sentenza 16.07.2015 n. 14915
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sentenza 16.07.2015 n. 14915
Civile Sent. Sez. 2 Num. 14915 Anno 2015 Presidente: NUZZO LAURENZA Relatore: PETITTI STEFANO distanze legali SENTENZA sul ricorso proposto da: ZOCCANTE Angelina (ZCC NLN 22H44 L810Z), rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati Antonio Sartori e Mario Ettore Verino, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, via Lima n. 15; - ricorrente contro QUARGENTAN Rita (QRG RTI 29A65 L810N), rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall'Avvocato • Lucio De Angelis, presso lo studio del Corte di Cassazione - copia non ufficiale Data pubblicazione: 16/07/2015 quale in Roma, via di Val Gardena n. 3, è elettivamente domiciliata; controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 dicembre 2014 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti; sentiti gli Avvoca .éi Mario Ettore Verino, per la ricorrente, e Attilio Terzino, con delega, per la contro ricorrente; sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tommaso Basile, che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 20 aprile 1993, Rita Quargentan esponeva che la propria vicina Angelina Zoccante, nel 1973, a seguito di demolizione e successiva ricostruzione di un nuovo fabbricato su un terreno di sua proprietà nel Comune di Vestenanuova (foglio 8 mappale 270), aveva violato le distanze legali e regolamentari, sia con riferimento alla stessa costruzione, di cui aveva aumentato l'altezza e il volume, sia con riguardo alle vedute, agli sporti e agli scarichi. Chiedeva, quindi, al -2- Corte di Cassazione - copia non ufficiale 1004/2008, depositata il 30 luglio 2008. Tribunale di Verona di condannare la convenuta ad arretrare la sua costruzione sino al limite della distanza legale, a ridurre l'altezza del fabbricato, ad eliminare le vedute, la cornice di gronda e gli scarichi, Si costituiva la convenuta contestando la domanda e deducendo che il progetto di ristrutturazione era stato approvato dalla commissione edilizia. Acquisita documentazione ed espletata una c.t.u., l'adito Tribunale di Verona, con sentenza del 12 luglio 2004, condannava la.convenuta a ridurre a distanza di 5 metri dal confine della sua proprietà di cui al mappale 270 con la proprietà attorea, la parte superiore del fabbricato da metri 5,75 a metri 8 e alla eliminazione delle vedute aperte sulla stessa parete nord del proprio edificio, nonché ad eliminare e arretrare a distanza legale i tubi di scarico delle acque pluviali posti rispettivamente sulle pareti nord e sud. Il Tribunale qualificava la domanda proposta come negatoria servitutis e, in particolare, riteneva accertato che in sede di ristrutturazione del fabbricato preesistente era stata aumentata la volumetria di mq 153, pari al 39,13% in più di quella consentita dalle vigenti. -3- disposizioni regolamentari Corte di Cassazione - copia non ufficiale riportandoli a distanza legale. Avverso questa sentenza la Zoccante proponeva appello, cui resisteva la Quargentan. La Corte d'appello di Venezia, sospesa l'esecuzione provvisoria della pronuncia impugnata, con sentenza La Corte rigettava il primo motivo di gravame, con il quale la Zoccante aveva dedotto l'esistenza di un accordo transattivo stipulato il 19 novembre 1973, avente portata novativa, con il quale la Quargentan, che aveva proposto una denuncia di nuova opera, avrebbe rinunciato ad ogni diritto di natura reale volto ad ottenere il rispetto della servitù in tema di distanze legali in cambio di una più limitata pretesa di carattere personale volta alla mera regolarizzazione di luci e vedute, con compensazione delle spese; con la conseguenza che sarebbe venuta meno la imprescrittibilità dell'azione, essendo i rapporti tra le parti regolati dalla detta scrittura, rispetto alla quale la domanda si rivelava tardiva. In proposito, la Corte riteneva che l'interpretazione data dalla appellante alla citata scrittura non potesse essere condivisa in quanto, essendo l'azione proposta dalla Quargentan finalizzata ad ottenere in via cautelativa e a salvaguardia del suo possesso la sospensione dei lavori relativi alla ristrutturazione intrapresi dalla Zoccante, -4- Corte di Cassazione - copia non ufficiale depositata il 30 luglio 2008, rigettava l'appello. alla stessa non poteva essere attribuita l'efficacia pretesa dall'appellante; l'abbandono del giudizio, infatti, essendo il manufatto in corso di esecuzione e non potendosi, quindi, verificare la conformità della comportare l'effetto di