Incarichi fiduciari - ptpl
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Incarichi fiduciari - ptpl
Dott. Riccardo Lasca (per www.ptpl.altervista.org – 09.10.2013) Incarichi fiduciari a dirigenti precari negli EE.LL.: chi è che sosteneva che erano sempre e comunque illegittimi ? Nuove riflessioni alla luce della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013 circa l’assoluta legittimità degli stessi e la necessità di conteggio ed ostensione web separati rispetto a quelli dati attraverso pubbliche procedure selettive. Questione mai sopita ed attualissima: secondo il D.Lgs. n. 267/2000 ed il D.Lgs.n. 165/2001 è stato ed è tutt’ora legittimo (mero profilo dell’ “an” = il “se è possibile = legittimo in punto di diritto”! Il “quomodo” poi, nel senso dell’ “in che misura” o anche “sulla base di quale disciplina regolamentare che cosa deve dire…come minimo…(si pensi ai titoli!)” è altro ….!) conferire incarichi in modo fiduciario a dirigenti reclutati a termine ? La risposta è sempre stata ed è tutt’ora una sola: “sì” ! Il fatto che poi dette nomine fiduciarie siano (state) numericamente contingentate dal Legislatore - tanto per le PP.AA. centrali quanto per Regioni ed EE.LL.) - non cambia di un millimetro la risposta sull’ an : resta sempre una…. “sì!”. “Dura lex, sed lex!” e la legge (le fonti normative dal 1948 ad oggi) è tanto più dura ed ardua da capire ed applicare bene se la si legge con delle riserve mentali, contrarie opinioni insomma - che però un vero giurista nel fare il suo lavoro (capire e commentare una legge) deve accantonare, se no fa il politico o addirittura il parlamentare: e questi ….sono altri lavori e non danno al diritto (alla certezza delle regole = pacifico vivere civile) il giusto rispetto. Chi scrive sa bene che la dirigenza fiduciaria non piace, oltre che a suddetta certa Dottrina “parafrasante”, neppure ai sindacalisti che, in genere, non sono autentici giuristi (anche se spesso molto ben preparati in punto di diritto ed aggiornati quanto a giurisprudenza nonché molto agguerriti sul piano teorico-deduttivo sul piano pratico e ciò sia detto non a demerito anzi: il giurista puro che perde il contatto con la realtà - lavorativa del dipendente, il quotidiano vivere del cittadino, etc. - spesso nelle sue interpretazioni si allontana dalla stessa Costituzione repubblicana che, a ben leggerla, è…molto concreta e piana, cadendo così in interpretazioni davvero poco costituzionalmente orientate, ma….. anche i sindacalisti sul punto ….. debbono farsene una ragione, sino a che la legge non muta! Una nota di riflessione d’attualità che non guasta e la dice lunga sul modo di agire dei Ns. politici e massimi rappresentanti delle supreme istituzioni repubblicane: il giorno 6.10.2013 il Ministro (del Governo Letta) Cècile Kyenge ha detto - parola più parola meno - che la circostanza che gli immigranti scampati dell’ecatombe di Lampedusa (che ha determinato un minuto di lutto pubblico nazionale!) siano divenuti indagati è una “assurdità”, che è cosa anche contro la Ns. Costituzione ed il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, non ha usato parole meno dure e castiganti sul piano costituzionale…… e tutti concordano col Papa Francesco nel dire che nel complesso si prova solo “VERGOGNA”, ma chi scrive si chiede: se la legge c.d. Bossi-Fini, che la Magistratura deve applicare rendendo indagati quei disperati esseri umani è assurda ed 1 incostituzionale, come in effetti è, perché la Presidenza della Repubblica l’ha controfirmata e l’ha fatta diventare legge dello Stato? In Italia, per fortuna, ancora non basta avere una maggioranza parlamentare per pubblicare in Gazzetta Ufficiale una legge, serve anche ed ancora l’approvazione del Presidente della Repubblica !!! Lo stesso è stato per alcune inqualificabili leggi contro il Pubblico Impiego e gravemente lesive della autonomia di Regioni ed EE.LL., adottate sotto il paravento dell’azione di coordinamento della finanza pubblica di competenza statale, leggi finalmente dichiarate inesorabilmente incostituzionali. Allora chi scrive prova non proprio VERGOGNA ma un altro sentimento dinanzi a certe leggi: una sensazione di DISORIENTAMENTO, DI VERTIGINE : a che gioco giochiamo in Italia nel fare, promulgare ed applicare certe leggi ???!!! E non aggiungo altro se non che chi scrive sa e non dimentica chi sono stati i protagonisti di certe leggi…. ab origine palesemente incostituzionali, eppure fatte entrare in vigore. Certo può capitare che una norma sia dichiarata incostituzionale, errare è umano ed anche il Presidente della Repubblica può sbagliare, ma recentemente nell’ambito del settore delle Regioni e degli EE.LL. capita un po’ troppo e pure sulla pelle dei dipendenti (basti pensare all’illegittimità della norma sui tagli alla spesa di formazione del DL 78/2010 convertito in legge senza battere ciglio: ma che bella trasparenza e modernità della PA italiana !!!): non sarà il caso di “alzare la guardia” dinanzi ad un Parlamento o un Governo così costituzionalmente distratti !? Ma torniamo al thema disputandum. Questa (ritenuta strana) dirigenza precaria individuata solo intuitu personae, certo oggi numericamente molto marginale (un tempo non era così!) perché molto contingentata dalla legge, non piace neppure tanto ai Segretari comunali/provinciali, ma anch’essi, per quanto qui scrivo e vado scrivendo da anni (argomentando in punto di diritto), se ne debbono fare una ragione, se è vero, come è vero che, diversamente dai sindacalisti, per professione essi debbono svolgere “compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.” (così l’art. 97 Tual): esattamente, sta scritto in “conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.”