Verifica degli stati civili - Rapporto del Consiglio federale del 8
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Verifica degli stati civili - Rapporto del Consiglio federale del 8
Verifica degli stati civili Rapporto del Consiglio federale del 8 settembre 2014 in adempimento del postulato Hodgers 12.3058 del 29 febbraio 2012 Compendio Con il presente rapporto il Consiglio federale adempie il postulato Hodgers 12.3058 del 29 febbraio 2012 (Esame di un possibile adeguamento delle designazioni di stato civile), che lo incarica di esaminare le designazioni di stato civile al fine di adeguarle eventualmente alle esigenze della società contemporanea. Nel postulato è espresso il timore che gli stati civili possano violare il diritto al rispetto della vita privata dei cittadini. Gli stati civili possono anche essere considerati come etichette attribuite a una relazione disciplinata da norme giuridiche. In vari ambiti del diritto, l’ordinamento giuridico associa ai singoli stati civili diritti e doveri diversi. Esistono, ad esempio, più di una sessantina di atti normativi, in particolare in materia di assicurazioni sociali o di previdenza professionale, che associano conseguenze giuridiche allo stato civile «divorziato». Gli stati civili svolgono un ruolo anche nelle relazioni internazionali. La modifica o la soppressione di tutti o di alcuni di essi si ripercuoterebbe quindi su vasti settori dell’ordinamento nazionale e internazionale. Il Consiglio federale constata che il rilevamento, la registrazione e il trattamento dello stato civile di una persona possono, in casi specifici, effettivamente implicare una restrizione del diritto al rispetto della vita privata della persona interessata. D’altro canto constata che si tratta di restrizioni fondate su una base legale, giustificate da un interesse pubblico e conformi al principio della proporzionalità. Esse rispettano dunque i diritti fondamentali. Inoltre, le autorità che trattano i dati dello stato civile sono vincolate da prescrizioni legali: segreto d’ufficio e obbligo di discrezione garantiscono che lo stato civile venga dichiarato soltanto nei casi in cui sia effettivamente necessario per l’adempimento dei compiti. Va infine osservato che le basi e l’assetto di un diritto di famiglia moderno sono attualmente dibattuti nell’ambito del postulato Fehr 12.3607 «Un diritto civile e in particolare un diritto di famiglia coerente e moderno». In tale contesto si tratta principalmente di individuare le forme di convivenza da codificare e i diritti e i doveri correlati da prevedere. Nell’ambito del postulato 12.3607 non si pone pertanto soltanto la questione dell’abolizione di determinati stati civili, bensì anche quella della necessità di istituire nuove possibilità, quali ad esempio l’iscrizione della convivenza di fatto. Considerata l’ampia diffusione degli stati civili nell’ordinamento nazionale e negli atti normativi internazionali, adeguarli o eliminarli sarebbe complesso e oneroso. La questione degli stati civili è correlata direttamente alla discussione sulla modernizzazione del diritto di famiglia. Una modifica degli stati civili anticiperebbe questa discussione creando una soluzione che – a seconda dell’esito dei lavori sulla modernizzazione del diritto di famiglia – sarebbe presto obsoleta. Il Consiglio federale è pertanto del parere che una modifica degli stati civili sia attualmente inopportuna. Dato che i lavori nell’ambito del postulato 12.3607 potrebbero durare ancora un certo tempo, si terrà conto delle richieste del postulato al momento dell’emanazione di nuovi atti normativi o della modifica di atti normativi vigenti esaminando se l’impiego degli stati civili è indispensabile o se, alla luce dei mutamenti sociali e della protezione della sfera privata, possano essere definiti altri criteri confacenti. 2/14 Indice 1 Introduzione 4 2 Stato civile 4 2.1 2.2 2.3 Basi legali ............................................................................................................ 4 Dati statistici riguardanti gli stati civili ................................................................... 5 Rilevanza giuridica degli stati civili ....................................................................... 6 2.3.1 Premessa ................................................................................................. 6 2.3.2 Norme scelte del diritto svizzero ............................................................... 6 2.3.3 Valutazione nel quadro delle relazioni internazionali ................................ 8 2.4 3 Stato civile come violazione della sfera privata? 3.1 3.2 3.3 3.4 4 5 8 Argomentazioni del postulato ............................................................................... 8 Violazione della sfera privata? ............................................................................. 9 Sfera privata e trattamento dei dati dello stato civile .......................................... 10 Conclusione ....................................................................................................... 11 Il postulato 12.3607 «Un diritto civile e in particolare un diritto di famiglia coerente e moderno» 11 Conclusioni generali 12 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6 Conclusione ......................................................................................................... 8 Premessa .......................................................................................................... 