Salute e sicurezza sul lavoro, elemento determinante per la

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Salute e sicurezza sul lavoro, elemento determinante per la
Ferrara, 29 giugno 2015
Salute e sicurezza sul lavoro, elemento determinante per la
competitività delle imprese
La Prevenzione Incendi nei
luoghi di lavoro
Ing. Massimo Fratti
Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
www.vigilfuoco.it
Attività lavorativa
Attività
a rischio specifico
Attività
a rischio
specifico
(deposito GPL in bombole)
(controlli radiografici)
Fratti 2/xxx
Luogo di lavoro
(prefabbricazione carpenteria metallica)
Centrale termica
UFFICI
T.U. Sicurezza Dlgs 81/08
Attività
a rischio specifico
(deposito GPL in bombole)
Attività
a rischio
specifico
(controlli radiografici)
Luogo di lavoro
(prefabbricazione carpenteria metallica)
Fratti 3/xxx
PREVENZIONE INCENDI
Centrale termica
UFFICI
PREVENZIONE INCENDI
• - art. 46 D.Lgs 81/08 (luoghi di lavoro)
• - norme tecniche per attività specifiche (uffici,
centrale termica, deposito GPL, ecc..)
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• - DPR 151/2011 (attività soggette al controllo dei
VVF)
Art. 46 D.Lgs. 81/2008 3 e s.m.i.
PREVENZIONE INCENDI
1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse
pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire,
secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli
obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e
di tutela dei beni e dell’ambiente.
Nei luoghi di lavoro soggetti al presente
decreto legislativo devono essere adottate
idonee misure per prevenire gli incendi e per
tutelare l’incolumità dei lavoratori.
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2.
SANZIONATO DALL'ART. 55 co. 5 lett. C
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3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione
incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell’interno, del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio,
adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti:
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a) i criteri diretti atti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a
limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle
attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e
protezione antincendio, compresi i requisiti del personale
addetto e la sua formazione.
Fino all’adozione dei Decreti di cui al comma 3,
continuano ad applicarsi i criteri generali di
sicurezza antincendio e per la gestione delle
emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del
Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998.
4.
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5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza
antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell’articolo 14, comma
2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (funzioni
e compiti CNVF), con decreto del Ministro dell’interno sono istituiti,
presso ogni Direzione regionale dei Vigili del fuoco, dei nuclei
specialistici per l’effettuazione di una specifica attività di assistenza
alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per
l’espletamento della attività di assistenza.
MODALITA' ATTUATIVE IN CORSO DI DEFINIZIONE
6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione
contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di
prevenzione incendi, sia per l’attività di disciplina che di
controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici
del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive
competenze di cui all’articolo 13.
7. Le maggiori risorse derivanti dall’espletamento della funzione di
controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo
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nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di
sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.
Art. 13 D.Lgs. 81/2008 3 e s.m.i.
VIGILANZA
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1. La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda
Sanitaria Locale competente per territorio e, per quanto di specifica
competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, =..
Art. 18 D.Lgs. 81/2008 3 e s.m.i.
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i
dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le
attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
=..........................................
designare preventivamente i lavoratori
incaricati dell’attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
pericolo grave e immediato, di salvataggio, di
primo soccorso e, comunque, di gestione
dell’emergenza;
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b)
INTERPELLO N. 4/2012 del 15/11/2012
Designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio
nelle aziende fino a 10 lavoratori
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Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni,
- risposta al quesito relativo all’obbligo di designazione dei lavoratori
addetti al servizio antincendio nella aziende fino a dieci lavoratori.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per
conoscere il parere di questa Commissione in merito alla obbligatorietà o meno, per
le aziende che occupano sino a dieci lavoratori, della designazione degli addetti al
servizio antincendio, tenuto presente che l’articolo 5 del DM 10 marzo 1998, al
secondo comma, afferma che “[] per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di
dieci dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di
emergenza, ferma restando l’adozione delle necessarie misure organizzative e
gestionali da attuare in caso di incendio”.
L’articolo 18, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e
integrazioni, obbliga il datore di lavoro a “designare preventivamente i lavoratori
incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”. Tale
designazione deve tener conto della “natura dell’attività, delle dimensioni
dell’azienda o dell’unità produttiva, e del numero delle persone presenti” (articolo
18, comma 1 lett. t), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).
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Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
L’articolo 5, comma 2, del DM 10/03/1998, contempla l’esonero, per
il datore di lavoro, solo dalla redazione del piano di emergenza ma
non dalla individuazione delle misure organizzative e gestionali da
attuare in caso di incendio, anche per le aziende classificate a rischio
di incendio basso.