abdicazione di diritti petitori che la realizzazione della costruzione avrebbe potuto compromettere. In sostanza, l'accordo raggiunto aveva un ambito limitato alle sole questioni che erano state poste in discussione: regolarizzazione delle finestre e correlativa rinuncia a far valere le spese del procedimento intrapreso. Né la valutazione degli effetti della scrittura del 1973 poteva mutare per il fatto che la stessa era stata richiamata nelle premesse dell'atto di citazione, in quanto la domanda della Quargentan era volta alla rimozione delle opere lesive del suo diritto di proprietà perché realizzate in violazione delle distanze legali, e correttamente il Tribunale la aveva qualificata come actio negatoria servitutis, di per sé imprescrittibile. Ed ancora, osservava la Corte d'appello, non poteva ritenersi che l'appellante avesse acquisito a titolo originario il diritto al mantenimento del fabbricato con la sagoma attuale, atteso che il fabbricato era stato -5- Corte di Cassazione - copia non ufficiale struttura alla normativa sulle distanze, non poteva modificato, in forza della licenza di costruzione del 5 ottobre 1973, sia quanto all'altezza sia quanto alle vedute, sicché non poteva dirsi acquisto alcun diritto ai sensi dell'art. 1158 cod. civ., per difetto dell'elemento Corte di Cassazione - copia non ufficiale temporale, non essendo decorsi venti anni dalla ristrutturazione. Questa, peraltro, aveva comportato la demolizione e la ricostruzione del fabbricato, con sopraelevazione e aumento di volumetria, dando luogo ad una nuova costruzione, in quanto tale soggetta alle prescrizioni dei regolamenti edilizi applicabili; e, nella specie, l'art. 6 delle norme regolamentari prevedeva la possibilità di ampliamento del 30%, superata dalla appellante, e la distanza dai confini di proprietà in cinque metri e dai fabbricati in sette metri. Per la cassazione di questa sentenza Angelina Zoccante ha proposto ricorso affidato a cinque motivi. Rita Quargentan ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE l. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 11 delle disposizioni sulla legge in generale, dell'art. 10 della legge n. 1150 del 1942, dell'art. 6 delle norma di attuazione del programma di fabbricazione annesse al Jr- Regolamento edilizio adottato con deliberazione del -6- t- Consiglio comunale di Vastenanova n. 44 del 15 novembre 1973 e approvato dalla Regione Veneto con delibera di Giunta del 6 ottobre 1981, dolendosi del fatto che il Tribunale, prima, e la Corte d'appello, poi, abbiano attuazione del piano di fabbricazione pur se le stesse, alla data del rilascio della licenza di costruzione nel 1973, non erano ancora state approvate, essendo solo state adottate dal Comune. 1.1. A conclusione del motivo formula il seguente quesito di diritto: «Premesso che gli artt. 10 e 11 delle disposizioni sulla legge in generale prevedono che gli atti aventi forza di legge non hanno effetto retroattivo; ritenuto che l'art. 10 della legge n. 1150 del 1942 dispone che i regolamenti edilizi, prima di acquisire efficacia normativa, debbono essere non solo adottati dal Comune, ma anche approvati dalla Regione e pubblicati nell'albo pretorio; considerato che il regolamento Edilizio con le annesse Norme di attuazione del Programma di Fabbricazione del Comune di Vestenanova n. 44 del 15.11.1973 e approvato dalla Regione Veneto il 6 ottobre 1981 con la delibera n. 5331/81, è entrato in vigore solo a seguito della pubblicazione nelle forme previste dalla legge; considerato che la sig.ra Zoccante ha eretto la -7- Corte di Cassazione - copia non ufficiale ritenuto applicabili al caso di specie le norme di casa insistente sul mappale 270 in forza di permesso di costruire n. 161/73 del 06.10.1973 ed ha ultimato lavori il 20.03.1974: voglia l'Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione dire se, avendo il piano regolatore generale volontà del Comune e della Regione, l'efficacia normativa propria dello stesso in materia di distanze fra le costruzioni abbia inizio, nei rapporti tra i privati, non già dalla data della sua adozione da parte del Consiglio Comunale, ma da quella della pubblicazione del decreto di approvazione del Presidente della Giunta Regionale». 