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REGOLAMENTO DEL SETTORE SETTORE
TECNICI SPORTIVI
Aggiornato al Consiglio Federale del 3 ottobre 2012
INDICE
art.
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1 – Il Settore Tecnici Sportivi
2 – Compiti del Comitato Esecutivo
3 – G.R.T. Gruppo Regionale Tecnici
4 – Categorie
5 – Tesseramento
6 – Corsi per Aspiranti Tecnici
7 – Materie e programmi dei Corsi per Aspiranti Tecnici
8 – Corsi per Tecnici
9 – Materie e programmi dei Corsi per Tecnici
10 – Corsi per Maestro di Pugilato
10 bis – Integrazione ai Corsi per la qualifica di Maestro di Pugilato
11 – Materie e programmi dei Corsi per Maestri di Pugilato
12 – Inquadramento dei Tecnici
13 – Decadenza e cancellazione dagli Albi
14 – Gli Albi Federali
15 – Aggiornamenti
16 – Seminari e Convegni
17 – Doveri degli appartenenti ai Quadri Tecnici
18 – Abbigliamento
19 – Accordi contrattuali
20 – Sanzioni
21 – Norma Finale
2
Art. 1 – Il Settore Tecnici Sportivi
1.
Il Settore Tecnici Sportivi regolamenta, promuove ed organizza l’attività della Categoria
Tecnici Sportivi della F.P.I.
2.
Organo del Settore è il Comitato Esecutivo che si compone di:
- un coordinatore nominato dal Consiglio Federale;
- due componenti nominati dal Consiglio Federale;
- due componenti eletti dai delegati regionali di categoria riuniti in
Nazionale.
Assemblea
3. L’Assemblea Nazionale della categoria Tecnici Sportivi, è indetta dal Consiglio Federale
entro novanta giorni dallo svolgimento dell’Assemblea Nazionale Ordinaria e convocata
dal Presidente Federale, con i mezzi ritenuti più idonei, con almeno quarantacinque
giorni di preavviso.
3
Art. 2 – Compiti del Comitato Esecutivo
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Il Comitato Esecutivo:
vigila sul funzionamento tecnico della Categoria e formula le eventuali opportune
proposte per il suo miglioramento;
predispone i programmi per i Corsi di Formazione, a carattere nazionale e regionale,
riconosciuti dalla sezione didattica della Scuola dello Sport del C.O.N.I.;
predispone i programmi per l’aggiornamento tecnico ed organizza i relativi corsi
periferici e/o centrali attuando momenti di collaborazione con l’ A.N.A.P.(Associazione
Nazionale Allenatori Pugilato);
coordina tecnicamente i Corsi per il conseguimento delle qualifiche tecniche e ne
propaganda l’effettuazione;
coordina le proposte della Categoria da sottoporre al Consiglio Federale;
nomina i Docenti e la Commissione d’esame ai Corsi per il conseguimento delle
qualifiche tecniche e ne propaganda l’effettuazione.
verifica i meriti, autocertificati, dei candidati al conseguimento della più alta qualifica
tecnica di Maestro di Pugilato;
compone l’elenco degli “aventi diritto” all’equipollenza europea di Tecnico di “IV
livello” a seguito del raggiungimento di trecento (300) ore) di formazione;
La F.P.I., dopo la valutazione operate dall’E.T., riconosce i Crediti Formativi a
“percorsi di formazione” certificabili ovvero ad esperienze individuali maturate in
ambito tecnico – sportivo.
2.
