Commiss. Trib. Reg. Lombardia Milano Sez. XXXV, Sent., 13
Transcript
Commiss. Trib. Reg. Lombardia Milano Sez. XXXV, Sent., 13
Commiss. Trib. Reg. Lombardia Milano Sez. XXXV, Sent., 13-05-2013, n. 71 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO TRENTICINQUESIMA SEZIONE riunita con l'intervento dei Signori: LIGUORO ALBERTO - Presidente GRANATA ENNIO - Relatore REPOSSI GABRIELLA - Giudice hae messola s eguente SENTENZA - sull'appello n. 671/12 depositato il 09/02/2012 - avverso la sentenza n. 264/31/11 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO proposto dall'ufficio: COMUNE DI USMATE VELATE difeso da: DR. PAVANO TONINO FUNZIONARIO RESPONSABILE C/O SEDE COMUNE DI USMATE VELATE CORSO ITALIA N.22 20865 USMATE VELATE controparti: B.C. VIA S.R. 6 20865 U.V.M. difeso da: DR.SSA VALLI NI TAMARA VIA SAN ROCCO N. 6 20865 USMATE VELATE MB VALLI NI NAZARIO VIA S.R. 6 20865 U.V.M. difeso da: DR.SSA VALLI NI TAMARA VIA SAN ROCCO N. 6 20865 USMATE VELATE MB Atti impugnati: AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) I.C.I. 2005 AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) I.C.I. 2006 AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) I.C.I. 2007 AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) I.C.I. 2008 AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) I.C.I. 2005 AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) I.C.I. 2006 AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) I.C.I. 2007 AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) I.C.I. 2008 OGGETTO DELLA DOMANDA Ricorso in appello del Comune di Usmate Velate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 264/31/11 del 8-4-2011, depositata l'8-9-2011, che aveva accolto i ricorsi di Vallini Nazario residente in Usmate Velate - Via S. Rocco 6 - concernente ICI 2005-2006-2007 e 2008. Resiste con controdeduzioni il contribuente appellato che chiede la conferma della sentenza di primo grado e la condanna del Comune al rimborso delle spese per entrambi i gradi di giudizio. Svolgimento del processo La controversia è trattata in pubblica udienza, ritualmente e tempestivamente richiesta, e decisa in Camera di Consiglio. Motivi della decisione L'appello del Comune deve essere rigettato poichè infondato. Invero come ha ben illustrato il giudice di prime cure la giurisprudenza consolidata in tema di ICI (Cassazione 25672/08, 5737/10 e 13354/10 ) stabilisce che una area compresa in una zona destinata dal PRG a verde pubblico attrezzato è sottoposta a vincoli di destinazione tali che non consentono di dichiarare tali aree edificabili essendo in tali aree precluso al privato tutte quelle trasformazioni che sono riconducibili alla comune definizione di edificazione. Nel caso in esame il vigente strumento urbanistico classifica l'area in zona V.C. cioè Aree per spazi pubblici a parco, per gioco e lo sport rendendo palese e percepibile il vincolo di utilizzo meramente pubblicistico con la conseguente inedificabilità (cfr. fra le sentenze tutte conformi della Cassazione in particolare la n.9169/2011 del 21-4-2011). Alla soccombenza consegue la condanna alle spese di giudizio. P.Q.M. La Commissione rigetta l'appello del Comune e lo condanna alle spese di giudizio che liquida in Euro 3.000,00 oltre ad accessori di legge. Milano, il 18 dicembre 2012.