche un potente fattore di incoraggiamento e di fiducia nelle proprie capacità, a partire da coloro che sono «diversamente abili». Non esiste, del resto, alcuna situazione di handicap che possa ridurre l’integralità della persona a qualche suo deficit. Nessuna persona è definibile per sottrazione. ... DALLE SCUOLE SPECIALI ALL'INTEGRAZIONE primi anni '70 I confini tra scuole speciali e scuole normali si rompono e gli alunni indicati fino ad allora come anormali e subnormali assumono la denominazione di portatori di handicap ed entrano nelle scuole comuni. Ha inizio l'integrazione scolastica nell'articolo 28 della legge 118/71 che riguardava solo i mutilati e gli invalidi civili, ma viene utilizzato come giustificazione normativa per l'integrazione degli alunni portatori di qualsiasi tipo di handicap. Legge118/1971 L’istruzione dei disabili deve avvenire nelle classi normali Presenza degli alunni con disabilità nelle scuole comuni sulla base del riconoscimento di un diritto: diritto di vedersi riconosciuto uguale agli altri. Inizi anni Settanta: chiusura delle scuole e delle classi speciali e accoglienza degli alunni con disabilità nella scuola di tutti. 1975 Nella commissione presieduta dal sottosegretario alla pubblica istruzione Falcucci, si dà una prima definizione per gli alunni portatori di handicap ripresa poi nell'art. 3 della legge 104/1992, nella quale si sancisce che "è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione". 1977 legge 517 Sentenza n 215/87 Corte Costituzionale Programmazione del Consiglio di Classe Flessibilità organizzativa Nuovi strumenti di valutazione Scuola come comunità che si assume la responsabilità del processo educativo Collegialità come strumento fondamentale per l’integrazione Il lavoro di gruppo all'interno della classe o a classi aperte, disciplinato dalla L. 517/1977, costituisce l'organizzazione didattica più idonea all'attuazione di un insegnamento su misura di ogni alunno e quindi si configura come un'organizzazione didattica adeguata anche "ai bisogni ed alle potenzialità" degli alunni portatori di handicap . In tale prospettiva, la L. 148/1990, collegandosi alla precedente normativa, sottolinea la necessità che l'integrazione venga effettuata nel quadro dell'attività educativa programmata dalla scuola per tutti gli alunni. In tal senso, infatti, stabilisce che… …i compiti degli insegnanti di sostegno "devono essere coordinati, nel quadro della programmazione dell'azione educativa, con l'attività didattica generale" E CHE GLI INSEGNANTI "assumono la contitolarità delle classi in cui operano e collaborano con gli insegnanti del modulo organizzativo... per programmare ed attuare progetti educativi personalizzati". Docente di sostegno come nuovo strumento T.U. 297/1994 La figura dell‘insegnante di sostegno è nata giuridicamente con il D.P.R. 970/1975, come docente specialista distinto dagli altri insegnanti curricolari. È stata ulteriormente definita dalla L. 517/77 che ratifica il diritto alla piena integrazione degli studenti con handicap nella scuola pubblica. Viene confermato nel TU 297/1994 ed è docente assegnato alla classe per le attività di sostegno, ha la funzione essenziale del coordinamento delle attività …si prevede un'organizzazione didattica a classi aperte che meglio renda possibile l'individualizzazione dell'insegnamento. Alle attività di classe si aggiungono le attività di gruppo, nell'ambito sia della classe che di classi diverse, per la realizzazione di attività didattiche adeguate alle esigenze di apprendimento dei singoli alunni, cioè gli interventi individualizzati L'attuazione del diritto all'educazione e all'istruzione passa attraverso l'individualizzazione dell'insegnamento, da non intendere, ovviamente, come insegnamento individuale, ma come insegnamento su misura dei singoli alunni, da realizzare sia attraverso il lavoro collettivo che attraverso il lavoro di gruppo ed individuale, nell'ambito della classe e a classi aperte. Compiti del docente di sostegno L'Insegnante di sostegno cura e coordina gli interventi volti alla socializzazione, alla formazione e qualificazione e all'inserimento lavorativo di disabili e di soggetti in stato o a rischio di emarginazione sociale e culturale. Egli collabora