a)
b)
I Crediti Formativi riconosciuti dalla F.P.I. sono:
qualifiche tecniche federali contemplate nell’articolo 12 (Inquadramento Tecnici);
qualifiche tecniche ottenute presso Federazioni omologhe (CONI, Enti Promozione
Sportiva) con esperienze di tecnico societario almeno da cinque anni, spendibili ai
fini della partecipazione ai corsi di formazione tecnica nella nostra disciplina;
attestati di frequenza e superamento dei relativi esami in singoli moduli di
formazione su aree giuridica - sportiva, medica, tecnica – metodologica, acquisiti
in:
corsi F.P.I. qualora l’esito della valutazione, ai fini del rilascio della qualifica, sia
stato negativo non in tutte le aree o per impedimento alla sessione d’esame;
qualifiche tecniche rilasciate da altre Federazioni di Sport da combattimento con
esperienze di tecnico societario da almeno cinque anni;
frequenza e iscrizione al secondo anno del corso di LAUREA IN SCIENZE MOTORIE
(Ex ISEF oggi IUSM);
Sono riconosciuti i Crediti Formativi Universitari per l’accesso al corso di Tecnico di
pugilato agli studenti del corso di laurea in Scienze Motorie e Sportive che abbiano
svolto il tirocinio formativo e di orientamento di 170 ore al minimo presso le
aziende indicate dalla F.P.I.”
c)
d)
e)
f)
g)
3.
La dinamica, all’interno delle Società di Pugilato, tra il tecnico, artefice di richieste
di prestazione all’atleta in base agli allenamenti che propone, e la disponibilità
dell’atleta a migliorare la sua prestazione di pugile può produrre esiti a volte
lusinghieri.
4.
Questo processo va garantito per due motivi: 1) evitare che si sprechino talenti;
2) non svilire il lavoro della società che ha maturato l’atleta investendo energia e
tempo.
4
5.
Pur riconoscendo l’autonomia all’atleta di scegliere ogni anno con quale società
affiliarsi, la nuova società che accoglie il pugile di interesse nazionale, sia
dilettante che professionista, si deve rendere conto che riceve un beneficio e per
questo riconosce l’impegno profuso dalla società che ha determinato l’espressione
d’eccellenza dell’atleta mediante congrua ricompensa (equo indennizzo).
5
Art. 3 - G.R.T. – Gruppo Regionale Tecnici
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Presso ogni Comitato Regionale della F.P.I. è costituito il Gruppo Regionale
Tecnici, composto dai tesserati alla categoria i quali, nei modi e nei termini previsti
dallo Statuto e dal Regolamento Organico, eleggono il proprio Rappresentante che
assolve i seguenti compiti:
promuove e perfeziona la preparazione della categoria ed indice riunioni periodiche,
dandone contestuale comunicazione all’Esecutivo Tecnici al quale successivamente
vengono inviati i verbali;
aggiorna il curriculum personale dei Tecnici;
partecipa alle riunioni del Comitato Regionale;
predispone il programma ed il bilancio dell’attività annuale;
su mandato dell’Esecutivo Tecnici, di concerto col Comitato Regionale, cura
l’organizzazione, insieme alle strutture periferiche predisposte dal C.O.N.I, dei corsi di
formazione decentrati;
collabora con il Comitato Regionale, proponendo anche iniziative di ordine culturale
tendenti al miglioramento della categoria;
segnala al Settore Tecnici le violazioni al Regolamento del settore Dilettanti ed al
presente, commesse dai Tecnici, informandone contestualmente gli interessati;
si rapporta con l’Esecutivo per organizzare, a livello regionale, corsi di Aspirante
Tecnico;
nomina un Segretario da scegliersi possibilmente tra gli appartenenti alla categoria.
2.
Il Vice-Rappresentante, in assenza del Rappresentante, assolve le mansioni di
ordinaria amministrazione e rappresenta il G.R.T. nelle riunioni di Comitato
Regionale. In caso di dimissioni del Rappresentante, svolge i compiti previsti fino
alla nuova Assemblea di Categoria.
6
Art. 4 – Categorie
1. I tesserati al Settore vengono iscritti all’albo federale che comprende le seguenti
categorie;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Istruttori Giovanili;
Istruttori Gym-Boxe ( boxe - music, soft - boxe, soft - punch e pre - boxe)
Aspiranti Tecnici;
Tecnici;
Maestri;
Benemeriti.
2. La facoltà di operare in qualità di Tecnico, cessa automaticamente in assenza della
certificazione medica di idoneità fisica (sana e robusta costituzione) allo svolgimento
dell’attività di Tecnico, rilasciata dai Centri di Medicina dello Sport o dalle A.S.L., o dal
medico di famiglia. Per accedere a questo percorso professionale non esistono limiti di
età.