! Torno oggi sulla questione posta in apertura (dopo aver recentissimamente esaminato con il pezzo “Monitoraggio tipologie lavoro flessibile” (ex art. 36 D.Lgs. 165/2001 e L. 190/2012) Riflessioni scritte ……………. a 360° , “…fuori ai denti”! ” pubblicato il 30.09.2013 sempre sul PORTALE www.ptpl.altervista.org la questione dell’esatta rilevazione/conteggio degli incarichi dirigenziali in favore di soggetti assunti a termine) perché due recenti normative mi danno piena ragione sulla soluzione positiva data in apertura al dilemma posto, ma prima di citarle e commentarle brevemente, mi sia consentito di insistere ancora sulla fondatezza della mia suddetta risposta affermativa, anche solo rimanendo sui piani generali della discussione e della previgente normazione che è chiarissima a partire dalla Costituzione (v. art. 97): spesso, senza chiarezza su di essi (piani e normazione ….. generali), si rischia di perdere la bussola, cosa possibilissima in mezzo all’attuale guazzabuglio normativo prodotto da Governi e Parlamenti incapaci di fare chiarezza e quindi anche di s-e-m-p-l-i-f-i-c-a-r-e sul piano normativo, per cui spesso, senza dolo o colpa grave, si arriva a conclusioni errate per evidente “macedonia giuridica”. Mi si consenta incidentalmente di precisare per i politici che leggono: la semplificazione, invero, serve anche a Noi-dipendenti pubblici addetti ai lavori e non solo ai cittadini-utenti !!! E invece le recenti attenzioni dei politici per la Pubblica Amministrazione producono [v. di recente vedi il Pres. Consiglio Letta nel dibattito parlamentare del 02.10.2013 per riottenere la fiducia] un solo eco “..tagli, ..tagli…alle PP.AA.!”: tagliate, tagliate pure e non semplificate, alla fine le 2 PP.AA. si trasformeranno in autentici nuovi Manicomi pubblici sottoposti al pungolo costante di severi Dottori che leggono ed applicano le leggi … capite a modo loro! Bella Pubblica Amministrazione italiana: gli autorevoli e severi organismi internazionali che monitorano il Ns. livello di corruzione, che hanno preteso la L. 190/2012 per non declassarci ulteriormente, hanno contezza di questa situazione o fanno finta di nulla !?!? Qualcuno gliela vuole spiegare??!! Devo incominciare a scrivere questi articoli anche in inglese ed inviarli in giro per il Mondo ?? Si può fare !! Non sarebbe meglio e più onesto, anche ai fini delle future campagne elettorali, sopprimere l’art. 97 Cost. e con esso tutti i suoi derivati (dipendenti pubblici inclusi, tutti nessuno escluso! Quanto alla Magistratura, ai Magistrati, insomma, la questione ….. si pone eccome, essendo anch’essi dipendenti pubblici…o no?), anziché far agonizzare e deprecare per anni la PA ed i suoi dipendenti di ogni settore, Giustizia inclusa !!!??? Se si vuole privatizzare … si privatizzi, si ricorra anche a Magistrati a termine eletti dal Popolo-committente, ma lo si faccia alla luce del sole e non sulla pelle dei cittadini-dipendenti delle PPAA rendendo la loro vita lavorativa (professionale) un inferno ed un campo giuridico minato mettendo a rischio i loro patrimoni e la loro salute !!! Così è da vigliacchi ed irresponsabili !!! Riprendiamo, allora, il filo della presente riflessione, rimanendo per 2 minuti sui massimi sistemi concettuali e normativi per capire perché la risposta al quesito posto in apertura è un “sì” da sempre. Se la risposta è “sì!” devesi anche dire per Regioni ed EE.LL., esistendo l’art. 97 Cost. e l’autonomia statutaria (richiamata per gli EE.LL. dallo stesso art. 110, comma 1 del D.Lgs.n. 267/2000 = Tual) e regolamentare che non si può neppure negare la possibilità di una dirigenza pubblica precaria reclutata a mezzo procedure selettive pubbliche (a chi avesse dei dubbi si suggerisce la lettura dell’art. 28bis del D.Lgs.n.165/2001, che stranamente il corrente Monitoraggio del lavoro flessibile e relativa applicazione web ….ignora! Gravissima omissione: falsa decisamente il quadro al Parlamento, ai rappresentanti del Popolo, cioè a Noi cittadini !!! Un errore? Allora lo si corregga in tempo per la nuova scadenza stabilita per il 31.10.2013 a seguito di slittamento ….fisiologico). Allora, tirando le conclusioni in via teorico-ordinamentale, presso le PP.AA. italiane possiamo avere (e trovare) tre tipologie di dirigenti: a) dipendenti dirigenti di ruolo (cioè assunti a tempo