AGGIORNAMENTI Notizie varie

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AGGIORNAMENTI Notizie varie
AGGIORNAMENTI
Rassegna di notizie di interesse notarile tratte dai principali canali di informazione
Curata da Francesco Boni
trasmesso via Internet e pubblicato sul sito www.notaibergamo.it
Mese di SETTEMBRE 2009
Sommario:
Notizie varie
Risposte dell’Ufficio Studi ai quesiti posti da notai
Dalla Lista Sigillo
Circolari, Risoluzioni e Note ministeriali
Scadenzario
Segnalazione di giurisprudenza
Giurisprudenza tributaria
Diritto internazionale
Segnalazioni di volumi, pubblicazioni e letture
Segnalazioni di siti web e programmi
Agenda di incontri di
interesse notarile
Notizie varie
Cenni sui trasferimenti di fabbricati rurali alla luce della prassi della amministrazione fiscale
La risoluzione n. 207/E del 6 agosto 2009 che si autodefinisce “consulenza giuridica”, affermando che il trasferimento
per donazione o mortis causa di fabbricato rurale unitamente al fondo cui inerisce, sia esso destinato ad abitazione che
ad attività agricola, non sconta le imposte di donazione o di successione, ancorché esso risulti censito al Catasto dei
fabbricati, ribadisce il dettato della circolare ministeriale numero 50\E del 21 marzo del 2000 che si riferisce anche alle
imposte di registro (e quindi ipotecaria e catastale) e comunale sugli immobili.
La risoluzione afferma, infatti, l’irrilevanza fiscale, ai fini delle imposte ivi contemplate, del valore del fabbricato rurale
che rivesta i requisiti di ruralità normativamente previsti, sulla base dell’assunto per il quale il reddito dominicale del
terreno ”esprime un valore comprensivo anche dei fabbricati sovrastanti, sempreché tali costruzioni siano
strumentalmente funzionali alla necessità del fondo e siano trasferite unitamente al fondo stesso, conservando tutti i
requisiti di costruzioni rurali previsti” dalla legge.
Se la risoluzione in commento non sembra portare alcuna novità se non - si spera - quella di convincere le Agenzie delle
Entrate ancora refrattarie ad applicare il dettato della prassi assunta in oggetto dalla amministrazione finanziaria,
rimangono ancora aperti alcuni problemi nati dalla riforma del catasto.
Con la relativa normativa si è sostituito ad un catasto “specializzato” un catasto concepito come unico contenitore di
tutti i fabbricati: catasto dei fabbricati, appunto; e non più catasto urbano la cui nuova denominazione, tutt’altro che
semplicemente nominalistica, evidenzia come in esso siano destinati a confluire tutti i fabbricati, quale che sia la loro
destinazione ed utilizzazione urbanistica, civilistica e di fatto.
Con l’intento di ottenere una rilevazione dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, abbandonando il principio per il
quale la iscrizione in catasto dell’edificio costituiva sostanzialmente presunzione di tassazione in capo al possessore.
La riforma da un lato offre il vantaggio di evitare la cristallizzazione della tassazione sulla base del dato catastale ma
dall’altro apre la strada ad incertezze interpretative, dovendosi lamentare la assenza di un organica e strutturale
revisione dei dati impositivi cui fanno riferimento le diverse ipotesi di tassazione.
In relazione alla natura rurale del fabbricato, in particolare, si riscontra altresì un ulteriore disallineamento del concetto
di ruralità fiscale da quello civile ed urbanistico nonché la estrema difficoltà di rapportare la tassazione a parametri
legati a situazioni soggettive e di fatto.
In questa direzione è facile rilevare, ad esempio, le incongruenze fra la nuova struttura del catasto e la imposta
comunale sugli immobili o l’articolo 52 del testo unico della imposta di registro o l’articolo 35 del testo unico delle
imposte di donazione e successione che trovano la loro base imponibile, sia pure con definizioni non sovrapponibili
(valutazione c.d. automatica dei fabbricati “iscritti in catasto con attribuzione di rendita” e reddito dei fabbricato
risultanti in catasto) “meccanicamente” individuata sull’esistenza del fabbricato nei registri catastali.
In argomento giova inoltre rilevare come la “nuova” ruralità fiscale del fabbricato sia stata costruita ai fini della imposta
sui redditi, alla quale fa riferimento (indirettamente e unicamente per una fattispecie riduttiva di imposta) il testo unico
delle imposta di donazioni e successione mentre è assente un coordinamento sistematico fra le altre imposte e le
sopraggiunte regole di censimento catastale dei fabbricati.
AGGIORNAMENTI – settembre 2009
La normativa è pesantemente condizionata dal suo fine (la tassazione del reddito prodotto dal fabbricato) e “funziona”
sulla base del principio per il quale il reddito potenziale di qualsiasi fabbricato, desumibile dal suo censimento catastale
determina o non determina imposizione fiscale in ragione delle qualità sue o del soggetto che lo possiede o che lo
detiene.
Tale caratteristica genetica rende a volte incongrua la sua applicazione alle imposte sui trasferimenti.
Un’osservazione, infine: non vi è dubbio che il fabbricato rurale possa mantenere la sua qualifica fiscale ancorché
“separato” dal terreno agricolo; in tale fattispecie, espressamente prevista nel testo unico delle imposte di successione
e donazione (cfr. nota 7), si applica il principio di neutralità fiscale di cui all’imposta sui redditi. Sembra, ad avviso di chi
scrive, che la neutralità fiscale debba trovare applicazione anche in altre ipotesi di trasferimento del solo fabbricato
(fiscalmente rurale) ancorché iscritto al catasto fabbricati.
Nella prassi amministrativa è dunque consolidato il principio di neutralità fiscale anche dei trasferimenti dei fabbricati
rurali; non sembra superfluo ribadire che essa opera anche con riferimento alle imposte di registro, ipotecaria, catastale
e alla c.d. valutazione automatica ed al c.d. prezzo valore, ove applicabili nonché ai fini della determinazione delle
aliquote d’imposta.
Onde evitare contestazioni è opportuno che sia negli atti che nella dichiarazione di successione sia espressamente
dichiarata la natura rurale del fabbricato.
In particolare:
Nella dichiarazione di successione
il fabbricato verrà descritto con i dati di censimento (ove esistenti)e la indicazione
Valore = zero
Il terreno verrà indicato con i relativi dati catastali e la indicazione:
Valore Euro … superiore a quello calcolato ai sensi dell’articolo 52\4 del d.p.r. 26 aprile 1986 n.131, comprensivo anche
del valore del fabbricato rurale che la parte sottoscritta dichiara rivestire i requisiti di ruralità previsti dalla legge (cfr.
Ris.Agenzia delle Entrate numero 207\E del 6 agosto 2009).
Nell’atto di donazione il valore del fondo sarà indicato:
Valore Euro … superiore a quello calcolato ai sensi dell’articolo 52\4 del d.p.r. 26 aprile 1986 n.131, comprensivo anche
del valore del fabbricato rurale che le parti dichiarano rivestire i requisiti di ruralità previsti dalla legge (cfr. Risoluzione
n. 207\E del 6 agosto 2009).
Analogamente in applicazione della c.d. valutazione automatica e del c.d. prezzo valore.
Lombardia
trasmissione degli atti in materia di certificazione energetica a mezzo posta elettronica certificata
A partire dal 1° ottobre 2009 la trasmissione a Cestec S.p.A. (Centro per lo sviluppo tecnologico, l’energia e la
competitività delle piccole e medie imprese lombarde) delle copie degli atti ai sensi dell'art. 27 comma 17-nonies della
Legge Regionale Lombardia 24/2006 (in materia di certificazione energetica) dovrà essere fatta esclusivamente
tramirte posta elettronica certificata.
Si ricorda che la Legge Regionale Lombardia 29 giugno 2009 n. 10 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale del 30 giugno
2009, 2° suppl. ord.) ha apportato modifiche alla precedente legge regionale 24/2006 in materia di certificazione
energetica.
Le novità
Il nuovo comma 4-bis dell'art. 25 L.R. n. 10/09 cit. stabilisce l'obbligatorietà dell'allegazione dell'attestato di
certificazione energetica agli atti a titolo oneroso aventi per oggetto beni immobili, per le fattispecie previste dalle
deliberazioni della Giunta Regionale in materia.
Il nuovo comma 17-quinquies dell'art. 27 L.R. n. 10/09 cit. prevede, per l'alienante a titolo oneroso che non fornisce
l'attestato di certificazione energetica, una sanzione amministrativa da 5mila a 20mila euro.
Il successivo comma 17-nonies dello stesso art. 27 L.R. n. 10/09 cit. prevede che, al fine di consentire il controllo degli
obblighi di dotazione ed allegazione dell'attestato di certificazione energetica, il notaio che non avesse, anche
giustificatamente, provveduto a detta allegazione ha obbligo di inviare copia conforme dell'atto ricevuto, entro quindici
giorni dalla registrazione, all'organismo regionale di accreditamento (Cestec S.p.A.).
La comunicazione a CESTEC
La modalità provvisoria di comunicazione prevedeva l'invio di una copia in formato PDF non firmata (e che pertanto non
è certificata conforme, così come previsto dalla normativa) a mezzo posta elettronica semplice, senza una ricevuta
idonea a provare il rispetto del termine di 15 giorni di cui alla legge regionale.
Dall’1.10.2009 i notai dovranno trasmettere le copie degli atti ai sensi dell'art. 27 comma 17-nonies della Legge
Regionale Lombardia 24/2006 a Cestec S.p.A. a mezzo posta elettronica certificata.
Da parte sua, Cestec S.p.A. istituirà uno specifico indirizzo di posta elettronica certificata che verrà comunicato
mediante pubblicazione sulla pagina internet http://www.cened.it/notai.
I notai dovranno trasmettere, entro quindici giorni dalla registrazione, copia autentica in formato PDF dell'atto stipulato
certificata conforme e sottoscritta a mezzo firma digitale, ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n. 82/05 Codice
dell’amministrazione digitale, all'indirizzo di posta elettronica certificata così istituito.
Dal notiziario On-line del CNN
2 settembre
21 settembre
■ Legislazione LEGGE 3 agosto 2009, n. 116 (GU n. 188 del 14-8-2009)
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione,
adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo
Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e
al codice di procedura penale. (in vigore dal 15 agosto 2009)
■ Studi di Impresa
Studio n. 152-2009/I
Questioni in merito all’applicazione della disciplina dell’art. 2343 ter c.c.
Sommario: PARTE 1. Linee guida dello studio. - 1.1. Il fine dello studio. - 1.2. L’equivalenza
AGGIORNAMENTI – settembre 2009
23 settembre
25 settembre
28 settembre
funzionale fra procedimento di stima dei conferimenti ex art. 2343 ter (e 2343 quater) e procedimento
ex art. 2343 quale canone interpretativo. - PARTE 2. Il conferimento di valori mobiliari ovvero di
strumenti del mercato monetario (primo comma dell’art. 2343 ter) - 2.1. Condizioni per l’applicazione
del primo comma dell’art. 2343 ter. - 2.2. Il periodo di rilevazione di sei mesi. - 2.3. Il valore di
conferimento. - 2.4. Mancata quotazione per sei mesi consecutivi. - 2.5. Sulla legittimità dell’utilizzo di
procedimenti diversi di valutazione dei valori mobiliari indicati nel primo comma. - PARTE 3. Il
conferimento eseguito sulla base di un bilancio ai sensi del secondo comma, lett. a). - 3.1. Oggetto dei
procedimenti diversi di valutazione di cui al secondo comma. - 3.2. Fungibilità delle tecniche di
valutazione del secondo comma? - 3.3. È ancora possibile la sottovalutazione? - 3.4. Il valore equo di
bilancio. - 3.5. Requisiti del bilancio di riferimento agli effetti del conferimento. - 3.6. Possibilità di
avvalersi di un bilancio straordinario. - 3.7. Bilancio della conferente o un bilancio con le caratteristiche
previste, a prescindere da chi effettua il conferimento? - 3.8. L’obbligo di allegazione di cui al terzo
comma. - PARTE 4. La valutazione dell’esperto di cui alla lett. b) del secondo comma dell’art. 2343 ter.
- 4.1. La rilevanza funzionale dei requisiti dell’esperto. - 4.2. La professionalità. - 4.3. L’indipendenza. 4.4. Il contenuto e le caratteristiche della perizia. - 4.5. Gli obblighi di allegazione
Approvata la Finanziaria 2010
Il Consiglio dei Ministri del 22 settembre ha approvato gli interventi di finanza pubblica per gli anni
2010-2013, che comprendono:
−
il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2010);
−
il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2010 e
bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012;
−
la Relazione revisionale programmatica per l’anno 2010;
−
la Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economica-finanziaria per gli anni
2010-2013.
La bozza contiene la proroga al 2012 per le agevolazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie e
per l'acquisto di immobili già ristrutturati, IVA al 10% sui lavori, la destinazione delle (eventuali)
maggiori disponibilità di finanza pubblica che si realizzassero nell'anno 2010 rispetto alle previsioni del
DPEF, alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di
reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e pensionati.
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Per gli atti di espropriazione compiuti dall’ANAS S.p.A. non si applica l’esenzione dalle
imposte di registro ipotecaria e catastale, prevista a favore dello Stato.