3. Gli istruttori, i tecnici che non inseriti in una Società di pugilato che opera
accettando i programmi agonistici federali, pur essendo inseriti negli Albi, non godono
di elettorato passivo e attivo per entrare a far parte o indicare i propri rappresentanti
negli Organi Direttivi Federali.
7
Art. 5 – Tesseramento
1.
Sono autorizzati a svolgere attività formativa-giovanile, di fitness e agonistica per
la stagione sportiva in corso, solo gli istruttori giovanili e di fitness (Boxe - Music,
Pre - Boxe, Soft -Boxe, Soft - Punch), gli Aspiranti Tecnici, i Tecnici e i Maestri di
Pugilato regolarmente tesserati alla F.P.I..
2.
Istruttori, “Aspiranti Tecnici”, Tecnici qualora operino in istituzioni scolastiche,
universitarie, club privati, sono inseriti, previa affiliazione, nell’ Albo Federale.
Rimane la prospettiva che in seguito riescano a costituire una Società Sportiva
strutturata secondo lo statuto federale che consentirebbe al tecnico l’elettorato
attivo e passivo.
3.
Nel corso della stessa stagione sportiva, i Tecnici non possono tesserarsi e
svolgere attività per più di una Società, salvo autorizzazione della Presidenza
Federale per particolari situazioni, sulle quali si sia espresso favorevolmente il
Comitato Regionale.
4.
Il mancato rinnovo del tesseramento per due anni consecutivi comporta la
cancellazione dall’Albo. Per la riammissione, l’escluso dovrà sostenere un esamecolloquio sulle materie previste dal programma dei Corsi per Tecnici di cui al
successivo art. 9 dinnanzi ad una Commissione nominata dal C.E.T. e dimostrare,
entro l’anno, di aver partecipato almeno ad un corso di aggiornamento organizzato
dal C.E.T. o dai CC.RR.
8
Art. 6 – Corsi per Aspiranti Tecnici
1.
Direttamente o su richiesta dei Rappresentanti Regionali, che ne curano poi lo
svolgimento, il Settore Tecnici promuove, d’intesa con i Comitati Regionali, Corsi
per il conseguimento della qualifica di Aspirante Tecnico e/o corsi di
aggiornamento periferici.
2.
Detti Corsi hanno carattere regionale ed una durata protratta nel tempo, al fine di
consentire l’assimilazione dei contenuti tecnici.
3.
Possono essere ammessi ai Corsi i cittadini italiani (anche pugili in attività) che
all’atto del bando:
a)
b)
c)
d)
abbiano compiuto i 18 anni (allegare certificato di nascita). Non esistono
più limiti di età (vedi art.4);
certifichino l’idoneità fisica (sana e robusta costituzione) a svolgere
l’attività di Tecnico, rilasciata dai Centri di Medicina dello Sport o dalle
A.S.L., o dal medico di famiglia;
non abbiano riportato condanne per delitti dolosi (certificato generale
penale rilasciato dal competente Casellario Giudiziario);
siano in possesso della licenza di scuola media inferiore (copia
autenticata del titolo di studio);
4.
Le domande di ammissione al Corso devono essere presentate al Comitato
Regionale e corredate dal curriculum sportivo.
5.
E’ facoltà del Consiglio di Presidenza concedere deroghe, circa il possesso dei
requisiti di cui sopra, per ex pugili che abbiano acquisito particolari meriti sportivi.
6.
Le domande vengono preliminarmente esaminate da una Commissione costituita
dal Presidente Regionale, dal Rappresentante e dal Vice Rappresentante Regionale
di Categoria, che possono sottoporre, eventualmente, i candidati ad un colloquio
di carattere attitudinale.
7.
Tale colloquio verte su argomenti atti a valutare:
a)
b)
c)
l’attitudine del candidato al ruolo di Tecnico;
il livello di cultura generale e sportiva specialistica;
l’espressione motoria specialistica atta a dimostrare azioni specifiche del
pugilato.
8.
Il Settore Tecnici, a seguito dei giudizi espressi dalla Commissione, ammette i
candidati al Corso previo pagamento della tassa d’iscrizione che viene stabilita su
proposta dell’Esecutivo Tecnici Sportivi e delibera del Consiglio Federale.