2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 871, 872 e 873 cod. civ., in tema di distanze legali e di diritto di prevenzione, per avere la Corte d'appello di Venezia erroneamente applicato l'art. 6 delle norme di attuazione del programma di fabbricazione annesse al regolamento edilizio adottato con deliberazione del Consiglio comunale di Vestenanova n. 44 del 15 novembre 1973 e approvato dalla Regione Veneto il 6 ottobre 1981. Premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, le disposizioni regolamentari adottate ma non ancora approvate sono prive, nei rapporti tra privati, dell'efficacia propria delle norme giuridiche e non -8- Corte di Cassazione - copia non ufficiale natura di atto complesso, che risulta dal concorso delle valgono a integrare sostitutivamente la disposizione di cui all'art. 873 cod. civ., la ricorrente sostiene che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che l'operatività del principio di prevenzione fosse non efficaci. A conclusione del motivo la ricorrente formula il seguente quesito di diritto: «Premesso che in virtù del principio di prevenzione, la sig.ra Zoccante ha edificato in Comune di Vestenanova, sul mappale 270, una casa di abitazione a confine col fondo della sig.ra Quargentan, mappale 272, in forza della licenza di costruire n. 161/73 del 6.10.73 e che la stessa ha ultimato i lavori in data 20.3.74; considerato che il Comune di Vestenanova, fino ad allora privo di regolamento locale in materia di edilizia, ha adottato un Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione con la delibera n. 44 del 15.11.73 e che la Giunta Regionale del Veneto lo ha approvato con delibera n. 5331/81 del 6.10.1981; rilevato che la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza 1004/08, non ha riconosciuto il diritto di prevenzione della Zoccante, ritenendo applicabile l'art. 6 delle Norme di Attuazione del predetto regolamento Edilizio, secondo cui "la distanza minima dai -9- Corte di Cassazione - copia non ufficiale preclusa, nel caso di specie, dalle norme di attuazione o confini viene fissata in mt. 5: dica l'Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione se le disposizioni contenute negli strumenti urbanistici locali, essendo prive dell'efficacia propria delle norme giuridiche prima integrare sostitutivamente la disposizione fondamentale dettata dall'art. 873 c.c. in tema di rapporti di vicinato, con la conseguenza che, sino a dette approvazione conclusiva e pubblicazione, tali rapporti restano regolati dal codice civile o da leggi speciali, e, pertanto se, in forza del principio di prevenzione, colui che edifica per primo, possa legittimamente costruire anche a confine con il fondo altrui». 3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 871, 872 e 873 c.c.; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 41quínquies della legge n. 1150 del 1942, e/o di ogni altra disposizione normativa applicabile in tema di distanze legali, per avere la Corte d'appello di Venezia erroneamente applicato l'art. 6 delle norme di attuazione del programma di fabbricazione annesse al regolamento edilizio adottato con deliberazione del consiglio comunale di Vestenanova il 15 novembre 1973 e approvato dalla Regione Veneto il 6 ottobre 1981. Corte di Cassazione - copia non ufficiale dell'approvazione e della pubblicazione, non valgono ad A conclusione del motivo la ricorrente formula il seguente quesito di diritto: «Premesso che in virtù del diritto di prevenzione, la sig.ra Zoccante ha edificato in Comune di Vestenanova, sul mappale 270, una casa di mappale 272, in forza della licenza di costruire n. 161/73 del 6.10.73 e che la stessa ha ultimato i lavori in data 20.3.74; considerato che il Comune di Vestenanova, fino ad allora privo di regolamento locale in materia di edilizia, ha adottato un Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione con la delibera n. 44 del 15.11.73 e che la Giunta Regionale del Veneto lo ha approvato con delibera n. 5331/81 del 6.10.1981; rilevato che la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza 1004/08, non ha riconosciuto il diritto di prevenzione della Zoccante, ritenendo applicabile l'art. 6 delle Norme di Attuazione del predetto regolamento Edilizio, secondo cui "la distanza minima dai confini viene fissata in mt. 5; ritenuto altresì che, in forza del richiamo operato dagli artt. 871, 872 e 873 del codice civile, in tema di distanze dei fabbricati con i fondi a confine, sono applicabili le leggi speciali ed i regolamenti edilizi vigenti: dica l'Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione se, in assenza di un Regolamento Edilizio Corte di Cassazione - copia non ufficiale abitazione a confine col fondo della sig.ra Quargentan, Comunale vigente, si possa legittimamente costruire un fabbricato anche a confine col fondo altrui, in base al diritto di prevenzione