attivamente - assieme all'équipe dei docenti - alla predisposizione del Piano Educativo Individualizzato sancito nella Legge quadro sull'handicap (L.104/1992) finalizzato a garantire le linee di continuità educativa. In particolare, questa figura professionale svolge compiti di: interazione e collegamento con i servizi, strutture e agenzie territoriali, forze sociali e soggetti pubblici e privati preposti all'inserimento sociale e lavorativo delle fasce marginali; coordinamento delle équipe di formatori incaricati di realizzare specifiche attività per favorire l'interazione personale, la comunicazione, creando un clima di corresponsabilità e di partecipazione; raccordo e collaborazione con i servizi e strutture territoriali di orientamento scolastico per favorire l'intreccio fra scuola e formazione professionale promozione dell'innovazione metodologica e tecnologica, favorendo l'utilizzazione di linguaggi multimediali per le attività formative; collaborazione con gli altri docenti riguardo alla valutazione della qualità ed efficienza degli interventi formativi settoriali, nonché alla loro riprogettazione; collaborazione con gli operatori dell'orientamento professionale per l'organizzazione e la promozione di attività di orientamento al lavoro. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. (DPR 122 2009) Punti fondamentali l. 104 / 92 L.104/92'Legge —quadro per l'assistenza , l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate Art.3: definisce come persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale che è causa di difficoltà di apprendimento. La minorazione può essere stabilizzata e progressiva e assumere situazione di gravità; Art.12: garantisce il diritto all'educazione e all'istruzione della persona con handicap; Art.13: assicura l'integrazione scolastica della persona handicappata attraverso azioni per lo sviluppo delle potenzialità nell'apprendimento. Coinvolgimento di più soggetti per garantire il diritto allo studio (ASL Enti Locali Scuola) e definizione dei compiti e degli strumenti (compresi i documenti fondamentali) Accertamento: nuova procedura Il DPCM 185/2006, regolamento attuativo: L'accertamento è effettuato da un collegio su richiesta dei genitori e non più dallo specialista; Gli accertamenti devono essere effettuati in tempo utile per la formazione delle classi; Agli accertamenti provvedono le Aziende Sanitarie; Per l'accertamento devono essere utilizzati metodi di classificazione riconosciuti dell'OMS (ICD9 o 10). È la commissione che riconosce la situazione di gravità. Possibile rivedibilità Dal 1 gennaio 2011 la procedura deve essere attivata su richiesta dei genitori dal medico curante, dal neuropsichiatra o direttamente all’INPS o anche tramite patronato. La famiglia consegna l’accertamento alla segreteria della scuola frequentata dal figlio. Attivazione di tutti i supporti e le procedure La Scuola, dopo aver ricevuto, l’accertamento, diventa il fulcro di tutti gli interventi interistituzionali per il progetto di vita Il dirigente individua la classe o i referenti. Il dirigente riunisce il Gruppo di lavoro sul Caso: neuropsichiatra, famiglia, docenti curricolari, se è già presente il docente sostegno, oppure un gruppo momentaneo Il Gruppo di lavoro individua i bisogni, le risorse, gli strumenti, le modifiche strutturali e i modelli organizzativi dei soggetti che possono o debbono fornirle. Il Gruppo di lavoro elabora PDF e PEI • Gruppo di lavoro Istituito con la L: 104/92 Operatori sanitari individuati ASL Componenti Personale insegnante curricolare e sostegno Famiglia GRUPPO DI LAVORO Redigere e aggiornare PDF e PEI Compiti Riunirsi almeno due volte durante l’anno scolastico e quando è necessario Autonomia scolastica L. 59 1997- DPR 275 1999 POF Offerta formativa come insieme di scelte operate dalla scuola dopo aver coinvolto i soggetti interessati e analizzato i bisogni Autonomia didattica Autonomia organizzativa Strumenti Reti Autonomia di ricerca e sperimentazione Flessibilità Compiti del Dirigente • Garante dell’Offerta Formativa: • Promuovere l’aggiornamento • Valorizzare i progetti per potenziare il processo di integrazione/inclusione • Coordinare le azioni dei vari soggetti interni alla scuola • Indirizzare l’operato