PRATO-SANTAGATA Laboratorio 1_

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PRATO-SANTAGATA Laboratorio 1_
Integrazione e dintorni
Santagata Roberto
Referente Ufficio Integrazione UST Prato
Corso di Formazione
Docenti neo immessi in ruolo
2015/2016
COSTITUZIONE
ART.3
Tutti i cittadini hanno apri dignità sociale e
sono eguali davanti alla legge senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali. E’ compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto
la libertà e l’eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona
umana e l’effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all’organizzazione politica,
economica e sociale del paese
ART.34
La scuola è aperta a tutti. L’istruzione
inferiore , impartita per almeno 8 anni, è
obbligatoria e gratuita
PERSONALIZZAZIONE E
INDIVIDUALIZZAZIONE
d.p.r. 275 DEL 1999
Si parla di interventi di
educazione, formazione e
istruzione adeguati alle
«caratteristiche specifiche dei
soggetti coinvolti»
LEGGE 10 FEBBRAIO
2000, N. 30
«Legge quadro in materia di riordino
dei cicli di istruzione» individua le
finalità del sistema educativo di
istruzione e di formazione nella
crescita e nella valorizzazione della
persona umana, nel rispetto dei
ritmi dell’età evolutiva, delle
differenze e dell’identità di ciascuno
La Legge 30 marzo 2003, n. 53, la cosiddetta
«riforma Moratti» avvia un iter che pone
come elemento cardine la centralità dello
studente ed il passaggio dai programmi
uguali per tutti alla scuola dei percorsi
personalizzati. La norma richiama la
responsabilità progettuale ed educativa
della scuola, dei genitori e del territorio nel
definire i piani formativi che devono essere
rispettosi delle caratteristiche individuali.
La Legge 30 marzo 2003, n. 53,
disegna la scuola quale un servizio
istituzionale cher deve individuare
ciò che è bene per ciascuno dentro i
confini di ciò che è ritenuto bene per
l’intera società nazionale e la cui
determinazione è affidata alla
Costituzione , allo Stato e alle intese
che esso stabilisce con le Regioni
Nell’allegato D- profilo finale dello studente del
Decreto Legislativo del 19 Febbraio 2004,n.59:» Il
processo educativo individuale(…) ha inizio con la vita
e cessa solo con essa, in una continua dinamica di
conquiste e possibili involuzioni, sicché nulla è mai
guadagnato una volta per tutte e nulla è mai perduto
per sempre. Tale certezza costituisce anche un potente
fattore di incoraggiamento e di fiducia nelle proprie
capacità, a partire da coloro che sono «diversamente
abili». Non esiste, del resto, alcuna situazione di
handicap che possa ridurre l’integralità della persona a
qualche suo deficit. Nessuna persona è definibile per
sottrazione.
... DALLE SCUOLE SPECIALI ALL'INTEGRAZIONE
primi anni '70
I confini tra scuole speciali e scuole normali si rompono
e gli alunni indicati fino ad allora come anormali e
subnormali assumono la denominazione di portatori di
handicap ed entrano nelle scuole comuni. Ha inizio
l'integrazione scolastica nell'articolo 28 della legge
118/71 che riguardava solo i mutilati e gli invalidi civili,
ma viene utilizzato come giustificazione normativa per
l'integrazione degli alunni portatori di qualsiasi tipo di
handicap.
Legge118/1971 L’istruzione dei disabili deve avvenire
nelle classi normali
Presenza degli alunni con disabilità nelle scuole comuni
sulla base del riconoscimento di un diritto: diritto di
vedersi riconosciuto uguale agli altri.
Inizi anni Settanta: chiusura delle scuole e delle classi
speciali e accoglienza degli alunni con disabilità nella
scuola di tutti.
1975
Nella commissione presieduta dal sottosegretario alla
pubblica istruzione Falcucci, si dà una prima
definizione per gli alunni portatori di handicap ripresa
poi nell'art. 3 della legge 104/1992, nella quale si
sancisce che "è persona handicappata colui che
presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale,
stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di
apprendimento, di relazione o di integrazione
lavorativa e tale da determinare un processo di
svantaggio sociale o di emarginazione".
1977 legge 517
Sentenza n 215/87 Corte Costituzionale
Programmazione del Consiglio di Classe
Flessibilità organizzativa
Nuovi strumenti di valutazione
Scuola come comunità che si assume la
responsabilità del processo educativo
Collegialità come strumento fondamentale
per l’integrazione
Il lavoro di gruppo all'interno della classe o a classi
aperte, disciplinato dalla L. 517/1977, costituisce
l'organizzazione didattica più idonea all'attuazione di un
insegnamento su misura di ogni alunno e quindi si
configura come un'organizzazione didattica adeguata
anche "ai bisogni ed alle potenzialità" degli alunni
portatori di handicap .
