Guida agli incentivi alla rottamazione per le flotte

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Guida agli incentivi alla rottamazione per le flotte
Newsletter 12 marzo 2013
Dal 14 marzo entraranno in vigore i nuovi incentivi per l’acquisto di autoveicoli a basse
emissioni di cui potranno usufruire anche le società e gli altri operatori economici.
Gli incentivi verranno concessi fino all’esaurimento di uno stanziamento nazionale
non particolarmente elevato. Si consiglia quindi alle aziende interessate di prendere
contatto con i concessionari auto nel più breve tempo possibile.
Qui di seguito inviamo una sintetica guida per usufruire degli incentivi e comunichiamo che
per ulteriori informazioni i fleet manager potranno consultare i consulenti di Auto Aziendali
Magazine:
CARLA BRIGHENTI dottore commercialista
([email protected])
DAVIDE DE GIORGI avvocato tributarista
([email protected])
GUIDA AGLI INCENTIVI ALLA MOBILITA’ SOSTENIBILE (2013-2014-2015)
Premessa
Con la conversione in legge del “c.d. "Decreto crescita”, il legislatore ha confermato per gli
anni 2013, 2014 e 2015 un contributo a favore dei soggetti che acquistano un veicolo
nuovo e/o consegnano per la rottamazione un veicolo usato tra cui anche le società e gli
altri operatori economici.
Con la pubblicazione poi, in Gazzetta Ufficiale, del decreto attuativo, in data 11 gennaio
2013, la misura dedicata agli incentivi per l’acquisto di veicoli a bassa emissione è
divenuta operativa1.
A far data dal prossimo 14 marzo sarà dunque possibile, per i concessionari, prenotare gli
incentivi per il triennio 2013-2015, utilizzando la procedura telematica presente
nell’apposita piattaforma dedicata all’interno del sito internet www.bec.mise.gov.it2.
Obblighi
Il contributo è corrisposto dal venditore a cui viene rimborsato dalla casa costruttrice o
importatrice. Nessun onere amministrativo è infatti previsto a carico dell’acquirente, sia
esso privato cittadino, sia esso esercente impresa, arte o professione.
Per i contributi statali che vengono concessi a fronte di rottamazione di un altro veicolo
(cioè per tutti tranne quelli previsti per l’acquisto di veicoli con emissioni di CO2 non
superiori a 95 g/km), fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è
stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la
1
V. Articolo 17-decies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Gazz. Uff. n. 147 del 26 giugno 2012 S.O. n. 129/L),
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 134 (Gazz. Uff. n. 187 del 11
agosto 2012 S.O. n. 171).
2
V. Decreto 11 gennaio 2013 (Gazz. Uff. n. 36 del 12 febbraio 2013 Serie Generale).
seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore (con la
collaborazione del compratore nei casi in cui è necessario):
a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del
certificato di proprietà del veicolo rottamato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto
cronologico;
c) originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione del veicolo rottamato
per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista;
d) certificato dello stato di famiglia, nel caso in cui il veicolo consegnato per la
rottamazione sia consegnato un veicolo intestato al proprietario acquirente, o ad un
familiare convivente, per almeno dodici mesi (anche in caso di locazione finanziaria).
Le “eco flotte”
In un’ottica generale di sviluppo della mobilità sostenibile, anche attraverso misure volte
a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad
energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di
veicoli eco-sostenibili, vengono introdotti, in particolare, degli incentivi per favorire
l’acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida.
Vengono definiti veicoli a basse emissioni complessive:
- i veicoli a trazione elettrica, dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di
tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e
completamente immagazzinata a bordo;
- ibrida:
i) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la
presenza a bordo di un motogeneratore termico volto alla sola generazione di energia
elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a bordo (funzionamento
ibrido);
ii) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la
presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione,
con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il
funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido
bimodale);
iii) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la
presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta sia alla trazione sia alla
produzione di energia elettrica, con possibilità di garantire il normale esercizio del
veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti
sia mediante il funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido
multimodale).
- GPL, metano;
- biometano, biocombustibili;
- idrogeno,
che producono emissioni di anidride carbonica (CO 2) allo scarico non superiori a 120
g/km e ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti .
Il contributo
A coloro (comprese società ed altri operatori economici) che acquistano in Italia, anche in
locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni complessive sono
riconosciuti i seguenti contributi all’interno degli stanziamenti previsti:
Anni 2013 e 2014:
1) 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 5.000 euro, per
veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a
50 g/km;
2) 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 4.000 euro, per
veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a
95 g/km;
3) 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 2.000 euro, per
veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a
120 g/km.
Anno 2015:
1) 15 per cento del
veicoli a basse emissioni
50 g/km;
2) 15 per cento del
veicoli a basse emissioni
95 g/km;
3) 15 per cento del
veicoli a basse emissioni
120 g/km.
prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.500 euro, per
complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a
prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro, per
complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a
prezzo di acquisto fino ad un massimo di 1.800 euro, per
complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a
Le prospettive
La rottamazione del veicolo usato è richiesta a fronte dell’acquisto di veicoli destinati ad
uso di terzi o utilizzati esclusivamente come beni strumentali da imprese/lavoratori
autonomi.
Per i veicoli nuovi acquistati da qualunque tipologia di acquirente che producono emissioni
di anidride carbonica non superiori a 95 g/km non è richiesta la rottamazione di un altro
veicolo.
Nel caso di obbligo di rottamazione, si ricorda che il veicolo deve: i) appartenere alla
medesima categoria del veicolo acquistato; ii) risultare immatricolato almeno 10 anni prima
della data di immatricolazione del nuovo veicolo; iii) essere intestato da almeno 12 mesi
dalla data di immatricolazione del nuovo veicolo (12 mesi di utilizzo in caso di leasing).
Il contributo è ripartito in parti uguali, tra lo sconto praticato dal venditore e il contributo
statale, riconosciuto nei limiti delle risorse disponibili dallo specifico Fondo istituito.
Il venditore può quindi optare per il contributo statale nei limiti dello sconto praticato, con
l’onere di verificare la relativa disponibilità presso la piattaforma all’interno del sito
www.bec.mise.gov.it.
ma i fondi potrebbero non essere sufficienti a soddisfare tutte le richieste. Specie per i
privati.
A disposizione delle “eco flotte” ci sono circa 120 milioni di euro di badget per tre anni.
La ripartizione è effettuata per macrocategorie, ma la maggior parte dei fondi viene
riservata a taxi, noleggi con conducente, mezzi di trasporto di linea e veicoli strumentali di
aziende, artisti e professionisti.
Per il 2013 sono a disposizione 40 milioni di euro, quasi interamente riservati al
rinnovamento delle piccole e medie flotte aziendali, ed al rinnovamento dei parchi mezzi
dei trasporti pubblici, del trasporto di terzi dietro corrispettivo (taxi, ncc, leasing) o dei
veicoli destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali d'impresa.
Per il 2014 e il 2015 la ripartizione del budget verrà annualmente determinata tramite
decreto del Ministro dello sviluppo, pubblicato entro il 15 gennaio di ciascun anno.
Decreto 11 gennaio 2013 - Allegato 1 (articolo 1, comma 1, lettera a)) - Si riportano
di seguito le categorie di veicoli agevolabili, come risultanti dall'articolo 47, comma 1,
lettere e), f), g) e n), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 e successive modificazioni (ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli e veicoli
con caratteristiche atipiche):
CATEGORIA
L1
L2
L3
L4
L5
M1
N1
DEFINIZIONE
Veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore
termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione,
(qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h
Veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore
termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione
(qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h
Veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore
termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione
(qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h
Veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano la
cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la
cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di
propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale)
Veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la
cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la
cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di
propulsione) supera i 50 km/h
Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a
sedere oltre al sedile del conducente
Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non
superiore a 3,5 t
Sono inoltre considerati veicoli agevolabili quelli appartenenti alle categorie L6e e L7e di
cui all’articolo 1, paragrafo 3 della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 marzo 2002:
CATEGORIA
L6e
L7e
DEFINIZIONE
Quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg,
esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità
massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata
del motore è inferiore o pari a 50 cm 3 per i motori ad accensione
comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW
per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale
continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici
Quadricicli diversi da quelli di cui al punto precedente, la cui massa a
vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto
di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui
potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW