Sentenza - Giustizia Lazio

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Sentenza - Giustizia Lazio
Corte Suprema di Cassazione
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Sez. 6, Sentenza n. 46843 del
REGISTRO GENERALE N. 30937/2007
2007
SENTENZA
N.
2214
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di
consiglio del 10/12/2007
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente Dott. SERPICO Francesco - Consigliere Dott. COLLA Giorgio - Consigliere Dott. CONTI Giovanni - Consigliere Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
[…];
avverso la sentenza in data 22 agosto 2007;
nonché avverso l'ordinanza in pari data della Corte di
appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni
Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. Di Popolo Angelo, che ha
concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza
impugnata;
Udito per il ricorrente l'avv. [...] Mario, che ha concluso
per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano
disponeva la consegna all'autorità giudiziaria della
Repubblica austriaca di [...], cittadino italiano,
raggiunto da mandato di arresto Europeo (MAE) emesso in
data 12 settembre 2006 dal Tribunale di Klagenfurt
(Landesgericht Klagenfurt; n. di ruolo 10 Ur 315/03 g), in
quanto accusato dei reati di truffa aggravata e
associazione per delinquere (previsti e puniti dall'art. 12
c.p. austriaco, art. 146 c.p. austriaco, art. 147 c.p.
austriaco, comma 1, n. 1, e comma 3, art. 278 c.p.
austriaco, comma 1) e accertati il 26 luglio 2003 in
Klagenfurt, per i quali era stato emesso in data 5
settembre 2003 dal predetto Tribunale mandato di cattura
internazionale (Internationaler Haftbefehl; n. di ruolo: 10
Ur 209/03 v).
Il [...] era stato arrestato in data 21 luglio 2007 nel
luogo della sua residenza in Sondrio, […] dai Carabinieri
della Compagnia di Sondrio, a norma della L. 22 aprile
2005, n. 69, art. 11, i quali lo avevano reperito, a
seguito della segnalazione nel SIS del mandato di cattura
internazionale, avente contenuto corrispondente a quello
richiesto dall'art. 6, predetta legge.
Secondo la descrizione dei fatti contenuta nei documenti
trasmessi dall'autorità giudiziaria austriaca, il 26 luglio
2003 il [...] avrebbe tentato di incassare presso la Hypo
Alpe Adria Bank AG di Klagenfurt quattro assegni per
l'importo di Euro 2,5 milioni ciascuno, che a seguito di
controlli operati dai funzionari della banca si rivelarono
essere stati rubati e successivamente falsificati. Il tutto
a fronte di una transazione commerciale relativa
all'acquisto da parte della ditta turca Extil Turizim di
capi di abbigliamento della ditta italiana Petter Jeans,
basato peraltro su un contratto di fornitura anch'esso
rivelatosi falso. Falsi, inoltre, si erano rivelate anche
le attestazioni circa l'autenticità degli assegni della
Berliner Postbank (Germania), a firma di un inesistente
impiegato dott. Fischer.
Avverso la sentenza e l'ordinanza di cui all'epigrafe,
ricorre per cassazione il [...], con un unico atto
sottoscritto congiuntamente con lui dal difensore, avv.
Mario [...], per i seguenti motivi:
1. Inosservanza ed erronea applicazione della L. 22 aprile
2005, n. 69, art. 6, comma 1, lett. c), e vizio di
motivazione, dato che nel MAE è fondato su un mandato di
arresto internazionale iscritto al ruolo 10 UR 209/03 V,
mentre il mandato di arresto, pervenuto successivamente,
reca il numero di ruolo 10 UR 315/03 G, sicché deve
ritenersi che quest'ultimo sia un provvedimento diverso da
quello posto in esecuzione.
2. Inosservanza ed erronea applicazione della L. 22 aprile
2005, n. 69, art. 6, comma 1, lett. d), e vizio di
motivazione, data l'incertezza e contraddittorietà della
qualificazione giuridica dei fatti contestati, che
oscillano tra due reati (presumibilmente, truffa ed
associazione per delinquere) e tre reati (partecipazione ad
una organizzazione criminale, truffa e falsificazione di
mezzi di pagamento).
