dgr 45-7 2003 - Comune di Sassari

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dgr 45-7 2003 - Comune di Sassari
Deliberazione n. 45/7 del 05.12.2003
Regione Autonoma della Sardegna
OGGETTO: Linee Guida Programmatiche Regionali di Razionalizzazione della Rete
distributiva carburanti.
La rete di distribuzione carburanti italiana appare caratterizzata, rispetto a
quella dei principali Paesi europei, da un elevato numero di punti vendita, di
dimensione prevalentemente medio-piccola, da una scarsa automazione (servizi selfservice) e da una limitata presenza d’attività commerciali non-oil
Attualmente la struttura della rete di distribuzione carburanti dei principali
paesi europei mostra come l’anomalia italiana assuma caratteri d’estrema rilevanza,
sia per quanto concerne il numero assoluto e percentuale di punti vendita, sia per
quanto riguarda la presenza di particolari servizi e facilitazioni all’utenza.
I dati a disposizione (2001), mostrano come in Italia a fronte di un parco
circolante stimabile intorno ai 30 milioni d’unità siano presenti sul territorio circa
23400 punti vendita. Tale condizione porta ad assumere un numero veramente basso
di vetture per punto vendita (1085), al contrario di tutte le altre grandi nazioni
europee (Germania, 2727; Francia, 1783; G. Bretagna, 2292, Spagna, 2173). Solo la
Danimarca, la Svezia e la Svizzera mostrano percentuali inferiori.
Lo stesso discorso può essere fatto per la presenza di postazioni self-sevice.
In questo caso l’Italia si trova all’ultimo posto assoluto, mostrando una percentuale
intorno al 17%, contro il 96% della Francia e della Danimarca, il 92% d’Olanda e
Svezia, il 91% della Svizzera. La Spagna, al penultimo posto con il valore del 26%,
ha addirittura il 65% in più dell’Italia di punti vendita dotati di self-service.
Anche per quanto concerne l’erogato medio, la situazione italiana evidenzia
segni sostanziali di bassa produttività, raggiungendo il valore medio di
1539m3 /puntovendita, valore molto distante dai 3019m3/puntovendita della
Germania, o dai 3015 m3/puntovendita fatti segnare dalla G.Bretagna.
Il problema della ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti,
per un innalzamento degli standard qualitativi di servizio e dell'erogato medio, si può
fare risalire al 1970, quando il numero dei punti vendita assommava a circa 40.000
unità (Fonte: Unione Petrolifera Italiana, rapporto 2001).
Il D.L. n. 745 dell'ottobre 1970, convertito con la Legge n. 1034/70, bloccò
il rilascio di nuove concessioni e regolò la materia sotto il profilo amministrativo e
per gli aspetti contrattuali (rapporto aziende/gestori).
Tale disciplina è sostanzialmente sopravvissuta negli anni, anche dopo il
passaggio alle Regioni delle funzioni amministrative in materia (1977). E sebbene
varie direttive governative (DPCM del 1978, 1982, 1989) abbiano tentato di
imprimere un forte impulso alla razionalizzazione della rete, i numerosi vincoli
burocratici, amministrativi, urbanistici, posti in essere dagli enti periferici, hanno reso
molto lento tale processo. Negli anni '90 le chiusure fisiologiche sono state di
500/600 impianti l’anno.
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Nel 1998, il Ministero dell’Industria, con il D.L. n° 32, del 11/02/1998, ha
riformato significativamente la disciplina del settore, accelerando il processo di
liberalizzazione del comparto distributivo, prevedendo, però, un periodo transitorio di
permanenza della norma esistente al fine di conseguire una consistente diminuzione
del numero di punti vendita (in particolare attraverso l'incentivo della chiusura
due/tre vecchi impianti per ottenere una nuova licenza). Tale obiettivo, che
presupponeva, tuttavia, da parte dei Comuni, un'azione incisiva per l'identificazione
degli impianti non compatibili (con le varie disposizioni urbanistiche, ambientali, di
sicurezza, ecc.), e l'individuazione dei criteri e delle aree per l'installazione dei nuovi
iniziative volontarie di chiusura da parte delle aziende.
Nell'ambito delle misure destinate a favorire il processo di ristrutturazione
della rete, il D.Lgs. n. 32/98 ha previsto, all'art. 6, la costituzione di un nuovo Fondo a
favore
dei
gestori
degli
impianti
di
distribuzione
carburanti oggetto di
ristrutturazione, cui sono confluite le disponibilità residue del precedente Fondo
istituito ai sensi del provvedimento CIP n. 18/1989. Le modalità operative d’accesso
al fondo sono state regolate dal Ministro dell'Industria del Commercio e
dell'Artigianato con decreto 24 febbraio 1999.
Con il D.L. n° 346, del 8/9/1999, di modifica del D.Lgs. 32/98, è stata
rivista la tempistica precedentemente prevista e sono stati dati termini più stretti ai
Comuni, con poteri sostitutivi da parte delle Regioni in caso d’inadempienza. Inoltre,
è stato introdotto un meccanismo di silenzio-assenso per l'acquisizione, da parte degli
stessi operatori, delle necessarie concessioni edilizie.
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Con la successiva Legge del 29/12/1999, n° 496, di conversione del decreto
legge 29 ottobre, n. 383, sono stati introdotti nuovi elementi di liberalizzazione
nonché ristretti i tempi del periodo transitorio prima della completa liberalizzazione,
attuata dal 1°luglio 2000.
Infine, con l'art. 19 della Legge 5 marzo 2001, n° 57, il Parlamento è
nuovamente intervenuto sul settore,
prevedendo
una serie di misure di stretto
interesse della categoria dei gestori nonché l'emanazione di un Piano nazionale
contenente le linee guida per l'ammodernamento della rete distributiva carburanti
(D.M. del 31/10/2001).
Tale Piano, predisposto dal Ministero delle Attività Produttive, è stato
recentemente condiviso dalle Amministrazioni regionali e comunali.
Le Regioni sono ora impegnate nella predisposizione dei propri Piani
d’ammodernamento e di razionalizzazione della rete distributiva carburanti.
Parallelamente le aziende petrolifere hanno presentato un Piano volontario
di razionalizzazione della rete, volto a coadiuvare il Piano nazionale predisposto dal
Ministero, promo vendo la chiusura di circa 3000 impianti entro il 31 dicembre 2003.
LA REGIONE SARDEGNA
Secondo i dati in possesso dell’Assessorato al turismo, all’artigianato e al
commercio della Regione, al 31/12/2001, in Sardegna erano in esercizio 657 impianti
di distribuzione. Di questi, 297 sono localizzati nella provincia di Cagliari, 112 nella
provincia di Nuoro, 63 in quella d’Oristano, 185 in provincia di Sassari. La maggior
concentrazione d’impianti riguarda il territorio comunale di Cagliari (62), seguono
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Sassari (38), Quartu S. Elena (21), Olbia (19), Oristano e Arzachena (15), Carbonia
(14), Selargius (13), Alghero (11), Nuoro (10).
Viceversa, ben 142 comuni della Sardegna sono sprovvisti d’impianto di
distribuzione carburanti.
Per quanto concerne la posizione, 173 impianti sono situati su strade statali,
73 su strade provinciali e 411 su strade di proprietà comunale.
