In relazione al progetto di riforma per un processo civile unitario nel
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In relazione al progetto di riforma per un processo civile unitario nel
In relazione al progetto di riforma per un processo civile unitario nel diritto di famiglia, l’Unione Nazionale delle Camere Minorili, letto il testo, premesso che ogni tentativo di sistemazione della materia di famiglia e dei minori è benvenuto in un momento di così grave crisi della giustizia, in cui la fragilità e l'incongruenza di alcuni settori influiscono negativamente sulla fiducia dei cittadini nella Giustizia. RILEVA Per l'UNCM i principi ispiratori di ogni riforma devono essere : 1) eliminazione della odiosa disparità di trattamento fra figli, a seconda della esistenza di un vincolo coniugale Tale disparità ha il suo apice nell'applicazione dei diversi riti, che si traduce, di fatto, in una tutela differenziata. Infatti, l'uso del procedimento camerale, dinanzi al TM, nonostante gli interventi giurisprudenziali volti ad estendere le garanzie minime del contraddittorio, conduce in molti casi ad una attenuazione della tutela. (a questo punto, si può richiamare la nostra indagine sulle prassi 2) principio di prossimità: la giustizia di famiglia e dei minori deve essere vicina al cittadino 3) specializzazione: la magistratura di famiglia e minorile deve essere specializzata nella materia, deve avere competenza esclusiva, deve essere affiancata dai giudici onorari, che apportano le loro conoscenze specialistiche per una migliore comprensione dei casi in fase di ascolto minori e fase consultiva (VEDI NOSTRE ULTIME LINEE GUIDA) L’avvocato di famiglia e minorile deve essere specializzato Integrazione codice deontologico per avvocato che opera in queste materie (VEDI NOSTRE PROPOSTE DEONTOLOGICHE) In merito alla proposta di dell’Osservatorio a) è senz'altro condivisibile l'accorpamento delle competenze oggi svolte da TM, TO e GT dinanzi ad un'unica autorità giudiziaria (lo scorporo però del penale forse può non essere utile visto che molti procedimenti minorili vedono anche i minori coinvolti in processi penali. b) è condivisibile l'uniformità dei riti applicati da questa A. G. c) è pienamente condivisibile la scelta di attribuire a questa A. G. competenza separata ed esclusiva d) non ci pare condivisibile l’attribuzione ad un giudice monocratico e la eliminazione totale della componente onoraria, che può portare un valido contributo anche nei processi di famiglia che coinvolgono i minori e non può certo mancare nei procedimenti de potestate e di adottabilità (purché ad essa siano attribuite solo funzioni di ascolto delle parti e la partecipazione alle camere di consiglio)1. e) non sembra necessaria la nomina del difensore d'ufficio in tutti i procedimenti di famiglia: è sufficiente prevedere la necessità della difesa tecnica, il che comporta che la parte, priva di difensore, non abbia lo jus postulandi (quindi irricevibilità di ricorsi, istanze e quant'altro). La nomina del difensore d'ufficio continua ad essere necessaria nei procedimenti di adottabilità. f) non appare condivisibile neppure la scelta della nomina del difensore d'ufficio del minore: ‐ Dosi dice che esso va nominato "quando il minore è parte"; ciò significa lasciare troppo ampia discrezionalità al giudice. Sarebbe invece opportuno chiarire in quali procedimenti (ad esempio, ancora una volta, adottabilità) tale nomina sia assolutamente necessaria. ‐ il difensore d'ufficio non è sufficiente; il difensore necessita di un mandato e non può compiere le scelte esistenziali: resta quindi comunque necessaria la nomina del curatore speciale in tutti i casi di conflitto di interessi e anche in tal caso appare opportuna la previsione esplicita di tale necessità per alcuni procedimenti (senz'altro adottabilità), al fine di evitare prassi disparate. g) per il difensore d'ufficio (quantomeno quello del minore) occorre estendere la disciplina del pagamento a carico dello Stato, già prevista nel penale, invece che lasciare tale possibilità relegata ai casi in cui il minore rientri nei presupposti economici per chiedere il patrocinio a spese dello Stato (presupposti che possono non sussistere, ad esempio quando il minore è affidato ad una famiglia). Fatte tali premesse, la scelta fra Tribunale per la Famiglia o sezioni specializzate diventa sterile. L'unica differenza rimane nel profilo ordinamentale, perché le sezioni specializzate, secondo l’Osservatorio, avrebbero portata circondariale, mentre il Tribunale per la Famiglia, secondo la nostra proposta, pluricircondariale. Sul punto, è in corso un dibattito interno all’UNCM. h) Nonostante le asserite esigenze di semplificazione il progetto prevede che tutti i provvedimenti provvisori pronunciati dal giudice di primo grado, sia in occasione della prima udienza, sia successivamente, possono essere soggetti a reclamo anche nel merito nel termine di 15 gg innanzi alla Corte d’appello, che può anche assumere documenti nuovi ed informazioni e decidere anche su circostanze sopravvenute. A parere dell’UNCM il risultato dell’applicazione di questa disposizione sarebbe una duplicazione dei procedimenti che potrebbero avere tempi, in caso di abuso dello strumento del reclamo, lunghissimi (considerata ogni volta la sospensione, seppur non tecnica, ma prevedibile in fatto del procedimento di primo grado), senza considerare l’inutile carico di lavoro che si rivolterebbe sulla Corte d’Appello (come già accade peraltro a causa dei frequenti reclami avverso i provvedimenti presidenziali) ed il fatto che una possibile istruttoria in sede di reclamo dei provvedimenti provvisori vanificherebbe il senso dell’istruttoria in primo grado. Era stata una ipotesi interpretativa dell’attuale normativa non appena la stessa era entrata in vigore ma subito scartata dalla dottrina processualistica e, man mano, da tutte le Corti d’appello (che si sono dichiarate incompetenti a decidere sui reclami avverso i provvedimenti successivi a quelli presidenziali). 3) Positivo, a parere dell’UNCM appare il potere del giudice di chiedere direttamente alla pubblica amministrazione, ai servizi sociali e a quelli sanitari informazioni; informazioni che sarebbero messe immediatamente nella disponibilità alle parti. Positivo altresì il rafforzamento dei poteri del giudice in merito all’acquisizione di accertamenti tributari d’ufficio. 4) Si evidenzia un forte vuoto normativo relativamente ai procedimenti de potestate: sempre che il PM abbia ancora l’iniziativa, non è prevista l’assunzione di provvedimenti inaudita altera parte ex art. 336 cc né la “convalida” dei provvedimenti ai sensi dell’art. 403 c.c.. Risulta peraltro mancante una disciplina per l’intervento dei familiari. 6) Desta perplessità la disciplina dell’audizione del minore: prevedere solo la registrazione può essere limitativo meglio sarebbe parlare di videoregistrazione, quale mezzo di documentazione se ritenuto necessario dalle parti. Non è poi chiaro art. 706/9 comma 6 o meglio la portata del necessario consenso degli esercenti la potestà affinché i difensori delle parti possano “procedere all’audizione del minore”. Non si ritiene infatti in alcun modo auspicabile, se questo intende la norma, che i difensori possano procedere in autonomia all’audizione del minore