PROPOSTA DI LEGGE N. 147 <<Disposizioni in materia di video

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PROPOSTA DI LEGGE N. 147 <<Disposizioni in materia di video
PROPOSTA DI LEGGE N. 147
presentata dal consigliere Piccin, Novelli1
il 9 giugno 2016
<<Disposizioni in materia di video sorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia
nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di
disagio>>
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Firma aggiunta in data 03/08/2016
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
negli ultimi tempi le esigenze di sicurezza sono divenute sempre più pregnanti in tutti gli aspetti
della vita sociale. In un vasto clima di diffidenza e timore, assistiamo a inauditi e intollerabili casi di
maltrattamenti perpetrati a danno di minori, anziani e disabili, tutti soggetti con evidenti situazioni di
disagio, che si consumano all’interno di strutture, pubbliche e private (come asili, scuole per l’infanzia o
strutture socio-assistenziali), di cui sono ospiti.
L’aumento del numero di questi episodi, come ci ricordano recenti cronache, sottolinea la
necessità e l’urgenza di attuare un sistema di controlli che garantisca la sicurezza di tali soggetti che si
contraddistinguono per caratteri di particolare debolezza e assenza di difese.
Al contempo vanno offerti strumenti di difesa e di tutela anche per tutti gli operatori dei settori
coinvolti contro accuse mosse infondatamente o pretestuosamente.
Il sistema del welfare tende infatti a lasciare in ombra alcune importanti questioni concernenti la
giustizia sociale, con riferimento proprio a soggetti particolarmente deboli che dovrebbero godere per
contro di livelli di tutela superiori.
Si richiama in tal proposito il contenuto degli articoli 3 e 5 della Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo, che così recitano: “Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria
persona” (articolo 3); “Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione
crudeli, inumani o degradanti” (articolo 5).
L’installazione di un sistema di video-sorveglianza interno alle strutture pubbliche e private
rappresenterebbe, da una parte, un elemento di maggiore tranquillità per le famiglie - si pensi, ad
esempio, ai genitori che affidano i propri figli, anche in tenerissima età, agli asili nido e alle scuole
dell’infanzia o ai parenti di anziani e di disabili non autosufficienti, bisognosi di continua assistenza, o a
minori in evidente stato di disagio, ospitati in strutture socio-sanitarie, pubbliche o private - da altra parte,
un deterrente per evitare ogni tipo di abuso da parte di coloro che operano in tali strutture.
Giova ricordare che, in materia di diritti dei minori, l’argomento ha interessato molteplici studi,
anche in aderenza alle iniziative promosse dalla Commissione europea con Comunicazione del 4 luglio
2006 – “Verso una strategia dell’Unione europea sui diritti dei minori”- fino a pervenire in sede europea
all’ammissibilità di impiego di sistemi di videosorveglianza nelle scuole, qualora risulti effettivamente
necessaria e proporzionata, alla luce della preminenza dell’interesse generale del minore quale criterio
informatore delle scelte che lo riguardano, anche sotto il profilo della tutela dei dati personali (vedi il
parere “WP 160” sulla “Protezione dei dati personali dei minori (Principi generali e caso specifico delle
scuole)”adottato l’11 febbraio 2009).
Tali principi sono stati ribaditi dalla Commissione europea in occasione di un’interrogazione
parlamentare formulata in relazione alla tematica dell’installazione di sistemi di videosorveglianza presso
gli asili nido (P. 6536/2009).
In tale occasione la Commissione europea ha precisato che “l’installazione di sistemi di
videosorveglianza per la protezione e la sicurezza dei bambini e studenti nei centri per l’infanzia, negli asili
nido e nelle scuole può essere un interesse legittimo, purché siano rispettati i principi della protezione dei
dati, come i principi di necessità e proporzionalità stabiliti a livello nazionale ed europeo e fermo restando
il monitoraggio delle competenti autorità di controllo nazionali della protezione dei dati”.
I
Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento di data 8 maggio 2013, ha
ritenuto di condividere tali principi, reputandoli in grado di fissare un giusto compromesso tra valori
fondamentali, quali la tutela della personalità dei minori (notoriamente “in fieri”), la libertà di scelta dei
metodi educativi e d’insegnamento e la tutela della riservatezza dei soggetti ripresi dai sistemi di
controllo.
La possibilità di installare sistemi di videosorveglianza presso asili nido deve essere valutata –
anche in considerazione della particolare attenzione che, a livello comunitario e nazionale, viene riservata
all’interesse preminente del minore – con estrema cautela, tenendo presenti i principi generali posti dal
codice, segnatamente, di necessità, proporzionalità, finalità e correttezza del trattamento (articoli 3 e 11),
richiamati dal Garante anche con provvedimento di data 8 aprile 2010.
Sempre secondo il Garante per la protezione dei dati personali, affinché l’utilizzazione
dell’impianto di videosorveglianza possa ritenersi proporzionata, occorre che presso i luoghi deputati a
ricevere i minori sussistano situazioni di obiettivo rischio, tali da rendere effettivamente necessaria – e
non eccedente – l’installazione.
Le esigenze di tutela impongono di estendere tali considerazioni altresì a ulteriori soggetti deboli
i quali, per fattori legati all’anzianità o a particolari disabilità, si trovano in condizioni di menomata difesa,
e che vanno parimenti tutelati sulla scorta delle valutazioni svolte.
La presente proposta di legge, si compone di 6 articoli.
L’articolo 1 individua le finalità.
Gli articoli 2 e 3 individuano le funzioni di vigilanza, i soggetti preposti e le funzioni dell’esecutivo
regionale.
L’articolo 4 introduce i presupposti per interventi regionali a sostegno dell’acquisto e
dell’installazione degli impianti di videosorveglianza.
L’articolo 5 prescrive obblighi di segnalazione da parte dei soggetti preposti alla vigilanza, ai fini
dell’accertamento, attraverso l’ausilio degli impianti di videosorveglianza installati ai sensi della presente
legge, dei reati perpetrati in danno dei soggetti tutelati.
L’articolo 6 prevede l’entrata in vigore.
Si confida in una celere ad ampia condivisione della proposta di legge da parte di codesto
Consiglio Regionale.
PICCIN
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Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia
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XI Legislatura - Atti consiliari
PROPOSTA DI LEGGE N. 147
<<Disposizioni in materia di video sorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e
minori in situazione di disagio>>
Art. 1
(Finalità)
1.
La Regione promuove politiche attuative di contrasto agli abusi fisici e psicologici a tutela
di soggetti deboli quali bambini, anziani, diversamente abili sia fisici che psichiatrici, ospiti di strutture sia
pubbliche che private.
2.
Gli interventi previsti e disciplinati dalla presente legge sono attuati secondo le modalità
previste dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei
lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), e
in conformità a quanto prescritto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), con particolare riferimento all’articolo 3 (Principio di necessità nel
trattamento dei dati) e all’articolo 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati).
Art. 2
(Vigilanza negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia pubblici e privati)
1.
Gli asili nido e le scuole dell’infanzia, pubblici e privati, entro 200 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, devono essere dotati di un sistema di telecamere a circuito chiuso, al fine
di garantire la sicurezza degli ospiti delle medesime strutture, anche attraverso un controllo a distanza
effettuato dai comuni nell’ambito dei propri poteri di vigilanza.
2.
L’attività di gestione del sistema di videosorveglianza di cui al comma 1, nel rispetto del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), deve essere
affidata esclusivamente a personale appartenente all’amministrazione comunale ove hanno sede gli asili
nido e le scuole dell’infanzia, pubblici e privati.
3.
La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottare entro 120 giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, definisce le misure attuative di cui al presente articolo.
Art. 3
(Vigilanza nelle strutture residenziali socio-assistenziali per anziani, per disabili e per minori in situazione di
disagio)
1.
Le strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale e diurno pubbliche e private che
svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie, autorizzate ai sensi dell’articolo 31
della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la
tutela dei diritti di cittadinanza sociale), a svolgere attività del sistema integrato di cui al comma 3
dell’articolo 1 della citata legge, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali), entro 200 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, devono dotarsi di un sistema di telecamere a circuito chiuso, al fine di garantire una maggiore
tutela degli ospiti delle strutture e un controllo più diretto ed efficace da parte dei comuni.
2.
Le Regione assicura che le strutture di cui al comma 1 provvedano all’installazione di
telecamere a circuito chiuso nei propri locali.
Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia
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XI Legislatura - Atti consiliari
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3.
La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottare entro 120 giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, provvede a definire i criteri tecnico-organizzativi, le modalità e le sanzioni
per l’attuazione delle disposizioni del comma 2, assicurando, in particolare, che la visione, la gestione e la
custodia delle registrazioni realizzate nelle strutture di cui al comma 1, siano affidate in via esclusiva al
personale dei comuni competenti per la vigilanza e per il controllo sulle medesime strutture.
Art. 4
(Contributi a favore dell’acquisto e dell’installazione di impianti di videosorveglianza)
1.
La Regione promuove misure al fine di abbattere le spese sostenute dai soggetti di cui
agli articoli 2 e 3, per l’acquisto e l’installazione di impianti di videosorveglianza. Con regolamento sono
stabiliti i criteri e le modalità di accesso ai contributi regionali.
Art. 5
(Obblighi di segnalazione)
1.