Lo studio esamina la prassi precedente e l’attuale posizione dell’amministrazione; Le agevolazioni per
gli enti territoriali.
■ Studi di Impresa Studio n. 176-2009/I Trasparenza della titolarità dell’attività di
direzione e coordinamento e dei legami economici tra enti, società e soggetti rientranti nel
perimetro dell’attività (art. 2497 bis c.c.)
La pubblicità dell’attività di direzione e coordinamento (art. 2497 bis c.c.) non risulta abbia costituito
un tema particolarmente sofferto nei lavori della Commissione di Riforma. Nell’ambito di questa, un
confronto e un dibattito sembrano si siano sviluppati unicamente sulle forme di pubblicità: venendo
contemplate, all’inizio, l’indicazione negli atti e nella corrispondenza e la redazione di apposita clausola
dell’atto costitutivo delle società dirette e coordinate; passandosi poi ad aggiungere l’iscrizione della
soggezione all’attività in apposita sezione del registro delle imprese; giungendosi infine ad
abbandonare la pubblicità realizzata con l’atto costitutivo. Nell’iter formativo complessivo dell’art. 2497
bis c.c. aggiustamenti di vario genere interessano poi le forme di pubblicità previste dai commi 4 e 5 e
vari profili delle disposizioni contenute nei primi tre commi.
L’interpretazione e l’applicazione dell’art. 2497 bis c.c., tuttavia, non si rivelano pacifiche in nessuna
delle quattro aree di rilevanza in cui si presta a essere scomposta e ricomposta la disciplina della
pubblicità dell’attività di direzione e coordinamento: i soggetti, gli oggetti, le forme, le fattispecie di
responsabilità eventualmente connesse alla pubblicità
Sommario: 1. Premessa.- 2. I soggetti pubblicizzati. La società ovvero l’ente che esercita l’attività di
direzione e coordinamento e la questione dell’indicazione nella relazione sulla gestione della società
diretta e coordinata dei rapporti intercorsi anche con soggetti non societari ovvero non entificati (art.
2497 bis, comma 5°, c.c.).- 3. Pubblicità della titolarità soggettiva dell’attività di direzione e
coordinamento derivante da stabile esercizio da disponibilità e principio di effettività: in particolare, la
pubblicità dell’attività congiunta di direzione e coordinamento- 4. I soggetti autori della pubblicità.- 5.
Gli oggetti della pubblicità.- 6. Forme “statiche” e “dinamiche” di pubblicità dell’attività di direzione e
coordinamento; la questione dell’efficacia dell’iscrizione nella c.d. apposita sezione del registro delle
imprese.- 7. Pubblicità dell’attività di direzione e coordinamento e responsabilità dei gestori per
“abusivi” omissione ovvero mantenimento di forme di pubblicità. - 8. (Segue): la neutralità del
rapporto tra pubblicità dell’attività di direzione e coordinamento e responsabilità della società o
dell’ente che dirige e coordina.
■ Legislazione DECRETO - LEGGE 25 settembre 2009, n. 135
Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di
giustizia delle Comunità europee (GU n. 223 del 25-9-2009).
Il D.L. modifica la normativa in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica ed è in vigore
dal 26 settembre 2009.
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■ Studi Esecuzioni Immobiliari Studio n. 24-2008/E
Estinzione del processo esecutivo, aggiudicazione provvisoria ed offerta in aumento
Sommario: 1. Premessa - 2. Natura, struttura e funzione del processo esecutivo di espropriazione
forzata - 2.1 …quanto al contraddittorio rispetto al debitore - 2.2 …quanto all’interesse del debitore
AGGIORNAMENTI – settembre 2009
30 settembre
come criterio di esercizio del potere di direzione del procedimento da parte del G.E. - 3. La “vendita
forzata” - 3.1 …nel suo aspetto dinamico. Caratteristiche della fase di liquidazione dei beni pignorati e
conseguente posizione giuridica dei terzi interessati - 3.2 …nel suo aspetto statico. Individuazione
dell’atto finale del procedimento di vendita cui ricollegare l’effetto traslativo in capo all’acquirente - 4.
L’estinzione del processo esecutivo in generale e l’estinzione per rinuncia agli atti (ex art. 629, I e II
comma, c.p.c.) in particolare - 4.1 Quale significato attribuire alle disposizioni dell’art. 629 e alle parole
“aggiudicazione” e “vendita” ovvero se possa o meno estinguersi il processo durante l’iter
procedimentale tra aggiudicazione e decreto - 4.2 Quali siano i creditori la cui rinuncia implica
l’estinzione del processo in relazione al momento in cui la stessa è prestata - 4.3 Se sia applicabile, in
quanto “possibile”, il disposto dell’art. 306 c.p.c. sull’accettazione delle “parti costituite che abbiano
interesse alla prosecuzione” e quali siano tali parti - 4.4 Se sia possibile ricostruire il sub-procedimento
che va dall’aggiudicazione provvisoria alla vendita come una fase procedimentale idonea a
sopravvivere e completarsi anche dopo la chiusura del processo esecutivo che la origina - 5.
L’interpretazione giurisprudenziale dell’articolo 632, II comma, c.p.c prima e dopo l’entrata in vigore
del nuovo art. 187 bis disp. att. c.p.c.- 6. La partecipazione del terzo al procedimento di vendita e la
tutela della sua posizione – 6.1 …prima delle recenti riforme – 6.2 …dopo le recenti riforme – 7. Il
rapporto tra aggiudicazione provvisoria e offerta in aumento prima e dopo la riforma del c.p.c. e
l’entrata in vigore del nuovo art. 187 bis disp. att.– 7.1 …nel “vecchio rito” – 7.2 …nel “nuovo rito” - 8.
Argomenti a favore della tesi della prosecuzione regolare dell’iter di aggiudicazione/vendita – 8.1
L’interesse del debitore al maggior realizzo possibile - 8.2 Il debitore come parte costituita di cui
necessiti il consenso ex art. 306 - 8.3 L’interesse dei terzi partecipanti alla fase di vendita - 8.4 Il terzo
come parte costituita di cui necessiti il consenso ex art. 306 - 8.5 La nozione di procedimento - 8.6 I
canoni di imparzialità, trasparenza e ragionevolezza- 8.7 La tesi dell’inammissibilità dell’estinzione tra
aggiudicazione e vendita ex art. 629 c.p.c. – 9. Precisazioni in caso di adesione alla tesi della
prosecuzione del procedimento di vendita dopo la chiusura anticipata del processo – 10. Argomenti a
favore della tesi dell’immediato consolidamento dell’aggiudicazione – 11. Un ulteriore argomento a
favore della tesi della prosecuzione dell’iter di aggiudicazione: la coerenza delle soluzioni - 12. La
soluzione al quesito proposto (nella vigenza del vecchio rito) – 13.Conclusioni.
■ Legislazione DECRETO-LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106
Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante: «Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro», corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nel
supplemento ordinario n. 142/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 180 del 5 agosto 2009).
(GU n. 226 del 29-9-2009 - Suppl. Ordinario n.177)
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■ Prassi BANCA D'ITALIA Comunicato Stampa del 29 settembre 2009
Si comunicano i dati concernenti la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai
sensi della legge sull’usura, per il periodo di applicazione 1° ottobre – 31 dicembre 2009, contenuti
nel Decreto Ministeriale del 24 settembre 2009 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
il tasso di interesse usurario per i mutui a tasso fisso con garanzia ipotecaria sale a 7,785,
mentre quello per i mutui a tasso variabile con garanzia ipotecaria è 4,875.
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■ Studi Esecuzioni Immobiliari Studio n. 6-2009/E
La vendita dei beni sottoposti a procedura espropriativa immobiliare
Sommario: 1. La riforma delle procedure esecutive individuali; 2. Il pignoramento quale presupposto
della coazione dei diritti immobiliari; 3. Gli effetti civili del pignoramento e l’ammissibilità
dell’alienazione del bene pignorato; 4. Configurabilità della responsabilità notarile per la vendita di un
bene pignorato e per omesse visure ipotecarie; 5. La vendita del bene pignorato nella pratica: le
diverse modalità operative.
Risposte dell’Ufficio Studi ai quesiti posti da notai
Quesito
n. Condono edilizio, versamento dell’oblazione oltre i termini e commerciabilità
E’ stato chiesto se per il terzo condono le rate di oblazione possano essere versate oltre i termini di
318-2009/C
legge previsti, complete di interessi, senza riflessi negativi sul piano della commerciabilità dei beni.
L’Ufficio ha risposto che mentre per il primo condono erano previsti i termini per il versamento
dell’oblazione, ma senza conseguenze sanzionatorie per la loro inosservanza; per il secondo condono,
a partire dal d.l. n. 468 del 1994, i termini per il versamento dell’oblazione sono stati indicati in modo
rigoroso. La legge 662/1996 aveva riaperto tutti i termini per il versamento delle rate di oblazione,
stabilendo l’applicazione dell’interesse legale e fissando un termine conclusivo (90 giorni dall’entrata
in vigore di essa legge, scadenti il 31 marzo 1997). Pertanto entro questa data andava corrisposta
l’intera oblazione, con aggiunti gli interessi legali e tutto ciò veniva ritenuto condizione per il
completamento del procedimento di condono in precedenza instaurato.
Successivamente ancora detto termine è stato reso “mobile” dall’art. 1, comma 9° della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
In definitiva, mentre la legge 662/1996 stabiliva un termine fisso di 90 giorni decorrenti dalla data di
entrata in vigore di essa legge, le disposizioni in vigore stabiliscono un termine di 60 giorni decorrenti
dalla data della notifica dell’avviso da parte dei Comuni. Il che significa che il termine per il
versamento dell’oblazione è rimasto fisso ai fini dell’obbligo di corrispondere gli interessi, ma che ai
fini della regolarità del procedimento di condono è possibile che l’interessato proceda a versare tutta
la somma soltanto dopo che il Comune gli avrà notificato l’obbligo di pagamento, evidentemente
AGGIORNAMENTI – settembre 2009
comprensivo degli interessi.
Poiché la normativa sul terzo condono è stata prevalentemente forgiata sulla base della
normativa precedente, occorre concludere che il ritardo nel versamento dell’oblazione non
determinerà l’incommerciabilità del bene, ma soltanto un ritardo nella definizione
amministrativa del procedimento di condono, fermo restando che la commerciabilità viene
salvaguardata allorquando la parte dichiari nell’atto l’avvenuto versamento dell’intera
oblazione autoliquidata.
Quesito
n. Recesso da società a responsabilità limitata e liquidazione in natura della quota
184-2009/I
E’ stato chiesto se in occasione del recesso di un socio da SRL, dovendo la società liquidare la
partecipazione (nessun altro socio o un terzo vogliono acquisire le sue quote), sia possibile assegnare
al socio recedente un bene immobile di proprietà della srl, ed, in caso positivo, se debbano prima
essere utilizzate le riserve disponibili e per la parte rimanente il bene immobile, o si possa prescindere
dalle riserve.
L’Ufficio ha ricordato che l’art. 2473, comma 4, prevede tre possibili alternative e sembra subordinare
la possibilità di utilizzare riserve disponibili o di ridurre il capitale sociale all’infruttuoso esperimento
del tentativo di effettuare il rimborso senza intaccare il patrimonio sociale (mediante acquisto da parte
degli altri soci o del terzo concordemente individuato).
Come poi, di fatto, avvenga il rimborso attraverso le riserve disponibili o, in subordine, la riduzione del
capitale, la norma non lo precisa: nel senso che appare certamente possibile che, in luogo di un
rimborso in denaro, lo stesso avvenga in natura, attraverso l’attribuzione di cespiti (ad es. le
partecipazioni in altre società) facenti parte del patrimonio sociale.
Tale rimborso, peraltro, sarà effettuato, a seconda della sua entità, attingendo alle riserve disponibili
ovvero attraverso la riduzione del capitale.
Nella disciplina del recesso la scelta del legislatore è, infatti, chiara: in assenza di acquirenti all’interno
della compagine sociale o al di fuori di essa, non è consentito attingere alle riserve indisponibili per
liquidare la quota del recedente. In caso di incapienza delle riserve disponibili, deve procedersi alla
riduzione del capitale sociale, oltretutto soggetta ad opposizione dei creditori che, se accolta, dà luogo
allo scioglimento della società.
Qualora poi, neanche il capitale sociale sia sufficiente a coprire la liquidazione della quota del socio
receduto, la società deve essere posta in liquidazione, in base a quanto stabilito dall’art. 2473, comma
4, c.c.
Pertanto, il socio receduto può essere rimborsato anche mediante assegnazione di un bene sociale,
purché siano rispettate le norme a tutela del capitale sociale. In particolare, se il valore del bene
assegnato supera l’importo delle riserve disponibili, è necessaria la riduzione del capitale sociale;
qualora, poi, neanche attraverso tale riduzione il rimborso risulti possibile, la società deve essere
posta in liquidazione.
Infine, quando non è necessario ridurre il capitale, ancorché non vi sia una disposizione che lo
imponga, pare comunque opportuno che gli amministratori - che dovranno dare attuazione alla
assegnazione delle partecipazioni e sui quali comunque incombe una responsabilità anche ex art.