In tale prospettiva, la L. 148/1990, collegandosi alla
precedente normativa, sottolinea la necessità che
l'integrazione venga effettuata nel quadro dell'attività
educativa programmata dalla scuola per tutti gli alunni.
In tal senso, infatti, stabilisce che…
…i compiti degli insegnanti di sostegno
"devono essere coordinati, nel quadro della
programmazione dell'azione educativa, con l'attività
didattica generale"
E CHE GLI INSEGNANTI
"assumono la contitolarità delle classi in cui operano
e collaborano con gli insegnanti del modulo
organizzativo... per programmare ed attuare progetti
educativi personalizzati".
Docente di sostegno come nuovo
strumento T.U. 297/1994
La figura dell‘insegnante di sostegno è nata
giuridicamente con il D.P.R. 970/1975,
come docente specialista distinto dagli altri insegnanti
curricolari.
È stata ulteriormente definita dalla L. 517/77 che ratifica
il diritto alla piena integrazione degli studenti con
handicap nella scuola pubblica.
Viene confermato nel TU 297/1994 ed è docente
assegnato alla classe per le attività di sostegno, ha la
funzione essenziale del coordinamento delle attività
…si prevede un'organizzazione didattica a classi
aperte che meglio renda possibile l'individualizzazione
dell'insegnamento. Alle attività di classe si aggiungono le attività di
gruppo, nell'ambito sia della classe che di classi diverse, per la
realizzazione di attività didattiche adeguate alle esigenze di
apprendimento dei singoli alunni, cioè gli interventi individualizzati
L'attuazione del diritto all'educazione e all'istruzione passa
attraverso l'individualizzazione dell'insegnamento, da non intendere,
ovviamente, come insegnamento individuale, ma come insegnamento su
misura dei singoli alunni, da
realizzare sia attraverso il lavoro collettivo che attraverso il lavoro di
gruppo ed individuale, nell'ambito della classe e a classi aperte.
Compiti del docente di sostegno
L'Insegnante di sostegno cura e coordina gli interventi
volti alla socializzazione, alla formazione e
qualificazione e all'inserimento lavorativo di disabili e
di soggetti in stato o a rischio di emarginazione sociale
e culturale. Egli collabora attivamente - assieme
all'équipe dei docenti - alla predisposizione del Piano
Educativo Individualizzato sancito nella Legge quadro
sull'handicap (L.104/1992) finalizzato a garantire le
linee di continuità educativa.
In particolare, questa figura professionale svolge compiti di:
interazione e collegamento con i servizi, strutture e agenzie territoriali, forze
sociali e soggetti pubblici e privati preposti all'inserimento sociale e lavorativo
delle fasce marginali;
coordinamento delle équipe di formatori incaricati di realizzare specifiche
attività per favorire l'interazione personale, la comunicazione, creando un
clima di corresponsabilità e di partecipazione;
raccordo e collaborazione con i servizi e strutture territoriali di orientamento
scolastico per favorire l'intreccio fra scuola e formazione professionale
promozione dell'innovazione metodologica e tecnologica, favorendo
l'utilizzazione di linguaggi multimediali per le attività formative;
collaborazione con gli altri docenti riguardo alla valutazione della qualità ed
efficienza degli interventi formativi settoriali, nonché alla loro
riprogettazione; collaborazione con gli operatori dell'orientamento
professionale per l'organizzazione e la promozione di attività di orientamento
al lavoro.
I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di
tutti gli alunni. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del
sostegno, essi si esprimono con un unico voto. (DPR 122 2009)
Punti fondamentali l. 104 / 92
 L.104/92'Legge —quadro per l'assistenza , l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate
 Art.3: definisce come persona handicappata colui che presenta una
minorazione fisica, psichica o sensoriale che è causa di difficoltà di
apprendimento. La minorazione può essere stabilizzata e progressiva e
assumere situazione di gravità;
 Art.12: garantisce il diritto all'educazione e all'istruzione della persona con
handicap;
 Art.13: assicura l'integrazione scolastica della persona handicappata
attraverso azioni per lo sviluppo delle potenzialità nell'apprendimento.
 Coinvolgimento di più soggetti per garantire il diritto allo studio (ASL Enti
Locali Scuola) e definizione dei compiti e degli strumenti (compresi i
documenti fondamentali)
Accertamento: nuova procedura
 Il DPCM 185/2006, regolamento attuativo:
 L'accertamento è effettuato da un collegio su richiesta dei genitori e non
più dallo specialista;
 Gli accertamenti devono essere effettuati in tempo utile per la
formazione delle classi;
 Agli accertamenti provvedono le Aziende Sanitarie;
 Per l'accertamento devono essere utilizzati metodi di classificazione
riconosciuti dell'OMS (ICD9 o 10).
 È la commissione che riconosce la situazione di gravità.