indeterminato) reclutati nel rispetto delle procedure indicate dall’art. 97 Cost.: articolo che, si badi bene, si preoccupa di disciplinare (dopo le vergognose e sanate epurazioni fasciste!) il quomodo del reclutamento e non la tipologia di lavoro da instaurare1 (quest’ultima, per la Dirigenza, è una scelta politico gestionale che …a dirla tutta, ove punti sul tempo indeterminato, mal si sposa con certe recenti esigenze di flessibilità e…di sfoltimento: o no ? Insomma: non dovrebbe andare più tanto di moda o lo spoils system va bene solo per i Segretari Comunali? ); 1 A quanti volessero fare sul punto e su tale imprescindibile distinguo una seria cultura giuridica basata sul diritto e non sulle opinioni si consiglia caldamente la lettura delle 10 facciate dello studio-approfondimento svolto dallo scrivente dal titolo “Incarichi dirigenziali a termine ex art. 110 comma 1 UAL: quali possibilità allo stato? “Diciamolo” ! Neppure il Premier Monti (con l’art. 4-ter, comma 13 del d.l. 2.3.2012, n. 16, convertito nella legge 26.4.2012, n. 44) arreca riposo alle pene della Dirigenza precaria negli EE.LL., vecchia e nuova.(articolo pubblicato a Luglio 2012 sul sito della TREVi Formazione Srl - News) [*http://www.treviformazione.com]. Quanti non rinvenissero nel sito di detta società detto mio articolo del 2012 lo possono richiedere direttamente allo scrivente Autore-Relatore ([email protected]) che lo invierà volentieri quale favore pro veritate. 3 b) dipendenti dirigenti non di ruolo (cioè assunti a tempo determinato: estranei o anche perché no? - intranei alla PA reclutante: il tenore della seguente parte del comma 6 dell’art. 19 del Tupi fuga ogni dubbio2 (vedi l’inciso rassettato-sottolineato): “..o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.”) reclutati - sempre nel rispetto dell’art 97 Cost. - con procedure selettive/comparative pubbliche, scritte in avvisi pubblici, seguite quindi da v-e-r-o espletamento di attività valutativo-comparativa in conformità a c-h-i-a-ro bando pubblicato e comunque con relativo provvedimento finale motivato di individuazione del contraente ed esattamente (a seconda della via prescelta): o del contraente “vincitore” del concorso o del contraente c.d. “primus inter pares” a seguito della oggettiva selezione comparazione per evidente superiorità quanto a titoli, esperienze etc. c) dipendenti dirigenti non di ruolo (cioè assunti a tempo determinato: estranei o anche perché no? - intranei alla PA reclutante: il tenore della seguente parte del comma 6 dell’art. 19 del Tupi fuga ogni dubbio: vedi sopra sub lett. b) nominati solo fiduciariamente. A dirla tutta esiste anche una quarta categoria di dirigenti pubblici ….. di fatto (non di diritto: non ne hanno lo status ma ne esattamente hanno tutte le responsabilità!), anch’essi nominati fiduciariamente nel 100% dei casi, creata da una norma palesemente incostituzionale (per violazione dell’art. 36 Cost.: strano che nessun Avvocato ci abbia mai pensato!) del Tual, quelli dell’art. 109 comma 2, che riporto integralmente omettendo per pudore e cautela sul piano penale ogni commento: “2. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lettera d ), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.” ….. ma con lo stipendio da Funzionario (un po’ maggiorato)! Chi avesse notizia di qualche sentenza/ordinanza della Consulta la segnali allo scrivente3. Gli Statuti comunali e provinciali meglio fatti riprendono esattamente, in esecuzione ed applicazione dell’art.110, comma 1 Tual, esattamente tutte e 3 le modalità di attribuzione degli incarichi dirigenziali suddetti [v. sopra lett. a), b), c); nessuna esclusa]: e se ciò consta, non v’è problema alcuno, se non la questione del limite % da apporre alla tipologia sub lett. b), ma il 50% di cui all’art. 28bis del D.Lgs. n. 165/2001, disciplinante esattamente la stessa tipologia di incarichi dirigenziali a soggetti (dipendenti) precari delle PP.AA. centrali, direi che sarebbe la scelta miglio ed inattaccabile dinanzi all’art. 114 Cost.. Mentre quanto alla tipologia sub lett. c) il comma 6quater dell’art. 19 del Tupi è di una chiarezza insindacabile, purché si distingua tra la disciplina ivi contenuta c.d. transitoria per i vecchi “Dirigenti 110” solo f-i-d-u-c-i-a-r-i e quella nuova a 2 Quanti a contrario invocano ancora oggi il parere del Consiglio di Stato (Commissione Speciale per il Pubblico Impiego, parere prot. n.514/2003) non tengono conto dell’evidenziato inciso aggiunto successivamente dal Legislatore al comma 6 cit.: inciso che ha di fatto reso tale parere del CdS del 2003 non più attualizzabile successivamente! I dipendenti funzionari incaricati temporaneamente quali dirigenti dalla stessa PA datoriale vanno semplicemente in aspettativa quali funzionari: chi scrive non ci vede nessuna (stabile) promozione sul campo ma solo una temporanea chiamata a dare di più, alla propria PA, con nuove maggiori e ben più gravose responsabilità. Quelle dirigenziali! Si sarà capito: quanto ha scritto l’amico Oliveri L. sull'argomento Luigi Oliveri in Italia Oggi Enti Locali il 13/11/2009 non lo condivido: "Qualora, invece, (n.d.e. l'incarico dirigenziale) riguardi dipendenti dell'amministrazione conferente inquadrati come funzionari, si determina una vera e propria promozione sul campo, senza alcun concorso o prova selettiva. Insomma, si tratta di una progressione verticale per cooptazione, anche se a tempo determinato.” 