dei singoli consigli di classe • Coinvolgere attivamente le famiglie e garantire la loro partecipazione durante l’elaborazione del PDF e PEI • Curare il raccordo tra le diverse realtà territoriali • Attivare specifiche azioni per l’orientamento e assicurare continuità nella presa in carico del soggetto da parte della scuola successiva • Intraprendere azioni per rimuovere barriere e ostacoli • Convocare e presiedere i gruppi di lavoro Compiti dei docenti curricolari Obiettivo fondamentale inclusione/integrazione (l. 104/92 art. 12 c. 3) sviluppo degli apprendimenti e delle potenzialità della persona nella comunicazione, nella relazione e nella socializzazione Concetto base: corresponsabilità educativa diffusa conoscenza situazione, negoziazione - condivisione, competenza didattica adeguata per tutti i docenti Partecipano alla stesura del PEI ed elaborano la progettazione individualizzata e personalizzata insieme ai docenti di sostegno utilizzando tutti gli strumenti offerti dall’autonomia organizzativa, didattica, reti, ricerca, formazione, sperimentazione, flessibilità organizzativa e didattica come garanzia di tutela del diritto allo studio Consiglio di classe e Gruppo di lavoro Il Gruppo di lavoro sul caso propone, elabora PEI e PDF Il Consiglio di Classe o il Team dei docenti cui è affidata la classe, senza la presenza dei genitori delibera. Il Consiglio di classe predispone il documento del 15 Maggio e valuta gli alunni/studenti Il Consiglio di classe elabora le programmazioni sulla base del PDF e il PEI • Gruppo di lavoro di istituto Legge 104/1992 - obbligatorio in presenza anche di un solo disabile (art. 12) Scuola- dirigente,docenti, docenti di sostegno, Ata, studenti II ciclo componenti Gruppo di lavoro famiglia Soggetti esterni coinvolti nel processo di integrazione Stila il progetto annuale d’integrazione Dà pareri al Dirigente riguardo alle problematiche di integrazione azioni Propone al Dirigente forme di organizzazione delle attività di sostegno Attiva forme di collaborazione per la continuità Attiva gruppi di lavoro per favorire l’integrazione di alunni in difficoltà non certificati Assistenza alla persona e igiene personale Tabella mansioni area A del Contratto nazionale Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47. Mansioni collaboratori scolastici ART. 47 - COMPITI DEL PERSONALE ATA CCNL 2006-09 (art.32 del CCNL 26-5-1999 . I compiti del I personale A.T.A. sono costituiti: a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza; b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto dal piano delle attività Assistenza educativa L’assistente educativo è assegnato all’alunno dal Comune Ha il compito di favorire l’autonomia, la relazione e la comunicazione Può partecipare al gruppo di lavoro sul caso La famiglia La famiglia rappresenta infatti un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica dell’alunno con disabilità, sia in quanto fonte di informazioni preziose sia in quanto luogo in cui avviene la continuità fra educazione formale ed educazione informale. La partecipazione alle famiglie degli alunni con disabilità al processo di integrazione avviene mediante una serie di adempimenti previsti dalla legge. Infatti ai sensi dell’art 12 comma 5 della L. n. 104/92, la famiglia ha diritto di partecipare alla formulazione del Profilo Dinamico Funzionale e del PEI, nonché alle loro verifiche. La documentazione relativa all'alunno con disabilità deve essere sempre disponibile per la famiglia e consegnata dall'istituzione scolastica quando richiesta. Di particolare importanza è l’attività rivolta ad acquisire il consenso scritto della famiglia sul percorso educativo che consente all’alunno con disabilità l’acquisizione dell’attestato di frequenza piuttosto che del diploma di scuola secondaria superiore Valutazione e rendicontazione Interna ed esterna (rendicontazione sociale) Programmazione e PEI Fissare obiettivi che possono essere verificati, stabilire quali risultati possono essere raggiunti in termini concreti Stabilire momenti e forme di monitoraggio per poter correggere eventuali errori di progettazione o situazioni non previste (controllo di gestione) Prevedere forme e strumenti di rendicontazione e stabilire i destinatari (misurazione