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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO NONA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Lazzarini, Corazzari, Finco, Bassi, Caner, Tosato, Conte, Furlanetto, Possamai, Baggio, Finozzi, Stival, Bozza, Cappon, Manzato, Sandri, Cenci, Toscani e Ciambetti POLITICHE REGIONALI GENERAZIONI PER Presentato alla Presidenza del Consiglio il I GIOVANI E LE FUTURE 1 POLITICHE REGIONALI GENERAZIONI PER I GIOVANI E LE FUTURE R e l a z i o n e: Analisi di contesto: la “Questione giovanile”. Come evidenziato in una recente pubblicazione dell’Istituto di Ricerche Economiche e Sociali (IRES) per il Piemonte (Giovani e lavoro: la questione italiana, in Informaires, anno XXIII, n . 41, maggio 2012) ”da diversi decenni (le) problematiche relative ai giovani sono presenti all’attenzione del dibattito e delle politiche pubbliche. Tuttavia, una specifica “questione giovanile” è esplosa in tutto il mondo occidentale in connessione temporale e almeno in parte anche causale con la grande crisi globale iniziata a fine 2007: da allora, con ritmi crescenti e pochissime eccezioni, i tassi di disoccupazione giovanili sono schizzati in alto, ben più di quelli della popolazione complessiva, e gran parte degli istituti di ricerca e delle istituzioni internazionali hanno rivolto una preoccupata attenzione alla comprensione e al trattamento del “problema dei giovani nella crisi” (vedasi studio della Commissione Europea “EU Youth Report” del 2009, quello dell’Ocse, “Off to a Good Start? Jobs for Youth”, del 2010, e quello della Fondazione Europea di Dublino, “Youth and Work”, del 2011). La situazione dell’Italia rispetto ad altri Paesi, inoltre, appare ancor più problematica, a causa di tassi di disoccupazione più elevati, di una maggior durata dei periodi di non lavoro, di un maggior divario, come già accennato, con gli adulti. Ma anche altri indici di difficoltà rendono peggiore la situazione dei giovani italiani rispetto a quelli di altri paesi: più alti e duraturi tassi di inattività (scolastica e lavorativa), sempre più lunghi percorsi di formazione iniziale cui non corrisponde un maggior conseguimento di titoli di studio e acquisizione di competenze, più tardi e tortuosi percorsi di ingresso nel mercato del lavoro, un eccessivo prolungarsi dei tempi di uscita dalla famiglia di origine e della costruzione di una condizione residenziale ed esistenziale autonoma, che pospongono ancor più l’assunzione di ruoli genitoriali e tutto ciò con evidenti ripercussioni anche sull’intero sistema sociale e produttivo circa la sua sostenibilità economico-finanziaria. Ne emerge un quadro molto complesso che richiede un approccio alla ricerca delle soluzioni alle problematiche giovanili articolato e multisettoriale. Tuttavia, è chiaro che la problematica afferente all’inserimento nel mondo del lavoro da parte dei giovani riveste carattere di particolare rilevanza e centralità rispetto ai diversi temi che riconducono alla questione giovanile. Vale la pena quindi di approfondire tale problematica con preciso riguardo alla situazione della nostra Regione. Per i giovani del Veneto oggi, al termine dei loro sempre più lunghi percorsi di studio, le opportunità di lavoro sono minori rispetto a una volta, ma non solo: è diminuita, infatti, anche la qualità delle opportunità stesse, con riguardo a stabilità e durata dei rapporti di lavoro, pure in termini di remunerazioni iniziali, se non anche di opportunità successive di carriera professionale e retributiva. Situazione questa confermata anche da una recentissima indagine di luglio 2012, condotta da SWG (importante Istituto demoscopico), sulla percezione della qualità del lavoro commissionata da Plancia© – strumento di management politico - a supporto dei decision maker pubblici: 7 giovani su 10 confermano che “si trovano solo lavori temporanei”, vale a dire precari, dato praticamente 2 identico anche per coloro che dichiarano che “si trovano solo lavori mal pagati”. Rilevazioni in netto peggioramento se raffrontate anche solo con i dati dello scorso anno sulle medesime situazioni di lavoro. Anche i dati statistici confermano una situazione preoccupante da diversi punti di vista: dei 457.653 giovani dai 15 ai 24 anni che risiedevano in Veneto nel primo trimestre 2012 sono 52.292 quelli disoccupati, pari al 12% della popolazione giovanile (15-24), una proporzione che si riduce allargando l’obiettivo a quelli che hanno tra i 25 ed i 34 anni (32.091, pari al 5%). La platea di giovani senza lavoro in Regione appare dunque relativamente estesa, facendo rientrare il fenomeno della disoccupazione giovanile entro livelli di guardia, soprattutto nel confronto con altre realtà nazionali: il tasso di disoccupazione dai 15 ai 24 anni era al 29,6%, quello dai 25 ai 34 anni al 6,6%. Anche in altre regioni d’Europa la situazione non appare migliore: Rhône-Alpes (FR; 19,9%), Île de France (FR; 21,1%), Provence-Alpes-Côte d’Azur (FR; 24,0%), País Vasco (ES; 30,3%), Cataluña (ES; 39,5%), Comunidad valenciana (ES; 42,0%), Dati migliori al Veneto li troviamo solo nelle regioni tedesche del Baden-Württemberg (7%), del Bayern (6,5%), del Nordrhein-Westfalen (10,9%) e nelle vicine Austria (8,8% totale nazione) e Slovenia (14,7%). Struttura della popolazione giovane in Veneto nel primo trimestre 2012. Fonte: Elaborazioni PLANCIA© su dati Istat - Rcfl Il fatto che il numero assoluto di disoccupati giovani in Veneto sia più contenuto di altre realtà europee e nazionali, non deve però far passare sotto silenzio il fenomeno o, peggio ancora, abbassare la guardia in questi anni in cui si assiste ad un mercato del lavoro sostanzialmente bloccato, anche in Veneto. Basta dare uno sguardo alle dinamiche dell’occupazione e della disoccupazione giovanile negli ultimi anni per rendersi, infatti, conto che la disoccupazione giovanile nel Veneto è passata da fisiologica, naturalmente connessa al sistema economico e all’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, a una vera e propria condizione di disagio. Il tasso di disoccupazione 15-24 anni è, infatti, più che raddoppiato dal 2007 al primo trimestre 2012, ma anche quello dai 25 ai 34 anni ha registrato una impennata. In termini assoluti, dall’inizio della crisi (convenzionalmente, il 2008) ad oggi il numero di disoccupati dai 15 ai 24 anni è aumentato di 34.500 unità, e di 9.800 dai 25 ai 34 anni. Insieme si tratta di quasi 44.300 disoccupati giovani in più sui 3 circa 84 mila attuali, vale a dire oltre il 50% in più di disoccupati under 35 in soli quattro anni. La crescita nel numero di disoccupati è stata determinata, più che da giovani che si sono affacciati per la prima volta sul mercato del lavoro (sempre meno, considerando l’invecchiamento della popolazione), dalle flessioni nell’occupazione: dal 2008 al primo trimestre 2012 si contano, infatti, 24.400 occupati in meno dai 15 ai 24 anni e 84.000 dai 25 ai 34 anni. Flessioni così importanti possono essere spiegate solo in parte dal “salto demografico” (giovani che non appartengono più a quelle classi d’età), conciliandosi invece di più con la crescita del numero di disoccupati. Dinamica dei tassi di disoccupazione ed occupazione dei giovani in Veneto dal 2004 al primo trimestre 2012. Fonte: Elaborazioni PLANCIA© su dati Istat - Rcfl In tema di disoccupazione e inattività non si deve poi sottovalutare la popolazione giovanile a rischio di disagio, i cosiddetti NEET (Not in Employement, Education or Training), in altre parole quei giovani che hanno concluso i percorsi formativi e contemporaneamente si trovano nella condizione di persone prive di occupazione: in Veneto nel 2011 sono 169 mila, il 16% della popolazione giovane, in crescita di ben 5 punti percentuali rispetto al 2007, che in termini assoluti vuol dire 48 mila giovani in più “a rischio” di rimanere esclusi dalla società e dalla possibilità di costruirsi un futuro. Ma non solo i disoccupati, o gli inattivi, sono a rischio. Anche i giovani occupati stanno vivendo una situazione di difficoltà, da una parte determinata dalla maggiore probabilità di venire espulsi dal mercato del lavoro a causa della crisi, dall’altra di vivere in uno stato di precarietà di lungo periodo, determinato dalla “dualità” del mercato del lavoro che ha costruito due situazioni contrastanti, con i giovani da una parte e gli altri lavoratori dall’altra. A fronte della quasi totalità degli occupati veneti con 30 anni e più che hanno una forma di lavoro contrattualmente “tipico” o “standard”, vale a dire dipendenti a tempo indeterminato o lavoratori autonomi, la quota scende al di sotto del 70% per gli Under 30, che solo in 6 casi su 10 possono contare su un lavoro a tempo indeterminato. Oltre 3 ragazzi su 10 sono atipici, soprattutto dipendenti a tempo determinato (16%) o con altre forme contrattuali (lavoro interinale, a chiamata, etc.). C’è da dire peraltro che questa distribuzione è calcolata su tutti i giovani che lavorano, quindi anche su un ampio gruppo di giovani che hanno iniziato a lavorare più di qualche anno fa, e soprattutto molto prima della “grande crisi”. A lungo andare questa struttura, e in particolare la componente di lavoro a tempo 4 indeterminato, è destinata a cambiare ancora: nel solo 2011, quasi 6 assunzioni su 10 per i giovani veneti con meno di trent’anni sono state a tempo determinato, il 9% in apprendistato ed il 7% con contratti di collaborazione. Solamente il 26% delle assunzioni ha avuto carattere indeterminato (ma il 33% nel caso dei lavoratori totali). Tipologia dell’occupazione in Veneto: Under 30 con totale lavoratori occupati 69% / 90% TIPOLOGIA CONTRATTUALE LAVORO TIPICO o STANDARD LAVORO ATIPICO o NON STANDARD 31% / 10% T. indeterminato 60% / 68% Autonomi 10% / 22% T. determinato 16% / 6% Collaboratori Altre forme 3% / 1% 12% / 2% Fonte: Elaborazioni PLANCIA© su dati Istat - Rcfl Ma anche sul fronte professionale/imprenditoriale la situazione giovanile veneta desta qualche preoccupazione: innanzi tutto, la quota di lavoratori autonomi Under 30 rispetto agli adulti appare piuttosto scarsa (10% contro 22%). Se da una parte questo dato potrebbe apparire, per così dire, naturale, assumendo che un giovane decida di fare un lavoro autonomo dopo esperienze di lavoro dipendente, dall’altra si riscontra in Veneto, come in altre realtà nazionali, una tendenza decisamente accentuata nel periodo della crisi all’apertura di nuove partite IVA solo da parte di giovani. Questi fenomeni, purtroppo, sembrano evidenziare, più che un rinnovato spirito imprenditoriale, molti lavoratori dipendenti di fatto “mascherati” da partite IVA. Che il clima economico non sia particolarmente adatto per le attività imprenditoriali giovanili, infatti, è testimoniato anche dalla consistenza delle imprese giovani, vale a dire quelle in cui la partecipazione di Under 30 risulta superiore al 50%. Il Veneto è la quart’ultima regione per peso di imprese giovanili sul totale. Sono appena il 9,3%, oltre due punti in meno della media nazionale. Guardando la situazione in chiave dinamica, la questione del rinnovamento delle imprese venete in termini generazionali appare ancora più preoccupante: focalizzando l’attenzione sui titolari e amministratori di impresa con meno di trent’anni, il Veneto risulta la regione italiana con il peggior trend dal 2005 (27%) una delle ultime nel confronto con il 2008 (-11,5%). 