3 “[email protected]” 4 regime…per i nuovi “Dirigenti 110” sempre s-o-l-o f-i-d-u-c-i-a-r-i !!!Siamo o no dentro l’art. 19 comma 6 e ss. del Tupi ?! Uno degli Autori - non parafrasa tori ! - che massimamente stimo da anni e la cui attenta lettura suggerisco sempre a chiunque per ogni cosa che scrive, il Dott. Michele Miguidi, nel articolo “DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO ED ALTE SPECIALIZZAZIONI TRA IMPARZIALITA' E SPOIL SYSTEM” apparso nel 2000 su www.lexitalia.it, donandoci in anteprima un passo di una sua opera all’epoca in corso di pubblicazione, ai significativi paragrafi §1 (Il quadro di riferimento: dirigenti a tempo determinato e nomine fiduciarie), § 2. I dirigenti a tempo determinato e § 4. (L'individuazione del Dirigente tra pubblico concorso e scelta fiduciaria) così scriveva con illuminazione raramente raggiunta da altri Autori: 1. Il quadro di riferimento: dirigenti a tempo determinato e nomine fiduciarie. Nel nostro ordinamento vige il principio costituzionale per il quale l'accesso all'impiego presso P.A. deve avvenire di regola tramite pubblico concorso, fatte salve espresse deroghe di legge. L'art. 97, comma 3, della Costituzione prescrive in merito che "agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge 4". Negli ultimi anni, tuttavia, e soprattutto a seguito della L. 127/97, sono state introdotte varie deroghe al principio, in particolar modo con riferimento agli enti locali, nei quali (normalmente) il capo dell'amministrazione può nominare, per lo più "fiduciariamente", il Segretario [1], il Direttore generale, esperti di provata competenza e collaboratori esterni con alta professionalità, addetti agli uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco (o Presidente della provincia), degli assessori, della Giunta e del Consiglio. Ci si è spostati, in sostanza, verso una concezione privatistica di spoils system (già sperimentata ed ampiamente attuata nelle amministrazioni pubbliche statunitensi), di matrice aziendalistica, senza tuttavia assumerne tutte le peculiarità, tanto che è stato autorevolmente chiarito come, a seguito dell'incardinamento nella funzione, il Dirigente sia soggetto solo al principio di legalità [2], a prescindere dalle modalità di reclutamento [3]. Il comma 5 dell'art. 51 nulla dice in merito alle modalità di "scelta" del soggetto da incaricare. Si afferma solamente che la copertura può avvenire mediante contratto di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato. 2. I dirigenti a tempo determinato. 4 Nota di LASCA: chi mette in dubbio che l’art. 19, comma 6 e ss. del Tupi e l’art, 110 del Tual non si possano qualificare come”legge” a tal fine? [1] Ora la scelta avviene in modo pressoché libero, nell'ambito dei soggetti iscritti in apposito albo, fra gli aventi titolo; l'accesso all'albo avviene tramite corso-concorso; in fase di prima attuazione l'iscrizione è avvenuta di diritto per i segretari di ruolo e per i vicesegretari con una certa anzianità. [1] Cfr. art. 51, comma 4, L. 142/1990: "i dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione". [2] Cfr. art. 51, comma 4, L. 142/1990: "i dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione". [3] RUCCO G., L'organizzazione degli uffici e dei servizi e la gestione del personale, in AA.VV., Il personale degli enti locali dopo la Bassanini bis, Ancitel - D'Anselmi ed. - Hoepli, Roma, 1997, 21. 5 (omissis) La legge si esprime nel senso che il rapporto da costituire possa essere di diritto pubblico o di diritto privato. La distinzione, tuttavia, è ormai da intendersi implicitamente superata dalle novità introdotte dai D.Lgs. 80/98 e 387/98, che hanno definitivamente privatizzato il rapporto dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (la cd. seconda privatizzazione) [7]. Tutti i rapporti, quindi, al di là della determinatezza o meno della loro durata, hanno natura civilistica [8], a prescindere se ci si riferisca a personale dirigenziale o non. Anche i Dirigenti, infatti, non sono previsti fra le specifiche e tipiche esclusioni disposte dal D.Lgs. 29/93, sulla base della legge delega 421/92. Se, come è stato autorevolmente sostenuto [9], si vuole conservare significato alla distinzione fra "diritto pubblico" e "diritto privato", non si deve tanto guardare ad una differente natura giuridica dei rapporti instaurati, ma, piuttosto, alla differenza di trattamento (giuridico ed economico) ed alle peculiari forme di reclutamento [10]. 