e valutazione dei risultai e documentazione finale) Progetto di vita Risulta inoltre necessario predisporre piani educativi che prefigurino, anche attraverso l'orientamento, le possibili scelte che l'alunno intraprenderà dopo aver concluso il percorso di formazione scolastica. Il progetto di vita, parte integrante del P.E.I., riguarda la crescita personale e sociale dell'alunno con disabilità ed ha quale fine principale la realizzazione in prospettiva dell'innalzamento della qualità della vita dell'alunno con disabilità, anche attraverso la predisposizione di percorsi volti sia a sviluppare il senso di autoefficacia e sentimenti di autostima, sia a predisporre il conseguimento delle competenze necessarie a vivere in contesti di esperienza comuni. Il progetto di vita, anche per il fatto che include un intervento che va oltre il periodo scolastico, aprendo l'orizzonte di un futuro possibile, deve essere condiviso dalla famiglia e dagli altri soggetti coinvolti nel processo di integrazione Limiti del percorso scolastico C.M. 235 del 5 maggio 1975. •Il trattenimento nella scuola dell’infanzia può essere previsto solo in casi eccezionali sulla base di: •Richiesta dei genitori-Progetto della scuola dell’infanzia •Parere dei sanitari di riferimento-Delibera del Collegio •La classe si può ripetere fino ad un massimo di 3 volte •dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'art. 4, secondo comma, lettera l, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.(N.d.R.) •L’iscrizione alla prima classe del secondo ciclo deve essere effettuata entro i 18 anni formativo L. 68 1999 Uscita dal percorso In uscita dal sistema scolastico gli alunni disabili possono: In uscita dal sistema scolastico gli alunni disabili possono: Conseguire la licenza al termine del primo ciclo Conseguire il diploma: percorso curricolare – obiettivi minimi Conseguire certificazione competenze: percorso differenziato sottoscritto dai genitori Alle Regioni e alle Province è affidata la gestione dei Centri per l’Impiego e del collocamento prevede l’inserimento mirato (attivazione di strumenti e servizi per valutare le competenze dei disabili e collocarli nel posto più adatto La Legge 68/99 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» stabilisce che i datori di lavoro privati e pubblici con più di 15 dipendenti al netto delle esclusioni, siano tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette (disabili) iscritti in appositi elenchi gestiti dai Centri per l’impiego della provincia di riferimento (serve l’invalidità civile). Percorsi di orientamento e formazione professionale, inserimenti socioterapeutici presso aziende ed enti (ASL Documentazione: accertamento dell’handicap e diagnosi funzionale ACCERTAMENTO (previsto dalla L. 104/92 e dal regolamento applicativo DPR 24 febbraio 1994) • Deve essere condotto da una commissione medico-legale integrata da un medico INPS • È necessario per l’assegnazione di ore di sostegno • Può essere soggetto a rivedibilità • Deve contenere eventuale indicazione della situazione di gravità (necessaria per assegnazione di ore in deroga) • È valido fino al diciottesimo anno • Deve essere consegnato alla famiglia (e dalla famiglia alla scuola DIAGNOSI FUNZIONA LE (previsto dalla L. 104/92 e dal regolamento applicativo DPR 24 febbraio 1994) • Deve essere predisposta dall’ASL successivamente all’accertamento • Deve essere rinnovata al passaggio di ordine o grado • Descrizione analitica della compromissione funzionale, delle competenze e delle potenzialità dell’alunno • Può essere aggiornata in qualsiasi momento Documentazione: PDF e PEI Sono due documenti previsti dalla Legge 104/92 e dal DPR 24 febbraio 1994 Profilo Dinamico Funzionale indica il prevedibile livello di sviluppo che l’alunno dimostra di possedere nei tempi brevi e medi. Può essere pluriennale Coinvolgimento di tutti i soggetti Verifica costante e aggiornamento continuo. Sono di competenza del Gruppo di lavoro Piano Educativo Individualizzato documento in cui vengono descritti gli interventi integrati predisposti per l’alunno nell’arco dell’anno scolastico Valutazione dell’apprendimento Linee guida 2009 • Si precisa infine che dal punto di vista concettuale e metodologico è opportuno