5 Imprese giovanili al 31 dicembre 2011 nelle regioni italiane. Peso % Imprese Imprese totali Regioni giovanili giovanili Abruzzo 17.838 151.303 11,8 Basilicata 7.447 61.550 12,1 Calabria 30.117 180.922 16,6 Campania 83.002 557.207 14,9 Emilia Romagna 43.870 475.716 9,2 Friuli Venezia Giulia 9.162 109.658 8,4 Lazio 63.997 608.462 10,5 Liguria 16.059 167.579 9,6 Lombardia 95.790 955.088 10,0 Marche 18.458 177.656 10,4 Molise 4.512 35.497 12,7 Piemonte 51.716 467.671 11,1 Puglia 53.866 385.856 14,0 Sardegna 20.021 169.531 11,8 Sicilia 68.952 463.475 14,9 Toscana 44.711 417.200 10,7 Trentino Alto Adige 9.594 110.042 8,7 Umbria 10.149 96.266 10,5 Valle d'Aosta 1.338 13.928 9,6 Veneto 46.827 505.467 9,3 ITALIA 697.426 6.110.074 11,4 Fonte: Elaborazioni Infocamere su dati Registro delle Imprese Amministratori e titolari Under 30 in imprese attive per regione al 4° trimestre 2011 e confronti rispetto al 3° trimestre 2008 ed al 4° trimestre 2005. Amministratori e Variazione % amministratori e titolari titolari Under 30 Under 30 4° trim. 2011 Su 3° trim. 2008 Su 4° trim. 2005 Abruzzo 8.630 -0,6% -14,2% Basilicata 3.327 -6,9% -24,7% Calabria 14.569 -3,3% -17,5% Campania 41.202 -8,4% -18,1% Emilia Romagna 25.238 -12,7% -28,3% Friuli Venezia Giulia 5.482 -10,2% -23,8% Lazio 28.194 6,5% -0,1% Liguria 8.590 -2,0% -16,1% Lombardia 53.461 -11,1% -23,0% Marche 8.543 -11,7% -23,7% Molise 2.258 -2,8% -17,0% Piemonte 28.499 -8,6% -18,0% Puglia 25.067 -2,9% -17,3% Sardegna 9.449 -8,3% -19,4% Sicilia 31.011 -8,0% -18,5% Toscana 22.970 -10,0% -23,2% 6 Trentino Alto Adige Umbria Valle d'Aosta Veneto ITALIA 5.120 4.882 847 22.595 349.934 -5,8% -7,6% 8,2% -11,5% -7,5% -19,8% -22,1% -5,5% -27,1% -19,7% Fonte: Elaborazioni PLANCIA© su dati Infocamere – Stockview La complicata condizione occupazionale dei giovani impone che si agisca efficacemente nella direzione di costruire e consegnare ai ragazzi i giusti strumenti perché possano affrontare e gestire l’incertezza a cui quotidianamente sono sottoposti. Per questo motivo è fondamentale agire sulla precarizzazione dei giovani che dal mercato del lavoro si sta estendendo fin nella vita quotidiana trasformandosi in un’incertezza non solo lavorativa, ma anche esistenziale. Dare ai giovani certezze occupazionali sarebbe il primo e fondamentale passo per non disperdere questo importante capitale umano necessario per il futuro della regione. La strategia della flexsecurity può permettere ai giovani di fronteggiare la precarietà con maggiore sicurezza disponendo di strumenti efficaci per passare da un lavoro ad un altro. Per rendere più sicura la realtà occupazionale giovanile e soprattutto per semplificare l’accesso dei ragazzi al mercato del lavoro è importante che si costruisca un sistema capace di valorizzare le professionalità. In quest’ottica è fondamentale promuovere percorsi formativi in ambito aziendale anche durante i periodi di istruzione scolastica e universitaria che permettano ai giovani di affrontare la transizione al mercato del lavoro con maggiore consapevolezza. Il difficile accesso al mercato del lavoro genera necessariamente un movimento di giovani “talenti” che senza alcune possibilità in patria, cercano di raggiungere i propri obiettivi all’estero. Le migrazioni giovanili all’estero rappresentano un punto cruciale che deve essere tenuto in considerazione soprattutto per il rischio di un costante depauperamento di capitale umano e sociale fondamentale per lo sviluppo economico. Richiede, ad esempio, particolare attenzione il dato dell’Istat sulla mobilità dei dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo in Italia e soprattutto nell’area settentrionale. Nel Nord Italia, sul totale dei dottori di ricerca iscritti nel 2003 in università italiane, l’8,4% si trasferisce all’estero per cercare lavoro. Un dato apparentemente poco consistente che è però superiore di due punti percentuali della media nazionale (6,4%) e mette in luce la difficoltà del mercato del lavoro delle regioni settentrionali di assorbire giovani qualificati costringendoli ad espatriare. A riguardo della questione giovanile, un altro aspetto problematico è sicuramente la crescente difficoltà che oggi hanno i giovani di accedere al mercato immobiliare e di far quindi ricorso al mutuo per acquistare una casa. In Italia, se nel quadriennio 2004-2007 gli under 35 che avevano acceso un mutuo in banca erano il 41,7%, nei quattro anni successivi (2008-2011) sono diventati il 36,4%, con un calo del 5,3%. Ciò significa che ad oltre 35mila giovani tra il 2008 e il 2011, è stata negata la possibilità di avere un prestito. A conferma di quanto complicato stia diventando l’accesso al mercato immobiliare per i giovani è l’aumento dell’età media dei mutuatari che in Italia è di 38,8 anni. Nell’area settentrionale del Paese l’età media è lievemente inferiore rispetto al dato nazionale, soprattutto a Nord est (38,3 anni), dove però l’aumento nel 7 quadriennio 2008-2011 è di oltre un anno rispetto al periodo 2004-2007 e a fronte di una crescita di soli 0,5 anni al centro e 0,9 al Sud. Mutui per la casa, caratteristiche anagrafiche e territoriali Composizione % 2004-2007 2008-2011 Variazione Mutui per caratteristiche anagrafiche (in %) Meno di 35 anni 41,7 36,4 -5,3 Da 35 a 44 anni 36,5 38,4 +1,9 Da 45 a 54 anni 15,5 18,1 +2,6 Oltre 54 anni 6,2 7,1 +0,9 Età media dei mutuatari (in anni) Nord Est 37,2 38,3 +1,1 Nord Ovest 37,0 38,2 +1,2 Centro 39,4 39,9 +0,5 Mezzogiorno 38,3 39,2 +0,9 Fonte: Elaborazioni PLANCIA© su dati Banca d’Italia Le dinamiche di deterioramento del mercato lavoro, non solo determinate congiunturalmente dalla crisi ma anche dal cambiamento del modello occupazionale che ha portato, inesorabilmente, da una flessibilizzazione dei giovani ad una loro precarizzazione, si sono riflesse naturalmente sulle loro condizioni reddituali, che rendono, oltre alla difficoltà di progettare e vedere un futuro davanti a sé, estremamente difficile l’uscita dai nuclei familiari di origine. Emerge, infatti, come in Veneto negli anni Settanta erano appena 1 su 10 i giovani dai 25 ai 34 anni che vivevano in famiglia, passati a 3 su 10 negli anni Novanta. Nel 2010, quasi il 42% dei ragazzi veneti era ancora residente nelle proprie famiglie. La ritardata emancipazione dei giovani è determinata anche da altri fattori, quali l’allungamento dei percorsi di studio o la progressiva crescita di ricchezza da parte delle famiglie che ha reso meno impellente la necessità dei giovani di costruire da subito la propria realtà autonoma di vita, ma non si può certo trascurare come le occasioni offerte ai giovani per rendersi autonomi stiano diventando sempre più rarefatte. Giovani dai 25 ai 34 anni che vivono nelle famiglie di origine Incidenza % sul totale dei giovani dai 25 ai 34 anni 1971 1991 2010 % di giovani 10,2* 30,1 41,8** * Stima sui figli conviventi in famiglia di 26 anni ed oltre ** Stima basata sul 97% dei giovani Fonte: Elaborazioni PLANCIA© su dati Istat – Censimento della popolazione e Rcfl Normativa statale sulle politiche giovanili. Anche se gli interventi in favore dei giovani possono farsi risalire all’art. 31, comma 2, della Costituzione, che protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, non c’è in Italia un quadro normativo statale sulle politiche per i giovani, ma semplici norme spot contenute in leggi finanziarie o decreti-legge. 8 Peraltro, con l’art. 1, comma 19, lettera d, D.L. 18.05.2006, n. 181, convertito con legge 17.07.2006, n. 233, sono state attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le “funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, ivi comprese le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù, esercitate congiuntamente con il Ministro della solidarietà sociale”. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio del 15 giugno 2006 “le funzioni di indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nelle materie concernenti le politiche giovanili e le attività sportive” sono state delegate al Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive. Nell’attuale Governo (entrato in carica il 16.11.2011), al Ministro per la Cooperazione internazionale e l’Integrazione (Andrea Riccardi) sono state affidate le deleghe sulle politiche giovanili, sulle politiche per la famiglia, sulle adozioni di minori italiani e stranieri, sull'osservatorio nazionale sulla famiglia, sull'osservatorio nazionale sull'infanzia e l'adolescenza, sul servizio civile e sull'ufficio nazionale antidiscriminazione. Inoltre, in attuazione della Decisione in data 15 novembre 2006, n. 1719/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il programma Gioventù in Azione per il periodo 2007-2013, con decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297 (art. 5), convertito con legge 23 febbraio 2007, n. 15, è stata istituita l'Agenzia Nazionale per i Giovani (ANG), organismo pubblico dotato di autonomia organizzativa e finanziaria, vigilato dal Governo Italiano e dalla Commissione Europea. L’Agenzia, che svolge le funzioni di Agenzia nazionale italiana del programma comunitario, promuove (art. 2, comma 2 Statuto) la cittadinanza attiva dei giovani e, in particolare, la loro cittadinanza europea; sviluppa la solidarietà e promuove la tolleranza fra i giovani per rafforzare la coesione social; favorisce la conoscenza, la comprensione e l'integrazione culturale tra i giovani di Paesi diversi; contribuisce allo sviluppo della qualità dei sistemi di sostegno delle attività dei giovani e dello sviluppo della capacità delle organizzazioni della società civile nel settore della gioventù; favorisce la cooperazione nel settore della gioventù a livello locale, nazionale ed europeo. L’attività di cooperazione istituzionale risulta essenziale per il perseguimento degli obiettivi indicati, per valorizzare le esperienze positive già esistenti e per imprimere alle politiche giovanili una caratteristica di organicità complessiva, affinché possa essere concreto riferimento per le Regioni, le istituzioni locali e le diverse amministrazioni centrali coinvolte, anche attraverso lo strumento degli Accordi di Programma Quadro. Tali Accordi rappresentano strumenti idonei a programmare gli interventi, individuando i settori prioritari nei quali concretizzare le azioni, destinare finanziamenti, sollecitare progettualità e creatività da parte dei giovani. A sostegno e integrazione delle azioni già in corso per la definizione e stipula di tali accordi di programma, è altresì previsto il contestuale avvio di attività che concorrano a mettere a punto i più specifici strumenti di intervento collegati all’attuazione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013. Nella Conferenza unificata Stato Regioni Province Autonome ed Enti locali del 7 ottobre 2010 (atto n. 101 ku) è stata sancita l’intesa (ex art. 8, comma 6, legge 9 5.06.2003, n. 131) per il riparto del Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all'art. 19, comma 2, del D.L. 4.07.