6. L'individuazione del Dirigente tra pubblico concorso e scelta fiduciaria. Come si è già evidenziato, la riforma del pubblico impiego - introdotta dal D.Lgs. 29/93 (cd. prima privatizzazione) e dai DD.LLgs. 80/98 e 387/98 (cd. seconda privatizzazione) - ha eliminato il significato5 a tale distinzione, se intesa (in senso stretto) in relazione alla natura del rapporto sottostante6 [29]. Se un significato va conservato7 [30], si dovrà porre l'attenzione ad una 5 Nota di LASCA: il “significato” storico, pregresso di tale aggettivazione (specificazione). BARUSSO E., Selezione e carriera del personale, Giuffrè, Cosa & Come, Milano, 1999, 242. [8] Cfr. VIPIANA P., in AA.VV., Commento alla legge sulle autonomie locali, UTET, Torino, 1993, vol. II, 700, che, prima della privatizzazione del pubblico impiego, dava come fondamentale distinzione fra le due tipologie di rapporto la differente giurisdizione (ordinaria per i contratti di diritto privato; amministrativa per gli incarichi di diritto pubblico). [9] RUCCO G., L'organizzazione degli uffici e dei servizi e la gestione del personale, in AA.VV., Il personale degli enti locali dopo la Bassanini bis, Ancitel - D'Anselmi ed. - Hoepli, Roma, 1997, 18. [10] Cfr. VIPIANA P., in AA.VV., Commento alla legge sulle autonomie locali, UTET, Torino, 1993, vol. II, 700, ove si individuava, come elemento di distinzione, l'applicazione ai soli contratti "di diritto privato" degli artt. 2222 ss., in materia di contratti d'opera (e nella specie, di prestazioni intellettuali). Si ritiene, tuttavia, che tale elemento non sia automatico, ma semmai eccezionale. Di norma, infatti, anche le assunzioni a tempo determinato dovranno avvenire secondo un normale rapporto di subordinazione. [7] [29] Mentre la distinzione poteva aver senso per il legislatore del 1990, che, tra l'altro, distinguendo in pubblicistica e privatistica la natura dei rapporti, distingueva anche fra giurisdizione amministrativa ed ordinaria. [30] Si ricordi incidentalmente che l'art. 1, comma 3, della L. 142/90, dispone: "ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi della presente legge se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni". Non potendosi quindi affermare una abrogazione implicita (la qual cosa è da affermarsi non solo alla luce di tale disposizione, che si riferisce ai principi contenuti nella legge, ma anche alle ripetute modifiche apportate a cura delle LL. 127/97, 191/98, e 265/99, e che non hanno ritenuto di toccare la disposizione in esame: questo si, certo indizio della volontà del legislatore), va evidenziato come, comunque, nessuna delle molte riforme che sono intervenute sul testo base abbia modificato espressamente la distinzione fra le due tipologie (pubblica e privata) di contratto, o soppresso quella pubblicistica. 6 differente tipologia di trattamento giuridico e, soprattutto, ad una distinzione fra diverse metodologie di reclutamento8 [31]. La norma, quindi, andrebbe letta nel senso che la copertura dei posti tramite affidamento di incarichi a tempo determinato deve avvenire attraverso pubblico concorso. [Nda LASCA: QUESTA E’ LA REGOLA SUL LEGITTIMO RECLUTAMENTO DIRIGENTI TD !!!!] L'unica differenza consisterebbe nella determinatezza del rapporto.[Nda Lasca: E CIO’ NON COZZA ASSOLUTAMENTE CON L’ART 97 COST !!!] Ci si troverebbe, in sostanza, in una situazione analoga a qualsiasi altra assunzione a tempo determinato, con la differenza che per poter procedere in tal senso al reclutamento dei Dirigenti è indispensabile la previsione statutaria [32].[Nda Lasca: il ragionamento dell’ottimo Miguidi….non fa una piega !!!] [31] RUCCO G., L'organizzazione degli uffici e dei servizi e la gestione del personale, in AA.VV., Il personale degli enti locali dopo la Bassanini bis, Ancitel - D'Anselmi ed. - Hoepli, Roma, 1997, 18. [32] Contra. T.A.R. Umbria 6 febbraio 1995, n. 19, in Foro amm. 1995,1685: "Nel vigente sistema normativo (art. 19, D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 come sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 23 dicembre 1993 n. 546; art. 51, l. 8 giugno 1990 n. 142; art. 15, reg. di organizzazione degli uffici e dei servizi provinciali; l. 25 marzo 1993 n. 81) la potestà di nomina dei dirigenti provinciali trova ragione in un rapporto fiduciario e si qualifica nella essenziale revocabilità della nomina stessa, una volta che venga meno l'intuitus personae; pertanto deve escludersi la configurabilità di una valutazione comparativa delle posizioni degli aspiranti all'incarico dirigenziale ai fini della relativa scelta". [33] Cfr. VIPIANA P., in AA.VV., Commento alla legge sulle autonomie locali, UTET, Torino, 1993, 700; ivi, tuttavia, ci si riferisce più generalmente alle forme di contrattazione. Cfr. T.A.R. Lazio sez. II, 16 maggio 1997, n. 927, in Riv. personale ente locale 1997, 495: "Il quadro normativo che disciplina il conferimento degli incarichi di direzione dei dipartimenti e delle unità organizzative nei comuni prevede anche profili di fiduciarietà, desumibili non tanto dall'attribuzione del potere di conferimento del sindaco, quanto dalla temporaneità degli incarichi, non potendo la loro durata eccedere il