Inoltre, il reato di truffa viene indicato come consumato,
mentre nella descrizione del fatto si ricava
inequivocabilmente che si procedeva per una ipotesi di
delitto tentato.
Altra contraddizione riguarda il danno cagionato, indicato
ora in Euro 50 mila ora in Euro 40 mila, che comunque
appare incompatibile con una ipotesi di truffa solo
tentata.
infine altra incertezza deriva dal fatto che è stato
contestato sia il reato associativo sia il concorso di
persone nel reato. 3. inosservanza ed erronea applicazione
della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 6, comma 1, lett. f),
e vizio di motivazione, dato che, essendo incerta la natura
dei fatti contestati, non può esservi certezza neppure
sulla pena ad essi riferibile.
4. Inosservanza ed erronea applicazione della L. 22 aprile
2005, n. 69, art. 6, comma 1, lett. c), e vizio di
motivazione, dato che il MAE non contiene elementi certi il
momento e il luogo di commissione dei fatti e circa il
grado di partecipazione del [...]. 5. inosservanza ed
erronea applicazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art.
6, comma 4, lett. a) e b), e vizio di motivazione, dato che
il MAE non contiene indicazione delle fonti di prova. 6.
Inosservanza ed erronea applicazione della L. 22 aprile
2005, n. 69, art. 6, comma 7, e vizio di motivazione, dato
che il MAE allegato alla nota in data 30 luglio 2007 del
Ministero della giustizia recava solo il testo tradotto in
lingua italiana. La mancata trasmissione del testo
originale in lingua tedesca ha reso impossibile una
verifica della correttezza della traduzione.
7. inosservanza ed erronea applicazione della L. 22 aprile
2005, n. 69, art. 8, comma 1, e vizio di motivazione, dato
che la incertezza sulla qualificazione giuridica dei fatti
rende impossibile verificare quale sia la pena irrogabile,
che è un presupposto della consegna. 8. Inosservanza ed
erronea applicazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art.
13, comma 3, e vizio di motivazione, dato che la misura
cautelare disposta a seguito della convalida dell'arresto
aveva perso di efficacia non essendo pervenuto nel termine
di dieci giorni il MAE nel testo originale in lingua
tedesca. Nè la segnalazione nel SIS poteva tener luogo del
MAE, dato che essa non integrava pienamente il contenuto
del MAE e per di più, come precisato nel primo motivo, si
riferiva a un titolo cautelare contrassegnato con un numero
diverso da quello poi effettivamente fatto pervenire
dall'autorità austriaca.
9. Inosservanza ed erronea applicazione della L. 22 aprile
2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. e), p) e t), , e vizio
di motivazione. Con riferimento alla lett. e), si osserva
che nella documentazione allegata non vi era alcuna
indicazione circa i limiti massimi di carcerazione
preventiva previsti dalla legislazione dello Stato
emittente. Per di più, dalla lettura del MAE si ricavava
che nello stesso procedimento penale erano coinvolti altri
quattro cittadini italiani, non ancora rinviati a giudizio,
che si trovavano in custodia cautelare in carcere dal 31
luglio 2003, il che rende di per sè evidente che la durata
della custodia preventiva consentita nell'ordinamento
austriaco è incompatibile con la previsione dei limiti
massimi concepiti dal nostro ordinamento.
Su questo punto il ricorrente ha fatto poi pervenire una
memoria, con la quale si illustrano le ragioni giuridiche
per le quali non può essere prestata adesione ai principi
affermati dalla sentenza delle Sezioni unite in data 30
gennaio 2007 relativamente alla condizione della
sussistenza nella legislazione dello Stato membro di
emissione di limiti massimi della carcerazione preventiva.