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4.08.2006, n. 248, relativamente alla quota parte a livello regionale e locale. Il Fondo nazionale per le politiche giovanili di € 37.421.650,50 di cui alla predetta Conferenza Unificata ha assegnato al Veneto € 2.724.296,16 pari al 7,28% del Fondo complessivo. Corre peraltro l’obbligo di evidenziare che le politiche giovanili non costituiscono una specifica materia che possa ricondursi a una di quelle elencate nei commi 2 e 3 dell’art. 117 della Costituzione, né possono farsi rientrare nella competenza legislativa residuale esclusiva delle regioni ai sensi del comma 4 del predetto articolo 117 della Costituzione. Le “politiche giovanili” non si possono etichettare come materia, in quanto investono tanti settori o materie, alle quali sono riconducibili gli interventi e le attività posti in essere dalle istituzioni in favore dei giovani. Conseguentemente, le materie su cui s’interviene possono rientrare sia nella competenza legislativa statale e sia nella competenza legislativa regionale concorrente o esclusiva, ai sensi dell’articolo 117, commi 2 (potestà legislativa esclusiva dello Stato), 3 (potestà legislativa regionale concorrente) e 4 (potestà legislativa regionale su ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato) della Costituzione. Il progetto di legge in esame, quindi, anche se riguarda ambiti tra loro diversi e riconducibili a competenze distinte, non si propone di normare in maniera organica tali svariati settori, ma disciplina alcune strutture e organismi idonei a favorire l’inserimento dei giovani nella società, nel mondo del lavoro e della scuola, ipotizzando la realizzazione di alcune tipologie di progetti, interventi e specifiche iniziative. La mancanza di una disciplina organica delle politiche giovanili non ha consentito di affrontare la definizione di giovane, sul quale peraltro poggia il futuro del Paese e della nostra Regione. In effetti, non appare facile definire e delimitare il significato di “giovane” e, conseguentemente, introdurre interventi adeguati per i giovani. Pur tuttavia, si può giungere a una definizione approssimata del concetto di giovane, individuato nella persona con età massima variabile tenuto conto delle esigenze di studio (trent’anni e oltre), con un dato stile di vita e inserito o meno nel mondo del lavoro. Di norma, per popolazione giovanile s’intende quella rappresentata da giovani di età compresa tra i 15 e i 24 o tra i 18 e i 34 anni, ma il range d’età può variare in relazione alle diverse condizioni in cui viene a trovarsi un giovane (studi universitari, ecc.) o secondo le norme di intervento (es.: per la LRV 14.11.2008, n. 17, il range è tra i 15 e i 30 anni; il Dipartimento della Gioventù, per l’accesso agli appositi fondi statali, considera giovani gli under 35, ecc.). Il recente Testo unico dell’apprendistato (d.lgs. 14.09.2011, n. 167) fissa l’età del giovane apprendista tra i 15 e i 25 anni (apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale) e tra i 17 e i 29 anni (apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere e apprendistato di alta formazione e ricerca). Normativa europea Sebbene l’azione delle istituzioni europee in materia di politiche giovanili risalga agli anni ’70, la piena titolarità dell’Unione Europea a occuparsene deriva dal 10 Trattato di Maastricht del 1993, che comprende la cooperazione transnazionale in ambito giovanile tra le aree di intervento dell’Unione per i settori della formazione. Negli ultimi anni l’azione dell’Unione Europea verso i giovani è venuta ad intensificarsi: nel marzo 2005, infatti, il Consiglio Europeo ha adottato il “Patto europeo per la gioventù” con cui si evidenziano gli ambiti di intervento urgente da adottare in seguito alle problematiche emerse dall’analisi di medio termine sull’andamento del programma complessivo per la crescita e la competitività dell’Europa nella società della conoscenza. Nello stesso anno la Commissione europea ha presentato due nuovi programmi per il periodo 2007/2013 con l’intento di razionalizzare il sistema delle opportunità europee in favore della gioventù, accorpando le iniziative in modo da facilitarne l’accesso da parte dei giovani con minori opportunità. Si tratta, nello specifico, del “Programma gioventù in azione” con cui ci si propone di sviluppare tra i giovani il senso di responsabilità personale, d’iniziativa, d’interesse per gli altri, di cittadinanza e la partecipazione a livello locale, nazionale ed europeo e del “Programma integrato per l’apprendimento permanente (lifelong learning)”, che s’incentra sull’insegnamento scolastico (Comenius), superiore (Erasmus), sulla formazione professionale (Leonardo da Vinci) e sull’insegnamento per gli adulti (Grundtvig), da integrarsi con provvedimenti trasversali e con un nuovo programma focalizzato sull’integrazione europea. L’Unione Europea ha incentrato le politiche giovanili sul protagonismo dei giovani nell’ideazione, nella realizzazione e nella valutazione dei progetti a beneficio degli stessi e delle comunità locali, nell’importanza dell’educazione non formale come occasione di crescita per i giovani e sulla dimensione sia europea che locale degli interventi da attuare. I principali documenti in cui è scaturita tale attività comunitaria sono il Libro bianco della Commissione “Un nuovo impulso alla gioventù europea” e la “Carta europea per le Politiche giovanili”. Il Trattato di Roma non contemplava la gioventù tra i settori di competenza della Commissione. Nel “Libro bianco della Commissione europea - Un nuovo impulso per la gioventù europea”, Bruxelles 21.11.2001, COM(2001) 681, pag. 5, si afferma: “I giovani … vogliono essere intesi e considerati come interlocutori a pieno titolo, vogliono contribuire a costruire l’Europa, vogliono influenzare il dibattito sul suo divenire. È il momento di considerare la gioventù come una forza nella costruzione europea e non come un problema da gestire. Occorre dare loro i mezzi per esprimere le loro idee, di confrontarli a quelle di altri attori della società civile”. La “Carta europea per le Politiche giovanili” rappresenta un quadro di riferimento per lo sviluppo di politiche in favore dei giovani a livello locale e viene a distinguere tra una dimensione trasversale della partecipazione giovanile rispetto alle politiche suddivise per settori tematici, oltre a porre un’attenzione specifica agli strumenti per favorire tale partecipazione. Normativa regionale L’attuale assetto normativo del Veneto è novembre 2008, n. 17 “Promozione del partecipazione alla vita sociale” che, oltre degli interventi (art. 3) facente riferimento 11 recato dalla legge regionale 14 protagonismo giovanile e della ad una programmazione triennale alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione” e al Piano socio-sanitario regionale di cui all’articolo 6 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, affida alla Giunta regionale un’attività di coordinamento e attuazione (art. 4), istituisce il Comitato regionale per le politiche giovanili (art. 5), stabilisce che i comuni e le comunità montane adeguino gli interventi e i progetti contenuti nei piani di zona di cui all’articolo 8 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 al programma triennale (art. 6) e istituisce il Forum regionale dei giovani (art. 7) quale organo consultivo di rappresentanza del mondo giovanile. Tale normativa, quindi, pur istituendo il Comitato regionale per le politiche giovanili (art. 5) e il Forum regionale dei giovani (art. 7), non prevede alcuna iniziativa progettuale diretta a innovare l’aggregazione giovanile o a fornire strumenti di sostegno e di governance d’interesse diretto dei giovani ed è poco sprovvista di strumenti adeguati e mirati a migliorare realmente la situazione complessiva del giovani della nostra Regione. Partendo da questa esperienza, e tenuto conto delle mutate situazioni afferenti al mondo giovanile aggravate dalla crisi globale (vedi analisi più sopra svolta), è parso opportuno proporre una nuova disciplina in favore dei giovani che istituisce alcuni organismi e progetti innovativi, assegna alla Regione la regia della programmazione, unitamente all’indirizzo e al coordinamento dell’attuazione delle politiche giovanili. Proposta legislativa La proposta di legge regionale in argomento, come si è detto, individua alcuni strumenti idonei a sostenere e stimolare l’inserimento dei giovani della nostra Regione nel mondo della scuola, della cultura, della formazione, del lavoro e della vita adulta, non solo attraverso alcune strutture e organismi di nuova costituzione, ma anche prefigurando la realizzazione di alcuni progetti innovativi o sperimentali. La proposta è sostenuta dall’idea della centralità dei giovani, affinché diventino protagonisti della loro crescita e del loro futuro, facendo esperienza di autonomia e responsabilità nel percorso verso l’età adulta. La proposta si snoda attraverso la definizione dei principi generali, i soggetti e tipologie d’intervento, gli organismi preposti e le tematiche che coinvolgono i giovani con il lavoro, la casa, il credito e la mobilità internazionale. Questa nuova iniziativa legislativa, che pone al centro degli interessi regionali i giovani, vuole anche essere uno strumento per rilanciare le politiche di crescita della nostra Regione, anche grazie al coinvolgimento sinergico di tutti gli attori previsti nella proposta individuati negli enti locali, negli enti pubblici e privati, nelle istituzioni scolastiche e universitarie, negli organismi di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro, nelle associazioni imprenditoriali e organizzazioni sindacali, nelle associazioni o aggregazioni giovanili, negli imprenditori e altri soggetti privati. La proposta prevede, quindi, oltre alla cooperazione istituzionale con gli enti locali e altre amministrazioni pubbliche, il coordinamento e l’integrazione dell’azione regionale con quella di organismi, associazioni e soggetti privati. Il progetto di legge si compone di 27 articoli inseriti nei seguenti otto capi: Capo I – Principi generali. 12 Capo II – Soggetti e tipologie di intervento. Capo III – Organismi preposti. Capo IV – Giovani e lavoro. Capo V – Giovani e casa. Capo VI – Giovani e credito. Capo VII – Giovani, Europa e Mondo. Capo VIII – Norme finali. I contenuti dell'articolato per ciascun capo si possono così sintetizzare: L’art. 1 contiene i Principi e le finalità incentrati su: - Valorizzazione dei giovani nel mondo scolastico, universitario e della cultura, nella formazione professionale e nell’attività lavorativa; - Sostegno delle competenze, del talento e delle capacità dei giovani e delle relazioni di reciproco vantaggio tra il mondo degli adulti e quello giovanile; - Rispetto delle pari opportunità, parità di trattamento, di uguaglianza e non discriminazione; - Osservanza del principio di responsabilità nei confronti delle future generazioni come sancito dall’art. 6 dello Statuto regionale; - Interventi rivolti ai giovani residenti in Veneto di età compresa, di norma, tra i quindici e i trentacinque anni; - Concessione di benefici di ammontare direttamente proporzionale al numero dei giovani coinvolti. L’art. 2, relativo a Programmazione e coordinamento, stabilisce che la Regione svolge la programmazione, l’indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi e sostiene le capacità individuali, progettuali e creative dei giovani in ben precisi ambiti. L’art. 3 disciplina il Piano regionale delle politiche giovanili, precedentemente denominato “Programma triennale regionale” dall’art. 3 della LR 14.11.2008, n. 17, ha valenza triennale ed è approvato dalla Giunta regionale su proposta del Comitato regionale per le politiche giovanili e previo parere della competente Commissione consiliare. Il Piano contiene: - gli indirizzi per la realizzazione di progetti, azioni e interventi, anche a carattere innovativo e sperimentale; - gli indirizzi in materia di coordinamento e controllo degli interventi realizzati con fondi regionali; - la determinazione del regime di finanziamento o di incentivazione per tipo di iniziativa; - la graduazione delle priorità d'intervento tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 5, comma 1 e 13, comma 3; - l’indicazione delle procedure di accesso e valutazione ai finanziamenti e agli incentivi; - l’ammontare delle risorse finanziarie destinate nel triennio agli interventi in materia di politiche giovanili; - i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie; - le modalità di monitoraggio del Piano e la valutazione dei risultati conseguiti. Il Piano è predisposto avuto riguardo anche al “Piano nazionale giovani”, agli indirizzi europei e alle proposte avanzate dai soggetti indicati nell’art. 4. 