Criteri di sicurezza antincendio per i luoghi di culto

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Criteri di sicurezza antincendio per i luoghi di culto
Criteri di sicurezza antincendio per i luoghi di culto
Autore
Mario Abate
Ispettore Antincendi – VV.F. Milano
Fabiano Rinaldi
C.E.O.- Chief Executive Officer - Gruppo SILAQ
L'incendio della storica parrocchiale di Cavalese (Trento) risalente al XII secolo, in cui è andato
completamente distrutto il tetto ligneo con ingenti danni materiali e sono state messe a repentaglio
opere d'arte di inestimabile valore, conferma ancora una volta come il tema della sicurezza antincendio
delle chiese e dei luoghi di culto in generale non sia sufficientemente all'attenzione delle parti
interessate.
Eppure si tratta edifici a grande diffusione sul territorio nazionale, spesso di rilevante valore storico
architettonico, ove sono custodite importanti opere d'arte o che comunque rappresentano per le
comunità locali un luogo della memoria con i lori secoli di storia e di fede.
Una riflessione sembra pertanto necessaria. Nelle considerazioni che seguono si intendono evidenziare
non tanto gli aspetti giuridico-normativi, quanto piuttosto si vuole tracciare un quadro sintetico e non
esaustivo delle principali problematiche di sicurezza antincendio per tali luoghi.
Seguendo una filosofia ormai collaudata, occorre innanzi tutto focalizzare l'attenzione sulle misure di
tipo preventivo affinché sia evitato, per quanto possibile, che un incendio si possa sviluppare. Tale
strategia, valida per qualsiasi attività, riveste naturalmente nel caso dei beni culturali una valenza
particolare se si tiene conto del fatto che sia gli edifici pregevoli per arte e storia sia le opere in essi
custoditi, sono patrimonio, non riproducibile, appartenente all'intera collettività.
Tra le misure di prevenzione si possono annoverare gli impianti elettrici e termici realizzati a regola
d'arte e mantenuti in perfetta efficienza prevedendo periodici interventi di controllo e manutenzione.
Può accadere che negli edifici di culto gli impianti elettrici risalgano a diversi decenni fa,
sottodimensionati rispetto alle esigenze più recenti soprattutto di illuminazione e di riscaldamento
tramite apparecchi a funzionamento elettrico; hanno in alcuni casi subito nel corso degli anni modifiche
e rimaneggiamenti eseguiti da personale non qualificato, che ha operato utilizzando materiali economici
o riadattati.
Ciò spiega perchè ancora un discreto numero di incendi è attribuibile a cause di origine elettrica
riconducibili sia alla parte impiantistica (corto circuito, surriscaldamento, scintille, installazioni
provvisorie, sovraccarico, ecc.) che agli apparecchi utilizzatori (uso improprio, apparecchi difettosi,
lampade e lampadine poste a distanze troppo ravvicinate da materiali facilmente combustibili, ecc.).
Analogamente anche gli impianti di riscaldamento che, non previsti in origine, sempre più
frequentemente vanno diffondendosi nelle zone con clima più rigido, possono rappresentare fonti di
pericolo ai fini della sicurezza antincendio anche perché spesso non vengono installati impianti fissi,
bensì si ricorre a stufe elettriche o alimentate con bombole di G.P.L. con tutte le aggravanti del caso.
Sempre tra le misure di prevenzione, occorre ricordare un elemento di rischio specifico che caratterizza
le chiese ossia le candele votive che, sebbene spesso siano state sostituite da più sicure lampadine a
funzionamento elettrico, ancora sopravvivono specie nelle piccole comunità. E' chiaro che la presenza di
fiamme libere che ardono per diverse ore, peraltro in luoghi poco controllati, andrebbe senz'altro evitata
o al più limitata ad uno spazio apposito, privo di materiali combustibili nelle vicinanze e sorvegliato.