 Possibile rivedibilità
 Dal 1 gennaio 2011 la procedura deve essere attivata su richiesta dei
genitori dal medico curante, dal neuropsichiatra o direttamente all’INPS
o anche tramite patronato.
 La famiglia consegna l’accertamento alla segreteria della scuola
frequentata dal figlio.
Attivazione di tutti i supporti e le procedure
La Scuola, dopo aver ricevuto, l’accertamento, diventa il fulcro di
tutti gli interventi interistituzionali per il progetto di vita
Il dirigente individua la classe o i referenti.
Il dirigente riunisce il Gruppo di lavoro sul Caso: neuropsichiatra,
famiglia, docenti curricolari, se è già presente il docente sostegno,
oppure un gruppo momentaneo
Il Gruppo di lavoro individua i bisogni, le risorse, gli strumenti, le
modifiche strutturali e i modelli organizzativi dei soggetti che
possono o debbono fornirle.
Il Gruppo di lavoro elabora PDF e PEI
•
Gruppo di lavoro Istituito con la L: 104/92
Operatori sanitari
individuati ASL
Componenti
Personale insegnante
curricolare e sostegno
Famiglia
GRUPPO DI
LAVORO
Redigere e
aggiornare PDF e PEI
Compiti
Riunirsi almeno due
volte durante l’anno
scolastico e quando è
necessario
Autonomia scolastica L. 59 1997- DPR 275 1999
POF
Offerta formativa come insieme di scelte
operate dalla scuola dopo aver coinvolto i
soggetti interessati e analizzato i bisogni
Autonomia didattica
Autonomia organizzativa
Strumenti
Reti
Autonomia di ricerca e
sperimentazione
Flessibilità
Compiti del Dirigente
• Garante dell’Offerta Formativa:
• Promuovere l’aggiornamento
• Valorizzare i progetti per potenziare il processo di
integrazione/inclusione
• Coordinare le azioni dei vari soggetti interni alla scuola
• Indirizzare l’operato dei singoli consigli di classe
• Coinvolgere attivamente le famiglie e garantire la loro partecipazione
durante l’elaborazione del PDF e PEI
• Curare il raccordo tra le diverse realtà territoriali
• Attivare specifiche azioni per l’orientamento e assicurare continuità
nella presa in carico del soggetto da parte della scuola successiva
• Intraprendere azioni per rimuovere barriere e ostacoli
• Convocare e presiedere i gruppi di lavoro
Compiti dei docenti curricolari
Obiettivo fondamentale inclusione/integrazione (l. 104/92 art. 12
c. 3) sviluppo degli apprendimenti e delle potenzialità della
persona nella comunicazione, nella relazione e nella
socializzazione
Concetto base: corresponsabilità educativa diffusa conoscenza
situazione, negoziazione - condivisione, competenza didattica
adeguata per tutti i docenti
Partecipano alla stesura del PEI ed elaborano la progettazione
individualizzata e personalizzata insieme ai docenti di sostegno
utilizzando tutti gli strumenti offerti dall’autonomia organizzativa,
didattica, reti, ricerca, formazione, sperimentazione, flessibilità
organizzativa e didattica come garanzia di tutela del diritto allo
studio
Consiglio di classe e Gruppo di lavoro
Il Gruppo di lavoro sul caso propone, elabora PEI e
PDF
Il Consiglio di Classe o il Team dei docenti cui è
affidata la classe, senza la presenza dei genitori
delibera.
Il Consiglio di classe predispone il documento del
15 Maggio e valuta gli alunni/studenti
Il Consiglio di classe elabora le programmazioni
sulla base del PDF e il PEI
• Gruppo di lavoro di istituto Legge 104/1992 - obbligatorio
in presenza anche di un solo disabile (art. 12)
Scuola- dirigente,docenti, docenti di
sostegno, Ata, studenti II ciclo
componenti
Gruppo di
lavoro
famiglia
Soggetti esterni coinvolti nel processo di
integrazione
Stila il progetto annuale d’integrazione
Dà pareri al Dirigente riguardo alle
problematiche di integrazione
azioni
Propone al Dirigente forme di organizzazione
delle attività di sostegno
Attiva forme di collaborazione per la continuità
Attiva gruppi di lavoro per favorire
l’integrazione di alunni in difficoltà non
certificati
Assistenza alla persona e igiene personale
Tabella mansioni area A del Contratto nazionale
Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla
corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben
definite che richiedono preparazione non specialistica. E' addetto ai servizi
generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti
degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle
attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli
spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria
vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di
custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti
Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree
esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché
nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con
riferimento alle attività previste dall'art. 47.