distinguere fra la programmazione personalizzata che caratterizza il percorso dell’alunno con disabilità nella scuola dell’obbligo e la programmazione differenziata che, nel II ciclo di istruzione, può condurre l’alunno al conseguimento dell’attestato di frequenza Distinzione primo e secondo ciclo • Primo ciclo: Unico percorso • Secondo ciclo: Due percorsi possibili con esiti diversi Valutazione aspetti generali La valutazione in decimi va rapportata al P.E.I. nel primo ciclo e nella programmazione differenziata del secondo ciclo, che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell’alunno con disabilità. Si rammenta inoltre che la valutazione in questione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance Gli insegnanti assegnati alle attività per il sostegno, assumendo la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano e partecipando a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali degli alunni della classe con diritto di voto, disporranno di registri recanti i nomi di tutti gli alunni della classe di cui sono contitolari. Valutazione norme testo unico TU D. Lgs 297/1994 Art. 318 - Valutazione del rendimento e prove d'esame • 1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline. • 2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. • 3. Nell'ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione. • 4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso degli ausili loro necessari. Valutazione scuola media 1°grado O.M. 90/2001 art.11 • Comma 12 : se l’allievo raggiunge gli obiettivi fissati nel PEI ottiene la promozione e alla fine del triennio ha il diploma di licenza media • Se, invece, l’allievo non raggiunge gli obiettivi fissati nel PEI può ripetere la classe o superare gli esami finali con un attestato per il solo riconoscimento dei crediti formativi • In ogni caso l’alunno può iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado Tipologia obiettivi secondaria secondo grado Obiettivi massimi: • programmazione semplificata con prove equipollenti Obiettivi differenziati: • programmazione basata su obiettivi non riconducibili ai programmi della classe. Programmazione con obiettivi massimi Programmazione riconducibile agli obiettivi massimi previsti dai programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti (art. 15 comma 3 dell’O.M. n.90 del 21/5/2001). Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali è possibile prevedere: 1. Un programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline; 2. Un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza formativa (art. 318 del D.L.vo 297/1994). Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l’anno scolastico, sia per le prove che vengono effettuate in sede d’esame, possono essere predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio del diploma di qualifica o della maturità. Criteri prove equipollenti Parere del Consiglio di Stato n. 348/91 • Lo Stato assume il potere dovere di accertare e certificare che un soggetto ha raggiunto in un determinato settore culturale o professionale un certo livello di conoscenze e professionalità […]. Non si può configurare un supposto diritto al conseguimento del titolo legale di studio che prescinda da un oggettivo accertamento di competenze effettivamente acquisite. Legge 104/92 art. 16 prevede prove equipollenti per i disabili. • Prove equipollenti sono prove utili per accertare se il candidato, pur nella diversità della sua situazione personale, sia in grado di raggiungere, nell’interesse pubblico primario, la soglia di competenza necessaria per il conseguimento del titolo di studio Le prove equipollenti possono consistere in: • 1. MEZZI DIVERSI: le prove possono essere ad esempio svolte con l’ausilio di apparecchiature informatiche. • 2. MODALITA’ DIVERSE: il Consiglio di Classe può predisporre prove utilizzando modalità diverse (es. Prove strutturate: risposta multipla, Vero/Falso, ecc.). • 3. CONTENUTI DIFFERENTI DA QUELLI PROPOSTI DAL MINISTERO: il Consiglio di Classe entro il 15 Maggio predispone una prova studiata ad hoc o trasformare le prove del Ministero in sede d’esame (la mattina stessa). (Commi 7e 8 dell’art. 15 O.M. n. 90 del 21/5/ 2001, D.M. 26/8/81, art. 16 L. 104/92 , parere del Consiglio di