Infine benché normalmente si tratti di ambienti con un modesto carico di incendio, deve essere
prestata attenzione nel non accumulare in luoghi non adatti materiali di scarto o sostanze infiammabili
necessarie per le pulizie o per lavori di restauro o manutenzione.
Una valutazione dei rischi di incendio nelle chiese, seppure schematica e del tutto qualitativa, non può
trascurare l'obiettivo primario della prevenzione incendi rappresentato dalla sicurezza degli occupanti.
I luoghi di culto sono ambienti in cui suole verificarsi un notevole affollamento di persone, specie in
occasione di particolari funzioni religiose, persone delle quali bisogna garantire la possibilità di
evacuazione in caso di emergenza.
Peraltro la popolazione che frequenta le chiese è caratterizzata da una percentuale superiore alla media
di persone con una maggiore vulnerabilità fisica e/o psico-motoria quali anziani, ammalati, persone con
ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali, bambini, ecc.
Bisogna anche considerare che, a differenza di quanto avviene in altre attività con presenza di pubblico,
nei luoghi di culto non è disponibile un piano di emergenza né tanto meno personale appositamente
addestrato per la lotta antincendio e l'assistenza all'esodo delle persone bisognose. Pertanto, anche se
non si tratta propriamente di luoghi di lavoro, è in ogni caso opportuno dare attuazione ai criteri
generali di sicurezza per le vie di uscita previsti dall'allegato III al decreto interministeriale 10 marzo
1998 e che possono riassumersi nei seguenti provvedimenti:
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disporre almeno di due vie di uscita alternative;
prevedere percorsi di esodo di lunghezza non superiore a 45 metri;
evitare zone a "cul de sac" o comunque limitare il percorso unidirezionale a 12-15 metri;
mantenere le vie di uscita sempre disponibili per l'uso e libere da ostruzioni;
accertare che ogni porta sul percorso di uscita sia apribile facilmente ed immediatamente dalle
persone in fuga;
calcolare/verificare la larghezza complessiva delle uscite considerando una capacità di deflusso
(numero di persone che si assume possano defluire attraverso una uscita di "modulo uno"
assunta pari a 0,60 metri) di 50 persone/modulo.
Strettamente connessi con le problematiche dell'evacuazione sono gli aspetti della segnaletica e
dell'illuminazione di sicurezza che dovrebbero conseguire l'obiettivo di salvaguardare l'incolumità dei
presenti consentendone un sicuro sfollamento mediante l'immediata individuazione dei percorsi di esodo
(anche alternativi a quello principale) pure in assenza dell'illuminazione naturale e/o ordinaria; tuttavia
difficilmente è possibile riscontrare l'attuazione di tali provvedimenti negli edifici in esame.
Nelle attività a rischio di incendio la compartimentazione costituisce una delle principali misure di
protezione passiva che però non è proponibile nel caso delle chiese essendo le stesse caratterizzate
proprio da grandi superfici e notevoli altezze (quest'ultime costituiscono un fattore positivo ritardando la
stratificazione dei fumi ad altezze pericolose per le persone). Anche con le limitazioni sopra ricordate è
tuttavia auspicabile la compartimentazione, nell'ambito dei complessi religiosi, di alcune aree a rischio
specifico come i locali di deposito di materiali vari combustibili (sedie, scanni, candele, addobbi, ecc.), le
centrali termiche, gli archivi ove sono conservati documenti cartacei, ecc. E' inoltre raccomandabile che
anche gli alloggi dei religiosi comunichino con la chiesa tramite serramenti resistenti al fuoco.
La gran parte dei luoghi di culto è sprovvista di qualsivoglia attrezzatura e/o impianto di estinzione degli
incendi. E' invece necessario che siano presenti almeno un congruo numero di estintori (ancora una
volta può essere buona regola seguire le indicazioni del D.M. 10 marzo 1998 - allegato V) avendo cura
di individuare agenti estinguenti compatibili con i materiali da proteggere.
