Corpi Polizza AOPA senza tabelle

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Corpi Polizza AOPA senza tabelle
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DEGLI AEROMOBILI
Contraente
A.O.P.A. Aircraft Owner and Pilot Association
Domiciliato in Bresso (MI) presso Aeroporto di Bresso c.a.p 20091
Assicurati
(Cod. Fisc.) 04069070151
Soci della A.O.P.A. in regola con i pagamenti delle quote, ADERENTI alla presente Convenzione ed
i cui dati sono riportati nelle Appendici di polizza
Durata della Convenzione: dalle ore 24 del 01/05/2013 alle ore 24 del 01/05/2014 SENZA TACITO RINNOVO
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Tra la A.O.P.A. in seguito denominata “Contraente” la quale agisce nell’interesse degli ADERENTI e gli Assicuratori dei
Lloyd’s, i cui nomi e le cui quote di partecipazione possono essere accertati presso il loro Rappresentante Generale per
l’Italia, in appresso denominata “Società”, viene stipulata la presente convenzione per l’assicurazione “Corpi” di
Aeromobili di Aviazione Generale e Apparecchi per il VDS muniti di motore, registrati come avanzati a norma del DPR
09.07.2010 n. 133, o che abbiano i requisiti tecnici previsti per gli apparecchi VDS avanzati come stabilito negli
allegati tecnici al DPR 09.07.2010 n. 133 stesso.
GESTIONE DELLA CONVENZIONE
Le Parti interessate riconoscono che la gestione della presente convenzione e dei certificati di assicurazione ad
essa relativi, è affidata alla SATEC Srl in qualità di Lloyd’s Coverholder che gestisce il contratto.
Di conseguenza tutte le comunicazioni e le incombenze alle quali le Parti sono tenute, comprese quelle
riguardanti i sinistri, saranno valide anche se effettuate tramite il Lloyd’s Coverholder, fermo restando che
dovranno essere in forma scritta.
MODALITÀ DI ASSICURAZIONE
La Società si impegna a prestare le coperture assicurative relative ai rischi previsti dalle condizioni tutte che
seguono, per i singoli Assicurati mediante emissione di Certificati di Assicurazione/Appendici alla presente polizza in
applicazione alla presente polizza convenzione.
Ai fini della copertura assicurativa l’Assicurato dovrà preventivamente inviare richiesta di copertura a SATEC Srl
allegando l’apposito questionario debitamente compilato in ogni Sua parte. In caso di apparecchio VDS non
registrato come “avanzato” occorre allegare: Dichiarazione di conformità dell’apparecchio VDS ai requisiti
tecnici previsti per gli apparecchi VDS avanzati pena la non operatività delle coperture in caso di
sinistro.
La copertura assicurativa decorrerà dalle ore 24.00 del giorno successivo alla data in cui viene confermata la
copertura da parte della SATEC Srl che gestisce il contratto e purchè sia stato contestualmente pagato il premio
pattuito e salvo diversa comunicazione.
La copertura assicurativa avrà durata fino alle ore 24 della data di scadenza della presente convenzione ed il
premio verrà calcolato al pro-rata temporis sulla base dei premi annui stabiliti nelle tabelle presenti nella sezione
“Condizione di Premio”
In caso di mancato pagamento del premio alla data di prevista decorrenza, l’assicurazione avrà effetto
dalle ore 24:00 del giorno di effettiva ricezione da parte del Lloyd’s Coverholder dell’importo dovuto.
ATTIVITA’ ASSICURATE
Sono considerate assicurate le seguenti attività: Giacenza, Rullaggio, Turismo, Trasferimento, Trasporto
persone a titolo gratuito, Partecipazione ad avioraduni e manifestazioni aeronautiche in genere, Voli
per rinnovo licenze, abilitazioni e CN
INDICE
DEFINIZIONI
CONDIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione
Art. 2 – Danni esclusi
Art. 3 – Limiti territoriali
Art. 4 – Pagamento del premio – Decorrenza della garanzia
Art. 5 – Esercente diverso dall’Assicurato
Art. 6 – Mutamento della proprietà o dell’esercizio dell’aeromobile
Art. 7 – Trasformazione o aggravamento del rischio
Art. 8 – Misure di sicurezza
Art. 9 – Obbligo di esibizione di libri e documenti dell’aeromobile
Art. 10 – Facoltà di ispezione
Art. 11 – Avviso di sinistro
Art. 12 – Obbligo di evitare o diminuire il danno.
Altri obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
Art. 13 – Intervento della Società
Art. 14 – Accertamento del danno
Art. 15 – Indennizzo e spese rimborsabili
Art. 16 – Riduzione della somma assicurata in caso di danno e suo ripristino
Art. 17 – Esclusione dell’abbandono
Art. 18 – Franchigie e deduzioni
Art. 19 – Pagamento dell’indennizzo
Art. 20 – Surrogazione
Art. 21 – Recesso dal contratto
Art. 22 – Clausola arbitrale
(applicabile se l’Assicurato è un professionista ai sensi dell’art. 1469 bis c.c.)