A livello regionale la distribuzione d’impianti è veramente diversa e
caratterizzata da condizioni strutturali che necessitano d’ulteriori studi e
approfondimenti.
Rispettivamente al dato complessivo, la posizione distributiva isolana
mostra un indice d’intensità territoriale pari a 36,7km2 /p.v., di molto superiore a
quello nazionale che vale 12,9 km2 /p.v.. Tale valore mostra la poca densità
distributiva presente nel territorio, intensità che tocca il suo valore massimo
nell’ambito della provincia di Nuoro, dove si possono contare circa 63km2 per ogni
punto vendita in esercizio.
Il valore mostrato dall’intensità demografica segnala, invece, un sostanziale
equilibrio col dato nazionale, che com’è facile verificare vale 2472ab/p.v.. Ciò è da
ascrivere essenzialmente al basso indice d’intensità insediativa della Sardegna
(68,4ab/km2 ), di molto al di sotto del dato medio nazionale (≈192ab/km2 ).
Qualche scostamento è, viceversa, presente nell’analisi dei valori
dell’intensità veicolare che, globalmente, mostrano un indice di 1582veicoli/p.v.,
contro un dato nazionale calcolabile in 1756veicoli/p.v.. Solo la provincia di Cagliari,
con circa 1600veicoli per punto vendita, si avvicina al dato medio italiano.
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Sullo stesso piano si possono collocare i valori dell’indicatore d’intensità
veicolare semplice (autovetture/p.v.), che su un valore nazionale di 1420,5ave/p.v.,
mostra un valore medio di 1307,7ave/p.v..
Per omogeneità d’analisi, i valori delle singole tipologie sono riportati in
metri cubi (m3 ). Tali valori sono stati calcolati moltiplicando le misure in litri per le
rispettive densità medie dei carburanti analizzati.
Com’è facile verificare, i valori riportati per ogni ambito provinciale sono
molto simili tra loro e concordano col dato regionale che vale 1171m3 /p.v.. è appena
il caso di sottolineare come tale valore sia significativamente lontano dal valore
nazionale, che vale 1539m3 /p.v., ma ancorpiù si discosta di quello d’alcune nazioni
europee che mostrano valori addirittura di circa 3000m3 /p.v.
La disciplina concreta attualmente vigente in Sardegna in materia di
autorizzazioni all’installazione ed all’esercizio di impianti di distribuzione di
carburanti è oggettivamente complessa, non già per la materia in sé ma per la
situazione di incertezza nella quale si sono trovati sino ad ora Comuni della Sardegna,
circa l’inammissibilità o meno del rilascio di autorizzazioni.
“Il vuoto normativo”, infatti, ha recentemente affermato il TAR Sardegna
(sent. N. 439 del 14.4.2003), “sta determinando una generalizzata situazione di
confusione e di disomogeneità nelle decisioni assunte a livello locale: il legislatore
regionale non ha, difatti, ancora provveduto a disciplinare la materia, creando una
oggettiva situazione di incertezza”.
Si è in presenza, infatti, di una riforma legislativa nazionale che liberalizza
nella misura massima l’esercizio di una siffatta attività, passandosi da un regime
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concessorio ad un regime autorizzatorio, o di una attività amministrativa che in
mancanza dei necessari interventi legislativi e di programmazione da parte della
Regione, ha provveduto a disporre sinora un divieto pressoché assoluto al rilascio di
autorizzazioni.
Anche dopo l’approvazione del piano nazionale in data 31 ottobre 2001, con
la previsione che l’adeguamento da parte delle Regioni dovesse intervenire “entro sei
mesi”, e quindi entro il 30 aprile 2002, la Regione ha continuato a ritenere operante il
blocco sino a che la deliberazione della Giunta Regionale che lo disponeva è stata
annullata dal TAR della Sardegna con la sopra ricordata sentenza n. 439/2003 sul
presupposto, appunto, che non è possibile sospendere “a tempo indeterminato il
rilascio di autorizzazioni per l’apertura di impianti di distribuzione di carburanti” in
quanto ciò impedirebbe “di fatto ingiustificatamente la libertà di iniziativa
economica, in contrasto con i principi costituzionali in materia”.
Intervenuto l’annullamento del suddetto provvedimento regionale, occorre
provvedere a rendere concreta la previsione dell’art. 1 del D.L.vo 32/1998 secondo il
quale “l’installazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di carburanti….sono
attività liberamente esercitate sulla base dell’autorizzazione di cui al comma 2 e con
le modalità di cui al presente decreto”.
Ciò ovviamente nel quadro degli indirizzi generali che con il presente atto
vengono fissati dalla Giunta Regionale per perseguire, condividendoli gli obbiettivi
del piano nazionale che punta a “razionalizzare l’offerta attraverso la riduzione del
numero di impianti e conseguente aumento dell’erogato medio” e la “chiusura degli
impianti incompatibili non adeguabili con il loro eventuale riposizionamento o
delocalizzazione”.
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Le presenti “linee guida programmatiche regionali di razionalizzazione
della rete distributiva carburanti” assolvono pertanto oggi all’ indispensabili ruolo,
in attesa della predisposizione del piano organico regionale, di rimettere in moto un
così significativo comparto economico. Sulla base di esse, poi, i Comuni in attuazione
di quanto previsto anche dall’art. 2 del D. .L.vo 32/1998, “per consentire la
razionalizzazione della rete di distribuzione e la semplificazione del procedimento di
autorizzazione di nuovi impianti su aree private” dovranno provvedere ad,
individuare “criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere
installati detti impianti”.
Anche i Comuni, pertanto, non potranno esercitare una libera e discrezionale
attività di rilascio delle autorizzazioni ma dovranno anche essi previamente
provvedere ad una attività di programmazione.
Con il presente atto, pertanto, si definisce anche l’iter che dovrà essere
seguito dai Comuni, non senza dover precisare tuttavia che, stante la situazione nella
quale ci si trova ad operare ossia non avendo il Consiglio Regionale approvato alcun
disegno di legge per dettare una autonoma disciplina di tale materia, è altresì
necessario il rispetto pure degli atti legislativi statali ed anche gli atti amministrativi
generali, quali il piano nazionale, che da tali leggi statali derivano.
In mancanza della specifica legge regionale, infatti, si applica anche in
Sardegna, indipendentemente dalla competenza statutaria, la legislazione statale ex
art. 57 dell Statuto Speciale: “nelle materie attribuite alla competenza della Regione,
fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi
dello Stato”.
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Una tale previsione è infatti correttamente interpretata nel senso che essa
non ha esaurito la sua applicabilità alla prima fase di avvio dell’esperienza regionale,
ma opera a regime in tutte le situazioni nelle quali, pur in presenza di una competenza
regionale, il legislatore regionale non è ancora intervenuto. Principio questo che
anche recentemente la Corte Costituzionale, con riferimento agli analoghi problemi
posti dall’applicazione della riforma del titolo V della Costituzione, ha recentemente
affermato come principio costituzionale generale che si trae dal sistema anche, in
ipotesi, senza norma espressa.
L’applicabilità in Sardegna della legislazione statale comporta, quindi, che
restano per il momento vincolanti nell’isola le prescrizioni in tali atti contenute,
prescrizioni che solo la legge regionale, se approvata, avrebbe potuto disattendere.