Con riferimento alla lett. p), si osserva che sulla base
della stessa documentazione trasmessa dallo Stato emittente
si ricava che il [...] non aveva mai avuto contatti con
l'Austria e che l'attività dallo stesso posta in essere si
sarebbe svolta esclusivamente nel territorio italiano.
Con riferimento alla lett. t), si osserva che il
provvedimento cautelare alla base del MAE non contiene
alcuna soddisfacente indicazione circa gli indizi di
colpevolezza e le esigenze cautelari ravvisabili nei
confronti del [...].
10. Inosservanza ed erronea applicazione della L. 22 aprile
2005, n. 69, art. 17, comma 4, e vizio di motivazione, in
punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Premesso, che non può essere condivisa la giurisprudenza
più restrittiva circa la verifica da parte dell'autorità
giudiziaria italiana del presupposto della sussistenza dei
gravi indizi di colpevolezza che sorreggono il
provvedimento cautelare che è alla base del MAE, si osserva
al riguardo che ne' nel mandato di arresto internazionale
ne' nel MAE sono contenuti specifici elementi a carico del
[...], che viene definito meramente come "sospetto", in
"connessione ai verbali di interrogatorio dei quattro
cittadini italiani che si trovano in custodia cautelare in
carcere", senza alcuna precisazione sui tempi e sui luoghi
in cui sarebbero stati commessi i reati da cui ricavare il
coinvolgimento del [...] in una associazione per delinquere
o il concorso con le condotte poste in essere dagli altri
imputati.
11. Quanto alla ordinanza che ha rigettato l'istanza di
revoca o sostituzione della misura degli arresti
domiciliari in atto, salve le censure precedenti, che hanno
natura assorbente, si osserva che il ravvisato pericolo di
fuga non si basa su alcuna circostanza obiettiva,
considerate sia le cariche rivestite al presente e in
passato dal [...] (presidente per 19 anni dell'Ospedale di
Sondalo;
Segretario provinciale della FIALS-Sanità) e la sua
occupazione lavorativa (gestione di un'attività commerciale
familiare) sia le sue condizioni di salute (grave patologia
diabetica). Alla udienza del 1 ottobre 2007, questa Corte,
rilevato che dal MAE non si ricavavano chiaramente le
specifiche fonti di prova a carico del [...] ne' erano
precisate le circostanze di tempo e di luogo in cui egli
avrebbe commesso i fatti addebitatigli, con particolare
riferimento ai contatti con gli altri soggetti che
risultavano imputati e alle modalità concrete attraverso le
quali egli avrebbe cooperato per ottenere l'incasso presso
la Hypo Alpe Adria Bank AG di Klagenfurt, il giorno 26
luglio 2003 degli assegni che si assumevano essere stati
rubati e oggetto di successiva falsificazione; e che tali
dati erano necessari anche ai fini di stabilire se i reati
ipotizzati fossero stati commessi in tutto o in parte in
Italia, agli effetti di quanto previsto dalla L. 22 aprile
2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. p); richiedeva tramite
il Ministero della giustizia la trasmissione di detti
elementi di conoscenza all'autorità giudiziaria di
Klagenfurt.
A riscontro di tale richiesta, il Ministero della giustizia
trasmetteva in data 27 novembre 2007 la documentazione
inviata dall'autorità austriaca, corredata da traduzione in
lingua italiana. Nella imminenza della odierna udienza il
difensore del ricorrente ha depositato memoria, con la
quale sostiene che dalla documentazione integrativa
dall'autorità giudiziaria austriaca si ricava che il [...]
non era stato in alcun modo coinvolto nei fatti
addebitatigli, esclusivamente realizzati dai coimputati, e
comunque che egli non aveva posto in essere alcuna condotta
in Austria.
DIRITTO
Il motivo cha fa leva sulla disposizione di cui alla L. 22
aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. p), è fondato,
restando così assorbite le ulteriori doglianze.
