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CONTINUITA’ ASSISTENZIALE 118. 32. PS. 15 Pagina 1 di 10 Rev. 0 Dipartimento di Emergenza Urgenza 118. 32. PS. 15 CONTINUITA’ ASSISTENZIALE Rev. Data Redazione Verificato Approvato Ref. Med. CO - S. Dami Dott.ssa G. Laschi 0 15/03/2013 Dott. C. Atticciati Dott. G. Giorgino Ass. Amm. – R. Minucci Ufficio Processi ed Accreditamento Resp. UO Est – Dott. R. Monaco Resp. S.S. Prot UO EST – F. Palumbo Resp. DEU – L. Francesconi CONTINUITA’ ASSISTENZIALE 118. 32. PS. 15 Pagina 2 di 10 Rev. 0 Dipartimento di Emergenza Urgenza 1. Scopo: definire le modalità operative del servizio di Continuità Assistenziale. 2. Riferimenti normativi: • • • • • • D.LGS. 502/1992 , art. 8 e s.m.i. L. 412/1991 ART. 4, c. 9 e s.m.i. L. 289/2002, art. 27 e s.m.i. Accordo Stato-Regioni , art. 5 del 24 luglio 2003 Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale del 23/03/2005 e s.m.i. Delibera Direttore Generale 995/98: Organizzazione della Continuità Assistenziale all’interno della Centrale Operativa. 3. Disposizioni generali: ogni medico di Continuità Assistenziale, al momento in cui prende l’incarico riceve notizie in relazione all’accesso alla stanza della Sede dove svolgerà i propri turni e dovrà ritirare: • una copia della chiave della sede presso l’Ufficio di Continuità Assistenziale La chiave e il badge dovranno essere custodite con cura per tutta la durata dell’incarico e dovranno essere restituiti all’Ufficio Continuità Assistenziale alla fine del medesimo. E’ responsabilità e cura del Medico in turno provvedere alla chiusura a chiave, degli armadi dei farmaci e delle eventuali scrivanie, non solo al termine del servizio ma anche ogniqualvolta abbandoni il locale anche momentaneamente. I medici di CA devono/possono fare riferimento all’Ufficio di Continuità Assistenziale e/o al Medico di Centrale. 4. Entrata in servizio. Il Medico che assicura la Continuità Assistenziale deve essere presente, all’inizio del turno, nella sede assegnatagli dall’Azienda e rimanere a disposizione fino alla fine del turno per effettuare gli interventi in sede, territoriali o domiciliari richiesti ( ACN 23/03/2005 e s.m.i., art. 67, c. 2) Il Medico in servizio deve essere operativo fino all’arrivo del Medico che continua il servizio. Al Medico che è costretto a restare oltre la fine del proprio turno spettano i normali compensi rapportati alla durata del prolungamento del servizio che sono trattenuti in misura corrispondente a carico del Medico ritardatario (ACN 23/03/2005 e s.m.i., art. 67, c. 10). Il Medico in turno è tenuto a comunicare alla Centrale Operativa l’inizio dell’operatività che verrà annotata su un apposito modulo. CONTINUITA’ ASSISTENZIALE 118. 32. PS. 15 Pagina 3 di 10 Rev. 0 Dipartimento di Emergenza Urgenza 5. Ricezione delle richieste di prestazioni di continuità assistenziale Il Personale Infermieristico dedicato alla ricezione delle richieste di soccorso, per ogni chiamata afferita alla Centrale Operativa procederà alla raccolta dei dati anagrafici, di quelli relativi all’obiettivo, ed alla processazione della richiesta secondo l’algoritmo predisposto, onde discriminare fra necessità di prestazioni di competenza di risorse dedicate all’Emergenza/Urgenza o alla Continuità Assistenziale. In caso di prestazioni di Continuità Assistenziale la Centrale Operativa provvederà, secondo il disposto del DM 17-05-1996, a: nelle ore diurne dei giorni feriali (08,00 – 20,00) indirizzare il richiedente al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di libera scelta. In caso di non residenza il richiedente dovrà essere indirizzato ad un Medico di Medicina Generale (soprattutto se necessita di certificazione di malattia in lavoratore non turnista). nelle ore notturne (20,00 – 08,00), prefestive (10,00-20,00) e festive (08,00 – 08,00) ad attivare, di norma, la risorsa di Continuità Assistenziale, territorialmente competente, ossia più vicina al luogo di esecuzione della prestazione. • • Qualora il paziente non abbia il domicilio sanitario in Toscana, è compito dell’Operatore di Centrale informarlo che la prestazione è soggetta a pagamento. (Accordo Regionale recepito con deliberazione G.R.T. n. 972 del 24/11/2008) E’ obbligo istituzionale del Medico di Continuità Assistenziale, che riceve la richiesta, effettuare la constatazione di decesso entro l’arco temporale del turno (ACN, art. 67, c.16). In caso di eventuale constatazione è buona norma informare la famiglia che il defunto non deve essere spostato né vestito prima della visita medica. 6. Attivazione e gestione delle Risorse di Continuità Assistenziale La Centrale Operativa provvederà: • • per le sedi a minore operatività: all’attivazione via telefono su linea registrata del Medico di Continuità Assistenziale in servizio a seguito della ricezione di ogni richiesta di prestazione al fine di ottimizzarne l’operatività territoriale. per le sedi di maggiore operatività: all’attivazione via telefono su linea registrata del Medico di Continuità Assistenziale in servizio quando non impegnato in interventi oppure alla comunicazione dal parte del Medico del libero operativo a prestazione effettuata. In fase di attivazione, sia per le visite domiciliari che per le visite in sede, la Centrale Operativa comunicherà al Medico di Continuità Assistenziale in sequenza (ACN. 23/03/2005 e s.m.i., art 67, c.7): • • • • • specifiche dell’obiettivo con nome sul campanello e indicazioni per la localizzazione, dati anagrafici del paziente, nome e numero telefonico del chiamante e/o richiedente, motivi della richiesta di prestazione, segni e sintomi riferiti, numero progressivo di ricezione chiamata (Numero CAL o numero C.O. 118). CONTINUITA’ ASSISTENZIALE 118. 32. PS. 15 Pagina 4 di 10 Rev. 0 Dipartimento di Emergenza Urgenza Eseguita la prestazione domiciliare o territoriale, il Medico di Continuità Assistenziale è tenuto a comunicare via telefono alla Centrale Operativa il termine della prestazione, ed il ripristino dello stato libero operativo. In assenza di ulteriori attivazioni da parte della Centrale Operativa provvederà al rientro presso la propria Sede, che comunicherà alla Centrale stessa. 7. Esecuzione e documentazione della prestazione Il Medico che assicura la Continuità Assistenziale deve essere presente, fin dall’inizio del turno in servizio attivo, nella sede assegnatagli dalla azienda e rimanere a disposizione, fino alla fine del turno, per effettuare gli interventi domiciliari o territoriali. (ACN. 23/03/2005 e s.m.i., art. 67, c. 2). Il Medico di Continuità Assistenziale che non riesce a completare le visite entro la fine del turno potrà decidere di effettuarle in plus orario, oppure rimandarle al Medico di Medicina Generale in servizio dalle 8. il Medico di Continuità Assistenziale, per ogni paziente preso in carico è tenuto a compilare con completezza (ACN. 23/03/2005 e s.m.i., art. 67): • • il modulario informativo (Allegato M) in duplice copia (una destinata al medico di fiducia e l’altra acquisita agli atti d’ufficio), il registro della sede, in maniera chiara e leggibile. Le relazioni mediche raccolte in sede dovranno essere recapitate, alla fine di ciascun mese di servizio, contestualmente al registro attività, all’Ufficio Continuità Assistenziale che provvederà alla definitiva archiviazione. 