Art. 23 – Imposte e tasse
Art. 24 – Legge regolatrice del contratto e giurisdizione
CONDIZIONI PARTICOLARI
DEFINIZIONI
Ai sottoindicati termini si attribuisce il seguente significato:
1. Aeromobile: la macchina per il trasporto aereo di persone o cose, come definita dalle
norme vigenti con esclusione dei soli ornamenti costituiti da oggetti preziosi, d’arte e
d’antiquariato. Nella definizione di aeromobile sono compresi i soli gli apparecchi VDS
provvisti di motore, inclusi quelli ad ala rotante, certificati come “avanzati” o aventi le
caratteristiche tecniche previste per gli apparecchi VDS avanzati come stabilito negli allegati
tecnici al DPR 09.07.2010 n. 133 ed ammessi alla circolazione da parte dell’Aero Club
d’Italia mediante regolare identificazione in ottemperanza alla legge n. 106 del 25.03.1985
ed ai DPR 05.08.1988 n. 404, 28.04.1993 n. 207 e 09.07.2010 n. 133
2. Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
3. Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione.
4. Corpo: l'aeromobile come sopra definito escluso il “gruppo motopropulsore”.
5. Esercente: il soggetto, eventualmente diverso dall’Assicurato, che assume l’esercizio
dell’aeromobile, ai sensi dell’art. 874 cod. nav..
6. Franchigia: importo da dedurre dall’ammontare del danno risarcibile che resta a carico
dell’Assicurato.
7. Giacenza: il periodo in cui l'aeromobile non è in volo né in rullaggio come di seguito
definiti.
8. Gruppo motopropulsore: a) per gli aeromobili ad ala fissa: ciascun motore completo
degli accessori e di tutte le parti necessarie al suo funzionamento e ad esso direttamente
collegate, comprese le protezioni, eventuali eliche e radiatori; b) per gli aeromobili ad ala
rotante: ciascun motore completo degli accessori e di tutte le parti necessarie al suo
funzionamento ad esso direttamente collegate; l’insieme del rotore principale e relativa
trasmissione; l’insieme del rotore anticoppia e relativa trasmissione; con l’intesa che
ognuno di detti insiemi costituisce un gruppo separato.
9. Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
10. Perdita totale: il danno che si verifica quando l’aeromobile è perduto o è divenuto
assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile oppure quando mancano sul posto i
mezzi di riparazione, e questi non possono essere provveduti facendone richiesta altrove,
né l’aeromobile può essere trasportato in luogo ove siano tali mezzi; si ha altresì perdita
totale quando l’aeromobile si presume perduto.
11. Premio: la somma dovuta alla Società quale corrispettivo per l’assicurazione.
12. Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
13. Rullaggio: ogni manovra di spostamento dell’aeromobile effettuata sulla superficie, in
movimento autopropulso, escluse quelle rientranti nel volo come di seguito definite.
14. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
15. Società: Alcuni membri dei Lloyd’s, sottoscrittori della presente Assicurazione.
16. Volo: il periodo che intercorre dall'inizio della corsa di decollo fino al termine di quella di
atterraggio. Gli aeromobili ad ala rotante si considerano in volo quando hanno i rotori in
moto.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
Sono a carico della Società:
I) i danni materiali e diretti che l'apparecchio assicurato (indicato nei singoli certificati di assicurazione
in alimento alla polizza convenzione e/o il cui interesse è protetto dall’assicurazione), a cagione di
vicende atmosferiche, fulmine o calamità naturali, terremoto, maremoto, alluvioni, inondazioni,
incendio, urto, esplosione, collisione, investimento, caduta, naufragio e, in genere per tutti gli
accidenti della navigazione aerea;
II) i danni dovuti a vizio intrinseco occulto dell’aeromobile non rilevabili con la dovuta diligenza, con
esclusione, peraltro, di ogni e qualsiasi indennizzo per rimozione, riparazione o sostituzione delle
parti affette da vizio intrinseco occulto fatto salvo quanto disposto dall’art. 15.1.b);
III) i danni derivanti da furto totale o parziale, anche tentato, dell’aeromobile, a condizione che il furto o
il tentativo di furto non sia stato commesso od intenzionalmente agevolato dal Contraente,
dall’Esercente, dal Proprietario o dai loro dipendenti e/o preposti.