La
programmazione
regionale,
perciò,
ha
un
contenuto
che
è
necessariamente definito dall’art. 9 della L. 5.3.2001 n. 57 e dal piano nazionale,
perché a questo fa espresso riferimento la norma suindicata che lo pone come vincolo
per la programmazione regionale.
Il presente atto della Giunta Regionale costituisce un primo atto di
programmazione che, in attesa della predisposizione del piano organico e tenendo
anche conto di quanto previsto nel disegno di legge n. 317 del 18 aprile 2002, contine
in positivo i vincoli di contenuto e di procedura che dovranno rispettare i Comuni
nell’adozione degli atti di autorizzazione.
Tali atti, come già detto, dovranno essere preceduti necessariamente
dall’atto di programmazione del singolo Comune: in caso di inadempimento
comunale in ordine a siffatto atto, dovrà provvedersi alla nomina di un commissario
ad acta, per evitare, con il blocco a livello di singolo comune, la violazione del
principio costituzionale e legislativo di liberalizzazione del settore.
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Per una migliore comprensione del contenuto della presente deliberazione e
dell’allegato atto, “linee guida programmatiche regionali di razionalizzazione
della rete distributiva carburanti”, appare utile, dopo aver esposto il quadro
relativo alla situazione nazionale ed a quella regionale, riportare in appendice alla
Linee guida, e sia pur soltanto a fini conoscitivi, l’elenco dei Comuni della Sardegna
aventi impianti attivi al 31.12.2001, l’elenco dei comuni senza alcun impianto e tre
tabelle contenenti la prima l’indicazione di parametri caratterizzanti della rete di
distribuzione in Italia ed in Europa, la seconda la specificazione delle tipologie e dei
valori dell’erogato nel 2001 in Sardegna, e la terza alcuni indicatori di efficienza della
rete distributiva nella regione.
Sulla base di quanto sin qui esposto, che fornisce in ogni caso i criteri
interpretativi delle disposizioni contenute nelle “linee guida programmatiche”
regionali di razionalizzazione della rete distributiva carburanti” approvate in allegato,
si dispone l’ obbligo per ciascun Comune di provvedere entro tre mesi
all’approvazione dell’atto di programmazione comunale in materia di carburanti e/o
all’adeguamento degli atti programmatici eventualmente già approvati.
Alla scadenza del terzo mese tutte le amministrazioni comunali dovranno
comunicare l’avvenuta approvazione o meno di tale atto, alla Regione la quale potrà
concedere, se ne ravvisa le condizioni, una proroga di trenta giorni e potrà provvedere
poi, in caso del protrarsi dell’inadempienza, alla nomina di un commissario ad acta
che, entro sessanta giorni, disporrà la redazione e l’approvazione del piano comunale.
Il rilascio di nuove autorizzazioni da parte di comuni attualmente privi di
impianti di distribuzione carburanti e comunque da parte dei comuni con popolazione
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inferiore a 3.000 (tremila) abitanti, deve avvenire previa intesa fra i comuni
contermini che raggiungano una popolazione non inferiore a 4.000 (quattromila)
ovvero riguardino gli ambiti territoriali di almeno tre comuni contermini.
E’ fatto salvo il rilascio delle autorizzazioni in corso di trattazione per le
quali, alla data di approvazione della presente delibera, sia stato posto in essere un
atto istruttorio.
Si intendono nulle tutte le autorizzazioni rilasciate in difformità dalle
presenti linee guida.
Sulla proposta dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, la
Giunta Regionale delibera in conformità ed approva le allegate
Linee
guida
programmatiche
regionali
di
razionalizzazione
della
rete
distributiva carburanti.
L’Assessore del Turismo Artigianato e Commercio
PROPONE
All’Onorevole Giunta Regionale di deliberare in conformità approvando anche le
allegate Linee Guida Programmatiche Regionali di Razionalizzazione della Rete
Distributiva Carburanti
LA GIUNTA REGIONALE
Condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Turismo
Artigianato e Commercio
DELIBERA
In conformità alla proposta dell’Assessore del Turismo Artigianato e Commercio.
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato al turismo, commercio e artigianato
SERVIZIO COMMERCIO
“LINEE
GUIDA
DI
INDIRIZZO
PROGRAMMMATICO REGIONALE PER LA
RAZIONALIZZAZIONE
E
L’AMMODERNAMENTO
DELLA
RETE
DISTRIBUTIVA CARBURANTI”
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Indice
1.
OBIETTIVI E CONTENUTI .................. ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
2.
DEFINIZIONI......................................................... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
3.
TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI SULLA RETE VIARIA..........ERRORE. IL
SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
3.1
3.2
3.3
IMPIANTI GENERICI............................................................... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO .
IMPIANTI SELF-SERVICE POST-PAGAMENTO ............ ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO .
IMPIANTI SELF-SERVICE PRE-PAGAMENTO............... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO .
4.
MODIFICHE DEGLI IMPIANTI...... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
5.
INCOMPATIBILITÀ...................................... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
VERIFICHE COMUNALI ........................................................ ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO .
INCOMPATIBILITÀ ASSOLUTA ......................................... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO .
INCOMPATIBILITÀ RELATIVA .......................................... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO .
IMPIANTI DI UTILITÀ PUBBLICA ..................................... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO .
NUOVA COLLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI INCOMPATIBILI....ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È
DEFINITO .
5.6
DECADENZA DELL’AUTORIZZAZIONE......................... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO .
6.
AMBITI TERRITORIALI OMOGENEIERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
6.1
6.2
6.3
6.4
AMBITI E ZONE COMUNALI ............................................... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO .
DISTANZE MINIME................................................................. ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO .
SUPERFICI MINIME AMBITO TERRITORIALE PIANURAERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO .
SUPERFICI MINIME AMBITO TERRITORIALE COMUNITÀ MONTANA ERRORE. IL SEGNALIBRO NON
È DEFINITO .
6.5
INDICI DI EDIFICABILITÀ .................................................... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO .
6.6
ATTIVITÀ INTEGRATIVE DEGLI IMPIANTI .................. ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO .
6.7
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE A GPL E METANO ....... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO .
6.8
IMPIANTI PER VEICOLI MARINI E AVIO........................ ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO .
6.9
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AD USO PRIVATO....... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO .
7.
SOSPENSIONE ALL’ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI................ERRORE. IL
SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
8.
COLLAUDO............................................................. ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
9.
ORARI............................................................................ ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
ORARI DI APERTURA............................................................. ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO .
TURNI DI RIPOSO .................................................................... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO .
ESENZIONI................................................................................. ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO .
SERVIZIO NOTTURNO........................................................... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO .
FERIE............................................................................................ ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO .
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1. OBIETTIVI E CONTENUTI
La Regione Autonoma della Sardegna, nell’attesa della predisposizione del Piano regionale per
la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti, con
l’emanazione delle line guida programmatiche regionali di razionalizzazione della rete distributiva
carburanti, si pone l’obbiettivo di assicurare un primo passo sostanziale per il miglioramento
dell’efficienza della rete, l’aumento dell’erogato medio, l’incremento dei servizi resi all’utenza, il
contenimento dei prezzi al consumo e la garanzia per l’utenza di un pubblico servizio efficace ed
efficiente. Tutto ciò, in relazione alle scelte effettuate dalla Regione in materia d’assetto del
territorio e di tutela dell’ambiente.