12 Registro dello stato civile e stato civile ............................................................... 12 Legislazione e stato civile .................................................................................. 13 Economia privata e stato civile .......................................................................... 13 Unione domestica registrata di coppie omosessuali........................................... 13 Considerazioni finali 14 3/14 1 Introduzione Nella documentazione relativa ai lavori preparatori del Codice civile svizzero del 10 dicem1 bre 1907 (CC), un deputato si esprime sul divorzio parlando di «condotta disonorevole» e 2 definendolo «una disgrazia» . Circa un secolo più tardi, nel 2012, una lettera episcopale dichiara ancora indissolubile il matrimonio e afferma di conseguenza che i divorziati risposati 3 non vanno ammessi ai sacramenti . Questi esempi, scelti a caso, dimostrano che gli stati civili e i giudizi di valore alla loro base sono oggetto di un dibattito politico e sociale permanente e in parte controversi. Questi giudizi di valore compenetrano anche l’ordinamento giuridico. In particolare il diritto delle assicurazioni sociali e il diritto fiscale attribuiscono agli stati civili tutta una serie di conseguenze giuridiche, il che negli ultimi tempi ha dato luogo a vari interventi e 4 iniziative . La legislazione assegna talvolta conseguenze giuridiche significative allo stato civile: se i genitori sono coniugati, ad esempio, la legge riconosce loro automaticamente l’autorità parentale congiunta, mentre se non lo sono la ottengono soltanto rilasciando una dichiarazione comune (art. 298a CC). Non è la prima volta che il Consiglio federale si chiede quali stati civili siano necessari e quando e a chi debbano essere dichiarati: già nel 1975 aveva dovuto esaminare se le indicazioni di stato civile sul passaporto non potessero essere semplicemente ridotte a «coniugato/a» e «non coniugato/a». In particolare si volevano abolire le designazioni «vedovo/a» e «divor5 ziato/a», ritenute discriminanti per i diretti interessati . Nel maggio 2001 è stata depositata una 6 petizione intitolata «Terminologia dello stato civile» , con la quale si chiedeva di ridurre le designazioni di stato civile alle sole designazioni «coniugato/a» e «celibe/nubile», abolendo le designazioni «vedovo/a» e «divorziato/a», poiché non fornivano indicazioni aggiuntive sullo statuto giuridico della persona interessata. Il presente rapporto prende le mosse dall’interpellanza Hodgers 11.4099 del 21 dicembre 2011 (Revisione dello stato civile «divorziato»), che chiede di esaminare se lo stato civile «divorziato» debba essere mantenuto. Nella risposta all’interpellanza il Consiglio federale si era dichiarato disposto a esaminare l'adeguamento delle attuali designazioni di stato civile. Con il postulato Hodgers 12.3058 del 29 febbraio 2012 (Esame di un possibile adeguamento delle designazioni di stato civile), la rivendicazione presentata nella precedente interpellanza è stata concretizzata chiedendo una verifica di tutte le designazioni di stato civile, in modo da tener conto dell’attuale realtà sociale e tutelare la sfera privata, pur rispettando il bisogno di informazione dell’economia privata. Il postulato è stato accolto il 28 settembre 2012. L’interpellanza 11.4099 utilizza l’espressione «stato civile», mentre il postulato 12.3058 parla di «designazioni dello stato civile». Nel presente rapporto si utilizzerà l’espressione «stato civile», conformemente alla vigente legislazione (cfr. n. 2.1 di seguito). 2 Stato civile 2.1 Basi legali Il Codice civile non si esprime in merito ai diversi stati civili. All’articolo 39 capoverso 2 numero 2 stabilisce soltanto che lo stato civile comprende in particolare «lo statuto personale e 1 2 3 4 5 6 RS 210 Boll. Uff. 1905 1056 Lettera pastorale del vescovo di Coira per la Quaresima 2012. Per esempio: postulato Gruppo BD 11.3545 Imposizione e rendite indipendenti dallo stato civile; iniziativa del Canton San Gallo 11.313 Soppressione degli svantaggi per le coppie sposate in fatto di rendite AVS; iniziativa popolare PPD 13.085 Per il matrimonio e la famiglia – No agli svantaggi per le coppie sposate. Boll. Uff. 1975 1040. Petizione Guerraty 02.2010 del 23.4.2002, Terminologia dello stato civile. 4/14 familiare di una persona, come maggiore età, filiazione e vincolo coniugale». L’articolo 48 capoverso 1 e capoverso 2 numero 1 CC autorizza il Consiglio federale a disciplinare i dati da registrare. 7 A differenza del Codice civile, la legge federale del 18 giugno 2004 sull’unione domestica registrata di coppie omosessuali (LUD) si esprime invece in merito allo stato civile dei partner registrati, attribuendo loro lo stato civile «in unione domestica registrata» (art. 2 cpv. 3 LUD). La LUD rimane invece silente in merito allo stato civile dopo lo scioglimento dell’unione. Nel pertinente messaggio, lo stato civile attribuito dopo lo scioglimento di un’unione domestica 8 registrata è designato come «unione domestica sciolta» . 