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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
NONA LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE N.
PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Lazzarini, Corazzari, Finco,
Bassi, Caner, Tosato, Conte, Furlanetto, Possamai, Baggio, Finozzi, Stival, Bozza,
Cappon, Manzato, Sandri, Cenci, Toscani e Ciambetti
POLITICHE REGIONALI
GENERAZIONI
PER
Presentato alla Presidenza del Consiglio il
I
GIOVANI
E
LE
FUTURE
1
POLITICHE REGIONALI
GENERAZIONI
PER
I
GIOVANI
E
LE
FUTURE
R e l a z i o n e:
Analisi di contesto: la “Questione giovanile”.
Come evidenziato in una recente pubblicazione dell’Istituto di Ricerche
Economiche e Sociali (IRES) per il Piemonte (Giovani e lavoro: la questione
italiana, in Informaires, anno XXIII, n . 41, maggio 2012) ”da diversi decenni (le)
problematiche relative ai giovani sono presenti all’attenzione del dibattito e delle
politiche pubbliche. Tuttavia, una specifica “questione giovanile” è esplosa in
tutto il mondo occidentale in connessione temporale e almeno in parte anche
causale con la grande crisi globale iniziata a fine 2007: da allora, con ritmi
crescenti e pochissime eccezioni, i tassi di disoccupazione giovanili sono schizzati
in alto, ben più di quelli della popolazione complessiva, e gran parte degli istituti
di ricerca e delle istituzioni internazionali hanno rivolto una preoccupata
attenzione alla comprensione e al trattamento del “problema dei giovani nella
crisi” (vedasi studio della Commissione Europea “EU Youth Report” del 2009,
quello dell’Ocse, “Off to a Good Start? Jobs for Youth”, del 2010, e quello della
Fondazione Europea di Dublino, “Youth and Work”, del 2011).
La situazione dell’Italia rispetto ad altri Paesi, inoltre, appare ancor più
problematica, a causa di tassi di disoccupazione più elevati, di una maggior
durata dei periodi di non lavoro, di un maggior divario, come già accennato, con
gli adulti. Ma anche altri indici di difficoltà rendono peggiore la situazione dei
giovani italiani rispetto a quelli di altri paesi: più alti e duraturi tassi di inattività
(scolastica e lavorativa), sempre più lunghi percorsi di formazione iniziale cui
non corrisponde un maggior conseguimento di titoli di studio e acquisizione di
competenze, più tardi e tortuosi percorsi di ingresso nel mercato del lavoro, un
eccessivo prolungarsi dei tempi di uscita dalla famiglia di origine e della
costruzione di una condizione residenziale ed esistenziale autonoma, che
pospongono ancor più l’assunzione di ruoli genitoriali e tutto ciò con evidenti
ripercussioni anche sull’intero sistema sociale e produttivo circa la sua
sostenibilità economico-finanziaria.
Ne emerge un quadro molto complesso che richiede un approccio alla ricerca
delle soluzioni alle problematiche giovanili articolato e multisettoriale. Tuttavia,
è chiaro che la problematica afferente all’inserimento nel mondo del lavoro da
parte dei giovani riveste carattere di particolare rilevanza e centralità rispetto ai
diversi temi che riconducono alla questione giovanile. Vale la pena quindi di
approfondire tale problematica con preciso riguardo alla situazione della nostra
Regione.
Per i giovani del Veneto oggi, al termine dei loro sempre più lunghi percorsi di
studio, le opportunità di lavoro sono minori rispetto a una volta, ma non solo: è
diminuita, infatti, anche la qualità delle opportunità stesse, con riguardo a
stabilità e durata dei rapporti di lavoro, pure in termini di remunerazioni iniziali,
se non anche di opportunità successive di carriera professionale e retributiva.
Situazione questa confermata anche da una recentissima indagine di luglio 2012,
condotta da SWG (importante Istituto demoscopico), sulla percezione della
qualità del lavoro commissionata da Plancia© – strumento di management
politico - a supporto dei decision maker pubblici: 7 giovani su 10 confermano che
“si trovano solo lavori temporanei”, vale a dire precari, dato praticamente
2
identico anche per coloro che dichiarano che “si trovano solo lavori mal pagati”.
Rilevazioni in netto peggioramento se raffrontate anche solo con i dati dello
scorso anno sulle medesime situazioni di lavoro.
Anche i dati statistici confermano una situazione preoccupante da diversi punti di
vista: dei 457.653 giovani dai 15 ai 24 anni che risiedevano in Veneto nel primo
trimestre 2012 sono 52.292 quelli disoccupati, pari al 12% della popolazione
giovanile (15-24), una proporzione che si riduce allargando l’obiettivo a quelli
che hanno tra i 25 ed i 34 anni (32.091, pari al 5%). La platea di giovani senza
lavoro in Regione appare dunque relativamente estesa, facendo rientrare il
fenomeno della disoccupazione giovanile entro livelli di guardia, soprattutto nel
confronto con altre realtà nazionali: il tasso di disoccupazione dai 15 ai 24 anni
era al 29,6%, quello dai 25 ai 34 anni al 6,6%.
Anche in altre regioni d’Europa la situazione non appare migliore: Rhône-Alpes
(FR; 19,9%), Île de France (FR; 21,1%), Provence-Alpes-Côte d’Azur (FR;
24,0%), País Vasco (ES; 30,3%), Cataluña (ES; 39,5%), Comunidad valenciana
(ES; 42,0%), Dati migliori al Veneto li troviamo solo nelle regioni tedesche del
Baden-Württemberg (7%), del Bayern (6,5%), del Nordrhein-Westfalen (10,9%) e
nelle vicine Austria (8,8% totale nazione) e Slovenia (14,7%).
Struttura della popolazione giovane in Veneto nel primo trimestre 2012.
Fonte: Elaborazioni PLANCIA© su dati Istat - Rcfl
Il fatto che il numero assoluto di disoccupati giovani in Veneto sia più contenuto
di altre realtà europee e nazionali, non deve però far passare sotto silenzio il
fenomeno o, peggio ancora, abbassare la guardia in questi anni in cui si assiste
ad un mercato del lavoro sostanzialmente bloccato, anche in Veneto. Basta dare
uno sguardo alle dinamiche dell’occupazione e della disoccupazione giovanile
negli ultimi anni per rendersi, infatti, conto che la disoccupazione giovanile nel
Veneto è passata da fisiologica, naturalmente connessa al sistema economico e
all’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, a una vera e propria
condizione di disagio.
Il tasso di disoccupazione 15-24 anni è, infatti, più che raddoppiato dal 2007 al
primo trimestre 2012, ma anche quello dai 25 ai 34 anni ha registrato una
impennata.
In termini assoluti, dall’inizio della crisi (convenzionalmente, il 2008) ad oggi il
numero di disoccupati dai 15 ai 24 anni è aumentato di 34.500 unità, e di 9.800
dai 25 ai 34 anni. Insieme si tratta di quasi 44.300 disoccupati giovani in più sui
3
circa 84 mila attuali, vale a dire oltre il 50% in più di disoccupati under 35 in soli
quattro anni.
La crescita nel numero di disoccupati è stata determinata, più che da giovani che
si sono affacciati per la prima volta sul mercato del lavoro (sempre meno,
considerando
l’invecchiamento
della
popolazione),
dalle
flessioni
nell’occupazione: dal 2008 al primo trimestre 2012 si contano, infatti, 24.400
occupati in meno dai 15 ai 24 anni e 84.000 dai 25 ai 34 anni. Flessioni così
importanti possono essere spiegate solo in parte dal “salto demografico”
(giovani che non appartengono più a quelle classi d’età), conciliandosi invece di
più con la crescita del numero di disoccupati.
Dinamica dei tassi di disoccupazione ed occupazione dei giovani in Veneto dal
2004 al primo trimestre 2012.
Fonte: Elaborazioni PLANCIA© su dati Istat - Rcfl
In tema di disoccupazione e inattività non si deve poi sottovalutare la popolazione
giovanile a rischio di disagio, i cosiddetti NEET (Not in Employement, Education
or Training), in altre parole quei giovani che hanno concluso i percorsi formativi
e contemporaneamente si trovano nella condizione di persone prive di
occupazione: in Veneto nel 2011 sono 169 mila, il 16% della popolazione
giovane, in crescita di ben 5 punti percentuali rispetto al 2007, che in termini
assoluti vuol dire 48 mila giovani in più “a rischio” di rimanere esclusi dalla
società e dalla possibilità di costruirsi un futuro.
Ma non solo i disoccupati, o gli inattivi, sono a rischio. Anche i giovani occupati
stanno vivendo una situazione di difficoltà, da una parte determinata dalla
maggiore probabilità di venire espulsi dal mercato del lavoro a causa della crisi,
dall’altra di vivere in uno stato di precarietà di lungo periodo, determinato dalla
“dualità” del mercato del lavoro che ha costruito due situazioni contrastanti, con
i giovani da una parte e gli altri lavoratori dall’altra.
A fronte della quasi totalità degli occupati veneti con 30 anni e più che hanno una
forma di lavoro contrattualmente “tipico” o “standard”, vale a dire dipendenti a
tempo indeterminato o lavoratori autonomi, la quota scende al di sotto del 70%
per gli Under 30, che solo in 6 casi su 10 possono contare su un lavoro a tempo
indeterminato. Oltre 3 ragazzi su 10 sono atipici, soprattutto dipendenti a tempo
determinato (16%) o con altre forme contrattuali (lavoro interinale, a chiamata,
etc.).
C’è da dire peraltro che questa distribuzione è calcolata su tutti i giovani che
lavorano, quindi anche su un ampio gruppo di giovani che hanno iniziato a
lavorare più di qualche anno fa, e soprattutto molto prima della “grande crisi”. A
lungo andare questa struttura, e in particolare la componente di lavoro a tempo
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indeterminato, è destinata a cambiare ancora: nel solo 2011, quasi 6 assunzioni
su 10 per i giovani veneti con meno di trent’anni sono state a tempo determinato,
il 9% in apprendistato ed il 7% con contratti di collaborazione. Solamente il 26%
delle assunzioni ha avuto carattere indeterminato (ma il 33% nel caso dei
lavoratori totali).
Tipologia dell’occupazione in Veneto: Under 30 con totale lavoratori occupati
69% / 90%
TIPOLOGIA
CONTRATTUALE
LAVORO TIPICO o
STANDARD
LAVORO ATIPICO o
NON STANDARD
31% / 10%
T. indeterminato
60% / 68%
Autonomi
10% / 22%
T. determinato
16% / 6%
Collaboratori
Altre forme
3% / 1%
12% / 2%
Fonte: Elaborazioni PLANCIA© su dati Istat - Rcfl
Ma anche sul fronte professionale/imprenditoriale la situazione giovanile veneta
desta qualche preoccupazione: innanzi tutto, la quota di lavoratori autonomi
Under 30 rispetto agli adulti appare piuttosto scarsa (10% contro 22%). Se da
una parte questo dato potrebbe apparire, per così dire, naturale, assumendo che
un giovane decida di fare un lavoro autonomo dopo esperienze di lavoro
dipendente, dall’altra si riscontra in Veneto, come in altre realtà nazionali, una
tendenza decisamente accentuata nel periodo della crisi all’apertura di nuove
partite IVA solo da parte di giovani. Questi fenomeni, purtroppo, sembrano
evidenziare, più che un rinnovato spirito imprenditoriale, molti lavoratori
dipendenti di fatto “mascherati” da partite IVA.
Che il clima economico non sia particolarmente adatto per le attività
imprenditoriali giovanili, infatti, è testimoniato anche dalla consistenza delle
imprese giovani, vale a dire quelle in cui la partecipazione di Under 30 risulta
superiore al 50%. Il Veneto è la quart’ultima regione per peso di imprese
giovanili sul totale. Sono appena il 9,3%, oltre due punti in meno della media
nazionale.
Guardando la situazione in chiave dinamica, la questione del rinnovamento delle
imprese venete in termini generazionali appare ancora più preoccupante:
focalizzando l’attenzione sui titolari e amministratori di impresa con meno di
trent’anni, il Veneto risulta la regione italiana con il peggior trend dal 2005 (27%) una delle ultime nel confronto con il 2008 (-11,5%).
5
Imprese giovanili al 31 dicembre 2011 nelle regioni italiane.
Peso
%
Imprese
Imprese totali
Regioni
giovanili
giovanili
Abruzzo
17.838
151.303
11,8
Basilicata
7.447
61.550
12,1
Calabria
30.117
180.922
16,6
Campania
83.002
557.207
14,9
Emilia Romagna
43.870
475.716
9,2
Friuli Venezia Giulia 9.162
109.658
8,4
Lazio
63.997
608.462
10,5
Liguria
16.059
167.579
9,6
Lombardia
95.790
955.088
10,0
Marche
18.458
177.656
10,4
Molise
4.512
35.497
12,7
Piemonte
51.716
467.671
11,1
Puglia
53.866
385.856
14,0
Sardegna
20.021
169.531
11,8
Sicilia
68.952
463.475
14,9
Toscana
44.711
417.200
10,7
Trentino Alto Adige
9.594
110.042
8,7
Umbria
10.149
96.266
10,5
Valle d'Aosta
1.338
13.928
9,6
Veneto
46.827
505.467
9,3
ITALIA
697.426
6.110.074
11,4
Fonte: Elaborazioni Infocamere su dati Registro delle Imprese
Amministratori e titolari Under 30 in imprese attive per regione al 4° trimestre
2011 e confronti rispetto al 3° trimestre 2008 ed al 4° trimestre 2005.
Amministratori e Variazione % amministratori e titolari
titolari Under 30 Under 30
4° trim. 2011
Su 3° trim. 2008
Su 4° trim. 2005
Abruzzo
8.630
-0,6%
-14,2%
Basilicata
3.327
-6,9%
-24,7%
Calabria
14.569
-3,3%
-17,5%
Campania
41.202
-8,4%
-18,1%
Emilia Romagna
25.238
-12,7%
-28,3%
Friuli Venezia Giulia 5.482
-10,2%
-23,8%
Lazio
28.194
6,5%
-0,1%
Liguria
8.590
-2,0%
-16,1%
Lombardia
53.461
-11,1%
-23,0%
Marche
8.543
-11,7%
-23,7%
Molise
2.258
-2,8%
-17,0%
Piemonte
28.499
-8,6%
-18,0%
Puglia
25.067
-2,9%
-17,3%
Sardegna
9.449
-8,3%
-19,4%
Sicilia
31.011
-8,0%
-18,5%
Toscana
22.970
-10,0%
-23,2%
6
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
ITALIA
5.120
4.882
847
22.595
349.934
-5,8%
-7,6%
8,2%
-11,5%
-7,5%
-19,8%
-22,1%
-5,5%
-27,1%
-19,7%
Fonte: Elaborazioni PLANCIA© su dati Infocamere – Stockview
La complicata condizione occupazionale dei giovani impone che si agisca
efficacemente nella direzione di costruire e consegnare ai ragazzi i giusti
strumenti perché possano affrontare e gestire l’incertezza a cui quotidianamente
sono sottoposti.
Per questo motivo è fondamentale agire sulla precarizzazione dei giovani che dal
mercato del lavoro si sta estendendo fin nella vita quotidiana trasformandosi in
un’incertezza non solo lavorativa, ma anche esistenziale. Dare ai giovani certezze
occupazionali sarebbe il primo e fondamentale passo per non disperdere questo
importante capitale umano necessario per il futuro della regione. La strategia
della flexsecurity può permettere ai giovani di fronteggiare la precarietà con
maggiore sicurezza disponendo di strumenti efficaci per passare da un lavoro ad
un altro.
Per rendere più sicura la realtà occupazionale giovanile e soprattutto per
semplificare l’accesso dei ragazzi al mercato del lavoro è importante che si
costruisca un sistema capace di valorizzare le professionalità. In quest’ottica è
fondamentale promuovere percorsi formativi in ambito aziendale anche durante i
periodi di istruzione scolastica e universitaria che permettano ai giovani di
affrontare la transizione al mercato del lavoro con maggiore consapevolezza.
Il difficile accesso al mercato del lavoro genera necessariamente un movimento di
giovani “talenti” che senza alcune possibilità in patria, cercano di raggiungere i
propri obiettivi all’estero. Le migrazioni giovanili all’estero rappresentano un
punto cruciale che deve essere tenuto in considerazione soprattutto per il rischio
di un costante depauperamento di capitale umano e sociale fondamentale per lo
sviluppo economico. Richiede, ad esempio, particolare attenzione il dato dell’Istat
sulla mobilità dei dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo in Italia e
soprattutto nell’area settentrionale. Nel Nord Italia, sul totale dei dottori di
ricerca iscritti nel 2003 in università italiane, l’8,4% si trasferisce all’estero per
cercare lavoro. Un dato apparentemente poco consistente che è però superiore di
due punti percentuali della media nazionale (6,4%) e mette in luce la difficoltà del
mercato del lavoro delle regioni settentrionali di assorbire giovani qualificati
costringendoli ad espatriare.
A riguardo della questione giovanile, un altro aspetto problematico è sicuramente
la crescente difficoltà che oggi hanno i giovani di accedere al mercato
immobiliare e di far quindi ricorso al mutuo per acquistare una casa. In Italia, se
nel quadriennio 2004-2007 gli under 35 che avevano acceso un mutuo in banca
erano il 41,7%, nei quattro anni successivi (2008-2011) sono diventati il 36,4%,
con un calo del 5,3%. Ciò significa che ad oltre 35mila giovani tra il 2008 e il
2011, è stata negata la possibilità di avere un prestito. A conferma di quanto
complicato stia diventando l’accesso al mercato immobiliare per i giovani è
l’aumento dell’età media dei mutuatari che in Italia è di 38,8 anni. Nell’area
settentrionale del Paese l’età media è lievemente inferiore rispetto al dato
nazionale, soprattutto a Nord est (38,3 anni), dove però l’aumento nel
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quadriennio 2008-2011 è di oltre un anno rispetto al periodo 2004-2007 e a
fronte di una crescita di soli 0,5 anni al centro e 0,9 al Sud.
Mutui per la casa, caratteristiche anagrafiche e territoriali
Composizione %
2004-2007
2008-2011
Variazione
Mutui per caratteristiche anagrafiche (in %)
Meno di 35 anni 41,7
36,4
-5,3
Da 35 a 44 anni 36,5
38,4
+1,9
Da 45 a 54 anni 15,5
18,1
+2,6
Oltre 54 anni
6,2
7,1
+0,9
Età media dei mutuatari (in anni)
Nord Est
37,2
38,3
+1,1
Nord Ovest
37,0
38,2
+1,2
Centro
39,4
39,9
+0,5
Mezzogiorno
38,3
39,2
+0,9
Fonte: Elaborazioni PLANCIA© su dati Banca d’Italia
Le dinamiche di deterioramento del mercato lavoro, non solo determinate
congiunturalmente dalla crisi ma anche dal cambiamento del modello
occupazionale che ha portato, inesorabilmente, da una flessibilizzazione dei
giovani ad una loro precarizzazione, si sono riflesse naturalmente sulle loro
condizioni reddituali, che rendono, oltre alla difficoltà di progettare e vedere un
futuro davanti a sé, estremamente difficile l’uscita dai nuclei familiari di origine.
Emerge, infatti, come in Veneto negli anni Settanta erano appena 1 su 10 i
giovani dai 25 ai 34 anni che vivevano in famiglia, passati a 3 su 10 negli anni
Novanta. Nel 2010, quasi il 42% dei ragazzi veneti era ancora residente nelle
proprie famiglie.
La ritardata emancipazione dei giovani è determinata anche da altri fattori, quali
l’allungamento dei percorsi di studio o la progressiva crescita di ricchezza da
parte delle famiglie che ha reso meno impellente la necessità dei giovani di
costruire da subito la propria realtà autonoma di vita, ma non si può certo
trascurare come le occasioni offerte ai giovani per rendersi autonomi stiano
diventando sempre più rarefatte.
Giovani dai 25 ai 34 anni che vivono nelle famiglie di origine
Incidenza % sul totale dei giovani dai 25 ai 34 anni
1971
1991
2010
% di giovani 10,2*
30,1
41,8**
* Stima sui figli conviventi in famiglia di 26 anni ed oltre
** Stima basata sul 97% dei giovani
Fonte: Elaborazioni PLANCIA© su dati Istat – Censimento della popolazione e
Rcfl
Normativa statale sulle politiche giovanili.
Anche se gli interventi in favore dei giovani possono farsi risalire all’art. 31,
comma 2, della Costituzione, che protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù,
non c’è in Italia un quadro normativo statale sulle politiche per i giovani, ma
semplici norme spot contenute in leggi finanziarie o decreti-legge.
8
Peraltro, con l’art. 1, comma 19, lettera d, D.L. 18.05.2006, n. 181, convertito
con legge 17.07.2006, n. 233, sono state attribuite alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri le “funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche
giovanili, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche
delle giovani generazioni, ivi comprese le funzioni di indirizzo e vigilanza
sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù, esercitate
congiuntamente con il Ministro della solidarietà sociale”.
Con successivo decreto del Presidente del Consiglio del 15 giugno 2006 “le
funzioni di indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nelle
materie concernenti le politiche giovanili e le attività sportive” sono state
delegate al Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive. Nell’attuale
Governo (entrato in carica il 16.11.2011), al Ministro per la Cooperazione
internazionale e l’Integrazione (Andrea Riccardi) sono state affidate le deleghe
sulle politiche giovanili, sulle politiche per la famiglia, sulle adozioni di minori
italiani e stranieri, sull'osservatorio nazionale sulla famiglia, sull'osservatorio
nazionale sull'infanzia e l'adolescenza, sul servizio civile e sull'ufficio nazionale
antidiscriminazione.
Inoltre, in attuazione della Decisione in data 15 novembre 2006, n. 1719/2006/CE
del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il programma Gioventù in
Azione per il periodo 2007-2013, con decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297
(art. 5), convertito con legge 23 febbraio 2007, n. 15, è stata istituita l'Agenzia
Nazionale per i Giovani (ANG), organismo pubblico dotato di autonomia
organizzativa e finanziaria, vigilato dal Governo Italiano e dalla Commissione
Europea.
L’Agenzia, che svolge le funzioni di Agenzia nazionale italiana del programma
comunitario, promuove (art. 2, comma 2 Statuto) la cittadinanza attiva dei
giovani e, in particolare, la loro cittadinanza europea; sviluppa la solidarietà e
promuove la tolleranza fra i giovani per rafforzare la coesione social; favorisce
la conoscenza, la comprensione e l'integrazione culturale tra i giovani di Paesi
diversi; contribuisce allo sviluppo della qualità dei sistemi di sostegno delle
attività dei giovani e dello sviluppo della capacità delle organizzazioni della
società civile nel settore della gioventù; favorisce la cooperazione nel settore
della gioventù a livello locale, nazionale ed europeo.
L’attività di cooperazione istituzionale risulta essenziale per il perseguimento
degli obiettivi indicati, per valorizzare le esperienze positive già esistenti e per
imprimere alle politiche giovanili una caratteristica di organicità complessiva,
affinché possa essere concreto riferimento per le Regioni, le istituzioni locali e le
diverse amministrazioni centrali coinvolte, anche attraverso lo strumento degli
Accordi di Programma Quadro.
Tali Accordi rappresentano strumenti idonei a programmare gli interventi,
individuando i settori prioritari nei quali concretizzare le azioni, destinare
finanziamenti, sollecitare progettualità e creatività da parte dei giovani. A
sostegno e integrazione delle azioni già in corso per la definizione e stipula di tali
accordi di programma, è altresì previsto il contestuale avvio di attività che
concorrano a mettere a punto i più specifici strumenti di intervento collegati
all’attuazione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013.
Nella Conferenza unificata Stato Regioni Province Autonome ed Enti locali del 7
ottobre 2010 (atto n. 101 ku) è stata sancita l’intesa (ex art. 8, comma 6, legge
9
5.06.2003, n. 131) per il riparto del Fondo nazionale per le politiche giovanili di
cui all'art. 19, comma 2, del D.L. 4.07.2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4.08.2006, n. 248, relativamente alla quota parte a livello regionale e
locale.
Il Fondo nazionale per le politiche giovanili di € 37.421.650,50 di cui alla
predetta Conferenza Unificata ha assegnato al Veneto € 2.724.296,16 pari al
7,28% del Fondo complessivo.
Corre peraltro l’obbligo di evidenziare che le politiche giovanili non
costituiscono una specifica materia che possa ricondursi a una di quelle elencate
nei commi 2 e 3 dell’art. 117 della Costituzione, né possono farsi rientrare nella
competenza legislativa residuale esclusiva delle regioni ai sensi del comma 4 del
predetto articolo 117 della Costituzione.
Le “politiche giovanili” non si possono etichettare come materia, in quanto
investono tanti settori o materie, alle quali sono riconducibili gli interventi e le
attività posti in essere dalle istituzioni in favore dei giovani.
Conseguentemente, le materie su cui s’interviene possono rientrare sia nella
competenza legislativa statale e sia nella competenza legislativa regionale
concorrente o esclusiva, ai sensi dell’articolo 117, commi 2 (potestà legislativa
esclusiva dello Stato), 3 (potestà legislativa regionale concorrente) e 4 (potestà
legislativa regionale su ogni materia non espressamente riservata alla
legislazione dello Stato) della Costituzione.
Il progetto di legge in esame, quindi, anche se riguarda ambiti tra loro diversi e
riconducibili a competenze distinte, non si propone di normare in maniera
organica tali svariati settori, ma disciplina alcune strutture e organismi idonei a
favorire l’inserimento dei giovani nella società, nel mondo del lavoro e della
scuola, ipotizzando la realizzazione di alcune tipologie di progetti, interventi e
specifiche iniziative.
La mancanza di una disciplina organica delle politiche giovanili non ha
consentito di affrontare la definizione di giovane, sul quale peraltro poggia il
futuro del Paese e della nostra Regione.
In effetti, non appare facile definire e delimitare il significato di “giovane” e,
conseguentemente, introdurre interventi adeguati per i giovani.
Pur tuttavia, si può giungere a una definizione approssimata del concetto di
giovane, individuato nella persona con età massima variabile tenuto conto delle
esigenze di studio (trent’anni e oltre), con un dato stile di vita e inserito o meno
nel mondo del lavoro.
Di norma, per popolazione giovanile s’intende quella rappresentata da giovani di
età compresa tra i 15 e i 24 o tra i 18 e i 34 anni, ma il range d’età può variare in
relazione alle diverse condizioni in cui viene a trovarsi un giovane (studi
universitari, ecc.) o secondo le norme di intervento (es.: per la LRV 14.11.2008,
n. 17, il range è tra i 15 e i 30 anni; il Dipartimento della Gioventù, per l’accesso
agli appositi fondi statali, considera giovani gli under 35, ecc.).
Il recente Testo unico dell’apprendistato (d.lgs. 14.09.2011, n. 167) fissa l’età del
giovane apprendista tra i 15 e i 25 anni (apprendistato per la qualifica e per il
diploma professionale) e tra i 17 e i 29 anni (apprendistato professionalizzante o
contratto di mestiere e apprendistato di alta formazione e ricerca).
Normativa europea
Sebbene l’azione delle istituzioni europee in materia di politiche giovanili risalga
agli anni ’70, la piena titolarità dell’Unione Europea a occuparsene deriva dal
10
Trattato di Maastricht del 1993, che comprende la cooperazione transnazionale
in ambito giovanile tra le aree di intervento dell’Unione per i settori della
formazione.
Negli ultimi anni l’azione dell’Unione Europea verso i giovani è venuta ad
intensificarsi: nel marzo 2005, infatti, il Consiglio Europeo ha adottato il “Patto
europeo per la gioventù” con cui si evidenziano gli ambiti di intervento urgente
da adottare in seguito alle problematiche emerse dall’analisi di medio termine
sull’andamento del programma complessivo per la crescita e la competitività
dell’Europa nella società della conoscenza.
Nello stesso anno la Commissione europea ha presentato due nuovi programmi
per il periodo 2007/2013 con l’intento di razionalizzare il sistema delle
opportunità europee in favore della gioventù, accorpando le iniziative in modo da
facilitarne l’accesso da parte dei giovani con minori opportunità.
Si tratta, nello specifico, del “Programma gioventù in azione” con cui ci si
propone di sviluppare tra i giovani il senso di responsabilità personale,
d’iniziativa, d’interesse per gli altri, di cittadinanza e la partecipazione a livello
locale, nazionale ed europeo e del “Programma integrato per l’apprendimento
permanente (lifelong learning)”, che s’incentra sull’insegnamento scolastico
(Comenius), superiore (Erasmus), sulla formazione professionale (Leonardo da
Vinci) e sull’insegnamento per gli adulti (Grundtvig), da integrarsi con
provvedimenti trasversali e con un nuovo programma focalizzato
sull’integrazione europea.
L’Unione Europea ha incentrato le politiche giovanili sul protagonismo dei
giovani nell’ideazione, nella realizzazione e nella valutazione dei progetti a
beneficio degli stessi e delle comunità locali, nell’importanza dell’educazione non
formale come occasione di crescita per i giovani e sulla dimensione sia europea
che locale degli interventi da attuare.
I principali documenti in cui è scaturita tale attività comunitaria sono il Libro
bianco della Commissione “Un nuovo impulso alla gioventù europea” e la
“Carta europea per le Politiche giovanili”. Il Trattato di Roma non contemplava
la gioventù tra i settori di competenza della Commissione.
Nel “Libro bianco della Commissione europea - Un nuovo impulso per la
gioventù europea”, Bruxelles 21.11.2001, COM(2001) 681, pag. 5, si afferma: “I
giovani … vogliono essere intesi e considerati come interlocutori a pieno titolo,
vogliono contribuire a costruire l’Europa, vogliono influenzare il dibattito sul suo
divenire. È il momento di considerare la gioventù come una forza nella
costruzione europea e non come un problema da gestire. Occorre dare loro i
mezzi per esprimere le loro idee, di confrontarli a quelle di altri attori della
società civile”.
La “Carta europea per le Politiche giovanili” rappresenta un quadro di
riferimento per lo sviluppo di politiche in favore dei giovani a livello locale e
viene a distinguere tra una dimensione trasversale della partecipazione giovanile
rispetto alle politiche suddivise per settori tematici, oltre a porre un’attenzione
specifica agli strumenti per favorire tale partecipazione.
Normativa regionale
L’attuale assetto normativo del Veneto è
novembre 2008, n. 17 “Promozione del
partecipazione alla vita sociale” che, oltre
degli interventi (art. 3) facente riferimento
11
recato dalla legge regionale 14
protagonismo giovanile e della
ad una programmazione triennale
alla legge regionale 29 novembre
2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione” e al Piano socio-sanitario
regionale di cui all’articolo 6 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56
“Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in
materia sanitaria”, affida alla Giunta regionale un’attività di coordinamento e
attuazione (art. 4), istituisce il Comitato regionale per le politiche giovanili (art.
5), stabilisce che i comuni e le comunità montane adeguino gli interventi e i
progetti contenuti nei piani di zona di cui all’articolo 8 della legge regionale 14
settembre 1994, n. 56 al programma triennale (art. 6) e istituisce il Forum
regionale dei giovani (art. 7) quale organo consultivo di rappresentanza del
mondo giovanile.
Tale normativa, quindi, pur istituendo il Comitato regionale per le politiche
giovanili (art. 5) e il Forum regionale dei giovani (art. 7), non prevede alcuna
iniziativa progettuale diretta a innovare l’aggregazione giovanile o a fornire
strumenti di sostegno e di governance d’interesse diretto dei giovani ed è poco
sprovvista di strumenti adeguati e mirati a migliorare realmente la situazione
complessiva del giovani della nostra Regione.
Partendo da questa esperienza, e tenuto conto delle mutate situazioni afferenti al
mondo giovanile aggravate dalla crisi globale (vedi analisi più sopra svolta), è
parso opportuno proporre una nuova disciplina in favore dei giovani che
istituisce alcuni organismi e progetti innovativi, assegna alla Regione la regia
della programmazione, unitamente all’indirizzo e al coordinamento
dell’attuazione delle politiche giovanili.
Proposta legislativa
La proposta di legge regionale in argomento, come si è detto, individua alcuni
strumenti idonei a sostenere e stimolare l’inserimento dei giovani della nostra
Regione nel mondo della scuola, della cultura, della formazione, del lavoro e
della vita adulta, non solo attraverso alcune strutture e organismi di nuova
costituzione, ma anche prefigurando la realizzazione di alcuni progetti innovativi
o sperimentali.
La proposta è sostenuta dall’idea della centralità dei giovani, affinché diventino
protagonisti della loro crescita e del loro futuro, facendo esperienza di autonomia
e responsabilità nel percorso verso l’età adulta.
La proposta si snoda attraverso la definizione dei principi generali, i soggetti e
tipologie d’intervento, gli organismi preposti e le tematiche che coinvolgono i
giovani con il lavoro, la casa, il credito e la mobilità internazionale.
Questa nuova iniziativa legislativa, che pone al centro degli interessi regionali i
giovani, vuole anche essere uno strumento per rilanciare le politiche di crescita
della nostra Regione, anche grazie al coinvolgimento sinergico di tutti gli attori
previsti nella proposta individuati negli enti locali, negli enti pubblici e privati,
nelle istituzioni scolastiche e universitarie, negli organismi di ricerca pubblici e
privati senza scopo di lucro, nelle associazioni imprenditoriali e organizzazioni
sindacali, nelle associazioni o aggregazioni giovanili, negli imprenditori e altri
soggetti privati.
La proposta prevede, quindi, oltre alla cooperazione istituzionale con gli enti
locali e altre amministrazioni pubbliche, il coordinamento e l’integrazione
dell’azione regionale con quella di organismi, associazioni e soggetti privati.
Il progetto di legge si compone di 27 articoli inseriti nei seguenti otto capi:
Capo I – Principi generali.
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Capo II – Soggetti e tipologie di intervento.
Capo III – Organismi preposti.
Capo IV – Giovani e lavoro.
Capo V – Giovani e casa.
Capo VI – Giovani e credito.
Capo VII – Giovani, Europa e Mondo.
Capo VIII – Norme finali.
I contenuti dell'articolato per ciascun capo si possono così sintetizzare:
L’art. 1 contiene i Principi e le finalità incentrati su:
- Valorizzazione dei giovani nel mondo scolastico, universitario e della cultura,
nella formazione professionale e nell’attività lavorativa;
- Sostegno delle competenze, del talento e delle capacità dei giovani e delle
relazioni di reciproco vantaggio tra il mondo degli adulti e quello giovanile;
- Rispetto delle pari opportunità, parità di trattamento, di uguaglianza e non
discriminazione;
- Osservanza del principio di responsabilità nei confronti delle future
generazioni come sancito dall’art. 6 dello Statuto regionale;
- Interventi rivolti ai giovani residenti in Veneto di età compresa, di norma, tra i
quindici e i trentacinque anni;
- Concessione di benefici di ammontare direttamente proporzionale al numero
dei giovani coinvolti.
L’art. 2, relativo a Programmazione e coordinamento, stabilisce che la Regione
svolge la programmazione, l’indirizzo, il coordinamento e il controllo degli
interventi e sostiene le capacità individuali, progettuali e creative dei giovani in
ben precisi ambiti.
L’art. 3 disciplina il Piano regionale delle politiche giovanili, precedentemente
denominato “Programma triennale regionale” dall’art. 3 della LR 14.11.2008, n.
17, ha valenza triennale ed è approvato dalla Giunta regionale su proposta del
Comitato regionale per le politiche giovanili e previo parere della competente
Commissione consiliare.
Il Piano contiene:
- gli indirizzi per la realizzazione di progetti, azioni e interventi, anche a
carattere innovativo e sperimentale;
- gli indirizzi in materia di coordinamento e controllo degli interventi realizzati
con fondi regionali;
- la determinazione del regime di finanziamento o di incentivazione per tipo di
iniziativa;
- la graduazione delle priorità d'intervento tenuto conto di quanto stabilito
dagli articoli 5, comma 1 e 13, comma 3;
- l’indicazione delle procedure di accesso e valutazione ai finanziamenti e agli
incentivi;
- l’ammontare delle risorse finanziarie destinate nel triennio agli interventi in
materia di politiche giovanili;
- i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie;
- le modalità di monitoraggio del Piano e la valutazione dei risultati
conseguiti.
Il Piano è predisposto avuto riguardo anche al “Piano nazionale giovani”, agli
indirizzi europei e alle proposte avanzate dai soggetti indicati nell’art. 4.
13
Nell’art. 4 sono indicati i soggetti coinvolti nell’attuazione delle politiche
giovanili.
Le modalità di intervento sono individuate nei finanziamenti, bandi e direttive
adottate dalla Giunta regionale, per stimolare la realizzazione di interventi o
iniziative utili in favore dei giovani.
L’art. 5 individua le “leve prioritarie” d’intervento della Giunta regionale,
rappresentate da specifici progetti, azioni o attività.
A questi interventi, si aggiungono quelli in favore delle associazioni, della
cooperazione e delle singole iniziative imprenditoriali nelle quali sono coinvolti i
giovani.
I finanziamenti del presente articolo sono preceduti dall’adozione di criteri da
parte della Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno.
L’art. 6 è dedicato ai progetti innovativi o sperimentali, ai quali la Giunta
regionale può destinare una quota del Fondo per le politiche giovanili da
realizzarsi in un dato settore o area del territorio regionale per poterli estendere
o replicare, in caso di esito positivo, in altri settori o aree della Regione.
L’articolo individua alcune tipologie di progetti sperimentali denominati Master
in azienda, Laboratori per i progetti europei, Laboratori delle professioni
emergenti, Officine dei talenti e della creatività e Officine per la ricerca e
l’innovazione, quali iniziative o strutture riservate al mondo giovanile e
finalizzate allo studio, alla ricerca e all’innovazione nel mondo dell’economia,
della produzione, del lavoro e dell’organizzazione della società.
I progetti innovativi o sperimentali sono sottoposti al controllo, monitoraggio e
validazione dell’Autority per le politiche giovanili e, previa convenzione con gli
Istituti scolastici, le Università e le Organizzazioni di categoria, possono dar
luogo ai crediti formativi riconosciuti dai percorsi scolastici e universitari.
La norma ipotizza anche l’istituzione del premio “Innovidea giovane Veneto”
rivolto al miglior studio o progetto innovativo nel comparto economico, sociosanitario, culturale e dei servizi al cittadino, del quale siano autori i giovani
anche in collaborazione con adulti.
L’art. 7 stabilisce che per l'attuazione di percorsi che trasferiscono ai giovani
abilità, competenze professionali e conoscenze culturali (es. artigiani,
professionisti, ecc.), la Giunta regionale interviene con appositi contributi e
stipula convenzioni per il riconoscimento dei crediti formativi.
La realizzazione di Master in azienda o apprendimento professionale in azienda,
rientra fra le attività che trasferiscono professionalità ai giovani, per cui la
Giunta regionale interviene con contributi o agevolazioni fiscali a favore
dell’azienda, con intensità crescente direttamente proporzionale al numero dei
giovani coinvolti. Il Master ha una durata determinata e non rientra in nessuna
delle tre tipologie di contratti di apprendistato di cui al d.lgs. 14 settembre 2011,
n. 167.
La normativa stabilisce inoltre la stipula di accordi di programma con i soggetti
di cui all’art. 4, comma 1 e con le agenzie e società regionali per la realizzazione
di progetti innovativi o sperimentali indicati nell’art. 6, comma 2, lettere b), c),
d), e) e f) nei quali i giovani siano coinvolti anche parzialmente.
Infine, l’articolo si occupa degli interventi di social housing rivolti alle
coabitazioni tra adulti autosufficienti e giovani, che realizzano forme
collaborative di reciproco vantaggio, di norma costituiti da servizi alla persona o
familiari a fronte di comodato d’uso o di ridotto canone di locazione. In questa
ultima ipotesi, la Giunta regionale fissa i contributi o le agevolazioni al
14
proprietario dell’abitazione in misura inversamente proporzionale all’ammontare
del suo reddito.
L’art. 8 prevede che oltre alla consueta pubblicizzazione dei bandi regionali, la
Giunta regionale adotti iniziative di sensibilizzazione tramite azioni di
comunicazione e promozione in ogni settore afferente alle politiche giovanili,
inclusa la promozione di progetti innovativi e sperimentali.
L’art. 9 assegna alla Giunta l’istituzione dell’Autority per le politiche giovanili,
che unitamente al Portale lavoro giovani, costituisce una novità della proposta
normativa. L’Autority è formata da sette componenti, di cui tre appartenenti al
mondo giovanile e quattro al personale regionale, scelti dalla Giunta regionale
che nomina anche il Presidente. All’Autority, tra l’altro, sono attribuiti la
progettazione, il monitoraggio, il controllo e la valutazione dei risultati, le
funzioni di Osservatorio delle politiche giovanili del Veneto e la Segreteria del
“Comitato regionale per le politiche giovanili”. Annualmente (30 aprile),
l’Autority sottopone alla Giunta regionale la “Relazione annuale sulle politiche
giovanili”, con la proposta delle priorità d’intervento, tenuto conto delle
osservazioni pervenute tramite il Portale del lavoro giovani. Innovativa è la
previsione di consulenza gratuita ai giovani da parte dell’Autority e Ufficio
regionale di Bruxelles per i Centri d’incontro per giovani europei e i Laboratori
per progetti europei, da Veneto Innovazione S.p.A. e Veneto Sviluppo S.p.A. per i
“Laboratori delle professioni emergenti e innovative”, le “Officine dei talenti e
della creatività” e le “Officine per la ricerca e l’innovazione”.
L’art. 10 conserva, ma con diverse funzioni rispetto al passato, l’istituzione del
Comitato regionale per le politiche giovanili, presieduto dal Presidente della
Giunta regionale o da suo delegato e composto dagli assessori regionali
competenti per materia negli ambiti d’interesse per i giovani.
Il Comitato regionale:
- elabora il Piano regionale delle politiche giovanili e lo propone
all’approvazione della Giunta regionale:
- coordina gli interventi in materia di politiche giovanili;
- raccorda le politiche regionali giovanili con quelle di organismi e programmi
europei, nazionali e locali;
- favorisce l’integrazione tra settori regionali per il sostegno delle politiche
giovanili;
si avvale dell’Autority e opera in sinergia con essa.
L’art. 11 istituisce il Forum regionale dei giovani quale conferenza o luogo
d'incontro, di partecipazione, di proposta e di verifica delle politiche rivolte ai
giovani. Può essere organizzato per sessioni tematiche di lavoro e prevedere
l'utilizzo di tecnologie informatiche come strumento di partecipazione. Il Forum si
avvale del supporto tecnico e operativo della Direzione regionale competente in
materia di politiche giovanili.
L’art. 12 prevede l’istituzione presso la Giunta regionale di uno specifico
Registro per le associazioni giovanili (autonomo rispetto al Registro regionale
delle associazioni di promozione sociale previsto dall’art. 43 della legge
regionale 13.09.2001, n. 27), al quale possono iscriversi le associazioni
studentesche, di volontariato, culturali, ambientaliste, sportive, a carattere
religioso e ogni altra associazione operante in favore dei giovani. Al Registro
possono iscriversi le associazioni formate in prevalenza da giovani che abbiano
determinati requisiti. Oltre alle Associazioni riconosciute, la Regione sostiene
anche i gruppi giovanili non formalmente costituiti in associazione, che
15
dimostrino capacità di realizzare attività, fornire servizi, esprimere o
rappresentare le esigenze del mondo giovanile.
L’articolo 13 richiama l’adozione da parte degli enti locali, anche in forma
associata o consorziata tra due o più Comuni, del Piano locale giovani,
contenente progetti, azioni e interventi in sinergia con il Piano regionale delle
politiche giovanili.
Il Piano locale giovani è redatto in stretta correlazione con il patrimonio di
esperienze, competenze e relazioni presenti nel rispettivo territorio; è aperto al
contributo e alla partecipazione di ogni soggetto pubblico e privato ed è
improntato alla massima flessibilità in ordine alle regole, vincoli, procedure e
strumenti amministrativi. Il Piano adottato in forma associata da due o più
Comuni costituisce titolo per l’accesso prioritario ai finanziamenti regionali.
Entro il 30 novembre di ogni anno, i Comuni presentano alla Giunta regionale il
Piano locale giovani anche sulla base delle priorità e degli indirizzi stabiliti dalla
Giunta regionale. Una quota del Fondo regionale per le politiche giovanili è
destinata al finanziamento dei Piano locale giovani. L’articolo indica anche
alcune azioni a favore dei giovani che possono essere contenute nel Piano locale.
L’art. 14 attribuisce alla Giunta regionale il compito di istituire il Portale del
lavoro giovani (POLG), che ha alcuni importanti compiti.:
Il Portale istituzionale della Regione assumerà un ruolo fondamentale della
politica regionale in quanto è destinato a:
- assistere i giovani nella ricerca e nell'individuazione di posti di lavoro, a
mettere in relazione due o più giovani per avviare imprese autonome, a
suggerire percorsi formativi conformi alle richieste del sistema economico
interno ed esterno;
- promuovere la stipula di "Accordi o Percorsi di Inserimento Lavorativo" che
pongono in sinergia giovani, aziende e centri di formazione professionale per
l'accompagnamento al mercato del lavoro, attraverso l'azione integrata di
istruzione - formazione - lavoro per dati periodi standard (di norma 18 mesi);
- istituire, aggiornare e diffondere tramite il proprio sito web quattro importanti
strumenti per i giovani:
a) la "Banca veneta dei mestieri e delle professioni" nella quale sono inseriti i
nominativi e i curricula dei giovani che hanno fornito i propri dati, alla
quale possono rivolgersi le aziende per il reperimento, senza spesa, delle
professionalità da inserire nel processo lavorativo;
b) la "Banca veneta della formazione" nella quale sono inseriti costantemente
i dati, i programmi e le eccellenze delle scuole, dei centri di formazione e
dei laboratori professionali esistenti nel territorio regionale;
c) la "Borsa del lavoro" o "Borsa delle opportunità d'impiego", ove sono
inseriti i dati delle offerte di lavoro interne o esterne al territorio regionale.
d) la “Sezione imprenditorialità giovanile”, contenente le opportunità offerte
dalle istituzioni europee, dallo Stato, dalla Regione e da altri soggetti
pubblici e privati per l’avvio di iniziative imprenditoriali da parte dei
giovani.
L’art. 15 è dedicato al sostegno dell'imprenditorialità giovanile anche attraverso:
- l’inserimento fra i programmi del sistema formativo regionale;
- il sostegno degli incubatori e acceleratori di impresa (start up) che colgano
l’innovazione introdotta dai giovani;
- il sostegno di attività svolte in forma autonoma o cooperativa da parte dei
giovani;
16
- i finanziamenti, i contributi e le agevolazioni, come recato dalle leggi regionali
n. 57/1999 (Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile
veneta) e n. 1/2000 (Interventi per la promozione di nuove imprese e di
innovazione dell’imprenditoria femminile) o la consulenza di agenzie, società
ed enti strumentali della Regione.
L’articolo stabilisce anche la documentazione occorrente per l’accesso ai
finanziamenti con riferimento sia all’ipotesi d’impresa individuale, il cui titolare
sia persona di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni, come nel caso di
società e cooperative, i cui soci siano per almeno il sessanta per cento persone di
età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni ovvero il cui capitale sociale sia
detenuto per almeno i due terzi da persone di età compresa tra i diciotto e i
trentacinque anni, analogamente a quanto disposto dalla legge regionale n.
57/1999.
Per l’imprenditoria giovanile è istituito un’apposita Sezione nell’ambito del
Fondo per le politiche giovanili. Anche in questo articolo, per la realizzazione
delle iniziative imprenditoriali sono ammissibili le spese indicate nell’art. 5 della
legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 e s.m.i.
Un’ulteriore innovazione normativa è rappresentata dall’assistenza fornita dalla
Regione tramite le proprie società partecipate ed enti strumentali nella fase di
realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative imprenditoriali.
L’articolo 16 disciplina la tipologia dei tirocini per i giovani, di età non superiore
a ventinove anni e iscritti a un ciclo di studi universitari ovvero un istituto
scolastico di ogni ordine e grado.
Ai tirocini si applicano i crediti formativi riconosciuti dai percorsi scolastici e
universitari.
L’art. 17 è dedicato alla formazione e ai laboratori professionali. E’ nota ormai
l’importanza dell’aderenza dei percorsi formativi con l’evoluzione della ricerca e
della tecnologia d’impresa, per cui questo articolo afferma il principio del
raccordo delle politiche formative con la ricerca, l’innovazione e il mercato del
lavoro. La norma intende favorire e sostenere anche le azioni promosse dalle
associazioni sindacali e imprenditoriali rivolte alla formazione, alla
qualificazione o riqualificazione professionale, allo studio e all'imprenditorialità
dei giovani.
L’art. 18 afferma che la Regione sostiene i contratti di apprendistato nelle tre
tipologie recate dal decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 anche con
incentivi per la conferma in servizio degli apprendisti al termine del percorso
formativo e l’inserimento dei giovani nell’attività di ricerca, innovazione,
trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche nelle Università, nei
centri di ricerca e nelle imprese.
L’art. 19 sostiene l'accesso o l'acquisto dell'abitazione da parte dei giovani in
presenza di particolari situazioni.
L’art. 20 dispone in materia di credito ai giovani, anche tramite la finanziaria
regionale Veneto Sviluppo S.p.A., con finanziamenti in conto capitale o in conto
interessi differenziati in relazione alle iniziative o ai progetti proposti. La
concessione dei finanziamenti regionali, preceduta da appositi criteri adottati
dalla Giunta regionale, è finalizzata a favorire l’avvio dell'imprenditorialità
giovanile, a promuovere la formazione imprenditoriale dei giovani, ad agevolare
l'accesso al credito per le imprese a prevalente conduzione giovanile e a favorire
lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile in agricoltura.
17
L’art. 21 disciplina l’approccio internazionale del mondo giovanile, stabilendo
che la Regione promuova e supporti la mobilità europea e internazionale dei
giovani, nei settori dell'istruzione, della formazione e della cittadinanza attiva
(dei diritti civili), in coerenza con i programmi europei.
L’articolo si sofferma sul sostegno a ben determinati progetti in questo ambito,
con sostegno anche agli aspetti che coinvolgono i giovani nella ricerca,
nell’innovazione e nella partecipazione a seminari e corsi trasnazionali,
unitamente al sostegno del rientro di giovani talenti veneti che si sono distinti in
determinati settori. La norma dispone anche che la Giunta regionale può istituire
borse di studio triennali per neo laureati residenti in Veneto, finalizzate al
sostegno di percorsi di alta formazione in centri di eccellenza all'estero, non
esistenti in Regione e mirate al rientro nel mercato del lavoro regionale,
attraverso l'intesa con i datori di lavoro. L’articolo prevede altre azioni in tema
di internazionalizzazione delle professioni e accesso ai bandi della U.E..
L’art. 22 dispone che nel bilancio regionale è istituito il Fondo regionale per le
politiche giovanili per il conseguimento delle finalità della legge regionale e degli
obiettivi di programmazione regionale in favore dei giovani. Nel Fondo per le
politiche giovanili confluiscono:
- le risorse finanziare destinate dallo Stato alla Regione in materia di politiche
giovanili;
- le risorse finanziarie regionali assegnate per il conseguimento delle finalità
della presente legge;
- le risorse finanziarie assegnate dall’Unione Europea.
Il Fondo giovani è ripartito dalla Giunta regionale sentita la competente
commissione consiliare in attuazione delle disposizioni contenute nel bilancio di
previsione regionale secondo i criteri e le priorità contenute nella legge
regionale.
L’art. 23 stabilisce che fino all’approvazione del Piano regionale delle politiche
giovanili di cui all’articolo 3, le risorse continuano a essere ripartite secondo i
criteri e le modalità di cui alla legge regionale 14 novembre 2008, n. 17
“Promozione del protagonismo giovanile e della partecipazione alla vita
sociale”. Inoltre, ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi
le disposizioni della legge regionale 14 novembre 2008, n. 17.
L’art. 24 dispone che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, è
abrogata la legge regionale 14 novembre 2008, n. 17 “Promozione del
protagonismo giovanile e della partecipazione alla vita sociale“.
L’art. 25 contiene la norma finanziaria che per ciascun esercizio del triennio
2012 – 2014 quantifica l’intervento regionale in 153 milioni di euro.
L’art. 26 stabilisce che la legge regionale entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
L’art. 27 dispone che gli effetti della legge regionale sono subordinati
all’acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione
europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE e alla pubblicazione del
relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
18
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POLITICHE REGIONALI
GENERAZIONI
PER
I
GIOVANI
E
LE
FUTURE
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Principi e finalità.
1. La Regione del Veneto persegue la valorizzazione dei giovani attraverso
il loro inserimento nel mondo scolastico, universitario e della cultura nelle sue
varie espressioni, nella formazione professionale e nell’attività lavorativa.
2. La Regione sostiene l'autonomia dei giovani e favorisce le relazioni di
reciproco vantaggio tra il mondo degli adulti e quello giovanile.
3. L'autonomia si concreta nella valorizzazione delle competenze e del
talento dei giovani, delle capacità e della creatività, del merito, attraverso
l’istruzione scolastica, la formazione e l'orientamento professionale, l'accesso al
mondo del lavoro, delle professioni e dell'imprenditoria; nel diritto alla casa, alle
relazioni sociali, alle iniziative socio-culturali, all'integrazione e al contrasto al
disagio in tutte le sue forme.
4. Le azioni e gli interventi in favore dei giovani, attuati dalla Regione e
dagli altri soggetti coinvolti, sono improntati al rispetto dei principi di pari
opportunità, parità di trattamento, di uguaglianza e non discriminazione.
5. I progetti, le azioni e gli interventi di cui alla presente legge sono attuati
secondo il principio di responsabilità nei confronti delle generazioni future come
sancito dall’art. 6 dello Statuto regionale e sono rivolti ai giovani residenti in
Veneto di età compresa, di norma, tra i quindici e i trentacinque anni.
6. Nella determinazione dei criteri per la concessione di contributi o
finanziamenti di cui alla presente legge, la Giunta regionale stabilisce
l’ammontare in modo direttamente proporzionale al numero dei giovani coinvolti.
Art. 2 - Programmazione e coordinamento.
1. La Regione svolge funzioni di programmazione, indirizzo,
coordinamento e controllo degli interventi e dei soggetti che operano con fondi
regionali a favore dei giovani in ambito educativo formativo, del lavoro, abitativo,
culturale, sanitario, sociale, sportivo e del tempo libero e in ogni altro settore che
coinvolga la condizione giovanile.
2. La Regione sostiene le capacità individuali, progettuali e creative dei
giovani e in particolare:
a) promuove e sostiene la cultura del merito;
b) promuove e sostiene l'inserimento dei giovani nella società, nel mondo del
lavoro, delle professioni, dell’imprenditorialità e della creazione di attività
economiche;
c) sostiene il trasferimento di conoscenze, competenze e abilità tra le diverse
generazioni;
d) contrasta il disagio e la devianza dei giovani con progetti e iniziative di
prevenzione dei comportamenti a rischio;
e) promuove interventi in campo informativo, formativo e sociale per la
prosecuzione degli studi dopo l’obbligo scolastico;
f) promuove la prevenzione dei fattori di rischio per la tutela della salute, in
campo sessuale e nella sicurezza stradale;
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g) favorisce l’aggregazione e l’associazionismo tra i giovani, promuovendo reti
tra enti senza fine di lucro e aggregazioni giovanili;
h) valorizza la creatività culturale e artistica dei giovani;
i) promuove lo scambio interculturale, la mobilità e gli scambi internazionali;
j) sostiene le attività di volontariato e di servizio civile;
k) sostiene la formazione degli operatori coinvolti nell’attuazione delle politiche
giovanili;
l) promuove e sostiene i progetti innovativi o sperimentali che coinvolgono i
giovani;
m) adotta ogni altra iniziativa idonea a sostenere l’affermazione dei giovani e il
loro inserimento scolastico, occupazionale e sociale.
Art. 3 - Piano regionale delle politiche giovanili.
1. Su proposta del Comitato regionale per le politiche giovanili, la Giunta
regionale approva il Piano regionale delle politiche giovanili con valenza
triennale, sentita la competente Commissione consiliare.
2. Il Piano contiene:
a) gli indirizzi per la realizzazione di progetti, azioni e interventi, anche a
carattere innovativo e sperimentale;
b) gli indirizzi in materia di coordinamento e controllo degli interventi realizzati
con le risorse del fondo di cui all’articolo 22;
c) la determinazione del regime di finanziamento o di incentivazione per tipo di
iniziativa;
d) la graduazione delle priorità d'intervento tenuto conto di quanto stabilito dagli
articoli 5, comma 1, e 13, comma 3;
e) l’indicazione delle procedure di accesso e valutazione ai finanziamenti e agli
incentivi;
f) l’ammontare delle risorse finanziarie destinate nel triennio alle attività,
interventi e progetti in favore dei giovani, recate dal “Fondo regionale per le
politiche giovanili” di cui all’art. 22;
g) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie;
h) le modalità di monitoraggio del Piano e valutazione dei risultati conseguiti.
3. Il Piano è predisposto avuto riguardo anche al “Piano nazionale giovani”,
agli indirizzi europei e alle proposte avanzate dai soggetti indicati nell’art. 4.
21
CAPO II
SOGGETTI E TIPOLOGIE D’INTERVENTO
Art. 4 - Soggetti preposti e modalità d’intervento.
1. Per la realizzazione delle politiche giovanili, la Giunta regionale può
avvalersi di:
a) enti locali, istituzioni pubbliche e organismi del sistema camerale;
b) istituzioni scolastiche e universitarie;
c) organismi di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
d) associazioni imprenditoriali e organizzazioni sindacali;
e) associazioni o aggregazioni giovanili;
f) imprenditori e altri soggetti privati.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono contribuire finanziariamente nella
realizzazione di progetti e iniziative che coinvolgono i giovani o proporre
interventi in favore dei giovani in parternariato fra di loro o con la Regione.
3. La Giunta regionale interviene, con azioni dirette e indirette, tramite
finanziamenti, bandi e direttive volti a stimolare la realizzazione di ogni
intervento o iniziativa utile in favore dei giovani.
Art. 5 - Progetti, azioni e attività.
1. Nell’ambito delle politiche in favore dei giovani, la Giunta regionale
privilegia e sostiene la realizzazione di progetti, azioni o attività:
a) che coinvolgono la partecipazione diretta, anche parziale, di giovani residenti
in Veneto;
b) che favoriscono l’inserimento dei giovani nel mondo della scuola, della
formazione, del lavoro e della cultura;
c) nei quali gli adulti trasferiscono ai giovani abilità, competenze professionali e
conoscenze culturali;
d) contenuti nel Piano locale giovani adottato in forma associata da due o più
comuni, come indicato nell’art. 13, comma 3;
e) che coinvolgono i giovani in associazioni, cooperative o iniziative
imprenditoriali.
2. Entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale adotta i criteri per
il finanziamento dei progetti, azioni e attività di cui al comma 1.
3. I progetti e le azioni di cui al comma 1 possono essere presentati anche
da uno o più soggetti indicati nell’art. 4, comma 1.
Art. 6 - Progetti innovativi o sperimentali.
1. La Giunta regionale può destinare una quota del Fondo per le politiche
giovanili alla promozione e realizzazione di progetti innovativi o sperimentali per
i giovani in un dato settore o area del territorio regionale, al fine di poterli
estendere o replicare, in caso di esito positivo, in altri settori o aree della Regione.
2. Fra i progetti innovativi e sperimentali possono essere inclusi anche i
seguenti:
a) master in azienda o apprendimento professionale in azienda (Master's degree
in business or professional training). Il Master non rientra in nessuna delle tre
tipologie di contratti di apprendistato di cui al d.lgs. 14 settembre 2011, n.
167, ha durata limitata nel tempo ed è sottoposto a validazione regionale;
b) Centri d’incontro per giovani europei (Meeting places for young europeans);
22
c) Laboratorio per i progetti europei (Laboratories for europeans projects);
d) laboratorio delle professioni emergenti e innovative (Laboratory of innovative
and emerging professions);
e) Officine dei talenti e della creatività (Talents and creativity workshops);
f) Officine per la ricerca e l’innovazione (Research and innovation workshops);
g) Centri di gestione del car sharing o car pooling;
h) social housing e co-housing (coabitazione);
i) ogni altro progetto innovativo o sperimentale che veda il coinvolgimento
anche parziale di giovani.
3. I Centri d’incontro per giovani europei costituiscono luoghi di
aggregazione di giovani veneti con altri giovani provenienti da altre aree d’Italia o
d’Europa finalizzati allo scambio di esperienze, competenze e idee per
l’individuazione di opportunità o iniziative di inserimento nel mondo del lavoro,
dello studio e della cultura nelle sue varie espressioni.
4. I Laboratori per i progetti europei sono strutture nelle quali i giovani
veneti, dopo aver acquisito le necessarie competenze professionali, forniscono alle
imprese servizi di consulenza e ogni altro supporto per la presentazione di progetti
europei o la partecipazione a bandi indetti dall’Unione Europea.
5. I Laboratori delle professioni emergenti e innovative sono strutture
formative dedicate ai giovani veneti che intendono intraprendere un percorso di
apprendimento di professioni non tradizionali e all’avanguardia nel mondo del
lavoro.
6. Le Officine dei talenti e della creatività sono strutture che raggruppano i
giovani veneti dotati di peculiari talenti e abilità creative per fornire servizi di
consulenza all’impresa e alla pubblica amministrazione.
7. Le Officine per la ricerca e l’innovazione sono strutture riservate al
mondo giovanile e finalizzate allo studio, alla ricerca e all’innovazione nel mondo
dell’economia, della produzione, del lavoro e dell’organizzazione della società.
8. L’Autority di cui all’art. 9 e l’Ufficio regionale di Bruxelles forniscono
consulenza gratuita ai giovani, riuniti anche in parternariato con adulti, per la
realizzazione e la gestione dei Centri d’incontro per giovani europei e dei
Laboratori per i progetti europei.
9. Veneto Innovazione S.p.A. e Veneto Sviluppo S.p.A. forniscono
consulenza gratuita ai giovani, riuniti anche in parternariato con professionisti od
organismi di ricerca, per la realizzazione dei Laboratori delle professioni
emergenti e innovative, delle Officine dei talenti e della creatività e delle Officine
per la ricerca e l’innovazione.
10. I progetti innovativi o sperimentali, previa convenzione con gli Istituti
scolastici, le Università e le Organizzazioni di categoria, possono dar luogo ai
crediti formativi riconosciuti dai percorsi scolastici e universitari.
11. I progetti innovativi o sperimentali sono sottoposti a monitoraggio,
controllo e validazione dell’Autority per le politiche giovanili.
12. Nell’ambito dei progetti sperimentali, la Giunta regionale può istituire il
premio Innovidea giovane Veneto destinato al miglior studio o progetto
innovativo nel comparto economico, socio-sanitario, culturale e dei servizi al
cittadino, del quale siano autori i giovani anche in collaborazione con adulti.
Art. 7 - Attuazione degli interventi.
1. Per l'attuazione di percorsi che trasferiscono ai giovani abilità,
competenze professionali e conoscenze culturali, la Giunta regionale interviene
23
con appositi contributi e stipula convenzioni per il riconoscimento dei crediti
formativi con le modalità indicate nell'art. 6, comma 4.
2. Per la realizzazione di Master in azienda o apprendimento professionale
in azienda (Master's degree in business or professional training), la Giunta
regionale interviene con contributi o agevolazioni fiscali a favore dell’azienda,
con intensità crescente direttamente proporzionale al numero dei giovani
coinvolti.
3. La Giunta regionale promuove accordi di programma con i soggetti di cui
all’art. 4, comma 1 e con le agenzie e società regionali per la realizzazione, anche
sperimentale, dei progetti indicati nell’art. 6, comma 2, lettere b), c), d), e) e f) nei
quali i giovani siano coinvolti anche parzialmente.
4. Gli interventi regionali di social housing di cui alla presente legge, sono
rivolti alle coabitazioni tra adulti autosufficienti e giovani, che realizzano forme
collaborative di reciproco vantaggio, di norma costituite da servizi alla persona o
familiari a fronte di comodato d'uso o ridotto canone di locazione.
5. Nel sostegno al social housing, la Giunta regionale, determina le
condizioni minime contrattuali tra i coabitanti di cui al comma 4 e fissa i
contributi o le agevolazioni al proprietario o titolare di diritti di godimento
dell’immobile, residente nell’abitazione in misura inversamente proporzionale
all’ammontare del suo reddito.
Art. 8 - Azioni di comunicazione e promozione.
1. La Giunta regionale, oltre alle attività di pubblicizzazione dei bandi
regionali, è autorizzata ad adottare iniziative di sensibilizzazione tramite azioni di
comunicazione e promozione in ogni settore afferente alle politiche giovanili,
inclusa la promozione di progetti innovativi e sperimentali.
2. La Regione promuove, altresì, lo scambio di progetti e sviluppo di una
rete europea sui programmi e concorsi della U.E., rivolti alla gioventù attraverso
servizi per l’informazione ai giovani e agli operatori giovanili, come, ad esempio,
il servizio Eurodesk.
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25
CAPO III
ORGANISMI PREPOSTI
Art. 9 - Autority per le politiche giovanili.
1. La Giunta regionale istituisce, presso la Direzione regionale competente,
l’Autority per le politiche giovanili.
2. L’Autority è formata da sette componenti, di cui tre appartenenti al
mondo giovanile e quattro provenienti dall’organico del personale regionale, scelti
dalla Giunta regionale, che nomina anche il Presidente.
3. I tre componenti provenienti dal mondo giovanile sono individuati sulla
base di curricula presentati a seguito di pubblicazione di apposito avviso di
selezione regionale.
4. All’Autority sono demandati i seguenti compiti:
a) progettare, monitorare, controllare e valutare i risultati delle politiche
giovanili del Veneto;
b) svolgere le funzioni di Osservatorio veneto della condizione giovanile;
c) svolgere le funzioni di segreteria del “Comitato regionale per le politiche
giovanili”;
d) ogni altro compito connesso al supporto e all’attuazione delle politiche
giovanili.
5. Entro il 30 aprile di ogni anno e per l’anno precedente, l’Autority
sottopone alla Giunta regionale la “Relazione annuale sulle politiche giovanili”,
con allegato il documento di proposta delle priorità d’intervento, tenuto conto
delle osservazioni pervenute dal mondo giovanile tramite il Portale del lavoro
giovani di cui all'art. 14.
Art. 10 - Comitato regionale per le politiche giovanili.
1. È istituito il Comitato regionale per le politiche giovanili, presieduto dal
Presidente della Giunta regionale o da suo delegato e composto dagli assessori
regionali competenti per materia negli ambiti d’interesse per i giovani indicati
nell'art. 2, comma 1.
2. Il Comitato regionale:
a) elabora il Piano regionale delle politiche giovanili per l’approvazione da parte
della Giunta regionale;
b) coordina gli interventi in materia di politiche giovanili, anche promuovendo
specifici strumenti di azione;
c) effettua gli opportuni raccordi con organismi e programmi europei, nazionali
e locali rivolti ai giovani;
d) favorisce l’integrazione tra settori regionali per il sostegno delle politiche
giovanili;
e) si avvale del supporto dell’Autority e opera in sinergia con essa.
Art. 11 - Forum regionale dei giovani.
1. La Regione indice periodicamente una conferenza denominata "Forum
regionale dei giovani", quale luogo d'incontro, di partecipazione, di proposta e di
verifica delle politiche rivolte ai giovani.
2. Il Forum può essere organizzato per sessioni tematiche di lavoro e
prevedere l'utilizzo di tecnologie informatiche come strumento di partecipazione.
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3. Al Forum, oltre ai giovani, di norma, sono invitati i rappresentanti dei
seguenti enti e organizzazioni:
a) organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e
cooperazione sociale nell'ambito delle politiche giovanili;
b) università, istituzioni scolastiche e organismi di formazione professionale
accreditati;
c) enti locali e loro associazioni;
d) organismi del sistema camerale veneto;
e) organizzazioni sindacali e associazioni di categoria;
f) Autority per le politiche giovanili;
g) ogni altro soggetto istituzionale coinvolto nelle problematiche giovanili.
4. Il Forum svolge la sua attività con il supporto tecnico e operativo della
Direzione regionale competente in materia di politiche giovanili.
Art. 12 - Associazioni Giovanili..
1. Presso la Giunta regionale è istituito il Registro delle associazioni
giovanili, al quale possono iscriversi le associazioni:
a) studentesche;
b) di volontariato;
c) culturali;
d) ambientaliste;
e) sportive;
f) a carattere religioso;
g) ogni altra associazione operante in favore dei giovani.
2. Al Registro possono iscriversi le associazioni formate in prevalenza da
giovani che abbiano:
a) sede nel territorio regionale;
b) finalità giovanile indicata chiaramente nella denominazione e contemplata
all'interno dello statuto;
c) statuto improntato ai criteri di democraticità;
d) assenza di finalità di lucro.
3. La domanda d’iscrizione è presentata alla competente struttura regionale
corredata da:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
b) relazione sull'attività che l'organizzazione svolge o che intende svolgere.
4. La Regione sostiene le associazioni di cui al comma 1 nonché i gruppi
giovanili, anche non formalmente costituiti in associazione, che dimostrino
capacità di realizzare attività, fornire servizi, esprimere o rappresentare le
esigenze del mondo giovanile.
Art. 13 - Piano locale giovani.
1. Gli enti locali adottano e realizzano, anche in forma associata o
consorziata tra due o più enti locali, il Piano locale giovani, contenente progetti,
azioni e interventi in sinergia con il Piano regionale delle politiche giovanili.
2. Il Piano locale giovani è redatto in stretta correlazione con il patrimonio
di esperienze, competenze, relazioni presenti nel rispettivo territorio; è aperto al
contributo e alla partecipazione di ogni soggetto pubblico e privato ed è
improntato alla massima flessibilità in ordine alle regole, vincoli, procedure e
strumenti amministrativi.
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3. Il Piano locale giovani adottato in forma associata o consorziata da due o
più enti locali costituisce titolo per l’accesso prioritario ai finanziamenti regionali
di cui alla presente legge.
4. Entro il 30 novembre di ogni anno, gli enti locali presentano alla Giunta
regionale il Piano locale giovani anche sulla base delle priorità e degli indirizzi
stabiliti dalla Giunta regionale. Una quota del Fondo regionale per le politiche
giovanili di cui all’art. 22, è destinata al finanziamento dei Piano locale giovani.
5. Nel Piano locale giovani possono essere inserite le seguenti azioni:
a) concessione borse lavoro a giovani in situazioni di svantaggio;
b) erogazione di tirocini formativi;
c) costituzione fondo di garanzia per l’erogazione di mutui per l’acquisto prima
casa a favore di giovani in situazione lavorativa precaria;
d) riserva di una percentuale di nuove unità abitative costruite da cooperative da
destinarsi in locazione a giovani a prezzi concordati;
e) scambio di progetti e sviluppo di una rete europea attraverso servizi per
l’informazione ai giovani e agli operatori giovanili sui programmi europei
rivolti alla gioventù, già presenti in ambito europeo come, ad esempio, il
servizio Eurodesk;
f) formazione sull’imprenditoria giovanile e sulle professionalità innovative;
g) attività di sostegno alla creatività dei giovani;
h) attivazione di una “banca delle competenze”;
i) progetti di scambio intergenerazionale;
j) progetti “Scuola-Bottega”: passaggi di esperienze tra esperti e giovani in
apprendimento professionale;
k) progetti “Abitare insieme”, studenti-anziani solidali (co-housing);
l) locazioni a condizioni favorevoli per studenti universitari.
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CAPO IV
GIOVANI E LAVORO
Art. 14 - Piattaforma informativa e Portale del lavoro giovani.
1. La Regione promuove la costituzione di una piattaforma informativa
disponibile in via telematica, dedicata alla raccolta di informazioni e dati nei vari
settori e materie d’interesse dei giovani.
2. In sede di prima attivazione della piattaforma di cui al comma 1, la
Giunta regionale istituisce, nella rete telematica, il Portale del lavoro giovani
(POLG), avente i seguenti compiti di minima:
a) raccogliere dati sui servizi e attività utili per i giovani in cerca di occupazione
o di un nuovo impiego;
b) informare tempestivamente i giovani sulle aziende e settori operanti in Italia o
in altri Paesi del mondo che offrono loro impiego;
c) fornire le opportunità d’incontro tra l'offerta delle aziende e la domanda di
lavoro dei giovani;
d) promuovere e diffondere la stipula di convenzioni di reciprocità con
istituzioni europee ed extraeuropee per l'interscambio del lavoro giovanile.
3. Il Portale istituzionale della Regione:
a) assiste i giovani nella ricerca e nell'individuazione di posti di lavoro;
b) mette in relazione due o più giovani per avviare imprese autonome;
c) propone percorsi formativi conformi alle richieste del sistema economico
interno ed esterno;
d) promuove la stipula di "Accordi o Percorsi di inserimento lavorativo" che
pongono in sinergia giovani, aziende e centri di formazione professionale per
l'accompagnamento al mercato del lavoro, attraverso l'azione integrata di
istruzione - formazione - lavoro per dati periodi standard.
4. Il Portale istituisce, aggiorna e diffonde tramite il proprio sito web:
a) la "Banca veneta dei mestieri e delle professioni" nella quale sono inseriti i
nominativi e i curricula dei giovani che hanno fornito i propri dati, alla quale
possono rivolgersi le aziende per il reperimento, senza spesa, delle
professionalità da inserire nel processo lavorativo;
b) la "Banca veneta della formazione" nella quale sono inseriti costantemente i
dati, i programmi e le eccellenze delle scuole, dei centri di formazione e dei
laboratori professionali esistenti nel territorio regionale;
c) la "Borsa del lavoro" o "Borsa delle opportunità d'impiego", ove sono inseriti
i dati delle offerte di lavoro interne o esterne al territorio regionale;
d) la “Borsa dell’imprenditorialità giovanile”, contenente le opportunità offerte
dalle istituzioni europee, dallo Stato, dalla Regione e da altri soggetti pubblici
e privati per l’avvio di iniziative imprenditoriali da parte dei giovani.
5. Il Portale informa tempestivamente e in modo capillare su tutto il
territorio regionale a mezzo web, media o altro supporto informativo, incluse le
forme pubblicitarie, le opportunità di lavoro, per settore, tipologia e durata, area o
Paese di lavoro e ogni altra informazione utile.
6. L’attività del Portale è coordinata con i servizi per il lavoro recati dal
titolo II della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di
occupazione e mercato del lavoro”.
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Art. 15 - Imprenditorialità giovanile.
1. La Regione sostiene l'imprenditorialità giovanile quale approccio
creativo al lavoro e motore per lo sviluppo economico della Regione, anche
tramite il suo inserimento nei programmi del sistema formativo regionale.
2. Nell’ambito delle politiche giovanili per l’imprenditorialità, la Regione:
a)
favorisce e sostiene l’avvio e l’implementazione di incubatori e
acceleratori di impresa (start up) che colgono l’innovazione introdotta dai
giovani;
b) promuove servizi informativi volti ad agevolare lo sviluppo di attività svolte
in forma autonoma o cooperativa da parte dei giovani;
c) favorisce le aggregazioni fra imprese giovanili.
3. Il sostegno regionale è effettuato per mezzo di finanziamenti, contributi o
agevolazioni, come recato dalle leggi regionali 24 dicembre 1999, n. 57,
“Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta.” e 20
gennaio 2000, n. 1, “Interventi per la promozione di nuove imprese e di
innovazione dell’imprenditoria femminile.” o tramite la consulenza di agenzie,
società ed enti strumentali della Regione.
4. Alle domande per l’accesso ai finanziamenti di cui al presente articolo,
sono allegati il progetto d’impresa, copia dell'atto costitutivo, il certificato di
vigenza, il certificato comprovante che la sede dell’impresa o della società si trova
in Veneto, la certificazione o dichiarazione che:
a) nel caso d’impresa individuale, il titolare sia persona di età compresa tra i
diciotto e i trentacinque anni;
b) nel caso di società e cooperativa, i soci siano per almeno il sessanta per cento
persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni ovvero il cui
capitale sociale sia detenuto per almeno i due terzi da persone di età compresa
tra i diciotto e i trentacinque anni;
c) attesti di rientrare nella definizione di piccola e media impresa prevista dalla
disciplina comunitaria sugli aiuti statali a favore delle stesse, dettata dalla
raccomandazione CE in data 3 aprile 1996 pubblicata in GUCE L n.107 del
30 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Per il finanziamento o l’agevolazione delle attività di cui ai commi 1 e 2,
all’interno del Fondo regionale per le politiche giovanili di cui all’art. 22, è
istituita la Sezione iniziative imprenditoriali giovanili, le cui modalità operative
sono stabilite dalla Giunta regionale tenuto conto dei seguenti elementi:
a) durata del piano di rientro in relazione alle agevolazioni concesse;
b) quota dello stanziamento destinata alle imprese di nuova costituzione e a
quelle in espansione;
c) criteri per la determinazione dell'entità delle agevolazioni;
d) condizioni per l'erogazione del finanziamento;
e) numero dei giovani coinvolti o partecipanti all’iniziativa.
6. Ai fini della realizzazione delle iniziative imprenditoriali del presente
articolo sono ammissibili le spese indicate nell’art. 5 della legge regionale 24
dicembre 1999, n. 57 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 16 – Tirocini.
1. La Giunta regionale può promuovere forme di tirocinio, con esclusivi fini
orientativi e di addestramento pratico, rivolti ad adolescenti e giovani di età non
superiore a ventinove anni iscritti a un ciclo di studi universitari ovvero un istituto
scolastico di ogni ordine e grado.
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2. Ai tirocini si applicano i crediti formativi riconosciuti dai percorsi
scolastici e universitari con le modalità indicate nell’art 6, comma 4.
3. I tirocini hanno durata non superiore a tre mesi e si svolgono
prevalentemente nel periodo estivo, quando, secondo il calendario dell'università
ovvero dell'istituto di iscrizione, allo studente non è richiesto di frequentare le
lezioni o sostenere esami.
4. Alla convenzione tra soggetti promotori e datori di lavoro ospitanti è
allegato un progetto di orientamento e addestramento ove, di norma, sono indicati:
a) conoscenze e attitudini costituenti obiettivo del tirocinio;
b) strumenti individuati per raggiungere l'obiettivo;
c) forme di coordinamento dei tutor per il raggiungimento degli obiettivi;
d) modalità e condizioni di presenza nonché forme di tutela dello studente
adottate nell'organizzazione di lavoro del datore ospitante.
5. Salvo quanto previsto nei commi precedenti, ai tirocini si applica il
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 25 marzo 1998, n.
142, “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui
all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di
orientamento.”.
Art. 17 - Formazione e laboratori professionali.
1. La Regione, nell’attuazione della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10
e successive modifiche ed integrazioni, persegue la coerenza tra l'insegnamento
formativo e il mondo delle imprese e del lavoro, raccordando le politiche
formative con la ricerca, l’innovazione e il mercato del lavoro.
2. La Giunta regionale accredita prioritariamente e, di norma, sostiene e
incentiva finanziariamente, le scuole, i centri di formazione e i laboratori
professionali che:
a) conservano e diffondono le conoscenze artigianali, produttive, professionali
ed economiche tipiche di un'area del territorio regionale;
b) hanno ottenuto le migliori performance in termini di occupazione di propri
allievi o di migliori risultati economici dalle aziende che li hanno occupati;
c) aggiornano costantemente i programmi formativi per renderli aderenti alle
esigenze operative del mondo delle imprese e del lavoro;
d) realizzano l'aggiornamento formativo dei giovani occupati anche al di fuori
dell'orario di lavoro.
3. La Regione, attribuendo al lavoro e allo studio un ruolo preminente per la
formazione e l'inserimento dei giovani nella comunità del Veneto, favorisce e
sostiene azioni promosse dalle associazioni sindacali e imprenditoriali rivolte alla
formazione, alla qualificazione o riqualificazione professionale, allo studio e
all'imprenditorialità dei giovani.