Per il perseguimento degli obbiettivi dichiarati in ordine all’ottimazione territoriale tra
domanda ed offerta, il presente documento contiene:
•
l’individuazione delle caratteristiche dei nuovi impianti da autorizzare;
•
la definizione e regolamentazione dei criteri d’incompatibilità di cui all’allegato al
Decreto del Ministro per le attività produttive, del 31 ottobre 2001;
•
l’individuazione degli ambiti territoriali omogenei, a garanzia di un’articolata presenza del
servizio di distribuzione carburanti su scala regionale e per contrastare dinamiche di
squilibrio territoriale;
15
•
l’individuazione delle caratteristiche principali degli impianti esistenti o da installare nei
medesimi, ai fini dell’attuazione degli interventi operativi sulla rete;
•
la determinazione in ordine alle superfici minime, alle distanze minime e agli indici
d’edificabilità degli impianti;
•
l’articolazione degli orari e delle fasce orarie secondo le caratteristiche e le esigenze del
territorio;
•
l’individuazione dei criteri e delle modalità per lo sviluppo delle attività commerciali
integrative, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande negli impianti;
•
la definizione delle modalità di funzionamento del sistema informativo regionale della
rete di distribuzione carburanti.
16
2. DEFINIZIONI
Si definisce col termine di Carburanti, l’insieme delle benzine e dei gasoli per autotrazione, il
gas di petrolio liquefatto per autotrazione (Gpl), il gas metano per autotrazione, e tutti gli altri
prodotti per l’autotrazione idonei alla vendita, secondo le vigenti normative in materia.
Si definisce col termine di Rete, l’insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasolio, GPL,
metano e tutti gli altri carburanti autorizzati per l’autotrazione, insieme agli impianti ad uso privato,
per aeromobili e per natanti, e di quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà
d’amministrazioni pubbliche.
Si definisce col termine di Impianto, il complesso commerciale unitario costituito da uno o più
apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, nonché i servizi e le attività
accessorie.
Si definisce col termine Impianto d’utilità pubblica, un impianto la cui distanza dall’impianto
più vicino sia superiore a 15,00km in pianura e a 5km in zona montana. Dette distanze vanno
misurate con riferimento al percorso stradale minimo, sulla viabilità pubblica, nel rispetto della
segnaletica stradale.
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Si definisce col termine Impianto ad uso privato, l’insieme di tutte le attrezzature fisse o
mobili senza limiti di capacità ubicate all’interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili,
destinate al rifornimento esclusivo d’automezzi di proprietà d’imprese produttive o di servizio
Gli impianti che costituiscono la Rete si distinguono convenzionalmente in: Impianti generici,
tutti gli impianti dotati d’apparecchiature post-pagamento, ed Impianti funzionanti senza la
presenza del gestore , così come disciplinati dal successivo cap. 3.
Si definisce col termine Self-service pre -pagamento, il complesso d’apparecchiature per
l’erogazione automatica di carburante senza l’assistenza di personale, delle quali l’utente si serve
direttamente provvedendo anticipatamente al pagamento del relativo importo.
Si definisce col termine Self-service post-pagamento, il complesso d’apparecchiature per il
comando e il controllo a distanza dell’erogatore, da parte d’apposito incaricato, delle quali l’utente
si serve direttamente, provvedendo posticipatamente, ad apposito incaricato, al pagamento del
relativo importo, una volta effettuato il rifornimento.
Si definisce col termine Area di pertinenza dell’impianto di distribuzione carburante, la
misura della superficie su cui insistono l’impianto, gli edifici e i manufatti per i servizi accessori e
le attività integrative, comprensiva delle superfici per il parcheggio e la manovra dei veicoli, dei
percorsi d’ingresso e uscita dall’impianto, con esclusione, quando siano previste, delle corsie
d’accelerazione e decelerazione;
Si definisce col termine di Colonnina, l’apparecchiatura contenente uno o più erogatori.
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Si definisce col termine di Erogatore , l’insieme delle attrezzature che pongono in essere il
trasferimento automatico del carburante dall’impianto di distribuzione all’automezzo, ne misurano
contemporaneamente le quantità trasferite ed il corrispondente importo.
Si definisce col termine di Erogato di un impianto, la somma delle quantità, espressa in unità
di volume, di tutti i carburanti per autotrazione (metano compreso), venduti nell’impianto stesso,
sulla base dei dati risultanti dai prospetti riepilogativi delle chiusure forniti dall’Ufficio tecnico di
finanza (UTF).
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3. TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI SULLA RETE VIARIA
3.1 IMPIANTI GENERICI
Tutti i nuovi impianti generici devono essere dotati almeno dei prodotti benzina e gasolio per
autotrazione, nonché del servizio self-service pre-pagamento e, ad esclusione di quelli ubicati
nell’ambito territoriale riconducibile alle zone appartenenti alle comunità montane, di specifici
servizi all’automobile ed all’automobilista. Possono, inoltre, essere dotati anche di autonome
attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite dall’art. 4, comma 1,
lettera d), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Tali impianti devono rispettare le
distanze, le superfici, gli indici di edificabilità e gli ulteriori criteri e parametri definiti da relativi
strumenti di programmazione vigenti.
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3.2 IMPIANTI SELF-SERVICE POST-PAGAMENTO
I nuovi impianti dotati di apparecchiature self-service post-pagamento devono essere in
possesso dei requisiti di cui al punto precedente ed inoltre essere dotati, oltre che di autonomi
servizi all’automobile ed all’automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative su
superfici non superiori a quelle definite dall’art. 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs 114/98.
3.3 IMPIANTI SELF-SERVICE PRE-PAGAMENTO
Possono essere realizzati impianti dotati esclusivamente di apparecchiature self-service prepagamento funzionanti senza la presenza del gestore, esclusivamente nelle zone montane
svantaggiate, prive di impianti, a condizione che sia garantita una sorveglianza idonea a garantire la
sicurezza dello svolgimento delle operazioni di rifornimento.
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4. MODIFICHE DEGLI IMPIANTI
Costituisce modifica all’impianto:
1
la variazione del numero di carburanti erogabili per l’autotrazione;
2
la variazione del numero di colonnine disponibili per il rifornimento;
3
la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altre tipologie, rispettivamente
a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogabili per l’autotrazione;
4
la sostituzione di uno o più serbatoi o il cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine
per prodotti già erogabili per l’autotrazione;
5
la variazione del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi, con riferimento ai prodotti
già erogabili per l’autotrazione;
6
la sostituzione di miscelatori manuali con altri dotati di dispositivi elettrici o elettronici, con
riferimento ai prodotti già erogabili per l’autotrazione;
7
l’installazione di dispositivi self-service post-pagamento, con riferimento ai prodotti già
erogabili per l’autotrazione;
8
l’installazione di dispositivi self-service pre-pagamento, con riferimento ai prodotti già erogabili
per l’autotrazione;
9
la variazione della capacità di stoccaggio degli olii lubrificanti;
22
10 la trasformazione dell’impianto da stazione di vendita alimentata da carro bombolaio, a stazione
di vendita alimentata da metanodotto e viceversa.
Tutte le modifiche di cui sopra devono essere realizzate nel rispetto delle vigenti norme di
sicurezza, fiscali, ambientali e urbanistiche.