Art. 2 - Danni esclusi
La Società non risponde:
I) dei danni:
a) consistenti nell’usura, nel progressivo deterioramento, nel guasto e nel difetto di funzionamento di
qualsiasi natura in sé e per sé considerati che non siano diretta conseguenza di una causa esterna
improvvisa ed imprevista o di un vizio intrinseco occulto dell’aeromobile e di ogni sua parte. A
questi fini, il gruppo motopropulsore degli aeromobili ad ala fissa, o ciascuno distintamente dei tre
insiemi di cui si compone il gruppo motopropulsore degli aeromobili ad ala rotante, è considerato
un unico elemento e, quindi, ogni danno o guasto e le conseguenze che si producono nell’interno
di detto unico elemento sono esclusi dall’indennizzo;
b) causati da ingestione in un motore a turbina di pietrisco, detriti, polvere, sabbia, ghiaccio o di
quanto altro determini un progressivo deterioramento del gruppo motopropulsore, a meno che si
tratti di ingestione attribuibile ad un singolo evento improvviso ed imprevisto individualmente
rilevato e registrato nella documentazione dell’aeromobile, causante al motore un danno tale da
richiederne l’immediata rimozione;
c) consistenti nella riduzione di valore o di possibilità di impiego dell’aeromobile conseguenti ad un
sinistro;
II) dei danni causati da:
a) contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure radiazioni provocate
dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) dolo o inosservanza anche colposa di leggi, regolamenti, norme di sicurezza o di esercizio o di
aeronavigabilità, imputabile all’Assicurato, all’Esercente o al Proprietario;
c) violazioni intenzionali di leggi, regolamenti e norme di sicurezza da parte dei piloti o di altro
membro dell’equipaggio, nonché di dipendenti o preposti del Contraente, dell’Esercente o del
Proprietario che operino sull’aeromobile o nelle adiacenze di questo;
d) impiego dell’aeromobile per uso diverso da quello indicato in polizza;
e) manovre incompatibili con le caratteristiche dell’aeromobile, inclusa l’esecuzione di procedure di
atterraggio o decollo in zone che non rispettano le specifiche del costruttore dell’aeromobile, salvo
il caso di emergenza;
f) impiego dell’aeromobile a scopo illecito;
g) inizio del volo da parte dell’aeromobile con provvista di carburante, combustibile, lubrificante,
refrigerante o anticongelante insufficienti al volo stesso;
h) operazioni di montaggio, smontaggio o lavorazioni di parti o complessi dell’aeromobile;
i) trasporto dell’aeromobile per via terrestre, marittima, fluviale o aerea o comunque verificatisi
durante il trasporto medesimo;
III) dei danni verificatisi in occasione di:
a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile,
ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di
usurpazione di potere;
b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo
politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi, salvo quanto previsto dall’art. 1.III;
e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione,
requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile,
militare o “de facto”) o altra Autorità nazionale o locale;
f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull’aeromobile o
sull’equipaggio dell’aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito),
attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell’aeromobile e agiscano senza il consenso
del Proprietario o dell’Esercente;
la Società non risponde inoltre dei danni verificatisi mentre l’aeromobile si trova fuori del controllo
del Proprietario o dell’Esercente a causa di uno degli eventi menzionati al presente punto III).
L’aeromobile si riterrà nuovamente sotto il controllo del Proprietario o dell’Esercente a partire dal
momento in cui verrà restituito al Proprietario o all’Esercente medesimi in un aeroporto incluso entro
i limiti geografici in Frontespizio e completamente attrezzato per l’assistenza a quel tipo di
aeromobile. La restituzione dovrà avvenire ad aeromobile parcheggiato, con i motori spenti e senza
interventi forzosi.
Art. 3 - Limiti territoriali
3.1 L’assicurazione vale entro i limiti geografici dell’Europa e dei Paesi mediterranei, nonché entro i limiti
territoriali della Giordania, delle Isole Canarie e di Madeira e fra detti Paesi e territori.
3.2 L’assicurazione tuttavia vale anche al di fuori di detti limiti territoriali nei casi in cui l’aeromobile ne
sia uscito per causa di forza maggiore, fatte comunque salve le esclusioni di cui al precedente art. 2.
Art. 4 - Pagamento del premio – Decorrenza della garanzia
4.1 L'assicurazione ha effetto dall’ora e dal giorno indicati in Frontespizio, se il premio o la prima rata di
premio sono stati pagati; altrimenti l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del
pagamento di quanto dovuto, ferme restando le scadenze successive stabilite per il contratto e per il
pagamento delle eventuali rate di premio.
4.2 Il premio è unico e indivisibile e quindi è sempre dovuto per intero, anche quando ne sia stato
concesso il frazionamento in più rate. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga le
eventuali rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo
quello della scadenza.
4.3 Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di
elementi variabili di rischio, esso deve essere corrisposto secondo le modalità e nei termini previsti
dalla Clausola di regolazione del premio.
4.4 In caso di perdita totale dell'aeromobile assicurato il rischio si intende cessato, tuttavia il premio
annuo è comunque dovuto per intero ai sensi dell’art. 1896 c.c..
Art. 5 - Esercente diverso dall’Assicurato
Qualora l’esercizio dell’aeromobile sia stato assunto da soggetto diverso dall’Assicurato, quest’ultimo deve
provvedere affinché gli obblighi posti a suo carico dagli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 siano adempiuti, se
necessario, dall’Esercente stesso.
Art. 6 - Mutamento della proprietà o dell'esercizio dell'aeromobile
Se l’aeromobile assicurato viene venduto o concesso in esercizio a soggetto diverso da quello indicato in
Frontespizio, l’assicurazione cessa di pieno diritto dal momento della vendita o del mutamento di
esercizio, salvo che le Parti accettino di mantenere in vita il contratto mediante voltura della Polizza.
Art. 7 - Trasformazione o aggravamento del rischio
7.1 In conformità a quanto stabilito dall’art. 522 cod. nav., la Società non risponde se, per fatto
dell’Assicurato, il rischio viene trasformato o aggravato.