4. La Giunta regionale, tramite il Portale del lavoro giovani di cui all’art.
14, monitora i programmi delle scuole, dei centri di formazione e dei laboratori
professionali per verificare l'osservanza degli indirizzi regionali, il rispetto dei
criteri di cui al comma 1 e suggerisce proposte e correttivi per renderli aderenti
alle esigenze del mondo dell’impresa e del lavoro.
Art. 18 - Apprendistato, ricerca e innovazione.
1. La Regione promuove i contratti di apprendistato nelle tre tipologie
recate dal decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 e, nei limiti delle risorse
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disponibili, adotta misure incentivanti per la conferma in servizio degli
apprendisti al termine del percorso formativo.
2. La Regione promuove e sostiene l’inserimento dei giovani nell’attività di
ricerca, innovazione, trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche
nelle Università, nei centri di ricerca e nelle imprese.
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CAPO V
GIOVANI E CASA
Art. 19 - Abitazione per i giovani.
1. La Giunta regionale adotta interventi per favorire l'accesso o l'acquisto
dell'abitazione da parte dei giovani, anche tramite le seguenti azioni:
a) integrazione temporanea del canone di locazione dell'abitazione;
b) sostegno a progetti, attività e iniziative che realizzano forme di vicinato
solidale per l’instaurarsi di relazioni tra giovani e comunità locale in una
prospettiva di solidarietà, attenzione e cura dei rapporti tra persone e
generazioni.
c) sostegno al reddito di anziani autosufficienti che consentono la coabitazione
con giovani in comodato d'uso o con canone locativo ridotto, nelle modalità
stabilite dall’art. 7, commi 4 e 5;
d) sostegno nell'acquisto di abitazioni con mutui a tasso agevolato o con
integrazioni nelle garanzie per mutui delle banche qualora i giovani
possiedano un lavoro o i familiari forniscano parte delle garanzie.
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CAPO VI
GIOVANI E CREDITO
Art. 20 - Credito e prestiti d’onore.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare azioni di sostegno al credito
e a concedere prestiti d’onore in favore dei giovani, anche tramite la finanziaria
regionale Veneto Sviluppo S.p.A., con finanziamenti in conto capitale o in conto
interessi differenziati in relazione alle iniziative o ai progetti proposti.
2. Il credito e i prestiti d’onore sono finalizzati a sviluppare l'autonomia,
attraverso progetti, di giovani singoli o associati da svolgersi nell'ambito
formativo, economico e sociale o comunque tesi a sviluppare le capacità
dell'intraprendere e dare continuità alle scelte operate.
3. La concessione dei finanziamenti regionali è finalizzata a:
a) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditorialità, anche in forma
cooperativa, a prevalente partecipazione giovanile;
b) promuovere la formazione imprenditoriale dei giovani;
c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a prevalente conduzione
giovanile;
d) favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile in agricoltura.
4. Per la concessione del credito e dei prestiti d’onore, la Giunta regionale
emana criteri che, oltre alla determinazione delle priorità d’intervento, si
conformano ai principi di pari opportunità, parità di trattamento, uguaglianza e
non discriminazione, tenuto conto dei limiti fissati dall'Unione europea.
5. La Giunta regionale fornisce ai giovani imprenditori, anche tramite le
proprie società partecipate, assistenza tecnica in fase di realizzazione degli
investimenti e di avvio delle iniziative.
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CAPO VII
GIOVANI. EUROPA E MONDO
Art. 21 - Mobilità giovanile e scambi internazionali.
1. La Regione, in raccordo con le agenzie nazionali preposte, promuove e
sostiene le attività legate alla mobilità giovanile europea e internazionale nei
settori dell'istruzione, della formazione e della cittadinanza attiva, in coerenza con
i programmi europei.
2. La Regione promuove scambi giovanili, attività di volontariato, progetti
d'iniziativa giovanile, seminari e corsi transnazionali ideati, pianificati e realizzati
dai giovani, dai loro gruppi, anche informali, e dalle loro associazioni.
3. Al fine di potenziare la ricerca, l’innovazione e la riqualificazione delle
risorse umane negli enti pubblici, negli enti di ricerca e nelle imprese e di
accrescere la qualità dell'insegnamento universitario, la Regione concede
finanziamenti sulla spesa dei progetti, di durata massima di tre anni, di enti
pubblici e soggetti privati, destinati al rientro dall'estero e dalle altre regioni
italiane dei giovani talenti veneti che si sono distinti in determinati settori.
4. La Giunta regionale può istituire borse di studio triennali per neo laureati
residenti in Veneto, finalizzate al sostegno di percorsi di alta formazione in centri
di eccellenza all'estero, non esistenti in Regione e mirate al rientro nel mercato del
lavoro regionale, attraverso l'intesa con i datori di lavoro.
5. La Regione sostiene l'internazionalizzazione delle professioni tramite la
concessione di contributi a giovani residenti in Veneto per scambi di esperienze
professionali, non superiori a due anni, da realizzarsi con tirocini, stage e periodi
di formazione presso studi professionali in Italia e all’estero.
6. La Regione, anche avvalendosi degli enti e società strumentali, fornisce
assistenza ai giovani per la presentazione di progetti e l’accesso e partecipazione
ai bandi dell’Unione europea.
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CAPO VIII
NORME FINALI
Art. 22 - Fondo regionale per le politiche giovanili.
1. Nel bilancio regionale è istituito il “Fondo regionale per le politiche
giovanili” per il conseguimento delle finalità della presente legge regionale e, in
particolare, degli obiettivi e delle azioni indicati nel Piano regionale delle
politiche giovanili.
2. Nel Fondo per le politiche giovanili confluiscono:
a) le risorse finanziare destinate dallo Stato alla Regione in materia di politiche
giovanili;
b) le risorse finanziarie regionali assegnate per il conseguimento delle finalità
della presente legge;
c) le risorse finanziarie assegnate dall’Unione Europea;
d) eventuali contributi di altri enti pubblici o di soggetti privati finalizzati alla
realizzazione delle politiche giovanili.
3. Il Fondo per le politiche giovanili è ripartito, dalla Giunta regionale, sulla
base del Piano regionale delle politiche giovanili, sentita la competente
commissione consiliare, in attuazione delle disposizioni contenute nel bilancio di
previsione regionale e secondo i criteri e le priorità contenute nella presente legge
regionale.
Art. 23 - Norma transitoria.
1. Fino all’approvazione del Piano regionale delle politiche giovanili di cui
all’articolo 3, da adottarsi in sede di prima applicazione entro centottanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, le risorse continuano a essere ripartite
secondo i criteri e le modalità di cui alla legge regionale 14 novembre 2008, n. 17
“Promozione del protagonismo giovanile e della partecipazione alla vita sociale”.
2. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le
disposizioni della legge regionale 14 novembre 2008, n. 17.
Art. 24 - Abrogazioni
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22, è abrogata la legge
regionale 14 novembre 2008, n. 17 “Promozione del protagonismo giovanile e
della partecipazione alla vita sociale “.
Art. 25 - Norma finanziaria
1. Agli oneri per le spese di natura corrente derivanti dall'applicazione della
presente legge, quantificati in euro 143.000.000,00 per ciascun esercizio del
triennio 2012 - 2014, si fa fronte mediante prelevamento delle risorse finanziarie
recate dagli UPB sotto indicati:
a) euro 4.000.000,00 - UPB U0148 “Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale
della famiglia” del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014;
b) euro 1.500.000,00 UPB U0157 “Attività progettuali e di informazione ed
altre iniziative di interesse regionale svolte a livello unitario nelle aree dei
servizi sociali” del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014;
c) euro 105.000.000,00 - UPB U0175 “Formazione professionale” del bilancio
di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014;
40
d) euro 17.500.000,00 utilizzando le risorse allocate nell’UPB U0244 “Politiche
del lavoro” del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014;
e) euro 13.000.000,00 utilizzando le risorse allocate nell’UPB U0172
“Interventi per il diritto allo studio” del bilancio di previsione 2012 e
pluriennale 2012-2014;
f) euro 2.000.000,00 utilizzando le risorse allocate nell’UPB U0227 “Attività a
favore dello sviluppo economico e dell’innovazione” del bilancio di
previsione 2012 e pluriennale 2012-2014;
2. Agli oneri per le spese di investimento derivanti dall'applicazione della
presente legge, quantificati in euro 10.000.000,00 per ciascun esercizio del
triennio 2012 - 2014, si fa fronte mediante prelevamento delle risorse finanziarie
recate dagli UPB sotto indicati:
a) euro 3.000.000,00 utilizzando le risorse allocate nell’UPB U0049 “Interventi
infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale” del bilancio
di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014;
b) euro 6.000.000,00 utilizzando le risorse allocate nell’UPB U0205 “Interventi
strutturali a sostegno dell’imprenditoria” del bilancio di previsione 2012 e
pluriennale 2012-2014;
c) euro 500.000,00 - UPB U0185 – Tabella B “Fondo speciale per le spese
correnti, partita n. 4” del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 20122014;
d) euro 500.000,00 - UPB U0186 – Tabella C “Fondo speciale per le spese
d’investimento, partita n. 4” del bilancio di previsione 2012 e pluriennale
2012-2014.
Art. 26 - Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 24, comma 1,
dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Art. 27 - Parere comunitario di compatibilità
1. Gli effetti della presente legge regionale sono subordinati
all’acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione
europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE e alla pubblicazione del
relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
41
INDICE
CAPO I...............................................................................................................20
PRINCIPI GENERALI ......................................................................................20
Art. 1 - Principi e finalità. ..................................................................20
Art. 2 - Programmazione e coordinamento........................................20
Art. 3 - Piano regionale delle politiche giovanili...............................21
CAPO II .............................................................................................................22
SOGGETTI E TIPOLOGIE D’INTERVENTO.................................................22
Art. 4 - Soggetti preposti e modalità d’intervento. ............................22
Art. 5 - Progetti, azioni e attività. ......................................................22
Art. 6 - Progetti innovativi o sperimentali. ........................................22
Art. 7 - Attuazione degli interventi....................................................23
Art. 8 - Azioni di comunicazione e promozione................................24
CAPO III ............................................................................................................26
ORGANISMI PREPOSTI..................................................................................26
Art. 9 - Autority per le politiche giovanili. ........................................26
Art. 10 - Comitato regionale per le politiche giovanili......................26
Art. 11 - Forum regionale dei giovani. ..............................................26
Art. 12 - Associazioni Giovanili.. ......................................................27
Art. 13 - Piano locale giovani. ...........................................................27
CAPO IV............................................................................................................30
GIOVANI E LAVORO......................................................................................30
Art. 14 - Piattaforma informativa e Portale del lavoro giovani. ........30
Art. 15 - Imprenditorialità giovanile..................................................31
Art. 16 – Tirocini. ..............................................................................31
Art. 17 - Formazione e laboratori professionali.................................32
Art. 18 - Apprendistato, ricerca e innovazione..................................32
CAPO V .............................................................................................................34
GIOVANI E CASA............................................................................................34
Art. 19 - Abitazione per i giovani. .....................................................34
CAPO VI............................................................................................................36
GIOVANI E CREDITO .....................................................................................36
Art. 20 - Credito e prestiti d’onore. ...................................................36
CAPO VII ..........................................................................................................38
GIOVANI. EUROPA E MONDO .....................................................................38
Art. 21 - Mobilità giovanile e scambi internazionali. ........................38
CAPO VIII .........................................................................................................40
NORME FINALI ...............................................................................................40
Art. 22 - Fondo regionale per le politiche giovanili. .........................40
Art. 23 - Norma transitoria. ...............................................................40
Art. 24 - Abrogazioni.........................................................................40
Art. 25 - Norma finanziaria................................................................40
Art. 26 - Entrata in vigore..................................................................41
Art. 27 - Parere comunitario di compatibilità ....................................41
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