In relazione al progetto di riforma per un processo civile unitario nel

Transcript

In relazione al progetto di riforma per un processo civile unitario nel
In
relazione
al
progetto
di
riforma
per
un
processo
civile
unitario
nel
diritto
di
famiglia,
l’Unione
Nazionale
delle
Camere
Minorili,
letto
il
testo,
premesso
che
ogni
tentativo
di
sistemazione
della
materia
di
famiglia
e
dei
minori
è
benvenuto
in
un
momento
di
così
grave
crisi
della
giustizia,
in
cui
la
fragilità
e
l'incongruenza
di
alcuni
settori
influiscono
negativamente
sulla
fiducia
dei
cittadini
nella
Giustizia.
RILEVA
Per
l'UNCM
i
principi
ispiratori
di
ogni
riforma
devono
essere
:
1)
eliminazione
della
odiosa
disparità
di
trattamento
fra
figli,
a
seconda
della
esistenza
di
un
vincolo
coniugale
Tale
disparità
ha
il
suo
apice
nell'applicazione
dei
diversi
riti,
che
si
traduce,
di
fatto,
in
una
tutela
differenziata.
Infatti,
l'uso
del
procedimento
camerale,
dinanzi
al
TM,
nonostante
gli
interventi
giurisprudenziali
volti
ad
estendere
le
garanzie
minime
del
contraddittorio,
conduce
in
molti
casi
ad
una
attenuazione
della
tutela.
(a
questo
punto,
si
può
richiamare
la
nostra
indagine
sulle
prassi
2)
principio
di
prossimità:
la
giustizia
di
famiglia
e
dei
minori
deve
essere
vicina
al
cittadino
3)
specializzazione:
la
magistratura
di
famiglia
e
minorile
deve
essere
specializzata
nella
materia,
deve
avere
competenza
esclusiva,
deve
essere
affiancata
dai
giudici
onorari,
che
apportano
le
loro
conoscenze
specialistiche
per
una
migliore
comprensione
dei
casi
in
fase
di
ascolto
minori
e
fase
consultiva
(VEDI
NOSTRE
ULTIME
LINEE
GUIDA)
L’avvocato
di
famiglia
e
minorile
deve
essere
specializzato
Integrazione
codice
deontologico
per
avvocato
che
opera
in
queste
materie
(VEDI
NOSTRE
PROPOSTE
DEONTOLOGICHE)
In
merito
alla
proposta
di
dell’Osservatorio
a)
è
senz'altro
condivisibile
l'accorpamento
delle
competenze
oggi
svolte
da
TM,
TO
e
GT
dinanzi
ad
un'unica
autorità
giudiziaria
(lo
scorporo
però
del
penale
forse
può
non
essere
utile
visto
che
molti
procedimenti
minorili
vedono
anche
i
minori
coinvolti
in
processi
penali.
b)
è
condivisibile
l'uniformità
dei
riti
applicati
da
questa
A.
G.
c)
è
pienamente
condivisibile
la
scelta
di
attribuire
a
questa
A.
G.
competenza
separata
ed
esclusiva
d)
non
ci
pare
condivisibile
l’attribuzione
ad
un
giudice
monocratico
e
la
eliminazione
totale
della
componente
onoraria,
che
può
portare
un
valido
contributo
anche
nei
processi
di
famiglia
che
coinvolgono
i
minori
e
non
può
certo
mancare
nei
procedimenti
de
potestate
e
di
adottabilità
(purché
ad
essa
siano
attribuite
solo
funzioni
di
ascolto
delle
parti
e
la
partecipazione
alle
camere
di
consiglio)1.
e)
non
sembra
necessaria
la
nomina
del
difensore
d'ufficio
in
tutti
i
procedimenti
di
famiglia:
è
sufficiente
prevedere
la
necessità
della
difesa
tecnica,
il
che
comporta
che
la
parte,
priva
di
difensore,
non
abbia
lo
jus
postulandi
(quindi
irricevibilità
di
ricorsi,
istanze
e
quant'altro).
La
nomina
del
difensore
d'ufficio
continua
ad
essere
necessaria
nei
procedimenti
di
adottabilità.
f)
non
appare
condivisibile
neppure
la
scelta
della
nomina
del
difensore
d'ufficio
del
minore:
‐
Dosi
dice
che
esso
va
nominato
"quando
il
minore
è
parte";
ciò
significa
lasciare
troppo
ampia
discrezionalità
al
giudice.
Sarebbe
invece
opportuno
chiarire
in
quali
procedimenti
(ad
esempio,
ancora
una
volta,
adottabilità)
tale
nomina
sia
assolutamente
necessaria.