Le modifiche di cui al punto 1) relative all’aggiunta di uno o più prodotti, devono essere
preventivamente autorizzate dal Comune in cui ha sede l’impianto, nel rispetto delle distanze di cui
ai successivi punti. Le rimanenti modifiche sono soggette a semp lice comunicazione. La corretta
realizzazione di quelle di cui ai punti 4), 5), 7), 8), 10), è asseverata da attestazione rilasciata da
tecnico abilitato. La ristrutturazione totale di un impianto sulla stessa area non costituisce modifica
ma deve essere autorizzata.
23
5. INCOMPATIBILITÀ
5.1 VERIFICHE COMUNALI
Allo scopo di perseguire l’obiettivo dell’ammodernamento e della razionalizzazione del sistema
distributivo dei carburanti, anche attraverso la riduzione del numero degli impianti, i Comuni
provvedono a sottoporre a verifica gli impianti esistenti per accertarne le eventuali condizioni di
incompatibilità, sulla base delle sottoriportate indicazioni, non oltre sei mesi dall’entrata in vigore
del presente provvedimento, fatte salve comunque le ulteriori norme in materia. Tali verifiche
esauriscono quelle di cui all’art. 1, comma 5, del Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, così
come modificato dall’art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo 8 settembre 1999, n. 346.
Sono fatte salve le verifiche effettuate ai sensi dell’art. 1, comma 5, del D.Lgs 32/98 così come
modificato dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs 346/1999.
Coloro che intendono sottoporre i propri impianti alle modifiche soggette ad autorizzazione
possono procedere solo nell’ipotesi in cui sia stata effettuata la verifica o, in mancanza, abbiano
presentato al Comune un’autocertificazione attestante di non ricadere in alcuna fattispecie di
incompatibilità.
24
5.2 INCOMPATIBILITÀ ASSOLUTA
Ricadono nelle condizioni di incompatibilità assoluta:
1. gli impianti situati in zone pedonali e quelli situati in zone a traffico limitato in modo
permanente, all’interno dei centri abitati;
2. gli impianti ricadenti all’interno di curve aventi raggio minore od uguale a cento metri,
salvo si tratti di unico impianto in Comuni montani, al di fuori dei centri abitati.
Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di cui sopra non sono suscettibili di adeguamento e
sono sottoposti a revoca da parte dell’amministrazione comunale competente.
Il Comune, verificata l’esistenza di una delle condizioni di incompatibilità assoluta, revoca
l’autorizzazione e ne dà comunica contestuale al titolare dell’impianto, alla Regione, al competente
UTF e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (VV.F.). L’atto di revoca deve specificare:
1) l’indicazione della data di revoca dell’autorizzazione, non superiore a novanta giorni dalla
data di ricevimento della comunicazione da parte della proprietà dell’impianto;
2) l’ordine alla disattivazione, allo smantellamento dell’impianto, al ripristino delle aree alla
situazione originaria e alla rimozione di tutte le attrezzature costituenti l’impianto situate
soprassuolo e sottosuolo, nonché alla bonifica del sito, ai sensi della normativa vigente.
5.3 INCOMPATIBILITÀ RELATIVA
Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità relativa:
25
a)
gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale,
all’interno dei centri abitati;
b)
gli impianti privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale,
fuori dei centri abitati;
c)
gli impianti ricadenti a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante
importanza per i quali non sia possibile l’adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni
esistenti o impedimenti naturali, fuori dei centri abitati;
d)
gli impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico e
ubicati sulla cuspide delle stesse con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri
abitati.
Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità di cui alle lett. a), b), d) del punto
precedente, possono continuare l’attività purché siano idonei al necessario adeguamento.
Gli impianti che ricadono nella casistica di incompatibilità di cui alla lett. c) del punto
precedente, possono continuare a permanere nel sito originario purché sussista una delle seguenti
condizioni:
c1 ) l’impianto sia localizzato in strade a senso unico di marcia;
c2 )
l’impianto non sia localizzato in strade a due corsie per ogni senso di marcia o con
spartitraffico centrale.
Il Comune, verificata l’esistenza di una delle fattispecie di incompatibilità relativa, ne dà
comunicazione al titolare dell’impianto, alla Regione, al competente U.T.F. e al Comando
Provinciale VV.F.
26
I progetti relativi all’adeguamento devono essere presentati al Comune entro dodici mesi dalla
comunicazione di cui al punto precedente.
Nel caso continuassero a persistere le condizioni di incompatibilità relativa, per impossibilità o
mancato adeguamento, il Comune revoca l’autorizzazio ne e ne dà contestuale comunicazione al
titolare dell’impianto, alla Regione, al competente U.T.F. e al Comando Provinciale VV.F. L’atto di
revoca deve contenere:
1) l’indicazione della data di revoca dell’autorizzazione, non superiore a novanta giorni dalla
data di ricevimento della comunicazione;
2) l’ordine alla disattivazione, allo smantellamento dell’impianto, al ripristino delle aree alla
situazione originaria e alla rimozione di tutte le attrezzature costituenti l’impianto situate
sopra suolo e sottosuolo nonché alla bonifica del suolo, ai sensi della normativa vigente.
5.4 IMPIANTI DI UTILITÀ PUBBLICA
Al fine di assicurare il servizio pubblico, il Sindaco può autorizzare la prosecuzione dell’attività
di un impianto di utilità pubblica in deroga alle incompatibilità di cui ai punti precedenti, fino a
quando non siano installati impianti conformi alla normativa vigente.
27
5.5 NUOVA COLLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI INCOMPATIBILI
Il Comune trasmette ai titolari degli impianti incompatibili, unitamente alla comunicazione
contenente le risultanze della verifica, l’elenco delle eventuali aree in cui possono essere ricollocati
gli impianti.
Il Comune, sulla base delle richieste di rilocalizzazione nelle aree predette, nonché sulla base
delle richieste di eventuali altri soggetti interessati, predispone una graduatoria sulla base della
rispondenza a una serie di criteri che dovranno essere fissati in precedenza dalla stessa
Amministrazione. Il Comune fissa il termine non oltre il quale gli impianti incompatibili devono
trasferirsi.
Nell’ipotesi di mancata indicazione delle aree da parte del Comune o di insufficienza delle aree
rispetto al numero degli impianti incompatibili, e comunque in ogni caso, è facoltà del titolare
dell’impianto
risultato
incompatibile
comunicare
la
disponibilità
di
aree
idonee
alla
rilocalizzazione, nonché il termine non oltre il quale intende trasferirsi.
Il Sindaco, in caso di mancato rispetto dei termini fissati ai punti precedenti, revoca le
autorizzazioni, secondo i termini e le modalità di cui ai punti 5.2 e 5.3.
Gli impianti ritenuti idonei alla rilocalizzazione dovranno rispettare almeno la tipologia di
impianto generico, insieme alle distanze e le superfici minime stabilite.
28
5.6 DECADENZA DELL’AUTORIZZAZIONE
Nel caso un impianto chiuda a seguito di verifica di incompatibilità da parte del Comune, o per
chiusura volontaria, la relativa autorizzazione s’intende decaduta e il sito deve essere riportato alle
condizioni originali, nel più breve tempo possibile, da parte del proprietario, nel rispetto delle
norme vigenti.