8. Consulenza telefonica L’Operatore Infermiere di ricezione provvederà ad attivare il servizio di consulenza telefonica, che consentirà il colloquio diretto (sottoposto a registrazione) fra utente e Medico di Continuità Assistenziale esclusivamente in caso che: • • • l’utente faccia esplicita richiesta di colloquio con un Medico finalizzato esclusivamente ad ottenere, tramite consulenza telefonica, informazioni di natura medica; l’operatore di ricezione Infermiere Professionale ritenga necessaria una consulenza medica di appoggio relativa a richieste di prestazioni di Continuità Assistenziale; su richiesta motivata del Medico di Continuità Assistenziale attivato per una prestazione. Solo le conversazioni telefoniche che transitano dalla Centrale Operativa 118 sono soggette a registrazione continua. Si sconsiglia pertanto vivamente il contatto telefonico diretto tra Medico di Continuità Assistenziale ed utente sia tramite telefonia fissa che mobile in quanto non sottoposto a registrazione. Qualora il Medico territorialmente competente fosse impegnato in interventi domiciliari o territoriali, la Centrale Operativa attiverà per consulenza telefonica, il Medico, libero ed operativo, in servizio presso la sede più vicina alla località da cui proviene la chiamata. CONTINUITA’ ASSISTENZIALE 118. 32. PS. 15 Pagina 5 di 10 Rev. 0 Dipartimento di Emergenza Urgenza 9. Compiti del Medico di Continuità Assistenziale L’attività del medico di CA è rivolta ad assicurare le prestazioni sanitarie non differibili ai cittadini residenti nell’ambito territoriale afferente alla sede del servizio. Secondo il predetto Accordo Regionale l’attività della Continuità Assistenziale è rivolta, senza oneri a carico dell’utente ai residenti e domiciliati sanitariamente in Regione Toscana. I cittadini non residenti e non domiciliati sanitariamente in Toscana, compresi gli stranieri, partecipano alla spesa della prestazione. In tal caso il medico rilascia apposita ricevuta utilizzando il ricevutario fornito dall’Azienda USL (15 euro per visita ambulatoriale e 25 euro per la visita domiciliare il cui 60% viene corrisposto al Medico, il 20% viene destinato al Fondo Aziendale per la CA e il 20% viene destinato all’Azienda). In caso l’utente abbia necessità esclusivamente di ricettazione di urgenza, la Centrale Operativa inviterà l’utente a recarsi personalmente, se possibile, presso la Sede di Continuità Assistenziale territorialmente competente. • • • La ricetta non deve contenere più di una confezione. Nel caso di terapia iniettiva deve coprire l’arco temporale di assenza del Medico di MG. Nel caso in cui la pillola del giorno non venga prescritta attenendosi alla Clausola di Coscienza, il Medico dovrà provvedere alla individuazione di un collega prescrittore (contattandolo personalmente) e dovrà lasciarne documentazione scritta. Obblighi certificativi del Medico: • Malattia per lavoratori turnisti e alimentaristi. Per gli altri lavoratori, si giustifica l’assenza per un massimo di 3 gg (relativa all’indisponibilità del proprio Medico di Medicina Generale). • Riammissione a lavoro per alimentaristi (art 67 comma 9 e 16 ACN). • La redazione del certificato malattia è resa obbligatoria ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 165 del 30/3/2001, ed esonera dall’invio telematico per i seguenti dipendenti della Pubblica Amministrazione: Magistrati ordinari, amministrativi e contabili; Avvocati e procuratori dello Stato; Professori e ricercatori universitari; Personale della carriera diplomatica; Personale della carriera prefettizia; Personale del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR); Personale della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB); Personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato; Personale militare; Forze di polizia di Stato; Personale della carriera dirigenziale e direttiva penitenziaria; Personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario e il personale volontario di leva; Personale convenzionato delle Aziende Sanitarie. • Costatazione di decesso. Non sono obblighi del Medico di CA: • La prescrizione di esami diagnostici, di laboratorio e strumentali, salvo PDT concordati. • La ripetizione di prescrizioni farmaceutiche, salvo i casi che rivestono carattere di urgenza. Le prescrizioni di farmaci con note AIFA potranno essere effettuate previa presentazione da parte dell’utente della documentazione clinica. • La trascrizione su ricettario regionale di farmaci prescritti dai medici dei DEA o del PS e dai medici ospedalieri e/o universitari e di liberi professionisti; • La prescrizione di ricoveri programmati. • La somministrazione di terapia iniettabile programmata. CONTINUITA’ ASSISTENZIALE 118. 