7.2
Sono comunque considerate ipotesi di trasformazione o aggravamento, ai sensi del 1° comma
dell’art. 522 cod. nav., le seguenti circostanze:
a) sostituzione dei piloti quando questi sono stati nominativamente indicati in polizza;
b) impiego di piloti con licenza non idonea o con esperienza di ore di volo inferiori a quelle
eventualmente indicate in polizza;
c) modifica delle caratteristiche dell'aeromobile.
Art. 8 - Misure di sicurezza
L’Assicurato è tenuto a provvedere affinché, nei luoghi di sosta o di ricovero dell’aeromobile assicurato,
siano prese tutte le necessarie misure di sicurezza.
Art. 9 - Obbligo di esibizione di libri e documenti dell'aeromobile
9.1 A richiesta della Società, l’Assicurato è obbligato ad esibire i libri e i documenti dell’aeromobile
prescritti da leggi e regolamenti, nonché la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione,
riparazione ed ispezione.
9.2 Possono altresì essere richiesti dalla Società i rapporti di volo del Comandante o di altri membri
dell’equipaggio concernenti l’esercizio tecnico dell’aeromobile o di singoli strumenti e, infine, i
rapporti di avaria o di incidente redatti dal Registro Aeronautico Italiano o da altri enti con analoga
competenza.
Art. 10 - Facoltà di ispezione
L’Assicurato è obbligato, dietro richiesta, a consentire ispezioni, da parte della Società, agli aeromobili
assicurati, agli impianti e alle attrezzature a terra dell’Esercente, rendendo disponibili tutti i dati
informativi concernenti la manutenzione, la riparazione e l’esercizio degli aeromobili assicurati.
Art. 11 - Avviso di sinistro
11.1 L’Assicurato deve dare comunicazione alla Società di qualsiasi sinistro che abbia coinvolto
l’aeromobile.
11.2 Detta comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto non oltre 3 giorni dal momento in cui si è
avuta notizia del sinistro, a mezzo telefax o telegramma, ovvero, se questi mezzi risultino
temporaneamente indisponibili, via telefono e dovrà contenere la descrizione dei danni
all’aeromobile, nonché la segnalazione del luogo e dello stato di sicurezza in cui l’aeromobile si
trova.
Art. 12 - Obbligo di evitare o diminuire il danno. Altri obblighi dell’Assicurato in caso di
sinistro
12.1 L’Assicurato ha l’obbligo di fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno.
12.2 L’Assicurato, inoltre, in caso di sinistro, deve:
a) ottenere l’autorizzazione della Società prima di provvedere, anche in corso di viaggio, alla
riparazione dell’aeromobile sinistrato;
b) qualora il sinistro si sia verificato entro il perimetro dell’aeroporto, compiere il recupero, con
l’accordo della Società, entro il termine fissato dal direttore di aeroporto, in modo da evitare la
rimozione d’ufficio;
c) collaborare, su richiesta ed a spese della Società, al recupero del relitto dell’aeromobile.
12.3 Il furto, totale o parziale, anche tentato, dell’aeromobile, deve essere denunciato dall’Assicurato
alle competenti Autorità.
Art. 13 - Intervento della Società
13.1 La Società può intervenire direttamente per limitare il danno e ha il diritto di chiedere all’Assicurato
e questi, se ne dispone, ha l’obbligo di fornire i mezzi ed il personale occorrenti allo scopo.
13.2 Le istruzioni della Società ed il suo intervento diretto od a mezzo di rappresentanti e periti in
qualsiasi operazione attinente al sinistro non implicano atto di possesso e non pregiudicano il diritto
della Società di contestare l’efficacia totale o parziale dell’assicurazione.
Art. 14 - Accertamento del danno
14.1 L’accertamento del danno verrà fatto dalla Società in contraddittorio con l’Assicurato, nel luogo del
sinistro o nel primo luogo di atterraggio, se l’aeromobile danneggiato ha potuto continuare il volo.
14.2 Prima di detto accertamento non è consentita la rimozione dell’aeromobile senza autorizzazione
della Società. Nel caso in cui l’accertamento per una qualsiasi ragione non possa essere fatto,
ovvero l’aeromobile debba essere forzatamente rimosso prima dell’intervento di un rappresentante
della Società, l’Assicurato ha l’obbligo di fornire una dettagliata documentazione fotografica
dell’aeromobile danneggiato e del luogo dell’incidente, ripresi prima della rimozione.
Art. 15 - Indennizzo e spese rimborsabili
15.1 La Società, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, pagherà agli aventi diritto:
a) in caso di perdita totale, il valore commerciale dell’aeromobile al momento del sinistro, entro il
limite della somma assicurata;
b) in caso di danni parziali, le spese di riparazione e quelle accessorie rese necessarie dalla stessa,
fino ai limiti indicati per la perdita totale alla precedente lettera a). Dalla valutazione dei costi
delle riparazioni dovrà essere esclusa, perché non rimborsabile, quella parte dei costi sostenuti
o da sostenere per apportare miglioramenti o perfezionamenti all’aeromobile. La scelta della
ditta che dovrà eseguire le riparazioni sarà effettuata d’accordo con la Società.
