(Autore: Lucia Vittorangeli) Karen Millen Fashions Ltd (KMF) contro

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(Autore: Lucia Vittorangeli) Karen Millen Fashions Ltd (KMF) contro
LA GUERRA DEI VESTITI
(Autore: Lucia Vittorangeli)
Karen Millen Fashions Ltd (KMF) contro Dunnes Stores. Stilisti contro catene di negozi.
Riassumiamo i fatti. KMF disegna e commercializza in Irlanda una camicia a righe e un top
di maglia nero. A seguire i Dunnes Stores iniziano a commercializzare due capi analoghi.
Come conseguenza, la KMF cita vittoriosamente i Dunnes Stores di fronte al tribunale
irlandese contestando la contraffazione dei suoi disegni/modelli comunitari non registrati. I
Dunnes Stores non contestano di aver copiato i capi della KMF ma in appello ne contestano
la validità come disegni/modelli comunitari non registrati negando la presenza di uno dei
requisiti sostanziali: il carattere individuale.
Che cosa è il carattere individuale? E’ una sorta di originalità del disegno/modello: per avere
un diritto di esclusiva sulla forma esteriore di una propria creazione non è infatti sufficiente
che tale forma esteriore differisca da quelle note. Occorre anche che le differenze siano
percepite come tali e rendano la forma esteriore “riconoscibile” rispetto a quelle note.
Di fatto in appello i Dunnes Stores hanno provato a sostenere: “Abbiamo copiato, si, ma a
sua volta la KMF ha copiato parti di indumenti già noti assemblandoli fra loro. Inoltre la KMF
non ha mai provato in cosa consiste “l’originalità” dei suoi capi di abbigliamento”.
La questione ha raggiunto la Corte di giustizia dell'Unione Europea e si è conclusa in questi
giorni con la vittoria degli stilisti!
Non solo per contestare il carattere individuale di un disegno/modello comunitario non
registrato occorre prendere in considerazione un singolo disegno/modello per volta (per cui
sono di fatto possibili le combinazioni di elementi specifici e isolati, tratti da più
disegni/modelli anteriori) ma esiste una presunzione di validità dei disegni/modelli
comunitari anche non registrati per cui occorre solo indicare l’elemento o gli elementi del
disegno/modello in questione che conferiscono tale carattere individuale.
In generale, rimane ovviamente da provare la prima divulgazione del disegno/modello
all'interno dell'UE da cui decorrono tre anni di tutela nei confronti della copiatura del
disegno/modello stesso.
In cosa consiste dunque la protezione offerta da un disegno/modello comunitario non
registrato? Se da un lato si tratta di una protezione di breve durata e limitata alla “copiatura”,
dall’altro potremmo dire che si tratta di una protezione “automatica” in quanto nasce
“automaticamente” per effetto della prima divulgazione effettuata all'interno dell'UE.
Può quindi esplicare la sua utilità nei settori caratterizzati dalla creazione cadenziata e
periodica di un numero considerevole di disegni/modelli associati a prodotti aventi un ciclo
di vita utile molto limitato. Tipicamente il settore della moda!
Per una volta quindi (contrariamente per esempio ai brevetti per invenzione) la divulgazione
non è solo fonte di problemi ma anche di opportunità purché frutto di una scelta
consapevole che tenga conto delle modalità di tale divulgazione richieste per accedere alla
tutela non registrata e del rapporto vantaggi/svantaggi rispetto alla tutela registrata, non solo
più ampia ma anche più lunga e più sicura in un quadro normativo internazionale non
armonizzato.
Morale della storia: se scegliamo di divulgare un design “facciamolo bene” e organizziamoci per
catalogare e poter quindi dimostrare il “chi”, “dove”, “come”, “quando” e “cosa” della divulgazione.
© BUGNION S.p.A. - Luglio 2014