I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1 e articolo 2, comma 1, ai fini di prevenzione,
accertamento e repressione dei reati, anche non procedibili d’ufficio, segnalano senza indugio alla polizia
giudiziaria e all’Autorità giudiziaria ogni informazione utile all’accertamento dei reati, con trasmissione
dei dati acquisiti coi sistemi di videosorveglianza, quando vi sia fondato motivo di ritenere che nelle
strutture di cui all’articolo 1, comma 1 e all’articolo 2, comma 1, si stia svolgendo o si sia svolta un’attività
criminosa in danno delle persone ospiti.
Art. 6
(Entrata in vigore)
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione.
Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia
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NOTE
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 13 maggio
1991, n. 18, come da ultimo modificato dall’articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all’articolo 1
- Il testo dell’articolo 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei
lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) è
il seguente:
Art. 4
Impianti audiovisivi
1.
È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza
dell'attività dei lavoratori.
2.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e
produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza
dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze
sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su
istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso
di tali impianti.
3.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondono alle caratteristiche di cui al secondo
comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la
commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente
legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti
suddetti.
4.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato dei lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il
datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna,
oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla
comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
- Il testo dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei
dati personali) è il seguente:
Art. 3
Principio di necessità nel trattamento dei dati
1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di
dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite
nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità
che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
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- Il testo dell’articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali) è il seguente:
Art. 11
Modalità del trattamento e requisiti dei dati
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del
trattamento in termini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente
trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati
personali non possono essere utilizzati.
Note all’articolo 3
-Il testo dell’articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi
per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) è il seguente:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in conformità ai principi degli articoli 117 e 118 della Costituzione e
della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali), rende effettivi i diritti di cittadinanza sociale realizzando un sistema organico di interventi
e servizi.
2. Il sistema organico favorisce altresì la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità, la
non discriminazione, la coesione sociale, la prevenzione, la riduzione e l'eliminazione delle condizioni di
bisogno, di disagio e di esclusione individuali e familiari.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la presente legge disciplina il sistema integrato di interventi e servizi
sociali ampiamente intesi, comprensivi dei servizi socioassistenziali, socioeducativi e sociosanitari, di
seguito denominato sistema integrato.
-Il testo dell’articolo 31 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi
per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) è il seguente:
Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia
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Art. 31
Autorizzazione
1. I servizi e le strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale e diurno pubbliche e private che svolgono
attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie sono soggette al rilascio di autorizzazione
all'esercizio.
2. L'autorizzazione è concessa, dal Comune nel cui territorio il servizio o la struttura è ubicata, alla persona
fisica qualificata come titolare dell'attività o al legale rappresentante della persona giuridica o della
società, previa verifica del possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dalle
disposizioni statali e regionali in materia.
2 bis. I servizi e le strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale e diurno pubbliche e private a carattere
sperimentale e innovativo previsti da norme di settore o da atti di programmazione regionale sono
soggetti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio da parte dell'Amministrazione regionale.
3. La responsabilità ai fini amministrativi è in capo al titolare dell'autorizzazione, anche nel caso di
affidamento a terzi della gestione, in tutto o in parte, dei servizi erogabili.
4. L'autorizzazione ha carattere personale e non è, in ogni caso, rilasciata ai soggetti che abbiano riportato
condanna con sentenza passata in giudicato per un reato che incide sull'affidabilità morale e
professionale.
5. In caso di cessione, a qualsiasi titolo, dell'attività o della società, di modifica della rappresentanza legale
della stessa, nonché di trasformazione dei servizi e delle strutture, si provvede alla modifica o alla
conferma dell'autorizzazione, ovvero al rilascio di nuova autorizzazione, secondo le modalità stabilite con
il regolamento di cui al comma 7.
6. La cessazione dell'attività svolta è comunicata almeno centoventi giorni prima all'ente che ha rilasciato
l'autorizzazione e determina la decadenza dell'autorizzazione.
7. Con regolamento regionale sono definiti:
a) la tipologia dei servizi e delle strutture soggette ad autorizzazione;
b) i requisiti minimi generali e specifici per il funzionamento dei servizi e delle strutture di cui al comma 1;
c) le procedure per il rilascio, la modifica o la conferma delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 5;
d) le modalità dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e i provvedimenti conseguenti in caso di violazioni.
7 bis. In deroga a quanto stabilito al comma 7, lettera b), i requisiti specifici dei servizi di cui al comma 2
bis sono definiti con decreto del Direttore centrale competente e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
8. Le strutture deputate a ospitare soggetti che necessitano di prestazioni sanitarie e sociosanitarie ad
alta integrazione sanitaria strutturate e continuative, unitamente a prestazioni socioassistenziali, sono le
strutture sociosanitarie di cui all'articolo 8 ter, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421). Tali strutture sono soggette ad autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, in conformità
a quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in
attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19
giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), e successive modifiche.