non escluso dall'art. 41-quinquies della Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, che 4. Con il quarto mezzo, la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1965 cod. civ., per avere la Corte d'appello di Venezia erroneamente ritenuto che l'accordo del 19.11.1973, registrato ad Arzignano il 27.11.1973, non costituisse una transazione che consentisse ad essa ricorrente di mantenere lo stabile con la sagoma e l'altezza in atto. La ricorrente si duole del fatto che la Corte d'appello non abbia ritenuto che, per effetto della citata transazione, al rapporto litigioso iniziato con la denuncia di nuova opera, si era sostituito quello scaturente dall'atto transattivo, tanto che la Quargentan nell'atto introduttivo del 1993, aveva ricordato che la causa si era conclusa con l'impegno scritto a provvedere alla regolarizzazione; che l'impegno non era stato mantenuto; e che era quindi tempo di restaurare il diritto. In particolare, la ricorrente ricorda che in quell'accordo si faceva riferimento alle luci del fabbricato costruendo, con cià chiaramente riferendosi le - 12 - Corte di Cassazione - copia non ufficiale prevede solamente distanze minime tra i fabbricati». parti alla costruzione così come risultante dal progetto approvato e posto in esecuzione. In sostanza, con quell'accordo, la Quargentan si era spogliata di ogni diritto ad avanzare pretese di natura vedute e di distanze legali, in favore di un più limitato diritto, di natura personale, alla regolarizzazione delle finestre del fabbricato costruendo. A conclusione del motivo la ricorrente formula il seguente quesito di diritto: «Dica l'Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione se un accordo transattivo novativo ex art. 1965 del c.c. possa costituire il punto di superamento di un rapporto di tipo reale avente efficacia erge omnes, tema di distanze legali e costituente la res dubla, in con uno avente natura obbligatoria e personale, prevedendo la sostituzione dei diritti petitori di un contraente, con la concessione all'altra parte della possibilità di edificare a confine con il fondo finitimo, in cambio dell'impegno a regolarizzare a luci le vedute». 5. Con l'ultimo motivo di ricorso, la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2934, 2935 e 2946 cod. civ., dolendosi che la Corte d'appello abbia erroneamente ritenuto che i diritti della - 13 - Corte di Cassazione - copia non ufficiale reale, consistenti nel rispetto delle servitù in tema di Quargentan, scaturenti dalla convenzione del 19 novembre 1973, non si fossero prescritti nel termine decennale. A conclusione del motivo, la ricorrente formula il seguente quesito di diritto: «Premesso che, in forza del diritti si estinguono per prescrizione ordinaria con il decorso di dieci anni dal giorno in cui possono essere fatti valere; considerato che i diritti della sig.ra Quargentan, riferibili alle obbligazioni di cui alla transazione del 19.11.1973, erano soggetti a prescrizione ordinaria, voglia l'Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione dire se alle obbligazioni sorte da una transazione si debba applicare la decennale prescrizione ordinaria e, pertanto, se.i diritti scaturenti dalla transazione del 19.11.1973 si siano prescritti il 19.11.1983». 6. I primi tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente stante la identità della questione con essi dedotta, e precisamente l'applicabilità o no alla costruzione della ricorrente del regolamento edilizio e dell'annesso programma di fabbricazione del Comune di Vestenanuova adottato il 15 novembre 1973 e approvato il 6 ottobre 1981. 6.1. Deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dei motivi formulata dalla -14- Corte di Cassazione - copia non ufficiale combinato disposto degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c., resistente sul rilievo della novità della questione proposta. L'eccezione è infondata. Nella giurisprudenza di questa Corte si è affermato regolatori sono, per effetto del richiamo contenuto negli artt. 872, 873 cod. civ., integrative delle norme del codice civile in materia di distanze tra costruzioni, sicché il giudice deve applicare le richiamate norme locali indipendentemente da ogni attività assertiva o probatoria delle parti, acquisendone conoscenza attraverso la sua scienza personale, la collaborazione delle parti o la richiesta di informazioni ai comuni» (Cass. n. 17692 del 2009; Cass. n. 2563 del 2009). In particolare, si è precisato che «la vigenza o meno di una certa norma alla data rilevante in relazione al caso concreto non costituisce nuova questione di fatto, non deducibile in sede di legittimità, poiché rientra nella scienza ufficiale del giudice, il quale in sede di legittimità ha il dovere, prescindendo dalle deduzioni delle parti, di verificare se la disposizione applicata dai giudici di merito fosse effettivamente in vigore e, quindi, applicabile al caso esaminato. (Fattispecie relativa a distanze legali e all'accertamento della data Corte di Cassazione - copia non ufficiale che «le norme dei regolamenti comunali edilizi e i piani di entrata in vigore del regolamento edilizio comunale applicato in concreto dalla corte di merito)» (Cass. n. 17692 del 2009, cit.). Né potrebbe sostenersi che l'accertamento della possa essere demandato, in via esclusiva, al consulente tecnico d'ufficio, come preteso dalla resistente, la quale ha appunto rilevato che ogni questione sarebbe preclusa perché non dedotta nei gradi di merito e perché il detto accertamento era contenuto nella c.t.u., non specificamente contestata sul punto. Il giudice deve, infatti, applicare le norme regolamentari locali indipendentemente da ogni attività assertiva o probatoria delle parti, trattandosi di esplicazione del principio iura novit curia, senza che la individuazione della normativa applicabile possa essere demandata in via esclusiva al consulente tecnico d'ufficio. Nessuna preclusione è quindi ravvisabile in ordine alla deducibilità, in questa sede e per la prima volta, di una censura inerente alla erronea applicazione di uno strumento urbanistico sulla base della mera approvazione da parte del consiglio comunale e prima del completamento del procedimento di formazione con l'approvazione da parte della regione. - 16- Corte di Cassazione - copia non ufficiale normativa regolamentare applicabile nel caso di specie • 7. Nel merito, i tre motiv4 sono fondati. Questa Corte ha reiteratamente avuto modo di precisare che «in materia urbanistica - poiché il piano regolatore generale edilizio si perfeziona, in quanto approvazione da parte dei competenti organi di controllo e la relativa pubblicazione, non essendo sufficiente la mera adozione dello stesso - prima del perfezionamento di questo "iter" tale strumento urbanistico non può spiegare effetti integrativi del codice civile» (Cass. n. 11431 del 2009). Infatti, Il piano regolatore generale ha natura di atto complesso, risultando dal concorso delle volontà del Comune e della Regione (succeduta allo Stato ai sensi dell'art. l lett. a) d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8) sì che l'efficacia normativa propria dello stesso e delle prescrizioni in esso contenute ha inizio non già dalla data della sua approvazione da parte del consiglio comunale, ma da quella della pubblicazione del decreto di approvazione del Presidente della giunta regionale» (Cass. n. 1256 del 1997). In sostanza, «le prescrizioni del piano regolatore, atto complesso risultante dal concorso della volontà del Comune e della Regione, acquistano efficacia di norme giuridiche integrative del codice civile solo con -i7- Corte di Cassazione - copia non ufficiale atto amministrativo complesso, solo dopo la sua l'approvazione del piano medesimo da parte dell'autorità regionale. Qualora uno dei due atti che costituiscono l'atto complesso sia annullato a seguito di ricorso giurisdizionale, il piano regolatore decade con effetto rapporti in materia di distanze legali, fino a quando non intervenga una sua nuova approvazione e salva l'applicazione delle misure di salvaguardia (Cass. n. 2149 del 2009). Dunque, «i piani regolatori generali ed i regolamenti edilizi con annessi programmi di fabbricazione - le cui norme, essendo integrative di quelle contenute nel codice in materia di costruzioni, rientrano nella scienza ufficiale del giudice, il quale ha pertanto il dovere di accertarne l'effettiva vigenza per diventare esecutivi ed acquistare efficacia normativa, devono, dopo l'approvazione dell'autorità regionale, essere portati a conoscenza dei destinatari nei modi di legge, ossia mediante pubblicazione da eseguirsi con affissione all'albo pretorio, essendo tale pubblicazione condizione necessaria per l'efficacia e l'obbligatorietà dello strumento urbanistico, senza possibilità di efficacia retroattiva dalla data di approvazione da parte dell'organo regionale; ne consegue che, nel frattempo, la disciplina in materia di distanze - 18- Corte di Cassazione - copia non ufficiale retroattivo e non ha alcuna idoneità a regolare i e fra costruzioni è quella del codice civile» (Cass. n. 10561 del 2011). 