Mansioni collaboratori scolastici
ART. 47 - COMPITI DEL PERSONALE ATA CCNL 2006-09 (art.32 del CCNL 26-5-1999
. I compiti del I personale A.T.A. sono costituiti:
a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di
appartenenza;
b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei
profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e
dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio,
necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come
descritto dal piano delle attività
Assistenza educativa
L’assistente educativo è assegnato all’alunno dal Comune
Ha il compito di favorire l’autonomia, la relazione e la comunicazione
Può partecipare al gruppo di lavoro sul caso
La famiglia
La famiglia rappresenta infatti un punto di riferimento essenziale per la
corretta inclusione scolastica dell’alunno con disabilità, sia in quanto fonte di
informazioni preziose sia in quanto luogo in cui avviene la continuità fra
educazione formale ed educazione informale.
La partecipazione alle famiglie degli alunni con disabilità al processo di
integrazione avviene mediante una serie di adempimenti previsti dalla legge.
Infatti ai sensi dell’art 12 comma 5 della L. n. 104/92, la famiglia ha diritto di
partecipare alla formulazione del Profilo Dinamico Funzionale e del PEI,
nonché alle loro verifiche.
La documentazione relativa all'alunno con disabilità deve essere sempre
disponibile per la famiglia e consegnata dall'istituzione scolastica quando
richiesta. Di particolare importanza è l’attività rivolta ad acquisire il consenso
scritto della famiglia sul percorso educativo che consente all’alunno con
disabilità l’acquisizione dell’attestato di frequenza piuttosto che del diploma di
scuola secondaria superiore
Valutazione e rendicontazione
Interna ed esterna (rendicontazione sociale)
Programmazione e PEI
Fissare obiettivi che possono essere verificati, stabilire quali risultati
possono essere raggiunti in termini concreti
Stabilire momenti e forme di monitoraggio per poter correggere
eventuali errori di progettazione o situazioni non previste (controllo di
gestione)
Prevedere forme e strumenti di rendicontazione e stabilire i destinatari
(misurazione e valutazione dei risultai e documentazione finale)
Progetto di vita
Risulta inoltre necessario predisporre piani educativi che prefigurino, anche
attraverso l'orientamento, le possibili scelte che l'alunno intraprenderà dopo
aver concluso il percorso di formazione scolastica.
Il progetto di vita, parte integrante del P.E.I., riguarda la crescita personale e
sociale dell'alunno con disabilità ed ha quale fine principale la realizzazione in
prospettiva dell'innalzamento della qualità della vita dell'alunno con disabilità,
anche attraverso la predisposizione di percorsi volti sia a sviluppare il senso di
autoefficacia e sentimenti di autostima, sia a predisporre il conseguimento delle
competenze necessarie a vivere in contesti di esperienza comuni.
Il progetto di vita, anche per il fatto che include un intervento che va oltre il
periodo scolastico, aprendo l'orizzonte di un futuro possibile, deve essere
condiviso dalla famiglia e dagli altri soggetti coinvolti nel processo di
integrazione
Limiti del percorso scolastico
C.M. 235 del 5 maggio 1975.
•Il trattenimento nella scuola dell’infanzia può essere
previsto solo in casi eccezionali sulla base di:
•Richiesta dei genitori-Progetto della scuola dell’infanzia
•Parere dei sanitari di riferimento-Delibera del Collegio
•La classe si può ripetere fino ad un massimo di 3 volte
•dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti
di cui all'art. 4, secondo comma, lettera l, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o di
interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole
classi.(N.d.R.)
•L’iscrizione alla prima classe del secondo ciclo deve
essere effettuata entro i 18 anni
formativo
L. 68 1999
Uscita dal percorso
In uscita dal sistema
scolastico gli alunni
disabili possono:
In uscita dal sistema scolastico
gli alunni disabili possono:
Conseguire la licenza al
termine del primo ciclo
Conseguire il diploma:
percorso curricolare –
obiettivi minimi
Conseguire certificazione competenze:
percorso differenziato sottoscritto dai
genitori
Alle Regioni e alle Province è affidata la gestione
dei Centri per l’Impiego e del collocamento
prevede l’inserimento mirato
(attivazione di strumenti e servizi per
valutare le competenze dei disabili e
collocarli nel posto più adatto
La Legge 68/99 «Norme per il diritto al
lavoro dei disabili» stabilisce che i
datori di lavoro privati e pubblici con
più di 15 dipendenti al netto delle
esclusioni, siano tenuti ad avere alle
proprie dipendenze lavoratori
appartenenti alle categorie protette
(disabili) iscritti in appositi elenchi
gestiti dai Centri per l’impiego della
provincia di riferimento (serve
l’invalidità civile).