2626 c.c. – provvedano a munirsi di apposita perizia che attesti che il loro valore non è superiore a
quello della quota di liquidazione.
Quesito
n. Cessione di ramo d’azienda – agevolazioni per la piccola proprietà contadina
E’ stato chiesto quale sia il trattamento fiscale ai fini delle imposte indirette di un atto di cessione di
40-2009/T
ramo di azienda agricola tra due soggetti IAP (di cui acquirente con requisiti PPC), comprendente beni
mobili e immobili, tra i quali anche un fabbricato rurale.
Nel caso specifico la possibilità di beneficiare o meno del trattamento agevolato previsto per la PPC
dipende dalla considerazione fiscale che si vuole assegnare all’oggetto della cessione, rappresentato
dall’azienda agricola (problema che non si pone per l’ipotesi di conferimento di azienda agricola, per i
quali vale “la regola ordinaria dell’assoggettamento ad imposta fissa di registro, ipotecaria e catastale,
più favorevole dell’agevolazione PPC e prevista dall’art. 4, comma 1 n. 3 Tariffa parte I d.p.r. 131/86,
dall’art. 10 d.lgs. 347/90 e dall’art. 4 Tariffa d.lgs. 347/90”).
In generale le agevolazioni PPC riguardano il c.d. fondo rustico che è qualcosa di ontologicamente
diverso dal complesso aziendale di cui all’art. 2555 c.c., ma ai fini dell’imposta di registro, soccorrono
le disposizioni contenute nel primo e nel quarto comma dell’art. 23 del TUR (d.p.r. n. 131/1986): il
dato normativo sembra conferire risalto alla natura e al valore dei singoli beni o diritti che
compongono l’azienda, per permettere ai contribuenti di evitare una tassazione onerosa.
Può ragionevolmente ritenersi che, ricorrendone i requisiti, in relazione al trasferimento del terreno
sarà possibile beneficiare delle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina. Il trattamento
agevolato in parola dovrebbe ritenersi applicabile anche con riguardo al fabbricato rurale, posto che il
bene da considerare unitariamente ai fini dell’applicazione dell’agevolazione prevista per la piccola
proprietà contadina è costituito dal “fondo rustico”, la cui nozione risulta comprensiva dei terreni
agricoli e dei fabbricati rurali al servizio degli stessi, nonché dei fabbricati residenziali rurali – destinati
ad abitazione del coltivatore diretto o dello IAP, dei suoi familari ed eventualmente di coloro che
lavorano per la azienda agricola – che, a rigore, non sarebbero comunque qualificabili come
pertinenza al servizio dei terreni, ma che rientrano nel “fondo rustico”.
Quesito
n. Trasformazione di cooperativa edilizia a proprietà indivisa in cooperativa edilizia a
proprietà divisa e limiti alla rivendita degli alloggi
410-2009/C
E’ stato chiesto quali possano essere le conseguenze allorquando una cooperativa edilizia a proprietà
indivisa decida di trasformarsi in cooperativa a proprietà divisa senza chiedere l’autorizzazione
regionale prevista dall’art. 18 della legge n. 179 del 1992 e, dopo la trasformazione con delibera di
modifica statutaria, abbia effettuato le assegnazioni degli alloggi ai singoli soci.
Inoltre è stato chiesto se i soci assegnatari possano regolarmente cedere l’alloggio così acquistato
senza sanzioni di alcun genere.
AGGIORNAMENTI – settembre 2009
L’ Ufficio ha ricordato che l’assegnazione in proprietà esclusiva di alloggi già assegnati in regime di
proprietà indivisa può essere effettuata quando non sussistano divieti riconducibili a tre fonti:
normativa urbanistica; normativa sul finanziamento pubblico; normativa statutaria.
1) Nel caso di specie la modifica statutaria ha eliminato il terzo divieto.
2) Sotto il profilo della normativa sul finanziamento pubblico, per tutte le cooperative la concessione
di contributi agevolati pubblici determina l’applicazione dell’art. 20 della legge n 179 del 1992, norma
di carattere generale in materia di edilizia agevolata, che prevede un divieto temporaneo di
alienazione del bene per cinque anni, pena la decadenza dal contributo pubblico se non sia richiesta
l’autorizzazione della Regione.
Infine, va ricordato che per le cooperative a proprietà indivisa che abbiano usufruito di agevolazioni
pubbliche l’assegnazione in proprietà deve essere autorizzata dal CER o dalla Regione, secondo la
procedura prevista dall’art. 18 della legge 179 del 1992 e in presenza di determinate condizioni.
Poiché la legge non ricollega alla mancanza della prescritta autorizzazione la nullità dell’atto, tale
omissione deve ritenersi sanzionata solo con la decadenza dalle agevolazioni godute.
Inoltre, si reputa che la necessità dell’autorizzazione venga meno al compimento del quinquennio,
decorrente dalla data di assegnazione in proprietà individuale ai soci.
Infine, quando risultano estinti i mutui conseguiti, è piuttosto improbabile che vi sia un soggetto che
abbia interesse ad eccepire l’inosservanza della procedura ex art. 18 della legge n. 179 del 1992 e la
conseguente decadenza.
Quesito
n. La trascrizione della sentenza di fallimento quale formalità pregiudizievole
433-2009/C
E’ stato chiesto se possa considerarsi “formalità pregiudizievole” la trascrizione della sentenza
dichiarativa di fallimento a cui abbia fatto seguito l’annotazione del decreto di chiusura del fallimento
emesso da oltre cinque anni.
La risposta è stata negativa.
La funzione di tale meccanismo pubblicitario, non è quella di rendere la sentenza dichiarativa di
fallimento opponibile ai terzi (dichiarativa), né quella costitutiva (es. della trascrizione del
pignoramento immobiliare ex art. 555 c.p.c.), ma è solo una forma di pubblicità notizia (tant’è che la
non eseguita trascrizione della sentenza di fallimento non impedisce l’opponibilità della sentenza
stessa e dei suoi relativi effetti, ai terzi acquirenti di buona fede di diritti sui beni del fallito soggetti a
pubblicità, chiarendo che gli effetti della sentenza si producono dalla data del deposito in cancelleria
della stessa, e non dalla sua trascrizione.
La strumentalità della trascrizione della sentenza di fallimento, quale vicenda derivante e dipendente
dalla dichiarazione di fallimento, ne rende del tutto irrilevante la cancellazione quando il fallimento si
sia chiuso. Così come gli effetti del fallimento si producono rispetto agli immobili nonostante
l’inosservanza dell’art. 88 co. 2 l.fall., così la mancata cancellazione dai pubblici registri immobiliari
dell’estratto della sentenza dichiarativa di fallimento, non impedisce il verificarsi della chiusura di
questo (la trascrizione della sentenza di fallimento ha un senso solo fino a quando sia aperta la
procedura concorsuale, sicché la definitiva chiusura di quest’ultima secondo quanto disposto dagli artt.
120 ss. l.fall., non giustifica più la permanenza della formalità iniziale).
La giurisprudenza ha chiarito che stante le finalità assolte dalla pubblicità in parola, l’eventuale
mancata eliminazione dell’annotazione nei registri immobiliari dell’estratto di quella sentenza dopo la
chiusura del fallimento costituisce una omissione irrilevante e comunque non impeditiva del verificarsi
di tutte le conseguenze (processuali e sostanziali) della chiusura del procedimento concorsuale, fra
cui, beninteso, quella del ripristino, nel fallito, dei poteri di amministrazione e di disposizione del
patrimonio residuo”.
Poiché gli effetti sui beni del fallito vengono ricollegati dal sistema alla permanenza o meno della
procedura concorsuale e non alla pubblicizzazione che alla stessa è stata data, dopo la chiusura del
fallimento vi è l’opportunità di procedere ad una corretta visualizzazione delle risultanze pubblicitarie
legate alla chiusura della procedura.
A tanto potrà procedersi o mediante la cancellazione della trascrizione iniziale ovvero, in modo
perfettamente equipollente, con l’annotazione a margine della trascrizione della sentenza del decreto
di chiusura del fallimento, qualora tale decreto non abbia disposto la cancellazione della sentenza.
Quesito
n. Costituzione di impresa sociale controllata da associazione e clausole statutarie
E’ stato chiesto se:
185-2009/I
a) Sia possibile utilizzare la forma della SRL per un’impresa sociale, prevedendo:
a.1 il reimpiego degli utili derivanti dall’attività svolta e la non distribuibilità degli utili ai soci?
a.2 possa prevedersi nello statuto l’inammissibilità della riduzione volontaria ex art. 2445?
a.3 che, in caso di esercizio del diritto di recesso il socio uscente, sia liquidato solo avendo riguardo al
valore nominale della sua partecipazione, e non anche al valore del patrimonio sociale;
b) prevedere per il caso di liquidazione della società la devoluzione del patrimonio a favore di enti non
lucrativi ed, in particolare, a favore dell’associazione-socio che persegue fini analoghi?
c) essendo la SRL controllata ex art. 2497 ss. da un’associazione, se debba essere iscritta sia nella
sezione speciale del Registro imprese relativa alle società soggette a direzione e coordinamento (art.
2497 bis), sia alla sezione relativa alle imprese sociali (art. 5, co. 2, d.lgs. 155/2006).
L’Ufficio ha risposto che:
A) Ai sensi del D.Lgs 24 marzo 2006 n. 155, possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le
organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via
stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o
servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che hanno i requisiti
previsti dagli artt. 2, 3 e 4 del decreto.
Tuttavia la produzione di beni e servizi di utilità sociale non è sufficiente a far acquisire la qualifica
d'impresa sociale posto che la legge dispone che la produzione o lo scambio dei suddetti beni o servizi
deve realizzare finalità di interesse generale (requisito, quest'ultimo riscontrabile solo secondo un
AGGIORNAMENTI – settembre 2009
giudizio ex post effettuata dall'autorità preposta alla sorveglianza ed al monitoraggio delle imprese
sociali).
L’impresa sociale è connotata dall'assenza dello scopo di lucro: il lucro in discussione è quello cd.
soggettivo e non quello cd. Oggettivo (quest'ultimo corrisponde al profitto d'impresa ed è legato al
normale svolgimento dell'attività imprenditoriale; il suo conseguimento è possibile ed auspicabile in
quanto risorsa da reimpiegare nell'attività o da destinare ad altre finalità di rilevanza sociale). Ciò che
la norma intende vietare è, invece, l'arricchimento personale ed egoistico da parte di coloro che
partecipano all'attività dell'impresa, non solo in qualità di socio o associato, ma anche in qualità di
amministratore, lavoratore dipendente, collaboratore, etc.
Una clausola che inibisca la riduzione volontaria del capitale sociale ex art. 2445 c.c., non ha invero
una diretta attinenza al tema dell’assenza dello scopo di lucro, essendo, piuttosto, volta ad evitare
che, attraverso il ricorso a riduzioni ed a restituzioni dei conferimenti si abbia un “risultato analogo”.
Per dare maggior efficacia alla disposizione, il divieto di distribuzione è stato esteso anche ad
eventuali fondi e riserve. In nessun caso, poi, sarà consentito ripartire tra i soci alla cessazione del
rapporto sociale, ovvero in caso di liquidazione del patrimonio, fondi e riserve accantonate.
L’introduzione di una clausola che inibisca ai soci di deliberare la riduzione volontaria del capitale
sociale è di per sé legittima, ma incontra comunque il limite di operatività legato all’assunzione di una
decisione all’unanimità in tal senso.
Quanto al criterio di determinazione del valore della partecipazione del socio in caso di recesso, la
dottrina distingue fra cause di recesso inderogabili e volontarie, ritenendo che solo per queste ultime
sia possibile che l’autonomia statutaria possa far riferimento a criteri di valutazione che prescindano
del tutto dal valore di mercato, ancorandosi, ad esempio, al solo valore nominale; tuttavia, la
circostanza che, per legge, nell’impresa sociale sia inibita qualsiasi forma, anche indiretta, di
distribuzione degli utili, legittima una clausola derogatoria, altrimenti inammissibile, al criterio di
determinazione del valore della partecipazione del recedente, anche per le ipotesi di recesso
inderogabile.
B) Quanto alla liquidazione a favore dell’associazione-socio, la normativa sull’impresa sociale prevede
che (salvo quanto previsto in tema di cooperative) in caso di cessazione dell'impresa, vi sia l'obbligo di
devoluzione del patrimonio residuo ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni,
comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, secondo le norme statutarie, disposizione che non si applica
agli enti ecclesiastici.
Anche per le società è prevista la devoluzione del patrimonio residuo ma, in coerenza con i principi
strutturali che regolano le società, il patrimonio residuo è quello risultante dopo la restituzione dei
conferimenti effettuati dai soci.
Non è in contrastare con il dettato della norma (che rimette alle disposizioni statutarie la
regolamentazione della devoluzione) una clausola che individui nella associazione il destinatario della
devoluzione del patrimonio residuo.
L’art.13 del D.Lgs 155 subordina l’efficacia degli atti di devoluzione all’autorizzazione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
però le disposizioni di cui all’art. 13 non trovano applicazione qualora l’organizzazione beneficiaria (in
questo caso, l’associazione-socia) eserciti a sua volta un'impresa sociale.
