Commiss. Trib. Reg. Lombardia Milano Sez. XXXV, Sent., 13

Transcript

Commiss. Trib. Reg. Lombardia Milano Sez. XXXV, Sent., 13
Commiss. Trib. Reg. Lombardia Milano Sez. XXXV, Sent., 13-05-2013, n. 71
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO
TRENTICINQUESIMA SEZIONE
riunita con l'intervento dei Signori:
LIGUORO ALBERTO - Presidente
GRANATA ENNIO - Relatore
REPOSSI GABRIELLA - Giudice
hae messola s eguente
SENTENZA
- sull'appello n. 671/12
depositato il 09/02/2012
- avverso la sentenza n. 264/31/11
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO
proposto dall'ufficio: COMUNE DI USMATE VELATE difeso da:
DR. PAVANO TONINO FUNZIONARIO RESPONSABILE
C/O SEDE COMUNE DI USMATE VELATE
CORSO ITALIA N.22 20865 USMATE VELATE
controparti:
B.C.
VIA S.R. 6 20865 U.V.M.
difeso da:
DR.SSA VALLI NI TAMARA
VIA SAN ROCCO N. 6 20865 USMATE VELATE MB VALLI NI NAZARIO
VIA S.R. 6 20865 U.V.M.
difeso da:
DR.SSA VALLI NI TAMARA
VIA SAN ROCCO N. 6 20865 USMATE VELATE MB
Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) I.C.I. 2005
AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) I.C.I. 2006
AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) I.C.I. 2007
AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) I.C.I. 2008
AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) I.C.I. 2005
AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) I.C.I. 2006
AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) I.C.I. 2007
AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) I.C.I. 2008
OGGETTO DELLA DOMANDA
Ricorso in appello del Comune di Usmate Velate avverso la sentenza della Commissione
Tributaria Provinciale di Milano n. 264/31/11 del 8-4-2011, depositata l'8-9-2011,
che aveva accolto i ricorsi di Vallini Nazario residente in Usmate Velate - Via S.
Rocco 6 - concernente ICI 2005-2006-2007 e 2008. Resiste con controdeduzioni il
contribuente appellato che chiede la conferma della sentenza di primo grado e la
condanna del Comune al rimborso delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
Svolgimento del processo
La controversia è trattata in pubblica udienza, ritualmente e tempestivamente
richiesta, e decisa in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
L'appello del Comune deve essere rigettato poichè infondato.
Invero come ha ben illustrato il giudice di prime cure la giurisprudenza consolidata
in tema di ICI (Cassazione 25672/08, 5737/10 e 13354/10 ) stabilisce che una area
compresa in una zona destinata dal PRG a verde pubblico attrezzato è sottoposta a
vincoli di destinazione tali che non consentono di dichiarare tali aree edificabili
essendo in tali aree precluso al privato tutte quelle trasformazioni che sono
riconducibili alla comune definizione di edificazione. Nel caso in esame il vigente
strumento urbanistico classifica l'area in zona V.C. cioè Aree per spazi pubblici a
parco, per gioco e lo sport rendendo palese e percepibile il vincolo di utilizzo
meramente pubblicistico con la conseguente inedificabilità (cfr. fra le sentenze
tutte conformi della Cassazione in particolare la n.9169/2011 del 21-4-2011). Alla
soccombenza consegue la condanna alle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Commissione rigetta l'appello del Comune e lo condanna alle spese di giudizio che
liquida in Euro 3.000,00 oltre ad accessori di legge.
Milano, il 18 dicembre 2012.