9 Gli stati civili sono disciplinati nell’ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC). Nella documentazione dello stato civile vengono registrati in particolare il matrimonio, lo scioglimento del matrimonio, l’unione domestica registrata e lo scioglimento di quest’ultima (art. 7 cpv. 2 lett. i, j, q e r OSC). Lo stato civile si compone dello stato e della data (art. 8 lett. f n. 1 e 2 OSC). Il diritto svizzero prevede i seguenti stati civili: «celibe/nubile», «coniugato/a», «divorziato/a», «vedovo/a», «non 10 coniugato/a» , «in unione domestica registrata», «in unione domestica sciolta giudizialmente», «in unione domestica sciolta per decesso» e «in unione domestica sciolta in seguito a dichiarazione di scomparsa». Lo stato civile è dunque l’etichetta che indica se una persona vive in una relazione riconosciuta dall’ordinamento giuridico (matrimonio, unione domestica registrata), se tale relazione non sussiste o è terminata e da quando è subentrato un cambiamento. 2.2 Dati statistici riguardanti gli stati civili Alla fine del 2013, la popolazione residente permanente in Svizzera, ripartita secondo lo stato 11 civile, si articolava come segue : celibi o nubili 3 535 000 coniugati 3 527 800 divorziati 652 600 vedovi 407 800 non coniugati in unione domestica registrata in unione domestica sciolta 7 8 9 10 11 500 12 200 900 RS 211.231 FF 2003 1205 RS 211.112.2 Lo stato civile «non coniugato/a» è attribuito in seguito a dichiarazione di nullità dell’ultimo matrimonio o a dichiarazione di scomparsa dell’ultimo coniuge (art. 38 cpv. 3 e art. 109 CC). Ufficio federale di statistica, www.bfs.admin.ch (consultato il 2.7.2014). 5/14 2.3 Rilevanza giuridica degli stati civili 2.3.1 Premessa La legislazione in materia di assicurazioni sociali e il diritto fiscale in particolare attribuiscono ai vari stati civili una serie di conseguenze giuridiche. Lo stato civile assume un ruolo importante anche nel diritto privato e nel diritto degli stranieri. Senza alcuna pretesa di esaustività, nei paragrafi che seguono saranno passate in rassegna alcune disposizioni, senza però soffermarsi sugli ulteriori presupposti, talvolta diversi, dei diritti nei vari campi in questione. 2.3.2 Norme scelte del diritto svizzero Per quanto riguarda il diritto delle assicurazioni sociali occorre premettere che l’unione tra persone dello stesso sesso è equiparata al matrimonio anche quando la legge speciale non con12 templa una specifica norma in tal senso (art. 13a della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA]). La LAVS fa riferimento in vario modo allo stato civile. Ad esempio, le persone residenti all’estero senza attività lucrativa possono aderire all’assicurazione obbligatoria soltanto se sono coniugate (art. 1a cpv. 4 lett. c LAVS). I contributi di una persona senza attività lucrativa si ritengono pagati soltanto se è coniugata con una persona assicurata che esercita un’attività lucrativa e versa contributi pari almeno al doppio del contributo minimo (art. 3 cpv. 3 LAVS). Inoltre i vedovi hanno diritto a una rendita vedovile solo a determinate condizioni. Lo stesso vale per i divorziati in caso di morte dell’ex coniuge (art. 23 e 24a LAVS). I vedovi beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno inoltre diritto a un supplemento del 20 per cento sulla propria rendita (art. 35bis LAVS). Le persone alle quali è attribuito lo stato civile «vedovo/a» o «in unione domestica registrata sciolta per decesso» hanno diritto alle prestazioni per superstiti della previdenza professionale 13 (art. 19 e 19a della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità [LPP]). Se sono adempiute ulteriori condizioni, lo stesso diritto è riconosciuto anche alle persone divorziate e agli ex partner registrati (art. 20 dell’ordi14 nanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità [OPP 2]). Le persone non coniugate e i partner non registrati non hanno invece diritto per legge a prestazioni per i superstiti, ma gli istituti di previdenza possono prevederle (art. 19 cpv. 3 e art. 19a LPP in combinato disposto con l’art. 20 OPP 2). Per gli istituti di previdenza, la distinzione tra «non coniugato/a» e «divorziato/a» può avere importanza ai fini dell’analisi del rischio. Inoltre, se il matrimonio o l’unione domestica registrata sono interessati in quanto unione economica, per poter disporre legalmente dell’avere di previdenza occorre ottenere il consenso scritto del coniuge o del partner registrato (p. es. art. 37 LPP, art. 5 della legge 15 federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la 16 vecchiaia, i superstiti e l’invalidità [LFLP], e art. 3 dell’ordinanza del 13 novembre 1995 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute [OPP 3]; cfr. anche più avanti, considerazioni relative al Codice delle obbligazioni). 17 Seguendo lo stesso schema, la legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) accorda a vedovi e divorziati il diritto a una rendita per superstiti (art. 29, 12 13 14 15 16 17 RS 830.1 RS 831.40 RS 831.441.1 RS 831.42 RS 831.461.3 RS 832.20 6/14 32 e 33 LAINF). Un disciplinamento analogo è contemplato anche dalla legge federale del 18 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare (LAM; art. 52). In materia fiscale, il reddito dei coniugi e dei partner registrati è cumulato (art. 9 della legge 19 federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta [LIFD]). Le deduzioni e i diritti procedurali delle persone cui è attribuito lo stato civile «coniugato/a» hanno un contenuto strutturalmente diverso rispetto a quelli previsti per gli altri contribuenti (art. 33 cpv. 1 lett. g e art. 113 cpv. 4 LIFD). 