‐
il
difensore
d'ufficio
non
è
sufficiente;
il
difensore
necessita
di
un
mandato
e
non
può
compiere
le
scelte
esistenziali:
resta
quindi
comunque
necessaria
la
nomina
del
curatore
speciale
in
tutti
i
casi
di
conflitto
di
interessi
e
anche
in
tal
caso
appare
opportuna
la
previsione
esplicita
di
tale
necessità
per
alcuni
procedimenti
(senz'altro
adottabilità),
al
fine
di
evitare
prassi
disparate.
g)
per
il
difensore
d'ufficio
(quantomeno
quello
del
minore)
occorre
estendere
la
disciplina
del
pagamento
a
carico
dello
Stato,
già
prevista
nel
penale,
invece
che
lasciare
tale
possibilità
relegata
ai
casi
in
cui
il
minore
rientri
nei
presupposti
economici
per
chiedere
il
patrocinio
a
spese
dello
Stato
(presupposti
che
possono
non
sussistere,
ad
esempio
quando
il
minore
è
affidato
ad
una
famiglia).
Fatte tali premesse, la scelta fra Tribunale per la Famiglia o sezioni specializzate diventa sterile. L'unica differenza
rimane nel profilo ordinamentale, perché le sezioni specializzate, secondo l’Osservatorio, avrebbero portata
circondariale, mentre il Tribunale per la Famiglia, secondo la nostra proposta, pluricircondariale.
Sul punto, è in corso un dibattito interno all’UNCM.
h)
Nonostante
le
asserite
esigenze
di
semplificazione
il
progetto
prevede
che
tutti
i
provvedimenti
provvisori
pronunciati
dal
giudice
di
primo
grado,
sia
in
occasione
della
prima
udienza,
sia
successivamente,
possono
essere
soggetti
a
reclamo
anche
nel
merito
nel
termine
di
15
gg
innanzi
alla
Corte
d’appello,
che
può
anche
assumere
documenti
nuovi
ed
informazioni
e
decidere
anche
su
circostanze
sopravvenute.
A
parere
dell’UNCM
il
risultato
dell’applicazione
di
questa
disposizione
sarebbe
una
duplicazione
dei
procedimenti
che
potrebbero
avere
tempi,
in
caso
di
abuso
dello
strumento
del
reclamo,
lunghissimi
(considerata
ogni
volta
la
sospensione,
seppur
non
tecnica,
ma
prevedibile
in
fatto
del
procedimento
di
primo
grado),
senza
considerare
l’inutile
carico
di
lavoro
che
si
rivolterebbe
sulla
Corte
d’Appello
(come
già
accade
peraltro
a
causa
dei
frequenti
reclami
avverso
i
provvedimenti
presidenziali)
ed
il
fatto
che
una
possibile
istruttoria
in
sede
di
reclamo
dei
provvedimenti
provvisori
vanificherebbe
il
senso
dell’istruttoria
in
primo
grado.
Era
stata
una
ipotesi
interpretativa
dell’attuale
normativa
non
appena
la
stessa
era
entrata
in
vigore
ma
subito
scartata
dalla
dottrina
processualistica
e,
man
mano,
da
tutte
le
Corti
d’appello
(che
si
sono
dichiarate
incompetenti
a
decidere
sui
reclami
avverso
i
provvedimenti
successivi
a
quelli
presidenziali).
3)
Positivo,
a
parere
dell’UNCM
appare
il
potere
del
giudice
di
chiedere
direttamente
alla
pubblica
amministrazione,
ai
servizi
sociali
e
a
quelli
sanitari
informazioni;
informazioni
che
sarebbero
messe
immediatamente
nella
disponibilità
alle
parti.
Positivo
altresì
il
rafforzamento
dei
poteri
del
giudice
in
merito
all’acquisizione
di
accertamenti
tributari
d’ufficio.
4)
Si
evidenzia
un
forte
vuoto
normativo
relativamente
ai
procedimenti
de
potestate:
sempre
che
il
PM
abbia
ancora
l’iniziativa,
non
è
prevista
l’assunzione
di
provvedimenti
inaudita
altera
parte
ex
art.
336
cc
né
la
“convalida”
dei
provvedimenti
ai
sensi
dell’art.
403
c.c..
Risulta
peraltro
mancante
una
disciplina
per
l’intervento
dei
familiari.
6)
Desta
perplessità
la
disciplina
dell’audizione
del
minore:
prevedere
solo
la
registrazione
può
essere
limitativo
meglio
sarebbe
parlare
di
videoregistrazione,
quale
mezzo
di
documentazione
se
ritenuto
necessario
dalle
parti.
Non
è
poi
chiaro
art.
706/9
comma
6
o
meglio
la
portata
del
necessario
consenso
degli
esercenti
la
potestà
affinché
i
difensori
delle
parti
possano
“procedere
all’audizione
del
minore”.
Non
si
ritiene
infatti
in
alcun
modo
auspicabile,
se
questo
intende
la
norma,
che
i
difensori
possano
procedere
in
autonomia
all’audizione
del
minore