15.2 La Società pagherà inoltre, anche se non si è raggiunto lo scopo, le spese debitamente
documentate non inconsideratamente fatte dall’Assicurato per evitare o diminuire i danni e per
adempiere alle istruzioni avute dalla Società, in quanto il loro ammontare, unitamente a quello del
danno, non superi la somma assicurata.
15.3 La somma assicurata, comunque espressa, non equivale a stima accettata.
Art. 16 - Riduzione della somma assicurata in caso di danno e suo
ripristino
16.1 In caso di danno anche non indennizzabile a termini della presente polizza, la somma assicurata si
intende automaticamente diminuita dell’importo corrispondente all’entità del danno, fermi restando
il diritto dell’Assicurato all’eventuale rimborso o riduzione del premio nonché il diritto di recesso di
cui all’art. 21. La somma assicurata, così ridotta, sarà progressivamente ed automaticamente
ripristinata in ragione del valore delle riparazioni effettuate, salvo che nel frattempo non
sopravvenga la scadenza della polizza.
16.2 In caso di danni indennizzabili all'aeromobile o ad uno degli aeromobili assicurati, la riduzione della
somma assicurata non comporta alcun diritto di rimborso o di riduzione di premio.
Art. 17 - Esclusione dell’abbandono
In deroga all’art. 1006 cod. nav., è esclusa la facoltà dell’Assicurato di abbandonare l’aeromobile alla
Società.
Art. 18 - Franchigie e deduzioni
18.1 L’indennizzo liquidato, per ciascun sinistro, sarà corrisposto al netto della franchigia stabilita nelle
Condizioni Particolari.
18.2 Nel caso di perdita totale, dall’indennizzo stabilito dall’art. 15.1 a), sarà inoltre dedotto il valore
commerciale del relitto e il valore delle parti riutilizzabili, calcolato in base al relativo prezzo di
listino del costruttore al netto del degrado d’uso.
Art. 19 - Pagamento dell’indennizzo
19.1 L’Assicurato non può esigere il pagamento dell’indennizzo prima che siano stati accertati e valutati i
danni indennizzabili.
19.2 Il pagamento avrà luogo entro 45 giorni dalla presentazione dei documenti necessari.
19.3 Qualora le autorità competenti procedano ad un’inchiesta per l’accertamento di eventuali
responsabilità, rilevanti ai fini del pagamento dell’indennizzo, a carico del Contraente,
dell’Assicurato o dell’Esercente, ovvero a carico dei rispettivi dipendenti o preposti, la Società ha la
facoltà di sospendere il pagamento dell’indennizzo sino alla pronuncia definitiva dell’organo
competente.
19.4 Nel caso di perdita totale, la Società, in luogo dell’indennizzo, ha la facoltà di rimpiazzare
l’aeromobile perduto con un altro aeromobile dello stesso tipo e delle stesse caratteristiche, con
attrezzatura, stato e grado di efficienza analoghi.
19.5 La Società ha facoltà di trattenere dall’indennizzo le rate di premio non ancora scadute relative
all’aeromobile colpito da sinistro, fatto salvo il disposto dell’art. 21 per il caso di recesso.
Art. 20 - Surrogazione
20.1 La Società che ha pagato l’indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza del suo ammontare, nei
diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili.
20.2 L’Assicurato dovrà fornire tutte le informazioni e tutti i documenti necessari per far valere tali diritti
e, a richiesta della Società, dovrà agire in giudizio a proprio nome, ma per conto ed a spese della
Società, limitatamente all’interesse di questa.
20.3 L’Assicurato è responsabile verso la Società del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Art. 21 - Recesso dal contratto
Applicabile se l'Assicurato è un professionista ai sensi dell'art. 1469 bis c.c..
21.1 Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto
dell’indennizzo, le Parti possono recedere dal contratto di assicurazione dandone comunicazione
mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalle ore 24 del
giorno di arrivo della lettera raccomandata; il recesso da parte della Società ha effetto dalle ore 24
del 15° giorno successivo a quello dell’arrivo della lettera raccomandata.
21.2 In tutti i casi, la Società rimborserà al Contraente, entro il termine di 15 giorni successivi alla data
di effetto del recesso medesimo, la parte di premio pagato al netto dell’imposta, relativo al periodo
di rischio non corso. Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla
valutazione presuntiva di elementi variabili di rischio, la Società rimborserà il premio pagato, al
netto dell’imposta, o ridurrà il premio dovuto, in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il
conteggio ed in proporzione alla parte temporale di rischio non corso.”
Art. 22 - Clausola arbitrale (applicabile se l’Assicurato è un professionista ai sensi dell’art.
1469 bis c.c.)
Le divergenze tra Società e Assicurato sul valore commerciale dell’aeromobile al momento del sinistro,
sulla stima in dettaglio delle riparazioni e sulla scelta della Ditta che dovrà eseguirle saranno risolte a
mezzo di arbitrato non rituale. Il Collegio arbitrale, che deciderà in qualità di amichevole compositore,
sarà composto da un arbitro designato da ciascuna delle due Parti e da un terzo arbitro nominato di
comune accordo dalle Parti stesse ovvero, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale
territorialmente competente. Ciascuna delle Parti sostiene per intero la spesa del proprio arbitro e per
metà quella del terzo arbitro.