20 La legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr) disciplina, agli articoli 42–45, il diritto dei coniugi stranieri al ricongiungimento familiare. Lo stesso diritto è riconosciuto ai partner registrati (art. 52 LStr). Invece, la naturalizzazione agevolata non è prevista per i partner 21 registrati, ma soltanto per i coniugi (art. 27 segg. della legge federale del 29 settembre 1952 su l’acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera [LCit]). I crediti di un debitore verso il suo coniuge o il suo partner registrato sono pignorati soltanto in 22 caso di insufficienza degli altri suoi beni (art. 95a della legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento [LEF]). Infine, i coniugi e i partner registrati hanno diritto alla partecipazione privilegiata (art. 111 cpv. 1 n. 1 LEF) e possono fare opposizione alla stregua del debitore (art. 153 cpv. 2 LEF). 23 24 Il Codice di procedura penale svizzero (CPP) e il Codice di procedura civile svizzero (CPC) accordano la facoltà di non deporre e di non cooperare ai coniugi, ai partner registrati e ai conviventi di fatto (art. 168 cpv. 1 lett. a CPP e art. 165 cpv. 1 n. 1 CPC). Va notato che quest’ultima forma di convivenza non si riflette nello stato civile. Nel Codice civile lo stato civile svolge un ruolo segnatamente nel diritto di famiglia, ad esempio in materia di nullità del matrimonio, adozione, abitazione familiare, cognome dei figli comuni, autorità parentale congiunta, indivisione e in diritto successorio (art. 105 n. 1, art. 120 cpv. 2, art. 264a, 270, 297 e 344 CC). 25 Nel Codice delle obbligazioni (CO) lo stato civile assume rilievo nei negozi giuridici in cui i coniugi sono considerati un’unità economica. Taluni negozi possono incidere sulla comunione domestica (abitazione familiare, previdenza per la vecchiaia, rischio di indebitamento). Ad esempio, il Codice delle obbligazioni prevede la necessità del consenso espresso del coniuge per il pignoramento della prestazione di libero passaggio, per la riscossione anticipata della prestazione di vecchiaia e per la costituzione di una fideiussione (art. 331d, 331e e 494 CO). La disdetta o la vendita dell’abitazione familiare può essere decisa dai coniugi soltanto congiuntamente; per simmetria, il locatore deve imperativamente notificare la disdetta separatamente ad ambedue i coniugi (art. 266m e 266n CO). Inoltre, il coniuge del locatario può esercitare tutti i diritti riconosciuti a quest’ultimo in caso di disdetta (art. 273a cpv. 1 CO). Questo disciplinamento si applica anche ai partner registrati (art. 273a cpv. 3 CO). In materia di rapporti di lavoro il coniuge ha diritto, a determinate condizioni, al pagamento continuato del salario (art. 338 CO). Durante il matrimonio o l’unione domestica registrata, la prescrizione per i 18 19 20 21 22 23 24 25 RS 833.1 RS 642.11 RS 142.20 RS 141.0 RS 281.1 RS 312.0 RS 272 RS 220 7/14 crediti dei coniugi o partner fra loro non comincia o resta sospesa (art. 134 cpv. 1 n. 3 e 3bis CO). 2.3.3 Valutazione nel quadro delle relazioni internazionali Nelle relazioni internazionali, lo stato civile deve generalmente essere dichiarato nell’ambito delle richieste di visto. In tale contesto serve all’identificazione e alla determinazione dei rapporti familiari. Gli stati civili sono quasi identici in tutti i Paesi e consentono pertanto uno scambio di informazioni celere e sicuro. Per questa ragione, numerose convenzioni internazionali vi fanno riferimento. Le differenze esistenti riguardano il disciplinamento delle relazioni omosessuali: molti Paesi non possiedono regole analoghe alla normativa svizzera in materia di unione domestica registrata, mentre altri prevedono la possibilità di matrimonio anche per le coppie omosessuali o accordano anche alle coppie eterosessuali la possibilità di scegliere tra matrimonio e unione domestica registrata. Alcuni Stati si limitano semplicemente a menzionare in determinati documenti se una persona è o non è coniugata. Gli aventi diritto possono presentare una richiesta per sapere se una persona è celibe o nubile, divorziata o vedova (Belize, Repubblica Dominicana, Guyana, Honduras, Colombia, Messico, Paraguay, Romania, Venezuela). I cittadini di questi Paesi devono dunque di norma comprovare il proprio stato civile preciso. Quest’obbligo comporta un onere supplementare non irrilevante, per i diretti interessati ma anche per tutti i partner nei rapporti privati (controparti contrattuali, p. es. locatori) e in particolar modo anche per tutte le autorità (p. es. uffici dello stato civile, servizi di controllo degli abitanti, autorità migratorie). 2.4 Conclusione Il legislatore ricorre agli stati civili per definire la cerchia di persone interessata da una norma giuridica. In pratica, si tratta semplicemente di un meccanismo che, in particolare in materia di assicurazioni sociali e nel diritto di famiglia, associa diritti e doveri all’etichetta che una persona porta, vale a dire al suo stato civile. Con l’andar del tempo si è sviluppato un sistema assai articolato che funziona in modo affidabile e garantisce dunque la certezza del diritto. Modificare o addirittura abolire gli stati civili implicherebbe un enorme lavoro e incertezze. Lo stesso accadrebbe nelle relazioni internazionali. In numerose convenzioni lo stato civile costituisce infatti un elemento di fatto rilevante. La modifica o l’abolizione degli stati civili in Svizzera indurrebbe un aumento dell’onere e grande incertezza anche nelle relazioni internazionali. La modifica o l’abolizione degli stati civili sarebbe pertanto opportuna soltanto se duratura o se l’attuale prassi dovesse essere considerata una violazione della sfera privata protetta dai diritti fondamentali. 3 Stato civile come violazione della sfera privata? 3.1 Argomentazioni del postulato Nel postulato 12.3058 e nella precedente interpellanza 11.4099 si afferma che molti cittadini provano disagio nel dover costantemente dichiarare il proprio stato civile in occasione delle formalità amministrative, fatto che vivrebbero addirittura come una sorta di intrusione nella loro vita privata. Ci si interroga inoltre sull’utilità delle designazioni di stato civile, in quanto rivelerebbero una parte della vita privata dei cittadini senza che vi sia un interesse pubblico preponderante. 8/14 3.2 Violazione della sfera privata? L’articolo 13 Cost. protegge la sfera privata. «Vita privata significa diritto di ogni persona di non essere ostacolata dallo Stato nella libertà di strutturare la propria vita e le relazioni con le 26 altre persone nonché rispetto della sfera privata» . «Il diritto alla protezione dei dati è un 27 aspetto parziale del diritto alla sfera privata segreta (...)» . L’articolo 13 capoverso 2 Cost. protegge ogni persona dall’impiego abusivo dei dati che la riguardano. 28 Parallelamente, l’articolo 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) garantisce a ogni persona «il diritto al rispetto della vita privata e familiare». Secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, è possibile che dati pubblici raccolti e conservati 29 sistematicamente in file gestiti dalle autorità riguardino l’ambito della vita privata . Il trattamento di dati sullo stato civile in un registro pubblico può dunque violare il diritto al rispetto della vita privata. In un parere di minoranza, uno dei giudici della Corte ha sostenuto che l’ar30 ticolo 8 CEDU si applica soltanto ai dati che non sono pubblicamente accessibili . Allo stesso 31 32 modo anche per il Tribunale federale e la dottrina l’articolo 13 capoverso 1 Cost. protegge soltanto i dati che non sono accessibili al pubblico. Il registro dello stato civile è un registro pubblico ai sensi dell’articolo 9 CC, il quale conferisce un’accresciuta forza probatoria ai fatti iscritti nei registri pubblici. Tuttavia, contrariamente al registro fondiario e al registro di commercio, il registro dello stato civile non è accessibile al pubblico. I dati ivi iscritti possono riguardare la sfera privata di una persona e il loro trattamento può violare il diritto al rispetto della sfera privata. Per limitare i diritti fondamentali devono pertanto essere adempiuti i presupposti definiti all’articolo 36 Cost.: la restrizione deve avere una base legale, essere giustificata da un interesse pubblico ed essere proporzionata allo scopo. Il Codice civile stabilisce che per la documentazione dello stato civile si tengono appositi registri (art. 39 cpv. 1). La comunicazione di dati ad autorità e privati e la loro protezione sono disciplinate nel CC e nell’OSC. Infine, il conferimento di un’accresciuta forza probatoria ai registri pubblici rientra nell’interesse pubblico, poiché tali registri contribuiscono a un’attuazione sicura ed efficiente di numerose norme giuridiche. Le basi legali sono formulate con sufficiente chiarezza e rispettano il principio di proporzionalità, poiché limitano la divulgazione dei dati all’indispensabile (art. 43a CC in combinato disposto con gli art. 44–57 OSC). I presupposti costituzionali per la limitazione dei diritti fondamentali sono dunque soddisfatti e l’ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata è quindi ammissibile. 26 27 28 29 30 31 32 Messaggio del 20 novembre 1996 concernente la revisione della Costituzione federale, FF 1997 I 1, 142. FF 1997 I 143 RS 0.101 Rotaru contro la Romania (ricorso n. 28341/95 del 4.5. 2000), § 43. Rotaru contro Romania, parere di minoranza del giudice Bonello: l’art. 8 protegge la vita privata dell’individuo. Il fondamento di tale protezione è il diritto di ciascuna persona di escludere dall’indiscrezione e dal controllo pubblico la parte più intima del proprio essere. Esistono delle aree riservate della nostra persona e del nostro spirito che secondo la Convenzione devono rimanere precluse all’accesso altrui. È illegittimo investigare, conservare, classificare o divulgare dati che si riferiscono a quelle sfere più intime (…).D’altro canto, le attività che sono per loro natura pubbliche e che vivono di pubblicità sono estranee all’ambito applicativo dell’articolo 8. DTF 124 I 34, pag. 36 segg. Andreas Auer, Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. 2, Les droits fondamentaux, 3a ed., Berna 2013, pag. 187 seg. 9/14 3.3 Sfera privata e trattamento dei dati dello stato civile Il registro dello stato civile è un registro pubblico sui rapporti di diritto privato e in quanto tale 33 non è assoggettato alla legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; art. 2 cpv. 2). Esso è invece assoggettato ai principi della protezione dei dati previsti dalla 34 legislazione sullo stato civile . I dati dello stato civile sono degni di particolare protezione: in virtù dell’articolo 44 OSC, le persone che lavorano presso le autorità dello stato civile sono tenute a rispettare il segreto d'ufficio. L’obbligo del segreto sussiste anche dopo la cessazione dei rapporti di servizio. La divulgazione d’ufficio di dati dello stato civile (art. 48a segg. OSC) presuppone l’esistenza di una base legale espressa. L’OSC dispone, ad esempio, che certi dati devono essere trasmessi all’ufficio dello stato civile del luogo d’origine, all’autorità di protezione dei minori o all’Ufficio federale di statistica. I dati dello stato civile vengono inoltre divulgati su richiesta a tribunali e