mandato del sindaco in carica al momento dell'assegnazione. Da ciò non discende comunque che il sindaco sia completamente libero nella scelta, dovendo "di regola" riferirsi ai dirigenti provenienti dalle carriere comunali e potendo attingere all'esterno, motivando congruamente a riguardo, solo nel caso in cui le particolari professionalità ed esperienze richieste non siano riscontrabili nel personale già in servizio nell'amministrazione stessa". [34] [35] L'art. 51, comma 6, ultima parte, prescrive che l'attribuzione degli incarichi dirigenziali possa "prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi" [36] Cfr. Corte Conti, sez. con. Enti, 12 febbraio 1992, n. 5, in Riv. Corte conti 1992, II, 22: "La facoltà riconosciuta all'ICE di assumere a tempo determinato - con contratto di diritto privato non eccedente il quinquennio - dirigenti con specifiche professionalità e personale ad elevata tecnicità, postula che le assunzioni stesse non vengano effettuate episodicamente e che siano prioritariamente definite le particolari professionalità di cui l'ente abbisogna, nonché i criteri che devono presiedere alla scelta". [37] BARUSSO E., Dirigenti e responsabili di servizio, Giuffrè, Cosa & Come, Milano, II ed., 1999, 324. 7 Solo "eccezionalmente" [Nda Lasca: ECCEZIONE SUL LEGITTIMO RECLUTAMENTO DIRIGENTI TD] si può derogare a tale principio, utilizzando forme di reclutamento procedimentalmente meno vincolate. [33] L'utilizzo dell'avverbio "eccezionalmente" [34] fa ben comprendere come l'ipotesi debba intendersi percorribile solo in una serie limitata di casi [35].[Nda Lasca : da qui la legittimità e l’opportunità - in assenza di limiti percentuali dentro il Tual - delle sopraggiunte limitanti disposizioni dell’art. 19, comma 6 quater del Tupi…..MA DETTE LIMITAZIONI PERCENTUALI RIGUARDANO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE LA PARTITA DEI DIRIGENTI A TERMINE FIDUCIARI E NON IL RECLUTAMENTO DI TUTTI I DIRIGENTI A TERMINE: QUESTA CONFUSIONE NON E’ GIURIDICAMENTE AMMISSIBILE !!! QUESTO E’ INVECE L’ERRORE CHE VIENE FATTO IN MOLTE DELIBERAZIONI COLLABORATIVE DELLA CDC SEZ. CONTROLLO INTERPELLATA DA DISORIENTATI DIRIGENTI E FUNZIONARI DI PPAA LOCALI E LO STESSO ERRORE (MESCOLANZA) V’E’ NELL’APPLICAZIONE WEC DEL MOITORAGGIO SUL LAVORO FLESSIBILE! CHIARO !!!???] Un ulteriore elemento di rilievo consiste nella necessità di adottare una deliberazione (di Giunta) debitamente motivata. E' noto come, in realtà, tutti i provvedimenti amministrativi debbano esserlo, in virtù del disposto dell'art. 3 della L. 241/90. Nel caso di specie, tuttavia, non ci si riferisce (solamente) all'indicazione delle ragioni dell'assunzione, ma alla motivazione dell'utilizzo di forme peculiari di reclutamento (Nda Lasca: leggasi: intuitu personae] [36] (e/o trattamento giuridico-retributivo) [37]. Dopo siffatta lettura purificatrice, confortata anche da chiarissima Gr. amministrativa (v. note [32] e [34] ) relativa a normazione dal 2000 sì abrogata (art. 51 L. 142/1990) ma trasfusa integralmente (= SENZA MODIFICAZIONI) nel D.Lgs. n. 267/2000 (Tual), quindi ancora attualissima e fondatissima, procediamo nello smontaggio dell’avverso complotto (a questo punto mi sento di chiamarlo così!) interpretativo limitante e c-o-n-f-o-n-d-e-n-t-e in quanto tendente a fare di tutta un’erba (la dirigenza assunta a termine degli EE.LL.) un unico fascio (in cui si mescolano i dirigenti TD nominati fiduciariamente con quelli sempre TD nominati selettivamente in modo pubblico !!!). Le PP.AA. centrali sono immuni da tale complotto in quanto esse hanno l’art. 28bis del Tupi, stranamente rimasto nell’ombra per molti anni, ma gli EE.LL. cos’hanno? Hanno i loro Statuti, in primis, e poi i loro Regolamenti (cui magari gli Statuti demandano per una disciplina di dettaglio) che d-e-b-b-o-n-o p-a-r-l-a-r c-h-i-a-r-o e b-e-n-e !!! Sono così i Ns. Statuti ed i Ns. Regolamenti ??!!! Direi di no !!! A quanti osteggiano da anni siffatte mie (e non solo mie!!!) conclusioni teoriche dico e ripeto (da anni) che è assolutamente inutile invocare, per sostenere la assoluta illegittimità e quindi impraticabilità delle nomine dirigenziali fiduciarie, le sentenze della Corte Costituzionale o della Corte dei Conti Sezioni Riunite del Controllo perché a ben leggerle dette sentenze mi danno esattamente ragione. Agli stessi giuristi e cultori, colleghi e non, dico quindi di evitare nei loro scritti come nelle loro menti di far coincidere il fenomeno della dirigenza precaria con sole nomine fiduciarie: le cose in punto di diritto e di fatto non stanno assolutamente così !!! Invero, a chi invoca, per contrastare quanto da me sostenuto, una corretta lettura delle sentenze della Consulta n. 34/2010, da cui appare chiaramente il criterio utilizzato in sede di delega da parte del legislatore (qualificare l'utilizzo dei contratti a tempo determinato dei dirigenti come un'ipotesi del tutto straordinaria) e la censura della lesione del principio di imparzialità amministrativa "violato quando le funzioni