Multiproprietà, acquisti verificati
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Multiproprietà, acquisti verificati
18 Lunedì 23 Gennaio 2012 IM MO BIL I & C OND OM I NI O I chiarimenti in uno studio del Notariato sulla legge n. 122/2010. Escluse le vicende successorie Multiproprietà, acquisti verificati Controlli allargati sulla regolarità catastale degli immobili Pagina a cura DI GIUSEPPE BORDOLLI E GIANFRANCO DI RAGO V erifiche sulla regolarità catastale anche per gli immobili acquistati in multiproprietà. Nello studio n. 426-2011/C il Consiglio nazionale del notariato fornisce infatti importanti chiarimenti in merito al problema dell’applicazione della recente normativa che impone le verifi che catastali dei fabbricati prima del rogito (legge 30 luglio 2010, n. 122). Come viene ricordato dai notai, qualsiasi atto di trasferimento costituzione o scioglimento di comunione di diritti in multiproprietà (atti pubblici e scritture private autenticate) su fabbricati già esistenti è assoggettato alla disciplina sulla regolarità catastale, con esclusione degli atti per causa di morte e delle vicende successorie. La multiproprietà immobiliare. La regolarità catastale riguarda certamente la multiproprietà immobiliare. Tale ipotesi ricorre in primo luogo nel caso in cui il multiproprietario acquisti una quota di una specifica unità immobiliare facente parte di un maggior complesso condominiale con attribuzione del diritto di goderne e fruirne in un particolare periodo dell’anno e della quota millesimale delle parti comuni dell’edificio. È possibile però che il multiproprietario acquisti una quota indivisa di comproprietà dell’intero edificio condominiale unitamente ai servizi comuni in proporzione ai millesimi e con il diritto di godere specificamente di una determinata porzione esattamente individuata del fabbricato per certo periodo di tempo. In entrambi i casi vi è l’obbligo del rispetto delle norme in materia di coerenza catastale. In particolare la valutazione di conformità dovrà avere ad oggetto rispettivamente nel primo caso la consistenza della singola unità immobiliare (e il richiamo alla relativa planimetria) e nel secondo caso dell’intero maggior fabbricato (e il riferimento alla relativa planimetria o alle relative planimetrie nel caso in cui oggetto della quota sia costituito invece da una pluralità di unità catastali) nonché naturalmente, in ambedue le ipotesi applicative, l’indicazione del tempo di utilizzo. Al contrario, come precisa lo studio del notariato, si intendono esclusi dalla nuova normativa i cosiddetti «beni comuni non censibili», cioè i beni comuni a più unità immobiliari e privi di rendita catastale come per esempio scale, androni, aree comuni di Tutela ad ampio raggio per i consumatori Tutela della multiproprietà ad ampio raggio. La più recente defi nizione di questo particolare istituto giuridico, contenuta nel cd Codice del turismo di cui al dlgs n. 79/2011, consente infatti di applicare la normativa a tutela dei consumatori a molte fattispecie di più controversa interpretazione che ricorrono nella prassi del settore turistico. Lo ha evidenziato il recente studio n. 425/2001-C del Consiglio nazionale del notariato, sottolineando però come rimangano tuttora sul tappeto molte delle questioni dogmatiche sollevate nel tempo da questo controverso istituto. La multiproprietà, infatti, nota anche come time sharing, attribuisce a più titolari nello stesso momento una serie di diritti molto ampi di utilizzo di un bene immobile e, da questo punto di vista, viene generalmente accostata alla proprietà, quale diritto reale disciplinato dagli articoli 832 e seguenti del codice civile. La coesistenza di più diritti è resa possibile dal fatto che il concreto esercizio degli stessi è periodico, ossia avviene secondo un avvicendamento temporale prefissato dalle parti al momento dell’acquisto. In altre parole, l’acquirente in multiproprietà, all’atto della stipula del contratto, è chiamato a scegliere tra i periodi dell’anno solare ancora disponibili quello di proprio gradimento, pagando un corrispettivo che normalmente varia in relazione al periodo. La nuova defi nizione normativa di cui al dlgs n. 79/2011, in base al quale la multiproprietà è «un contratto di durata superiore a un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione», diverge significativamente in più punti dalla precedente nozione legislativa, secondo cui detta fattispecie consisteva in «uno o più contratti della durata di almeno tre anni con i quali, verso pagamento di un prezzo globale, si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o trasferire, direttamente o indirettamente, un diritto reale ovvero un altro diritto avente a oggetto il godimento di uno o più beni immobili, per un periodo determinato o determinabile dell’anno non inferiore a una settimana». Grazie a questa nuova e più ampia definipassaggio, cortili condominiali che non presentano