32. PS. 15 Pagina 6 di 10 Rev. 0 Dipartimento di Emergenza Urgenza • • La richiesta di trasporto sanitario ordinario programmato. Il rilascio di certificazione non obbligatoria. 10. Richiesta di trasporto di paziente verso struttura ospedaliera dopo prestazione di Continuità Assistenziale domiciliare o territoriale Nel caso che il Medico di Continuità Assistenziale, intervenuto presso il domicilio od il territorio, ritenga necessario il ricovero urgente a mezzo di ambulanza di un paziente in un Presidio Ospedaliero dovrà inoltrarne la richiesta direttamente alla Centrale Operativa, fornendo all’operatore di ricezione tutte le notizie richieste, necessarie alla definizione del codice colore, della tipologia mezzo ed equipaggio e delle modalità operative del trasporto stesso in analogia alla routinaria attività di trasporto di emergenza/urgenza. Trattandosi di attività di trasporto in emergenza/urgenza non è necessario che il Medico di Continuità Assistenziale rediga alcuna richiesta di trasporto a mezzo ambulanza. L’Infermiere addetto alla ricezione emergenze provvederà all’apertura scheda emergenza, alla raccolta dati, alla definizione del codice colore. L’Operatore di gestione provvederà successivamente all’attivazione delle risorse per il trasporto. In caso di attivazione di risorse medicalizzate il Medico di Continuità Assistenziale dovrà attendere l’arrivo del Collega Medico di Emergenza Territoriale cui affiderà la prosecuzione delle cure. 11. Richiesta di prestazione afferita direttamente al medico Al fine di garantire uniformità dei livelli di assistenza forniti ed un’ottimale attività di coordinamento delle risorse dedicate all’emergenza/urgenza e continuità assistenziale, in caso di richieste telefoniche afferite direttamente alle sedi di Continuità Assistenziale (peraltro non registrate), sia di emergenza che di continuità assistenziale il Medico di Continuità Assistenziale dovrà invitare l’utente a contattare direttamente la Centrale Operativa 118. 12. Richiesta di prestazioni di Continuità Assistenziale con afferenza diretta del paziente stesso presso le sedi di Continuità Assistenziale. In caso di afferenza diretta di pazienti presso le sedi di Continuità Assistenziale, il Medico in turno di servizio è tenuto a comunicare l’evento alla Centrale Operativa, tempestivamente e prima di erogare la prestazione, in modo che la Centrale Operativa stessa sia informata circa la non operatività del Medico stesso. Sarà cura del Medico, inoltre, contattare la Centrale Operativa per comunicare il ripristino dell’operatività e fornire i dati anagrafici e clinici della prestazione effettuata affinché l’operatore infermiere dedicato alla ricezione possa registrare l’evento e comunicare il relativo numero di centrale (CAL). 13. Modulistica 13.1 Modulario informativo (Allegato M c. 8, art. 67, ACN 23/03/2005 e s.m.i.): il Medico di Continuità Assistenziale in servizio è tenuto a compilare con completezza, per ciascuna prestazione effettuata (visite in sede, visite domiciliare o territoriali e consigli telefonici) il modulario informativo in duplice copia: una copia da consegnare direttamente all’assistito perché la consegni al proprio al Medico di fiducia (in caso che il paziente venga mantenuto al domicilio) o, al Medico del Pronto Soccorso in caso di afferenza del paziente al Pronto Soccorso stesso, mentre l’altra copia deve essere trattenuta per l’archiviazione agli atti della Centrale Operativa. CONTINUITA’ ASSISTENZIALE 118. 