Occorre infatti tenere presente che le polveri e gli estinguenti a base di acqua potrebbero danneggiare
le opere d'arte in modo irreparabile al pari delle fiamme. Nel caso dei beni culturali, dunque, oltre agli
incendi anche le operazioni di spegnimento possono pregiudicarne la conservazione.
Due situazioni occasionali in cui il rischio di incendio è particolarmente elevato sono rappresentate
dall'esecuzione di lavori di restauro e manutenzione e dagli allestimenti temporanei.
Nel primo caso l'utilizzo e il deposito di materiali combustibili e infiammabili (legname, bombole di
G.P.L. e di acetilene, collanti, solventi, vernici, materiali di scarto, ecc.), l'esecuzione di lavori a caldo o
a fiamma libera (sverniciatura a caldo, saldatura, taglio alla fiamma, applicazione di guaine catramate o
manti bituminosi, ecc.) e la presenza di maestranze estranee, comporta un evidente incremento dei
rischi di incendio che deve essere opportunamente valutato e mitigato con idonee misure sia preventive
che gestionali.
Non è superfluo rammentare che incendi di vaste proporzioni si sono verificati durante i lavori di
ristrutturazione di edifici, interessando, in particolare, le coperture e le strutture lignee.
Le decorazioni installate in occasioni di ricorrenze festive, quali festoni di carta o di tessuto, drappi,
tendaggi, allestimento di presepi, addobbi vari, possono costituire un serio pericolo di incendio. L'utilizzo
indiscriminato di materiali facilmente combustibili e non classificati ai fini della reazione al fuoco non può
essere consentito soprattutto lungo le vie di esodo. Le attrezzature di illuminazione decorative, come
quelle impiegate nei presepi, dovrebbero essere utilizzate dopo un controllo preventivo per accertarsi
che siano in perfette condizioni di sicurezza. In nessun caso devono essere utilizzate come decorazioni,
candele o altri sistemi a fiamma libera. Anche le piante artificiali devono essere utilizzate solamente se
realizzate con materiali non pericolosi per la sicurezza antincendio. In ogni caso le piante artificiali non
devono essere installate vicino a luci, apparecchi di riscaldamento o altre sorgenti di ignizione.
Infine è doveroso un accenno agli incendi di natura dolosa o volontaria che secondo le statistiche sono,
insieme a quelli di origine elettrica, i più frequenti e sovente anche i più distruttivi. Un incendio doloso
può essere attuato come atto vandalico o dimostrativo, oppure per vendetta o per distruggere le prove
di un altro crimine.
Occorre considerare, come criterio a valenza generale, che l'applicazione della normativa e dei principi
generali di prevenzione incendi non si prefigge come scopo primario la protezione dei beni nei confronti
degli incendi di natura dolosa. Tuttavia si ritiene che tale evento debba essere preso in considerazione
nella valutazione del rischio di incendio di ciascuna specifica attività.
E' d'altra parte indubbio che le misure di prevenzione, protezione ed esercizio messe in atto per
rispondere ai primari obiettivi della sicurezza antincendio (salvaguardia della vita umana e tutela dei
beni e dell'ambiente), svolgono un ruolo fondamentale anche nei confronti del rischio di incendi dolosi.
Si tratterà ovviamente di integrare questi provvedimenti con sistemi di sicurezza antintrusione capaci di
scongiurare possibili atti dolosi ricordando che il controllo degli ambienti e la vigilanza devono costituire
una regola fondamentale in quanto laddove la gente non può andare, non può causare un incendio. Il
difficile sta nel contemperare tali misure con il principio del libero accesso ai luoghi di preghiera da parte
dei fedeli.
In conclusione si vuole sottolineare la grande importanza non solo artistica e culturale ma anche
simbolica dei molti luoghi della fede di particolare pregio che rendono straordinariamente ricco di
testimonianze religiose il territorio del nostro Paese e la conseguente necessità di preservarli anche dal
rischio di incendio nella consapevolezza che nessuna, per quanto costosa, opera di parziale o totale
ricostruzione potrebbe restituire il patrimonio andato distrutto dalle fiamme.