Per la conciliazioné\l`opzione part time

Transcript

Per la conciliazioné\l`opzione part time
�
LAVORO
Jobs act. Il decreto legislativo 81/15 prevede che il lavoratore possa scegliere il tempo parziale in alternativa al congedo parentale
Per la conciliazioné\l'opzione part time
Domande possibili anche per riduzioni inferiori al 50% dell'orario a tempo pieno
Maria RosaGheido
-L'innalzamento dagli otto ai do­
dici anni di età o dall'ingresso in fa­
miglia del minore amplia la possibi­
lità di scelta dei periodi di congedo
parentale che possono essere chie­
sti daentrambiigenitoriperun peri­
odo compiessivo di dieci mesi (eie­
vatiaundiciseè il padreafruimeper
almeno tre mesi). Anche l'elevazio­
ne a sei anni dell'indennizzo econo­
mico non condizionato dalla situa­
zione redditualedelrichiedenteaiu­
ta a fi:uire di questo istituto che, dal
2001,hasostituitoilcongedofacolta­
tivopermatemitàConl'introduzio­
ne della possibilità di frazionare ad
ore il congedo, si è data, inoltre, la
possibilitàaigenitoridimegliopro­
granunare le esigenze familiari con
quelle lavorative.
In realtà, ilJobsact hafatto di più,
consentendo al lavoratore di chie­
derelatrasformazionedelrapporto
di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale, in sostituzione del conge-
do parentale. L'articolo 8,comma 7,
delDlgs8J/15stabilisce,infatt�cheil
lavoratore può chiedere, per una
sola volta, in luogo del congedo pa­
rentale o entro i limiti del congedo
ancoraspettante,la trasformazione
del rapporto di lavoro a tempo pie-
LE INDICAZIONI
La richiesta può essere fatta
una sola volta e il datore
deve darle corso in 15 giorni
Nessuna indennità
per le ore «tagliate»
no in rapporto a tempo parziale,
purché con una riduzione d'orario
non superiore al 50 per cento. Il da­
toredilavoro ètenutoadar corso al­
la trasformazione entro quindici
giornidalla richiesta
Le due possibilità - congedo
parentale su base oraria e trasfor-
mazione del rapporto a tempo
parziale - non sono equivalenti e
comportano, da parte dei genito­
ri,un'attenta analisi delle proprie,
effettive, e sigenze.
Una prima osservazione riguar­
dale oredi congedo che possono es­
sere fruite: ii congedo parentaie su
base oraria èpari al 50% dell'orario
medio giornaliero del mese prece­
dente a quello in cui ha inizio il con­
gedo stesso, la riduzione di orario
nella trasformazione part time non
può superare il 50% dell'orario a
tempo pieno e può, pertanto, essere
chiestainmiSll!fainferiore.Inoltre,il
congedo parentale su base oraria
non può sommarsiad altretipologie
dicongediprevistidalDlg1sJ/01,fra
cui i permessi per allattamento. In
caso d i rapporto d i lavoro a tempo
parziale, invece, vige la riduzione
delleoreche,daduegiomaliere,pas­
sanoadun'orase l'orariogiomaliero
èinf eriore a sei ore.
Una second a valutazioneè mera-
mente economica, stante che le ore
perse per la riduzione dell'orario a
seguito della trasformazione da
tempo pieno a tempo parziale non
sono retribuite, mentre fmo al sesto
annodietàdelfJglioodall'ingressoin
famiglia in caso diadozione o affida­
mento (e comunqueperun periodo
massimo complessivo di assenza di
sei mesi) le ore di congedo parentale
sono indennizzate nella misura del
30% della retribuzione. Per i periodi
ulteriori l'indennità del30% ècondi­
zionatadal possesso da partedell'in­
teressato di un reddito individuale
inferiorea2,svolteiltrattamentomi­
nimo pensionistico.
Cambiano anche i termini per la
decorrenza del congedo, stabiliti di
regola in un preavviso di due giorni
perilcongedoparentalesubaseora­
ria, mentre il datore di lavoro ha
quindicigiorni di tempo per consen­
tire la trasformazione del rapporto
dilavoro dal tempopienoal parziale.
Unaspettodachiarireinteressail
*
LAPAROLA
CHIAVE
Congedo parentale
•Per congedo parentale in base al
Dlgs 80/2015 si intende il diritto sia
della madre, sia del padre di
usufruire di un periodo di dieci mesi
di astensione dal lavoro da ripartire
tra i due genitori eda fruire nei primi
dodici anni di vita del bambino. Il
diritto al congedo è riconosciuto ai
lavoratori e alle lavoratrici
dipendenti titolari di uno o più
rapporti di lavoro in atto, nonché
alle lavoratrici madri autonome per
un periodo massimo di tre mesi.
Spetta, inoltre, al genitore
richiedente anche nel caso in cui
l'altro genitore non neabbia diritto
datore di lavoro, al quale l'articolo 4
delDlgs1sJ/01riconosceunosgravio
contributivo del50% per l'assunzio­
ne a termine, nelle aziende con me­
no di venti dipendenti, di personale
insostituzione dilavoratorie lavora­
triciincongedo.Poichélatrasforma­
zione da tempo pieno a part time è
sostitutiva del congedo e può essere
chiestaperlasoladuratadellostesso,
nonsembradoversiescluderechelo
sgravio suddetto possa essere rico­
nosciuto,essendociirequisiti,anche
per l'assunzione a termine di un la­
voratore che integri l'orario ridotto.
In tal senso dovranno però pronun­
ciarsi Lavoro e lnps. Peraltro, men­
tre le disposizioni in materia di con­
ciliazione della vita familiare con il
lavorohanno,almomento,carattere
transitorio fino al 31dicembre2015
(anche se il Ministero ne ha prean­
nunciato la conferma), la riduzione
dell'orario di lavoro in sostituzione
delcongedoparentaleègiàaregime.
ORll'ROOUZIONERlSERVATA
Licenziamenti. Nei vecchi casi di conciliazione obbligatoria non pesa la mancata conoscenza della controparte entro 60 giorni
T._::;..�� .... ...-.. ...._ ....
...-....
.....
...-..
__
! ....... ......... ......
.............................. ! ......-.
...... ...... ............... ...-.. ...... ...... ....... .,J
...-..
11, ! ......
.. ...
....-.. .... ....
_. -- -
sos nesoa nartireda ldenositodel-