Percorsi di orientamento e formazione
professionale, inserimenti socioterapeutici presso aziende ed enti (ASL
Documentazione: accertamento dell’handicap e diagnosi
funzionale
ACCERTAMENTO (previsto dalla L. 104/92 e dal regolamento applicativo DPR 24
febbraio 1994)
• Deve essere condotto da una commissione medico-legale integrata da un medico INPS
• È necessario per l’assegnazione di ore di sostegno
• Può essere soggetto a rivedibilità
• Deve contenere eventuale indicazione della situazione di gravità (necessaria per assegnazione di
ore in deroga)
• È valido fino al diciottesimo anno
• Deve essere consegnato alla famiglia (e dalla famiglia alla scuola
DIAGNOSI FUNZIONA LE (previsto dalla L. 104/92 e dal regolamento
applicativo DPR 24 febbraio 1994)
• Deve essere predisposta dall’ASL successivamente all’accertamento
• Deve essere rinnovata al passaggio di ordine o grado
• Descrizione analitica della compromissione funzionale, delle competenze e delle potenzialità
dell’alunno
• Può essere aggiornata in qualsiasi momento
Documentazione: PDF e PEI
Sono due documenti
previsti dalla Legge
104/92 e dal DPR 24
febbraio 1994
Profilo Dinamico
Funzionale indica il
prevedibile livello di
sviluppo che l’alunno
dimostra di
possedere nei tempi
brevi e medi. Può
essere pluriennale
Coinvolgimento di
tutti i soggetti
Verifica costante e
aggiornamento
continuo.
Sono di competenza
del Gruppo di lavoro
Piano Educativo
Individualizzato
documento in cui
vengono descritti gli
interventi integrati
predisposti per l’alunno
nell’arco dell’anno
scolastico
Valutazione dell’apprendimento
Linee guida 2009
• Si precisa infine che dal punto di vista concettuale e metodologico
è opportuno distinguere fra la programmazione personalizzata
che caratterizza il percorso dell’alunno con disabilità nella scuola
dell’obbligo e la programmazione differenziata che, nel II ciclo di
istruzione, può condurre l’alunno al conseguimento dell’attestato
di frequenza
Distinzione primo e secondo ciclo
• Primo ciclo: Unico percorso
• Secondo ciclo: Due percorsi possibili con esiti diversi
Valutazione aspetti generali
La valutazione in decimi va rapportata al P.E.I. nel primo ciclo e
nella programmazione differenziata del secondo ciclo, che
costituisce il punto di riferimento per le attività educative a
favore dell’alunno con disabilità. Si rammenta inoltre che la
valutazione in questione dovrà essere sempre considerata
come valutazione dei processi e non solo come valutazione
della performance
Gli insegnanti assegnati alle attività per il sostegno, assumendo
la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano e
partecipando a pieno titolo alle operazioni di valutazione
periodiche e finali degli alunni della classe con diritto di voto,
disporranno di registri recanti i nomi di tutti gli alunni della
classe di cui sono contitolari.
Valutazione norme testo unico
TU D. Lgs 297/1994 Art. 318 - Valutazione del rendimento e prove d'esame
• 1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è
indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali
discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività
integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione
parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
• 2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli
elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti
agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso
dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di
apprendimento iniziali.
• 3. Nell'ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni
handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi
per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di
assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
• 4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla
valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame,
con l'uso degli ausili loro necessari.
Valutazione scuola media 1°grado
O.M. 90/2001 art.11
• Comma 12 : se l’allievo raggiunge gli obiettivi
fissati nel PEI ottiene la promozione e alla fine
del triennio ha il diploma di licenza media
• Se, invece, l’allievo non raggiunge gli obiettivi
fissati nel PEI può ripetere la classe o superare
gli esami finali con un attestato per il solo
riconoscimento dei crediti formativi
• In ogni caso l’alunno può iscriversi alla scuola
secondaria di secondo grado
Tipologia obiettivi secondaria secondo
grado
Obiettivi massimi:
• programmazione semplificata con prove
equipollenti
Obiettivi differenziati:
• programmazione basata su obiettivi non
riconducibili ai programmi della classe.
Programmazione con obiettivi massimi
Programmazione riconducibile agli obiettivi massimi previsti dai programmi
ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti (art. 15 comma 3
dell’O.M. n.90 del 21/5/2001).
Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali è
possibile prevedere:
1. Un programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali delle
discipline;
2. Un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei
contenuti, ricercando la medesima valenza formativa (art. 318 del D.L.vo
297/1994).
Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l’anno scolastico, sia per le
prove che vengono effettuate in sede d’esame, possono essere predisposte prove
equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale e professionale
idoneo per il rilascio del diploma di qualifica o della maturità.
Criteri prove equipollenti
Parere del Consiglio di Stato n. 348/91
• Lo Stato assume il potere dovere di accertare e certificare che un
soggetto ha raggiunto in un determinato settore culturale o
professionale un certo livello di conoscenze e professionalità […]. Non
si può configurare un supposto diritto al conseguimento del titolo
legale di studio che prescinda da un oggettivo accertamento di
competenze effettivamente acquisite.