32. PS. 15 Pagina 7 di 10 Rev. 0 Dipartimento di Emergenza Urgenza I dati anagrafici dei pazienti, così come tutte le altre informazioni relative alla prestazione sanitaria effettuata, sia in sede che presso il domicilio, dovranno essere riportate integralmente solo sull’allegato M. 13.2 Registro: in ogni sede di Continuità Assistenziale è presente un Registro Attività che il Medico in servizio deve compilare in ogni sua parte in modo accurato ed in maniera leggibile. Le prime pagine del Registro sono costituite da stampati per la rilevazione della presenze. Le pagine successive del Registro sono destinate alla registrazione delle attività prestate. 13.3 Ricettario del SSN: Il ricettario ritirato dovrà essere utilizzato esclusivamente per l’attività effettuata durante i turni di servizio prestato su tutto il territorio della USL 7. Le prescrizioni dei medicinali a carico del SSN dovranno essere limitate ai medicinali urgenti. Le stesse prescrizioni dovranno essere limitate ad una sola confezione e, comunque, ad un periodo di terapia non superiore alle 48/72 ore. I medicinali prescritti dovranno essere registrati come documentazione clinica relativa alla prestazione erogata. Il ricettario potrà essere ritirato: • • • • Zona Val d’Elsa: presso la Farmacia del P.O. di “Campostaggia”. Zona Val di Chiana: presso la Farmacia del P.O. “Ospedali Riuniti della Val di Chiana”. Zona Senese: presso il Poliambulatorio, Sez. Farmaceutica Territoriale Zona Senese, Pian d’Ovile 9. Zona Amiata: presso il Poliambulatorio, Via Serdini 46 Abbadia San Salvatore. 14. Prestazioni aggiuntive: il Medico in servizio di Continuità Assistenziale può eseguire durante l’attività domiciliare, territoriale o ambulatoriale, ove e qualora le dotazioni e le condizioni strutturali lo consentano, anche alcune prestazioni aggiuntive finalizzate a garantire una più immediata adeguatezza dell’assistenza ed un minore ricorso all’intervento specialistico e/o ospedaliero. Le prestazioni aggiuntive eseguibili sono quelle previste dal nomenclatore tariffario, di cui all’allegato D dell’ACN: • • • • Prestazioni di cui al punto A eseguibili senza autorizzazione sanitaria. A1: Prima medicazione – A2: sutura ferita superficiale – A3: successive medicazioni – A4: rimozione punti di sutura e medicazione A5: cateterismo uretrale nell’uomo - A6: cateterismo uretrale nella donna – A7: tamponamento nasale anteriore – A8: fleboclisi (unica eseguibile in caso urgenza) – A9: iniezione di gammaglobulina o vaccinazione antitetanica – A10: iniezione sottocutanea desensibilizzante – A11: tampone faringeo, prelievo per esame batteriologico (solo su pazienti non ambulabili) – A12: endovenosa singola. Prestazioni di cui al punto B eseguibili con autorizzazione sanitaria. B1: Ciclo di fleboclisi – B2: ciclo curativo di iniezioni endovenose. Endovenosa singola eseguibile senza autorizzazione sanitaria. Prestazioni di cui al punto C da inquadrare come “chiarimento di quesito diagnostico e/o monitoraggio della patologia. Ai fini del pagamento dei compensi per le prestazioni aggiuntive, il Medico è tenuto ad inviare all’Ufficio Continuità Assistenziale, entro il giorno 5 di ciascun mese, il modulo riepilogativo appositamente predisposto delle prestazioni eseguite nel corso del mese precedente, completamente e correttamente compilato in ogni sua parte. CONTINUITA’ ASSISTENZIALE 118. 32. PS. 15 Pagina 8 di 10 Rev. 0 Dipartimento di Emergenza Urgenza Costituiranno impedimento alla corresponsione degli emolumenti, riferiti alle prestazioni aggiuntive eseguite, privando l’Azienda USL 7 della possibilità di esercitare tempestivamente i propri poteri di controllo, le seguenti eventualità: • mancato invio delle distinte riepilogative, • incompleta o non corretta compilazione delle stesse, • assenza di registrazione della prestazione sul registro visite ovvero assenza di relazione medica. I compensi per le prestazioni aggiuntive saranno corrisposti entro il secondo mese successivo a quello dell’invio delle distinte riepilogative. Entro il 5 del mese successivo i medici di CA devono versare quanto incassato dai cittadini non residenti e dai cittadini non domiciliati sanitariamente in Toscana presso uno dei Distretti della Zona dove è stato svolto il servizio unitamente alle copie delle ricevute. Successivamente il medico riceverà il 60% di quanto incassato. 