autorità amministrative se sono indispensabili all’esercizio dei loro compiti legali. Il diritto federale e cantonale può prevedere altri obblighi di comunicare e notificare (art. 56 cpv. 1 OSC), sempreché si tratti di adempiere un compito legale. Questo principio esclude che un’autorità tratti, raccolga o trasmetta dati dello stato civile senza perseguire uno scopo preciso definito dalla legge. All’inverso, lo stato civile deve essere indicato in una procedura soltanto se si tratta di un dato indispensabile. In assenza di una base legale per la divulgazione dei dati, l’autorità dello stato civile non può fornire informazioni sullo stato civile di una persona. Ognuno decide pertanto personalmente se e a chi vuole rendere noto il proprio stato civile. L’unica eccezione è prevista nel caso in cui l’indicazione è imperativamente necessaria e non è possibile ottenere i dati dalla persona interessata (art. 54 cpv. 2 e art. 59 OSC). Le situazioni in cui una persona deve imperativamente indicare il proprio stato civile per legge sono rare. Anzitutto vi sono le procedure amministrative citate nel postulato. Si tratta in primo luogo di atti dello stato civile (segnatamente il matrimonio, la registrazione dell’unione domestica e il riconoscimento di un figlio). Di norma nell’ambito di queste procedure la persona interessata non è tenuta a dimostrare il proprio stato civile, poiché l’ufficio dello stato civile gestisce direttamente e con accuratezza questo tipo di informazioni. Vi sono poi i rapporti con le assicurazioni sociali, le autorità fiscali e i servizi di controllo degli abitanti. Questi servizi trattano tutti le informazioni sullo stato civile delle persone nel rispetto della protezione dei dati conformemente alle disposizioni previste dal pertinente diritto. In taluni ambiti bastano però già oggi indicazioni di carattere generale, che non rivelano lo stato civile effettivo. Ad esempio, nei rapporti con gli uffici del registro fondiario per gli atti di disposizione relativi all’abitazione familiare, è sufficiente indicare che il disponente non è coniugato o non vive in un’unione domestica registrata, senza dover precisare se è celibe o nubile, divorziato, vedovo o in unione domestica sciolta. Oltre che nelle procedure amministrative, la conoscenza dello stato civile è indispensabile nell’ambito dei rapporti di locazione e di lavoro nonché in quello delle fideiussioni. In quest’ultimo caso, il fideiussore è libero di indicare semplicemente che non è coniugato o non vive in un’unione domestica registrata, invece di specificare se il suo stato civile è quello di vedovo, divorziato o in unione domestica sciolta, poiché nell’ambito di tali negozi giuridici l’unica informazione rilevante è se la persona interessata ha un coniuge o un partner registrato. 33 34 RS 235.1 Messaggio del 14 febbraio 2001 a sostegno di una modifica del Codice civile svizzero (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), FF 2001 1417, 1431. 10/14 3.4 Conclusione Quando occorre trattare dati dello stato civile, le pertinenti basi legali prevedono la divulgazione di tali dati e il loro trattamento a livello di legge o quantomeno di ordinanza. In tal modo il legislatore manifesta che è indispensabile, e quindi anche proporzionale, divulgare o trattare dati relativi allo stato civile. In materia di assicurazioni sociali in particolare, non è possibile rinunciare all’indicazione dello stato civile preciso. Il trattamento dello stato civile da parte dell’autorità non costituisce pertanto un’ingerenza inammissibile nel diritto al rispetto della vita privata. Per il momento non è pertanto necessario adeguare o abolire determinati stati civili. 4 Il postulato 12.3607 «Un diritto civile e in particolare un diritto di famiglia coerente e moderno» Attualmente la famiglia tradizionale (formata dai coniugi e dai loro figli) gode di uno statuto privilegiato rispetto ad altre forme familiari e di convivenza, come traspare ad esempio nelle disposizioni sull’autorità parentale, sulla paternità o sull’adozione. Questo rango privilegiato, dettato da origini storiche, si rispecchia anche nei lavori preparatori relativi alla Costituzione 35 federale del 18 aprile 1999 (Cost.) . Nel relativo messaggio, nel commento all’articolo 12 Cost., il Consiglio federale espone quanto segue: «Il diritto al matrimonio garantisce il matrimonio come istituzione. Rispetto ad altre forme di convivenza, detta istituzione merita una 36 protezione particolare» . Negli ultimi tempi si è diffusa l’opinione secondo cui il privilegio concesso al matrimonio non rispecchia più la realtà vissuta da molti cittadini. In particolare, numerosi genitori allevano insieme i propri figli senza essere sposati. La convivenza fa ormai stabilmente e indiscutibilmente parte della nostra società. Diverse voci chiedono pertanto che il diritto di famiglia rispecchi o perlomeno consideri la molteplicità che ormai caratterizza le forme di convivenza, anche quelle omosessuali. Al tempo stesso si osservano, però, anche tendenze opposte, che chiedono ad esempio di iscrivere nella Costituzione che il matrimonio consiste nella durevole con37 vivenza tra uomo e donna . Il postulato 12.3607 «Un diritto civile e in particolare un diritto di famiglia coerente e moderno» chiede al Consiglio federale di illustrare e discutere approfonditamente le basi e l’impostazione 38 del diritto di famiglia e – se necessario – di proporre soluzioni . Si tratta principalmente di individuare le forme di convivenza da codificare e i diritti e doveri correlati da prevedere. Pertanto non è esaminata soltanto l’abolizione di determinati stati civili, bensì anche la necessità di istituire eventuali nuove possibilità, quali ad esempio l’iscrizione della convivenza di fatto. L’esito del postulato 12.3607 può pertanto esercitare un influsso considerevole sugli stati civili. Alla luce di questa situazione di partenza, per il momento non è né opportuno né proporzionato abolire o modificare alcuni stati civili. 35 36 37 38 RS 101 Messaggio del 20 novembre 1996 concernente la revisione della Costituzione federale, FF 1997 I 1, 144. Iniziativa popolare PPD 13.085 Per il matrimonio e la famiglia – No agli svantaggi per le coppie sposate. Simonetta Sommaruga all’incontro per un diritto di famiglia moderno, comunicato stampa DFGP del 24.06.2014, reperibile all’indirizzo www.ejpd.admin.ch. 11/14 5 Conclusioni generali 5.1 Premessa Come già esposto ai capitoli 2 e 3, gli attuali stati civili rappresentano una necessità nei rapporti con le autorità e costituiscono un’ingerenza ammissibile nella sfera privata. Una modifica mirata di alcuni stati civili estrapolerebbe pertanto inutilmente questa importante questione dal contesto globale del diritto di famiglia (n. 4). Il Consiglio federale comprende tuttavia che nelle procedure amministrative l’indicazione dello stato civile possa essere causa di disagio per i cittadini interessati. L’abolizione di alcuni stati civili nell’attuale quadro normativo non risolverebbe tuttavia il problema sollevato nel postulato, per non dire che lo aggraverebbe addirittura: in assenza di un documento pubblico che comprovi lo stato civile, chi chiede una rendita vedovile dovrebbe produrre l’atto di matrimonio e l’atto di morte per dimostrare che il proprio matrimonio è stato sciolto in seguito al decesso del coniuge. Le persone che sono già state sposate e intendono contrarre un secondo matrimonio dovrebbero produrre la sentenza di divorzio e l’attestato di passaggio in giudicato: quand’anche fosse abolito lo stato civile «divorziato/a», la persona interessata dovrebbe comunque indicare, e anche dimostrare, che il matrimonio precedente è stato sciolto giudizialmente con sentenza valida. Fintanto che il Codice civile contemplerà il matrimonio e il divorzio, vi saranno persone coniugate e divorziate, a prescindere dal fatto che si tratti di uno stato civile formale o di una semplice realtà della vita. L’abolizione di alcuni o di tutti gli stati civili non dispenserebbe dunque gli individui dalla necessità di rendere noto un divorzio nelle procedure amministrative. Semplicemente, queste indicazioni dovrebbero essere fornite non tanto come stato civile ma come fatto giuridicamente rilevante, con tutte le conseguenze amministrative che già oggi si incontrano in determinate relazioni internazionali. Nel sistema attuale la riduzione del numero degli stati civili non dispenserebbe dunque dalla necessità di dover comprovare in alcune procedure determinate circostanze della vita, quali ad esempio un divorzio. 5.2 Registro dello stato civile e stato civile Nelle procedure amministrative, lo stato civile esprime uno stato di fatto che può essere giuridicamente rilevante. Perciò i cittadini e i servizi competenti devono poter disporre prontamente di indicazioni certe al riguardo. Il modo più sicuro ed efficace di comprovare tali fatti consiste nel disporre di documenti dello stato civile che riportino lo stato civile preciso. Il registro dello stato civile non è pubblicamente accessibile e le autorità competenti e i loro collaboratori soggiacciono a obblighi di protezione dei dati e al vincolo del segreto. Questo sistema garantisce che i dati figuranti nel registro dello stato civile vengano trattati e resi noti soltanto laddove necessario. Quanto detto vale anche nelle relazioni internazionali. Tranne l’unione domestica registrata, gli altri stati civili sono utilizzati uniformemente nel mondo intero e garantiscono condizioni certe e chiare. Come emerge dalle esperienze maturate nei Paesi che hanno adeguato le designazioni di stato civile, una riduzione degli stati civili ai soli statuti «coniugato/a» e «non coniugato/a» genera un onere supplementare, poiché non dispensa, in determinate circostanze concrete, dalla necessità di comprovare lo stato civile preciso. Una modifica dello stato civile in contrasto con le basi del diritto di famiglia non è nell’interesse né dei cittadini né della certezza del diritto. 12/14 5.3 Legislazione e stato civile Lo stato civile preciso deve essere indicato soltanto in alcune procedure. Per disporre dell’abitazione familiare, ad esempio, basta che la persona interessata indichi se è coniugata. Il Consiglio federale prenderà pertanto spunto dal presente postulato per esaminare, in occasione di futuri lavori legislativi, se la conoscenza dello stato civile esatto è necessaria per l’adempimento dei compiti di un’autorità. Si evita così che i cittadini debbano rivelare dati personali che non sono indispensabili ai rapporti giuridici. 