13 Nell’art. 4 sono indicati i soggetti coinvolti nell’attuazione delle politiche giovanili. Le modalità di intervento sono individuate nei finanziamenti, bandi e direttive adottate dalla Giunta regionale, per stimolare la realizzazione di interventi o iniziative utili in favore dei giovani. L’art. 5 individua le “leve prioritarie” d’intervento della Giunta regionale, rappresentate da specifici progetti, azioni o attività. A questi interventi, si aggiungono quelli in favore delle associazioni, della cooperazione e delle singole iniziative imprenditoriali nelle quali sono coinvolti i giovani. I finanziamenti del presente articolo sono preceduti dall’adozione di criteri da parte della Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno. L’art. 6 è dedicato ai progetti innovativi o sperimentali, ai quali la Giunta regionale può destinare una quota del Fondo per le politiche giovanili da realizzarsi in un dato settore o area del territorio regionale per poterli estendere o replicare, in caso di esito positivo, in altri settori o aree della Regione. L’articolo individua alcune tipologie di progetti sperimentali denominati Master in azienda, Laboratori per i progetti europei, Laboratori delle professioni emergenti, Officine dei talenti e della creatività e Officine per la ricerca e l’innovazione, quali iniziative o strutture riservate al mondo giovanile e finalizzate allo studio, alla ricerca e all’innovazione nel mondo dell’economia, della produzione, del lavoro e dell’organizzazione della società. I progetti innovativi o sperimentali sono sottoposti al controllo, monitoraggio e validazione dell’Autority per le politiche giovanili e, previa convenzione con gli Istituti scolastici, le Università e le Organizzazioni di categoria, possono dar luogo ai crediti formativi riconosciuti dai percorsi scolastici e universitari. La norma ipotizza anche l’istituzione del premio “Innovidea giovane Veneto” rivolto al miglior studio o progetto innovativo nel comparto economico, sociosanitario, culturale e dei servizi al cittadino, del quale siano autori i giovani anche in collaborazione con adulti. L’art. 7 stabilisce che per l'attuazione di percorsi che trasferiscono ai giovani abilità, competenze professionali e conoscenze culturali (es. artigiani, professionisti, ecc.), la Giunta regionale interviene con appositi contributi e stipula convenzioni per il riconoscimento dei crediti formativi. La realizzazione di Master in azienda o apprendimento professionale in azienda, rientra fra le attività che trasferiscono professionalità ai giovani, per cui la Giunta regionale interviene con contributi o agevolazioni fiscali a favore dell’azienda, con intensità crescente direttamente proporzionale al numero dei giovani coinvolti. Il Master ha una durata determinata e non rientra in nessuna delle tre tipologie di contratti di apprendistato di cui al d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167. La normativa stabilisce inoltre la stipula di accordi di programma con i soggetti di cui all’art. 4, comma 1 e con le agenzie e società regionali per la realizzazione di progetti innovativi o sperimentali indicati nell’art. 6, comma 2, lettere b), c), d), e) e f) nei quali i giovani siano coinvolti anche parzialmente. Infine, l’articolo si occupa degli interventi di social housing rivolti alle coabitazioni tra adulti autosufficienti e giovani, che realizzano forme collaborative di reciproco vantaggio, di norma costituiti da servizi alla persona o familiari a fronte di comodato d’uso o di ridotto canone di locazione. In questa ultima ipotesi, la Giunta regionale fissa i contributi o le agevolazioni al 14 proprietario dell’abitazione in misura inversamente proporzionale all’ammontare del suo reddito. L’art. 8 prevede che oltre alla consueta pubblicizzazione dei bandi regionali, la Giunta regionale adotti iniziative di sensibilizzazione tramite azioni di comunicazione e promozione in ogni settore afferente alle politiche giovanili, inclusa la promozione di progetti innovativi e sperimentali. L’art. 9 assegna alla Giunta l’istituzione dell’Autority per le politiche giovanili, che unitamente al Portale lavoro giovani, costituisce una novità della proposta normativa. L’Autority è formata da sette componenti, di cui tre appartenenti al mondo giovanile e quattro al personale regionale, scelti dalla Giunta regionale che nomina anche il Presidente. All’Autority, tra l’altro, sono attribuiti la progettazione, il monitoraggio, il controllo e la valutazione dei risultati, le funzioni di Osservatorio delle politiche giovanili del Veneto e la Segreteria del “Comitato regionale per le politiche giovanili”. Annualmente (30 aprile), l’Autority sottopone alla Giunta regionale la “Relazione annuale sulle politiche giovanili”, con la proposta delle priorità d’intervento, tenuto conto delle osservazioni pervenute tramite il Portale del lavoro giovani. Innovativa è la previsione di consulenza gratuita ai giovani da parte dell’Autority e Ufficio regionale di Bruxelles per i Centri d’incontro per giovani europei e i Laboratori per progetti europei, da Veneto Innovazione S.p.A. e Veneto Sviluppo S.p.A. per i “Laboratori delle professioni emergenti e innovative”, le “Officine dei talenti e della creatività” e le “Officine per la ricerca e l’innovazione”. L’art. 10 conserva, ma con diverse funzioni rispetto al passato, l’istituzione del Comitato regionale per le politiche giovanili, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da suo delegato e composto dagli assessori regionali competenti per materia negli ambiti d’interesse per i giovani. Il Comitato regionale: - elabora il Piano regionale delle politiche giovanili e lo propone all’approvazione della Giunta regionale: - coordina gli interventi in materia di politiche giovanili; - raccorda le politiche regionali giovanili con quelle di organismi e programmi europei, nazionali e locali; - favorisce l’integrazione tra settori regionali per il sostegno delle politiche giovanili; si avvale dell’Autority e opera in sinergia con essa. L’art. 11 istituisce il Forum regionale dei giovani quale conferenza o luogo d'incontro, di partecipazione, di proposta e di verifica delle politiche rivolte ai giovani. Può essere organizzato per sessioni tematiche di lavoro e prevedere l'utilizzo di tecnologie informatiche come strumento di partecipazione. Il Forum si avvale del supporto tecnico e operativo della Direzione regionale competente in materia di politiche giovanili. L’art. 12 prevede l’istituzione presso la Giunta regionale di uno specifico Registro per le associazioni giovanili (autonomo rispetto al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale previsto dall’art. 43 della legge regionale 13.09.2001, n. 27), al quale possono iscriversi le associazioni studentesche, di volontariato, culturali, ambientaliste, sportive, a carattere religioso e ogni altra associazione operante in favore dei giovani. Al Registro possono iscriversi le associazioni formate in prevalenza da giovani che abbiano determinati requisiti. Oltre alle Associazioni riconosciute, la Regione sostiene anche i gruppi giovanili non formalmente costituiti in associazione, che 15 dimostrino capacità di realizzare attività, fornire servizi, esprimere o rappresentare le esigenze del mondo giovanile. L’articolo 13 richiama l’adozione da parte degli enti locali, anche in forma associata o consorziata tra due o più Comuni, del Piano locale giovani, contenente progetti, azioni e interventi in sinergia con il Piano regionale delle politiche giovanili. Il Piano locale giovani è redatto in stretta correlazione con il patrimonio di esperienze, competenze e relazioni presenti nel rispettivo territorio; è aperto al contributo e alla partecipazione di ogni soggetto pubblico e privato ed è improntato alla massima flessibilità in ordine alle regole, vincoli, procedure e strumenti amministrativi. Il Piano adottato in forma associata da due o più Comuni costituisce titolo per l’accesso prioritario ai finanziamenti regionali. Entro il 30 novembre di ogni anno, i Comuni presentano alla Giunta regionale il Piano locale giovani anche sulla base delle priorità e degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale. Una quota del Fondo regionale per le politiche giovanili è destinata al finanziamento dei Piano locale giovani. L’articolo indica anche alcune azioni a favore dei giovani che possono essere contenute nel Piano locale. L’art. 14 attribuisce alla Giunta regionale il compito di istituire il Portale del lavoro giovani (POLG), che ha alcuni importanti compiti.: Il Portale istituzionale della Regione assumerà un ruolo fondamentale della politica regionale in quanto è destinato a: - assistere i giovani nella ricerca e nell'individuazione di posti di lavoro, a mettere in relazione due o più giovani per avviare imprese autonome, a suggerire percorsi formativi conformi alle richieste del sistema economico interno ed esterno; - promuovere la stipula di "Accordi o Percorsi di Inserimento Lavorativo" che pongono in sinergia giovani, aziende e centri di formazione professionale per l'accompagnamento al mercato del lavoro, attraverso l'azione integrata di istruzione - formazione - lavoro per dati periodi standard (di norma 18 mesi); - istituire, aggiornare e diffondere tramite il proprio sito web quattro importanti strumenti per i giovani: a) la "Banca veneta dei mestieri e delle professioni" nella quale sono inseriti i nominativi e i curricula dei giovani che hanno fornito i propri dati, alla quale possono rivolgersi le aziende per il reperimento, senza spesa, delle professionalità da inserire nel processo lavorativo; b) la "Banca veneta della formazione" nella quale sono inseriti costantemente i dati, i programmi e le eccellenze delle scuole, dei centri di formazione e dei laboratori professionali esistenti nel territorio regionale; c) la "Borsa del lavoro" o "Borsa delle opportunità d'impiego", ove sono inseriti i dati delle offerte di lavoro interne o esterne al territorio regionale. d) la “Sezione imprenditorialità giovanile”, contenente le opportunità offerte dalle istituzioni europee, dallo Stato, dalla Regione e da altri soggetti pubblici e privati per l’avvio di iniziative imprenditoriali da parte dei giovani. L’art. 15 è dedicato al sostegno dell'imprenditorialità giovanile anche attraverso: - l’inserimento fra i programmi del sistema formativo regionale; - il sostegno degli incubatori e acceleratori di impresa (start up) che colgano l’innovazione introdotta dai giovani; - il sostegno di attività svolte in forma autonoma o cooperativa da parte dei giovani; 16 - i finanziamenti, i contributi e le agevolazioni, come recato dalle leggi regionali n. 57/1999 (Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta) e n. 1/2000 (Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile) o la consulenza di agenzie, società ed enti strumentali della Regione. L’articolo stabilisce anche la documentazione occorrente per l’accesso ai finanziamenti con riferimento sia all’ipotesi d’impresa individuale, il cui titolare sia persona di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni, come nel caso di società e cooperative, i cui soci siano per almeno il sessanta per cento persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno i due terzi da persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni, analogamente a quanto disposto dalla legge regionale n. 57/1999. Per l’imprenditoria giovanile è istituito un’apposita Sezione nell’ambito del Fondo per le politiche giovanili. Anche in questo articolo, per la realizzazione delle iniziative imprenditoriali sono ammissibili le spese indicate nell’art. 5 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 e s.m.i. Un’ulteriore innovazione normativa è rappresentata dall’assistenza fornita dalla Regione tramite le proprie società partecipate ed enti strumentali nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative imprenditoriali. L’articolo 16 disciplina la tipologia dei tirocini per i giovani, di età non superiore a ventinove anni e iscritti a un ciclo di studi universitari ovvero un istituto scolastico di ogni ordine e grado. Ai tirocini si applicano i crediti formativi riconosciuti dai percorsi scolastici e universitari. L’art. 17 è dedicato alla formazione e ai laboratori professionali. E’ nota ormai l’importanza dell’aderenza dei percorsi formativi con l’evoluzione della ricerca e della tecnologia d’impresa, per cui questo articolo afferma il principio del raccordo delle politiche formative con la ricerca, l’innovazione e il mercato del lavoro. La norma intende favorire e sostenere anche le azioni promosse dalle associazioni sindacali e imprenditoriali rivolte alla formazione, alla qualificazione o riqualificazione professionale, allo studio e all'imprenditorialità dei giovani. L’art. 18 afferma che la Regione sostiene i contratti di apprendistato nelle tre tipologie recate dal decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 anche con incentivi per la conferma in servizio degli apprendisti al termine del percorso formativo e l’inserimento dei giovani nell’attività di ricerca, innovazione, trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche nelle Università, nei centri di ricerca e nelle imprese. L’art. 19 sostiene l'accesso o l'acquisto dell'abitazione da parte dei giovani in presenza di particolari situazioni. L’art. 20 dispone in materia di credito ai giovani, anche tramite la finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., con finanziamenti in conto capitale o in conto interessi differenziati in relazione alle iniziative o ai progetti proposti. La concessione dei finanziamenti regionali, preceduta da appositi criteri adottati dalla Giunta regionale, è finalizzata a favorire l’avvio dell'imprenditorialità giovanile, a promuovere la formazione imprenditoriale dei giovani, ad agevolare l'accesso al credito per le imprese a prevalente conduzione giovanile e a favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile in agricoltura. 17 L’art. 21 disciplina l’approccio internazionale del mondo giovanile, stabilendo che la Regione promuova e supporti la mobilità europea e internazionale dei giovani, nei settori dell'istruzione, della formazione e della cittadinanza attiva (dei diritti civili), in coerenza con i programmi europei. L’articolo si sofferma sul sostegno a ben determinati progetti in questo ambito, con sostegno anche agli aspetti che coinvolgono i giovani nella ricerca, nell’innovazione e nella partecipazione a seminari e corsi trasnazionali, unitamente al sostegno del rientro di giovani talenti veneti che si sono distinti in determinati settori. La norma dispone anche che la Giunta regionale può istituire borse di studio triennali per neo laureati residenti in Veneto, finalizzate al sostegno di percorsi di alta formazione in centri di eccellenza all'estero, non esistenti in Regione e mirate al rientro nel mercato del lavoro regionale, attraverso l'intesa con i datori di lavoro. L’articolo prevede altre azioni in tema di internazionalizzazione delle professioni e accesso ai bandi della U.E.. L’art. 22 dispone che nel bilancio regionale è istituito il Fondo regionale per le politiche giovanili per il conseguimento delle finalità della legge regionale e degli obiettivi di programmazione regionale in favore dei giovani. Nel Fondo per le politiche giovanili confluiscono: - le risorse finanziare destinate dallo Stato alla Regione in materia di politiche giovanili; - le risorse finanziarie regionali assegnate per il conseguimento delle finalità della presente legge; - le risorse finanziarie assegnate dall’Unione Europea. Il Fondo giovani è ripartito dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare in attuazione delle disposizioni contenute nel bilancio di previsione regionale secondo i criteri e le priorità contenute nella legge regionale. L’art. 23 stabilisce che fino all’approvazione del Piano regionale delle politiche giovanili di cui all’articolo 3, le risorse continuano a essere ripartite secondo i criteri e le modalità di cui alla legge regionale 14 novembre 2008, n. 17 “Promozione del protagonismo giovanile e della partecipazione alla vita sociale”. Inoltre, ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 14 novembre 2008, n. 17. L’art. 24 dispone che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, è abrogata la legge regionale 14 novembre 2008, n. 17 “Promozione del protagonismo giovanile e della partecipazione alla vita sociale“. L’art. 25 contiene la norma finanziaria che per ciascun esercizio del triennio 2012 – 2014 quantifica l’intervento regionale in 153 milioni di euro. L’art. 26 stabilisce che la legge regionale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. L’art. 27 dispone che gli effetti della legge regionale sono subordinati all’acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. 18 19 POLITICHE REGIONALI GENERAZIONI PER I GIOVANI E LE FUTURE CAPO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 - Principi e finalità. 1. La Regione del Veneto persegue la valorizzazione dei giovani attraverso il loro inserimento nel mondo scolastico, universitario e della cultura nelle sue varie espressioni, nella formazione professionale e nell’attività lavorativa. 2. La Regione sostiene l'autonomia dei giovani e favorisce le relazioni di reciproco vantaggio tra il mondo degli adulti e quello giovanile. 3. L'autonomia si concreta nella valorizzazione delle competenze e del talento dei giovani, delle capacità e della creatività, del merito, attraverso l’istruzione scolastica, la formazione e l'orientamento professionale, l'accesso al mondo del lavoro, delle professioni e dell'imprenditoria; nel diritto alla casa, alle relazioni sociali, alle iniziative socio-culturali, all'integrazione e al contrasto al disagio in tutte le sue forme. 4. Le azioni e gli interventi in favore dei giovani, attuati dalla Regione e dagli altri soggetti coinvolti, sono improntati al rispetto dei principi di pari opportunità, parità di trattamento, di uguaglianza e non discriminazione. 5. I progetti, le azioni e gli interventi di cui alla presente legge sono attuati secondo il principio di responsabilità nei confronti delle generazioni future come sancito dall’art. 6 dello Statuto regionale e sono rivolti ai giovani residenti in Veneto di età compresa, di norma, tra i quindici e i trentacinque anni. 6. Nella determinazione dei criteri per la concessione di contributi o finanziamenti di cui alla presente legge, la Giunta regionale stabilisce l’ammontare in modo direttamente proporzionale al numero dei giovani coinvolti. Art. 2 - Programmazione e coordinamento. 1. La Regione svolge funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli interventi e dei soggetti che operano con fondi regionali a favore dei giovani in ambito educativo formativo, del lavoro, abitativo, culturale, sanitario, sociale, sportivo e del tempo libero e in ogni altro settore che coinvolga la condizione giovanile. 2. La Regione sostiene le capacità individuali, progettuali e creative dei giovani e in particolare: a) promuove e sostiene la cultura del merito; b) promuove e sostiene l'inserimento dei giovani nella società, nel mondo del lavoro, delle professioni, dell’imprenditorialità e della creazione di attività economiche; c) sostiene il trasferimento di conoscenze, competenze e abilità tra le diverse generazioni; d) contrasta il disagio e la devianza dei giovani con progetti e iniziative di prevenzione dei comportamenti a rischio; e) promuove interventi in campo informativo, formativo e sociale per la prosecuzione degli studi dopo l’obbligo scolastico; f) promuove la prevenzione dei fattori di rischio per la tutela della salute, in campo sessuale e nella sicurezza stradale; 20 g) favorisce l’aggregazione e l’associazionismo tra i giovani, promuovendo reti tra enti senza fine di lucro e aggregazioni giovanili; h) valorizza la creatività culturale e artistica dei giovani; i) promuove lo scambio interculturale, la mobilità e gli scambi internazionali; j) sostiene le attività di volontariato e di servizio civile; k) sostiene la formazione degli operatori coinvolti nell’attuazione delle politiche giovanili; l) promuove e sostiene i progetti innovativi o sperimentali che coinvolgono i giovani; m) adotta ogni altra iniziativa idonea a sostenere l’affermazione dei giovani e il loro inserimento scolastico, occupazionale e sociale. Art. 3 - Piano regionale delle politiche giovanili. 1. Su proposta del Comitato regionale per le politiche giovanili, la Giunta regionale approva il Piano regionale delle politiche giovanili con valenza triennale, sentita la competente Commissione consiliare. 2. Il Piano contiene: a) gli indirizzi per la realizzazione di progetti, azioni e interventi, anche a carattere innovativo e sperimentale; b) gli indirizzi in materia di coordinamento e controllo degli interventi realizzati con le risorse del fondo di cui all’articolo 22; c) la determinazione del regime di finanziamento o di incentivazione per tipo di iniziativa; d) la graduazione delle priorità d'intervento tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 5, comma 1, e 13, comma 3; e) l’indicazione delle procedure di accesso e valutazione ai finanziamenti e agli incentivi; f) l’ammontare delle risorse finanziarie destinate nel triennio alle attività, interventi e progetti in favore dei giovani, recate dal “Fondo regionale per le politiche giovanili” di cui all’art. 22; g) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie; h) le modalità di monitoraggio del Piano e valutazione dei risultati conseguiti. 3. Il Piano è predisposto avuto riguardo anche al “Piano nazionale giovani”, agli indirizzi europei e alle proposte avanzate dai soggetti indicati nell’art. 4. 21 CAPO II SOGGETTI E TIPOLOGIE D’INTERVENTO Art. 4 - Soggetti preposti e modalità d’intervento. 1. Per la realizzazione delle politiche giovanili, la Giunta regionale può avvalersi di: a) enti locali, istituzioni pubbliche e organismi del sistema camerale; b) istituzioni scolastiche e universitarie; c) organismi di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro; d) associazioni imprenditoriali e organizzazioni sindacali; e) associazioni o aggregazioni giovanili; f) imprenditori e altri soggetti privati. 2. I soggetti di cui al comma 1 possono contribuire finanziariamente nella realizzazione di progetti e iniziative che coinvolgono i giovani o proporre interventi in favore dei giovani in parternariato fra di loro o con la Regione. 3. La Giunta regionale interviene, con azioni dirette e indirette, tramite finanziamenti, bandi e direttive volti a stimolare la realizzazione di ogni intervento o iniziativa utile in favore dei giovani. Art. 5 - Progetti, azioni e attività. 1. Nell’ambito delle politiche in favore dei giovani, la Giunta regionale privilegia e sostiene la realizzazione di progetti, azioni o attività: a) che coinvolgono la partecipazione diretta, anche parziale, di giovani residenti in Veneto; b) che favoriscono l’inserimento dei giovani nel mondo della scuola, della formazione, del lavoro e della cultura; c) nei quali gli adulti trasferiscono ai giovani abilità, competenze professionali e conoscenze culturali; d) contenuti nel Piano locale giovani adottato in forma associata da due o più comuni, come indicato nell’art. 13, comma 3; e) che coinvolgono i giovani in associazioni, cooperative o iniziative imprenditoriali. 2. Entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale adotta i criteri per il finanziamento dei progetti, azioni e attività di cui al comma 1. 3. I progetti e le azioni di cui al comma 1 possono essere presentati anche da uno o più soggetti indicati nell’art. 4, comma 1. Art. 6 - Progetti innovativi o sperimentali. 1. La Giunta regionale può destinare una quota del Fondo per le politiche giovanili alla promozione e realizzazione di progetti innovativi o sperimentali per i giovani in un dato settore o area del territorio regionale, al fine di poterli estendere o replicare, in caso di esito positivo, in altri settori o aree della Regione. 2. Fra i progetti innovativi e sperimentali possono essere inclusi anche i seguenti: a) master in azienda o apprendimento professionale in azienda (Master's degree in business or professional training). Il Master non rientra in nessuna delle tre tipologie di contratti di apprendistato di cui al d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167, ha durata limitata nel tempo ed è sottoposto a validazione regionale; b) Centri d’incontro per giovani europei (Meeting places for young europeans); 22 c) Laboratorio per i progetti europei (Laboratories for europeans projects); d) laboratorio delle professioni emergenti e innovative (Laboratory of innovative and emerging professions); e) Officine dei talenti e della creatività (Talents and creativity workshops); f) Officine per la ricerca e l’innovazione (Research and innovation workshops); g) Centri di gestione del car sharing o car pooling; h) social housing e co-housing (coabitazione); i) ogni altro progetto innovativo o sperimentale che veda il coinvolgimento anche parziale di giovani. 3. I Centri d’incontro per giovani europei costituiscono luoghi di aggregazione di giovani veneti con altri giovani provenienti da altre aree d’Italia o d’Europa finalizzati allo scambio di esperienze, competenze e idee per l’individuazione di opportunità o iniziative di inserimento nel mondo del lavoro, dello studio e della cultura nelle sue varie espressioni. 4. I Laboratori per i progetti europei sono strutture nelle quali i giovani veneti, dopo aver acquisito le necessarie competenze professionali, forniscono alle imprese servizi di consulenza e ogni altro supporto per la presentazione di progetti europei o la partecipazione a bandi indetti dall’Unione Europea. 5. I Laboratori delle professioni emergenti e innovative sono strutture formative dedicate ai giovani veneti che intendono intraprendere un percorso di apprendimento di professioni non tradizionali e all’avanguardia nel mondo del lavoro. 6. Le Officine dei talenti e della creatività sono strutture che raggruppano i giovani veneti dotati di peculiari talenti e abilità creative per fornire servizi di consulenza all’impresa e alla pubblica amministrazione. 7. Le Officine per la ricerca e l’innovazione sono strutture riservate al mondo giovanile e finalizzate allo studio, alla ricerca e all’innovazione nel mondo dell’economia, della produzione, del lavoro e dell’organizzazione della società. 8. L’Autority di cui all’art. 9 e l’Ufficio regionale di Bruxelles forniscono consulenza gratuita ai giovani, riuniti anche in parternariato con adulti, per la realizzazione e la gestione dei Centri d’incontro per giovani europei e dei Laboratori per i progetti europei. 9. Veneto Innovazione S.p.A. e Veneto Sviluppo S.p.A. forniscono consulenza gratuita ai giovani, riuniti anche in parternariato con professionisti od organismi di ricerca, per la realizzazione dei Laboratori delle professioni emergenti e innovative, delle Officine dei talenti e della creatività e delle Officine per la ricerca e l’innovazione. 10. I progetti innovativi o sperimentali, previa convenzione con gli Istituti scolastici, le Università e le Organizzazioni di categoria, possono dar luogo ai crediti formativi riconosciuti dai percorsi scolastici e universitari. 11. I progetti innovativi o sperimentali sono sottoposti a monitoraggio, controllo e validazione dell’Autority per le politiche giovanili. 12. Nell’ambito dei progetti sperimentali, la Giunta regionale può istituire il premio Innovidea giovane Veneto destinato al miglior studio o progetto innovativo nel comparto economico, socio-sanitario, culturale e dei servizi al cittadino, del quale siano autori i giovani anche in collaborazione con adulti. Art. 7 - Attuazione degli interventi. 1. Per l'attuazione di percorsi che trasferiscono ai giovani abilità, competenze professionali e conoscenze culturali, la Giunta regionale interviene 23 con appositi contributi e stipula convenzioni per il riconoscimento dei crediti formativi con le modalità indicate nell'art. 6, comma 4. 2. Per la realizzazione di Master in azienda o apprendimento professionale in azienda (Master's degree in business or professional training), la Giunta regionale interviene con contributi o agevolazioni fiscali a favore dell’azienda, con intensità crescente direttamente proporzionale al numero dei giovani coinvolti. 3. La Giunta regionale promuove accordi di programma con i soggetti di cui all’art. 4, comma 1 e con le agenzie e società regionali per la realizzazione, anche sperimentale, dei progetti indicati nell’art. 6, comma 2, lettere b), c), d), e) e f) nei quali i giovani siano coinvolti anche parzialmente. 4. Gli interventi regionali di social housing di cui alla presente legge, sono rivolti alle coabitazioni tra adulti autosufficienti e giovani, che realizzano forme collaborative di reciproco vantaggio, di norma costituite da servizi alla persona o familiari a fronte di comodato d'uso o ridotto canone di locazione. 5. Nel sostegno al social housing, la Giunta regionale, determina le condizioni minime contrattuali tra i coabitanti di cui al comma 4 e fissa i contributi o le agevolazioni al proprietario o titolare di diritti di godimento dell’immobile, residente nell’abitazione in misura inversamente proporzionale all’ammontare del suo reddito. Art. 8 - Azioni di comunicazione e promozione. 1. La Giunta regionale, oltre alle attività di pubblicizzazione dei bandi regionali, è autorizzata ad adottare iniziative di sensibilizzazione tramite azioni di comunicazione e promozione in ogni settore afferente alle politiche giovanili, inclusa la promozione di progetti innovativi e sperimentali. 2. La Regione promuove, altresì, lo scambio di progetti e sviluppo di una rete europea sui programmi e concorsi della U.E., rivolti alla gioventù attraverso servizi per l’informazione ai giovani e agli operatori giovanili, come, ad esempio, il servizio Eurodesk. 24 25 CAPO III ORGANISMI PREPOSTI Art. 9 - Autority per le politiche giovanili. 1. La Giunta regionale istituisce, presso la Direzione regionale competente, l’Autority per le politiche giovanili. 2. L’Autority è formata da sette componenti, di cui tre appartenenti al mondo giovanile e quattro provenienti dall’organico del personale regionale, scelti dalla Giunta regionale, che nomina anche il Presidente. 3. I tre componenti provenienti dal mondo giovanile sono individuati sulla base di curricula presentati a seguito di pubblicazione di apposito avviso di selezione regionale. 4. All’Autority sono demandati i seguenti compiti: a) progettare, monitorare, controllare e valutare i risultati delle politiche giovanili del Veneto; b) svolgere le funzioni di Osservatorio veneto della condizione giovanile; c) svolgere le funzioni di segreteria del “Comitato regionale per le politiche giovanili”; d) ogni altro compito connesso al supporto e all’attuazione delle politiche giovanili. 5. Entro il 30 aprile di ogni anno e per l’anno precedente, l’Autority sottopone alla Giunta regionale la “Relazione annuale sulle politiche giovanili”, con allegato il documento di proposta delle priorità d’intervento, tenuto conto delle osservazioni pervenute dal mondo giovanile tramite il Portale del lavoro giovani di cui all'art. 14. Art. 10 - Comitato regionale per le politiche giovanili. 1. È istituito il Comitato regionale per le politiche giovanili, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da suo delegato e composto dagli assessori regionali competenti per materia negli ambiti d’interesse per i giovani indicati nell'art. 2, comma 1. 2. Il Comitato regionale: a) elabora il Piano regionale delle politiche giovanili per l’approvazione da parte della Giunta regionale; b) coordina gli interventi in materia di politiche giovanili, anche promuovendo specifici strumenti di azione; c) effettua gli opportuni raccordi con organismi e programmi europei, nazionali e locali rivolti ai giovani; d) favorisce l’integrazione tra settori regionali per il sostegno delle politiche giovanili; e) si avvale del supporto dell’Autority e opera in sinergia con essa. Art. 11 - Forum regionale dei giovani. 1. La Regione indice periodicamente una conferenza denominata "Forum regionale dei giovani", quale luogo d'incontro, di partecipazione, di proposta e di verifica delle politiche rivolte ai giovani. 2. Il Forum può essere organizzato per sessioni tematiche di lavoro e prevedere l'utilizzo di tecnologie informatiche come strumento di partecipazione. 26 3. Al Forum, oltre ai giovani, di norma, sono invitati i rappresentanti dei seguenti enti e organizzazioni: a) organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e cooperazione sociale nell'ambito delle politiche giovanili; b) università, istituzioni scolastiche e organismi di formazione professionale accreditati; c) enti locali e loro associazioni; d) organismi del sistema camerale veneto; e) organizzazioni sindacali e associazioni di categoria; f) Autority per le politiche giovanili; g) ogni altro soggetto istituzionale coinvolto nelle problematiche giovanili. 4. Il Forum svolge la sua attività con il supporto tecnico e operativo della Direzione regionale competente in materia di politiche giovanili. Art. 12 - Associazioni Giovanili.. 1. Presso la Giunta regionale è istituito il Registro delle associazioni giovanili, al quale possono iscriversi le associazioni: a) studentesche; b) di volontariato; c) culturali; d) ambientaliste; e) sportive; f) a carattere religioso; g) ogni altra associazione operante in favore dei giovani. 2. Al Registro possono iscriversi le associazioni formate in prevalenza da giovani che abbiano: a) sede nel territorio regionale; b) finalità giovanile indicata chiaramente nella denominazione e contemplata all'interno dello statuto; c) statuto improntato ai criteri di democraticità; d) assenza di finalità di lucro. 3. La domanda d’iscrizione è presentata alla competente struttura regionale corredata da: a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto; b) relazione sull'attività che l'organizzazione svolge o che intende svolgere. 4. La Regione sostiene le associazioni di cui al comma 1 nonché i gruppi giovanili, anche non formalmente costituiti in associazione, che dimostrino capacità di realizzare attività, fornire servizi, esprimere o rappresentare le esigenze del mondo giovanile. Art. 13 - Piano locale giovani. 1. Gli enti locali adottano e realizzano, anche in forma associata o consorziata tra due o più enti locali, il Piano locale giovani, contenente progetti, azioni e interventi in sinergia con il Piano regionale delle politiche giovanili. 2. Il Piano locale giovani è redatto in stretta correlazione con il patrimonio di esperienze, competenze, relazioni presenti nel rispettivo territorio; è aperto al contributo e alla partecipazione di ogni soggetto pubblico e privato ed è improntato alla massima flessibilità in ordine alle regole, vincoli, procedure e strumenti amministrativi. 27 3. Il Piano locale giovani adottato in forma associata o consorziata da due o più enti locali costituisce titolo per l’accesso prioritario ai finanziamenti regionali di cui alla presente legge. 4. Entro il 30 novembre di ogni anno, gli enti locali presentano alla Giunta regionale il Piano locale giovani anche sulla base delle priorità e degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale. Una quota del Fondo regionale per le politiche giovanili di cui all’art. 22, è destinata al finanziamento dei Piano locale giovani. 5. Nel Piano locale giovani possono essere inserite le seguenti azioni: a) concessione borse lavoro a giovani in situazioni di svantaggio; b) erogazione di tirocini formativi; c) costituzione fondo di garanzia per l’erogazione di mutui per l’acquisto prima casa a favore di giovani in situazione lavorativa precaria; d) riserva di una percentuale di nuove unità abitative costruite da cooperative da destinarsi in locazione a giovani a prezzi concordati; e) scambio di progetti e sviluppo di una rete europea attraverso servizi per l’informazione ai giovani e agli operatori giovanili sui programmi europei rivolti alla gioventù, già presenti in ambito europeo come, ad esempio, il servizio Eurodesk; f) formazione sull’imprenditoria giovanile e sulle professionalità innovative; g) attività di sostegno alla creatività dei giovani; h) attivazione di una “banca delle competenze”; i) progetti di scambio intergenerazionale; j) progetti “Scuola-Bottega”: passaggi di esperienze tra esperti e giovani in apprendimento professionale; k) progetti “Abitare insieme”, studenti-anziani solidali (co-housing); l) locazioni a condizioni favorevoli per studenti universitari. 28 29 CAPO IV GIOVANI E LAVORO Art. 14 - Piattaforma informativa e Portale del lavoro giovani. 1. La Regione promuove la costituzione di una piattaforma informativa disponibile in via telematica, dedicata alla raccolta di informazioni e dati nei vari settori e materie d’interesse dei giovani. 2. In sede di prima attivazione della piattaforma di cui al comma 1, la Giunta regionale istituisce, nella rete telematica, il Portale del lavoro giovani (POLG), avente i seguenti compiti di minima: a) raccogliere dati sui servizi e attività utili per i giovani in cerca di occupazione o di un nuovo impiego; b) informare tempestivamente i giovani sulle aziende e settori operanti in Italia o in altri Paesi del mondo che offrono loro impiego; c) fornire le opportunità d’incontro tra l'offerta delle aziende e la domanda di lavoro dei giovani; d) promuovere e diffondere la stipula di convenzioni di reciprocità con istituzioni europee ed extraeuropee per l'interscambio del lavoro giovanile. 3. Il Portale istituzionale della Regione: a) assiste i giovani nella ricerca e nell'individuazione di posti di lavoro; b) mette in relazione due o più giovani per avviare imprese autonome; c) propone percorsi formativi conformi alle richieste del sistema economico interno ed esterno; d) promuove la stipula di "Accordi o Percorsi di inserimento lavorativo" che pongono in sinergia giovani, aziende e centri di formazione professionale per l'accompagnamento al mercato del lavoro, attraverso l'azione integrata di istruzione - formazione - lavoro per dati periodi standard. 4. Il Portale istituisce, aggiorna e diffonde tramite il proprio sito web: a) la "Banca veneta dei mestieri e delle professioni" nella quale sono inseriti i nominativi e i curricula dei giovani che hanno fornito i propri dati, alla quale possono rivolgersi le aziende per il reperimento, senza spesa, delle professionalità da inserire nel processo lavorativo; b) la "Banca veneta della formazione" nella quale sono inseriti costantemente i dati, i programmi e le eccellenze delle scuole, dei centri di formazione e dei laboratori professionali esistenti nel territorio regionale; c) la "Borsa del lavoro" o "Borsa delle opportunità d'impiego", ove sono inseriti i dati delle offerte di lavoro interne o esterne al territorio regionale; d) la “Borsa dell’imprenditorialità giovanile”, contenente le opportunità offerte dalle istituzioni europee, dallo Stato, dalla Regione e da altri soggetti pubblici e privati per l’avvio di iniziative imprenditoriali da parte dei giovani. 5. Il Portale informa tempestivamente e in modo capillare su tutto il territorio regionale a mezzo web, media o altro supporto informativo, incluse le forme pubblicitarie, le opportunità di lavoro, per settore, tipologia e durata, area o Paese di lavoro e ogni altra informazione utile. 6. L’attività del Portale è coordinata con i servizi per il lavoro recati dal titolo II della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”. 30 Art. 15 - Imprenditorialità giovanile. 1. La Regione sostiene l'imprenditorialità giovanile quale approccio creativo al lavoro e motore per lo sviluppo economico della Regione, anche tramite il suo inserimento nei programmi del sistema formativo regionale. 2. Nell’ambito delle politiche giovanili per l’imprenditorialità, la Regione: a) favorisce e sostiene l’avvio e l’implementazione di incubatori e acceleratori di impresa (start up) che colgono l’innovazione introdotta dai giovani; b) promuove servizi informativi volti ad agevolare lo sviluppo di attività svolte in forma autonoma o cooperativa da parte dei giovani; c) favorisce le aggregazioni fra imprese giovanili. 3. Il sostegno regionale è effettuato per mezzo di finanziamenti, contributi o agevolazioni, come recato dalle leggi regionali 24 dicembre 1999, n. 57, “Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta.” e 20 gennaio 2000, n. 1, “Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile.” o tramite la consulenza di agenzie, società ed enti strumentali della Regione. 4. Alle domande per l’accesso ai finanziamenti di cui al presente articolo, sono allegati il progetto d’impresa, copia dell'atto costitutivo, il certificato di vigenza, il certificato comprovante che la sede dell’impresa o della società si trova in Veneto, la certificazione o dichiarazione che: a) nel caso d’impresa individuale, il titolare sia persona di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni; b) nel caso di società e cooperativa, i soci siano per almeno il sessanta per cento persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno i due terzi da persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni; c) attesti di rientrare nella definizione di piccola e media impresa prevista dalla disciplina comunitaria sugli aiuti statali a favore delle stesse, dettata dalla raccomandazione CE in data 3 aprile 1996 pubblicata in GUCE L n.107 del 30 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni. 5. Per il finanziamento o l’agevolazione delle attività di cui ai commi 1 e 2, all’interno del Fondo regionale per le politiche giovanili di cui all’art. 22, è istituita la Sezione iniziative imprenditoriali giovanili, le cui modalità operative sono stabilite dalla Giunta regionale tenuto conto dei seguenti elementi: a) durata del piano di rientro in relazione alle agevolazioni concesse; b) quota dello stanziamento destinata alle imprese di nuova costituzione e a quelle in espansione; c) criteri per la determinazione dell'entità delle agevolazioni; d) condizioni per l'erogazione del finanziamento; e) numero dei giovani coinvolti o partecipanti all’iniziativa. 6. Ai fini della realizzazione delle iniziative imprenditoriali del presente articolo sono ammissibili le spese indicate nell’art. 5 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 16 – Tirocini. 1. La Giunta regionale può promuovere forme di tirocinio, con esclusivi fini orientativi e di addestramento pratico, rivolti ad adolescenti e giovani di età non superiore a ventinove anni iscritti a un ciclo di studi universitari ovvero un istituto scolastico di ogni ordine e grado. 31 2. Ai tirocini si applicano i crediti formativi riconosciuti dai percorsi scolastici e universitari con le modalità indicate nell’art 6, comma 4. 3. I tirocini hanno durata non superiore a tre mesi e si svolgono prevalentemente nel periodo estivo, quando, secondo il calendario dell'università ovvero dell'istituto di iscrizione, allo studente non è richiesto di frequentare le lezioni o sostenere esami. 4. Alla convenzione tra soggetti promotori e datori di lavoro ospitanti è allegato un progetto di orientamento e addestramento ove, di norma, sono indicati: a) conoscenze e attitudini costituenti obiettivo del tirocinio; b) strumenti individuati per raggiungere l'obiettivo; c) forme di coordinamento dei tutor per il raggiungimento degli obiettivi; d) modalità e condizioni di presenza nonché forme di tutela dello studente adottate nell'organizzazione di lavoro del datore ospitante. 5. Salvo quanto previsto nei commi precedenti, ai tirocini si applica il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 25 marzo 1998, n. 142, “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento.”. Art. 17 - Formazione e laboratori professionali. 1. La Regione, nell’attuazione della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, persegue la coerenza tra l'insegnamento formativo e il mondo delle imprese e del lavoro, raccordando le politiche formative con la ricerca, l’innovazione e il mercato del lavoro. 2. La Giunta regionale accredita prioritariamente e, di norma, sostiene e incentiva finanziariamente, le scuole, i centri di formazione e i laboratori professionali che: a) conservano e diffondono le conoscenze artigianali, produttive, professionali ed economiche tipiche di un'area del territorio regionale; b) hanno ottenuto le migliori performance in termini di occupazione di propri allievi o di migliori risultati economici dalle aziende che li hanno occupati; c) aggiornano costantemente i programmi formativi per renderli aderenti alle esigenze operative del mondo delle imprese e del lavoro; d) realizzano l'aggiornamento formativo dei giovani occupati anche al di fuori dell'orario di lavoro. 3. La Regione, attribuendo al lavoro e allo studio un ruolo preminente per la formazione e l'inserimento dei giovani nella comunità del Veneto, favorisce e sostiene azioni promosse dalle associazioni sindacali e imprenditoriali rivolte alla formazione, alla qualificazione o riqualificazione professionale, allo studio e all'imprenditorialità dei giovani. 4. La Giunta regionale, tramite il Portale del lavoro giovani di cui all’art. 14, monitora i programmi delle scuole, dei centri di formazione e dei laboratori professionali per verificare l'osservanza degli indirizzi regionali, il rispetto dei criteri di cui al comma 1 e suggerisce proposte e correttivi per renderli aderenti alle esigenze del mondo dell’impresa e del lavoro. Art. 18 - Apprendistato, ricerca e innovazione. 1. La Regione promuove i contratti di apprendistato nelle tre tipologie recate dal decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 e, nei limiti delle risorse 32 disponibili, adotta misure incentivanti per la conferma in servizio degli apprendisti al termine del percorso formativo. 2. La Regione promuove e sostiene l’inserimento dei giovani nell’attività di ricerca, innovazione, trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche nelle Università, nei centri di ricerca e nelle imprese. 33 CAPO V GIOVANI E CASA Art. 19 - Abitazione per i giovani. 1. La Giunta regionale adotta interventi per favorire l'accesso o l'acquisto dell'abitazione da parte dei giovani, anche tramite le seguenti azioni: a) integrazione temporanea del canone di locazione dell'abitazione; b) sostegno a progetti, attività e iniziative che realizzano forme di vicinato solidale per l’instaurarsi di relazioni tra giovani e comunità locale in una prospettiva di solidarietà, attenzione e cura dei rapporti tra persone e generazioni. c) sostegno al reddito di anziani autosufficienti che consentono la coabitazione con giovani in comodato d'uso o con canone locativo ridotto, nelle modalità stabilite dall’art. 7, commi 4 e 5; d) sostegno nell'acquisto di abitazioni con mutui a tasso agevolato o con integrazioni nelle garanzie per mutui delle banche qualora i giovani possiedano un lavoro o i familiari forniscano parte delle garanzie. 34 35 CAPO VI GIOVANI E CREDITO Art. 20 - Credito e prestiti d’onore. 1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare azioni di sostegno al credito e a concedere prestiti d’onore in favore dei giovani, anche tramite la finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., con finanziamenti in conto capitale o in conto interessi differenziati in relazione alle iniziative o ai progetti proposti. 