amministrative di esecuzione dell'indirizzo politico non sono affidate a funzionari neutrali, tenuti ad agire al servizio esclusivo della Nazione, ma a soggetti cui si richiede una specifica appartenenza politica, ovvero un rapporto personale di consentaneità con il titolare dell'organo politico", dico che appare quanto mai evidente che la 8 Consulta si sta riferendo ai soli incarichi dirigenziali dati fiduciariamente (quelli sopra elencati sub lett. c) e non genericamente a tutti gli incarichi dirigenziali a termine: ergo quelli sopra evidenziati sub lett. b) [dati con procedure selettive pubbliche, magari per alcuni anche di tipo “concorsuale”] sono esclusi dalla portata di detta sentenza e quindi s-a-l-v-i. Idem dicasi per la pluri invocata sentenza della Corte Costituzionale n. 324/2010, che ha dichiarato in parte inammissibili ed in parte non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni Piemonte, Toscana e Marche in ordine all'art.40, comma 1, lett. f) del D.gs. n.150/2009, la quale va semplicemente letta come indicato dalla Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede di Controllo con le sentenze n.12/CONTR/2011 e n.13/CONTR/2011 ove, come correttamente ricorda e sintetizza il collega Luzi A.9 “ha fatto proprie le tesi della Corte Costituzionale affermando - in riferimento ai citati limiti percentuali della dotazione organica nell'ambito dei quali è concesso agli enti locali conferire incarichi dirigenziali a soggetti esterni - che "trattandosi, in ogni caso, di presupposti di fatto attinenti la costituzione del rapporto di lavoro, appare coerente con l'interpretazione accolta dalla Corte Costituzionale ritenere che siano immediatamente vincolanti per gli enti territoriali", aggiungendo inoltre "la disciplina dettata dall'art.19, comma 6, D.Lgs. n.165 del 2001 va infatti considerata nel suo complesso proprio alla luce dei principi indicati dal legislatore nella legge delega n.15/2009 volti, in particolare, a ridefinire la disciplina relativa al conferimento degli incarichi a soggetti estranei alla pubblica amministrazione e ai dirigenti non appartenenti ai ruoli, prevedendo comunque la riduzione, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, della quota della dotazione organica entro la quale sia consentito affidare detti incarichi. Tale interpretazione risulta, inoltre, in linea con la più recente giurisprudenza, anche costituzionale, che, nell'obiettivo di rafforzare il principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e di controllo (spettanti agli organi di governo) e le funzioni di gestione amministrativa (spettanti alla dirigenza), ha espresso un orientamento restrittivo nei confronti della c.d. "dirigenza fiduciaria", privilegiando, per l'accesso alla dirigenza, il ricorso a procedure selettive pubbliche e, per il conferimento dei relativi incarichi, la dirigenza di ruolo.” Non sfugge a nessuno come la Corte dei Conti nelle suddette pronunce legga la cit. sent. n. 324/2010 C.cost., come la restante Gr. civile, amm.va e contabile, tutta e solo incentrata sul fenomeno peculiare della dirigenza nominata fiduciariamente: ma tale modalità di nomina del dirigente pubblico precario….non è la sola, come sopra ampiamente dimostrato! Ciò secondo il diritto scritto! Parte, invece, di quello vivente, diverso dalle succitate importantissime sentenze, a dire il vero è un po’ troppo “pretorio” e lo stesso dicasi per certe Circolari e tesi ispettive !!! Lasciamo la funzione Legislativa al Parlamento e se in materia c’è bisogno di chiarezza, la si faccia fare ma al Parlamento !!! Orbene, venendo alle accennate “portentose”10 novità legislative, oggi quanti hanno da sempre sostenuto la assoluta illegittimità delle nomine fiduciarie di dirigenti a termine ed addirittura sostengono la regola del dover fare di tutta un’erba un fascio nei termini sopra detti, dovrebbero spigarci il senso logico ma prima ancora giuridico delle sotto riportate norme. Sono forse degli autentici OBBLIGHI DI AUTODENUNCIA OPE LEGIS IMPOSTI PRO AZIONE DEL PM 9 Vedi nel 2011 il Dottr Andrea LUZI in “Gli incarichi dirigenziali a tempo determinato negli enti locali alla luce dei recenti pareri della Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede di Controllo” su: www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_10042.asp 10 Per usare un aggettivo caro ad un noto Avvocato-Professore-Relatore raffinatissimo in materia di EE.LL. e sostenitore pare della tesi dell’illegittimità delle nomine dirigenziali fiduciarie negli EE.LL. a tal punto da esigere addirittura procedure selettive anche per la nomina del Direttore Generale e per il personale esterno assunto ex art. 90 Tual (una autentica bestemmia in punto di diritto): chi lo frequenta e lo ascolta bene….. sa chi è! 9 CONTABILE ? Questo dovrebbero sostenere per …. coerenza logica !!! O non sono forse ORDINARIA RILEVAZIONE - GIUSTAMENTE SEPARATA - DELL’UTILIZZO DI ISTITUTO PIU’ CHE LEGITTIMO, MA INDUBBIAMENTE SINTOMATICO DI CERTOMODO DI FARE POLITICA E GESTIRE LE RISORSE