9.
Il Settore Tecnici Sportivi nomina i docenti e la Commissione d’esame presieduta
dal Coordinatore del Comitato Esecutivo del Settore Tecnici o, in sua assenza, da
un componente.
9
Art. 7 – Materie e programmi dei Corsi per Aspiranti Tecnici
1.
Gli obiettivi che si intendono raggiungere con il corso per A.T. sono di fornire le
conoscenze di base per la gestione e l’organizzazione dell’allenamento e
dell’apprendimento, con particolare attenzione alla preparazione giovanile e quindi
il miglioramento della capacità di programmare l’allenamento a media e lunga
scadenza.
2.
Il corso ha la durata di sessanta ore e, a seconda delle esigenze locali, può essere
integrato di un massimo del 10% del monte-ore (sei ore su sessanta). I suoi
contenuti vertono in una parte generale ed una parte specifica per quanto
riguarda la metodologia dell’allenamento e dell’insegnamento (processo
d’insegnamento-apprendimento).
3.
Il programma prevede anche una serie di lezioni che trattano i fondamenti di
anatomia, fisiologia dell’esercizio fisico, elementi di scienza dell’alimentazione ed
elementi di traumatologia e pronto soccorso.
4.
La parte specialistica prevede lo studio della regolamentazione federale e
valutazione della gara. Lo studio della Metodologia dell’Allenamento che ha come
riferimento il modello della prestazione. Lo studio della Tecnica e Tattica che
prevede l’apprendimento teorico-pratico dei fondamentali tecnici, tattici e
strategici con esercitazioni (sparring condizionato) che tengono conto delle varianti
determinate dalle diverse situazioni di gara. Le maggiori ore di insegnamento
riguardano, appunto, Tecnica e Tattica.
5.
Le materie d’insegnamento con le ore indicate, possono subìre una integrazione di
sei ore da ripartire in base alle necessità: Tecnica e Tattica (28 ore), Metodologia
dell’Allenamento (8 ore), Medicina Sportiva (4 ore), Regolamenti-Carte Federali (4
ore), Attività Giovanile (6 ore), Attività Amatoriale (2 ore), Metodologia
dell’Insegnamento-Apprendimento (8 ore), vengono raggruppate in quattro
esami.
Esame di :
-
Tecnica e Tattica.
Metodologia dell’Allenamento.
Carte Federali e Regolamenti.
Medicina Sportiva.
6.
L’esame verte su prove sia teoriche che pratiche e la Commissione esprime, dopo
aver appurato le conoscenze, la valutazione in trentesimi (voto sufficiente è
18/30).
7.
Le valutazioni vengono riportate su apposito modulo a firma del Presidente e dei
Commissari d’esame.
8.
La Commissione d’esami è composta da:
-
Presidente (Il Coordinatore e/o un componente del Comitato
Esecutivo del Settore
Tecnici Sportivi);
Presidente del Comitato Regionale;
Commissari d’esame (uno ogni singola materia d’esame).
10
9.
Il programma dettagliato dei corsi ed il numero di ore di lezione, viene
periodicamente stabilito dal C.E. del S.T.S. .
10. Possono essere ammessi ad altra e definitiva sessione d’esami, gli allievi che in
una materia non abbiano conseguito l’idoneità.
11. La sessione di recupero viene concordata dal C.R. con il Settore Tecnici Sportivi.
11
Art. 8 – Corsi per Tecnici
1.
Il Corso per il conseguimento della qualifica di Tecnico ha carattere nazionale ed è
di tipo “residenziale” .
2.
Per parteciparvi, il candidato deve inoltrare al Settore Tecnici Sportivi, domanda di
ammissione corredata del parere favorevole del Rappresentante Regionale e del
Presidente del C.R. che assumono la responsabilità della veridicità delle notizie
riportate. Il C.E. del Settore Tecnici Sportivi esamina le richieste e redige l’elenco
degli ammessi i quali, potranno parteciparvi previo e pagamento della tassa di
partecipazione al Corso che viene stabilita con proposta dell’Esecutivo Tecnici
Sportivi e deliberata dal Consiglio Federale.