29
6. AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI
6.1 AMBITI E ZONE COMUNALI
Nell’ambito della definizione programmatoria degli impianti di distribuzione carburanti,
l’Amministrazione regionale deve definire le tipologie e i requisiti degli impianti tenuto conto della
localizzazione dei medesimi nelle zone di pianura e nella zone eventualmente riconducibili alle
Comunità montane. Ai fini della localizzazione degli impianti il territorio comunale è ripartito in 4
zone omogenee, così definite:
Zona 1. Centri storici: sono riconducibili a questa tipologia tutte le parti del territorio
interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di
particolare pregio ambientale, di cui al Decreto Ministeriale 2 aprile 1968 (zona A).
Zona 2. Zone residenziali: sono riconducibili a questa tipologia tutte le parti del territorio
diverse dai centri storici e destinate in modo prevalente alla residenza (zone B e C del
D.M. 2 aprile 1968);
30
Zona 3. Zone per insediamenti produttivi (industriali-artigianali e per servizi commerciali di
vario tipo): sono riconducibili a questa tipologia tutte le parti del territorio destinate
in modo prevalente a nuovi o preesistenti insediamenti per impianti industriali o ad
essi assimilati e le parti del territorio destinate in modo prevalente ad attrezzature ed
impianti di interesse generale (zone D e F del D.M. 2 aprile 1968);
Zona 4. Zone agricole: sono riconducibili a questa tipologia tutte le parti del territorio
destinate in modo prevalente ad attività agricole (zona E del D.M. 2 aprile 1968).
In tutte le zone comunali è possibile l’installazione, la trasformazione o l’integrazione degli
impianti esistenti con colonnine per l’alimentazione di veicoli elettrici.
6.2 DISTANZE MINIME
Ai fini della realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti devono essere
rispettate le seguenti distanze espresse in metri:
Zona comunale Pianura
•
Zona 2:
500m;
•
Zona 3
800m;
•
Zona 4,
3000m;
Zona comunale Comunità montana
•
Zona 2
300m;
•
Zona 3
600m;
31
•
Zona 4
2000m.
Non sono definite le distanze per la Zona 1 (centro storico) in quanto in tale zona non sono
possibili nuovi insediamenti, tranne quelli dotati esclusivamente di colonnine per l’alimentazione di
veicoli elettrici, per i quali non sono previste distanze minime.
Le distanze sono misurate con riferimento al percorso stradale minimo, nel rispetto del Codice
della strada, tra gli accessi di due impianti sulla viabilità pubblica.
Il calcolo della distanza minima tra due impianti localizzati in zone comunali diverse o in
Comuni diversi, sarà uguale alla media aritmetica delle distanze previste per ciascuna zona
comunale attraversata dal percorso stradale minimo di riferimento.
Le distanze di cui sopra non si applicano nelle strade extraurbane a quattro corsie, dove gli
impianti possono essere installati ad una distanza non inferiore a 15km da altro impianto, sulla
stessa direttrice di marcia. Nelle strade a quattro corsie di lunghezza inferiore a 15km, gli impianti
possono essere installati ad una distanza non inferiore a 5km sulla stessa direttrice di marcia.
In tutti i casi di misurazione delle distanze, il Comune può applicare una tolleranza nella misura
massima, per difetto, del cinque per cento.
Nel caso di gravi motivi accertati dal Comune le distanze di cui ai punti precedenti possono non
essere applicate, nell’ipotesi di trasferimento all’interno dello stesso Comune di impianti esistenti e
funzionanti.
32
6.3 SUPERFICI MINIME AMBITO TERRITORIALE PIANURA
Le superfici minime, espresse in metri quadrati, in cui è possibile realizzare un nuovo impianto
di distribuzione carburanti in relazione alle zone comunali sono le seguenti:
Impianto generico
•
Zona 2
1000m2 ,
•
Zona 3
1800m2 ,
•
Zona 4
3000m2 .
Impianto con post-pagamento
•
Zona 2
2000m2 ;
•
Zona 3
3000m2 ;
•
Zona 4
4000m2 ;
Non sono definite le superfici per la Zona 1 (centro storico) in quanto non sono ammissibili
nuovi insediamenti in tale zona, tranne quelli dotati esclusivamente di colonnine per l’alimentazione
di veicoli elettrici, per i quali non sono previste superfici minime.
33
6.4 SUPERFICI MINIME AMBITO TERRITORIALE COMUNITÀ MONTANA
Le superfici minime, espresse in metri quadrati, in cui è possibile realizzare un nuovo impianto
di distribuzione carburanti in relazione alle zone comunali sono le seguenti:
Impianto generico
•
Zona 2
500m2 ;
•
Zona 3
900m2 ;
•
Zona 4
1500m2 .
Impianto con post-pagamento
•
Zona 2
1000m2 ;
•
Zona 3
1500m2 ;
•
Zona 4
2000m2 .
Impianto pre -pagamento senza gestore
•
Zona 2
300m2 ;
•
Zona 3
400m2 ;
•
Zona 4
500m2 .
Non sono definite le superfici per la Zona 1 (centro storico) in quanto non sono ammissibili
nuovi insediamenti in tale zona, tranne quelli dotati esclusivamente di colonnine per l’alimentazione
di veicoli elettrici, per i quali non sono previste superfici minime.
34
Ai fini della salvaguardia del servizio pubblico, nella zona montana può essere accordata
l’autorizzazione all’installazione di un’apparecchiatura self-service pre-pagamento, se il più vicino
impianto dista oltre 5km, tenendo presente il percorso stradale minimo nei due sensi di marcia.
Gli impianti funzionanti senza la presenza del gestore devono essere realizzati in modo che il
rifornimento avvenga sempre fuori della sede stradale.
6.5 INDICI DI EDIFICABILITÀ
I Comuni determinano gli indici urbanistico-edilizi per la modifica o realizzazione di impianti
stradali di distribuzione carburanti, volti a favorire lo sviluppo dell’attività non-oil.
Fino alla determinazione da parte dei Comuni di tali indici, le superfici minime consentite sono
definite dalle norme regionali vigenti; le massime sono calcolate moltiplicando per cinque le
superfici minime. L’altezza massima dei fabbricati non deve superare 5,00m, ad eccezione della
pensilina, con UF = 0,05m2 / m2 . Le rampe di accelerazione e decelerazione sono parte integrante
della superficie dell’impianto.
6.6 ATTIVITÀ INTEGRATIVE DEGLI IMPIANTI
I nuovi impianti dotati di dispositivi self-service post-pagamento devono avere, oltre che
autonomi servizi all’auto e all’automobilista, autonome attività commerciali o di pubblici
35
esercizi (somministrazione di alimenti e bevande). Nel caso di attività commerciali, queste devono
avere una superficie netta di vendita non inferiore a 30m2 in pianura e non superiore a quella degli
esercizi di vicinato di cui all’art. 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs 114/98. Devono, comunque,
essere rispettati gli indirizzi e i criteri eventualmente contenuti nella programmazione urbanisticocommerciale di riferimento.
Gli impianti già autorizzati che intendono dotarsi di dispositivi self-service post-pagamento,
devono installare, oltre che autonomi servizi all’auto e all’automobilista, autonome attività
commerciali o di pubblici esercizi (somministrazione di alimenti e bevande) di superficie non
superiore a quella degli esercizi di vicinato di cui all’art. 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs 114/98.