Art. 23 - Imposte e tasse
Le imposte, le tasse ed i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al
premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se
il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 24 - Legge regolatrice del contratto e giurisdizione
24.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana.
24.2 La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle
norme vigenti.
CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 1 - Esclusione dei rischi connessi al cambio di data
La presente assicurazione esclude qualsiasi danno causato o derivante direttamente od indirettamente
da:
a) erronea o mancata elaborazione e/o gestione e/o trasferimento di dati connessi alla corretta
identificazione dell'anno calendariale, della data e dell'ora e di ogni altra informazione relativa ad
ogni cambio di anno e/o data e/o ora da parte di qualsiasi computer, altro equipaggiamento
hardware o sistema o componente o subcomponente informatico e/o software (in detenzione
dell'Assicurato o di terzi);
b) modifica o adattamento di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o
componente o subcomponente informatico e/o software (in detenzione dell’Assicurato o di terzi) e
fornitura di assistenza o consulenza di qualsiasi tipo, posti in essere o anche solamente tentati, al
fine di consentire una corretta elaborazione o gestione e/o trasferimento di dati e/o di informazioni
in connessione con il verificarsi dei cambi d'anno, di data o d'ora di cui al precedente punto a);
c) mancato uso od indisponibilità all'uso di qualsiasi bene, materiale od immateriale, che sia
conseguenza diretta od indiretta di un'azione di omissione da parte dell’Assicurato o di terzi,
riconducibili ai cambi d'anno e/o di data e/o ora di cui al precedente punto a).
La presente assicurazione esclude parimenti ogni obbligo della Società ad assistere e difendere
l’Assicurato in relazione a qualsiasi danno riconducibile alle ipotesi sopra descritte.
Art. 2 - Esclusione dei Rischi Nucleari
L'assicurazione esclude ogni danno causato o derivante direttamente od indirettamente da rischi nucleari
secondo quanto previsto dall’allegata clausola “Nuclear Risks Exclusion Clause AVN 38B”.
Art. 3 – Sanctions and Embargo Clause
Si precisa che deve intendersi pienamente operativa l’allegata clausola in lingua inglese “Sanctions and
Embargo Clause” AVN111.
Art. 4 - Franchigie Ala Rotante – Tutti i danni
Con riferimento all’art. 18 delle Condizioni Generali, in caso di danni indennizzabili, sarà applicata in ogni
caso una franchigia fissa pari al:
5% del valore assicurato, nel caso il sinistro sia avvenuto con rotore in moto
2% del valore assicurato, nel caso il sinistro sia avvenuto con rotore non in moto.
Art. 5 - Franchigie Ala Fissa – Solo danni parziali
Con riferimento all’art. 18 delle Condizioni Generali, in caso di danni indennizzabili, sarà applicata in ogni
caso una franchigia fissa pari ad:
- Aeromobili ad ala fissa monomotore a pistoni Euro 1.500,00;
- Aeromobili ad ala fissa plurimotore a pistoni Euro 2.500,00
Art. 6 – Estensione “Colpa Grave” del Pilota
Si precisa che la coperture prestate dalla presente polizza comprendono i danni provocati
dal Pilota con "Colpa Grave” mentre il dolo resta escluso.
Art. 7 - Stima Accettata
Con il presente Articolo si stabilisce che la Somma Assicurata è da considerarsi stima accettata da Parte
degli Assicuratori.
Art. 8 – Rinuncia al Diritto di Surrogazione
La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato, o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui
all’art. 1916 C.C.
Art. 9 - Rimborso spese addizionali sostenute per operazioni di ricerca e recupero relitto
L’assicurazione è estesa alle spese ragionevolmente sostenute per le operazioni di ricerca e di recupero di
un aeromobile assicurato risultante disperso ed intraprese dopo che la massima durata del volo sia stata
superata;
Le spese di cui sopra verranno rimborsate previa presentazione della documentazione giustificativa e
verifica circa la congruità degli importi fino a concorrenza del 10% del valore assicurato dell’aeromobile e
fino ad un massimo di € 20.000,00 per evento e per annualità assicurativa.
Art. 10 – Partecipazione agli Utili
Alla scadenza della Polizza-Convezione, se il presente contratto sarà rinnovato, senza interruzioni, per
un’ulteriore annualità con la stessa Società e almeno l’80% degli aeromobili assicurati alla data di
scadenza rinnoverà la copertura assicurativa, sarà riconosciuta alla Associazione A.O.P.A. Aircraft
Owner and Pilot Association una partecipazione agli utili pari al 15% della differenza attiva fra il
80% dei premi imponibili pagati e la somma dei sinistri liquidati e riservati nel periodo di copertura. La
regolazione finale sarà eseguita dopo la liquidazione di tutti sinistri riservati
Art. 11 - Inclusioni/Esclusioni
Si conviene tra le Parti che le inclusioni di aeromobili in corso di polizza saranno automaticamente
regolate mediante applicazione dei tassi di polizza calcolati al pro-rata temporis per periodi di copertura
superiori a 6 mesi.