15. Riepilogativo turni eseguiti (Notula) Il modello riepilogativo dei turni svolti, da far pervenire all’Ufficio addetto entro il giorno 5 del mese successivo, è stato previsto tenendo conto dei riflessi dell’ACN 23/03/2005 e s.m.i. e degli Accordi Regionali ed Aziendali vigenti; tale modulo costituisce documento ai fini di una verifica relativa alla liquidazione dei compensi spettanti al dichiarante. 16. Utilizzo delle autovetture. Nella sedi in cui è disponibile l’auto della USL la stessa deve essere utilizzata solo ed esclusivamente per motivi di servizio e ogni volta che la stessa viene usata il medico convenzionato è tenuto a compilare, in ogni sua parte (data, ora, itinerario, nome, km ecc.), il registro di marcia presente su ogni autovettura. Il rifornimento di carburante deve essere effettuato presso tutti i distributori convenzionati (AGIP) compilando la scheda carburante in dotazione al mezzo. Nel caso in cui non sia possibile effettuarlo nei predetti distributori, il rifornimento potrà essere effettuato in ogni altro distributore con anticipo spese da parte del medico stesso, provvedendo ad inviare l’originale della ricevuta che verrà rilasciata, alla Centrale Operative 118 che provvederà all’attivazione delle procedure di recupero dell’anticipo tramite Cassa Economale. L’utilizzatore del mezzo è responsabile della sua custodia. Qualora si dovessero verificare guasti o anomalie al mezzo è necessario avvisare tempestivamente la Centrale Operativa 118. Il pagamento delle multe per infrazione del codice della strada è di competenza dell’operatore che ha commesso l’infrazione stessa. 16.1 Procedura in caso di incidente con autovettura AUSL. In caso di incidente con l’autovettura USL il medico coinvolto dovrà ottemperare ai seguenti adempimenti: Sul luogo del sinistro: • compilare il modello CID in ogni sua parte, se non è controversa la dinamica del sinistro ed in presenza di lesioni personali lievi. CONTINUITA’ ASSISTENZIALE 118. 32. PS. 15 Pagina 9 di 10 Rev. 0 Dipartimento di Emergenza Urgenza • richiedere l’intervento delle Autorità in materia di polizia stradale (VV.UU., VV.F., Carabinieri, Polizia Stradale) qualora vi sia contestazione circa la responsabilità del sinistro e quindi siano necessari accertamenti. Successivamente: • Redigere una relazione nella quale siano indicati: o luogo, data, ora e dinamica del sinistro; o nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, recapito telefonico e qualifica del medico convenzionato USL conducente l’autovettura coinvolta nei sinistro, o estremi (marca, targa ecc.) dell’autovettura condotta del denunciante e sommaria descrizione dei danni subiti dalla stessa; o nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e recapito telefonico della controparte; o Compagnia Assicuratrice (con agenzia di riferimento) e numero polizza R.C.A. della controparte; o nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e recapito telefonico di eventuali testimoni; o descrizione danni alla persona del denunciante o danni subiti da terzi trasportati e loro nome, cognome, data e luogo di nascita e residenza • Allegare alla suddetta relazione i seguenti documenti: o copia non autenticata della patente di guida del denunciante; o copia certificati medici in caso di danni alla persona; o dichiarazione del Responsabile Medico del Servizio 118 in cui si attesta che il denunciante era in servizio al momento dei sinistro; • Presentare alla U.O. Affari Legali e Contratti della Azienda USL 7 di Siena la relazione di cui al punto a) e gli allegati di cui al punto b) entro il giorno successivo alla data del sinistro. 