7.1. Nel caso di specie, poiché è documentalmente provato che la ricorrente ha realizzato l'intervento rilasciata il 6 ottobre 1973 ed è altresì accertato, e comunque non contestato dalla resistente, che i lavori terminarono nel 1974, ai fini della individuazione della normativa regolamentare applicabile occorre fare riferimento alla data di ultimazione dei lavori. Orbene, a tale data il regolamento edilizio con annesso programma e, di fabbricazione, del quale il giudice di primo grado e poi la Corte d'appello hanno fatto applicazione, era solo stato adottato (delibera del consiglio comunale del 16 novembre 1973), mentre l'approvazione dello stesso si è avuta solo con la delibera della giunta regionale del Veneto 6 ottobre 1981, n. 5331 (documenti, questi, che la ricorrente ha puntualmente indicato con il riferimento agli allegati alla consulenza tecnica d'ufficio, riproducendoli altresì nel proprio fascicolo di parte). Dall'esame delle menzionate delibere emerge dunque, con certezza, che alla data di inizio e di conclusione dei lavori da parte della ricorrente, il Comune di Vestenanuova era sprovvisto di un efficace strumento - 19- Corte di Cassazione - copia non ufficiale edilizio oggetto di causa sulla base di una licenza urbanistico; e ciò anche perché il precedente programma regolamento edilizio, approvato con delibera del consiglio comunale del 24 agosto 1968, non era poi stato approvato dalla giunta regionale del Veneto (delibera 17 Ne consegue che la sentenza impugnata è errata nella parte in cui ha risolto la controversia facendo applicazione di norme regolamentari non efficaci, anziché considerare, ai fini delle distanza del fabbricato dal confine, le disposizioni del codice civile, ivi compresa quella di cui all'art. 875. 8. Il quarto motivo di ricorso è invece inammissibile. La Corte d'appello ha esaminato la portata della scrittura transattiva invocata dalla ricorrente quale regolamento convenzionale applicabile nei rapporti con la confinante e ha escluso, sulla base di una interpretazione del contenuto della stessa, che la domanda della originaria attrice potesse essere preclusa per la operatività della invocata transazione. Orbene, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui l'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per - 20 - Corte di Cassazione - copia non ufficiale luglio 1973, n. 1966). violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ovvero per vizi di motivazione. Orbene, la ricorrente non ha esplicitato quali canoni interpretativi sarebbero stati violati dal giudice di merito e non ha dedotto il vizio unicamente ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. 9. La inammissibilità del quarto motivo comporta la inammissibilità anche del quinto motivo, formulato sul presupposto del riconoscimento della esistenza di una transazione, con conseguente decorso del termine di proposizione dell'azione ove la stessa fosse stata 4 correttamente (secondo l'assunto della ricorrente) qualificata come contrattuale. Peraltro, la dichiarata inammissibilità del quarto motivo comporta la inammissibilità del motivo in esame perché formulato su una ipotesi disattesa. 10. In conclusione, accolti i primi tre motivi di ricorso e dichiarati inammissibili il quarto e il quinto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, la quale, in diversa composizione, procederà a nuovo esame della domanda alla luce del seguente principio di diritto: «in tema di distanze dal confine, le norme di un regolamento edilizio e dell'annesso programma di fabbricazione in tanto sono -21- Corte di Cassazione - copia non ufficiale di motivazione, avendo proposto le proprie censure efficaci e possono applicarsi nei rapporti tra privati, in quanto siano non solo adottate dal consiglio comunale, ma anche approvati della giunta regionale e essere portati a conoscenza dei destinatari nei modi di legge, all'albo pretorio, essendo tale pubblicazione condizione necessaria per l'efficacia e l'obbligatorietà dello strumento urbanistico, senza possibilità di efficacia retroattiva dalla data di approvazione da parte dell'organo regionale; ne consegue che, nel frattempo, la disciplina in materia di distanze dal confine è quella del codice civile». Al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione. PER QUESTI MOTIVI La Corte dichiara accoglie i primi tre motivi di ricorso, inammissibili il quarto e il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione, Corte di Cassazione - copia non ufficiale ossia mediante pubblicazione da eseguirsi con affissione