Legge Regionale 12 Aprile 1995, n.54

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Legge Regionale 12 Aprile 1995, n.54
TOSCANA - LEGGE REGIONALE 12 APRILE 1995 N. 54
Norme per le produzioni animali ottenute mediante metodi biolog
IL CO NSIGLIO R EGIO NALE HA APPRO VATO
IL PR ESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA
Titolo III APICOLTURA BIOLOGICA
L' apicoltore deve operare esclusivamente secondo le seguenti norme:
1. UBICA ZIONE DEGLI A PIA RI
1.1 Gli apiari de vono esse re ubicati in zone che assicurino la bottinatura pre valentemente su
spe cie floricole spontanee o da coltivazioni biologiche .
Comunque gli apiari de vono esse re ubicati in zone este rne ai grandi centri urbani e collocati a
distanza di almeno 1 Km da autostrade e strade ad alta densità di traffico, città , impianti
industriali, incene ritori e discariche . L' analisi sui prodotti potrà esse re effe ttuata in ogni
momento dall' O rganismo di controllo pe r e vide nziare zone da e sclude re dalla produzione e
de te rm inare e ventuali prodotti dell' alveare .
1.2 L' Ente di controllo de ve esse re informato de ll' ubicazione de gli apiari entro 7 giorni dagli
e ventuali spostamenti.
2. A LLEVA MENTO
2.1 E' da prefe rire l' alle vamento di e cotipi locali. E' vie tato l' acquisto di nucle i da apicoltori
convenzionali. E' ammesso l' acquisto di sciami solo da apiari biologici.
3. NUTRIZIONE
3.1 Pe r la nutrizione sono ammessi il mie le e d il polline nei favi o in sciroppo, purchè di
prove nienza biologica. L' uso di saccarosio e di zucche ri semplici può esse re autorizzato in
annate sfavore voli che me ttano in pe ricolo la sopravvive nza delle fam iglie o in zone
particolarmente svantaggiate dal punto di vista climatico.
4. MA TERIA LI
4.1 Le arnie de vono esse re in legno o altro mate riale di origine naturale . Il rivestimento
de ll' arnia de ve esse re solo este rno e realizzato con ve rnici coloranti naturali traspiranti.
In aziende nuove associate, si ammette la presenza di arnie dive rsamente ve rniciate pe r un
anno dal momento de l primo controllo.
4.2 I telai de vono esse re in legno. Pe r i fogli ce re i è consentito l' uso di sola ce ra d' api
prove niente da alveari biologici. E' ammesso l' uso di fogli ce re i convenzionali fino
all'esaurimento de lle scorte e ne l caso di comprovata irrepe ribilità di ce ra prove nie nte da
alveari biologici.
4.3 Pe r la conse rvazione de lla ce ra sono ammessi: anidrite solforosa, zolfo, Bacillus
turingensis.
4.4 Ne ll' affum icatore è consentita la combustione di soli vege tali se cchi non lavorati, si
consiglia, una volta ape rto l' alveare, di impiegare meno fumo possibile pe r pre se rvare la
quantità de l m ie le.
4.5 E' consigliabile pulire pe riodicamente i casse tti degli alveari con fondo antivarroa al fine di
pre ve nire il pe ricolo di inquinamento di muffe o altro.
4.6 E consigliabile pulire pe riodicamente i casse tti degli alveari con fondo antivarroa al fine di
pre ve nire il pe ricolo di inquinamento di muffe o altro.
5. PROFILA SSI E TERA PIA
5.1 E' consentito l' uso de ll' omeopatia, della medicina naturale, de lla lotta biome ccanica e
l'uso di asse nze di origine naturale . Sono ammessi i segue nti prodotti: acido lattico, acido
formico, olii essenziali, prodotti omeopatici. 5.2 E' ammesso l' uso di acido ace tico pe r il
trattamento de i favi in magazzino pe r la lotta alla nosemiasi.
5.3 Le arnie de vono esse re disinfe ttate con le alte tempe rature e con ipoclorito di sodio al 20%
o soda. Sono vie tati i prodotti di sintesi.
6. RA CCOLTA DEL MIELE
6.1 Il m ie le de ve esse re raccolto solo quando maturo. E' ammessa la deum idificazione solo
indire tta de l m iele .
7. ESTRA ZIONE DEL MIELE
7.1 La disope rcolatura de ve esse re me ccanica e l' estrazione tempestiva, in questa fase il mie le
de ve subire trattamenti te rm ici a tempe rature non supe riori a 35 C ; lo stoccaggio e il
pre confezionamento de vono esse re bre vi ed effe ttuati in locali freschi.
8. MA TERIA LI DI MIELERIA
8.1 E' consentito esclusivamente l' acciaio inox , con l' esclusione delle parti accessorie , in
mate riale di qualità alimentare.
9 CONDIZIONA MENTO E CONFEZIONA MENTO DEL MIELE
9.1 Pe r il condizionamento è ammessa la sola filtrazione statica.
9.2 Il confe zionamento può avve nire esclusivamente in contenitori di ve tro, te rracotta o
ce ram iche atossiche e contenitori monouso, con esclusione di contenitori di plastica. Sono
vie tate la pastorizzazione e la ste rilizzazione de l m iele .
10. STOCCA GGIO DEL MIELE CONFEZIONA TO
10.1 E' da realizzare in luoghi freschi, asciutti e bui.
11. PRODUZIONE DI POLLINE
11.1 E' ammesso il solo essiccamento all' ombra e con essiccatoi a fonte di calore indire tta, con
te rmostato e a tempe rature infe riori ai 40° C. Il confezionamento è da effe ttuarsi in vasi di
ve tro scuro o altrimenti prote tto dalla luce . La conse rvazione de ve avvenire in luogo fresco e
buio.
12. PRODUZIONE DI PA PPA REA LE
12.1 I cupolini sono ammessi in pure ce ra d'api biologica se condo la prese nte normativa,
oppure in plastica ricope rta di ce ra.
12.2 Il confezionamento è esclusivamente in ve tro, lo stoccaggio al buio a tempe ratura tra lo
0° e 4° C
13. PRODUZIONE DI PROPOLI
13.1 La propoli de ve avvenire solo da raschiamento inte rno de gli alveari e/ o dell' uso di griglie
di acciaio inox .
13.2 La conse rvazione de ve avvenire in luogo fresco e buio.
14. PRODUZIONE DI IDROMELE
14.1 L' idrome le de ve esse re prodotto a partire da m ie le biologico ed è consentito l' uso di
fe rme nti se lezionati.
15. CONVERSIONE
15.1 Pe r la conve rsione è obbligatorio me tte re tutto lo sciame su te laini con ce ra biologica. E'
vie tata la conve rsione graduale de ll' apiario. De vono esse re sostituiti anche i te laini da melario
di ce ra biologica. Pe r ce ra biologica si inte nde que lla prove nie nte da alveari biologici.
15.2 Durante la conve rsione è obbligatorio e liminare dalle pare ti dell' arnia (fondo, coprifavo),
dagli angoli e dalle trave rse supe riori (distanziatori) tutta la propoli accumulata durante lo
svolgimento dell' apicoltura convenzionale .
15.3 Non è ammessa la prese nza di apiari biologici e convenzionali presso lo ste sso apicoltore