C) Non v’è alcun dubbio riguardo la necessità della iscrizione alla sezione relativa alle imprese sociali,
trattandosi di co-elemento essenziale per l’applicazione della relativa disciplina. Peraltro, poiché la
pubblicità in oggetto è integrativa di quella prevista per gli enti che sono già obbligati al relativo
deposito presso il registro delle imprese, sono dovuti anche gli adempimenti pubblicitari previsti
dall’art. 2497-bis, c.c.
Quesito
n. Concessione in sanatoria mancante dei dati catastali relativi all'immobile condonato e
commerciabilità
365-2009/C
E’ stato chiesto se sia possibile stipulare un atto di compravendita relativo ad un immobile oggetto di
concessione in sanatoria, nel quale provvedimento i dati catastali dell’immobile sono errati (mentre
sono corretti nella domanda di condono presentata).
Secondo l’Ufficio non v’è dubbio che il bene possa essere regolarmente commercializzato con gli
estremi del provvedimento di sanatoria e con la specificazione nell’atto che si tratta di provvedimento
di sanatoria che non concerne un bene diverso, ma che è riferibile al bene negoziato, come si desume
dal fatto: a) che la domanda di condono cui accede il provvedimento di sanatoria riporta i dati
corretti; b) che è stata attivata l’istanza di rettifica dei dati in ordine al provvedimento adottato dal
Comune.
E’ stato ribadito il valore soltanto sussidiario che assumono i dati catastali ai fini della corretta
identificazione del bene oggetto di un negozio giuridico.
Quesito
n. Soci finanziatori nelle cooperative sociali disciplinate dalle norme sulla s.r.l.
E’ stato chiesto se sia possibile costituire una cooperativa sociale di tipo a) disciplinata dalle norme
167-2009/I
delle s.r.l. (solo 5 soci, no collegio sindacale e revisore dei conti facoltativo) con la presenza di soci
sovventori e soci finanziatori portatori di azioni di partecipazione cooperativa che - in entrambi i casi possono essere anche persone giuridiche e ricevono “azioni”.
L’Ufficio ha ricordato che l’art. 2526, comma 4, c.c. stabilisce che “la cooperativa cui si applicano le
norme sulla società a responsabilità limitata può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di
amministrazione solo a investitori qualificati”. Di questa norma sono state date due interpretazioni:
a) tesi “permissiva”, per la quale le cooperative cui si applicano le norme sulla società a responsabilità
limitata sarebbero legittimate ad emettere non solo strumenti privi di diritti amministrativi (che
sarebbero destinati ai soli investitori qualificati), ma anche strumenti con diritti amministrativi (a
favore di chiunque).
b) tesi “restrittiva”, che sembra godere di maggior seguito, che afferma la preclusione, per le
cooperative s.r.l., dell’emissione di strumenti finanziari con diritti amministrativi perché si
AGGIORNAMENTI – settembre 2009
ammetterebbe altrimenti l’ingresso nella compagine sociale di soci finanziatori, nonché di strumenti
privi di diritti amministrativi ma sussumibili nella fattispecie obbligazione.
La giurisprudenza di merito ha rilevato che: «a seguito della nuova disciplina introdotta con la
riforma del diritto societario, deve ritenersi preclusa per le società cooperative cui si applichino le
norme sulla s.r.l. la possibilità di prevedere, all’interno dei propri statuti, la figura del socio sovventore
e più in generale l’emissione di strumenti finanziari con diritti amministrativi, in quanto in tal modo si
ammetterebbe l’ingresso nella compagine societaria di soci finanziatori. Ciò si evince sia dal disposto
dell’art. 2526, ultimo comma, c.c., sia dalle direttive contenute nella legge delega, sia infine dalle
esigenze di tutela dei terzi risparmiatori, i quali rischierebbero di essere pregiudicati o comunque non
sufficientemente tutelati nelle piccole cooperative ove manchi il collegio sindacale».
In conclusione, appare maggioritaria la tesi secondo la quale le cooperative di tipo s.r.l. possono
emettere strumenti finanziari purché privi di diritti amministrativi e purché gli stessi siano offerti in
sottoscrizione a investitori qualificati.
Appare, invece, possibile la presenza di soci sovventori nelle cooperative sociali che siano regolate
dalle norme sulle s.p.a., nonostante il silenzio della legge 381/91 sull’eventuale possibilità che dei
soggetti entrino a far parte della cooperativa con lo scopo di finanziarla e di ricevere in cambio di tale
finanziamento una remunerazione speciale.
Inoltre si ritiene che la cooperativa sociale possa emettere strumenti finanziari, i quali non solo
consentono una remunerazione più elevata dell’apporto, incentivando così gli investimenti, ma
possono inoltre essere offerti in sottoscrizione a persone fisiche o anche giuridiche, che siano prive del
requisito statutario richiesto dall’art. 11, l. 381/91.
La partecipazione di soci finanziatori deve ritenersi consentita nei limiti che indirettamente derivano
dall’art. 4, comma 3, l. 381/91, il quale stabilisce che nelle cooperative sociali di tipo “b” le persone
svantaggiate “devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e,
compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di
persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione,
fatto salvo il diritto alla riservatezza”.
Non sembrano, invece, sussistere altri limiti specifici, se non quelli previsti dall’art. 2526 c.c. e quelli
relativi al contenuto dei diritti patrimoniali e amministrativi dei soci finanziatori stabiliti nel codice
civile per tutte le cooperative e, in particolare, per quelle a mutualità prevalente (l’art. 111-septies
disp. att. c.c., stabilisce che le cooperative sociali sono considerate cooperative a mutualità prevalente
indipendentemente dai requisiti di cui all’art. 2513 c.c.; occorre, invece, il rispetto dei requisiti ex art.
2514 c.c.).
Quesito
n. Leveraged buy out e art. 2505-quater
E’ stato chiesto se nel procedimento di fusione per incorporazione di una SRL in altra SRL, soggetta
194-2009/I
alla disciplina di cui all'art. 2501-bis c.c., trattandosi di leveraged buy out, possa trovare applicazione
l'art. 2505-quater c.c., nella parte in cui prevede la riduzione a metà dei termini del procedimento di
fusione, non disponendo nulla al riguardo il predetto art. 2501-bis c.c..
La dottrina è concorde nel ritenere che, per quanto l’art. 2501-bis ultimo comma, non richiami
espressamente anche l’art. 2505-quater, come per le ipotesi previste dagli artt. 2505 e 2505-bis,
sussistono parimenti le medesime ragioni che giustificano l’esclusione di alcune semplificazioni nelle
operazioni di leveraged buy out.
Si afferma, quindi, come la relazione degli esperti svolga non solo la funzione di accertare la
correttezza e la congruità del rapporto di cambio nell’interesse dei soci, ma anche quella di verificare
la sostenibilità finanziaria dell’operazione nell’interesse dei terzi. E, pertanto, si conclude
correttamente per la irrinunciabilità, neppure per consenso unanime, alla relazione degli esperti.
A diversa conclusione, invece, si perviene riguardo alla riduzione dei termini alla metà, posto che non
vi si rinvengono le medesime ragioni ostative alla sua applicazione.
Quesito
n. Rinuncia al diritto di abitazione ex legge 560/1993
E’ stato chiesto se possa rinunciarsi al diritto di abitazione previsto dalla legge 24 dicembre 1993, n.
356-2009/C
560 (la legge predetta stabilisce che se acquirenti siano i familiari dell'assegnatario, a quest'ultimo
deve essere garantito il diritto di abitazione).
Il diritto reale di abitazione, che garantisce all'assegnatario la continuità nell'utilizzazione dell'alloggio
per tutta la sua vita (combinato disposto degli artt. 1026 e 979 cod. civ.). Deve pertanto ritenersi che
il diritto di abitazione sia quello disciplinato dagli artt. 1022 e segg. del codice civile, ancorché trattasi
di diritto che nasce ex lege.
Può affermarsi che il diritto sorga nello stesso momento in cui l'alloggio sia ceduto a familiare
dell'assegnatario, ma niente vieta all'assegnatario stesso di rinunciare a questo diritto, fermo restando
che egli non potrebbe in tal caso trasferirlo a vantaggio di altro suo parente, ostandovi l'art. 1024 cod.
civ. sul divieto di cessione del diritto di abitazione. Una volta sorto, peraltro, il diritto di abitazione, la
rinuncia ad esso appare soggetta a tutte le regole formali proprie dei negozi di rinuncia a diritti reali
su beni immobili.
La norma è di favore per il soggetto assegnatario, ma una norma di favore non può essere
interpretata come norma coercitiva nei confronti del soggetto favorito. Pertanto il diritto di abitazione
è un diritto che il beneficiario è libero di accogliere o meno.
Quesito
n. Costituzione di associazione temporanea di imprese tra una cooperativa e una fondazione
E’ stato chiesto se sia possibile la costituzione di un’associazione temporanea di impresa tra una
159-2009/I
società cooperativa e una fondazione e se le attività svolte dai partecipanti siano compatibili con la
natura dell’associazione temporanea di impresa, posto che si sia risposto positivamente alla domanda
di cui al punto 1.
L’Ufficio ha evidenziato che le ATI nonostante il nomen iuris, costituiscono una categoria contrattuale
di tipo non associativo, in quanto sono prive di soggettività; si tratta infatti di un accordo per la
realizzazione di un affare complesso, attraverso il quale i contraenti non costituiscono un nuovo ente,
AGGIORNAMENTI – settembre 2009
ma collaborano al fine della realizzazione di un affare, mantenendo la propria autonomia operativa, in
quanto ciascun partecipante ha un proprio ben specifico compito da assolvere, con propri mezzi e con
la propria organizzazione, ed ha diritto ad un corrispettivo rapportato alla quota di lavoro svolto (la
natura del contratto consiste nel conferimento di un mandato collettivo speciale con rappresentanza).
Mentre gli associati sono interessati a tutelare, nell’esecuzione dell’opera o dell’affare, la propria
autonomia ed a mantenere la propria individualità giuridica, il terzo, destinatario dell’attività degli
associati, ha interesse ad una configurazione unitaria, anche giuridica, della operazione. Pertanto,
viene stipulato congiuntamente con il terzo un unico contratto, il quale viene poi eseguito con piena
autonomia di gestione, sulla base della ripartizione dei compiti fissata nell’accordo di cooperazione,
senza costituire un’organizzazione comune, giuridicamente rilevante.
L’associazione temporanea costituisce, quindi, uno strumento per l’esercizio di una attività di impresa.
Quanto alle cooperative, trattandosi di enti societari, non sussistono ostacoli allo svolgimento di
attività di impresa.
In merito alle fondazioni, si ritiene ammissibile l’esercizio di attività imprenditoriali da parte degli enti
del Libro I del codice civile, in quanto tale esercizio può soddisfare i fini ideali perseguiti dalla
fondazione, sempre che i proventi eventualmente conseguiti con lo svolgimento dell’attività economica
vengano destinati agli scopi della fondazione.
In conclusione, non sembrano, pertanto, sussistere ostacoli alla possibilità per una
fondazione di partecipare ad un’associazione temporanea di imprese.
La compatibilità delle attività svolte dai partecipanti con la natura dell’associazione temporanea di
impresa, dev’essere valutata in relazione alla strumentalità rispetto alle attività che formano oggetto
della fondazione e della cooperativa ed idoneità a soddisfare un interesse delle stesse.
Sul piano operativo, tale valutazione è rimessa agli amministratori di ciascun ente, fatte salve
eventuali limitazioni del potere di rappresentanza risultanti dallo statuto.
Per la fondazione, trova applicazione l’art.19 c.c. e, pertanto, le limitazioni al potere di
rappresentanza, che non risultano dal registro delle persone giuridiche, non sono opponibili ai terzi
che non ne erano a conoscenza.
Per la cooperativa, le limitazioni al potere di rappresentanza possono derivare, oltre che dallo statuto,
da una decisione degli organi competenti, dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina ai sensi degli artt.
2384 o 2475- bis c.c., secondo che lo statuto della coop rinvii alle norme sulle s.p.a. o sulle s.r.l.
Quesito
n. Questioni in tema di decadenza dall’applicazione dell’aliquota ridotta dell’imposta
110-2009/T
sostitutiva per i finanziamenti destinati all’acquisto “prima casa”
E’ stato chiesto, in relazione all’applicazione dell’art. 20 comma 4 d.p.r. n. 601/1973, come modificato
dall’art. 1 comma 160 della legge finanziaria 2008 (meccanismo di decadenza dal beneficio della
riduzione dell'imposta sostitutiva speculare alla decadenza dal trattamento di favore per l’acquisto
della “prima casa” in materia di imposte indirette):
1) se la disposizione si applichi solo ai contratti di finanziamento stipulati a decorrere dall’entrata in
vigore della finanziaria 2008, con esclusione quindi di quelli stipulati anteriormente;
2) se sia ammissibile per il mutuatario avvalersi della riduzione ad ¼ della sanzione;
3) se l’imposta sia assistita dal privilegio speciale immobiliare.