Legge 104/92 art. 16 prevede prove equipollenti per i
disabili.
• Prove equipollenti sono prove utili per accertare se il candidato,
pur nella diversità della sua situazione personale, sia in grado di
raggiungere, nell’interesse pubblico primario, la soglia di
competenza necessaria per il conseguimento del titolo di studio
Le prove equipollenti possono consistere in:
• 1. MEZZI DIVERSI: le prove possono essere ad esempio svolte con
l’ausilio di apparecchiature informatiche.
• 2. MODALITA’ DIVERSE: il Consiglio di Classe può predisporre prove
utilizzando modalità diverse (es. Prove strutturate: risposta
multipla, Vero/Falso, ecc.).
• 3. CONTENUTI DIFFERENTI DA QUELLI PROPOSTI DAL MINISTERO: il
Consiglio di Classe entro il 15 Maggio predispone una prova studiata
ad hoc o trasformare le prove del Ministero in sede d’esame (la
mattina stessa). (Commi 7e 8 dell’art. 15 O.M. n. 90 del
21/5/ 2001, D.M. 26/8/81, art. 16 L. 104/92 , parere del Consiglio
di Stato n. 348/91).
• 4. TEMPI PIÙ LUNGHI nelle prove scritte ( comma 9 art. 15
dell’O.M. 90, comma 3 dell’art. 318 del D.L.vo n. 297/94).
Esami di stato
Il Consiglio di Classe allega al documento del 15 maggio una
relazione sulle modalità di svolgimento e valutazione delle prove
d’esame.
Gli assistenti all’autonomia e comunicazione possono essere
presenti durante lo svolgimento solo come facilitatori della
comunicazione (D.M. 25 maggio 95, n.170).
Nella classe quinta la presenza dell’insegnante di sostegno è
subordinata alla nomina del Presidente della Commissione
qualora sia determinante per lo svolgimento della prova stessa
Programmazione differenziata
Programmazione differenziata in vista di obiettivi didattici formativi non
riconducibile ai programmi ministeriali.
E’ necessario il consenso della famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01).
Il Consiglio di Classe deve dare immediata comunicazione scritta alla famiglia,
fissando un termine per manifestare un formale assenso. In caso di mancata
risposta, si intende accettata dalla famiglia la valutazione differenziata. In caso di
diniego scritto, l’alunno deve seguire la programmazione di classe.
La programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato per
l’alunno, stilato da ogni docente del C.d.C. per ogni singola materia, sulla base del
P.E.I. Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al P.E.I.
Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi.
Per gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato differenziato, ai voti
riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge,
nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai
programmi ministeriali (comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001
Pubblicazione prove e Invalsi
Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle
modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove (DPR 122/2009)
Nota Miur n. 12701, 8 luglio 2002, per gli alunni disabili non deve essere fatto
nessun riferimento al PEI nella pubblicazione degli scrutini.
Prove INVALSI
Gli alunni disabili possono svolgere le prove ma non vengono
valutate
Prove esame primo ciclo C.M. n. 50 – 2010.
Per l’esame conclusivo del primo ciclo la commissione può in base
al PEI:
Far svolgere la prova nazionale
Far svolgere la prova nazionale ridotta e/o modificata
Creare una prova ex novo
Gite scolastiche
Un docente di sostegno è assolutamente obbligato ad accompagnare
l’alunno con handicap in un viaggio di istruzione?
La C.M. 291/92, art. 8, comma 2, prevede che nel caso di
partecipazione alle gite scolastiche di uno o più alunni portatori di
handicap “si demanda alla ponderata valutazione dei competenti
organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione
di un qualificato accompagnatore nonché di predisporre ogni altra
misura di sostegno”
Ciò significa che l’accompagnatore non deve essere necessariamente
l’insegnante dell’attività di sostegno, ma può essere un qualunque
membro della comunità scolastica; docenti, personale ausiliario,
familiari, compagno di classe, purchè maggiorenne
Ma l’accompagnatore come deve essere incaricato?
• L’incarico di accompagnatore costituisce modalità di
"particolare prestazione di servizio". Al fine del conferimento di
tale incarico le vigenti disposizioni (C.M. 291/92) suggeriscono
che il dirigente scolastico individui il docente possibilmente tra
quelli appartenenti alla classe degli alunni partecipanti al
viaggio, tenendo conto della loro effettiva disponibilità e
nell’ambito delle indicazioni fornite dal Consiglio di circolo o di
istituto.
Si devono prevedere i sostituti nella delibera del Consiglio d’Istituto?