3.
Possono inoltrare domanda di ammissione al Corso per Tecnici, tutti gli Aspiranti
Tecnici che operano in maniera continuativa, presso una Società Sportiva affiliata
alla F.P.I., da almeno due anni dal conseguimento della qualifica di Aspirante
Tecnico. La partecipazione al Corso per Tecnici è obbligatoria per tutti gli Aspiranti
Tecnici, entro il quarto anno dal conseguimento di detta qualifica, pena la
decadenza.
4.
Se l’A.T. non è tesserato e/o non opera continuativamente da almeno due anni,
viene dichiarato decaduto dalla qualifica.
5.
Non possono partecipare al Corso gli A.T. che hanno subìto un provvedimento
disciplinare superiore a tre mesi di squalifica o abbiano in corso un procedimento.
6.
Al termine del Corso, i candidati sono chiamati a sostenere una prova d’esami
teorico-pratici sui programmi svolti. La valutazione avviene in trentesimi.
7.
Non sono previste successive prove d’esame ed il candidato che non ottiene
almeno 18/30 in una materia, rimane inquadrato nella categoria Aspiranti Tecnici.
8.
I candidati che non hanno superato l’esame delle quattro materie fondamentali
(Tecnica Tattica, Met. Allenamento Specifico, Carte Federali, Medicina Sportiva)
devono presentare una nuova domanda per frequentare un nuovo Corso, dopo
due anni dalla prova sostenuta con esito negativo.
9.
Il candidato che non supera gli esami del secondo Corso, non può essere tesserato
nei Quadri Tecnici.
10. I candidati idonei ricevono un attestato ufficiale dalla F.P.I. ed acquisiscono la
qualifica di Tecnico di Pugilato.
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Art. 9 – Materie e programmi dei Corsi per Tecnici
1.
Gli obiettivi che si intendono raggiungere con il Corso per Tecnici sono:
a)
approfondire le conoscenze sull’allenamento e l’addestramento nelle fasi di
specializzazione e di alta prestazione;
fornire indicazioni perla programmazione delle fasi di allenamento con obiettivi di
lunga scadenza;
stimolare la sintesi interdisciplinare per la gestione dei programmi propri della
specialità.
b)
c)
2.
I contenuti del corso sono basati sulla conoscenza dei mezzi e dei metodi di
sviluppo delle capacità motorie, criteri di osservazione nell’insegnamento sportivo,
fisiologia delle capacità motorie, preparazione psicologica dell’atleta con particolare
attenzione alla prevenzione e gestione dell’ansia, principi generali
dell’alimentazione in rapporto alla disciplina con particolare attenzione al pre-gara
ed all’alimentazione durante i tornei.
3.
Particolare attenzione deve essere rivolta agli aspetti tecnici e tattici delle grandi
competizioni.
4.
Vengono analizzati anche i regolamenti nazionali e internazionali.
5.
Le materie di insegnamento e quindi di esame sono:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Teoria dell’insegnamento
fisiologia
psicopedagogia
scienza dell’alimentazione
tecnica e tattica
boxe femminile
regolamenti
6.
La Commissione di Esami, nominata dal Comitato Esecutivo del S.T., si compone
del Coordinatore del S.T. con funzioni di Presidente e da sei membri, uno per ogni
materia d’esame.
7.
La Commissione di Esami redige apposito verbale che viene sottoposto a ratifica
del C.F.
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Art. 10 – Corsi per Maestro di Pugilato
1.
Il corso per il conseguimento della qualifica di Maestro di Pugilato ha carattere
nazionale ed è del tipo “residenziale”.
2.
La partecipazione al corso è ad invito da parte del C.F., su proposta del Comitato
Esecutivo del Settore Tecnici.
3.
Possono essere invitati al corso per M.d.P., i Tecnici che si sono distinti sia per
meriti agonistici, sia per particolari qualità culturali e che abbiano almeno otto anni
di tesseramento nei quadri tecnici della F.P.I.
4.
Non possono partecipare coloro che hanno subito un provvedimento disciplinare
superiore a tre mesi di squalifica o abbiano in corso un procedimento.
5.