In ordine al primo quesito l’Ufficio ha ritenuto che l’art. 20 comma quarto cit. non sia applicabile con
riferimento ad atti (di acquisto e di finanziamento a medio/lungo termine) stipulati anteriormente
all’entrata in vigore dell’art. 1 comma 160 l. n. 244/2007 (1° gennaio 2008). Nell’ipotesi di decadenza
dalle cd. agevolazioni prima casa riferite a tali atti di acquisto, l’Agenzia delle entrate non potrebbe,
pertanto, procedere né al recupero in capo al mutuatario della differenza dell’imposta sostitutiva né
irrogare allo stesso la sanzione pari al 30 per cento della differenza medesima ai sensi dell’art. 20
comma 4 citato.
Il parere dell’Ufficio si fonda su diverse ragioni, tra cui il divieto di retroattività nella materia delle
sanzioni tributarie (art. 3 comma 1 d.lgs. n. 472/1997).
Riguardo al secondo quesito, il d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 (ravvedimento operoso), l’Ufficio ha
ritenuto che la norma abbia carattere generale e quindi, pur in assenza di specifiche istruzioni
ministeriali, non può che ritenersi applicabile anche alla sanzione eventualmente irrogata ai sensi
dell’art. 20 comma 4 in esame.
Con riferimento al terzo quesito (privilegio speciale immobiliare) l’Ufficio ha concluso che il credito di
imposta relativo alla maggiore imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell’art. 20 comma 4 DPR
601/1973 non sia assistito dal privilegio speciale immobiliare di cui all’art. 2772 cod. civ., in quanto il
tributo non attiene 'agli immobili' ma, essenzialmente, all'operazione di finanziamento in sé.
Per i crediti di imposta garantiti dal privilegio speciale immobiliare la norma di riferimento è l’art. 2772
cod. civ., ai sensi del quale il privilegio assiste i crediti dello Stato per ogni tributo indiretto sopra gli
immobili ai quali il tributo si riferisce. Il privilegio speciale grava quindi sul bene immobile oggetto
della contrattazione, bene che deve essere legato da un “nesso di inerenza” alla causa del credito,
cioè al tributo.
Quesito
n. Interdetto legale sottoposto alle speciali misure di protezione ex d.l. 8/1991 e giudice
440-2009/C
competente ad autorizzare la vendita.
E’ stato chiesto quale sia il giudice (tribunale e giudice tutelare) territorialmente competente per il
caso di vendita di un bene da parte dell’interdetto legale, sottoposto “a speciali misure di protezione”
ai sensi del d.l. 8/1991, con tutore anche egli sottoposto “a speciali misure di protezione” e quindi
domiciliato, ai sensi dell’art.3 bis del menzionato decreto legge, nel luogo in cui ha sede la
commissione centrale.
Sulla questione non constano precedenti né sono state rinvenute opinioni dottrinali o pronunce
giurisprudenziali in termini.
A parere dell’Ufficio la competenza territoriale del giudice tutelare o del tribunale, non scaturendo
alcuna conseguenza (ai fini che interessano) dall’elezione di domicilio ex art. 12 co. 3 bis, resti
AGGIORNAMENTI – settembre 2009
radicata nel luogo in cui era fissata prima del provvedimento di ammissione alle misure in esame.
Dalla Lista Sigillo
17 settembre
30 settembre
G.Rizzi ha scritto: MODIFICHE STATUTARIE CONSEGUENTI ALLA ABOLIZIONE DEL LIBRO SOCI
L’art. 16 commi 12 quater e segg. della legge 28 gennaio 2009 n. 2 (di conversione del D.L. 29
novembre 2008 n. 185) ha abolito, PER LE SOLE S.R.L., il Libro soci (con effetto dal 30 marzo
2009)
In particolare è stata modificata la disposizione dell’art. 2470 primo comma c.c. che faceva decorrere gli
effetti, verso la società, del trasferimento di partecipazione di s.r.l. dal momento della sua iscrizione nel
libro soci. Ciò consentiva all’organo amministrativo della società di verificare la regolarità del titolo di
trasferimento e soprattutto di verificare il rispetto di eventuali limiti statutari alla trasferibilità delle
partecipazioni stesse (divieti di alienazione, clausola di gradimento, diritti di prelazione) e di negare,
conseguentemente, l’iscrizione nel caso di accertata violazione delle regole statutarie (ad es. nel caso di
mancato rispetto della clausola di prelazione, l’organo amministrativo poteva rifiutarsi di iscrivere il
trasferimento nel libro soci, con la conseguenza che l’acquirente non poteva esercitare nessuno dei
diritti attribuiti dalla partecipazione trasferita: ad es. diritto di voto, diritto alla percezione degli utili
ecc.). L’art. 16 comma 12 quater della legge 28 gennaio 2009 n. 2 stabilisce, ora, che il trasferimento
delle partecipazioni di s.r.l. ha effetto verso la società dal momento del deposito del relativo
titolo presso il Registro Imprese, con ciò creando non poche difficoltà di ordine operativo, posto che
il momento di efficacia del trasferimento non è conoscibile né dalla società la cui partecipazione viene
trasferita né da terzi estranei al contratto di cessione. L’organo amministrativo della società ed i terzi
potranno venire a conoscenza della avvenuta cessione solo con l’iscrizione presso il Registro Imprese,
iscrizione normalmente successiva al momento del deposito. Ma se non è possibile sapere con certezza
chi in un determinato momento è socio della società, a chi gli amministratori dovranno inviare l’avviso
di convocazione di un’assemblea? Chi sarà legittimato ad esercitare il diritto di voto? A chi dovranno
essere distribuiti gli utili?
Per ovviare a queste difficoltà operative create dalle nuove disposizioni sarà OPPORTUNO introdurre
nuove “regole di comportamento” nello statuto, che sanciscano:
- da un lato l’onere di comunicazione del titolo di acquisto a carico di chi intende esercitare i diritti
connessi alla partecipazione trasferita prima che il proprio acquisto risulti dai pubblici Registri, e quindi
risulti materialmente accertabile dalla società;
- dall’altro la necessità di rispettare i vincoli statutari alla trasferibilità delle partecipazioni, a tutela della
compagine sociale, pena l’inefficacia del trasferimento verso la società.
Con riguardo alla soluzione, proposta in dottrina, di prevedere nello Statuto:
- da un lato l’istituzione su base volontaria del libro soci
- dall’altro una clausola che subordini gli effetti verso la società degli atti traslativi all’iscrizione su
questo “libro volontario”
si osserva che se non ci sono dubbi sul fatto che con apposita clausola statutaria si possa prevedere la
istituzione su “base volontaria” del libro soci sul quale annotare le variazioni della compagine sociale o
nelle partecipazioni dei singoli soci e nel quale, in particolare, annotare il domicilio dichiarato dai soci
ove effettuare le comunicazioni (ad es. l’avviso di convocazione dell’assemblea) previste dalla legge o
dallo Statuto ovvero i diversi recapiti (numero di fax, indirizzo di posta elettronica, ecc.) indicati dai soci
e presso i quali lo Statuto consente di effettuare dette comunicazioni, più di qualche dubbio si nutre,
invece, sulla possibilità di subordinare gli effetti di un trasferimento di partecipazione alla iscrizione in
detto libro “volontario” (ripetendo la previgente disciplina dell’art. 2470 c.c. sul punto espressamente
modificata dalla legge 2/2009).
Basti pensare che mentre l’art. 2469 c.c. consente ampia libertà alle parti di subordinare il
trasferimento stesso di partecipazioni a condizioni e limiti, se non addirittura di stabilirne
l’intrasferibilità, l’art. 2470 non sembra proprio consentire all’autonomia privata di subordinare a
condizioni e limiti gli effetti del trasferimento (una volta che questo sia stato posto in essere nel
rispetto dei limiti e delle condizioni dettate ai sensi dell’art. 2469 c.c.).
Non a caso se da un lato l’art. 2469 dopo aver sancito il principio della libera trasferibilità delle
partecipazioni ne ammette la derogabilità con l’inciso “salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo”,
dall’altro l’art. 2470 non prevede alcuna deroga espressa al principio che il trasferimento produce effetti
verso la società dal momento del deposito al registro Imprese . Il primo comma dell’art. 2470, al
contrario del primo comma dell’art. 2469, non contiene l’inciso “salvo contraria disposizione dell’atto
costitutivo”. Deve ritenersi che la disposizione dell’art. 2470 sia una norma “di sistema” e come tale
sottratta alla disponibilità delle parti. Si nutrono, pertanto, molte perplessità sulla legittimità di una
clausola che riproponesse su base statutaria la disciplina che il legislatore ha voluto invece modificare.
R.Menchetti ha scritto: Su incarico del Comitato Regionale Toscano, allego alla presente gli atti del
convegno che si è tenuto lo scorso anno all'Isola d'Elba dal titolo "Trasferimento degli immobili. Aspetti
tributari".
Circolari, Risoluzioni e Note ministeriali
AGGIORNAMENTI – settembre 2009
Agenzia Entrate
Risoluzione
20 agosto 2009
n. 232/E
Agenzia Entrate
Risoluzione
25 agosto 2009
n. 237/E
Agenzia Entrate
Risoluzione
1 settembre 2009
n. 243/E
Agenzia Entrate
Provvedimento
4 settembre 2009
prot. 2009/124741
Agenzia Entrate
Direzione Lombardia
Prot.80992/2009
Cessazione dell’attività professionale: obblighi ai fini IVA
Secondo l’A.F. Nella normalità dei casi, l’attività di un professionista cessa quando lo stesso,
astenendosi dal porre in essere ulteriori prestazioni, provveda ad un complesso di operazioni
tese alla definizione di tutti i rapporti giuridici pendenti, compreso l’incasso dei crediti
maturati e rimasti insoluti. La cessazione dell’attività per il professionista non coincide,
pertanto, con il momento in cui egli si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali,
bensì con quello, successivo, in cui chiude i rapporti professionali, fatturando tutte le
prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali.
Fino al momento in cui il professionista, che non intenda anticipare la fatturazione rispetto al
momento di incasso del corrispettivo, non realizza la riscossione dei crediti, la cui esazione
sia ritenuta ragionevolmente possibile (perché, ad esempio, non è decorso il termine di
prescrizione di cui all’art. 2956, comma 1, n. 2 del codice civile) l’attività professionale non
può ritenersi cessata.
Non è possibile quindi, in linea generale, procedere alla chiusura della partita IVA, fintanto
che non avviene la riscossione dei crediti (anche se è stata emessa fattura ad esigibilità
differita).
Tutti i crediti riscossi, anche dopo la cessazione dell’attività, devono essere regolarmente
assoggettati ad IVA, atteso che al momento della loro riscossione risulteranno essere
soddisfatti i requisiti richiesti ai fini dell’imponibilità, di cui all’art. 1 del d.p.r. n. 633 del 1972.
Qualora si volesse comunque chiudere la partita IVA, senza attendere la riscossione dei
crediti, si dovrà procedere al previo versamento dell’imposta indicata in fattura.
"Lease back" di terreno e fabbricati: tassabile la plusvalenza
La plusvalenza realizzata dalla cessione di un immobile (terreno + fabbricato) nell’ambito di
un contratto di "lease back" concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile,
mentre i successivi canoni di leasing versati dall’utilizzatore sono indeducibili per la quota
parte riferibile al terreno. La plusvalenza in esame concorrerà al reddito secondo i criteri
stabiliti dall’articolo 86, comma 4, del TUIR, ossia nell’esercizio in cui è realizzata ovvero in
quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.
Espropriazioni per pubblica utilità da parte dell’ANAS
Ai decreti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o
di cessioni volontarie di immobili a suo favore, posti in essere dall’ANAS SpA, soggetto
distinto dallo Stato, con una propria autonomia patrimoniale, gestionale e contabile, non è
possibile applicare il regime esentativo, ai fini dell’imposta di registro, previsto a favore
dello Stato dall’art. 57, c. 8 del Tur e dagli artt. 1 e 10 del Tuic.
La circolare è ampiamente commentata anche sul Notiziario del 23 settembre 2009
Pagamento ruoli “fuori termine”: diminuiscono gli interessi di mora
Un provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate pubblicato il 4 settembre sul sito
internet dell'Agenzia stabilisce gli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme
iscritte a ruolo che, a decorrere dal 1° ottobre 2009, sono fissati nella misura del 6,8358%
annuo. La nuova disposizione alleggerisce il precedente tasso dell’8,4 %, fissato con il
decreto del ministero delle Finanze del 28 luglio 2000. Gli interessi di mora per i contribuenti
ritardatari sono determinati con decreto del ministero delle Finanze, in relazione alla media
dei tassi bancari attivi, secondo quanto stabilito dall’articolo 30, del d.p.r. 602/1973. Per
l’aggiornamento è stata quindi interpellata la Banca d’Italia che ha comunicato la media del
6,8358, con riferimento all’anno 2008. La riduzione degli interessi di mora sul pagamento
delle cartelle in ritardo non si applica agli interessi aggiuntivi di competenza degli enti pubblici
previdenziali che sono disciplinati dall’articolo 27 del d.lgs. 46/99 che prevede una norma
derogatoria rispetto a quella dell’articolo 30 del d.p.r. 602/73.
Tassazione trasferimento delle delle pertinenze
Il Settore Audit e Sicurezza della Direzione Regionale Lombardia dell’Agenzia delle Entrate ha
riscontrato, in alcuni uffici, una difformità di tassazione delle seconde pertinenze dichiarate in
atti di compravendita immobiliari, soggetti ad IVA, con richiesta di agevolazione della prima
casa.
