Legge Regionale 12 Aprile 1995, n.54
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Legge Regionale 12 Aprile 1995, n.54
TOSCANA - LEGGE REGIONALE 12 APRILE 1995 N. 54 Norme per le produzioni animali ottenute mediante metodi biolog IL CO NSIGLIO R EGIO NALE HA APPRO VATO IL PR ESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA Titolo III APICOLTURA BIOLOGICA L' apicoltore deve operare esclusivamente secondo le seguenti norme: 1. UBICA ZIONE DEGLI A PIA RI 1.1 Gli apiari de vono esse re ubicati in zone che assicurino la bottinatura pre valentemente su spe cie floricole spontanee o da coltivazioni biologiche . Comunque gli apiari de vono esse re ubicati in zone este rne ai grandi centri urbani e collocati a distanza di almeno 1 Km da autostrade e strade ad alta densità di traffico, città , impianti industriali, incene ritori e discariche . L' analisi sui prodotti potrà esse re effe ttuata in ogni momento dall' O rganismo di controllo pe r e vide nziare zone da e sclude re dalla produzione e de te rm inare e ventuali prodotti dell' alveare . 1.2 L' Ente di controllo de ve esse re informato de ll' ubicazione de gli apiari entro 7 giorni dagli e ventuali spostamenti. 2. A LLEVA MENTO 2.1 E' da prefe rire l' alle vamento di e cotipi locali. E' vie tato l' acquisto di nucle i da apicoltori convenzionali. E' ammesso l' acquisto di sciami solo da apiari biologici. 3. NUTRIZIONE 3.1 Pe r la nutrizione sono ammessi il mie le e d il polline nei favi o in sciroppo, purchè di prove nienza biologica. L' uso di saccarosio e di zucche ri semplici può esse re autorizzato in annate sfavore voli che me ttano in pe ricolo la sopravvive nza delle fam iglie o in zone particolarmente svantaggiate dal punto di vista climatico. 4. MA TERIA LI 4.1 Le arnie de vono esse re in legno o altro mate riale di origine naturale . Il rivestimento de ll' arnia de ve esse re solo este rno e realizzato con ve rnici coloranti naturali traspiranti. In aziende nuove associate, si ammette la presenza di arnie dive rsamente ve rniciate pe r un anno dal momento de l primo controllo. 4.2 I telai de vono esse re in legno. Pe r i fogli ce re i è consentito l' uso di sola ce ra d' api prove niente da alveari biologici. E' ammesso l' uso di fogli ce re i convenzionali fino all'esaurimento de lle scorte e ne l caso di comprovata irrepe ribilità di ce ra prove nie nte da alveari biologici. 4.3 Pe r la conse rvazione de lla ce ra sono ammessi: anidrite solforosa, zolfo, Bacillus turingensis. 4.4 Ne ll' affum icatore è consentita la combustione di soli vege tali se cchi non lavorati, si consiglia, una volta ape rto l' alveare, di impiegare meno fumo possibile pe r pre se rvare la quantità de l m ie le. 4.5 E' consigliabile pulire pe riodicamente i casse tti degli alveari con fondo antivarroa al fine di pre ve nire il pe ricolo di inquinamento di muffe o altro. 4.6 E consigliabile pulire pe riodicamente i casse tti degli alveari con fondo antivarroa al fine di pre ve nire il pe ricolo di inquinamento di muffe o altro. 5. PROFILA SSI E TERA PIA 5.1 E' consentito l' uso de ll' omeopatia, della medicina naturale, de lla lotta biome ccanica e l'uso di asse nze di origine naturale . Sono ammessi i segue nti prodotti: acido lattico, acido formico, olii essenziali, prodotti omeopatici. 5.2 E' ammesso l' uso di acido ace tico pe r il trattamento de i favi in magazzino pe r la lotta alla nosemiasi. 5.3 Le arnie de vono esse re disinfe ttate con le alte tempe rature e con ipoclorito di sodio al 20% o soda. Sono vie tati i prodotti di sintesi. 6. RA CCOLTA DEL MIELE 6.1 Il m ie le de ve esse re raccolto solo quando maturo. E' ammessa la deum idificazione solo indire tta de l m iele . 7. ESTRA ZIONE DEL MIELE 7.1 La disope rcolatura de ve esse re me ccanica e l' estrazione tempestiva, in questa fase il mie le de ve subire trattamenti te rm ici a tempe rature non supe riori a 35 C ; lo stoccaggio e il pre confezionamento de vono esse re bre vi ed effe ttuati in locali freschi. 8. MA TERIA LI DI MIELERIA 8.1 E' consentito esclusivamente l' acciaio inox , con l' esclusione delle parti accessorie , in mate riale di qualità alimentare. 9 CONDIZIONA MENTO E CONFEZIONA MENTO DEL MIELE 9.1 Pe r il condizionamento è ammessa la sola filtrazione statica. 9.2 Il confe zionamento può avve nire esclusivamente in contenitori di ve tro, te rracotta o ce ram iche atossiche e contenitori monouso, con esclusione di contenitori di plastica. Sono vie tate la pastorizzazione e la ste rilizzazione de l m iele . 10. STOCCA GGIO DEL MIELE CONFEZIONA TO 10.1 E' da realizzare in luoghi freschi, asciutti e bui. 11. PRODUZIONE DI POLLINE 11.1 E' ammesso il solo essiccamento all' ombra e con essiccatoi a fonte di calore indire tta, con te rmostato e a tempe rature infe riori ai 40° C. Il confezionamento è da effe ttuarsi in vasi di ve tro scuro o altrimenti prote tto dalla luce . La conse rvazione de ve avvenire in luogo fresco e buio. 12. PRODUZIONE DI PA PPA REA LE 12.1 I cupolini sono ammessi in pure ce ra d'api biologica se condo la prese nte normativa, oppure in plastica ricope rta di ce ra. 12.2 Il confezionamento è esclusivamente in ve tro, lo stoccaggio al buio a tempe ratura tra lo 0° e 4° C 13. PRODUZIONE DI PROPOLI 13.1 La propoli de ve avvenire solo da raschiamento inte rno de gli alveari e/ o dell' uso di griglie di acciaio inox . 13.2 La conse rvazione de ve avvenire in luogo fresco e buio. 14. PRODUZIONE DI IDROMELE 14.1 L' idrome le de ve esse re prodotto a partire da m ie le biologico ed è consentito l' uso di fe rme nti se lezionati. 15. CONVERSIONE 15.1 Pe r la conve rsione è obbligatorio me tte re tutto lo sciame su te laini con ce ra biologica. E' vie tata la conve rsione graduale de ll' apiario. De vono esse re sostituiti anche i te laini da melario di ce ra biologica. Pe r ce ra biologica si inte nde que lla prove nie nte da alveari biologici. 15.2 Durante la conve rsione è obbligatorio e liminare dalle pare ti dell' arnia (fondo, coprifavo), dagli angoli e dalle trave rse supe riori (distanziatori) tutta la propoli accumulata durante lo svolgimento dell' apicoltura convenzionale . 15.3 Non è ammessa la prese nza di apiari biologici e convenzionali presso lo ste sso apicoltore