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Istruzioni Accesso Sistema
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Sospensioni Tasse Automobilistiche Regionali
Introduzione
Regole in materia di sospensione del pagamento nel caso di consegna del veicolo ai
concessionari.
Riferimento normativo: articolo 5 comma 44 D.L. 30 dicembre 1982 convertito con Legge 28
febbraio 1983 n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni.
Regole cui è soggetto il regime di interruzione dell'obbligo di pagamento
Per poter ottenere l'interruzione dell'obbligo di pagamento, riconosciuto solo ed esclusivamente
alle imprese autorizzate od abilitate al commercio dei veicoli, occorre che per il veicolo sottoposto
a tale regime agevolato vi sia una tassa automobilistica pagata in corso di validità.
Non è possibile quindi mettere in sospensione il veicolo nella stessa data dell'immatricolazione. Il
pagamento della prima annualità è comunque dovuto. Eventuali sospensioni iniziate nella stessa
data di immatricolazione o in data antecedente sono quindi da considerarsi inefficaci.
Il solo documento idoneo a fornire prova del diritto al regime agevolato è il formale trasferimento di
proprietà, comunemente detto "minivoltura", non essendo invece la semplice "procura a vendere"
idonea a determinare il trasferimento del possesso dal privato venditore all'impresa.
L'interruzione (sospensione) decorre dal periodo immediatamente successivo a quello di
scadenza della tassa automobilistica pagata.
Il veicolo sottoposto al regime di interruzione non può circolare, fatti salvi i casi di circolazione con
targa di prova.
Il trasferimento di proprietà di un veicolo da un'impresa autorizzata al commercio di veicoli ad
un'altra, anch'essa autorizzata, non interrompe il regime di sospensione se il passaggio avviene
con regolare cessione. Si fa presente che il rivenditore che cede il veicolo è tenuto a comunicare
la chiusura della sospensione ed il rivenditore acquirente a richiederne la riapertura.
I veicoli immatricolati a cura dei rivenditori autorizzati e detenuti dai medesimi per la successiva
vendita (cosiddetti "chilometri zero") sono soggetti al pagamento della tassa automobilistica, che
dovrà essere corrisposta per 12 mesi, in base al principio inderogabile per cui l'obbligazione
tributaria sorge all'atto dell'immatricolazione. Tali veicoli, permanendo invenduti, potranno
beneficiare del regime di sospensione soltanto dalla prima scadenza successiva.
Se i requisiti richiesti dalla legge (bollo in corso di validità, trasferimento del veicolo con
minivoltura, etc.) non sono rispettati, le singole richieste sono considerate nulle. Il pagamento è
quindi dovuto e non è possibile variare la scadenza del singolo veicolo in relazione al mese di
immatricolazione.
Nuove modalità di messa in sospensione da parte dei concessionari
Secondo quanto previsto dall’art. 7 della Legge Regionale della Campania n. 1 del 30 gennaio
2008, a partire dal 01/01/2012 la competenza per la concessione del regime di sospensione
dall’obbligo del pagamento della tassa automobilistica previsto dall’art. 5, comma 44 del D.L. 30
dicembre 1982 n.953, convertito dalla L. 28 febbraio 1983 n. 53 è affidata esclusivamente agli
uffici della Regione Campania.
Pertanto a partire da tale data tutti i soggetti autorizzati al commercio ed alla rivendita di veicoli
che intendono usufruire di tale agevolazione dovranno presentare le istanze agli uffici della
Regione Campania secondo quanto di seguito indicato mentre la procedura e le modalità di
consegna all’Agenzia delle Entrate, precedentemente in vigore, non potranno più essere utilizzate.
Il rivenditore che intenda avvalersi del regime di sospensione dovrà effettuare il versamento della
relativa tassa sul conto corrente n. 21965181, intestato a Regione Campania – Servizio Tesoreria
– Codice tributo 0834, nella misura di €. 1,55 per ogni veicolo per il quale richieda la sospensione,
come previsto dall’art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953.
Il Settore Finanze e Tributi della Regione Campania (http://www.regione.campania.it) ha realizzato
un sistema informatico denominato SosT@R per la gestione della sospensione della Tassa
Automobilistica, rivolto esclusivamente ai concessionari/rivenditori presenti sul territorio campano.
Tale strumento, raggiungibile all’indirizzo http://sospensioni.tasseauto.regione.campania.it,
consente la gestione del processo di messa in sospensione del bollo auto e delle attività
propedeutiche e conseguenti a esso nonché la verifica di pagamenti e movimentazioni dei veicoli
del parco macchine. Il collegamento di SosT@R con la banca dati del sistema Tassa Auto
permette la visualizzazione dei dati del veicolo in tempo reale.
Per qualsiasi chiarimento relativo alla gestione del proprio parco veicoli, il rivenditore può
contattare il numero verde 800.708.933, inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica
[email protected] o contattare i competenti Uffici della Regione Campania.
Accesso al servizio
Per l'accesso al servizio è necessario essere in possesso delle credenziali che devono essere
richieste compilando il modulo di registrazione disponibile nella pagina di autenticazione del sito,
attraverso il pulsante Registrati.
All’atto della registrazione è obbligatorio allegare in formato elettronico la seguente
documentazione:
autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 dalla
quale risulti l’esercizio attività di rivendita autoveicoli con indicazione del legale
rappresentante o del titolare;
copia del documento di identità del titolare o del legale rappresentante con attestazione di
conformità dello stesso all’originale in proprio possesso.
La Regione Campania, a seguito dell'istruttoria, comunicherà i codici di accesso (Utente e
Password) all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione dal richiedente.
Ottenuta la comunicazione delle credenziali, per accedere al servizio l’utente inserirà utenza e
password nella pagina di autenticazione e confermerà i dati inseriti mediante il pulsante Login.
Se i dati sono corretti verrà mostrata la pagina di benvenuto iniziale altrimenti viene data la
possibilità di reinserire le credenziali.
Il tasto Help consente infine di aprire la presente guida.