• La delibera con cui tale organo autorizza l’iniziativa deve indicare
il numero ed i nominativi degli accompagnatori. Onde assicurare
un quadro organizzativo affidabile, è prudente che nel numero
siano compresi i sostituti per eventuale indisponibilità dei titolari,
stante l'assunzione del debito di sorveglianza e delle connesse
responsabilità civili e amministrative a carico dell’istituzione
scolastica
Se un docente che accompagna gli alunni in un viaggio d’istruzione o in una visita guidata
impegnando il “giorno libero” ha diritto di recuperare tale giorno?
Non spetta alcun recupero, in quanto il cosiddetto "giorno libero" è un normale giorno
lavorativo, tanto è vero che il docente può essere in tale giorno impegnato in altre attività
di servizio (Collegio docenti, consigli di classe, ecc.) senza che ciò comporti alcun
particolare diritto a recuperare il giorno con un riposo compensativo.
Un viaggio di istruzione impegna i docenti accompagnatori dal venerdì al lunedì. Spetta il
recupero della giornata della domenica?
Premesso che la CM 14.10.1992 n.291 all'art. 8 dispone che “l'incarico di
accompagnatore costituisce modalità di particolare prestazione di servizio"......., la
risposta è affermativa.
Il diritto al riposo settimanale nasce infatti:
dall’articolo 36, comma 3, della Costituzione italiana che dispone che "Il lavoratore ha
diritto al riposo settimanale [...] e non può rinunciarvi".
dall'articolo 1 della Legge 22/2/34 n. 370 dispone che al lavoratore "è dovuto ogni
settimana un riposo di 24 ore consecutive"
dall'articolo 2109, comma 1, del codice civile che riconosce al lavoratore il diritto "ad un
giorno di riposo ogni settimana", riconfermato dall'art. 142, lettera f) della sequenza
contrattuale CCNL.
Scuola in ospedale e istruzione domiciliare
Consentono l’esercizio del Diritto all’Istruzione per minori
temporaneamente malati, in situazione di grande complessità
organizzativa, didattica, strumentale, affettiva e relazionale;
Tali servizi sono parte integrante del protocollo terapeutico del minore
malato.
DPR n.122 del 2009 art. 11
Valutazione degli alunni in ospedale
I docenti che impartiscono gli insegnamenti negli ospedali o luoghi di cura
trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza del
percorso formativo individualizzato per la valutazione periodica e finale;
Nel caso che la frequenza prevalente sia nei luoghi di cura sono i docenti di
tali luoghi ad effettuare lo scrutinio previa intesa con la scuola di
riferimento;
Se la degenza ricade nel periodo dello svolgimento degli esami conclusivi
essi stessi saranno svolti presso la struttura ospedaliera.
Nota prot.n. 7736 del 27 ottobre 2010
“Chiarimenti sulla validità dell’anno scolastico, ai sensi dell’art. 14,
comma 7 DPR n. 122/2009”
In cui si chiarisce che i periodi trascorsi in ospedale o a casa, durante i
quali gli alunni seguono percorsi d’istruzione sulla base di appositi
programmi di apprendimento personalizzati, messi a punto dalle
sezioni ospedaliere, in collaborazione con la scuola di appartenenza,
sono da considerarsi tempo scuola a tutti gli effetti e concorrono a
determinare la validità dell’anno scolastico
Cos’è Scuola in ospedale?
Sono classi aperte all’interno dell’ospedale;
Fanno riferimento ad una scuola del territorio. Gli alunni
restano iscritti alla propria scuola di provenienza;
L’intervento di scuola in ospedale è in stretta sinergia con
quello sanitario
Il coordinamento
Comitati tecnici Regionali per la scuola in ospedale;
Referenti per gli USR;
Dirigenti scuole polo;
Dirigenti delle scuole in ospedale;
Docenti delle scuole in ospedale;
Docenti volontari
Istruzione domiciliare
Il servizio di istruzione domiciliare costituisce un ampliamento
dell'offerta formativa Scuola in Ospedale, riconoscendo ai
minori malati – ove necessario - il diritto-dovere all'istruzione
anche a domicilio. Con la riduzione dei periodi di degenza
ospedaliera, seguita all'approvazione del Piano Sanitario 20022004, oggi, anche nei casi più gravi, si tende a rimandare a
casa il bambino o il ragazzo, continuando a seguirlo in dayhospital per tutto il periodo della cura
Per chi si attiva
Il servizio di istruzione domiciliare può essere erogato nei confronti di alunni,
iscritti a scuole di ogni ordine e grado, i quali, già ospedalizzati a causa di gravi
patologie, siano sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza
della scuola per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni.
Il servizio in questione può essere erogato anche nel caso in cui il periodo
temporale, comunque non inferiore a 30 giorni, non sia continuativo, qualora
siano previsti cicli di cura ospedaliera alternati a cicli di cura domiciliare oppure
siano previsti ed autorizzati dalla struttura sanitaria eventuali rientri a scuola
durante i periodi di cura domiciliare
VINCOLO:
L’attivazione del servizio di istruzione domiciliare potrà avvenire,
successivamente al ricovero ospedaliero, solo in presenza di alcune gravi
patologie.