Stato n. 348/91). • 4. TEMPI PIÙ LUNGHI nelle prove scritte ( comma 9 art. 15 dell’O.M. 90, comma 3 dell’art. 318 del D.L.vo n. 297/94). Esami di stato Il Consiglio di Classe allega al documento del 15 maggio una relazione sulle modalità di svolgimento e valutazione delle prove d’esame. Gli assistenti all’autonomia e comunicazione possono essere presenti durante lo svolgimento solo come facilitatori della comunicazione (D.M. 25 maggio 95, n.170). Nella classe quinta la presenza dell’insegnante di sostegno è subordinata alla nomina del Presidente della Commissione qualora sia determinante per lo svolgimento della prova stessa Programmazione differenziata Programmazione differenziata in vista di obiettivi didattici formativi non riconducibile ai programmi ministeriali. E’ necessario il consenso della famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01). Il Consiglio di Classe deve dare immediata comunicazione scritta alla famiglia, fissando un termine per manifestare un formale assenso. In caso di mancata risposta, si intende accettata dalla famiglia la valutazione differenziata. In caso di diniego scritto, l’alunno deve seguire la programmazione di classe. La programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato per l’alunno, stilato da ogni docente del C.d.C. per ogni singola materia, sulla base del P.E.I. Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al P.E.I. Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi. Per gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali (comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001 Pubblicazione prove e Invalsi Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove (DPR 122/2009) Nota Miur n. 12701, 8 luglio 2002, per gli alunni disabili non deve essere fatto nessun riferimento al PEI nella pubblicazione degli scrutini. Prove INVALSI Gli alunni disabili possono svolgere le prove ma non vengono valutate Prove esame primo ciclo C.M. n. 50 – 2010. Per l’esame conclusivo del primo ciclo la commissione può in base al PEI: Far svolgere la prova nazionale Far svolgere la prova nazionale ridotta e/o modificata Creare una prova ex novo Gite scolastiche Un docente di sostegno è assolutamente obbligato ad accompagnare l’alunno con handicap in un viaggio di istruzione? La C.M. 291/92, art. 8, comma 2, prevede che nel caso di partecipazione alle gite scolastiche di uno o più alunni portatori di handicap “si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno” Ciò significa che l’accompagnatore non deve essere necessariamente l’insegnante dell’attività di sostegno, ma può essere un qualunque membro della comunità scolastica; docenti, personale ausiliario, familiari, compagno di classe, purchè maggiorenne Ma l’accompagnatore come deve essere incaricato? • L’incarico di accompagnatore costituisce modalità di "particolare prestazione di servizio". Al fine del conferimento di tale incarico le vigenti disposizioni (C.M. 291/92) suggeriscono che il dirigente scolastico individui il docente possibilmente tra quelli appartenenti alla classe degli alunni partecipanti al viaggio, tenendo conto della loro effettiva disponibilità e nell’ambito delle indicazioni fornite dal Consiglio di circolo o di istituto. Si devono prevedere i sostituti nella delibera del Consiglio d’Istituto? • La delibera con cui tale organo autorizza l’iniziativa deve indicare il numero ed i nominativi degli accompagnatori. Onde assicurare un quadro organizzativo affidabile, è prudente che nel numero siano compresi i sostituti per eventuale indisponibilità dei titolari, stante l'assunzione del debito di sorveglianza e delle connesse responsabilità civili e amministrative a carico dell’istituzione scolastica Se un docente che accompagna gli alunni in un viaggio d’istruzione o in una visita guidata impegnando il “giorno libero” ha diritto di recuperare tale giorno? Non spetta alcun recupero, in quanto il cosiddetto "giorno libero" è un normale giorno lavorativo, tanto è vero che il docente può essere in tale giorno impegnato in altre attività di servizio (Collegio docenti, consigli di classe, ecc.) senza che ciò comporti alcun particolare diritto a recuperare il giorno con un riposo compensativo. Un viaggio di istruzione impegna i docenti