5.4 Economia privata e stato civile Nell’economia privata l’indicazione dello stato civile è spesso richiesta anche quando non è indispensabile (cartelle cliniche dei dentisti, prenotazione di camere d’albergo, moduli di partecipazione a concorsi ecc.) o quando basterebbe sapere se una persona è coniugata o vive in unione domestica registrata (contratti di locazione o di lavoro, richieste di carte di credito). In virtù del proprio diritto all’autodeterminazione informale, ogni cittadino è libero di decidere se nell’ambito di detti negozi vuole o non vuole rivelare il proprio stato civile preciso. Il Consiglio federale comprende che queste decisioni possano comportare difficili riflessioni. Per candidarsi a un posto di lavoro, ad esempio, non è obbligatorio indicare il proprio stato civile. Tuttavia, abitualmente il candidato indica nel proprio fascicolo il suo stato civile, come pure il numero di figli o i propri passatempi. Non si può dunque escludere che la mancata menzione dello stato civile sia considerata un fatto anomalo e possa comportare svantaggi concreti. Prima di indicare il proprio stato civile conviene pertanto appurare o chiedere se nel caso specifico si tratta di un’indicazione indispensabile, sancita in una base legale (come p. es. in materia di locazione), e quali indicazioni sono davvero necessarie (stato civile preciso o semplicemente indicazione dell’esistenza di un matrimonio o di un’unione domestica registrata) o usuali (procedure di candidatura, adesione a un’associazione). Secondo il testo del postulato, occorre tener conto delle «esigenze informative dell’economia privata». Lo scopo e il senso delle disposizioni in materia di protezione e divulgazione dei dati, in particolare nell’OSC, consistono nell’impedire che persone non autorizzate possano accedere a tali informazioni. Un interesse commerciale non costituisce un interesse degno di protezione ai sensi di tali disposizioni. Pertanto, i dati dello stato civile non sono accessibili all’economia privata. 5.5 Unione domestica registrata di coppie omosessuali In Europa il matrimonio civile tra persone omosessuali è attualmente riconosciuto in Olanda, Belgio, Spagna, Norvegia, Svezia, Portogallo, Islanda, Danimarca e Francia. Inghilterra e Galles hanno adottato una corrispondente legge che entrerà probabilmente in vigore nell’estate 2014. Il matrimonio tra persone omosessuali è inoltre riconosciuto in sei Stati del Sudamerica e 12 Stati federali degli Stati Uniti, in Canada, in Sudafrica, in Nuova Zelanda e nel Nepal. In Svizzera sarebbe possibile abolire gli stati civili relativi all’unione domestica registrata («in unione domestica registrata», «in unione domestica sciolta giudizialmente», «in unione domestica sciolta per decesso» e «in unione domestica sciolta in seguito a dichiarazione di scomparsa») consentendo alle coppie omosessuali di accedere al matrimonio. 13/14 In Svizzera i diritti e doveri delle coppie omosessuali sono stati disciplinati con l’adozione della 39 pertinente legge . Il Consiglio federale ritiene che prima di modificare gli stati civili relativi all’unione domestica registrata di coppie omosessuali occorrerebbe decidere se mantenere eventuali differenze materiali rispetto al matrimonio (p. es. in materia di adozione, di riproduzione assistita o di naturalizzazione). Occorrerebbe svolgere un dibattito di politica sociale ed esaminare se s’intende concedere l’accesso al matrimonio anche alle coppie omosessuali. Tuttavia, tale dibattito non va condotto in questa sede, bensì nel contesto del postulato Fehr 12.3607. Nel presente ambito, ossia in riferimento agli stati civili in quanto etichetta formale, il Consiglio federale reputa necessario puntualizzare quanto segue. Lo stato civile «in unione domestica registrata» è previsto a livello di legge (art. 2 cpv. 3 LUD). Oltre al legame esistente, questo stato civile fa presumere che il suo titolare abbia tendenze omosessuali anche quando non è necessario fornire indicazioni sul partner. In determinate 40 circostanze concrete (p. es. in una procedura di candidatura o in un soggiorno all’estero ) questo aspetto può risultare svantaggioso e quindi discriminante. Le stesse riflessioni e gli stessi problemi si pongono anche per lo stato civile «in unione domestica sciolta». 6 Considerazioni finali Il vigente diritto di famiglia non rispecchia l’effettiva realtà in tutte le sue sfaccettature. Numerose coppie e nuclei familiari esistono senza essere riconosciuti dalle disposizioni del diritto di famiglia. Eventuali adeguamenti delle disposizioni in questione presuppongono la modifica di ogni singola legislazione speciale (ossia l’adeguamento, oltre che del diritto di famiglia e successorio, p. es. anche del diritto in materia di assicurazioni sociali e del diritto fiscale). La semplice modifica degli stati civili non consentirebbe di risolvere le questioni materiali che si pongono nei vari ambiti del diritto. Le questioni materiali saranno discusse nell’ambito del postulato Fehr 12.3607 (Un diritto civile e in particolare un diritto di famiglia coerente e moderno). In tale occasione anche gli stati civili potrebbero essere modificati e – a seconda dell’esito dei lavori – semplificati o persino ampliati. Oltre all’abolizione di alcuni stati civili occorre infatti anche esaminare la necessità di nuove possibilità di iscrizione («convivenza di fatto»). Alla luce di queste prospettive di riforma, attualmente non è possibile giustificare una modifica mirata di alcuni stati civili né sul piano oggettivo né su quello pratico. 39 40 Cfr. la legge federale del 18 giugno 2005 sull’unione domestica registrata di coppie omosessuali (LUD; RS 211.231). Medizinische Untersuchung: Golfstaaten planen Schwulen-Test für Ausländer, Spiegel Online dell’11 ottobre 2013, http://www.spiegel.de/politik/ausland/schwulen-test-golfstaaten-wollen-auslaender-auf-homosexualitaet-testen-a-926998.html (in tedesco, consultato il 21.10.2013). 14/14