Per la conciliazioné\l`opzione part time
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Per la conciliazioné\l`opzione part time
� LAVORO Jobs act. Il decreto legislativo 81/15 prevede che il lavoratore possa scegliere il tempo parziale in alternativa al congedo parentale Per la conciliazioné\l'opzione part time Domande possibili anche per riduzioni inferiori al 50% dell'orario a tempo pieno Maria RosaGheido -L'innalzamento dagli otto ai do dici anni di età o dall'ingresso in fa miglia del minore amplia la possibi lità di scelta dei periodi di congedo parentale che possono essere chie sti daentrambiigenitoriperun peri odo compiessivo di dieci mesi (eie vatiaundiciseè il padreafruimeper almeno tre mesi). Anche l'elevazio ne a sei anni dell'indennizzo econo mico non condizionato dalla situa zione redditualedelrichiedenteaiu ta a fi:uire di questo istituto che, dal 2001,hasostituitoilcongedofacolta tivopermatemitàConl'introduzio ne della possibilità di frazionare ad ore il congedo, si è data, inoltre, la possibilitàaigenitoridimegliopro granunare le esigenze familiari con quelle lavorative. In realtà, ilJobsact hafatto di più, consentendo al lavoratore di chie derelatrasformazionedelrapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, in sostituzione del conge- do parentale. L'articolo 8,comma 7, delDlgs8J/15stabilisce,infatt�cheil lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo pa rentale o entro i limiti del congedo ancoraspettante,la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pie- LE INDICAZIONI La richiesta può essere fatta una sola volta e il datore deve darle corso in 15 giorni Nessuna indennità per le ore «tagliate» no in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento. Il da toredilavoro ètenutoadar corso al la trasformazione entro quindici giornidalla richiesta Le due possibilità - congedo parentale su base oraria e trasfor- mazione del rapporto a tempo parziale - non sono equivalenti e comportano, da parte dei genito ri,un'attenta analisi delle proprie, effettive, e sigenze. Una prima osservazione riguar dale oredi congedo che possono es sere fruite: ii congedo parentaie su base oraria èpari al 50% dell'orario medio giornaliero del mese prece dente a quello in cui ha inizio il con gedo stesso, la riduzione di orario nella trasformazione part time non può superare il 50% dell'orario a tempo pieno e può, pertanto, essere chiestainmiSll!fainferiore.Inoltre,il congedo parentale su base oraria non può sommarsiad altretipologie dicongediprevistidalDlg1sJ/01,fra cui i permessi per allattamento. In caso d i rapporto d i lavoro a tempo parziale, invece, vige la riduzione delleoreche,daduegiomaliere,pas sanoadun'orase l'orariogiomaliero èinf eriore a sei ore. Una second a valutazioneè mera- mente economica, stante che le ore perse per la riduzione dell'orario a seguito della trasformazione da tempo pieno a tempo parziale non sono retribuite, mentre fmo al sesto annodietàdelfJglioodall'ingressoin famiglia in caso diadozione o affida mento (e comunqueperun periodo massimo complessivo di assenza di sei mesi) le ore di congedo parentale sono indennizzate nella misura del 30% della retribuzione. Per i periodi ulteriori l'indennità del30% ècondi zionatadal possesso da partedell'in teressato di un reddito individuale inferiorea2,svolteiltrattamentomi nimo pensionistico. Cambiano anche i termini per la decorrenza del congedo, stabiliti di regola in un preavviso di due giorni perilcongedoparentalesubaseora ria, mentre il datore di lavoro ha quindicigiorni di tempo per consen tire la trasformazione del rapporto dilavoro dal tempopienoal parziale. Unaspettodachiarireinteressail * LAPAROLA CHIAVE Congedo parentale •Per congedo parentale in base al Dlgs 80/2015 si intende il diritto sia della madre, sia del padre di usufruire di un periodo di dieci mesi di astensione dal lavoro da ripartire tra i due genitori eda fruire nei primi dodici anni di vita del bambino. Il diritto al congedo è riconosciuto ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti titolari di uno o più rapporti di lavoro in atto, nonché alle lavoratrici madri autonome per un periodo massimo di tre mesi. Spetta, inoltre, al genitore richiedente anche nel caso in cui l'altro genitore non neabbia diritto datore di lavoro, al quale l'articolo 4 delDlgs1sJ/01riconosceunosgravio contributivo del50% per l'assunzio ne a termine, nelle aziende con me no di venti dipendenti, di personale insostituzione dilavoratorie lavora triciincongedo.Poichélatrasforma zione da tempo pieno a part time è sostitutiva del congedo e può essere chiestaperlasoladuratadellostesso, nonsembradoversiescluderechelo sgravio suddetto possa essere rico nosciuto,essendociirequisiti,anche per l'assunzione a termine di un la voratore che integri l'orario ridotto. In tal senso dovranno però pronun ciarsi Lavoro e lnps. Peraltro, men tre le disposizioni in materia di con ciliazione della vita familiare con il lavorohanno,almomento,carattere transitorio fino al 31dicembre2015 (anche se il Ministero ne ha prean nunciato la conferma), la riduzione dell'orario di lavoro in sostituzione delcongedoparentaleègiàaregime. ORll'ROOUZIONERlSERVATA Licenziamenti. Nei vecchi casi di conciliazione obbligatoria non pesa la mancata conoscenza della controparte entro 60 giorni T._::;..�� .... ...-.. ...._ .... ...-.... ..... ...-.. __ ! ....... ......... ...... .............................. ! ......-. ...... ...... ............... ...-.. ...... ...... ....... .,J ...-.. 11, ! ...... .. ... ....-.. .... .... _. -- - sos nesoa nartireda ldenositodel-