L’Ufficio Fiscalità generale il 14 luglio 2008, con nota prot. n. 904- 43559/2008 rispondendo
ad un quesito proposto dall’Ufficio locale di Como, concordando con quanto prospetto
dall’Ufficio stesso, ha confermato che in presenza dei requisiti di cui alla nota II-bis dell’art. 1
della tariffa, parte prima, allegata al TUR vanno applicate:
· l’IVA con aliquota del 4%, ai sensi del n. 21, della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n.
633 del 26 ottobre 1972, limitatamente all’immobile abitativo ed una autorimessa
pertinenziale;
· l’IVA con aliquota del 10%, ai sensi del n. 127-undecies, della tabella A, parte III, allegata
al medesimo decreto, sulla seconda autorimessa pertinenziale;
· la sola imposta fissa di registro per le tre unità immobiliari, secondo le previsioni degli
articoli 1, 2 e 21 del TUR;
· le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, per l’abitazione ed una pertinenza;
· l’imposta ipotecaria e catastale in misura fissa, per la seconda pertinenza.
AGGIORNAMENTI – settembre 2009
Ministero
Sviluppo
Economico
CIRCOLARE
9 settembre 2009
n. 3628
Agenzia Entrate
Circolare
24 settembre 2009
n. 42/E
Istruzioni per la compilazione della modulistica per l'iscrizione e il deposito nel
registro delle imprese e per la denuncia al repertorio delle notizie economiche ed
amministrative realizzata secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del
Ministero dello sviluppo economico del 14 agosto 2009.
Ha contribuito anche il Consiglio Nazionale, con una propria nota ufficiale nel luglio scorso,
alla migliore definizione delle specifiche tecniche per la compilazione della modulistica per
l'iscrizione e il deposito nel registro delle imprese e per la denuncia al repertorio delle notizie
economiche ed amministrative, di cui alla Circolare 9 settembre 2009 n. 3628.
Le osservazioni del notariato sono state infatti sostanzialmente accolte.
E’ opportuno evidenziare che le specifiche in questione, per il richiamo contenuto nell'art. 1,
comma 2, del decreto 2 novembre 2007 (recante approvazione del modello di comunicazione
unica per la nascita dell'impresa) vanno anche ad integrare il suddetto modello, in
sostituzione delle specifiche approvate con il citato decreto 6 febbraio 2008.
L'utilizzo dei programmi predisposti in base alle precedenti specifiche è consentito fino alla
fine del 2009 (dando modo così alle software house di procedere ad un puntuale
aggiornamento dei programmi “dedicati”).
Dal 2 gennaio 2010 le Camere di commercio accetteranno solo domande o denunce
predisposte mediante programmi creati sulla base delle nuove specifiche tecniche.
La circolare, con le istruzioni allegate, oltre ad essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, è
disponibile anche nel sito web del Ministero (www.sviluppoeconomico.gov.it).
Le istruzioni per l'utilizzo dell'Archivio dei rapporti finanziari
L’Agenzia delle Entrate ha fornito nuove istruzioni per l’utilizzo, ai fini delle attività di
controllo, dei dati contenuti nell’Archivio dei rapporti finanziari, sezione dell'Anagrafe
tributaria nella quale confluiscono tutte le notizie che gli operatori finanziari sono tenuti a
comunicare in relazione alle operazioni effettuate dai loro clienti. Di interesse la parte 4
riguardante le informazioni relative a soggetti che agiscono in nome e per conto di terzi.
Scadenzario
1 agosto 2009
5 agosto 2009
8 agosto 2009
15 agosto 2009
18 agosto 2009
20 agosto 2009
20 agosto 2009
16 agosto 2009
Entra in vigore il D.P.R. n. 91/09 che ha modificato le norme
di organizzazione degli Uffici che collaborano con il Ministero
per i beni culturali (nuove funzioni attribuite alla Direzione
regionale per i beni culturali e paesaggistici, che ora dichiara
l’interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti,
autorizza le alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca
e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il
trasferimento a titolo oneroso di beni culturali a chiunque
appartenenti.
Entra in vigore il c.d. “pacchetto anti crisi”
Entra in vigore la Legge che introduce nuove disposizioni in
materia di sicurezza pubblica ed, espressamente, novità in
tema di esecuzione del sequestro preventivo penale
Entra in vigore la Legge che prevede nuove disposizioni per
lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in
materia di energia.
Entra in vigore il D.Lgs. che introduce modifiche ed
integrazioni ai decreti legislativi 24 febbraio 1998, n. 58, e
17 settembre 2007, n. 164, in materia di intermediazione
finanziaria e di mercati degli strumenti finanziari.
Sono prorogati al 20.08.2009 i termini per i versamenti in
scadenza a ferragosto. I contribuenti tenuti al versamento
delle imposte e dei contributi possono effettuare questo
versamento entro il termine del 20.08.2009 senza alcuna
maggiorazione.
Rimane, invece, confermata la scadenza del 5.08.2009
per i contribuenti interessati dagli studi di settore, con
la maggiorazione dello 0,40%
Entra in vigore il D.Lgs. portante disposizioni (integrative e
correttive del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91 (GU
n. 164 del 17-7-2009 - Suppl.
Ordinario n.118)
D.L. 3 agosto 2009, n. 103
(GU n. 179 del 4-8-2009 )
Legge 3 agosto 2009, n. 102 di
conversione del D.L. 1° luglio
2009 n.78
(GU n. 179 del 4-8-2009 Suppl. Ordinario n.140)
Legge 15 luglio 2009, n. 94
(GU n. 170 del 24-7-2009 –
Suppl. Ordinario n.128)
Legge 23 luglio 2009, n. 99
(GU n. 176 del 31-7-2009 –
Suppl. Ordinario n.136)
D.Lgs. 17 luglio 2009, n. 101
(GU n. 178 del 3-8-2009)
D.P.C.M. 24 luglio 2009
D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
(correttivo del D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81)
(GU n. 180 del 5-8-2009 Suppl. Ordinario n.142)
Termine per la comunicazione all’INAIL del nominativo del Ministero del Lavoro, Salute e
Responsabile dei lavoratori per la Sicurezza.
Politiche Sociali, Nota del 15
AGGIORNAMENTI – settembre 2009
maggio 2009
20 agosto 2009
20 agosto 2009
26 settembre 2009
29 novembre 2009
6 dicembre 2009
31 dicembre 2009
31 dicembre 2009
1 aprile 2010
26 giugno 2010
Sono prorogati al 20.08.2009 i termini per i versamenti in
scadenza a ferragosto. I contribuenti tenuti al versamento
delle imposte e dei contributi possono effettuare questo
versamento entro il termine del 20.08.2009 senza alcuna
maggiorazione.
Entra in vigore il decreto legislativo contenente disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro.
Entra in vigore il D.L. contenente disposizioni urgenti per
l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di
sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee ,
che modifica la normativa in materia di servizi pubblici locali
di rilevanza economica.
In tema di posta elettronica certificata dei notai ed altri
professionisti, l’art. 12, comma 7, del D.L. 185/ 2008, n. 185
dispone che “I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti
con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi
il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in
via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo
indirizzo di posta elettronica certificata”.
Riguardo ai notai, è da ritenersi che la comunicazione – da
adempiersi entro il 29 novembre 2009 – debba essere
effettuata al consiglio notarile distrettuale, a cui incombe
l’obbligo di pubblicazione telematica dei dati identificativi dei
notai del collegio (salva la possibilità che detta pubblicazione
sia effettuata sul sito del Consiglio nazionale del Notariato a
cura – o per conto – e sotto la responsabilità dei consigli
distrettuali).
Sono dichiarati fuori corso i foglietti bollati per cambiali
recanti l'importo dell'imposta assolta in lire-euro e in euro e
le marche da bollo per cambiali, il cui valore è espresso in
lire, in lire-euro e in euro.
A partire da questa data le marche per cambiali in lire, lireeuro ed euro e i foglietti per cambiali in lire-euro e in euro
non potranno essere rimborsati - lasciando il posto ai
contrassegni telematici emessi dai tabaccai, da utilizzare
sugli appositi foglietti privi di valore, in distribuzione sempre
presso le tabaccherie.
Scadenza del termine per le agevolazioni PPC (applicabili
anche agli acquisti dell’imprenditore agricolo professionale,
iscritto nell’apposita gestione previdenziale)
D.P.C.M. 24 luglio 2009
In tema di riordino delle IPAB Scade la proroga del termine –
previsto dall’art. 4, comma 4, del D. Lgs. 4 maggio 2001, n.
207, per usufruire delle agevolazioni fiscali previste per gli
atti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che
procedano al riordino in aziende di servizi o in persone
giuridiche di diritto privato (esenzione dalle imposte di
registro, ipotecarie e catastali).
Entra in vigore ComUnica: avvio obbligatorio della
trasmissione al Registro delle Imprese della Comunicazione
Unica.
Art. 2, comma 10, legge
22.12.2008, n. 203
(Suppl. ord. alla G.U. n.
303 del 30.11.2008)
D.Lgs. 3 agosto 2009 n.106
(GU n. 226 del 29-9-2009)
DECRETO
LEGGE
settembre 2009, n. 135
(GU n. 223 del 25-9-2009).
25
D.L. 29 novembre 2008, n. 185,
art. 12, comma 7
(in Suppl. ord. alla G.U. n. 280
del 29.11.2008)
DECRETO MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE
26 maggio 2009
(GU n. 131 del 9-6-2009)
Art. 2, comma 8, della legge 22
dicembre 2008, n. 203 (in
Suppl. ord. alla
G.U. n. 303 del 30.11.2008)
L’art. 23, comma 13 del D.L. n.
78/2009, cd. “decreto anticrisi”,
apporta modifiche al comma 8
dell’art. 9 del D.L. n. 7/2007.
Essendo trascorsi dodici mesi dalla "emanazione" delle linee DM 26 giugno 2009
guida nazionali sulla certificazione energetica, gli AQE (Gazzetta Ufficiale n.158 del 10
rilasciati entro il 24 luglio 2009 perdono i propri effetti e non luglio 2009)
possono essere utilizzati per l'adempimento degli obblighi di
dotazione e consegna agli acquirenti.
Segnalazione di giurisprudenza
Cassazione
Sentenza
20 maggio 2009
Edilizia – edificazione su fondo di cui si è ceduta la cubatura
In materia edilizia, nel caso in cui sul terreno sussista un vincolo di asservimento per scopi
edificatori (cosiddetta "cessione di cubatura"), l'esecuzione di ulteriori interventi sul fondo
AGGIORNAMENTI – settembre 2009
n. 21177
sez. III penale
Cassazione
Sentenza
12 giugno 2009
n. 13735
sez. II civile
Giudice del
Registro presso il
Tribunale di
Verona
sentenza
14.09.2009
n. 1289
Cassazione,
sentenza
6 luglio 2009
n. 15804
asservito, eccedenti i volumi costruttivi, integra il reato di cui all'art. 44, comma primo, lett. b),
d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 anche in presenza di un titolo abilitativo erroneamente rilasciato.
(La Corte ha chiesto che gli effetti derivanti dal vincolo, integrando una qualità oggettiva del
terreno, hanno carattere definitivo ed irrevocabile e provocano la perdita definitiva delle
potenzialità edificatorie dell'area asservita, con permanente minorazione della sua utilizzazione
da parte di chiunque ne sia il proprietario).
Rinuncia all’eredità: impugnazione per errore
In tema di successioni ereditarie, benché l'art. 526 cod. civ. escluda l'impugnazione per errore
della rinuncia all'eredità, ciò non impedisce che tale impugnazione sia ammessa in presenza di
errore ostativo; detta fattispecie, peraltro, non ricorre quando la rinuncia sia avvenuta in base
all'erronea convinzione di essere stato chiamato alla successione in qualità di erede legittimo
anziché di erede testamentario, rimanendo tale ipotesi estranea a quella dell'errore sulla
dichiarazione.
In tema di abolizione del libro soci
Secondo il Giudice del Registro presso il Tribunale di Verona la portata dell’art. 16, comma 12quater della legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha comportato la soppressione del libro soci per le
s.r.l. avrebbe natura di norma «imperativa».
Non sarebbe quindi coerente con il sistema delineato dal legislatore una clausola dello statuto
della s.r.l. che subordini l'esercizio dei diritti sociali del cessionario non già al deposito dell'atto di
trasferimento presso il registro delle imprese bensì all'iscrizione nel libro soci volontariamente
istituito dalla società.
L’assunto del Tribunale di Verona si basa su due argomenti.
Il primo, di tenore letterale, consiste nella mancanza di un espressa facoltà di deroga nella
norma. Si legge, infatti, nella pronuncia, che a tale soluzione induce «il secco tenore letterale
della norma, significativamente irrobustito dalla mancata previsione della salvezza della
diversa volontà dell'autonomia privata, diversamente da quanto sovente prevede il sistema
giuridico delle società».
Invero, l’argomento testuale non appare in alcun modo decisivo. Se così fosse, infatti, l’intera
disciplina della s.r.l. sarebbe pressoché inderogabile, con un irrigidimento del modello che è in
aperta controtendenza con il ruolo che all'autonomia statutaria viene riconosciuto espressamente
dalla legge delega per la riforma del diritto societario e che la dottrina ha ampiamente
valorizzato.