accompagnatori dal venerdì al lunedì. Spetta il recupero della giornata della domenica? Premesso che la CM 14.10.1992 n.291 all'art. 8 dispone che “l'incarico di accompagnatore costituisce modalità di particolare prestazione di servizio"......., la risposta è affermativa. Il diritto al riposo settimanale nasce infatti: dall’articolo 36, comma 3, della Costituzione italiana che dispone che "Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale [...] e non può rinunciarvi". dall'articolo 1 della Legge 22/2/34 n. 370 dispone che al lavoratore "è dovuto ogni settimana un riposo di 24 ore consecutive" dall'articolo 2109, comma 1, del codice civile che riconosce al lavoratore il diritto "ad un giorno di riposo ogni settimana", riconfermato dall'art. 142, lettera f) della sequenza contrattuale CCNL. Scuola in ospedale e istruzione domiciliare Consentono l’esercizio del Diritto all’Istruzione per minori temporaneamente malati, in situazione di grande complessità organizzativa, didattica, strumentale, affettiva e relazionale; Tali servizi sono parte integrante del protocollo terapeutico del minore malato. DPR n.122 del 2009 art. 11 Valutazione degli alunni in ospedale I docenti che impartiscono gli insegnamenti negli ospedali o luoghi di cura trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza del percorso formativo individualizzato per la valutazione periodica e finale; Nel caso che la frequenza prevalente sia nei luoghi di cura sono i docenti di tali luoghi ad effettuare lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento; Se la degenza ricade nel periodo dello svolgimento degli esami conclusivi essi stessi saranno svolti presso la struttura ospedaliera. Nota prot.n. 7736 del 27 ottobre 2010 “Chiarimenti sulla validità dell’anno scolastico, ai sensi dell’art. 14, comma 7 DPR n. 122/2009” In cui si chiarisce che i periodi trascorsi in ospedale o a casa, durante i quali gli alunni seguono percorsi d’istruzione sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati, messi a punto dalle sezioni ospedaliere, in collaborazione con la scuola di appartenenza, sono da considerarsi tempo scuola a tutti gli effetti e concorrono a determinare la validità dell’anno scolastico Cos’è Scuola in ospedale? Sono classi aperte all’interno dell’ospedale; Fanno riferimento ad una scuola del territorio. Gli alunni restano iscritti alla propria scuola di provenienza; L’intervento di scuola in ospedale è in stretta sinergia con quello sanitario Il coordinamento Comitati tecnici Regionali per la scuola in ospedale; Referenti per gli USR; Dirigenti scuole polo; Dirigenti delle scuole in ospedale; Docenti delle scuole in ospedale; Docenti volontari Istruzione domiciliare Il servizio di istruzione domiciliare costituisce un ampliamento dell'offerta formativa Scuola in Ospedale, riconoscendo ai minori malati – ove necessario - il diritto-dovere all'istruzione anche a domicilio. Con la riduzione dei periodi di degenza ospedaliera, seguita all'approvazione del Piano Sanitario 20022004, oggi, anche nei casi più gravi, si tende a rimandare a casa il bambino o il ragazzo, continuando a seguirlo in dayhospital per tutto il periodo della cura Per chi si attiva Il servizio di istruzione domiciliare può essere erogato nei confronti di alunni, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, i quali, già ospedalizzati a causa di gravi patologie, siano sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza della scuola per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni. Il servizio in questione può essere erogato anche nel caso in cui il periodo temporale, comunque non inferiore a 30 giorni, non sia continuativo, qualora siano previsti cicli di cura ospedaliera alternati a cicli di cura domiciliare oppure siano previsti ed autorizzati dalla struttura sanitaria eventuali rientri a scuola durante i periodi di cura domiciliare VINCOLO: L’attivazione del servizio di istruzione domiciliare potrà avvenire, successivamente al ricovero ospedaliero, solo in presenza di alcune gravi patologie. La patologia ed il periodo di impedimento alla frequenza scolastica devono essere oggetto di idonea e dettagliata certificazione sanitaria, rilasciata dalla struttura ospedaliera in cui l’alunno è stato