UMANE DEGLI EE.LL. Come sostiene chi scrive !!! una UN UN ??? Il Parlamento ed il Governo hanno parlato… alla fine !!!! Vediamo, come. *Art. 1 commi 39 e 40 L. 190/2012 “39. Al fine di garantire l'esercizio imparziale delle funzioni amministrative e di rafforzare la separazione e la reciproca autonomia tra organi di indirizzo politico e organi amministrativi, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' le aziende e le societa' partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici, in occasione del monitoraggio posto in essere ai fini dell'articolo 36, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite degli organismi indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne [Nda: oltre che “interne”: tutte insoma!] alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente [Nda: SOLO QUESTE INETRESSANO AL PARLAMENTO !!! Facciamo finta di nulla e rileviamo anche le altre e le mescoliamo ???!!! Così fa l’applicazione web sul monitoraggio del lavoro flessibile (originaria scadenza 30.9.2013, prorogata al 31.10.2013 !!!] dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione [Nda: ridondanza inutile ma non guasta!!! ]. I dati forniti confluiscono nella relazione annuale al Parlamento di cui al citato articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e vengono trasmessi alla Commissione per le finalita' di cui ai commi da 1 a 14 del presente articolo. 40. I titoli e i curricula riferiti ai soggetti di cui al comma 39 si intendono parte integrante dei dati comunicati al Dipartimento della funzione pubblica.” Nota tecnica: si rileva come a rigore deve ritenersi che la locuzione “posizione dirigenziale” (se si riferisce ai c.d. “posti” come pare ovvio!) non dovrebbe essere intesa siccome riferita anche ai dirigenti precari assunti ex art. 110, comma 2 D.Lgs. n. 267/2000 (comma 2 che giammai parla di “2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.” Non oggetto del censimento dunque gli incarichi dirigenziali c.d. extra dotationem. Tuttavia stando ad una interpretazione teleologica della norma è bene rilevare e trasmettere anche i dati sulla dirigenza fiduciaria targata 110, comma 2 Tual. * art. 15, comma 5 (ma anche il comma 1) D.Lgs. n. 33/2013 Art.15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza 1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonche' di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; 10 b) il curriculum vitae; c) (omissis); d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro [Nda: dirigenziale!], di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.” 5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni [Nda: ma anche intranee: si pensi ai Funzionari “…. promossi” (come dice l’Autore Oliveri L.) sul campo a Dirigenti: ma a termine aggiunge LASCA!!!], individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Chissà perché nell’ormai arcinota (si spera!!!) mega vetrina legislativa web rappresentata dall’Allegato 1 alla fondamentale delibera Civit n. 50/2013 (praticamente la c.d. Sez. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE) alla sotto sezione “Personale” i peculiarissimi dirigenti suddetti, quelli fiduciariamente individuati insomma, vengono posti in una sotto-vetrina (rubricata “Elenco posizioni dirigenziali discrezionali”) distinta con la nota esplicativa recante dicitura “senza procedure pubbliche di selezione”, sotto vetrina diversa da quella del comma 1 del medesimo art. 15 in cui devono per forza di cose precipitare quelli nominati con procedure pubbliche di selezione (se non si vuole falsare e/o duplicare i dati), giustamente rubricata solo con “Dirigenti” evidentemente reclutati con procedure di selezione !!!??? Meditate, meditate, avversi (alle mie tesi sulla dirigenza precaria) cultori e giuristi, anche professionali, del diritto degli EE.LL. ma la legge è chiara e conferma, ancora una volta, che chi scrive ha ben letto e chiarito in materia e non …..parafrasato !!! Addirittura sono chiare anche le sopraggiunte istruzioni burocratico gestionali della Civit sulla gestione della sezione web AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE! Volete ancora continuare a fare di tutta un’erba un fascio ?! Errare è umano, ma perseverare è turpe ed e-v-e-r-s-i-v-o !!! Tutta la presente dissertazione è estremamente utile e tempestiva per poter leggere ed applicare bene la prossima (pare) novità legislativa che in materia dovrebbe arrivare dal ddl di conversione in legge del DL. n. 101/2013, che sembra elevare la percentuale di impiego dei dirigenti precari: già! Ma quali esattamente ?! Nelle prossime elucubrazioni e riflessioni scritte mi occuperò, per chiudere il cerchio aperto col presente scritto, delle curiose procedure di nomina dei Direttori Generali e dei c.d. collaboratori esterni ex art. 90 Tual che si leggono stando a quello che gira in internet: non mancano curiosità, assurdità logico-giuridiche ed interpretazioni istituzionali anche e-v-e-r-s-i-v-e. Ma siamo in Italia: tutto è possibile, …. ancora per quanto??? 11