Dal MAE e dalla ulteriore documentazione trasmessa
dall'autorità giudiziaria austriaca si ricava che gli
indizi a carico del [...] derivano da chiamate in correità
dei soggetti processati e condannati dal Tribunale di
Klagenfurt in relazione a una tentata truffa e a ulteriori
reati commessi mediante la esibizione di falsi assegni
bancari e di altri documenti falsi, in danno della Hipo
Alpe Adria Bank AG di Klagenfurt.
Secondo la ricostruzione dei fatti resa dai coimputati
(Bizzarri Alfredo, Alberto Cicconi, Francesco Paolo Di
Sciascio e Massetti Remo) l'attività del [...], indicato
come istigatore e ideatore del piano criminoso, sarebbe
consistita nella formazione di un falso contratto di
acquisto da parte della ditta turca "H. e M. Estil Turzim"
di Izmir di merce varia della "Petter Jeans" di Teramo e
nella ricettazione e falsificazione di moduli di assegni
della Postbank di Berlino, e si sarebbe svolta
esclusivamente in Italia, tra il giugno e il luglio del
2003, perfezionandosi in particolare in occasione della
visita che il [...] e alcuni dei correi fecero presso la
sede della ditta "Petter Jeans". Il Di Sciascio ha avuto
cura di precisare che il [...] aveva manifestato
l'intenzione di recarsi anch'esso in Klagenfurt, allo scopo
di incassare i falsi assegni presso la Hipo Bank, ma a tale
proposito da ultimo egli dovette rinunciare, essendo
sopravvenuti problemi personali. Emerge dunque in primo
luogo che l'attività svoltasi in territorio austriaco è
materialmente attribuibile solo ai quattro coimputati del
[...], sopra indicati; e, in secondo luogo, che la parte
iniziale della condotta criminosa specificamente
riconducibile al [...], consistita, previa ideazione del
piano truffaldino, nella redazione del falso contratto di
compravendita e nella falsificazione degli assegni della
Postbank, si è realizzata in Italia, in Teramo e altri
eventuali luoghi non precisati.
Ora, in base al principio di territorialità, come
specificato dall'art. 6 c.p., comma 2, il reato si
considera commesso nel territorio dello Stato quando la
relativa condotta è ivi avvenuta in tutto o in parte.
Giova al riguardo ricordare che, secondo la costante
giurisprudenza di legittimità, sono integrate le condizioni
previste dall'art. 6 c.p. anche quando un frammento della
condotta criminosa si sia verificato nel territorio
italiano (v. tra le altre Sez. 1^, 12 maggio 2004,
Selvaggi), pur se, isolatamente considerata, tale porzione
di condotta sia di per sè inidonea a integrare gli elementi
costitutivi di un reato tentato o consumato (Sez. 6^, 6
maggio 2003, Viti), che invece sono apprezzabili collegando
la parte della condotta realizzata in Italia a quella
realizzata in territorio estero (Sez. 6^, 24 novembre 1995,
Sara).
Trova dunque nella specie applicazione il disposto della L.
n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. p), in base al
quale, in simili ipotesi, la consegna deve essere
rifiutata.
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio; e
conseguentemente deve essere disposta la revoca della
misura cautelare in corso di esecuzione.
Poiché, in relazione alla condotta posta in essere dal
[...] sono profilabili estremi di reato, deve essere
altresì disposto che copia della sentenza e degli atti sia
trasmessa, per le iniziative che intenderà assumere, al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo,
essendo allo stato degli atti localizzabile soltanto in
Teramo la realizzazione di parte, almeno, di tale condotta.
La Cancelleria provvedere agli adempimenti di legge. P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché la
consegna non può essere disposta, ai sensi della L. n. 69
del 2005, art. 18, comma 1, lett. p).
Dispone che copia della sentenza e degli atti venga
trasmessa al Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Teramo per quanto di sua competenza.
Revoca la misura cautelare in corso di esecuzione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.
626 c.p.p. e L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
Riserva il deposito della motivazione.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2007