2. Il credito e i prestiti d’onore sono finalizzati a sviluppare l'autonomia, attraverso progetti, di giovani singoli o associati da svolgersi nell'ambito formativo, economico e sociale o comunque tesi a sviluppare le capacità dell'intraprendere e dare continuità alle scelte operate. 3. La concessione dei finanziamenti regionali è finalizzata a: a) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditorialità, anche in forma cooperativa, a prevalente partecipazione giovanile; b) promuovere la formazione imprenditoriale dei giovani; c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a prevalente conduzione giovanile; d) favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile in agricoltura. 4. Per la concessione del credito e dei prestiti d’onore, la Giunta regionale emana criteri che, oltre alla determinazione delle priorità d’intervento, si conformano ai principi di pari opportunità, parità di trattamento, uguaglianza e non discriminazione, tenuto conto dei limiti fissati dall'Unione europea. 5. La Giunta regionale fornisce ai giovani imprenditori, anche tramite le proprie società partecipate, assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative. 36 37 CAPO VII GIOVANI. EUROPA E MONDO Art. 21 - Mobilità giovanile e scambi internazionali. 1. La Regione, in raccordo con le agenzie nazionali preposte, promuove e sostiene le attività legate alla mobilità giovanile europea e internazionale nei settori dell'istruzione, della formazione e della cittadinanza attiva, in coerenza con i programmi europei. 2. La Regione promuove scambi giovanili, attività di volontariato, progetti d'iniziativa giovanile, seminari e corsi transnazionali ideati, pianificati e realizzati dai giovani, dai loro gruppi, anche informali, e dalle loro associazioni. 3. Al fine di potenziare la ricerca, l’innovazione e la riqualificazione delle risorse umane negli enti pubblici, negli enti di ricerca e nelle imprese e di accrescere la qualità dell'insegnamento universitario, la Regione concede finanziamenti sulla spesa dei progetti, di durata massima di tre anni, di enti pubblici e soggetti privati, destinati al rientro dall'estero e dalle altre regioni italiane dei giovani talenti veneti che si sono distinti in determinati settori. 4. La Giunta regionale può istituire borse di studio triennali per neo laureati residenti in Veneto, finalizzate al sostegno di percorsi di alta formazione in centri di eccellenza all'estero, non esistenti in Regione e mirate al rientro nel mercato del lavoro regionale, attraverso l'intesa con i datori di lavoro. 5. La Regione sostiene l'internazionalizzazione delle professioni tramite la concessione di contributi a giovani residenti in Veneto per scambi di esperienze professionali, non superiori a due anni, da realizzarsi con tirocini, stage e periodi di formazione presso studi professionali in Italia e all’estero. 6. La Regione, anche avvalendosi degli enti e società strumentali, fornisce assistenza ai giovani per la presentazione di progetti e l’accesso e partecipazione ai bandi dell’Unione europea. 38 39 CAPO VIII NORME FINALI Art. 22 - Fondo regionale per le politiche giovanili. 1. Nel bilancio regionale è istituito il “Fondo regionale per le politiche giovanili” per il conseguimento delle finalità della presente legge regionale e, in particolare, degli obiettivi e delle azioni indicati nel Piano regionale delle politiche giovanili. 2. Nel Fondo per le politiche giovanili confluiscono: a) le risorse finanziare destinate dallo Stato alla Regione in materia di politiche giovanili; b) le risorse finanziarie regionali assegnate per il conseguimento delle finalità della presente legge; c) le risorse finanziarie assegnate dall’Unione Europea; d) eventuali contributi di altri enti pubblici o di soggetti privati finalizzati alla realizzazione delle politiche giovanili. 3. Il Fondo per le politiche giovanili è ripartito, dalla Giunta regionale, sulla base del Piano regionale delle politiche giovanili, sentita la competente commissione consiliare, in attuazione delle disposizioni contenute nel bilancio di previsione regionale e secondo i criteri e le priorità contenute nella presente legge regionale. Art. 23 - Norma transitoria. 1. Fino all’approvazione del Piano regionale delle politiche giovanili di cui all’articolo 3, da adottarsi in sede di prima applicazione entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le risorse continuano a essere ripartite secondo i criteri e le modalità di cui alla legge regionale 14 novembre 2008, n. 17 “Promozione del protagonismo giovanile e della partecipazione alla vita sociale”. 2. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 14 novembre 2008, n. 17. Art. 24 - Abrogazioni 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22, è abrogata la legge regionale 14 novembre 2008, n. 17 “Promozione del protagonismo giovanile e della partecipazione alla vita sociale “. Art. 25 - Norma finanziaria 1. Agli oneri per le spese di natura corrente derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 143.000.000,00 per ciascun esercizio del triennio 2012 - 2014, si fa fronte mediante prelevamento delle risorse finanziarie recate dagli UPB sotto indicati: a) euro 4.000.000,00 - UPB U0148 “Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia” del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014; b) euro 1.500.000,00 UPB U0157 “Attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale svolte a livello unitario nelle aree dei servizi sociali” del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014; c) euro 105.000.000,00 - UPB U0175 “Formazione professionale” del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014; 40 d) euro 17.500.000,00 utilizzando le risorse allocate nell’UPB U0244 “Politiche del lavoro” del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014; e) euro 13.000.000,00 utilizzando le risorse allocate nell’UPB U0172 “Interventi per il diritto allo studio” del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014; f) euro 2.000.000,00 utilizzando le risorse allocate nell’UPB U0227 “Attività a favore dello sviluppo economico e dell’innovazione” del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014; 2. Agli oneri per le spese di investimento derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 10.000.000,00 per ciascun esercizio del triennio 2012 - 2014, si fa fronte mediante prelevamento delle risorse finanziarie recate dagli UPB sotto indicati: a) euro 3.000.000,00 utilizzando le risorse allocate nell’UPB U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale” del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014; b) euro 6.000.000,00 utilizzando le risorse allocate nell’UPB U0205 “Interventi strutturali a sostegno dell’imprenditoria” del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014; c) euro 500.000,00 - UPB U0185 – Tabella B “Fondo speciale per le spese correnti, partita n. 4” del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 20122014; d) euro 500.000,00 - UPB U0186 – Tabella C “Fondo speciale per le spese d’investimento, partita n. 4” del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014. Art. 26 - Entrata in vigore 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 24, comma 1, dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Art. 27 - Parere comunitario di compatibilità 1. Gli effetti della presente legge regionale sono subordinati all’acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. 41 INDICE CAPO I...............................................................................................................20 PRINCIPI GENERALI ......................................................................................20 Art. 1 - Principi e finalità. ..................................................................20 Art. 2 - Programmazione e coordinamento........................................20 Art. 3 - Piano regionale delle politiche giovanili...............................21 CAPO II .............................................................................................................22 SOGGETTI E TIPOLOGIE D’INTERVENTO.................................................22 Art. 4 - Soggetti preposti e modalità d’intervento. ............................22 Art. 5 - Progetti, azioni e attività. ......................................................22 Art. 6 - Progetti innovativi o sperimentali. ........................................22 Art. 7 - Attuazione degli interventi....................................................23 Art. 8 - Azioni di comunicazione e promozione................................24 CAPO III ............................................................................................................26 ORGANISMI PREPOSTI..................................................................................26 Art. 9 - Autority per le politiche giovanili. ........................................26 Art. 10 - Comitato regionale per le politiche giovanili......................26 Art. 11 - Forum regionale dei giovani. ..............................................26 Art. 12 - Associazioni Giovanili.. ......................................................27 Art. 13 - Piano locale giovani. ...........................................................27 CAPO IV............................................................................................................30 GIOVANI E LAVORO......................................................................................30 Art. 14 - Piattaforma informativa e Portale del lavoro giovani. ........30 Art. 15 - Imprenditorialità giovanile..................................................31 Art. 16 – Tirocini. ..............................................................................31 Art. 17 - Formazione e laboratori professionali.................................32 Art. 18 - Apprendistato, ricerca e innovazione..................................32 CAPO V .............................................................................................................34 GIOVANI E CASA............................................................................................34 Art. 19 - Abitazione per i giovani. .....................................................34 CAPO VI............................................................................................................36 GIOVANI E CREDITO .....................................................................................36 Art. 20 - Credito e prestiti d’onore. ...................................................36 CAPO VII ..........................................................................................................38 GIOVANI. EUROPA E MONDO .....................................................................38 Art. 21 - Mobilità giovanile e scambi internazionali. ........................38 CAPO VIII .........................................................................................................40 NORME FINALI ...............................................................................................40 Art. 22 - Fondo regionale per le politiche giovanili. .........................40 Art. 23 - Norma transitoria. ...............................................................40 Art. 24 - Abrogazioni.........................................................................40 Art. 25 - Norma finanziaria................................................................40 Art. 26 - Entrata in vigore..................................................................41 Art. 27 - Parere comunitario di compatibilità ....................................41 42