ricoverato IL PROGETTO Il progetto può essere attivato in qualsiasi momento dell’anno; nel progetto educativo è opportuno contenere, per quanto possibile, l’ aspetto nozionistico delle discipline di studio, concentrando l’ attività didattica attorno a “nuclei disciplinari fondamentali”; Valutare il rischio di sovraccarico di lavoro nei confronti dell’alunno; E’ inoltre sconsigliato attivare un eccessivo numero di figure docenti che hanno rapporti diretti con gli alunni. Alcuni insegnanti possono operare in aree disciplinari piuttosto ampie e connotarsi come figure di riferimento per i ragazzi; Il progetto deve essere flessibile e sottoposto a continue verifiche che ne regolino l’andamento La Procedura La scuola acquisisce la richiesta documentata da parte della famiglia; La scuola elabora un progetto d’istruzione domiciliare con l'indicazione della sua durata, del numero dei docenti coinvolti e dichiaratisi disponibili e delle ore di lezione previste; Il progetto deve essere approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto; Il progetto è trasmesso con la documentazione all’USR e in copia (solo il progetto senza la documentazione sanitaria) anche alla scuola Polo; Il progetto può essere immediatamente attivato, viene contestualmente valutato dal Comitato tecnico Regionale per la scuola in ospedale al fine dell’assegnazione delle risorse destinate con la L. 440/1997. Protocollo farmaci IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE DELL’ UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA IL MINISTRO DELLA SALUTE Art. 1 – Oggetto – Le presenti Raccomandazioni contengono le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all’interno della struttura scolastica Art. 2 – Tipologia degli interventi – La somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle AUSL; tale somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto. Art. 3 – Soggetti coinvolti - La somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico coinvolge, ciascuno per le proprie responsabilità e competenze: - le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale; - la scuola: dirigente scolastico, personale docente ed ATA; - i servizi sanitari: i medici di base e le AUSL competenti territorialmente; - gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso d’integrazione scolastica e formativa dell’alunno. Per quanto concerne i criteri cui si atterranno i medici di base per il rilascio delle certificazioni e la valutazione della fattibilità delle somministrazioni di farmaci da parte di personale non sanitario,nonché per la definizione di apposita modulistica, saranno promossi accordi tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali e le AUSL competenti. Art.4 – Modalità di intervento – La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia). I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci: - effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l’individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci; - concedono, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci; - verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati. Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94, cosi come oggi sostituito dal D.Lvo81/2008. Potranno, altresì, essere promossi, nell’ambito della programmazione delle attività di formazione degli Uffici Scolastici regionali, specifici moduli formativi per il personale docente ed ATA, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni. non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l’assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, nell’ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all’individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni. Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono provvedere all’attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorato per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada). In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta. Qualora nell’edificio scolastico non siano presenti locali idonei, Art. 5 – Gestione delle emergenze – Resta prescritto in ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso nei casi in cui si ravvisi l’inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza. Roma, 25.11.2005