I candidati idonei ricevono un attestato ufficiale della F.P.I. ed acquisiscono la
qualifica di Maestro di Pugilato.
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Art. 10 bis - Integrazione ai Corsi per la qualifica di Maestro di Pugilato
Requisiti e parametri:
a)
MILITANZA COME TECNICO PUGILI DILETTANTI.



b)
Essere affiliato alla F.P.I. in qualità di Tecnico da non meno di quindici anni.
Dimostrare di essere stato protagonista, per cinque volte, insieme a un proprio
pugile(di ambo i sessi), nelle seguenti competizioni ripetute in edizioni diverse, se
sono le stesse, o cumulabili tra loro, se distinte, così come descritto:
1)
Essere stato all’angolo di pugili finalisti ai C.I. dilettanti 1^ serie.
2)
Aver avuto un pugile medagliato ai Campionati Europei Jun. o Sen.
3)
Aver avuto un pugile medagliato ai Campionati Mondiali Jun. o Sen.
4)
Aver avuto un pugile medagliato ai Giochi del Mediterraneo.
5)
Aver avuto un pugile partecipante ai Giochi Olimpici.
Dimostrare di aver partecipato almeno a cinque corsi di aggiornamento.
MILITANZA COME TECNICO DI PUGILI PROFESSIONISTI.



c)
Essere affiliato regolarmente alla F.P.I. in qualità di Tecnico da almeno dieci anni.
Aver allenato pugili(di ambo i sessi) che hanno raggiunto risultati in campo
nazionale, europeo, mondiale e qualora, detentori del relativo titolo, averli allenati
per le difese con gli sfidanti ufficiali. Dieci eventi di questo tipo, danno l’accesso
alla qualifica di Maestro di Pugilato.
Dimostrare di aver partecipato almeno a quattro corsi di aggiornamento.
MILITANZA COME TECNICO DELLE DUE CATEGORIE DI PUGILI.



Essere affiliato alla F.P.I. in qualità di Tecnico da almeno dodici anni.
Aver vissuto non meno di otto eventi tra quelli sopra elencati.
Dimostrare di aver partecipato almeno a tre corsi di aggiornamento.
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d)
MILITANZA NEL SETTORE AZZURRO.

I Tecnici Responsabili delle Squadre Nazionali Juniores e Seniores (maschili e
femminili), acquisiscono un punto per ogni anno di militanza.

Il punteggio da raggiungere è di otto. Sono cumulabili gli eventi sopra esplicitati
per totalizzare il numero richiesto.
e)
CORSI DI AGGIORNAMENTO.



Aver dimostrato non essersi ritrovati nelle condizioni previste dall’art. 13 e di aver
partecipato con regolarità, a quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del presente
Regolamento, riguardo la decadenza e cancellazione dagli elenchi e alla
partecipazione ai corsi di aggiornamento
E’ necessario che siano tesserati alla F.P.I. da almeno quindici anni.
Sulla base dell’autocertificazione individuale l’Esecutivo Tecnici, esprimerà il
“parere di merito” nel rispetto dei parametri qualitativi su indicati.
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Art. 11 – Materie e programmi dei corsi per Maestri di Pugilato
1.
Obiettivo del corso per M.d.P. è di costituire sul territorio nazionale un gruppo di
tecnici altamente specializzati, che abbia acquisito le conoscenze tecnicometodologiche e scientifiche inerenti il pugilato sia a livello di campionismo, che
sia in grado di programmare il processo di formazione delle attività di base, che
sia in grado di gestire corsi di formazione.
2.
I contenuti del corso si basano sulla conoscenza dei processi di gestione e
controllo dell’allenamento e dell’addestramento con particolare attenzione ai
processi interdisciplinari che permettono lo studio dei fenomeni collegati
all’adattamento a livelli elevati di competizione.
3.
I M.d.P. devono conoscere in maniera completa anche gli aspetti psicopedagogici
dell’addestramento e dell’allenamento.
4.
I candidati a M.d.P. devono sostenere un esame scritto e uno teorico-pratico e la
valutazione in trentesimi viene formulata da una Commissione di Esami formata
dai docenti del corso e presieduta dal Coordinatore del S.T.