Pertanto la previsione di cui all’articolo 18, comma 1, lett. b), del
D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, trova
applicazione anche nel caso in esame. Tale disposizione è
ulteriormente confermata dall’art. 34, comma 1-bis, del D.Lgs. n.
81/2008 e successive modifiche e integrazioni che prevede la
possibilità per i datori di lavoro delle aziende che occupano fino a
cinque lavoratori, di “svolgere direttamente i compiti di primo
soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione”.
La designazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze
deve avvenire sulla base degli esiti della valutazione dei rischi e del
piano di emergenza, qualora tale ultimo documento sia previsto (art.
6 DM 10/03/1998).
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - Ing. Giuseppe PIEGARI (art. 12 Dlgs 81)
Art. 37 D.Lgs. 81/2008 3 e s.m.i.
FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO
RAPPRESENTANTI
9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso
e, comunque, di gestione dell’emergenza devono
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ricevere un’adeguata e specifica formazione
e un aggiornamento periodico; in attesa
dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3
dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10
marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile
1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626.
SANZIONATO DALL'ART. 55 co. 5 lett C
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….. aggiornamento periodico
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DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1998
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro
Art. 1 - Oggetto - campo di applicazione
Art. 2 - Valutazione dei rischi di incendio
Art. 3 - Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio
Art. 4 - Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio
Art. 5 - Gestione dell’emergenza in caso di incendio
Art. 6 - Designazione degli addetti al servizio antincendio
Art. 7 - Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione dell’emergenza
Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali
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Art. 9 - Entrata in vigore
Allegato I LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO
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1.1 - Generalità.
1.2 - Definizioni.
1.3 - Obiettivi della valutazione dei rischi di incendio.
1.4 - Criteri per procedere alla valutazione dei rischi di incendio.
1.4.1 - Identificazione dei pericoli di incendio.
1.4.1.1 - Materiali combustibili e/o infiammabili.
1.4.1.2 - Sorgenti di innesco.
1.4.2 - Identificazione dei lavoratori e di altre persone presenti esposti a rischi di incendio.
1.4.3 - Eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio.
1.4.3.1 - Criteri per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e/o combustibili.
1.4.3.2 - Misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore.
1.4.4 - Classificazione del livello di rischio di incendio.
1.4.5 - Adeguatezza delle misure di sicurezza.
1.5 - Redazione della valutazione dei rischi di incendio.
Allegato II - MISURE INTESE A RIDURRE LA PROBABILITA' DI INSORGENZA DEGLI INCENDI
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2.1 - Generalità.
2.2 - Cause e pericoli di incendio più comuni.
2.3 - Deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente combustibili.
2.4 - Utilizzo di fonti di calore.
2.5 - Impianti ed attrezzature elettriche.
2.6 - Apparecchi individuali o portatili di riscaldamento.
2.7 - Presenza di fumatori.
2.8 - Lavori di manutenzione e di ristrutturazione.
2.9 - Rifiuti e scarti di lavorazione combustibili.
2.10 - Aree non frequentate.
2.11 - Mantenimento delle misure antincendio.
Allegato III - MISURE RELATIVE ALLE VIE DI USCITA IN CASO DI INCENDIO
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3.1 - Definizioni.
3.2 - Obiettivi.
3.3 - Criteri generali di sicurezza per le vie di uscita.
3.4 - Scelta della lunghezza dei percorsi di esodo.
3.5 - Numero e larghezza delle uscite di piano.
3.7 - Misure di sicurezza alternative.
3.8 - Misure per limitare la propagazione dell'incendio nelle vie di uscita.
3.9 - Porte installate lungo le vie di uscita.
3.10 - Sistemi di apertura delle porte.
3.11 - Porte scorrevoli e porte girevoli.
3.12 - Segnaletica indicante le vie di uscita.
3.13 - Illuminazione delle vie di uscita.
3.14 - Divieti da osservare lungo le vie di uscita.
Allegato IV - MISURE PER LA RIVELAZIONE E L'ALLARME IN CASO DI INCENDIO
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4.1 - Obiettivo.
4.2 - Misure per i piccoli luoghi di lavoro.
4.3 - Misure per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi.
4.4 - Procedure di allarme.
4.5 - Rivelazione automatica di incendio.
4.6 - Impiego dei sistemi di allarme come misure compensative.
Allegato V - ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI
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5.1 - Classificazione degli incendi.
5.2 - Estintori portatili e carrellati.
5.3 - Impianti fissi di spegnimento manuali ed automatici.
5.4 - Ubicazione delle attrezzature di spegnimento.