Anche in questo caso, devono, comunque, essere rispettati gli indirizzi e i criteri eventualmente
contenuti nella programmazione urbanistico-commerciale di riferimento.
I nuovi impianti generici, autorizzati dopo l’entrata in vigore della presente norma, possono
dotarsi di dispositivi self-service post-pagamento a condizione che abbiano una superficie netta di
vendita per gli esercizi commerciali o i pubblici esercizi non inferiore a 30m2 e non superiore, per
gli esercizi di vicinato, a quella di cui all’art. 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs 114/98. Devono,
comunque, essere rispettati gli indirizzi e i criteri eventualmente contenuti nella programmazione
urbanistico-commerciale di riferimento.
In tutti i casi di cui sopra devono essere rispettati i criteri relativi alle distanze, superfici ed
indici di edificabilità di cui ai punti precedenti.
Qualora l’autonoma attività integrativa riguardi i pubblici esercizi, l’autorizzazione può essere
rilasciata dal Comune anche in deroga ai contingenti dei singoli piani di settore.
36
6.7 IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE A GPL E METANO
I nuovi impianti con GPL o metano o entrambi e gli impianti esistenti che s’intendono
modificare con l’aggiunta di GPL o di metano o di entrambi, devono rispettare una distanza non
inferiore a 8km, calcolata secondo le disposizioni del punto6.2, rispetto al più vicino punto di
vendita fornito dello stesso carburante o dalla prevista localizzazione di altro distributore per il
quale sia già in corso il procedimento amministrativo per il rilascio di autorizzazione o modifica. La
distanza è ridotta a 5km qualora le suddette operazioni riguardano localizzazioni in Comuni
capoluogo di Provincia, in Comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti
6.8 IMPIANTI PER VEICOLI MARINI E AVIO
Gli impianti pubblici per il rifornimento di natanti e di aeromobili, sono autorizzati dal Sindaco
alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabile per gli impianti di
distribuzione della rete stradale pubblica e possono derogare esclusivamente ai criteri stabiliti dalla
programmazione regionale relativamente a distanze e superfici. Tali nuovi impianti devono essere
adibiti all’esclusivo rifornimento dei natanti e degli aeromobili autorizzati.
Nel caso in cui l’impianto sia situato su aree demaniali, deve essere preventivamente acquisito
il parere delle competenti autorità
37
6.9 IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AD USO PRIVATO
Le autorizzazioni per nuovi impianti ad uso privato sono rilasciate dal Sindaco alle imprese
produttive o di servizio, a seguito di attestazione del rispetto delle norme di sicurezza, fiscali,
urbanistiche e ambientali, così come stabilito dagli artt. 1 e 3 del D.Lgs 32/98. L’autorizzazione
deve contenere il divieto di cessione del carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito, con
l’avvertenza che in caso di inosservanza l’autorizzazione sarà revocata. Per gli impianti esistenti,
sprovvisti dell’autorizzazione comunale alla data di entrata in vigore del presente provvedimento,
l’autorizzazione comunale deve essere richiesta entro e comunque non oltre un anno.
Per impianto ad uso privato, può intendersi anche un unico impianto utilizzato da aziende
controllate o partecipate dagli enti locali, purché tra esse convenzionate. L’autorizzazione deve
essere intestata ai soggetti convenzionati.
Le verifiche sull’idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale
sono effettuate al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica.
Il rilascio delle attestazioni per il prelievo di carburante in recipienti da parte di operatori
economici e altri utenti presso distributori automatici di carburante è effettuato dal Sindaco del
comune sede dell’impianto, disponendo che il prelievo avvenga presso impianti prestabiliti e
comunque situati in aree poste fuori della sede stradale. Le attestazioni sono valide per un anno e
sono rinnovabili. Per quanto concerne la sicurezza degli impiant i, valgono le indicazioni di cui al
precedente periodo.
Per quanto concerne la sicurezza dei recipienti, le attestazioni dovranno contenere le eventuali
prescrizioni delle autorità sanitarie e dei VVF, fatte salve le disposizioni di cui al DM 19.03.1990.
38
39
7. SOSPENSIONE ALL’ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI
I titolari delle autorizzazioni di impianti stradali di carburanti possono sospendere l’esercizio
degli impianti, previa comunicazione al Comune, per un periodo non superiore a sei mesi.
Il Comune, su motivata richiesta del titolare dell’autorizzazione, può autorizzare un’ulteriore
sospensione dell’attività dell’impianto per un periodo non superiore a sei mesi, qualora non vi
ostino le esigenze dell’utenza.
40
8. COLLAUDO
I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l’autorizzazione, non possono
essere posti in esercizio prima dell’effettuazione, per richiesta dell’interessato al Comune
competente per territorio, del collaudo da parte di un’apposita commissione costituita almeno da un
dipendente comunale, con le funzioni di presidente, da un rappresentante del Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco competente per territorio, da un rappresentante dell’Ufficio tecnico di Finanza
competente per territorio, da un rappresentante dell’A.R.P.A. e da un rappresentante dell’A.S.L.
Il collaudo deve di norma essere effettuato entro tre mesi dalla richiesta.
Le modifiche non soggette a collaudo devono essere realizzate nel rispetto delle norme di
sicurezza, fiscali e ambientali. La corretta realizzazione delle modifiche di cui al punto 3.1.4, punti
4), 5), 7), 8) e 10), è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato da trasmettere al
Comune e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Il Comune, per ristrutturazione totale o parziale dell’impianto, per domanda dell’interessato
corredata da una perizia giurata redatta da un ingegnere o tecnico abilitato, attestante il rispetto della
normativa in ordine agli aspetti fiscali, sanitari, ambientali, stradali, di sicurezza antincendio,
urbanistici, di tutela dei beni storici o artistici, nonché delle norme regionali in materia, rilascia
l’autorizzazione all’esercizio provvisorio.
41
Gli oneri relativi al collaudo sono a carico del richiedente che provvede al versamento
anticipato presso le competenti amministrazioni. Le risultanze del collaudo devono essere trasmesse
alla Regione.
42
9. ORARI
I Comuni della Regione determinano gli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di
distribuzione carburanti per uso di autotrazione.
Al fine di garantire la regolarità e la continuità del servizio di distribuzione carburanti, i titolari
delle autorizzazioni sono tenuti ad assicurare il rifornimento dei prodotti, specie agli impianti che
effettuano l’apertura autorizzata ne i giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali o il servizio
notturno.
Le ditte devono curare la predisposizione di cartelli indicatori dell’orario di servizio
dell’impianto e delle aperture effettuate nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali, con
l’obbligo di esporli in modo visibile all’utenza.
9.1 ORARI DI APERTURA
Per l’espletamento dell’attività di distribuzione carburanti per uso di autotrazione l’orario
settimanale di apertura degli impianti stradali è di cinquantadue ore.
43
E’ consentito lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione
carburanti anche nelle ore in cui gli stessi sono chiusi al pubblico e comunque alla presenza del
gestore o in accordo tra le parti.