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Art. 12 – Inquadramento dei Tecnici
a)
b)
c)
d)
e)
f)
1.
Fanno parte dell’elenco di tecnici riconosciuti dalla Federazione Pugilistica Italiana,
coloro che sono in possesso dell’abilitazione all’insegnamento del pugilato
rilasciata dai competenti Organi Federali.
2.
Compito precipuo di tecnici è di insegnare il pugilato e di curare l’educazione fisica
e morale degli allievi.
3.
I tecnici si distinguono in:
Istruttore Giovanile (20 ore)
Istruttore di Gym – Boxe (Boxe – Music, Pre – Boxe, Soft – Punch , Soft – Boxe) di I°
e 2° livello ( 24 ore).
Aspirante Tecnico (66 ore) – Coloro che, frequentato il corso di formazione per
Aspiranti Tecnici con esito positivo, prestano la loro opera coadiuvando un Tecnico o
un Maestro titolari di palestra. Gli A.I. possono avere la conduzione titolare di una
palestra per un periodo non superiore a due anni, previa autorizzazione del C.E. del
S.I. Trascorso tale periodo devono obbligatoriamente partecipare al corso per
Tecnici. Nel caso di esito negativo rimane Aspirante Tecnico, senza la possibilità di
condurre in maniera titolare una palestra.
Tecnico ( 66 ore)- Coloro che hanno frequentato il Corso Tecnici, con esito positivo.
Maestro di pugilato – Coloro che hanno frequentato, con esito positivo, l’apposito
corso nazionale o in possesso dei requisiti contemplati nell’ art. 10 bis.
Maestro e Tecnico Benemerito – Il Consiglio Federale, su proposta del C.E. del
Settore Tecnici, può conferire, al termine dell’attività, la “Benemerenza” a quei
Tecnici o Maestri che si sono particolarmente distinti e che hanno svolto attività di
insegnamento per almeno venti anni consecutivi, compreso il periodo di aspirantato.
18
Art. 13 – Decadenza e Cancellazione dagli Albi.
1.
I Tecnici, decadono dalla qualifica e vengono cancellati dagli Albi della F.P.I., oltre
ai casi già previsti se:
2.
Aspiranti Tecnici:
- non conseguono entro quattro anni la qualifica di Tecnico;
- non partecipano a due stages di aggiornamento periferico consecutivi;
- non si tesserano per Società sportive nell’anno immediatamente successivo al
conseguimento della qualifica.
3.
Tecnici:
- non partecipano a due stages di aggiornamento periferico consecutivi.
4.
Maestri:
- non partecipano a due stages di aggiornamento periferico consecutivi.
19
Art. 14 – Gli Albi Federali
1. Gli Albi federali (dei tecnici e dei formatori) costituiscono documento ufficiale,
aggiornato annualmente, accessibile al pubblico contenente l’elenco dei tecnici e dei
formatori.
2. Gli interessati potranno inoltrare, in qualsiasi momento, le domande di iscrizione
all’Albo all’ Esecutivo Tecnici, organo deputato alla valutazione dei requisiti. Farà
seguito, nella prima riunione utile del CF, la delibera di inserimento nell’Albo e la
successiva lettera di notifica.Sarà cura della FPI e dei CR pubblicare sul sito internet
l’Albo e favorirne la divulgazione presso gli Enti Locali del paese al fine di
promuovere la nascita di attività di pugilato, agonistico e amatoriale, reperendo in
loco tecnici dal profilo professionale altamente qualificato perché riconosciuto dalla
FPI
3. L’inserzione dei tecnici nell’Albo consente la possibilità di diventare formatore nei
corsi di formazione federale nell’ambito dei corsi decentrati per istruttore giovanile,
istruttore boxe amatoriale,aspirante tecnico, e per quelli di tecnico che si svolgono a
livello centrale e residenziale.
4. L’Albo formatori della FPI è articolato per aree di competenza e prevede:
a)
b)
-
Formatori area professionale (medici, psicologi, pedagoghi) composto da
professionisti in possesso dei corrispondenti titoli di studio.