Non sembra, infatti, possibile desumere l’imperatività della norma dalla mancata previsione della
possibilità di una diversa pattuizione, dato che l’art. 2470, nella nuova formulazione, non
esprime di per sé una assoluta inderogabilità; e che nell’intera disciplina della s.r.l. - per la quale
quello dell’ampio spazio concesso alla autonomia statutaria, insieme al venir meno della
presunzione che tutto ciò che non è espressamente consentito è vietato, sono stati il leit motiv
della riforma del 2003 – nonostante la prevalente derogabilità delle norme, sono ben poche le
ipotesi in cui si fa espressamente salva la possibilità di pattuire diversamente.
Ciò che la norma impone – inderogabilmente – è che, per la produzione degli effetti nei confronti
della società, sia effettuato il deposito presso il registro imprese dell’atto di trasferimento. Ma la
norma non esclude che tali effetti e la conseguente legittimazione siano subordinati ad ulteriori
adempimenti.
Sotto tale profilo, allora, decisivo appare, il disposto del comma 2 dell’art. 2469 che prevede che
l’atto costitutivo possa porre condizioni o limiti al trasferimento delle partecipazioni, condizioni e
limiti che possono ben sostanziarsi anche nella previsione per cui gli effetti del trasferimento
delle partecipazioni nei confronti della società si producano solo dopo l’annotazione in un registro
tenuto dalla società del trasferimento da parte degli amministratori ovvero nel subordinare tale
efficacia nei confronti della società alla notificazione del trasferimento agli amministratori, ovvero
ancora all’avvenuta iscrizione piuttosto che al mero deposito presso il registro delle imprese.
Tale facoltà di “subordinare gli effetti nei confronti della società ad un adempimento ulteriore”
(rispetto al deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese) incontra comunque un limite in
quelle disposizioni in cui emerge un preminente superiore interesse pubblicistico, e che sono
quelle poste a tutela di posizioni di soggetti che restano estranei alla compagine sociale (es. l’art.
2471, comma 1, c.c., per cui l’efficacia del pignoramento dipende comunque dalla iscrizione nel
registro delle imprese susseguente alla notificazione al debitore e alla società,
indipendentemente dalla iscrizione nel libro soci.
Il secondo argomento, su cui si fonda la pronuncia del Tribunale di Verona, è invece
rappresentato dalla ratio delle modifiche introdotte dalla legge 2/2009, con il trasferimento al
registro imprese dei dati contenuti nel libro soci, che «è quella di assicurare anche (ma non
solo) per intuibili finalità di ordine pubblico, la trasparenza dei passaggi delle partecipazioni
sociali». Affermazione che si pone, in realtà, in contrasto con la funzione che svolgerebbe il libro
soci “facoltativo”, di consentire all’organo amministrativo il riscontro del rispetto delle regole di
circolazione delle partecipazioni (clausole di prelazione, gradimento, ecc.) prima che l’acquirente
sia legittimato all’esercizio del diritti sociali. Un controllo, quello degli amministratori, che invece
è proprio volto ad assicurare maggiori certezze nelle vicende circolatorie delle partecipazioni.
La sentenza, peraltro, dopo essersi ampiamente dilungata sulla ratio della nuova disciplina, non
dispone a livello decisorio la cancellazione della clausola, rilevando che il controllo di legittimità
spetta solo al notaio.
PRELAZIONE
Il diritto di prelazione attribuito al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi
offerti in vendita è escluso, secondo la previsione di cui all'art. 7, comma secondo, n. 2, della
legge 14 agosto 1971, n. 817, quando sul fondo offerto in vendita sia insediato un affittuario e
AGGIORNAMENTI – settembre 2009
sez. III civile
Cassazione
Sentenza
6 luglio 2009
n. 15803
sez. III civile
Cassazione
Sentenza
28.09.2009
n.38.099
tale insediamento si prospetti come destinato a durare nel tempo, perché in tal caso la legge
privilegia l'interesse dell'affittuario alla prosecuzione dell'attività di coltivazione, rispetto
all'interesse del confinante ad ingrandire la propria azienda. Ne consegue che il diritto di
prelazione del confinante non viene meno quando, al momento in cui il fondo sia venduto, il
rapporto di affitto sia prossimo alla scadenza e vi sia stata rinuncia alla prosecuzione del
rapporto da parte dell'affittuario, a nulla rilevando se tale rinuncia sia avvenuta nei confronti del
solo venditore, ovvero nei confronti del solo compratore, oppure nei confronti di tutti e due.
SUCCESSIONI
In tema di successioni "mortis causa", la qualità di erede può essere provata, in sede
processuale, anche mediante la produzione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Donazione di beni pignorati
Non è reato donare ai figli i beni pignorati se la trascrizione di tale donazione è avvenuta prima
di quella del pignoramento. Proprio in quanto l’essenza del pignoramento consiste nel creare un
vincolo di indisponibilità, la trascrizione ha funzione costitutiva e non meramente dichiarativa,
con l’effetto che il pignoramento, anche tra creditore e debitore, si perfeziona solo dal momento
della trascrizione e non da quello anteriore della notificazione.
Giurisprudenza tributaria
Commissione
Tributaria Como
12 e 13.01.2009
Sez.V e Sez.VII
Corte Giustizia UE
Sentenza
C/37-08
Commissione
Tributaria Lodi
27.05.2009
n.79/2/09
Cassazione
Sentenza
12 giugno 2009
n. 13655
sez. V civile
Cassazione
Sentenza
26 maggio 2009
n. 12169
sez. V civile
Cassazione
Sentenza
18 giugno 2009
n. 14112
sez. V civile
Cassazione
Sentenza
CESSIONI DI QUOTE SRL ED IMPOSTA DI REGISTRO
E’ soggetto ad una sola imposta di registro l’atto di cessione di quote di SRL ancorchè l’atto
contenga una pluralità di cessioni di quote sociali, ovvero in ragione della pluralità di parti
contrattuali contenute nell’unico atto.
Scambio di multiproprietà
La Corte di Giustizia Ue ha chiarito che lo scambio di multiproprietà è soggetto ad Iva nel Paese
in cui si trova l’immobile messo a disposizione dal socio a favore di altri associati. L’uso delle
prestazioni di servizio non avviene nel luogo in cui ha sede la società di multiproprietà, ma nel
luogo in cui è situato l’immobile su cui sussiste il diritto. Per quanto riguarda le quote di
iscrizione e le quote associative annuali, il luogo di tassazione è il Paese in cui ha sede l’immobile
su cui il socio possiede il diritto di godimento e che mette a disposizione.
Decadenza agevolazioni PPC
La consegna all'Agenzia delle Entrate del certificato attestante il possesso dei requisiti per fruire delle
agevolazioni per la piccola proprietà contadina, effettuata dopo la scadenza del termine triennale decorrente
dalla registrazione dell'atto, non comporta la perdita delle agevolazioni.
Atto ricognitivo di divisione testamentaria: tassazione
In tema di imposta di registro, ad un atto di divisione notarile di cespiti ereditari, che sia
meramente ricognitivo rispetto alle attribuzioni contenute in una disposizione testamentaria, si
applica l'imposta in misura fissa, secondo quanto disposto dall'art. 30, comma 1, del d.p.r. n.
131 del 1986, che prevede tale tipologia di imposta per "la ratifica, la convalida e la conferma".
(Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle entrate secondo cui l'atto di
divisione in questione era assoggettabile alla tariffa proporzionale dell'1%, ai sensi dell'art. 3
della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. n. 131 del 1986, concernente gli atti di natura
dichiarativa, relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura).
Attivo ereditario: presunzione beni alienati negli ultimi sei mesi
In tema di imposta sulle successioni, l'art. 10 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (applicabile
"ratione temporis", anteriormente all'abrogazione disposta dall'art. 69, comma 1, lett. d), della
legge n. 342 del 2000), il quale include nell'attivo ereditario (con presunzione "iuris e de iure") i
beni o diritti trasferiti a terzi a titolo oneroso nel semestre anteriore alla morte del dante causa,
si riferisce al valore dei predetti beni e diritti, e non al corrispettivo pattuito o ricavato
dall'afferente negozio traslativo, in tal senso deponendo la lettera della norma e la sua "ratio",
che è quella di scongiurare depauperamenti dell'attivo ereditario preordinati, in virtù della loro
collocazione temporale, a ridurre il carico impositivo dell'erede, così come affermato dalla Corte
costituzionale con le sentenze n. 982 del 1988 e n. 137 del 1997, pronunciate con riferimento
all'identica previgente disposizione dell'art. 9 d.p.r. n. 637 del 1972.
IVA su gli interessi compensativi
Allorché fra le parti di un contratto di compravendita avente ad oggetto un'area edificabile sia
stato pattuito che, per il caso della realizzazione di una maggiore volumetria da parte
dell'acquirente, questi sia obbligato al pagamento di un prezzo ulteriore, maggiorato di una
somma a titolo di interessi per il periodo intercorrente fra la data della compravendita e quella
del pagamento del conguaglio, detti interessi non hanno carattere moratorio, ma compensativo,
in quanto, essendo il supplemento del corrispettivo subordinato ad un evento futuro ed incerto,
qualificabile come condizione sospensiva, i relativi effetti retroagiscono, ai sensi dell'art. 1360
cod.civ., al momento della conclusione del contratto, con la conseguenza che gli interessi hanno
la funzione di integrare il corrispettivo e non di risarcire il danno cagionato dal ritardo e,
pertanto, concorrono a formare la base imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
Società di persone: sanzioni per dichiarazioni fiscali infedeli
All’interno delle società di persone le conseguenze di una dichiarazione dei redditi infedele
AGGIORNAMENTI – settembre 2009
10.09.2009
n.19.456
pesano su tutti i soci. Infatti paga le sanzioni chi non ha dichiarato tutto il reddito di
partecipazione e non può farsi scudo sostenendo che la violazione fiscale è stata commessa
dall’impresa.
Diritto internazionale
“Alte professionalità” e ricongiungimenti familiari
La recente Legge n. 94 sulla sicurezza entrata in vigore lo scorso 8 agosto ha introdotto alcune norme che riguardano il tema d
questo il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione-Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo ha diramato
circolare con indicazioni operative su alcuni specifici argomenti (vedi il Notiziario 3.09.2009).
Queste riguardano, tra le altre: la sottoscrizione dell'accordo di integrazione quale condizione essenziale per il rilascio del per
facilitazioni per studenti stranieri che abbiano conseguito in Italia alte professionalità, una nuova formulazione dell'articolo del Test
ricongiungimenti familiari che incide su alcuni requisiti soggettivi e oggettivi previsti per l'accoglimento delle istanze per le quali scatt
180 giorni per la loro valutazione.
Spagna: rapporti patrimoniali tra genitori e figli
Dei genitori spagnoli vogliono acquistare un immobile in Italia, in nome e per conto del loro figlio anch’egli spagnolo, di quattro an
erogate da loro stessi oppure da un terzo.
Ai sensi degli artt. 23 e 36 legge n. 218/95 (riforma del diritto internazionale privato) trova applicazione la legge nazionale del figlio
ai sensi dell’art. 166 Cod. civ., i genitori non potranno rinunziare ai diritti di cui i figli siano titolari né alienare o gravare i loro be
commerciali o industriali, oggetti preziosi e valori mobiliari, salvo il diritto di sottoscrizione preferenziale di azioni, se non per cause g
necessità e previa autorizzazione del giudice del domicilio, ascoltato il pubblico ministero. I genitori dovranno chiedere l’autorizz
rinunciare all’eredità o legato attribuiti al figlio. Se il giudice rifiutasse l’autorizzazione, l’eredità potrà soltanto potrà essere acc
d’inventario.
Non occorrerà l’autorizzazione giudiziale se il minore avesse compiuto i sedici anni ed acconsentisse con documento pubblico, né per
mobiliari purché il suo importo se reinvesta in beni e valori sicuri.
Ne consegue che i genitori possono comperare l’immobile in rappresentanza del figlio senza autorizzazione giudiziale. Se il mino
compaiono soltanto i genitori, senza che occorrano autorizzazioni di sorta. Se avesse compiuto i sedici anni, dovranno comparire i g
minore per sottoscrivere ed acconsentire, ed i genitori per integrare la capacità.
Hong Kong: regime patrimoniale tra coniugi
Il diritto privato di Hong Kong, per quanto concerne il regime patrimoniale del matrimonio e delle successioni, adotta il sistema di diri
Pertanto, nella regione amministrativa speciale della Repubblica Popolare Cinese, il regime patrimoniale tra coniugi è quello della
salvo la possibilità di poter scegliere di volta in volta un sistema differente per l’acquisizione di beni che avvengono success
matrimonio.
Inghilterra: Apostille e “death certificates”.