In caso di inclusioni di aeromobili per periodi di copertura inferiori a 6 mesi si applicherà la seguente scala
per il calcolo del premio:
fino a 6 mesi: 50% del premio annuo
fino a 5 mesi: 40% del premio annuo
fino a 4 mesi: 30% del premio annuo
fino a 3 mesi: 25% del premio annuo
fino a 2 mesi o per periodi inferiori = 20% del premio annuo
In caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza, il Contraente dovrà versare
la differenza tra il premio versato e l’intero premio annuo convenuto.
Emesso in 3 esemplari
Roma li, 22/04/2013
IL CONTRAENTE
_____________________________
CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni
dei seguenti articoli delle Condizioni Generali:
Art. 5
(Adempimento degli obblighi di cui agli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 da parte dell’Esercente
diverso dall’Assicurato);
Art. 6 (Mutamento della proprietà o dell'esercizio dell'aeromobile);
Art. 7
(Inoperatività della garanzia nei casi di trasformazione o aggravamento del rischio);
Art. 21 (Recesso dal contratto);
Art. 22 (Deferimento ad arbitrato non rituale delle divergenze sul valore commerciale dell’aeromobile al
momento del sinistro, sulla stima delle riparazioni e sulla scelta della Ditta che dovrà
effettuarle).
Clausola di responsabilità disgiunta LMA5096
Art. 10 Condizioni Particolari (Partecipazione agli Utili)
IL CONTRAENTE
________________________________
Il Sottoscritto dichiara che prima della conclusione del presente contratto ha ricevuto dalla Società la
NOTA INFORMATIVA, redatta ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti.
IL CONTRAENTE
_______________________________
DANNI AGLI AEROMOBILI
Appendice di estensione ai rischi eventi socio-politici
Clausola internazionale AVN51
Art. 1 - Estensioni di copertura
1.1 In deroga all’art. 2.III) delle Condizioni Generali di polizza, di cui la presente appendice è parte integrante, ed in
considerazione del premio addizionale indicato in frontespizio, la Società - con effetto dal 01/05/2013 risponde dei danni (allo/agli aeromobile/i assicurato/i in Polizza) verificatisi in occasione di:
b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi;
f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull’aeromobile o sull’equipaggio
dell’aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da una o più
persone che si trovino a bordo dell’aeromobile e agiscano senza il consenso del Proprietario o dell’Esercente.
1.2 Sono a carico della Società i danni materiali verificatisi mentre l'aeromobile si trova fuori dal controllo del
Proprietario o dell’Esercente a causa di uno degli eventi sopra menzionati.
Art. 2 - Limiti territoriali
Le garanzie di cui sopra non sono operanti se l'evento si verifica nei seguenti Paesi:
Paesi soggetti ad Embargo ONU / UE, Algeria Egitto, Georgia, Giordania, Israele, Kosovo, Libano, Libia,
Moldavia, Palestina, Siria, Tunisia, Turchia Est. 40°
Art. 3 - Recesso
La Società può far cessare la presente estensione in ogni momento con un preavviso di 7 giorni da comunicare al
Contraente con lettera raccomandata o telegramma o telefax. La cancellazione avrà effetto alle ore 23,59 del 7°
giorno successivo al ricevimento della comunicazione.
Entro 30 giorni dalla data del recesso da parte della Società (limitatamente ai rischi garantiti con la presente appendice),
l’Assicurato può recedere dall’intero contratto con effetto immediato dandone comunicazione alla Società stessa a mezzo
telex, telefax o lettera raccomandata.
La Società rimborserà al Contraente, entro 30 giorni dal recesso, la proporzione di premio imponibile addizionale
pagato corrispondente al periodo di rischio non corso. Qualora il premio addizionale sia pagato, in tutto o in parte,
secondo una stima di elementi variabili del rischio, la Società ne rimborserà la proporzione corrispondente al periodo
di rischio non corso, ovvero ridurrà nella stessa proporzione il premio dovuto in base all'applicazione degli elementi
stabiliti per il conteggio.
Art. 4 - Cessazione automatica
4.1 L'assicurazione di cui alla presente appendice cesserà automaticamente, sia stata data o meno la notifica di
disdetta, in caso di :
a) scoppio di ostilità (sia che si tratti di una guerra dichiarata che non dichiarata) in cui vengano coinvolte due
delle seguenti Nazioni: Francia, Regno Unito, Stati Uniti d'America, Confederazione Russa e Repubblica
Popolare Cinese.
Se allo scoppio delle ostilità l'aeromobile è in volo, l’assicurazione che non sia già validamente disdetta,
annullata o sospesa, resterà valida nei suoi termini e condizioni fino al compimento del primo atterraggio;
b) qualsiasi impiego per motivi bellici di armi da guerra comportanti fissione o fusione atomica o nucleare ed
ogni altra reazione o forza o materiali radioattivi ovunque e in qualsiasi momento questo accada ed anche se
l'aeromobile assicurato non è implicato.
4.2 In caso di cessazione della copertura per le cause di cui alle lettere a) e b) del punto 4.1, la Società rimborserà
al Contraente il premio indicato all’art. 1.1, pagato secondo le modalità dell’art. 3.2, a condizione che non si
siano precedentemente verificati sinistri riguardanti l’estensione della presente appendice.