Albo formatori area tecnica di disciplina (metodologia allenamento specifico e
tecnica-tattica), composto da tecnici con i seguenti requisiti:
tecnici FPI di alto livello (curriculum meriti tecnico – sportivi. Esempio: qualifica
Maestro e aggiornamenti culturali, quarto livello europeo, ossia aver raggiunto 300
ore di formazione);
allenatori nazionale con incarico federale attuale o conferito in passato;
tecnici di pugilato in possesso di Laurea in Scienze Motorie (IUSM ex ISEF);
tecnici rappresentanti della categoria eletti a livello regionale o nazionale con curriculum
adeguato e come sopra esplicitato.
c)
Albo
formatori area carte federali composto da giudici di gara di
consolidata esperienza in campo regionale, nazionale, internazionale.
La cancellazione dall’Albo può avvenire:
a)
b)
c)
a richiesta dell’interessato
per perdita dei requisiti previsti
per accertati comportamenti contrari all’etica federale
20
Art. 15 – Aggiornamenti.
1.
Nella programmazione annuale, il Settore Tecnici prevede stages di
aggiornamento a livello regionale o interregionale nazionali di almeno due giorni.
2.
La partecipazione agli stages di aggiornamento è obbligatoria.
3.
I Corsi di aggiornamento possono essere monotematici e si basano sulle ultime
esperienze acquisite di carattere generale e/o specialistico.
21
Art. 16 – Seminari e Convegni.
1.
I Seminari ed i Convegni, sia a carattere Nazionale che Internazionale, vengono
programmati dal Settore Tecnici a cadenza varia secondo le esigenze.
2.
A questo tipo di manifestazioni vengono invitati i Tecnici che si sono
particolarmente distinti nell’espletamento della loro attività sportiva.
3.
L’elenco degli invitati viene predisposto dal Comitato Esecutivo Tecnici, tenuto
anche conto di particolari attività didattiche svolte.
4.
Gli atti delle manifestazioni vengono pubblicati a cura della F.P.I. .
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Art. 17 – Doveri degli appartenenti ai Quadri Tecnici.
1.
Il comportamento del Tecnico di Pugilato deve essere un esempio di rispetto
dell’etica consona al delicato compito chiamato a svolgere.
2.
Ha, inoltre, il dovere di eseguire gli incarichi che gli vengono affidati dal Comitato
Regionale e dalla F.P.I..
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Art. 18 – Abbigliamento.
1.
I Tecnici hanno l’obbligo di indossare la tenuta sportiva nell’esercizio delle loro
funzioni, sia in palestra che nelle manifestazioni agonistiche.
2.
Ai trasgressori può essere fatto divieto di svolgere le mansioni da parte del
Commissario di Riunione, che deve riportare l’accaduto sul verbale per il seguito
disciplinare di competenza.
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Art. 19 – Accordi Contrattuali.
1.
Gli iscritti possono contrarre con Società sportive accordi economici per l’opera
professionale offerta.
2.
Per quanto concerne eventuali rimborsi per prestazioni richieste dalla F.P.I., essi
vengono stabiliti annualmente e pubblicati su circolari.
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Art. 20 – Sanzioni
1.
Per infrazioni di natura tecnica il Comitato Esecutivo del S.T., direttamente o su
deferimento del Rappresentante Regionale della Categoria, previa contestazione
all’interessato degli addebiti specifici, può infliggere una delle seguenti sanzioni:
a)
b)
c)
d)
Richiamo scritto;
Censura;
Sospensione dalle funzioni per un periodo non superiore a mesi sei;
Proposta alla Presidenza Federale del non rinnovo della tessera, per il ripetersi di
prestazioni tecniche scadenti.
2.
Le infrazioni di carattere disciplinare e comportamentale, con particolare
riferimento ai principi di lealtà e di correttezza sportiva rilevabili dai referti di
riunione, dalla segnalazione di Organi di Settore o Federali, sono giudicate dai
competenti Organi di Giustizia.
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Art. 21 – Norma Finale
1.
Per tutto quanto non contemplato dal presente Regolamento, valgono le norme
fissate dallo Statuto e dai Regolamenti della F.P.I.
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