La patologia ed il periodo di impedimento alla frequenza scolastica devono
essere oggetto di idonea e dettagliata certificazione sanitaria, rilasciata dalla
struttura ospedaliera in cui l’alunno è stato ricoverato
IL PROGETTO
Il progetto può essere attivato in qualsiasi momento dell’anno;
nel progetto educativo è opportuno contenere, per quanto possibile, l’ aspetto
nozionistico delle discipline di studio, concentrando l’ attività didattica attorno a
“nuclei disciplinari fondamentali”;
Valutare il rischio di sovraccarico di lavoro nei confronti dell’alunno;
E’ inoltre sconsigliato attivare un eccessivo numero di figure docenti che hanno
rapporti diretti con gli alunni. Alcuni insegnanti possono operare in aree disciplinari
piuttosto ampie e connotarsi come figure di riferimento per i ragazzi;
Il progetto deve essere flessibile e sottoposto a continue verifiche che ne regolino
l’andamento
La Procedura
La scuola acquisisce la richiesta documentata da parte della famiglia;
La scuola elabora un progetto d’istruzione domiciliare con l'indicazione della sua durata,
del numero dei docenti coinvolti e dichiaratisi disponibili e delle ore di lezione previste;
Il progetto deve essere approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto;
Il progetto è trasmesso con la documentazione all’USR e in copia (solo il progetto senza la
documentazione sanitaria) anche alla scuola Polo;
Il progetto può essere immediatamente attivato, viene contestualmente valutato dal
Comitato tecnico Regionale per la scuola in ospedale al fine dell’assegnazione delle risorse
destinate con la L. 440/1997.
Protocollo farmaci
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE DELL’ UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Art. 1 – Oggetto – Le presenti Raccomandazioni
contengono le linee guida per la definizione degli
interventi finalizzati all’assistenza di studenti che
necessitano di somministrazione di farmaci in orario
scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute
ed il benessere all’interno della
struttura scolastica
Art. 2 – Tipologia degli interventi – La somministrazione di
farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche
rilasciate dal competente servizio delle AUSL; tale
somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni
specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità
tecnica da parte dell’adulto.
Art. 3 – Soggetti coinvolti - La somministrazione di farmaci agli
alunni in orario scolastico coinvolge, ciascuno per le proprie
responsabilità e competenze:
- le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale;
- la scuola: dirigente scolastico, personale docente ed ATA;
- i servizi sanitari: i medici di base e le AUSL competenti
territorialmente;
- gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso
d’integrazione scolastica e formativa dell’alunno.
Per quanto concerne i criteri cui si atterranno i
medici di base per il rilascio delle certificazioni e
la valutazione della fattibilità delle
somministrazioni di farmaci da parte di personale
non sanitario,nonché per la definizione di
apposita modulistica, saranno promossi accordi
tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali e le
AUSL competenti.
Art.4 – Modalità di intervento – La somministrazione
di farmaci in orario scolastico deve essere
formalmente richiesta dai genitori degli alunni o
dagli esercitanti la potestà genitoriale, a fronte della
presentazione di una certificazione medica
attestante lo stato di malattia dell’alunno con la
prescrizione specifica dei farmaci da assumere
conservazione, modalità e tempi di
somministrazione, posologia).
 I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione
di farmaci:
- effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante
l’individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la
somministrazione dei farmaci;
- concedono, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici
durante l’orario
scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione
dei farmaci;
- verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la
continuità della
somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti
la potestà
genitoriale o loro delegati. Gli operatori scolastici possono essere individuati
tra il personale
docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del
Decreto legislativo n.
626/94, cosi come oggi sostituito dal D.Lvo81/2008. Potranno, altresì,
essere promossi, nell’ambito della programmazione delle attività di
formazione degli Uffici Scolastici regionali, specifici moduli formativi per il
personale docente ed ATA, anche in collaborazione con le AUSL e gli
Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.
 non vi sia alcuna disponibilità alla
somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali
necessari a garantire
l’assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, nell’ambito delle
prerogative
scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all’individuazione
di altri
soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni.
 Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono
provvedere
all’attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i
competenti Assessorato
per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche
attraverso il
ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili
di Strada).
In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne
comunicazione
formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del
Comune di
residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.
 Qualora nell’edificio scolastico non siano presenti locali idonei,
Art. 5 – Gestione delle emergenze – Resta
prescritto in ricorso al Sistema Sanitario
Nazionale di Pronto Soccorso nei casi in cui si
ravvisi l’inadeguatezza dei provvedimenti
programmabili secondo le presenti linee
guida ai casi concreti presentati, ovvero
qualora si ravvisi la sussistenza di una
situazione di emergenza.
Roma, 25.11.2005