I Comuni, nel rispetto del citato orario settimanale minimo e fino al raggiungimento degli
obiettivi di cui all’art. 7, comma 1, del D.Lgs 32/98, determinano gli orari di apertura e chiusura
degli impianti di distribuzione carburanti nell’ambito delle seguenti fasce orarie:
•
dalle ore 5,30 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00;
•
dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00;
•
dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30;
•
dalle ore 7,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 19,00;
•
dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00;
•
dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 21,30;
•
dalle ore 7,30 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00;
•
dalle ore 6,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30;
•
dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15,00 alle ore 19;00;
•
dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30.
La scelta di una delle opzioni di cui sopra è comunicata dai gestori all’amministrazione
comunale competente, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno trenta
giorni prima dell’inizio del periodo di cui all’opzione prescelta. La scelta del gestore può essere
modificata solo in occasione dell’entrata in vigore dell’ora legale o viceversa. Per richiesta delle
Associazioni dei gestori, il Comune può anticipare a fine settembre il termine dell’orario prescelto
per il periodo estivo. L’amministrazione comunale ha facoltà di negare il
44
proprio assenso qualora ravvisi nella richiesta motivi di incompatibilità con le esigenze del pubblico
servizio.
I Comuni ad economia prevalentemente turistica possono, sentite le organizzazioni di categoria
dei gestori e gli organismi di rappresentanza dei concessionari, autorizzare deroghe
all’orario e ai turni di riposo limitatamente ai periodi di maggiore afflusso. I Comuni possono altresì
autorizzare esenzioni temporanee alle limitazioni di orario o all’osservanza dei turni nei seguenti
casi:
•
manifestazioni fieristiche, sportive, ricreative, culturali e simili, che determinano
affluenza notevole di utenza motorizzata;
•
per comprovate necessità locali relative ad eventi imprevedibili che determinano
l’isolamento di parti del territorio comunale.
9.2 TURNI DI RIPOSO
Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali deve essere determinata un’apertura di
impianti almeno nella misura del venti per cento di quelli esistenti e funzionanti nel territorio
comunale. Nei Comuni ove sono esistenti e funzionanti due impianti, la percentuale può essere
elevata, di concerto con i gestori, al venticinque per cento.
I Comuni, fino al raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 7, comma 1, del D.Lgs 32/98,
determinano la turnazione del riposo infrasettimanale, che deve essere effettuata da un numero di
impianti non inferiore al cinquanta per cento di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale.
I Comuni possono ridurre il limite di apertura fino al venticinque per cento, in relazione alla
concentrazione di impianti e comunque quando tale riduzione non crei
45
pregiudizi all’utenza. L’effettuazione della turnazione è a scelta del gestore e comunque nelle ore
pomeridiane.
Nella determinazione dei turni di riposo i Comuni tengono conto dell’esigenza di assicurare il
servizio di distribuzione nel modo più capillare possibile, specie nei centri urbani
e lungo le principali direttrici viarie di interesse nazionale, provinciale o locale maggiormente
percorse dall’utenza.
Gli impianti che effettuano l’apertura domenicale sospendono l’attività nell’intera giornata del
lunedì; se questo è festivo, l’attività è sospesa nel primo giorno feriale successivo.
Per richiesta degli interessati, i Comuni possono escludere dai turni di apertura domenicale e
festiva gli impianti posti in aree prettamente industriali, prive di qualsiasi traffico significativo in
tali giornate.
Gli impianti di utilità pubblica, se dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento,
possono usufruire di una turnazione di apertura al venticinque per cento.
I Comuni limitrofi aventi uno o due impianti attivi e funzionanti possono, al fine di ottimizzare
il servizio all’utenza motorizzata, in accordo tra loro, concertare con le organizzazioni petrolifere e
le associazioni dei gestori i turni di riposo per il raggiungimento delle percentuali minime di
apertura di cui al punto precedente.
9.3 ESENZIONI
Gli impianti di metano e di gas petrolio liquefatto sono esonerati dal rispetto degli orari di
chiusura nonché dei turni di chiusura infrasettimanale e festiva, anche se collocati all’interno
46
di un complesso di distribuzione di altri carburanti, purché siano realizzate opportune delimitazioni
atte a separare temporaneamente le attività di erogazione dei diversi prodotti.
Le colonnine di impianti dotate di apparecchiature self-service pre-pagamento svolgono
servizio esclusivamente nelle ore di chiusura dell’impianto. Il servizio, durante l’orario di chiusura
degli impianti, deve essere svolto senza la presenza del gestore. La presenza del gestore deve essere
invece garantita durante il normale orario di apertura e nei turni di apertura domenicali, festivi ed
infrasettimanali.
Gli impianti provvisti di apparecchiature self-service post-pagamento devono osservare gli orari
ed i turni fissati dal precedente articolo.
Le disposizioni di cui al punti precedenti non si applicano agli impianti funzionanti con selfservice pre-pagamento senza la presenza del gestore.
Le attività di cui all’art. 2, comma 2 bis, del Decreto Legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito
con modificazioni dalla Legge 28 dicembre 1999, n. 496, non sono assoggettabili al rispetto degli
orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ma seguono le
disposizioni statali e regionali previste per le rispettive tipologie.
9.4 SERVIZIO NOTTURNO
Il servizio notturno è svolto dalle ore 22:00 e fino all’inizio dell’orario di apertura giornaliera,
nel rispetto dei turni domenicali e festivi.
Per lo svolgimento del servizio notturno occorre una specifica autorizzazione rilasciata dal
Sindaco competente per territorio.
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Ai fini del rilascio dell’autorizzazione al servizio notturno i Comuni assicurano il servizio di
distribuzione in località opportunamente dislocate nei quartieri urbani, sulle vie di accesso ai centri
abitati e sulle vie di grande comunicazione, e la qualità dell’organizzazione di vendita offerta al
pubblico, privilegiando gli impianti che offrono una vasta gamma di prodotti per l’autotrazione,
assistenza ai mezzi e alle persone, nonché condizioni di sicurezza agli operatori addetti al servizio.
Particolare valutazione devono avere anche le correnti di traffico, in condizioni prevalenti di
afflusso, specie dei mezzi destinati a coprire lunghe percorrenze, in relazione anche alle possibilità
di ristoro offerte dal punto di vendita.
Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno devono rispettare per intero l’orario di
apertura.
9.5 FERIE
I Comuni, per domanda dei gestori degli impianti e di intesa con i titolari delle autorizzazioni,
autorizzano la sospensione dell’attività per ferie per un periodo non superiore alle due settimane per
ogni anno solare, fruibili in qualsiasi periodo. Le sospensioni per ferie sono determinate ogni anno
in base a un criterio di fruizione graduale che preveda in ogni caso l’apertura di almeno il venti per
cento degli impianti, in modo da assicurare un soddisfacente servizio all’utenza, nonché lo
svolgimento dei turni festivi e notturni.
Nel caso in cui al Comune sia proposto dalle organizzazioni di categoria dei gestori e dagli
organismi di rappresentanza dei titolari delle autorizzazioni un piano che preveda la rotazione degli
impianti soggetti a chiusura temporanea per ferie, le domande dei gestori
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medesimi devono essere prodotte soltanto se siano previsti periodi di ferie non coincidenti con
quelli indicati nella proposta di piano.
Per domanda del gestore, d’intesa col titolare dell’autorizzazione, può inoltre essere autorizzata
la sospensione dell’attività per un numero di giorni che consenta di recuperare le festività soppresse
dalla Legge 5 marzo 1977, n. 54.
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