4.3 L'assicurazione di cui alla presente appendice non sarà operante se, prima del suo inizio, si sia verificato uno
degli eventi previsti alle lettere a) e b) del precedente punto 4.1.
Art. 5 - Sospensione dell’assicurazione
L’assicurazione di cui alla presente appendice è sospesa nel caso di appropriazione, confisca o requisizione
dell’aeromobile assicurato da parte del Governo o di altra Autorità del Paese in cui l’aeromobile è registrato
AVN 38B - NUCLEAR RISKS EXCLUSION CLAUSE
(1)
This Policy does not cover:
(i)
(ii)
(a)
(b)
(c)
loss of or destruction of or damage to any property whatsoever or any loss or expense
whatsoever resulting or arising therefrom or any consequential loss
any legal liability of whatsoever nature directly or indirectly caused by or contributed to by or
arising from:
the radioactive, toxic, explosive or other hazardous properties of any explosive nuclear
assembly or nuclear component thereof;
the radioactive properties of, or a combination of radioactive properties with toxic, explosive
or other hazardous properties of, any other radioactive material in the course of carriage as
cargo, including storage or handling incidental thereto;
ionizing radiations or contamination by radioactivity from, or the toxic, explosive or other
hazardous properties of, any other radioactive source whatsoever.
(2)
It is understood and agreed that such radioactive material or other radioactive source in paragraph
(1) (b) and (c) above shall not include:
(i)
depleted uranium and natural uranium in any form;
(ii)
radioisotopes which have reached the final stage of fabrication so as to be usable for any
scientific, medical, agricultural, commercial, educational or industrial purpose.
(3)
This Policy, however, does not cover loss of or destruction of or damage to any property or any
consequential loss or any legal liability of whatsoever nature with respect to which:
(i)
the Insured under this Policy is also an insured or an additional insured under any other
insurance policy, including any nuclear energy liability policy; or
(ii)
any person or organization is required to maintain financial protection pursuant to legislation
in any country; or
(iii) the Insured under this Policy is, or had this Policy not been issued would be, entitled to
indemnification from any government or agency thereof.
(4)
Loss, destruction, damage, expense or legal liability in respect of the nuclear risks not excluded by
reason of paragraph (2) shall (subject to all other terms, conditions, limitations, warranties and
exclusions of this Policy) be covered, provided that:
(i)
in the case of any claim in respect of radioactive material in the course of carriage as cargo,
including storage or handling incidental thereto, such carriage shall in all respects have
complied with the full International Civil Aviation Organization ‘‘Technical Instructions for the
Safe Transport of Dangerous Goods by Air’’, unless the carriage shall have been subject to any
more restrictive legislation, when it shall in all respects have complied with such legislation;
(ii)
this Policy shall only apply to an incident happening during the period of this Policy and where
any claim by the Insured against the Insurers or by any claimant against the Insured arising
out of such incident shall have been made within three years after the date thereof;
(iii) in the case of any claim for the loss of or destruction of or damage to or loss of use of an
aircraft caused by or contributed to by radioactive contamination, the level of such
contamination shall have exceeded the maximum permissible level set out in the following
scale:
Emitter
(IAEA Health and Safety Regulations)
(iv)
Maximum permissible level of non-fixed
radioactive surface contamination
(Averaged over 300 cm2)
Beta, gamma and low toxicity alpha
emitters
Not exceeding 4 Becquerels/cm2
(10-4 microcuries/cm2)
All other emitters
Not exceeding 0.4 Becquerels/cm2
(10-5 microcuries/cm2)
the cover afforded hereby may be cancelled at any time by the Insurers giving seven days’
notice of cancellation.
AVN111 – SANCTIONS AND EMBARGO CLAUSE
Notwithstanding anything to the contrary in the Policy the following shall apply:
1. If, by virtue of any law or regulation which is applicable to an Insurer at the inception of this
Policy or becomes applicable at any time thereafter, providing coverage to the Insured is or
would be unlawful because it breaches an embargo or sanction, that Insurer shall provide no
coverage and have no liability whatsoever nor provide any defence to the Insured or make any
payment of defence costs or provide any form of security on behalf of the Insured, to the extent
that it would be in breach of such law or regulation.
2. In circumstances where it is lawful for an Insurer to provide coverage under the Policy, but the
payment of a valid and otherwise collectable claim may breach an embargo or sanction, then the
Insurer will take all reasonable measures to obtain the necessary authorisation to make such
payment.
3. In the event of any law or regulation becoming applicable during the Policy period which will
restrict the ability of an Insurer to provide coverage as specified in paragraph 1, then both the
Insured and the Insurer shall have the right to cancel its participation on this Policy in accordance
with the laws and regulations applicable to the Policy provided that in respect of cancellation by
the Insurer a minimum of 30 days notice in writing be given. In the event of cancellation by
either the Insured or the Insurer, the Insurer shall retain the pro rata proportion of the premium
for the period that the Policy has been in force. However, in the event that the incurred claims
at the effective date of cancellation exceed the earned or pro rata premium (as applicable) due
to the Insurer, and in the absence of a more specific provision in the Policy relating to the return
of premium, any return premium shall be subject to mutual agreement. Notice of cancellation by
the Insurer shall be effective even though the Insurer makes no payment or tender of return
premium.