un’intestazione catastale e per i quali non è neppure prevista la redazione di una planimetria. Le nuove regole si applicano invece ai cosiddetti «beni comuni censibili», come per esempio l’alloggio del portiere, che, pur essendo comuni a tutti i condomini hanno una rendita catastale e per i quali la planimetria deve essere depositata in catasto. La multiproprietà alberghiera. La multiproprietà alberghiera è caratterizzata dal fatto che oggetto del godimento turnario è una struttura recettizia collegata all’esercizio di un’impresa alberghiera. Di conseguenza il multiproprietario non può fruire dell’immobile nel proprio periodo senza l’intervento e la cooperazione zione, secondo il notariato, oggi possono trovare tutela una serie di tipologie contrattuali che in precedenza non rientravano nella nozione di multiproprietà: dai contratti relativi a un prodotto per le vacanze di lungo termine (che consistono in contratti di durata superiore a un anno in base ai quali un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di ottenere sconti o altri vantaggi relativamente a un alloggio, separatamente o unitamente al viaggio o ad altri servizi), i contratti di rivendita (ai sensi dei quali un operatore assiste a titolo oneroso un consumatore nella vendita o nell’acquisto di una multiproprietà o di un prodotto per le vacanze di lungo termine), nonché i contratti di scambio (ai sensi dei quali un consumatore partecipa a titolo oneroso a un sistema di scambio che gli consente l’accesso all’alloggio per il pernottamento o ad altri servizi in cambio della concessione ad altri dell’accesso temporaneo ai vantaggi che risultano dai diritti derivanti dal suo contratto di multiproprietà). Esigenze di reale tutela del soggetto debole hanno poi correttamente imposto il superamento della definizione di acquirente e venditore a vantaggio di un riferimento onnicomprensivo alle figure, rispettivamente, del consumatore e dell’operatore professionista. Per quanto riguarda il recesso dal contratto, al consumatore è concesso un periodo di 14 giorni, naturali e consecutivi, per pentirsi di avere stipulato il contratto, senza tra l’altro essere tenuto a specifi care il motivo. Il termine in questione si calcola a partire dal giorno della conclusione del contratto definitivo o del contratto preliminare o dal giorno in cui il consumatore riceve uno di questi due contratti, se posteriore alla loro conclusione, e scade dopo un anno e 14 giorni a decorrere dalla data di cui sopra se il formulario di recesso separato allegato al contratto non è stato compilato dall’operatore e consegnato al consumatore per iscritto o dopo tre mesi e 14 giorni, a partire dalla stessa data, se le informazioni sono invece state fornite in forma scritta. Il consumatore che esercita il diritto di recesso non sostiene alcuna spesa e non è tenuto a pagare alcuna penalità. del gestore alberghiero: in altre parole al titolare della multiproprietà alberghiera viene attribuito un godimento fondato su una comproprietà (dell’albergo o delle camere), ma che si esercita poi concretamente verso il gestore e solo con la sua cooperazione. Come evidenzia il notariato, perciò, spesso nei contratti di multiproprietà di tipo alberghiero non si riescono a trovare neppure elementi sufficienti ad individuare l’unità immobiliare sulla quale insiste il diritto del multiproprietario. Tuttavia se il diritto del turnista riguarda una frazione millesimale sul bene immobile, anche in mancanza di un collegamento con una specifica unità (che verrà scelta di volta in volta dall’albergatore ed a lui assegnata), non viene meno il carattere reale della fattispecie e con esso l’obbligo del rispetto delle norme in materia di coerenza catastale. I controlli del notaio. Prima della stipula di uno degli atti relativi alle ipotesi sopra dette, il notaio deve verificare che la quota dell’immobile sia regolarmente censito in catasto a nome del legittimo proprietario (o titolare del diritto reale), il quale al momento dell’atto deve dichiarare che i dati catastali e le planimetrie depositate in catasto corrispondono allo stato di fatto del fabbricato. Viene quindi chiesto al notaio di accertare se vi è o meno corrispondenza tra l’intestazione catastale e l’intestazione effettiva quale desumibile dalla visura da eseguirsi presso i registri immobiliari. E, come sottolinea lo studio, il notaio non può limitarsi ad accertare e verificare passivamente i dati soggettivi, ma deve renderli effettivi e quindi è tenuto, prima della stipula, a procedere all’aggiornamento del catasto. Inoltre nel caso del multiproprietario cedente dovrà provvedere a controllare l’emersione dai registri catastali dell’esatta dimensione giuridica del diritto del cedente (cioè la quota di appartenenza del diritto sull’alloggio o edificio) nonché il tempo di fruizione, regolarizzando ed integrando eventuali scritture non complete negli archivi catastali. © Riproduzione riservata