Acquisti in contanti da parte di turisti stranieri.

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Acquisti in contanti da parte di turisti stranieri.
Acquisti in contanti da parte di turisti stranieri.
Il divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.000,00 €, ma inferiori a 15.000,00 €, non opera per l’acquisto di beni e di
prestazioni di servizi legate al turismo.
ACQUISTI IN CONTANTI DA PARTE DI TURISTI STRANIERI I turisti stranieri possono effettuare acquisti in contanti entro il limite di 15.000,00 euro. In
particolare, la deroga al divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.000,00 euro, ma inferiori a 15.000,00 euro, opera per l’acquisto
di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati: - da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei
Paesi dell’Unione europea (ovvero dello Spazio economico europeo), che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato italiano; - presso esercenti il commercio
al minuto, o attività assimilate, e presso agenzie di viaggi e turismo.
CONDIZIONI PER LA DEROGA Tale deroga è applicabile solo se il cedente del bene o il prestatore di servizio: - invii all’Agenzia delle Entrate un’apposita
comunicazione preventiva di adesione alla disciplina in esame, nella quale occorre indicare il conto corrente che si intende utilizzare per il deposito del contante; identifichi il cliente straniero (fotocopiando il passaporto); - acquisisca da quest’ultimo un’autocertificazione, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, in cui attesta
il fatto di non essere cittadino italiano né cittadino di uno dei Paesi dell’Unione europea (ovvero dello Spazio economico europeo), nonché di possedere la
residenza fuori del territorio dello Stato italiano; - versi immediatamente, nel primo giorno feriale successivo a quello dell’operazione, il contante sul conto corrente
indicato (consegnando all’intermediario copia della ricevuta della comunicazione preventiva).
Comunicazione delle operazioni di importo pari o superiore a 1.000,00 euro. I soggetti in questione, inoltre, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le
operazioni in contanti: - di importo unitario non inferiore a 1.000,00 euro; - effettuate dal 29.4.2012 (data di entrata in vigore della L. 44/2012); - secondo modalità
e termini stabiliti con un apposito provvedimento della stessa Agenzia.
La comunicazione è stata inserita nello spesometro.
Operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione e operazioni in contanti legate al turismo. Per le cessioni o prestazioni non soggette all’obbligo di emissione
della fattura, di importo unitario pari o superiore a 3.600,00 euro, al lordo dell’IVA, nonché per le previste operazioni in contanti legate al turismo, la
comunicazione in forma analitica presuppone che siano comunicati: - l’anno di riferimento; - il codice fiscale del cessionario/committente; - per i soggetti non
residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i dati di cui all’art. 4 co. 1 lett. a) e b) del DPR 605/73, ossia: - per le persone fisiche, il cognome e il
nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale; - per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta e il
domicilio fiscale.
Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, vanno inoltre indicati:
- gli elementi previsti per le persone fisiche per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza; - i corrispettivi, al lordo dell’IVA.
Esclusione dalla comunicazione per le operazioni passive. Dato che nel quadro DF è prevista l’indicazione del codice fiscale del cessionario/committente e non
anche di quello del cedente/prestatore, sembrerebbe che l’obbligo comunicativo, per le operazioni non documentate da fattura, sia limitato alle operazioni attive.
Operazioni con pagamento frazionato. Dal momento che il quadro DF richiede l’indicazione della data di ciascuna operazione, sembrerebbe che la comunicazione,
in caso di pagamento frazionato, sia esclusa laddove gli importi pagati a titolo di acconto e di saldo siano inferiori a 3.600,00 euro, al lordo dell’IVA, anche se il
corrispettivo dell’operazione è superiore a tale soglia21.
Compilazione dei quadri FN e BL. Le operazioni in contanti legate al turismo, laddove ne sussistano i requisiti, devono essere comunicate anche nei quadri FN e
BL, rispettivamente riguardanti22: - le operazioni attive con soggetti non residenti; - le operazioni “black list”.
Si fa rilevare che i due procedimenti sono strettamente legati, e che l'obbligo di comunicazione nello spesometro è conseguenza del preventivo invio all'Agenzia
delle Entrate della comunicazione preventiva di adesione.
Allegati: - Comunicato stampa del 3 luglio 2012 - Modello di comunicazione preventiva