In relazione alle frequenti richieste riguardanti i certificati di morte britannici, il servizio competente è il seguente:
http://www.direct.gov.uk/en/Governmentcitizensandrights/Registeringlifeevents/Familyhistoryandresearch/Birthmarriageanddeathcer
http://www.gro.gov.uk/gro/content/certificates/contact_us.asp
Quanto all’apposizione dell’Apostille, sui certificati di morte, il servizio competente nella persona di Christine Eady del GRO Contact Ce
un certificato di morte necessita di legalizzazione da parte del Foreign and Commonwealth Office, possiamo provvedere a suo nome a
sia apposta. L’Apostille non può essere richiesta per i certificati ordinati online; vedi il nostro sito web per le diverse opzioni:
http://www.direct.gov.uk/en/Governmentcitizensandrights/Registeringlifeevents/index.htm
Il servizio competente addebita una tariffa amministrativa in aggiunta al costo del rilascio del certificato e il Foreign and Commo
addebita una tariffa per l’Apostille. Per questo servizio, l’ufficio addebita £3.00 e il Foreign & Commonwealth Office per l’Apostille n
tariffa può mutare; al riguardo vedi: Obtaining an Apostille under legalisation in the Services section sul sito del Foreign and Common
http://www.fco.gov.uk/en/
Siccome il Foreign and Commonwealth Office declina ogni responsabilità per lo smarrimento di certificati spediti per posta, costoro
Delivery (nel Regno Unito), Airsure o International Signed For service ad un costo ulteriore di GBP 6.00 per un totale di GBP 36.00
ad avvertire quando il certificato sarà spedito al Foreign and Commonwealth Office. Nel caso di mancato arrivo del certificato ordin
possibile rivolgersi a:
Foreign and Commonwealth Office
The Legalisation Office
Norfolk House (West)
437 Silbury Boulevard
Milton Keynes
MK9 2AH
Tel: 01908 295 111
Fax: 01908 295 122
Segnalazioni di volumi, pubblicazioni e letture
Ubaldo La Porta
Giuseppe Amadio
Giuseppe Musolino
Azione di riduzione di “donazioni indirette” lesive Rivista del Notariato n.4/2009
della legittima e azione di restituzione contro il terzo Pag.951
acquirente dal donatario. Sull’inesistente rapporto
tra art.809 e art.563.
Gli acquisti dal beneficiario di liberalità non donative Rivista del Notariato n.4/2009
Pag.819
Il diritto d’uso fra realità e obbligatorietà.
Rivista del Notariato n.4/2009
Pag.1000
AGGIORNAMENTI – settembre 2009
Aldo Renta
Fabio Valenza
Donazione e diritti dei legittimari: la donazione Federnotizie 5/2009, pag.199
alternativa alla legittima
Conflitto di interessi ed abuso di potere nella Federnotizie 5/2009, pag.202
rappresentanza volontaria
nota a sentenza -
Segnalazioni di siti web e programmi e servizi
■ Materiali di Informatica Giuridica (dal notiziario del 9 settembre)
Firme elettroniche a valore legale internazionale: un nuovo approccio per migliorare l'interoperabilità
1. Le firme elettroniche nel regime di cui alla direttiva europea del 1999;
2. Notai di tipo latino (Civil Law Notaries) e firme elettroniche;
3. Questioni strategiche in tema di verifica delle firme; 3.1 Molteplicità dei formati; 3.2 Differenze nei certificati di
firma; 3.3 Marcature temporali; 3.4 Analisi dei risultati;
4. Possibili soluzioni; 4.1 Standards più dettagliati; 4.2 Applicazioni locali; 4.3 Un approccio alternativo: la piattaforma
di verifica online; 4.3.1 Premesse; 4.3.2 Obiettivi del progetto; 4.4 Attuale stato d'avanzamento del progetto;
5. Conclusioni: uno sguardo al futuro
Sondaggio congiunturale Banca d’Italia –
Tecnoborsa sul mercato delle abitazioni in Italia – settembre 2009
Banca d’Italia Comunicato Stampa del 14 settembre 2009
A partire dal mese di gennaio 2009 la Banca d’Italia ha avviato la pubblicazione di un nuovo Supplemento al Bollettino
Statistico che, a frequenza trimestrale, riporta i risultati di un sondaggio condotto presso un campione rappresentativo
di agenti immobiliari sul mercato delle abitazioni in Italia, condotto congiuntamente con Tecnoborsa.
I risultati della rilevazione svolta nel mese di luglio 2009, relativa al trimestre Aprile- Giugno, sono disponibili da oggi
sul sito internet della Banca d’Italia
[http://www.bancaditalia.it/statistiche/indcamp/sondaggio_mercato_abitazioni/2009/09_09/suppl_45_09.pdf]
Completamente rifatto il sito WEB di Federnotizie
Il sito web di FederNotizie (www.federnotizie.org) interamente rivisto, ampliato ed arricchito, è, finalmente, on line.
Oltre alla presentazione della rivista ed al motore di ricerca, sulla home page vengono anticipati a cura della redazione
alcuni articoli dal numero in corso di preparazione.
Sono inoltre presenti i numeri precedenti della rivista: per ora a partire dal 1997, ma, a breve, fino dal primo numero
del 1988.
Ed ancora: i Quaderni, i “FederNotizie per tutti”, le clausole e gli schemi degli atti pubblicati.
Nel “Formulario” è stato inoltre creato un link alle Massime in materia societaria della Commissione società del
Consiglio notarile di Milano, del Comitato del Triveneto e del Consiglio notarile di Firenze.
Nuovo elenco pubblico dei certificatori
È online una nuova versione dell'elenco pubblico dei certificatori di firma digitale. La nuova versione vede alcuni cambi
societari e la cessazione delle attività di certificatore da parte del CNIPA.
Si veda sul sito della Firma Digitale dei Notai Italiani http://ca.notariato.it/.
Scudo Fiscale: l'Agenzia delle Entrate apre un Forum
E' disponibile sul sito internet dell'Agenzia la bozza della circolare sullo "scudo fiscale". La novità è rappresentata dalla
creazione di un Forum con associazioni di categoria, ordini professionali e comuni cittadini. Dalla home page del sito,
infatti, cliccando su "invia suggerimenti", sarà possibile creare un vero e proprio dialogo con l'Agenzia, attraverso
proposte, indicazioni, pareri tecnici sull'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero.
Tramite l'apposita pagina "leggi i suggerimenti", inoltre, si potranno consultare le proposte inviate.
I pareri saranno pubblicati dal lunedì al venerdì entro le 19.00. Quelli che arrivano successivamente all'orario indicato,
saranno inseriti il giorno dopo.
Per ulteriori informazioni collegarsi al sito dell’Agenzia
http://www.agenziaentrate.it
Enti Associativi: al via software e specifiche tecniche per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali
Sono da oggi disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate il software da utilizzare per la compilazione e le specifiche
tecniche per la trasmissione telematica dei dati in esso contenuti. L'invio va effettuato entro il 30 ottobre.
L'adempimento, da effettuare entro il 30 ottobre 2009, è stato introdotto dal decreto anticrisi 185/2008 e riguarda gli
enti associativi che, per usufruire dei benefici fiscali previsti per il "no profit", devono possedere i requisiti qualificanti
previsti dalla normativa tributaria e trasmettere all'Agenzia delle Entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i
dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali. Il modello deve essere presentato sia dagli enti già costituiti al 29 novembre
2008 (data di entrata in vigore del d.l. 185) sia da quelli costituitisi successivamente a tale data.
Modello F23
L’genzia delle Entrate ha reso disponibile, dal 1 settembre, il software per la compilazione via Internet del modello
F23. La procedura guida, passo per passo, alla compilazione e consente anche la stampa su carta del modello
elaborato.
AGGIORNAMENTI – settembre 2009
Agenda di incontri di interesse notarile e Convegni
Tutti i convegni e le attività formative dalla RUN
Salla pagina di accesso della Intranet RUN, nella colonna di destra, sono stati raggruppati gli accessi ai siti del
notariato collegati.
Tra questi dalla pagina iniziale della Fondazione italiana per il Notariato si potrà accedere con comodità a tutte le
informazioni necessarie relative al “Calendario Attività formative” (il relativo collegamento dalla RUN>Comunicazione
è stato soppresso).
Così, dalla RUN, in una logica di portale allargato del notariato, si avrà il collegamento ai dati disponibili e sempre
aggiornati relativi ai convegni e eventi di interesse notarile organizzati su iniziativa della Fondazione, del Consiglio
Nazionale, dei Consigli locali e delle altre Organizzazioni notarili nonché dei corsi e-learning.
Nella home page della RUN saranno segnalati alcuni degli appuntamenti cronologicamente più vicini.
http://www.fondazionenotariato.it/iniziative.asp?id=3&sid=218&xsID=22&anno=2009&mese=05&giorno=00&pg=1
DATA: 21-24 ottobre 2009
LUOGO: Venezia,
ARGOMENTO:
“XLIV Congresso Nazionale del Notariato”
www.congressonotariato2009.it
La partecipazione al convegno consente il riconoscimento di n. 24 Crediti Formativi Professionali divisibili
nel modo seguente:
5 per la partecipazione a ciascuna sessione dell’Assemblea plenaria
3 per la partecipazione a ciascuna sessione dei Forum del Consiglio Nazionale e della Cassa Nazionale del
Notariato.
Scuola di Notariato di Bologna “Rolandino Passaggeri”: “Corso di perfezionamento in Diritto
commerciale” (2009/2010)
La Scuola di Notariato di Bologna “Rolandino Passaggeri” ha programmato per l’anno accademico 2009/2010 un
“Corso di perfezionamento in Diritto commerciale”.
Il corso sarà aperto a Notai e praticanti (per questi ultimi è prerequisito inderogabile aver frequentato per un biennio
la Scuola di Notariato di Bologna).
La quota di iscrizione è pari a 300 euro (per 10 incontri); non è possibile iscriversi a singoli incontri.
Di seguito il calendario del corso, gli argomenti e i docenti incaricati.
Scuola di notariato ‘Rolandino Passaggeri’
Corso di perfezionamento in diritto commerciale 2009/2010
1.
Giovedì 1 ottobre ore 15-18: La ripartizione di competenze gestorie tra soci e amministratori nella srl (Ivan
Demuro)
2.
Giovedì 8 Ottobre ore 15-18: Recesso ed esclusione tra srl e società di persone: l’osmosi delle regole (Niccolò
Abriani)
3.
Giovedì 15 Ottobre ore 15-18: Scioglimento e liquidazione delle società di capitali (Antonio Rossi)
4.
Giovedì 22 Ottobre ore 15-18: Casi e questioni in materia di aumento e riduzione reale del capitale
(Giuseppe Antonio Michele Trimarchi)
5.
Giovedì 29 Ottobre ore 15-18: Gruppi e srl (Vincenzo Cariello)
6.
Giovedì 5 Novembre ore 15-18: Casi e questioni in materia di riduzione del capitale per perdite: casistica
(Carlo Alberto Busi)
7.
Giovedì 12 Novembre ore 15-18: Le trasformazioni: casi e questioni (Marco Maltoni)
8.
Giovedì 19 Novembre ore 15-18: Leveraged buyout: il procedimento e ambito di applicazione dell’istituto
(Danilo Galletti)
Dalla RUN il collegamento al sito web della Scuola dove sono disponibili ulteriori informazioni utili ai fini dell’iscrizione
http://www.scuolanotariatobologna.it/index.php?option=com_content&task=view&id=146&Itemid=45
I prossimi incontri periodici con i notai del Collegio sono stati fissati presso l’Auditorium S. Fedele in
Milano via Hoepli, 3/b nei seguenti giorni:
lunedì 12 ottobre 2009 dalle ore 18,00
lunedì 30 novembre 2009 dalle ore 18,00.
Nella riunione del 19 ottombre 2009 oltre alle consuete comunicazioni del Presidente verrà trattato il seguente
argomento: La certificazione energetica degli edifici
La partecipazione agli incontri consente il riconoscimento di Crediti Formativi Professionali.
DATA: 1 ottobre 2009, inizio dei lavori alle ore 15,00
LUOGO: Vicenza, presso il Teatro San Marco, Contrà San Francesco 76
ARGOMENTO: convegno di studio dal titolo “L’amministrazione di sostegno”.
Relazioneranno il Notaio Enrico Mele, il notaio Giovanni Santarcangelo, il Prof.AugustoChizzini e l’Avv. Anna Pase
ORGANIZZAZIONE: Consiglio Notarile Distrettuale di Vicenza e Bassano del Grappa
Per la partecipazione al convegno è previsto il riconoscimento di Crediti Formativi Professionali
AGGIORNAMENTI – settembre 2009
DATA: 5 ottobre 2009, inizio dei lavori alle ore 15,00
LUOGO: Bologna, presso il Centro Congressi 7 Gold
ARGOMENTO: seminario dal titolo “L’amministrazione di sostegno”.
L’incontro proporrà un approfondimento su capacità del beneficiario, sua rappresentanza ed assistenza, attività
negoziale, aspetti successori e testamentari e atti personalissimi.
Relazioneranno il Notaio Maria Luisa Cenni, il Notaio Maria Comenale Pinto e il Giudice della 1^ Sez. Civile del
Tribunale di Bologna Marco D’Orazi
ORGANIZZAZIONE: Scuola di Notariato di Bologna “Rolandino Passaggeri” e dal Consiglio Notarile Distrettuale
Per la partecipazione al convegno è previsto il riconoscimento di 5 Crediti Formativi Professionali
AGGIORNAMENTI – settembre 2009