16.2 Procedura in caso di incidente con autovettura propria. Si fa presente che non saranno risarciti danni alle persone o alle cose per sinistro stradale avvenuto con auto propria, nei casi in cui l’utilizzo della stessa non sia stato preventivamente e formalmente autorizzato dalla Centrale Operativa a causa dell’impossibilità all’utilizzo dell’auto di proprietà della USL per guasti o gravi motivi contingenti. In caso di incidente stradale con mezzo di proprietà del medico convenzionato, il cui utilizzo deve essere come sopra detto preventivamente autorizzato, è attiva una modalità di denuncia semplificativa a fronte di danni subiti agli autoveicoli del medico in occasione del servizio, che potrà essere attivata via telefono. Tale modalità può essere utilizzata solo nella misura in cui si verifichino i seguenti presupposti: • • • Il dipendente utilizza un mezzo di sua proprietà per motivi di servizio; I danni riportati nel sinistro sono riferiti solo al mezzo e non alle persone; L’utilizzo è stato autorizzato del responsabile della Centrale Operativa. Il dipendente danneggiato dovrà comporre un numero verde e fornire ad un operatore preposto tutti i dati necessari all’apertura del sinistro. A fronte di tale denuncia sarà fornito il nominativo ed il recapito telefonico del perito incaricato della quantificazione del danno. CONTINUITA’ ASSISTENZIALE 118. 32. PS. 15 Pagina 10 di 10 Rev. 0 Dipartimento di Emergenza Urgenza Prima fase: • Comporre il numero verde UNIPOL 800993388. • L’operatore UNIPOL addetto a ricevere la denuncia chiede al denunciante i seguenti dati: o o o o • • Generalità del denunciante, Numero polizza: 2633/131/4094 Polizza Kasko per i dipendenti USL7 Modello e targa veicolo Dato ora e luogo del sinistro Seconda fase: l’operatore UNIPOL dopo aver ricevuto i dati di cui sopra comunicherà al medico convenzionato USL7 il numero della pratica cui si riferisce il sinistro (a tale numero il dipendente dovrà fare riferimento per i successivi contatti con il perito e con la Compagnia Assicurativa) il nome del perito incaricato, il relativo indirizzo e recapito a cui il dipendente dovrà fare riferimento per la definizione dei tempi e del luogo presso cui potrà essere visionata l’auto danneggiate per la quantificazione del danno Terza fase: dopo che il perito ha visionato e quantificato il danno il medico potrà rivolgersi per il risarcimento al centro servizi di Liquidazione della Compagnia UNIPOL di Siena Viale Mazzini n. 36 tel. 0577/45147. Resta invariato l’obbligo per il dipendente di inviare tutta la documentazione all’U.O. Affari legali e Contratti . In caso di incidente nel quale ci sia controversia o vengano riportati danni alle persone è da seguire la procedura predisposta per i sinistri che coinvolgono le autovetture di proprietà USL7. 17. Procedura infortuni. Il personale convenzionato, che durante lo svolgimento della propria attività o durante il tragitto per recarvisi si infortunano, si recano presso il più vicino Pronto Soccorso oppure presso un medico dove si fanno rilasciare una certificazione in cui sia evidenziata: • • • • • l’anagrafica del soggetto, la descrizione dell’accaduto, i provvedimenti adottati, la diagnosi, la prognosi. N.B. non devono far compilare la denuncia di infortunio INAIL. L’infortunato o chi per esso entro 48 ore fa giungere tale certificazione al Responsabile dell’U.O. presso cui è funzionalmente assegnato. Si impegna, inoltre, a far pervenire prontamente eventuali ulteriori certificati. Il Responsabile trasmette entro 48 ore tali certificazioni alla U.O. Affari Legali della USL 7 di Siena che provvede alla denuncia presso la compagnia di assicurazioni. Nel caso di ferite o contaminazioni con liquidi biologici, munito di certificato, prima possibile e comunque entro le 24 ore, si reca al servizio di Igiene Pubblica ed inizia il protocollo di controlli periodici. Il Servizio IPT invia copia dei dati rilevati e dell’avvenuta vaccinazione al medico competente.